L.R. 9 novembre 1998, n. 38. "Assetto
delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche
attive del lavoro".
(Pubblicata sul B.U. 19
novembre 1998, n. 96)
Art 1
(Finalità)
1. La presente legge, in
attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 6 dello Statuto regionale,
disciplina l'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed
agli enti locali dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla
Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, assicurando
l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le
attività di formazione professionale secondo i principi di sussidiarietà, di
cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.
2. La Regione nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1 al fine di realizzare un efficace sistema pubblico
di servizi, garantisce lo sviluppo delle relazioni tra il mondo della scuola e
quello del lavoro, e favorisce interventi a favore dell'impiego delle categorie
più deboli.
TITOLO I
Funzioni e organi regionali
Art 2
(Funzioni della Regione)
1. In materia di politiche attive
del lavoro la Regione esercita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs.
469/1997 le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento
delle iniziative volte ad incrementare l'occupazione, con particolare
riferimento allo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, e ad
incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche favorendo in
misura particolare l'occupazione femminile, giovanile e delle categorie
svantaggiate;
b) programmazione e coordinamento
delle iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di
collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di
cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) programmazione e coordinamento
delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e
all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
d) indirizzo, programmazione e
verifica dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse di lavoro;
e) indirizzo, programmazione e
verifica dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 1 del D.Lgs.
468/1997;
f) indirizzo, programmazione e
verifica dei progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed
ex detenuti;
g) emanazione dei criteri per la
compilazione e tenuta delle liste di mobilità dei lavoratori;
h) partecipazione alle procedure
relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché alle
procedure per la dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 469/1997 al fine di esprimere motivato
parere;
i) promozione accordi e contratti
collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà;
j) individuazione dei bacini
d'utenza territoriali dei centri per l'impiego.
Art 3
(Programmazione regionale)
1. La Giunta regionale sulla base
del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predispone, entro il 31
maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale degli
interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano è approvato dal
Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r.
5 settembre 1992, n. 46.
2. Il piano triennale di cui al
comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e gli interventi
da realizzare per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d),
e) ed f), comma 1 dell'articolo 2;
b) gli interventi di formazione
professionale previsti dall'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16;
c) gli interventi a sostegno
dell'occupazione previsti dall'articolo 2 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31;
d) gli indirizzi per le attività
dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8;
e) le risorse finanziarie per
ciascuno degli anni del triennio.
3. In coerenza con gli obiettivi e
le linee d'intervento del piano triennale, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, sulla base del parere degli organismi di cui
agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di
riferimento, il piano annuale degli interventi per le politiche attive del
lavoro, che comprende anche il programma annuale di attività dell'Agenzia
regionale Marche lavoro. (1) (7)
4. Il piano annuale definisce
tipologie, priorità e livelli degli interventi ed il riparto delle risorse
finanziarie, disciplinando l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei
servizi.
5. Il piano determina inoltre il
finanziamento per le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia
regionale Marche lavoro.
Art 4
(Ambiti territoriali
pluriregionali)
1. La Giunta regionale, al fine di
garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che
investono ambiti territoriali pluriregionali, esercita le funzioni ed i compiti
di cui all'articolo 2, previa intesa con i competenti organi delle altre
Regioni.
Art 5
(Commissione regionale per il
lavoro)
1. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 469/1997, è istituita la
Commissione regionale per il lavoro, quale sede di concertazione per la
progettazione, proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e
delle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale
competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti delle
organizzazioni degli industriali;
c) tre rappresentanti delle
organizzazioni degli artigiani;
d) due rappresentanti delle
centrali cooperative;
e) due rappresentanti delle
organizzazioni del settore agricolo;
f) due rappresentanti delle
organizzazioni del settore commercio e turismo;
g) dodici rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
h) due rappresentanti della
Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 7, designati dalla stessa nel
suo seno e scelti rispettivamente uno tra i rappresentanti dei Comuni ed uno tra
quelli delle Province;
i) un consigliere di parità
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125,
l) due rappresentanti nominati dal
coordinamento regionale per l'handicap previsto dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18,
di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi
l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione
vigente.
3. I componenti della Commissione
regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2
sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale. Le
designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La Commissione è validamente
costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa
assegnati, purché sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti
sociali.
6. La durata in carica della
Commissione coincide con quella della legislatura regionale.
7. Il funzionamento della
Commissione è definito da apposito regolamento adottato dalla Commissione
stessa ed approvato dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti della Commissione
regionale per il lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, spetta
un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta fissata in lire 50.000; ai
medesimi spetta altresì il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla
l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.
9. Alla liquidazione dell'indennità
e dei rimborsi spese di cui al comma 8 provvede il Dirigente del servizio
regionale competente in materia di lavoro.
Art 6
(Competenze della Commissione
regionale per il lavoro)
1. La Commissione:
a) esprime pareri obbligatori sul
piano triennale ed annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro
di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3;
b) esprime i pareri di competenza
del Comitato di concertazione di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1996, n. 2
e n. 31/1997;
c) svolge le funzioni
amministrative già di competenza della Commissione regionale per l'impiego
comprese quelle previste dalla l.r. 31/1997 ed escluse quelle attribuite dalla
presente legge alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui
all'articolo 24.
2. Le funzioni di approvazione
delle liste di mobilità, dei progetti di formazione e lavoro, dei progetti di
lavori socialmente utili e dei piani per l'inserimento professionale sono
attribuite alle Commissioni provinciali per le politiche dei lavoro.
3. La Giunta regionale, su
proposta della Commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle
Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni
amministrative.
Art 7
(Conferenza interistituzionale di
coordinamento regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c) del D.Lgs. 469/1997, è istituita la Conferenza interistituzionale
di coordinamento regionale al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi
all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
2. La Conferenza è composta:
a) dall'Assessore regionale
competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) da due consiglieri regionali,
di cui uno di minoranza;
c) dai Presidenti delle Province,
o loro delegati;
d) da tre rappresentanti dei
Comuni, designati dall'ANCI regionale;
e) da un rappresentante delle
Comunità montane, designato dall'UNCEM regionale.
3. La Conferenza è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni devono pervenire
alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La durata in carica della
Conferenza coincide con quella della legislatura regionale.
5. La Conferenza è validamente
costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa
assegnati.
6. Il funzionamento della
Conferenza è definito da apposito regolamento adottato dalla Conferenza stessa
e approvato dalla Giunta regionale.
7. Alla Conferenza partecipano,
con voto consultivo, il sovraintendente scolastico regionale, o suo delegato, un
rappresentante dei rettori delle università marchigiane designato dalle stesse
e il direttore dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
8. La Conferenza tra l'altro
esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e
della formazione, nonché sui conseguenti atti applicativi.
9. La Conferenza può formulare
proposte relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra politiche del lavoro
e politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento
dell'occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della
Giunta regionale e degli altri enti cui sono attribuite, le funzioni oggetto
della presente legge. A tal fine la Conferenza predispone un rapporto annuale
sullo stato di attuazione delle politiche attive del lavoro e del sistema
formativo.
TITOLO II
Agenzia regionale Marche lavoro
Art 8
(Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera d) del D.Lgs. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Marche
lavoro (ARMAL.
2. L'ARMAL è dotata di personalità
giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, gestionale,
patrimoniale e contabile ed ha sede in Ancona.
Art 9
(Competenze)
1. L'ARMAL, quale struttura
tecnica regionale, esercita le seguenti funzioni:
a) fornisce alla Giunta regionale
gli elementi utili all'attività di programmazione e realizza interventi
specifici, sia di formazione che di politica attiva del lavoro;
b) eroga servizi specialistici,
anche dietro corrispettivo, a richiesta di privati;
c) svolge attività di assistenza
tecnica e di monitoraggio, nonché di informazione in materie di politiche
attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni regionali indicate
all'articolo 2;
d) svolge attività di assistenza
tecnica alle Province, anche al fine di realizzare uniformità di prestazioni
nei centri per l'impiego di cui all'articolo 21;
e) svolge le funzioni di
Osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II della l.r. 31/1997 e
l'attività di monitoraggio del sistema. Per le attività di studi e ricerche si
avvale prioritariamente della collaborazione delle università marchigiane;
f) garantisce il collegamento con
il Sistema informativo del lavoro (SIL) secondo le modalità e le procedure
previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 469/1997.
Art 10
(Programma annuale di attività)
1. L'ARMAL esercita le funzioni di
cui all' articolo 9 sulla base di un programma annuale di attività adottato in
conformità agli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
d) ed approvato ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.
Art 11
(Organi)
1. Sono organi dell'ARMAL il
direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.
Art 12
(Direttore generale)
1. Il direttore generale dell'ARMAL
è nominato dal Consiglio regionale e resta in carica quanto la legislatura
regionale.
2. L'incarico di direttore
generale è conferito a persona in possesso di comprovate capacità ed
esperienza professionale pluriennale nel settore delle politiche attive del
lavoro.
3. Il rapporto di lavoro e
regolato da un contratto a tempo determinato i cui contenuti sono stabiliti,
anche per quanto riguarda la sua eventuale risoluzione anticipata, in
riferimento al contratto collettivo dei dirigenti regionali.
Art 13
(Competenze del direttore
generale)
1. Il direttore generale ha la
rappresentanza legale dell'ARMAL, esercita le funzioni di direzione e vigila
sulla rispondenza dell'attività della stessa agli obiettivi programmati dalla
Regione in materia di politiche attive del lavoro.
2. Il direttore generale adotta:
a) il regolamento di
organizzazione e di contabilità ivi compresa la determinazione dell'organico
del personale;
b) il bilancio di previsione, le
sue variazioni e il conto consuntivo;
c) il programma annuale di attività
di cui all'articolo 10;
d) gli schemi di convenzioni e
regolamenti per la gestione e fruizione di servizi;
e) gli atti di acquisto e
alienazione di beni immobili.
3. Il direttore inoltre individua
gli ambiti di automazione delle procedure dell'ARMAL in conformità alle
direttive emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), sentito il competente servizio regionale.
4. Gli atti di cui alle lettere
a), b), d) ed e), comma 2, sono inviati alla Giunta regionale per
l'approvazione. Gli stessi si intendono approvati se non venga comunicato entro
trenta giorni un atto di diniego.
5. Il programma annuale di attività,
di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere inviato per l'approvazione alla
Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di
riferimento.
6. All'inizio di ogni anno il
direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
7. Il direttore generale nomina
con proprio decreto un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o
impedimento temporaneo.
Art 14
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori
contabili è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto da:
a) il presidente, eletto dal
Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due
supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale, con voto rispettivamente
limitato ad uno.
2. I componenti del collegio di
cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica per il
periodo della legislatura regionale.
Art 15
(Competenze del collegio dei
revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori
contabili svolge i seguenti compiti:
a) esamina i bilanci preventivi ed
i conti consuntivi dell'ARMAL, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo
mediante apposite relazioni;
b) vigila sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. A tal
fine ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ARMAL;
c) esegue almeno una volta ogni
trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ARMAL da questi ricevuti in
pegno, cauzione o custodia;
d) redige semestralmente e nel
caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ARMAL,
che rimette al direttore generale e alla Giunta regionale, formulando proposte,
rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
e) esprime parere sulla
inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.
2. Le verifiche e gli accertamenti
effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal collegio dei revisori
debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti
dagli intervenuti.
3. Qualora il collegio dei
revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'ARMAL, ne dà
tempestiva notizia al direttore generale e alla Giunta regionale.
Art 16
(Indennità di carica)
1. Al presidente del collegio dei
revisori compete un'indennità di carica mensile pari al dieci per cento del
compenso spettante al direttore generale.
2. Ai componenti del collegio dei
revisori contabili compete una indennità mensile pari al cinque per cento del
compenso spettante al direttore generale.
3. Le indennità ed i compensi
degli organi di cui all'articolo 11 sono a carico del bilancio dell'ARMAL.
Art 17
(Personale)
1. La Giunta regionale attribuisce
all'ARMAL, per l'espletamento delle proprie attività, un adeguato contingente
di personale che può comprendere anche il personale trasferito ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 469/1997.
2. Al personale dell'ARMAL si
applica lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e
quiescenza previsti dal CCNL per il personale del comparto Enti locali -
Regioni.
3. L'ARMAL, nei limiti di spesa
previsti dal piano annuale di cui al comma 5 dell'articolo 3, può conferire
incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione regionale.
Art 18
(Patrimonio)
1. L'ARMAL dispone dei seguenti
mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni mobili e immobili
acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
b) finanziamento annuo della
Regione, nella misura determinata dal piano annuale di cui al comma 5
dell'articolo 3;
c) contributi da parte di soggetti
pubblici e privati;
d) rendite ed interessi dei propri
beni patrimoniali, nonché proventi da servizi resi.
Art 19
(Vigilanza e controllo)
1. Il Presidente della Giunta
regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili ed
amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'ARMAL, utilizzando
personale regionale competente.
2. Gli organi dell'ARMAL possono
essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme parere della Giunta medesima e previa diffida, in caso di rilevata
inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o regolamento. Con
il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario, per un periodo
non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.
TITOLO III
Funzioni e organi provinciali
Art 20
(Attribuzione di funzioni)
1. In conformità ai principi di
cui all'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n.
59 e a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 469/1997,
sono attribuite alle Province le seguenti funzioni:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo
sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
e) collocamento dei lavoratori non
appartenenti all'Unione Europea;
f) collocamento dei lavoratori a
domicilio;
g) collocamento dei lavoratori
domestici;
h) avviamento a selezione negli
enti pubblici e nelle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello
riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli
enti pubblici nazionali;
i) preselezione ed incontri tra
domanda ed offerta di lavoro;
j) iniziative volte ad
incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta del
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile e giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera g) del D.Lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province la gestione e
l'erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a), b), c),
d), f), g) ed i), comma 1, dell'articolo 2 della presente legge conferite alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo D.Lgs. 469/1997.
3. Al fine di garantire il
completamento dell'integrazione dei servizi per l'impiego con le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, sono attribuite alle Province, con
esclusione delle competenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e)
dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di quelle relative agli
interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e
offerta di lavoro, le funzioni concernenti il sostegno all'occupazione di cui
alla l.r. 31/1997.
4. Le Province provvedono alla
gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti
attribuiti con il presente articolo, tramite i centri per l'impiego di cui
all'articolo 21.
5. Restano ferme le funzioni già
spettanti alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le
funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale già
delegate alle Province si intendono attribuite alle medesime con decorrenza dal
1° luglio 1999.
Art 21
(Centri per l'impiego)
1. La Giunta regionale, sentiti
gli organismi di cui agli articoli 5 e 7, individua, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini d'utenza territoriali, non
inferiori di norma a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche, per l'istituzione dei centri per l'impiego uniformandoli ai
seguenti criteri:
a) ubicazione nell'ambito
territoriale di ciascuna provincia di appartenenza;
b) riferimento ai sistemi locali
per l'occupazione;
c) dimensione dell'utenza;
d) numero delle imprese.
2. Le Province, entro trenta
giorni dall'individuazione dei bacini d'utenza territoriale, di cui al comma 1,
istituiscono, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie di cui
all'articolo 3 della l.r. 46/1992, i centri per l'impiego e ne definiscono
l'organizzazione funzionale, sulla base dell'entità delle risorse disponibili,
prevedendo che la direzione degli stessi venga conferita a personale con
qualifica dirigenziale.
3. Le Province, ai fini
dell'effettiva realizzazione dei servizi all'impiego, utilizzano
prioritariamente il personale, gli strumenti e le strutture delle scuole
regionali di formazione professionale trasferite alle stesse ai sensi
dell'articolo 34, comma 1.
Art 22
(Funzioni dei centri per
l'impiego)
1. I centri per l'impiego, oltre
all'erogazione e alla gestione dei servizi di cui all'articolo 20 svolgono i
seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e
gestione di corsi di formazione professionale;
b) accesso a percorsi formativi,
quali: corsi individuali, corsi specifici, contratti formazione lavoro (CFL),
corsi ad occupazione garantita e corsi di formazione sul lavoro;
c) promozione dell'utilizzo degli
incentivi all'occupazione per le imprese;
d) promozione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro mediante accessi telematici;
e) attività di informazione, di
orientamento e di consulenza individuale;
f) attività amministrativa
connessa alle funzioni conferite.
Art 23
(Centri locali per la formazione)
1. Le Province istituiscono,
sentito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro di
cui all'articolo 24, centri locali per la formazione quali articolazioni anche
decentrate dei centri per l'impiego.
2. I centri locali per la
formazione svolgono in particolare attività formativa di cui alle l.r. 16/1990
e 2/1996.
3. Le Province utilizzano anche,
quali centri locali per la formazione, le scuole regionali di formazione
professionale messe a loro disposizione ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
L'eventuale istituzione di altri centri locali per la formazione deve comunque
avvenire senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
4. Con le procedure di cui al
comma 1, le Province possono sopprimere i centri locali per la formazione o
modificarne le sedi.
Art 24
(Commissione provinciale per le
politiche del lavoro)
1. Le Province, entro i sei mesi
successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono
una Commissione permanente per le politiche del lavoro in attuazione
dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 469/1997.
2. La Commissione provinciale per
le politiche del lavoro svolge i seguenti compiti:
a) assicura la concertazione e la
consultazione delle parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province
ai sensi dell'articolo 20 e su quelle già delegate alle medesime in materia di
formazione e lavoro;
b) esercita le funzioni degli
organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 469/1997;
c) esercita le competenze di cui
al comma 2 dell'articolo 6 e quelle eventualmente attribuite dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6.
3. La Commissione di cui al comma
1 è composta da:
a) il Presidente della Provincia,
o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) otto rappresentanti delle
organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale
(2);
c) otto rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello
provinciale (2);
c bis) il Consigliere provinciale
di parità (3);
d) un rappresentante della
Commissione provinciale per le pari opportunità;
e) due rappresentanti nominati dal
coordinamento provinciale per l'handicap previsto dalla l.r. 18/1996, di cui un
rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo
della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.
4. Le Province possono prevedere
la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere
b) e c) del comma 3. Le Province possono altresì integrare la Commissione con
rappresentanti degli enti locali.
5. Per lo svolgimento delle
funzioni relative al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera i) del D.Lgs. 469/1997 la Commissione è integrata da un ispettore
medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati
dalle stesse.
6. La Commissione è nominata con
provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designazioni
delle organizzazioni interessate. Le designazioni dovranno pervenire entro
trenta giorni dalla richiesta.
7. La Commissione dura in carica
cinque anni ed è validamente costituita quando siano stati nominati almeno due
terzi dei suoi componenti, purché sia rispettata la pariteticità della
presenza delle parti sociali.
8. Il funzionamento della
Commissione è definito da apposito regolamento approvato dal competente organo
provinciale.
9. Le funzioni di segreteria sono
svolte da personale messo a disposizione dalla Provincia.
10. La Commissione può
costituirsi in sottocomitati, anche a carattere tematico, composti nel rispetto
delle proporzioni stabilite al comma 3.
Art 25
(Partecipazione degli enti locali)
1. Al fine di garantire la
partecipazione degli enti locali all'individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui
all'articolo 20, le Province approvano i relativi piani e programmi, sentito il
parere della Conferenza provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della
l.r. 46/1992.
2. I Comuni e le Comunità
montane, sulla base di accordi con la Provincia competente, possono assicurare
attraverso propri uffici l'assistenza al cittadino per qualsiasi pratica
amministrativa che riguarda le funzioni disciplinate dalla presente legge.
L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.
Art 26
(Collaborazione e informazione)
1. La Regione, i Comuni, le
Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca
collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni
altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso
la costituzione di sistemi informativi comuni.
2. A tale fine, la Conferenza
regionale e le Conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di
raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed
Enti locali.
Art 27
(Indirizzo, coordinamento e potere
sostitutivo)
1. La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, può adottare, su conforme parere della
Conferenza regionale delle autonomie, atti di indirizzo e di coordinamento per
l'esercizio delle funzioni conferite alle Province. La Giunta regionale può
prescindere dal parere della Conferenza se questo non viene reso entro venti
giorni dalla richiesta.
2. La Giunta regionale provvede,
inoltre, ai sensi della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli
atti regionali di programmazione degli atti di programmazione delle Province
rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la
Conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, può adottare i necessari
atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di
programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze
prescritti dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni comunitarie.
Art 28
(Rendicontazione)
1. Ai fini degli obblighi di
rendicontazione le Province inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio
di ogni anno, un'unica attestazione dell'ammontare delle spese sostenute con i
fondi ad esse assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e
della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla
Giunta regionale.
2. In qualsiasi momento il
Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni,
disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per
accertare l'andamento della gestione delle stesse.
Art 29
(Decorrenza del conferimento)
1. Fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, il conferimento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, decorre dal 1° gennaio 1999, per quanto riguarda le
funzioni attribuite ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 20, dal 1°
luglio 1999.
2. Il conferimento delle funzioni
e dei compiti di cui al comma 1 decorre in ogni caso dall'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e
strutturali.
3. Fino alla data di effettivo
conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, questi sono svolti
dalla Giunta regionale, che si avvale dei servizi competenti della Regione, e
dall'ARMAL.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art 30
(Strutture e personale)
1. La Giunta regionale, sentita la
Conferenza regionale delle autonomie, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, identifica le strutture organizzative da sopprimere o da
riordinare in considerazione delle funzioni riservate alla Regione, di quelle
attribuite all'Agenzia e di quelle conferite alle Province e identifica altresì
i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili
professionali, da ripartire in relazione alle rispettive funzioni.
2. La Giunta regionale, tenuto
conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva,
entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 469/1997, gli elenchi
nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi
compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento alle Province
avviene contestualmente al conferimento delle funzioni previsto dall'articolo
29. All'atto del conferimento delle stesse funzioni la Giunta regionale provvede
altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle
strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di
personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della
dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente
soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della
vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
4. Il personale regionale
trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei
confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento
previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante
contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente
rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri di trasferimento, di
destinazione e le forme di incentivazione, previste dall'articolo 1, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche
utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo di produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale
trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene
disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di
previsione Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della
dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative
alle funzioni conferite.
7. In relazione ai conferimenti
disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del
personale regionale, iniziative di riqualificazione del personale regionale, di
quello trasferito e di quello degli enti locali.
8. Il personale già in servizio
presso l'Agenzia regionale per l'impiego, assunto con contratto di diritto
privato e trasferito alla Regione, può essere assegnato anche all'ARMAL e alle
Province fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dei D.Lgs. 469/1997.
9. Alla scadenza del relativo
contratto di lavoro il personale di cui al comma 8 potrà essere utilizzato con
contratto a termine di durata non superiore a mesi ventiquattro. Per il
trattamento economico contrattuale del personale che presso l'Agenzia regionale
per l'impiego rivestiva la posizione di "esperto" si fa riferimento al
trattamento economico tabellare del personale regionale appartenente alla
qualifica funzionale ottava o sesta a seconda che trattasi rispettivamente di
personale laureato o diplomato.
10. Entro i ventiquattro mesi di
cui al comma 9 il rapporto di lavoro a termine potrà essere trasformato in
rapporto a tempo indeterminato tramite una procedura selettiva volta
all'accertamento della professionalità richiesta e riservata al personale
titolare del rapporto di lavoro a termine per ventiquattro mesi. Le modalità
della procedura selettiva sono fissate dalla Giunta regionale.
11. In relazione alle esigenze
operative dell'ARMAL nella fase di sua costituzione, gli incarichi previsti dal
comma 3 dell'articolo 17, possono essere conferiti dalla Giunta regionale per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi.
Art 31
(Beni strumentali)
1. Con le modalità di cui al
comma 1 dell'articolo 30 sono inoltre individuati i beni strumentali necessari
all'esercizio delle funzioni conferite.
2. Ad avvenuto trasferimento dei
beni di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 469/1997, la Giunta regionale
approva gli elenchi dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed
utilizzati per le funzioni conferite. Il trasferimento avviene contestualmente
al conferimento delle funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 29.
3. Il Presidente della Giunta
regionale provvede, con suo decreto, all'assegnazione dei beni individuati con
apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio
con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo
dell'assegnazione, che può essere disposta anche in comodato.
4. I documenti riguardanti le
funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi agli enti
destinatari. Resta salva a facoltà della Regione di chiedere e ottenere
gratuitamente la restituzione oppure copia conforme di ogni documento
consegnato.
Art 32
(Procedimenti in corso)
1. La definizione dei procedimenti
amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni prima della data di
trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge, rimane di competenza
della Regione nel cui bilancio vengono conservati nel conto dei residui, i fondi
necessari.
2. Resta parimenti di competenza
la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle
spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di conferimento delle
funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a
esercizi finanziari anteriori all'anno del conferimento.
Art 33
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese occorrenti per
l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse
trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 8, del D.Lgs. 469/1997
e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della
Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli
bilanci.
2. Le disponibilità determinate
ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione
d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni
stesse.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della
gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e
comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
Art 34
(Modifiche e abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° luglio 1999
le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà
regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 con esclusione
di quelle adibite prevalentemente ad attività alberghiera-commerciale, sono
attribuite in proprietà alle Province nel cui territorio sono situate, che le
trasformano in proprie strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e
23 della presente legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle Province
con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto
in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse modalità
viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare. (5)
1 bis. La Giunta regionale di
intesa con ciascuna Provincia può attribuire in proprietà alla medesima
immobili diversi da quelli di cui al comma 1 in sostituzione degli stessi. (6)
2. Le consegne dei beni di cui al
comma 1 saranno effettuate alle Province da un rappresentante della Regione, a
ciò espressamente delegato, facendole constatare da appositi verbali. I
processi verbali di consegna degli immobili, sottoscritti dagli intervenuti,
costituiranno titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle
Province.
3. Gli interventi di
ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli immobili da attribuire
alle Province, già programmati e finanziati dalla Regione di cui siano in corso
le esecuzioni o di cui siano già stati pubblicati gli avvisi di gara alla data
del loro trasferimento, saranno completati a cura e spese della stessa Regione,
anche successivamente alla data di attribuzione sopra indicata.
4. Le Province subentrano alla
Regione nei contratti di locazione degli immobili di proprietà di terzi adibiti
a sedi di scuole di formazione professionale.
5. Le Province con proprio
regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di
cui al comma 1, secondo principi di democrazia e partecipazione e nel rispetto
di quanto previsto al comma 6, e nominano il direttore delle strutture medesime
nell'ambito del personale assegnato funzionalmente o trasferito alle Province,
avente i requisiti previsti dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 26 aprile
1990, n. 30.
6. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 5 restano in vigore le norme contenute nell'articolo
25 della l.r. 16/1990.
7. (4)
8. Sono abrogati:
a) le seguenti norme della l.r.
16/1990:
a.1) l'articolo 25 salvo quanto
previsto al comma 6 del presente articolo;
a.2) i commi 3 e 4 dell'articolo
28;
a.3) il comma 1 dell'articolo 29 e
gli articoli 30 e 31 a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di
cui agli articoli 30 e 31 della presente legge;
a.4) l'allegato;
b) le seguenti norme della l.r.
31/1997:
b.1) i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 9 a decorrere dal 1° luglio 1999, fatta salva la competenza del
nucleo di valutazione relativamente alla variazione dei progetti presentati ai
sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/1997;
b.2) il capo II.
9. Il Comitato di concertazione di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 1993, n. 1891 è
soppresso e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla Commissione
regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.
_____________________
(1) Per un differimento, relativo
all'anno 2001, del termine di cui al presente comma, vedi l'articolo 28 della
L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 6.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2
della L.R. 24 gennaio 2000, n. 6.
(4) Comma modificato dall'art. 28
della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30. Sostituisce l'art. 3 della L.R. 20 maggio
1997, n. 31.
(5) Comma così sostituito
dall'articolo 33 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6
(6) Comma aggiunto dall'articolo
33 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6
(7) Per un differimento, relativo
all'anno 2002, del termine di cui al presente comma, vedi l'articolo 34 della
L.R. 23 aprile 2002, n. 6
documento inserito il 02/10/2003
ultima modifica: 02/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona