Legge regionale 25 maggio 1999, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1992, n. 42
concernente:
"Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio"

 

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1


 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4 settembre 1992, n. 42 sono aggiunti i seguenti:

"2. I Comuni promuovono l'istituzione presso le scuole dell'obbligo di centri di ascolto, informazione e consulenza agli studenti in situazione di disagio sociale o psicologico. L'attività dei centri è finalizzata in particolare:

a) ad individuare ed eliminare situazioni di disagio personale collegate ai fenomeni dell'evasione scolastica e dell'abbandono precoce;

b) a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle struture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento.

3. Il centro di cui al comma 2 opera anche in collaborazione con gli operatori del distretto sanitario e dei servizi sociali comunali.".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 25 maggio 1999.

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE

 

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'articolo 3 della L.R. n. 42/1992 (Norme in materia di assistenza del diritto allo studio), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 3 - (Tipologia degli interventi) - 1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all'articolo 2, i comuni singoli o associati, ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:

a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relative attività di accompagnamento;

a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;

a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado in relazione ad accertate esigenze economiche;

a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell'evasione, dell'abbandono precoce, dell'analfabetismo "di ritorno";

a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel territorio regionale;

a6) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;

a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche all'abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto i) dell'art. 25 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43;

a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla L.R. 2 novembre 1988, n. 40;

a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico;

a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;

a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche:

b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:

b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo;

b3) facilitazioni all'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;

b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell'ambito delle attività di orientamento, sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il compimento dell'obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali;

b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.

2. I Comuni promuovono l'istituzione presso le scuole dell'obbligo di centri di ascolto, informazione e consulenza agli studenti in situazione di disagio sociale o psicologico.

L'attività dei centri è finalizzata in particolare:

a) ad individuare ed eliminare situazioni di disagio personale collegate ai fenomeni dell'evasione scolastica e dell'abbandono precoce;

b) a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento.

3. Il centro di cui al comma 2 opera anche in collaborazione con gli operatori del distretto sanitario e dei servizi sociali comunali.".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Amati, Cleri, Grandinetti, Ciccioli, Procaccini n. 341 del 16 ottobre 1998;

* Relazione della I commissione permanente in data 18 marzo 1999;

* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1999, n. 235 vistata dal commissario del governo il , prot. n.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

Legge regionale 25 maggio 1999, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1992, n. 42 concernente: "Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio".

 

Si fa presente che nella parte relativa alle "Notizie relative al procedimento di formazione" delle Leggi regionali suindicate - pubblicate nel B.U.R. n. 57 del 3 giugno 1999 - sono stati omessi le date ed i numeri di protocollo dei visti apposti dal Commissario di governo nella Regione Marche.

Nel rispetto dell'ordine delle summenzionate Leggi, vengono di seguito riportati tali dati:

a) 24 maggio 1999 prot. n. 704/99;

b) 24 maggio 1999 prot. n. 706/99;

c) 24 maggio 1999 prot. n. 705/99;

d) 24 maggio 1999 prot. n. 708/99.





documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona