Legge Regionale 24 marzo 1998, n. 7.
"Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino
in materia di diritto allo studio universitario"

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1


 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all'istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA).".


Art. 2

1. All'articolo 4, comma 3, della l.r. 38/1996 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.".


Art. 3

 

1. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 38/1996, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell'ISEF e dell'ISIA o loro delegati;".

2. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 38/1996 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un rappresentante degli studenti per ogni università, accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.".


Art. 4

 

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attri-buite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".

2. I commi 5, 6 e 7 dall'articolo 23 della l.r. 38/1996 sono abrogati.


Art. 5

 

1. Il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"9. nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.".


Art. 6

 

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 12 delle legge 390/1991. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.".


Art. 7

 

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"2. I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA.".


Art. 8

 

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione si avvale delle università, dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.".


Art. 9

 

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, all'ISEF, alle accademie delle belle arti e all'ISIA sono attribuiti ai rispettivi ERSU per la finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.".


Art. 10

 

1. Il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Le università, l'ISEF, le accademie delle belle arti e l'ISIA rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.".


Art. 11

 

1. L'articolo 47 della l.r. 38/1996 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 24 marzo 1998.

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE

 

Nota all'articolo 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 3 - (Destinatario degli interventi) - 1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti, agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all'istituto superiore dell'industrie artistiche (ISIA).

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide e rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 390/1991".

Nota all'articolo 2, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 4 - (Programmazione regionale) - 1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-università di cui all'articolo 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base dei programmi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle università aventi sede nella regione.

2. Il programma triennale assicura l'omogenizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi di tutto il territorio regionale.

3. Il programma triennale contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;

b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale così come determinato dalla dotazione organica di ciascuna ERSU;

d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente;

e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione, in prospettiva triennale;

f) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, di investimento, di oneri derivanti dalla proprietà dei beni, dando priorità ai servizi essenziali quali alloggi e mense e promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti in ciascun ERSU;

g) i criteri per la destinazione delle tariffe;

h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.

4. Il piano triennale è approvato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

6. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l'anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nell'anno precedente.

7. Il programma annuale, in particolare contiene:

a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale;

b) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione;

c) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all'erogazione di borse di studio e dell'importo delle borse stesse;

d) le condizioni per prestiti d'onere;

e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

8. Il finanziamento relativo alle spese di gestione, determinato sulla base di criteri prestabiliti dalla Giunta Regionale, viene liquidato a ciascun ERSU in unica soluzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.

9. L'esecuzione del programma annuale degli interventi è affidata agli ERSU".

Nota all'articolo 3, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 6 - (Conferenza Regione-università) - 1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, di coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università, è istituita al conferenza Regione-università per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;

b) i rettori, o loro delegati, delle università aventi sede nella regione;

c) i presidenti degli ERSU;

c-bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell'ISEF e dell'ISIA o loro delegati;

d) il Dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;

e) un rappresentante egli studenti per ogni università, accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente indicato alla lettera d) del comma 1.

3. La Conferenza:

a) formula pareri e proposte sul programma triennale di cui all'articolo 4;

b) promuovere incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli enti locali in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU e di direttori degli ERSU medesimi.

4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all'articolo 4.

Nota all'articolo 4, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 23 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 23 - (Borse di studio) - 1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tale caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento per l'una o dell'altra provvidenza. Il divieto di cumulo non si applica con riferimento alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

3. In conformità alle previsioni dei programmi regionali di cui all'articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle borse di studio e le modalità di erogazione e di controllo.

4. I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.

5. (Abrogato)

6. (Abrogato)

7. (Abrogato)

8. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.

9. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato".

Nota all'articolo 5, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 26 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 26 - (Servizio abitativo) - 1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 390/1991.

2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la forniture del servizio abitativo in strutture idonee.

3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 24.

4. Almeno un quarto di posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

5. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

6. L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all'articolo 4, soggetti a periodica verifica.

7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che s'impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.

8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.

9. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.

10. Nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione.

11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono rese disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.

12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSU".

Nota all'articolo 6, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 32 - (Collaborazione con l'università per attività culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti) - 1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'università e le associazioni e cooperative studentesche.

2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti delle lettere e) ed f) dell'articolo 12 della legge 390/1991. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.

3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per i fini di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di uno specifico programma di intervento da parte degli ERSU".

Nota all'articolo 7, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 38 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 38 - (Oggetto della tassa) - 1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA.

3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione".

Nota all'articolo 8, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 40 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 40 - (Riscossione della tassa) - 1. - La Regione si avvale delle università, dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento".

Nota all'articolo 9, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 42 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 42 - (Devoluzione dei proventi) - 1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, all'ISEF, alle accademie delle belle arti e all'ISIA sono attribuite ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all'articolo 3 comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

Nota all'articolo 10, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 43 della legge regionale n. 38/1996 è il seguente:

"Art. 43 - (Esoneri) - 1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onere di cui alla legge 390/1991, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Le università, l'ISEF, le accademie delle belle arti e l'ISIA rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 263 del 15 settembre 1997;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 10 dicembre 1997;

- Relazione della I commissione permanente in data 20 gennaio 1998;

- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1998, n. 161 vistata dal commissario del governo il 23/3/98, prot. n. 151/GAB.98.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI





documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona