Gruppo Solidarietà


Via Fornace, 23
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page
Chi siamo
Osservatorio Marche
Centro Documentazione
Schede di approfondimento
Rivista Appunti
Banche Dati
Pubblicazioni
Documentazione politiche sociali
Eventi
Links utili


Aggiornamento legislativo al 28 febbraio 2005
(completo)

Raccolta delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999.

(indice schede bibliografiche)

LE NORMATIVE SONO ELENCATE IN ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE, OVVERO A PARTIRE DALLA PIU’ RECENTE.

Legislazione regione Marche

 

D.G.R. n. 1670 del 28 dicembre 2004, Adozione di indirizzi regionali per l’implementazione dei pani comunitari di salute (BUR n. 6 del 19.01.2005)
Con il provvedimento viene approvata l’adozione dei “Piani comunitari per la salute” (PCS): “piani pluriennali di azione elaborati e realizzati da una pluralità di soggetti, promossi e coordinati dal governo locale, che impegnano risorse umane e materiali allo scopo di migliorare la salute della comunità”. L’attuazione dei PCS prevede il coinvolgimento e l’integrazione della moltiplicità dei servizi sanitari presenti sul territorio, al fine di costituire "un’alleanza locale per la salute”, pianificando la risposta e la risoluzione dei problemi di salute prioritari della comunità in un arco di tempo di 3 – 5 anni. Il territorio di riferimento è il distretto sanitario / ambito sociale, la responsabilità politica della realizzazione è affidata al Comitato dei Sindaci che individua un Comitato Territoriale. La realizzazione dei PCS prevede 8 fasi di sviluppo: - identificazione dei soggetti che hanno titolo a partecipare al progetto (oltre gli EE.LL., le strutture sanitarie – ASUR/Zone Territoriali, Aziende Ospedaliere -, gli ambiti sociali, uffici periferici e organismi istituzionali di riferimento – INAIL, INPS, Centri di formazione professionale -, organizzazioni sindacali . . .); - individuazione delle metodologie e degli strumenti di lavoro; - raccolta dell’insieme dei problemi e dei bisogni della collettività (combinazione tra dati epidemiologici socio sanitari – quadro tecnico – e i problemi rappresentati dalla popolazione – quadro esperenziale e percepito); - individuazione delle risorse disponibili; - selezione delle priorità; - progettazione operativa (in allegato viene presentata una griglia di riferimento per la progettazione operativa degli interventi); - attuazione del PCS e monitoraggio del processo; - verifica dei risultati.


D.G.R. n. 1686 del 28 dicembre 2004, Relazione sullo stato di attuazione della L.R. n. 46/95 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani.” Anno 2003 (BUR n. 6 del 19.01.2005)
La delibera presenta la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 46/95 “Promozione e coordinamento delle politiche giovanili di intervento in favore dei giovani” per l’anno 2003. L’applicazione della legge prevede la promozione delle condizioni volte a favorire lo sviluppo ed il benessere dei giovani e degli adolescenti, valorizzare le forme associative e aggregative per lo sviluppo e la partecipazione e l’integrazione dei giovani nella vita delle comunità locali. La Regione Marche ha stanziato per il 2003 (con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione Socio – Sanitaria) la somma complessiva di € 438.988,37 così ripartita tra le quattro Amministrazioni Provinciali: Ancona 134.330,44 €; Ascoli Piceno 109.308,10 €; Macerata 89.553,63 €; Pesaro e Urbino 105.796,20 €. Le Amministrazioni Provinciali hanno relazionato sulle attività svolte nel 2003. Dalla relazione si evince in particolare la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani nelle diverse fasi della programmazione e realizzazione dei progetti (potenziamento dei Centri di Aggregazione Giovanili, attività di formazione, libera espressione delle attività artistiche...). In allegato viene fornito il quadro dettagliato dei progetti ammessi a contributo.

D.G.R. n. 1687 del 28 dicembre 2004, Criteri, termini e modalità per l’ammissione alla assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi regionali destinati alle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri istituiti dalla Regione Marche, che operano nell’ambito sociale in materia di adozione a distanza (BUR n. 6 del 19.01.2005)
Vengono definiti i requisiti, modalità termini per la presentazione della domanda di contributo per progetti di adozione a distanza. Possono presentare domanda di finanziamento organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali che operano nell’ambito sociale in materia di adozione a distanza e gli enti autorizzati per l’adozione internazionale che operano sul territorio regionale con una sede operativa stabile ed organizzata. I possibili beneficiari del contributo devono presentare progetti di adozione a distanza rivolti direttamente ad un bambino prendendosi carico di specifici bisogni (accompagnamento familiare, sostegno nutrizionale, sanitario, scolastico) o a più bambini (attraverso il sostegno per l’acquisto di materiale scolastico ad una classe, per spese sanitarie o scolastiche ad una struttura d’accoglienza o ad un ospedale pediatrico). La domanda di contributo, relativa all’attività svolta nell’anno 2004 deve essere inviata alla Giunta Regionale – Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio – Sanitaria, entro il 28.2.2005, allegando la relazione descrittiva dei progetti di adozione a distanza realizzati nel 2004, il relativo piano economico, copia conforme del bilancio consuntivo 2003. Il finanziamento complessivo, per l’anno 2004, ammonta ad € 50.000,00, da ripartire proporzionalmente tra le organizzazioni ammesse al contributo.

D.G.R. n. 1688 del 28 dicembre 2004, Approvazione linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005 – 2007 (BUR n. 6 del 10.01.2005)
Il provvedimento definisce l’avvio, dopo una prima fase sperimentale, dei primi piani territoriali a cadenza triennale che dovranno essere predisposti e approvati dai 24 ambiti territoriali sociali entro il prossimo mese di Giugno. I piani di zona 2005 – 2007 si propongono di far crescere il benessere multidimensionale del cittadino e delle famiglie e di valorizzare le intelligenze e le risorse presenti nella Regione. Obiettivo principale dei PDZ è la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini e delle famiglie al sistema di servizi e interventi sociali, non solo rilevando la percezione della soddisfazione / insoddisfazione dell’utente, ma anche creando le condizioni affinché compiti e responsabilità della rete integrata dei servizi, con adeguati sostegni del pubblico, possano essere assunti da cittadini autorganizzati. Allo stesso modo si intende promuovere la partecipazione e il coinvolgimento del mondo delle piccole e medie imprese non solo sulle politiche di sviluppo (ricerca, infrastrutture, investimenti e formazione) ma anche nell’assunzione di responsabilità nel processo di governance. Altro obiettivo che si evince dalle linee guida è l’armonizzazione della programmazione regionale di settore con i piani del sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti a livello di ambito, trovando una sinergia efficace tra il piano territoriale nel suo complesso e le indicazioni provenienti da altri documenti regionali come quelli previsti per l’età anziana, l’infanzia e l’adolescenza, le persone con disabilità fisica e mentale e quelle con dipendenze patologiche. Vengono inoltre definiti le modalità per garantire il processo di gestione associata dei servizi a livello di ambito, attraverso l’individuazione dello strumento giuridico più idoneo per le singole realtà territoriali e il potenziamento di strumenti di sostegno alla programmazione (uffici di promozione sociale, osservatori sociali di ambito, progetti europei, percorsi formativi adeguati, protocolli di ambito). Per facilitare la stesura del Piano triennale e per avere una modalità di elaborazione comune tra i 24 ambiti territoriali la delibera si conclude con una traccia operativa e alcuni allegati con le indicazioni di livelli essenziali di servizi da garantire in ogni ambito di intervento.

Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 29, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005) (BUR n. 139 del 28.12.2004)
Il testo definisce il quadro finanziario per il periodo 2005/2007: per l’anno 2005 la previsione entrate è di € 3.298.713.120,53; per l’anno 2006 di € 2.766.085.591,07, per l’anno 2007 di € 2.814.488.345,07. Per quanto riguarda il controllo della spesa sanitaria i finanziamenti dell’anno 2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo ai direttori generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio di alta specializzazione; ogni tre mesi gli stessi (direttori generali, direttori delle Zone territoriali e direttori di presidio di alta specializzazione) devono presentare una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della gestione delle attività e del rispetto degli obiettivi, al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario. Vengono stabilite le modalità di valutazione del fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili; il termine di adeguamento ai requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento è elevato a due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

D.G.R. n. 1514 del 07 dicembre 2004, Costituzione del “Centro Tecnico Regionale di Supporto per l’Istruzione e la Formazione” e approvazione dello schema di “Accordo tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la gestione dei dati e delle informazioni del sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale” (BUR n. 137 del 23.12.2004)
E’ stato approvato l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Giunta Regionale della Regione Marche per la costituzione, il mantenimento e l’implementazione di un archivio regionale digitale delle informazioni relative al sistema dell’istruzione e della formazione nella Regione Marche. L’Accordo prevede l’istituzione del “Centro Tecnico Regionale di Supporto per l’Istruzione e la Formazione” - presso il Servizio Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Marche – per pervenire ad un’approfondita conoscenza del sistema scolastico regionale e individuare le informazioni necessarie per la progettazione di politiche educative adeguate, favorendo la condivisione di tutti i dati sulla rete delle scuole (di ogni ordine e grado pubbliche e private). Il provvedimento stabilisce inoltre la costituzione di un Gruppo di Lavoro tecnico – composto da rappresentanti delle strutture che sottoscrivono l’accordo – per l’assistenza tecnica e la supervisione dello svolgimento del progetto (revisione delle codifiche e classificazioni delle Istituzioni scolastiche, elaborazione delle informazioni, predisposizione delle modalità operative per l’accesso e l’aggiornamento dei dati del SIDI su base tecnologica). Le risorse complessive stanziate per l’anno 2004 ammontano a € 50.000.

D.G.R. n. 1521 del 07 dicembre 2004, Attuazione del Protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post – penitenziaria – Definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per aree d’intervento (BUR n. 137 del 23.12.2004)
Sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate all’assistenza penitenziaria e post – penitenziaria. Beneficiari delle risorse sono gli Ambiti Territoriali ove sono presenti Case Circondariali o Case di Reclusione. Il finanziamento complessivo è di € 163.898,84 (70 % popolazione detenuta al 30/06/04, 30% popolazione complessiva residente al 31/12/02). Il provvedimento stabilisce che sono ammessi a finanziamento i progetti finalizzati alla promozione, al sostegno o alla continuità di iniziative che riguardano: - esecuzione penale esterna, - interventi specifici per detenuti stranieri, - attività trattamentali culturali, - interventi a favore dei minorenni, - formazione professionale e lavoro, - rapporti con il mondo esterno. La richiesta di ammissione al contributo devono essere inoltrata al Comune capofila entro i termini stabiliti da ciascun Ambito; il programma complessivo di ciascun Ambito Territoriale deve pervenire alla Regione Marche entro il 31 marzo 2005.

D.G.R. n. 1515 del 07 dicembre 2004, P.O.R. Obiettivo 3 FSE 2000/2006 – Asse B Misura 1; Asse D Misura 3; Asse E Misura 1 – Individuazione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione dell’intervento “Prestito d’onore per lavoro autonomo e microimprese marchigiane”. Importo complessivo € 2.700.000,00 (IVA conclusa) (BUR n. 137 del 23.12.2004)
Il provvedimento definisce criteri e modalità di attuazione del progetto “Prestito d’Onore per lavoro autonomo e microimprese marchigiane” come previsto nella DGR n. 1115 del 01.10.2004. L’intervento, che si pone l’obiettivo di stimolare l’avvio di attività di lavoro autonomo e nuove imprese attraverso la concessione di “microcredito” a medio termine, è riferito a tre ambiti: disoccupati – laureati disoccupati; - immigrati; - donne. Sono ammesse al progetto le società in nome collettivo, le società semplici e le società in accomandita semplice; le iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio) - ad esclusione delle attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -. Il finanziamento complessivo previsto è di € 2.700.000,00; di cui : € 150.000,00 per l’individuazione da parte della Regione – tramite bando di gara - di un soggetto economico che promuovi sul territorio l’iniziativa; € 2.300.000,00 per l’individuazione di un istituto di credito che offra credito e servizi di accompagnamento ai beneficiari; € 60.000,00 per l’individuazione di un soggetto economico per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica; l’utilizzo dei rimanenti € 190.000,00 è previsto per eventuali abbattimenti dei tassi di interesse.

D.G.R. n. 1485 del 2 dicembre 2005, Progetto “L’autismo nelle Marche: verso un progetto di vita” sotto – progetto “Residenzialità” (BUR n. 134 del 17.12.2005)
La delibera presenta il piano di lavoro denominato “Residenzialità”, inserito nel progetto integrato attivato dalla Regione Marche nel 2002 a favore della persona autistica e della sua famiglia lungo tutto l’arco della vita. Vengono previste due tipologie di iniziative: - “residenzialità breve” per alcuni giorni o settimane (allo scopo di venire incontro ad esigenze momentanee della famiglia); – “residenzialità prolungata”, che prevede l’accoglienza continua della persona (o comunque per periodi di tempo molto lunghi). Al momento si prevede l’utilizzo di strutture già esistenti o in corso di realizzazione, che riservino uno/due posti per utenti autistici; la creazione di un servizio per soli soggetti autistici è programmato solo quando il livello di richiesta di residenzialità non risultasse più soddisfatto – quantitativamente e qualitativamente – dai servizi esistenti. Il provvedimento definisce le condizioni per la realizzazione del progetto in materia di organizzazione delle strutture utilizzate (è previsto l’utilizzo di una stanza per la persona autistica in un ambiente stimolante) e di formazione del personale (viene illustrato un curriculum formativo di 300 ore per operatori dei servizi residenziali preposti all’integrazione della persona affetta da autismo). La gestione amministrativa e contabile del progetto è affidata alle amministrazioni provinciali. Lo stanziamento complessivo è di € 300.000,00 (75.000,00 € a ciascuna provincia). Gli enti titolari delle comunità socio educative riabilitative già funzionanti o in via di realizzazione e i Centri socio – educativi raibilitativi diurni possono presentare richiesta di contributo ai comuni capofila entro il 15 febbario 2005.

D.G.R. n. 1486 del 2 dicembre 2004, Sperimentazione di piani personalizzati di “Vita indipendente a favore di persone con grave disabilità motoria (BUR n. 134 del 17.12.2004)
Il provvedimento definisce i criteri per la realizzazione di interventi volti a sperimentare, per la durata di un biennio, progetti di “Vita indipendente” in favore di persone con grave disabilità motoria. Il Progetto prevede l’attuazione di una forma di assistenza personale autogestita realizzata da un assistente personale, scelto, assunto, formato e retribuito direttamente dalla persona disabile sulla base di un piano personalizzato. In questo modo si intende permettere alla persona disabile di organizzare la propria vita, operando scelte che riguardano la cura della persona, le attività domestiche, la mobilità e garantendogli l’indipendenza e l’integrazione sociale. Destinatari del progetto sono le persone con grave disabilità fisiche, di età compresa tra i 18 e 65 anni, con capacità di autodeterminazione e volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza. Viene stabilito un ordine di priorità: - per soggetti disabili che svolgono attività lavorativa, - stanno svolgendo un programma di inserimento lavorativo, - sono inseriti in contesti formativi e sociali. La persona con disabilità sceglie in modo autonomo i propri assistenti personali ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente; l’assistente personale è un operatore che presta la sua opera in ogni ambito e circostanza in base alle direttive della persona disabile. Per partecipare al Progetto l’interessato deve presentare domanda al comune di residenza, allegando copia della certificazione di handicap e piano personalizzato con indicazione degli obiettivi, descrizione delle necessità, quantificazione delle ore richieste. L’attuazione della sperimentazione è gestita dagli enti locali compresi nei 24 Ambiti Territoriali; in ogni ambito Territoriale viene individuato un Gruppo di lavoro interprofessionale. Il finanziamento per la prima fase di avvio del progetto ammonta a € 200.000,00, ripartito in parti uguali tra le amministrazioni provinciali.

D.G.R. n. 1322 del 9 novembre 2004, Protocollo d’intesa regionale sulla non autosufficienza (BUR n. 125 del 26.11.2004)
Viene approvato il Protocollo d’Intesa sulla non autosufficienza sottoscritto dalla Regione Marche, dalle Segreterie Regionali di CGIL CISL UIL e dalle OO.SS. regionali SPI – CGIL, FNP – CISL e UILP – UIL. Obiettivo del provvedimento è definire un modello organizzativo integrato dei servizi a favore delle persone che vivono la condizione di non–autosufficienza (anziani o disabili), al fine coordinare le diverse risorse e garantire un sistema di semplice accesso e comprensione, flessibile in relazione alle condizioni specifiche dell’utente. Per il biennio 2004-2005 vengono stanziati 10 milioni di € vincolati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo. Per valutare le necessità terapeutico–assistenziali del cittadino viene stabilita la costituzione delle Unità di Valutazione (UDV) formate dal Medico del distretto, dall’Infermiere professionale, dall’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale, dal Geriatra. L’UDV definisce il percorso assistenziale più idoneo alle esigenze dell’utente, le figure responsabili, la durata del percorso, la possibilità di integrazione delle diverse risorse di cura, la rete di supporto al nucleo familiare. E’ prevista inoltre la realizzazione di un progetto per sostenere l’emersione e la qualificazione del lavoro di assistenza svolto da assistenti familiari / badanti. Le parti si impegnano ad un confronto permanente, con particolare riferimento al tema della condizione di non – autosufficienza delle persone disabili.

D.G.R. n. 1302 del 9 novembre 2004, Deliberazione di Giunta regionale n. 1148 del 05.08.2003 - Aggiornamento della tariffa unica convenzionale anno 2004 da applicare all’attività di ricovero erogata in favore di utenti residenti fuori regione (BUR n. 125 del 26.11.2004)
La delibera definisce i criteri di aggiornamento per l’anno 2004 della “Tariffa Unica Convenzionale” (TUC) per le prestazioni di ricovero erogate in favore di utenti residenti fuori regione. L’incremento tariffario è stabilito in base alle modalità approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome in data 4 dicembre 2003.

D.G.R. n. 1281 del 3 novembre 2004, Legge regionale 13.11.2001, n. 27: “Contributi ai Comuni per l’elaborazione e l’adozione del piano territoriale degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi”. Criteri per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei fondi. Bilancio 2004, Capitolo 53007117, Euro 43.898.84 (BUR n. 121 del 17.11.2004)
Vengono definite le modalità di presentazione dei progetti da parte dei Comuni per la costituzione e il sostegno delle banche del tempo e i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti. I progetti presentati dagli Ambiti territoriali – che devono coinvolgere tutti i Comuni dell’Ambito – hanno la precedenza sugli altri progetti presentati da singoli Comuni; non sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni singoli o associati la cui popolazione complessiva è inferiore a 15.000 abitanti. Vengono inoltre precisati i criteri di assegnazione dei contributi (per costi sostenuti per affitto locali, attività di promozione e informazione, formazione dei soggetti aderenti). Il finanziamento complessivo previsto dalla Regione è di € 43.898,84.

D.G.R. n. 1279 del 3 novembre 2004, Deliberazione Amministrativa n. 306/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani Territoriali d’Ambito finalizzati alla “integrazione scolastica, prevenzione del disagio e della promozione dell’agio dei giovani” nella Regione Marche. Fondo integrativo assistenza scolastica, spese per l’emanazione di indirizzi per l’attuazione del diritto allo studio, realizzazione e diffusione di studi e ricerche per la realizzazione del diritto allo studio. Criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’Ambito. Cap. 53007128 Euro 264.309.65 (BUR n. 121 del 17.11.2004)
Il provvedimento definisce le modalità di predisposizione e aggiornamento dei Piani Territoriali d’Ambito finalizzati alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico e ad azioni preventive del disagio – con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze patologiche. Gli Enti Locali capofila d’Ambito Territoriale devono presentare i piani territoriali entro il 28 febbraio 2005. Gli interventi devono coinvolgere i Comuni e le Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale allo scopo di favorire il diritto allo studio nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, eliminare i fenomeni dell’evasione e dell’abbandono precoce del sistema scolastico, favorire l’integrazione e la socializzazione degli studenti con difficoltà di apprendimento e dei minori di famiglie straniere, promuovere attività di prevenzione del disagio e delle devianze, favorire attività tendenti alla promozione dell’agio. E’ previsto un finanziamento complessivo di € 264.309,65 (il 40 % - 105.723,86 € è ripartito tra i 24 Ambiti Territoriali in eguale misura, il 60 % - 158.585,79 € è ripartito tra i 24 Ambiti Territoriali in rapporto alla popolazione studentesca giovanile nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 14 anni residente in ciascun ambito); la gestione dello stanziamento è attribuita al Servizio Istruzione e Diritto allo Studio.

D.G.R. n. 1183 del 12 ottobre 2004, Approvazione dello schema di Accordo Territoriale tra le Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, per la realizzazione, nell’anno scolastico 2004 – 2005 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e di formazione professionale, in conformità all’Accordo Quadro, sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (BUR n. 115 del 03.11.2004)
Con questo provvedimento la Regione Marche ha approvato lo schema di Accordo Territoriale con l’Ufficio Scolastico regionale per la realizzazione, durante l’anno scolastico 2004/2005, di un’offerta formativa integrata sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale. L’iniziativa, da realizzare in tutto il territorio regionale, è rivolta ai giovani che abbiano concluso il primo ciclo di studi e non intendano proseguire il proprio itinerario formativo, al fine di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione e prevenire, contrastare e recuperare gli insuccessi e la dispersione scolastica. I settori d’intervento verranno individuati dalla Regione sulla base dei fabbisogni professionali rilevati sul territorio regionale. I progetti sperimentali triennali verranno presentati dai Centri per l’Impiego e la Formazione (congiuntamente alle Istituzioni scolastiche). Per coordinare le attività è prevista la realizzazione da parte della Giunta del “Comitato Regionale per l’Offerta Formativa Integrata” con funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

D.G.R. n. 1176 del 12 ottobre 2004, L.R. 46/95 – Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l’anno 2004, (BUR n. 115 del 03.11.2004)
Il provvedimento stabilisce i requisiti per la presentazione da parte degli Enti Locali (in forma singola o associata) o dai giovani autonomamente dei progetti per la promozione della partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani – compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni -. Le tipologie di intervento previste sono: - promozione dell’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee anche inerenti le attività artistiche e culturali e multimediali, - promozione di servizi di informazione e promozione (Informagiovani), - promozione della collaborazione sistemica con associazioni ed organizzazioni già presenti sul territorio, promozione dell’aspetto relazionale tra soggetti provenienti da diverse estrazioni culturali e sociali. I progetti dovranno comprendere l’utilizzo o il sostegno dei Centri Aggregazione per Adolescenti per i giovani oltre i 18 anni e dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani). Vengono definiti i criteri di riparto del fondo e le modalità di erogazione degli stanziamenti. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2004.

D.G.R. n. 1172 del 12 ottobre 2004, L.R. 20 novembre 1995 n. 63 “Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo viluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti” – art. 3 - criteri ed indirizzi per la presentazione di progetti da parte delle scuole. Anno scolastico 2004/2005. Cap. 52907103 Euro 36.226,36 (BUR n. 115 del 03.11.2004)
La delibera stabilisce le modalità per la presentazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Marchigiane – statali e paritarie - di progetti a favore dello sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica ed alla lotta contro la criminalità e i poteri occulti. Le tematiche che dovranno essere affrontate negli interventi presentati sono: - educazione allo sviluppo di coscienza civile nel rispetto dei diritti e di doveri della persona, - sviluppo e conoscenza della vita istituzionale nei suoi aspetti e principi, - consapevolezza dei rischi di microcriminalità organizzata presente nella scuola, - sviluppo dell’educazione al senso civile e legale, - garanzia di incisività allo sviluppo della coscienza attraverso la solidarietà, la convivenza e la programmazione attiva nella società civile. Le domande, firmate dal Dirigente scolastico, dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2004 al Servizio Istruzione e Diritto allo studio della Regione Marche. La somma complessiva stanziata per l’anno scolastico 2004/2005 è di € 36.226,36; verrà ammesso a finanziamento un solo progetto per Istituzione scolastica.

Deliberazione amministrativa C.R. n. 146 del 04 ottobre 2004, Piano regionale per un sistema di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale 2004/2006 articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (BUR n. 114 del 28.10.2004)
Con questo provvedimento la Regione Marche intende favorire e rafforzare la presenza nel campo della cooperazione internazionale, costituendo un sistema regionale di collaborazione tra enti locali, organizzazioni non governative e di volontariato – supportato anche da un sistema informativo che comprende una banca dati di monitoraggio dei progetti finanziati -. Il piano triennale prevede l’elaborazione di progetti di iniziativa regionale presentati dai soggetti interessati alla cooperazione internazionale (stabiliti dalla L.R. 9/02), distinti per aree geografiche, al fine di favorire la sinergia e il miglioramento della qualità degli interventi – anche attraverso il comitato di cooperazione e solidarietà internazionale e gruppi di coordinamento per aree geografiche di cooperazione -. Vengono altresì precisate le priorità geografiche per le zone beneficiarie degli interventi: - Europa centrale, sud – orientale e area mediterranee; - America Latina; - Africa. I settori di intervento previsti sono: rafforzamento democratico e istituzionale, sviluppo locale, cooperazione nel settore della gestione dei servizi pubblici locali, cooperazione nel settore di servizi sociali, cooperazione internazionali sui temi dello sviluppo sostenibile, formazione professionale. Il finanziamento complessivo previsto per il triennio 2003/2006 è di € 1.706.177,49 (€ 648.725,83 per il 2004, € 528.725,83 per il 2005, € 528.725,83 per il 2006). Il bando per la presentazione dei progetti, con i requisiti, criteri e modalità, sarà pubblicato prossimamente nel BUR.

D.G.R. n. 1175 del 12 ottobre 2004, Criteri di riparto ai Comuni dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali. Capitoli 53007103, 53007102 e 5.30.07.121. Euro 36.283.652,07 (BUR n. 111 del 21.10.2004)
Vengono definiti i criteri per l’assegnazione, liquidazione ed erogazione ai Comuni dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali. La somma complessiva assegnata ai Comuni è di € 24.789.931,16 (con quote pari a quelle assegnate per l’anno 2003). Per la copertura finanziaria delle spese per i Coordinatori d’Ambito, gli Staff e gli UPS (uffici di promozione sociale) vengono destinati 2.000.000,00 €. Il Riparto attribuisce ai Comuni complessivi € 1.816.965,10 per interventi a favore della famiglia secondo le finalità della legge regionale 30/98 (politiche abitative, lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per malati oncologici, politiche di sostegno alla natalità . . .): la gestione delle risorse può essere effettuata dai Comuni singolarmente, associati e dai Comuni dell’Ambito socio assistenziale in modo unitario. Il provvedimento stabilisce, inoltre, l’integrazione delle risorse necessarie per la copertura delle spese per leggi, iniziative ed attività (progetti a favore delle popolazioni zingare, sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali, promozione delle banche dei tempi . . .) previsti nei capitoli di spesa citati per € 10.176.755,81; di questi € 400.000,00 (ripartiti tra le 4 Province) sono destinati all’integrazione scolastica degli alunni disabili: la somma viene assegnata ai Comuni per le spese necessarie per la copertura delle ore ridotte di sostegno didattico e programmi e 60.000,00 € (ripartiti tra le quattro province) per manifestazioni in favore dei giovani .

D.G.R. n. 1117 del 01 ottobre 2004, Art. 5 c L.R. 13/03 - Linee guida per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art. 3 comma 1 bis Dlgs 502/92 e s.m.i. (BUR n. 110 del 18.10.2004)
Il provvedimento stabilisce le linee guida dell’Atto Aziendale con il quale la Regione intende fornire alle Aziende Sanitarie (l’ASUR con le Zone territoriali, l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M.Lancisi – G. Salesi” con i presidi di alta specializzazione e l’Azienda Ospedaliera “San Salvatore”) specifici indirizzi e criteri direttivi per la realizzazione del processo di aziendalizzazione e per il raggiungimento dell’autonomia imprenditoriale, come previsto dal D.Lgs 168/2000 e dalla L.R. 13/03 sul riordino degli assetti del sistema sanitario regionale. La Regione continua a gestire l’articolazione complessiva dell’intero SSR e si assume i rischi economici, mentre le Aziende Sanitarie si assumono la responsabilità sul territorio per il governo delle risorse e per la definizione delle modalità di sviluppo delle attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dalla programmazione regionale. L’atto aziendale è previsto come strumento di autogoverno per i Direttori Generali nell’organizzazione e nel funzionamento aziendale allo scopo di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione delle attività dei servizi territoriali presenti nelle singole zone con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori (pubblici e privati). L’atto aziendale determina in particolare: - il ruolo nel SSR e nel contesto istituzionale regionale della ASUR, della AO Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi; - le modalità di sviluppo del governo delle aziende; - la struttura organizzativa in funzione del servizio da assicurare; - la distribuzione dei poteri di gestione e dei compiti; - il sistema di attribuzione delle responsabilità e di valutazione dei risultati; - la regolamentazione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

D.G.R. n. 09 del 14 ottobre 2004, L.R. n. 48/95 – art. 10. Determinazione dei criteri di ammissione, termini di presentazione domande e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo regionale per le iniziative delle Organizzazioni di volontariato. Anno 2004. Capitolo 53007120 Bilancio 2004 Importo € 131.969,51 (BUR n. 109 del 14.10.2004)
Il finanziamento riguarda progetti presentati da Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale; si tratta di iniziative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza tendenti a sviluppare programmi integrativi alle funzioni proprie degli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare sono state individuate due tematiche specifiche per la realizzazione degli interventi: - attività educativa extrascolastica finalizzata a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo; - attività educativa extrascolastica finalizzata a sostenere percorsi di integrazione di bambini stranieri e delle loro famiglie. Il progetto deve avere inizio nell’anno in corso e concludere nei 12 mesi successivi; le domande di richiesta dei contributi devono essere indirizzate alla Regione Marche e al Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale di competenza. L’importo complessivo previsto è di € 131.969,51.

D.G.R. n. 1046 del 21 settembre 2004, Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa, tra la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”, l’Amministrazione Comunale di Ancona, la Ditta Aethra Telecomunicazioni di Ancona, la Telecom Italia, l’Associazione Patronesse per il bambino ospedalizzato, l’Associazione Genitori (AGE) di Ancona, l’Ambalt di Ancona, l’IREE Marche, l’Istituto Comprensivo Ancona Centro, per il diritto all’istruzione ed allo studio previsto per i minori ricoverati nelle strutture ospedaliere (BUR n. 108 del 12.10.2004)
La Regione Marche, l’Ufficio scolastico regionale, il Comune di Ancona, l’Aethra Telecomunicazioni, il presidio ospedaliero del Salesi, Telecom Italia, l’Associazione patronesse per il bambino ospedalizzato, l’A. Ge (Associazione genitori), l’Ambalt (Associazione marchigiana bambini affetti da leucemie o tumori), l’Iree Marche e l’Istituto comprensivo Ancona Centro, hanno firmato l’accordo per avviare la seconda fase del progetto “Una scuola per amico”, per la tutela dei diritti all’istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei minori ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”. Il progetto consiste in un servizio di teledidattica per collegare in videoconferenza i ragazzi ospedalizzati. Questa seconda fase prevede il coinvolgimento di ulteriori soggetti sociali – la Regione Marche, che si occuperà della gestione economica del progetto - , di associazioni di volontariato – l’associazione A.ge curerà i rapporti con i genitori dei minori degenti – e l’introduzione delle “case di accoglienza” Arcobaleno Amblat e Patronesse del Salesi - per ampliare l’offerta formativa ed educativa, rivolta sia agli studenti ricoverati in queste case, sia a quelli dimessi dall’ospedale ma ancora in convalescenza presso le proprie abitazioni -. E’ inoltre previsto l’impiego di nuove tecnologie di video comunicazione – con la possibilità di effettuare delle multi videoconferenze per collegare insieme più siti contemporaneamente (ad es. scuola, ospedale, case di accoglienza).

D.G.R. n. 875 del 27 luglio 2004, Legge regionale 14.3.94 n. 8: Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali ai Comuni che assicurano i servizi socio – educativi assistenziali e residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati. UPB 53007 capitolo 53007125 Euro 1.536.459,28 Bilancio 2004 (BUR n. 91 del 2.08.2004)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 1.536.459,28 €) per il 2004 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio educativi assistenziali residenziali riguardanti la protezione e la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati. Gli interventi socio – educativi assistenziali residenziali ammessi a finanziamento riguardano: - affido a parenti entro il 4º grado, - affido etero familiare continuativo, - ospitalità in istituto, -accoglienza in comunità. Il limite massimo della spesa ammissibile è di 14 € giornaliere per gli affidi eterofamiliari continuativi ed a parenti entro il 4º grado, di 80 € per l’affido presso istituti e comunità. I Comuni interessati dovranno presentare domanda di contributo alla Regione Marche entro e non oltre il 10 ottobre 2004.

D.G.R. n. 880 del 27 luglio 2004, L.R. 18.12.2001 n. 34 – art.5. Approvazione del nuovo tariffario regionale e dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici, alle cooperative sociali e loro consorzi (BUR n. 91 del 23.08.2004)
La Regione Marche ha approvato il nuovo tariffario regionale per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche. L’adeguamento del tariffario regionale, ai corrispettivi stabiliti nel nuovo contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociale (di tipo A e B), comporterà, per le amministrazioni e gli altri organismi pubblici interessati, l’obbligo di applicarlo durante gli appalti con le cooperative sociali.

D.G.R. n. 957 del 3 ottobre 2004, Quadro attuativo 2004 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (BUR n. 98 del 06.09.2004)
La delibera definisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse disponibili a favore degli interventi previsti dalla L.R. 5/2003 (legge sulla cooperazione). Il Quadro attuativo è annuale e determina criteri per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge, i limiti massimi degli importi relativi agli interventi, la percentuale di ripartizione del Fondo per la capitalizzazione, settori di intervento, requisiti di ammissione, i criteri che danno luogo alla revoca o alla decadenza dei benefici e modalità di monitoraggio. Le iniziative delle cooperative di produzione/lavoro, miste e sociali, sostenute dalla legge riguardano: - interventi a sostegno dei processi di capitalizzazione delle cooperative e finalizzati all’incremento dell’occupazione, - contributi in favore degli investimenti, - sostegno alla nascita di nuove cooperative, - attuazione interventi sperimentali nei territori che presentano condizioni di svantaggio per favorire lo sviluppo locale, - iniziative per favorire l’accesso al credito. Per l’anno 2004 la spesa totale prevista è di circa 2 milioni e 400 mila euro. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre.

D.G.R. n. 945 del 3 ottobre 2004, P.O.R. Obiettivo 3 anni 2000/06- Asse B/Misura B1 – Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di un intervento sperimentale integrato di formazione e inserimento lavorativo per detenuti – Importo complessivo € 200.000,00, (BUR n. 89 del 19.08.2004)
Il provvedimento prevede il finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione di progetti per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti appartenenti agli istituti di pena della regione. Scopo dell’iniziativa è progettare un’alternativa valida di rieducazione attraverso percorsi integrati formazione - lavoro, capaci di creare condizioni favorevoli al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, rafforzando le competenze e incentivando le capacità relazionali indispensabili a ricostruire la propria identità sociale (compromessa in molti casi dalla vicenda giudiziaria). Possono presentare domanda di finanziamento strutture formative, pubbliche o private accreditate presso la Regione Marche; destinatari del progetto sono detenuti degli Istituti penitenziari delle Marche, con età superiore ai 18 anni e con periodo residuo di pena, superiore alla durata prevista dell’intervento stesso. Gli interventi integrati prevedono due fasi: - azione di scambio e trasferimento di esperienze maturate nei diversi istituti carcerari italiani; - percorsi formativi articolati in: 100 ore di formazione d’aula (finalizzata al rilascio di attestato) e 300 ore di tirocinio (da svolgere in imprese del territorio) con rilascio finale di qualifica professionale.

D.G.R. n. 822 del 21 luglio 2004, Linee guida per la sorveglianza sanitaria di lavoratori minorenni ed apprendisti minorenni e maggiorenni (BUR n. 82 del 09.08.2004)
Vengono definite le linee guida relative alle procedure di controllo sanitario di lavoratori minori e con contratto di apprendistato da parte dei SPSAL (Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle Zone Territoriali dell’ASUR Marche, stabilendo i criteri di identificazione univoca del medico preposto alla effettuazione del controllo sanitario. Viene previsto un potenziamento delle attività di informazione, assistenza e controllo dei SPSAL nei confronti di categorie fragili di lavoratori (donne, minori, immigrati, disabili), prevedendo un recupero di risorse, sia in termini quantitativi che qualitativi, di personale sanitario e amministrativo. In relazione alla normativa europea, viene consolidato il ruolo dei SPSAL nei confronti del controllo dei luoghi di lavoro e delle condizioni lavorative dei minori; spetta inoltre sempre ai SPSAL la valutazione delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro del minore per il rilascio, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, della autorizzazione in deroga al divieto di adibire gli adolescenti ai processi ed alle lavorazioni. Il coordinamento dei piani di utilizzo del personale e dello sviluppo delle attività di informazione, assistenza e controllo nei confronti di “categorie fragili” verrà effettuato dalle Zone Territoriali dell’ASUR con la realizzazione di progetti speciali atti a verificare e controllare sul territorio gli attuali livelli di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

D.G.R. n. 80 del 02.08.2004, Definizione delle modalità per l’iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, modalità di cancellazione e modalità per la revisione del Registro regionale L.R. 9/2004 (BUR n. 80 del 02.08.2004)
Vengono stabiliti i criteri per l‘iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione Marche. Il registro è articolato in due distinte sezioni a seconda della rilevanza regionale e provinciale delle associazioni iscritte: nella prima sezione possono essere iscritte le associazioni di rilevanza regionale (che hanno sede legale nel territorio regionale ed operano in almeno tre Province); nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro regionale le associazioni di promozione sociale (associazioni, i movimenti, i gruppi che svolgono attività senza fine di lucro in campo sociale, socio-sanitario e assistenziale, turismo sociale, tempo libero, sport, pace e della fratellanza, pluralismo delle culture, tutela dei diritti, ambiente, cultura, educazione, ricerca etica e spirituale, promozione della solidarietà) che sono dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che presentano le caratteristiche sostanziali di cui all’articolo 2 e 3 della LR 9/2004. Per la domanda di iscrizione è previsto un apposito modello che dovrà essere compilato e sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante dell’associazione e presentato alla Regione Marche – Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria. E’ prevista anche la possibilità per i Comuni di istituire un “registro comunale delle associazioni” rivolto a quelle associazioni già iscritte nel registro regionale, che hanno sede in quel territorio comunale e vi operano in modo continuativo da almeno un anno.

Deliberazione amministrativa n. 138 del 14 luglio 2004, Progetto HIV/AIDS: criteri e modalità per il conferimento dei contributi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza (anni 2004/2006) (BUR n. 79 del 29.07.2004)
La delibera determina i criteri per la realizzazione di un progetto regionale, per gli anni 2004/2006, relativo ad interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza in materia di infezione HIV/AIDS, prevedendo interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla delibera 145/1997 in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS (aumento delle infezioni, cronicizzazione della malattia) nella Regione Marche e dei relativi bisogni assistenziali (integrazione dell’approccio specialistico, adesione completa alle terapie antiretrovirali, monitoraggio degli effetti collaterali dei farmaci assunti a lungo termine). Il progetto prevede la realizzazione di cinque sottoprogetti: - rivalutazione dell’apporto dei medici di medicina generale e delle Unità funzionali territoriali hiv/Aids, al fine stabilire un riferimento territoriale preciso ed omogeneo nelle singole Zone Territoriali per le funzioni di promozione e raccordo degli interventi e di valutazione multidisciplinare dei bisogni socio – sanitari degli assistiti; - iniziative di prevenzione e di educazione alla salute (ogni due anni periodiche e innovative iniziative di in – formazione rivolte ai giovani e alla totalità della popolazione per far conoscere i rischi dell’infezione); - interventi diretti esclusivamente a favore di famiglie con bambini legate alla sieropositività per assicurare una particolare attenzione ed assistenza territoriale a favore di bambini HIV e delle madri HIV; - un servizio aggiuntivo di counselling psicologico e sociale HIV positivi presso centri ospedalieri assistenziali (Dipartimento di Malattie Infettive e Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – Salesi – Lancisi, Reparti Malattie infettive degli Ospedali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno). Il documento definisce inoltre i criteri di riparto dei contributi per i sottoprogetti: la spesa totale prevista per gli anni 2004/2006 è di € 4.477.000.

Deliberazione amministrativa n. 133 del 6 luglio 2004, Piano triennale per le politiche attive per il lavoro 2004-2006 articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 38 (B.U.R, n. 77 del 26.7.2004)
Il piano prevede uno stanziamento nel triennio di circa 120 milioni di euro, fondi comunitari, statali e regionali. Le misure previste, cui si darà attuazione con i piani annuali, sono rivolte in particolare alla risoluzione dei problemi occupazionali dei giovani, delle donne e delle persone svantaggiate, e cercano di dare risposte alle dinamiche evolutive del sistema sociale ed economico delle Marche, tenendo conto della crisi della piccola e media impresa, provocata dalla globalizzazione. Il Piano è consultabile nel sito del Gruppo Solidarietà, www.grusol.it

Deliberazione amministrativa n. 132 del 6 luglio 2004, Progetto Obiettivo Tutela della Salute mentale 2004-2006 (B.U.R, n. 77 del 26.7.2004)
Il Progetto obiettivo prevede la realizzazione di 13 Dipartimenti e altrettanti Centri di salute mentale (quante sono le Zone sanitarie), cui si aggiungono 13 servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri, con complessivi 144 posti letto. I servizi sono attivi. Previste inoltre 26 strutture residenziali terapeutico riabilitative, strutture residenziali, chiamate Gruppo Appartamento, 19 centri diurni, 4 Day-Hospital e un minimo di 37 ed un massimo di 67 Punti ambulatoriali. Dai dati forniti dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) si può stimare che nelle Marche vengano seguiti circa 30mila malati, con un personale addetto di 896 unità, inferiore alla media nazionale e comunque con differenze significative tra i 13 Dipartimenti di salute mentale. Il POSM si compone di due allegati. Nel primo vengono indicate le “Strutture operative del DSM”, nel secondo le “Strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali”. Il progetto Obiettivo è consultabile nel sito del Gruppo Solidarietà, www.grusol.it

D.G.R. n. 747 del 29 giugno 2004, Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche (BUR n. 73 del 19.07.04)
L’atto definisce principi e modalità per il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche ed i comportamenti d’abuso e compulsivi. Con questo provvedimento la Regione Marche intende costruire un’azione preventiva, terapeutica e riabilitativa, attuando una rete di interventi che, coinvolgendo soggetti pubblici, del privato sociale accreditato e del terzo settore offrano un ampio ventaglio di risposte al consumo e alla domanda di servizi (in relazione ai quadri diversificati di patologie). Viene descritto il modello organizzativo del sistema integrato di servizi pubblici e privati, analizzando i diversi livelli di governo e di responsabilità - regionale e Dipartimentale -. Compito principale del Dipartimento delle dipendenze patologiche viene individuato nel coordinamento ed integrazione dei progetti, servizi e trattamenti, al fine di consentire accessi differenziati e diretti in un sistema articolato e libero di offerte di assistenza. Vengono inoltre definiti gli interventi i cui si articola l’offerta del Dipartimento, riconducibili a tre macrosettori: prevenzione, cura e riabilitazione, inclusione sociale e lavorativa.

Deliberazione amministrativa n. 129, del 30.6.2004,“Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2004 e 2005 ai sensi dell’art. 26 della L.r. 4.6.96 n.. 18 e successive modificazioni” (BUR n. 71 del 15 luglio 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi per il 2004 a favore dei disabili. Il piano, previsto dalla legge regionale n. 18 del ’96, comprende un’ampia gamma di iniziative: assistenza domiciliare domestica ed educativa delle persone con disabilità gravissima, attivazione dei centri socio-educativi riabilitativi diurni, servizi di trasporto, integrazione scolastica e lavorativa. I contributi riguardano anche interventi per l’assistenza domiciliare indiretta ai disabili in situazione di particolare gravità. Altri finanziamenti sono finalizzati a tirocini, borse lavoro, acquisto e installazione degli automatismi di guida, degli ausili tecnici per il trasporto dei portatori di handicap motorio. Previsti, infine, finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di iniziative legate a specifiche esigenze. I Comuni, per accedere ai finanziamenti, devono presentare i progetti entro il 30 settembre 2004 (per l’assistenza indiretta entro il 30 novembre). Per l’anno 2005 entro il 31 marzo (per l’assistenza indiretta entro il 31 ottobre).

D.G.R. n. 686 del 15 giugno 2004, Approvazione della sperimentazione progetto “Helios”: sistema di cura e modalità per mantenere e tutelare l’anziano a domicilio in caso di emergenza climatica estiva (anno 2004), (BUR n. 66 del 05.07.2004)
La delibera presenta il progetto approvato dalla Regione Marche per la sperimentazione di un piano di prevenzione e di protezione degli “over75” che vivono da soli per tutelare l’anziano a domicilio in caso di emergenza climatica per l’estate 2004. Si chiama “Helios” e prevede un monitoraggio telefonico giornaliero degli anziani che risiedono nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti: Ancona, Pesaro, Fano, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Macerata, Jesi, Civitanova Marche, Fermo, Fabriano, Osimo, Falconara Marittima, Porto Sant’Elpidio, Recanati e Tolentino. I servizi sociali dei Comuni e dei distretti sanitari stanno elaborando gli elenchi degli anziani in difficoltà, per trasmetterli al call-center regionale che, quotidianamente, effettuerà chiamate telefoniche per sincerarsi sullo stato di salute, dare consigli su come difendersi dal caldo e allertare le famiglie, il medico di base o la rete dell’emergenza, quando vengano rilevate situazioni di rischio reale. Tutti gli ultra settantacinquenni dei centri interessati, tuttavia, anche quelli esclusi dagli elenchi, possono segnalare il proprio nominativo, per ricevere la telefonata di verifica e sentirsi meno soli. Dopo il censimento degli anziani a rischio, si attiverà un servizio che prevede, nei casi di reale necessità, la consegna dei pasti e dell’acqua, oltre l’espletamento delle piccole incombenze quotidiane: dal ritiro della pensione, alla consegna dei farmaci, alla visita medica (a partire dal 1 luglio e fino al 20 agosto). La protezione civile rileverà l’andamento meteo. La Regione, inoltre, ha pubblicato un opuscolo (50 mila copie) con consigli per proteggersi dall’afa, che sarà distribuito attraverso le farmacie e i centri di aggregazione degli anziani. Il costo del progetto è di 80 mila euro.

D.G.R. n. 642 del 15 giugno 2004, Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza ed il sorteggio alle funzioni genitoriali di cui alla legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003, (BUR n. 66 del 05.07.2004)
Vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi e la realizzazione e gestione dei servizi previsti dal programma di attuazione degli interventi a favore dell’infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità, approvato recentemente dalla giunta regionale. Sono ammessi a finanziamento i servizi: - i nidi d’infanzia e centri per l’infanzia provvisti di pasto e sonno: sono servizi educativi che accolgono bambini da tre mesi a tre anni; - i centri per l’infanzia: sono servizi che accolgono bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d’infanzia in forma più flessibile ed articolata; - gli spazi per bambini e per famiglie: sono spazi destinati al sostegno di iniziative di prevalente carattere ludico e socio-culturale, aggregazione sociale; - i centri di aggregazione per bambini e adolescenti: sono servizi che svolgono attività extrascolastiche per minori dai 3 ai 17 anni; - i servizi itineranti: destinati a realtà territoriali disagiate, rivolti a bambini e adolescenti ed offrono, spazi d’incontro e di interazione; - i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali; - i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali: sono le attività previste all’art.16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli od associati. Per il 2004, sono disponibili per i servizi ammessi a finanziamento risorse complessive pari a 9 milioni e 850 mila euro, ripartite agli Ambiti territoriali in base alla tipologia dei servizi. Infatti, ai servizi di nidi e centri di infanzia sono stati assegnati oltre 5 milioni e 900 mila euro. A tutti gli altri servizi sono riservati più di 3 milioni e 900 mila euro, di cui 236 mila destinato a specifici progetti sperimentali. Il programma di attuazione dei servizi dovrà coincidere sostanzialmente con il Piano infanzia ed adolescenza del Piano di Zona e con il Programma di attuazione delle attività distrettuali, stabilendo un’integrazione tra i soggetti e tra le progettualità territoriali (scuola, giustizia minorile, volontariato, terzo settore) anche per il necessario cofinanziamento. Per i Comuni la quota di compartecipazione non potrà essere inferiore al 50% dell’assegnazione da parte della Regione.

D.G.R., n. 575 del 28 maggio 2004, Attuazione deliberazione amministrativa n. 97/2003 “Piano sanitario regionale 2003-2006” - Linee di indirizzo per la realizzazione e la gestione di strutture residenziali per anziani (BUR n. 61 del 18.06.2004)
La delibera dopo avere richiamato le indicazioni della normativa regionale vigente in materia di residenze per anziani (Rsa, Residenze protette, Case di riposo), ha indicato alle Zone e agli Ambiti Territoriali alcuni punti dei quali tener conto in fase di programmazione locale. In particolare si invitano i territori a rivedere, sulla base dei criteri indicati, la progettazione residenziale complessiva mirando alla ottimizzazione della spesa di gestione delle stesse, attraverso idonei dimensionamenti e accorpamenti di strutture (moduli all’interno della stessa residenza).

D.G.R. n.530 del 13.05.2004, Presa d’atto dei protocolli d’intesa sottoscritti tra la Regione Marche e le Università degli studi delle Marche per il progetto servizio civile regionale, (BUR n. 55 del 01.06.2004)
Viene deliberata la presa d’atto dei protocolli d’intesa tra la Regione Marche e le Università degli studi delle Marche (Università Politecnica delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Camerino, Università degli studi di Urbino, Università degli Studi di Macerata) per il progetto servizio civile. Riconoscendo il valore della proposta del servizio civile volontario ai fini di una formazione complessiva dei giovani, le Università degli Studi delle Marche nel protocollo d’intesa stabiliscono di riconoscere l’esperienza del servizio civile, svolto presso gli enti accreditati, quale parte integrante del percorso formativo dello studente (purchè svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dagli ordinamenti delle facoltà); di attribuire allo svolgimento completo del servizio civile fino a n. 10 crediti formativi e di equiparare lo svolgimento completo del servizio civile al tirocinio.

D.G.R. n. 529 del 13.05.2004, Disposizioni in ordine alla costituzione del dipartimento regionale di medicina trasfusionale, (BUR n. 55 del 01.06.2004)
La delibera stabilisce la costituzione del Dipartimento regionale di Medicina Trasfusionale. Considerata la frammentazione attuale delle strutture autonome trasfusionali della regione e la mancanza di un collegamento strutturale e funzionale, al Dipartimento Regionale di Medicina trasfusionale viene assegnata la funzione di strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali. La sede amministrativa e la direzione del Dipartimento sono collocate presso l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi. Il testo analizza in dettaglio le funzioni del dipartimento che si possono riassumere in tre principali azioni di intervento: coordinamento e bilanciamento delle attività regionali sotto il profilo gestionale ed organizzativo per migliorare il livello di autosufficienza raggiunta; programmazione - in accordo con le associazioni di volontariato – del modello organizzativo del sistema trasfusionale per far fronte al compito di supporto trasfusionale in relazione ai fabbisogni e con contenimento dei costi; controllo e garanzia delle modalità operative e di prelievo sul territorio regionale. Viene inoltre definita la struttura del Dipartimento costituito da: Unità Operative Complesse (U.O.), Aree di coordinamento sovranazionale provinciale e Centro regionale di coordinamento e compensazione e per la plasmaproduzione (per ogni struttura vengono precisate le attività svolte). Vengono elencati gli organi decisionali e le modalità di nomina e di durata degli incarichi e i criteri di assegnazione del budget annuale da destinare al dipartimento.

D.G.R., n. 526 del 13 maggio 2004, Attuazione DGR n. 1711 del 25/09/02 - Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di livello regionale in materia di dipendenze patologiche (BUR n. 55 del 01.01.2004)
Vengono approvati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento degli interventi di livello regionale in materia di dipendenze patologiche (consumo di sostanze psico–attive, alcologia, tabagismo). Il totale del finanziamento è di € 1.572.000,00 (riferito ad una singola annualità), da ripartire per ciascuna delle aree di intervento previste (le quote sono variabili in funzione delle richieste ricevute): - continuità delle attività dei Centri Diurni (€ 480.000,00); - continuità e sviluppo dei progetti di rilievo regionale in corso (€ 400,000,00); - attività di prevenzione (€ 70.000,00); - interventi in materia di sicurezza stradale correlata all’uso di sostanze stupefacenti e pscicotrope (€ 40.000,00); - attività che prevedono l’impiego di operatori di strada e unità mobili (€ 367.000,00); - progetti finalizzati alla supervisione degli operatori pubblici e del privato sociale (€ 200.000,00); - contributo aggiuntivo spese straordinarie per la realizzazione del convegno nazionale “Il sistema degli interventi sulle dipendenze” tenutosi a Pesaro nei giorni 11, 12, 13 febbraio 2004 (€ 14.980,00). La delibera stabilisce i requisiti e le finalità degli interventi per ottenere il co- finanziamento. Vengono, inoltre, stabilite le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione dell’apposita Commissione di valutazione e di liquidazione dei contributi.

D.G.R. n. 457, del 27 aprile 2004 Interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie - Prosecuzione dei servizi di sollievo – Criteri e modalità per la valutazione dei progetti e l’assegnazione delle risorse (BUR n. 52 del 21.05.2004)
La delibera ha approvato, il provvedimento sui criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, destinando alle Province un milione di euro da ripartire tra i Comuni che potranno così proseguire la realizzazione e ampliare i progetti relativi ai Servizi di sollievo. Progetti che riguardano la creazione e il proseguimento di punti di ascolto, il sostegno domiciliare, i centri diurni, gli inserimenti lavorativi, la residenzialità temporanea, i gruppi di auto aiuto tra le famiglie , percorsi formativi e attività ricreative. La novità rispetto alla precedente impostazione è l’istituzione di un gruppo regionale di supporto che coadiuva gli ambiti e le amministrazioni provinciali nell’elaborazione dei progetti che, per ogni provincia, non dovranno superare il numero delle zone territoriali dell’ASUR. Come nel passato, l’accesso ai contributi regionali è subordinato alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra Comuni , Ambiti territoriali, Zone territoriali dell’ASUR e i Dipartimenti di salute mentale. I protocolli costituiscono lo strumento di programmazione congiunta in cui sono previsti dettagliatamente i diversi ruoli e azioni ad condurre per la realizzazione dei progetti, che vengono cofinanziati dai soggetti firmatari dell’intesa.

Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9, Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale (BUR n. 45 del 06.05.2004)
La legge disciplina le modalità per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale presenti nel territorio della Regione Marche. Viene stabilita l’istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, articolato in due distinte sezioni a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle stesse associazioni; l’istituzione dei registri comunali; l’istituzione della Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale, nuovo organismo di rappresentanza del mondo dell’associazionismo di promozione sociale. Il testo regolamenta le forme di sostegno regionale all’associazionismo di promozione sociale in termini di formazione del personale, di acquisto impianti, di attuazione di programmi innovativi, di sostegno alle spese per l’adeguamento delle sedi. Vengono definite, inoltre, le modalità di stipula delle convenzioni per lo svolgimento di servizi, la possibilità da parte della Regione di concedere alle associazioni beni di sua proprietà e i modi di finanziamento per sostenere, da parte della Regione, attività e investimenti delle associazioni stesse con la finalità di sviluppare la presenza sui territori.

D.G.R., n. 238 del 16 marzo 2004, Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (B.U.R., n. 34 del 07.04.2004)
Vengono stabilite le modalità per l’esercizio da parte dell’Azienda sanitaria Unica regionale (ASUR) – che nasce dalla fusione per incorporazione nell’Azienda USL 7 di Ancona delle altre dodici Aziende USL che operano nella Regione - delle funzioni come previsto dalla Legge regionale n. 13/2003. L’articolo 28 della legge citata, disponeva, infatti, che le zone territoriali continuassero a svolgere, per un periodo transitorio di due anni, le funzioni spettanti alle precedenti Aziende USL, precisando che alcune funzioni devono essere svolte a livello centralizzato dall’ASUR per conto e nell’interesse delle singole zone. La delibera definisce le modalità applicative delle singole funzioni che l’ASUR deve esercitare a livello centralizzato: acquisto di beni e servizi, appalti di opere pubbliche, gestione del patrimonio immobiliare, affidamento e gestione della tesoreria unica, gestione del sistema informativo, controllo di gestione, strutture, gestione finanziaria.

Regolamento regionale, n. 1 del 25 febbraio 2004, Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e diurno (BUR n. 28 del 18.3.2004).
Il regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). Vengono definiti - nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza - i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture (All. A). Anche riguardo le figure professionali - ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi - il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie (All. B). Viene inoltre fissato un tempo entro il quale le strutture già operanti devono adeguarsi. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa alle strutture ristrutturate o già costruite con specifica destinazione d’uso.

Legge regionale 18 dicembre 2003, n. 24, Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n.9 recante: attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale (BUR n. 121 del 24.12.2003)
Le modifiche prevedono che: a) le azioni progettuali, all’interno di attività di cooperazione internazionale, riguardino anche la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative; b) nell’ambito delle iniziative per la giornata della pace e della memoria, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può promuovere iniziative di sensibilizzazione, patrocinare e sostenere progetti di particolare valore curati da organizzazioni non governative.

D.G.R. n. 1665 del 01 dicembre 2003, Approvazione dello schema di convenzione tra zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare oncologico (BUR n. 120 del 22.12.2003)
Viene approvata la convenzione per la collaborazione tra le Zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) specialistica per pazienti oncologici. Viene precisato che tale atto non prevede oneri per la Regione Marche. Il protocollo stabilisce: il livello decisionale (distrettuale) e responsabilità organizzativa (Responsabile distretto), le modalità operative per la presa in carico dei pazienti, la definizione dei rapporti con l’Unità Operativa di Oncologia, la definizione delle dimissioni Protette con il numero dei pazienti assistibili, la gestione delle eventuali liste di attesa, gli oneri a carico della zona sanitaria e del soggetto convenzionato, la definizione della fornitura farmaci e materiale sanitario, la formazione e supervisione degli operatori.

D.G.R., n. 1590 del 24 novembre 2003, L. 68/99 del 12.03.199 “Criteri e modalità relativi alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili fra le Province” anno 2002 – Fondi statali a destinazione vincolata (BUR n. 118 del 15.12.2003).
Vengono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo Nazionale per il diritto la lavoro dei disabili fra le Province della Regione Marche. Per la ripartizione del Fondo la Regione Marche applica lo stesso criterio adottato dal Ministero del Lavoro per la ripartizione alla Regioni: l’importo assegnato ad ogni Provincia è calcolato dal rapporto tra la somma dei punteggi determinati dalla durata delle fiscalizzazioni - espresse in mesi - e il punteggio stabilito dalle convenzioni stipulate da ogni Provincia, entro il 31 ottobre dell’anno 2001. Il totale del finanziamento assegnato alla Regione Marche è di € 1.745.846,99: di questi 485.209,90 € sono stati destinati alla provincia di Ancona; 392.714,99 € alla provincia di Ascoli Piceno; 426.777,40 € alla provincia di Macerata e 441.144,70 € alla provincia di Pesaro Urbino.

D.G.R., n. 1562 del 18 novembre 2003, L.R. n. 48 del 13.4.1995 art. 10. Determinazione dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione dell’importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato. Modifica della D.G.R. n. 1978 del 19/11/2002. Anno 2003. Euro 125.663,13 - Bilancio 2003 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
L’intervento finanziato è identico a quello dell’anno precedente. Il finanziamento riguarda progetti di organizzazioni di volontariato tendenti a sviluppare azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; in particolare, nella promozione di attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età compresa nell’obbligo scolastico, in collaborazione con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. Al fine di impiegare al meglio le risorse regionali disponibili per la realizzazione di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato, viene individuata una specifica tematica (in particolare attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo) con il coinvolgimento degli Enti Territoriali ripartendo, con specifico criterio, le risorse tra i 24 Ambiti Territoriali. Le domande vanno indirizzate direttamente agli ambiti territoriali di appartenenza delle associazioni. Il progetto deve concludersi entro il 2004.

D.G.R., n. 1558 del 18 novembre 2003, Deliberazione amministrativa n. 306/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati alla “Integrazione scolastica, prevenzione del disagio e della promozione dell’agio dei giovani” nella Regione Marche - Fondo integrativo assistenza scolastica, spese per l’emanazione di indirizzi per l’attuazione del diritto allo studio, realizzazione e diffusione di studi e ricerche per la realizzazione del diritto allo studio – Criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
I Comuni attraverso gli Ambiti territoriali realizzano interventi volti a favorire il diritto allo studio nella scuola elementare e media inferiore. Per raggiungere tale obiettivo l’AT si coordina con le Scuole, le province, le organizzazioni sociali presenti nel territorio. Il finanziamento regionale è complessivamente pari a 504.038,95 €. L’iniziativa viene considerata integrativa delle linee d’intervento rivolte agli studenti delle scuole superiori, finanziate con il fondo regionale per l’Autonomia scolastica. Ogni AT si attiva per la predisposizione del Piano territoriale (con scadenza 28 febbraio 2004) finalizzato alla “integrazione scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio delle giovani” perseguendo i seguenti obiettivi: valorizzazione della cittadinanza attiva dei giovani; rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico; prevenzione del disagio, con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze patologiche; promozione dell’agio. In particolare dal Piano Territoriale dovranno emergere azioni che facilitino l’accesso e le frequenza della scuola elementare e media inferiore e che elimino i fenomeni dell’evasione e dell’abbandono scolastico, che favoriscano l’integrazione: - degli studenti in difficoltà di sviluppo o di apprendimento; dei minori di famiglie immigrate.

D.G.R., n. 1593 del 24 novembre 2003, L.R. 24/2000 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili - Criteri e modalità applicative” - anno 2003 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
Possono usufruire del finanziamento regionale (49.626.00 €), i progetti presentati dai datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione di disabili ai sensi delle legge 68/99 “Norme per il diritto al alvor dei disabili”. I benefici possono essere richiesti anche per i soci lavoratori di cooperative purchè regolarmente iscritti a libro matricola. Le imprese devono avere sede legale ed operativa nella Regione marche. La realizzazione delle attività previste nel progetto può essere delegata ad una Cooperativa sociale.. La delibera definisce le modalità di valutazione dei progetti (definiti in allegato alla delibera) che dovranno aver ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100.

D.G.R., n. 1551 del 18 novembre 2003, Approvazione protocollo di intesa per la realizzazione del progetto interregionale “Mantenimento mirato: permanenza in azienda del disabile” POR Ob. 3 - FSE 2000/2006 - Asse B - Misura 1 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
Viene deliberata l’adesione al Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto interregionale (8 regioni e una provincia autonoma) finalizzato al sostegno di una progettualità, innovazione e scambio di buone pratiche nel campo della inclusione sociale, specificatamente al tema del “Mantenimento mirato: permanenza in azienda del disabile psichico”. Il progetto mira a definire una linea metodologica, normativa e funzionale di sostegno con l’obiettivo di supportare la permanenza in azienda del disabile. Sono previste le seguenti azioni: Valorizzazione, scambio e diffusione delle buone prassi di mantenimento mirato, sperimentate nei diversi contesti regionali, Definizione di un sistema comune di valutazione delle politiche mirate al mantenimento; Individuazione di modelli, metodologie e strategie per favorire il mantenimento.

D.G.R., n. 1550 del 12 novembre 2003, Quote vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale per l’anno 2003 - Determinazioni (B.U.R., n. 111 del 28.11.2003)
Il Piano sanitario nazionale ha previsto un finanziamento per la regione Marche pari a 30.388.922 €. La regione ha definito un piano di utilizzo dei fondi secondo cinque aree progettuali con le seguenti percentuali: 1) Sviluppo politica dei livelli essenziali di assistenza (25%), 2) Le cure primarie (25%), 3) Rete integrata servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza (25%); centri di eccellenza (20%); Comunicazione istituzionale (5%).

D.G.R., n. 1548 del 11 novembre 2003, Modifica della D.G.R., n. 1120 del 5 agosto 2003 concernente, “L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2003” (B.U.R., n. 111 del 28.11.2003)
Vengono ridotte le risorse finanziarie già stabilite con DGR 112/2003 per interventi a favore degli immigrati. Il totale complessivo del finanziamento è di 486.044,20 €. Di questi, 351.190,70 €, vengono destinati agli Ambiti territoriali (con una riduzione di 87.797,67 €), 47.055,83 € per progetti agestione regionale. I previsti progetti sperimentali non trovano più copertura finanziaria e dunque nessun progetto potrà essere finanziato.

D.G.R., n. 1508 del 4 novembre 2003, LR 18/12/2001, n. 34 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale”, art. 7 comm1 1, 2, 3, 4. Criteri per l’ammissione, termini e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo regionale. Anno 2003 (B.U.R., n. 111 del 28.11.2003)
Vengono definiti i criteri per poter accedere al contributo regionale per sostegno ad iniziative promosse da cooperative sociali. Sono ammissibili le domande redatte da cooperative di tipo B che prevedono l’inserimento di soggetti assunti con regolare contratto e rientranti nella categoria di disabili psichiatrici

D.G.R., n. 1436 del 21 ottobre 2003, LR, n. 34/2001 – art. 5 comma 5 – Definizione dell’importo delle risorse da destinare all’acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo “B” per l’anno 2004 – definizione dei criteri e delle modalità attuative (B.U.R., n. 109 del 25.11.2003)
Si stabilisce che l’importo delle risorse da destinare per il 2004, all’acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B corrisponda ad un minimo del 5% del totale complessivo di ogni struttura. Per importi inferiori a 50.000 €, si prevede una semplificazione delle procedure di aggiudicazione. Nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione si procede mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa. Nel caso di aggiudicazione sulla base dell’offerta più vantaggiosa la stessa è valutata dauna Commissione avendo a riferimento i seguenti criteri: a) Corrispettivo richiesto (25 punti); b) Apporto dei lavoratori svantaggiati (25 punti); c) Esperienze nel settore (15 punti); d) Organizzazione dell’azienda (15 punti); e) Qualità sociale e tecnica del servizio in relazione agli obiettivi indicati (20 punti).

Regolamento regionale n. 10 del 2 ottobre 2003, Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (B.U.R n. 90 del 9.10.2003)
Il regolamento definisce i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento dei seguenti servizi previsti dalla legge 9/2003: a) nidi d’infanzia; b) centri per l’infanzia; c) spazi per bambini, bambine e per famiglie; d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; e) servizi itineranti; f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali. Il Regolamento specifica che tutti gli interventi ed i servizi devono essere orientati a favorire l’integrazione sociale ed educativa dei minori disabili . Vengono definiti i requisiti strutturali, l’organizzazione e la ricettività dei primi quattro tipi dei servizi sopra indicati. Vengono inoltre indicati i titoli di studio in possesso degli operatori (educatori, coordinatori, addetti ai servizi) che operano nei servizi e i requisiti necessari per ottenere l’accreditamento.

D.G.R., n. 1174 del 5 agosto 2003, Indirizzi generali per la riorganizzazione del servizio sanitario regionale - art. 28 comma 1 della LR 13/2003 (B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
La delibera stabilisce che l’AUSL 7 di Ancona assume la denominazione di ASUR (azienda sanitaria unica regionale) e transitoriamente per due anni svolge le funzioni indicate dalla legge di riorganizzazione del servizio sanitario regionale: a) l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a centomila euro; b) gli appalti di opere pubbliche di importo superiore a cinquecentomila euro; c) la gestione del patrimonio immobiliare, con esclusione della manutenzione ordinaria; d) l’affidamento e la gestione della tesoreria unica; e) la gestione del sistema informativo; f) il controllo di gestione. Le zone sanitarie mantengono nel biennio la personalità giuridica e continuano, tranne per i compiti (sopra indicati) delegati all’ASUR, a svolgere le funzioni delle corrispondenti aziende sanitarie.

D.G.R., n. 1133 del 5 agosto 2003, L.R. n. 34/2001 - Art. 5. Approvazione del tariffario regionale, dei criteri per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti territoriali locali e gli altri enti pubblici (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
L’atto, definisce e regola (abrogando le precedenti norme) le modalità di affidamento alle cooperative sociali di tipo A e B e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei servizi socio sanitari, assistenziali, educativi, e per la fornitura di beni e servizi diversi. Viene inoltre definito il tariffario regionale e dei corrispettivi. Come indirizzo generale la delibera stabilisce: i contratti stabiliti tra Pubblica amministrazione e cooperative e loro Consorzi devono seguire le regole della normativa europea e nazionale; le cooperative e i Consorzi devono essere iscritti all’apposito Albo regionale, le stesse devono rispettare il regolamento disciplinante i rapporti di lavoro (L. 142/2001) e il Contratto collettivo delle Cooperative sociali per i propri soci dipendenti e dipendenti (pena la risoluzione del contratto). Nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione, l’ente appaltante procede attraverso trattativa privata.

D.G.R., n. 1140 del 5 agosto 2003, Quadro attuativo 2003 della L.R. n. 5/2003 - provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
Il quadro attuativo è il documento operativo che definisce le modalità applicative della L.R. 5/2003: beneficiari, procedure, contributi, priorità, modulistica. Il finanziamento è di 2 milioni di euro per sostenere il mondo della cooperazione.Le domande vanno presentate entro il 15 ottobre 2003. Gli aiuti regionali sostengono le cooperative di produzione, lavoro, miste e sociali. Gli interventi che possono beneficiare dei contributi riguardano i processi di capitalizzazione, finalizzati all’incremento dell’occupazione; il sostegno agli investimenti effettuati; la costituzione di nuove cooperative, per aumentare gli occupati; progetti sperimentali nei territori svantaggiati; l’accesso al credito. Sono previsti anche iniziative per favorire la crescita culturale del settore e incentivare l’associazionismo cooperativo. Il testo è disponibile sul sito internet: www.cooperazione.marche.it

D.G.R., n. 1135 del 5 agosto 2003, LR n. 27/2001 - Contributi ai comuni per l’elaborazione e l’adozione del piano territoriale degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi - criteri per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei fondi (B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
Vengono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione dei contributi ai Comuni per elaborare ed adottare i piani territoriali che riguardano il coordinamento dei tempi delle città e la costituzione, promozione e sostegno alle banche del tempo. La Regione Marche ha stanziato per tali interventi 43 mila 898 euro. Per quanto riguarda il piano territoriale degli orari, tra i criteri per l’ammissibilità dei progetti ai finanziamenti: la popolazione residente (un punteggio maggiore sarà assegnato ai Comuni fino a 30 mila abitanti e, gradualmente più basso dai 30 mila ai 60 mila ed oltre i 60 mila), l’estensione territoriale e se si tratta di progetti coordinati tra Comuni confinanti. Una precedenza nella formazione della graduatoria sarà data ai progetti elaborati dai Comuni capofila d’Ambito territoriale sociale se coinvolgeranno tutti i comuni appartenenti all’ambito. Il contributo sarà concesso per una quota pari al 50 per cento del costo del progetto e comunque non superiore ai 2.582 euro. Relativamente alle banche del tempo, i criteri per l’assegnazione dei contributi (stesso limite massimo di 2582 euro) si riferiscono alla tipologia degli interventi: per affitto locali, per le quote di ammortamento dei beni strumentali, per i costi di attività di promozione e informazione. Per tutti e tre questi interventi il contributo è pari al 50 per cento dei costi. Previsti anche contributi per la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo. Precedenza ai Comuni capofila d’ambito territoriale: anche fino all’80% di contributo per i costi sostenuti.

D.G.R., n. 1120 del 5 agosto 2003, L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2003 (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Attraverso il programma triennale 2002-2004 (D.C.R. 68/2002), la regione Marche ha definito gli obiettivi da realizzare nel triennio al fine di assicurare la piena integrazione degli immigrati nel territorio regionale. Il Piano annuale intende ora indicare gli interventi da sostenere nell’anno 2003. La aree di intervento attribuite agli ambiti territoriali per complessivi 438.988,37 € sono: 1) Integrazione, intercultura e conoscenza della lingua italiana nelle scuole dell’obbligo, 2) Accesso all’abitazione 3) Centri di servizi e sportelli informativi, 4) Centri di prima e seconda accoglienza. Il fondo regionale cofinanzia al 50% i progetti degli ambiti territoriali. Il finanziamento per interventi a livello regionale è pari a 134.854,50 €. Per l’attività della Consulta regionale degli immigrati il finanziamenti è pari a 80.000 € . Una quota dovrà essere ripartita tra le associazioni e le federazioni di immigrati iscritte al Registro regionale (1.000 € per ciascuna associazione o federazione per la gestione delle spese ordinarie); la restante parte per progetti (associazioni, federazioni e membri della Consulta regionale degli immigrati) che debbono avere come obiettivo primario quello di ridurre il disagio dell’immigrato e di favorire il suo inserimento nella comunità locale. Vengono inoltre finanziati progetti sperimentali per complessivi 54.854,50 €. Per il 2003 vengono finanziati progetti sperimentali inerenti: la partecipazione alla vita pubblica delle donne immigrate; iniziative, a titolarità regionale, volte sia alla informazione sui diritti degli immigrati sia alla fruizione dei diritti da parte degli stessi.

D.G.R., n. 1130 del 5 agosto 2003, LR 63/95 “Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti”, art. 3 e 4 – Criteri ed indirizzi per la presentazione dio progetti da parte delle scuole. Anno scolastico 2003-04 (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Educare i giovani alla legalità, per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile, rispettosa delle prerogative democratiche e dell’ordinamento costituzionale. Antidoti efficaci per contrastare la criminalità organizzata e i “poteri occulti”. La Regione Marche per questi obiettivi ha stanziato 57 mila euro, prevedendo il finanziamento di progetti didattici rivolti alle scolaresche, con la partecipazione attiva dei ragazzi alla varie iniziative. La somma prevista destina 43.900,00 euro alle attività degli alunni e 13.100,00 euro all’aggiornamento dei docenti. Le domande di contributo vanno rivolte alla Regione entro il 10 ottobre. Le iniziative devono essere realizzate nel corso dell’anno scolastico 2003/2004. Le domande possono essere inoltrate dalle scuole statali e paritarie. I progetti didattici proposti devono riguardare lo sviluppo della coscienza civile, la lotta alla criminalità, l’educazione alla legalità, la conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile. I ragazzi possono realizzare audiovisivi, pubblicazioni e ricerche, giochi didattici, software, rappresentazioni teatrali. Lavori che restano di proprietà delle scuole, ma che la Regione può utilizzare per i propri fini istituzionali

D.G.R., n. 1121 del 5 agosto 2003, DL n. 297/2002 recante disposizioni modificative e correttive del D. lgs n. 181/2000: approvazione disposizioni relative a L. 68/99 - collocamento disabili e L. 223-91 - collocamento soggetti in mobilità (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Si specifica che tutti coloro che sono già iscritti nell’elenco previsto dalla legge 68, alla data del 30 gennaio 2003, mantengono il d’ufficio il diritto a godere del sistema speciale previsto dalla legge, come pure la eventuale anzianità di disoccupazione. Per i nuovi iscritti si procederà mediante apposita dichiarazione. Le altre disposizioni riguardano il collocamento dei soggetti in mobilità.

D.G.R., n. 1053 del 29 luglio 2003, LR 14.3.94 n. 8: Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali ai Comuni che assicurano i servizi socio educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati (B.U.R n. 78 del 29.8.2003)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 1.536.459,28 €) per il 2003 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio educativi assistenziali residenziali riguardanti la protezione e la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematichea rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano: affido a parenti entro il 4º grado, affido etero familiare continuativo, ospitalità in istituto, accoglienza in comunità. L’intervento finanziario regionale (limite massimo della spesa ammissibile) è di 13 € giornaliere per gli affidi eterofamiliari continuativi ed a parenti entro il 4º grado, di 77 € per l’affido presso istituti e comunità.

D.G.R., n. 1056 del 29 luglio 2003, Criteri di riparto ai Comuni dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali (B.U.R n. 78 del 29.8.2003)
Sono stati assegnati ai Comuni marchigiani 24 milioni e 789 mila euro per la realizzazione degli interventi sociali sul territorio nel 2003 (l’importo è pari a quello dello scorso anno). Le priorità riguardano le politiche abitative (acquisto prima casa per le famiglie di nuova costituzione, contributi per affitti a famiglie disagiate…), di sostegno alla natalità, di assistenza domiciliare per i malati oncologici. La gestione delle risorse è affidata ai Comuni: singoli, associati o dell’Ambito sociale. Sono stati definiti anche i criteri di riparto, che riguardano le somme destinate alla copertura delle spese per i Coordinatori d’ambito, gli Staff, gli Uffici di promozione sociale (Ups) e il sostegno finanziario alle famiglie. Le risorse destinate ai nuclei familiari vengono ripartite secondo queste indicazioni: il 10% della somma disponibile ai Comuni che formano le Comunità montane; il 5% a quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. La quota restante viene distribuita con riferimento alla popolazione presente (75%) e al territorio (25%). La compartecipazione dei Comuni alla spesa per gli interventi sociali non può essere inferiore al 10% delle risorse trasferite. Le somme non utilizzate per le politiche abitative potranno essere destinate ad altri settori sociali, secondo le necessità locali. Dei 24 milioni di euro stanziati, oltre 6 milioni sono riservati a diversi progetti finalizzati (volontariato, cooperazione sociale, invalidi, immigrati, zingari, prostituzione, detenuti)

D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione dello schema di accordo di programma per la realizzazione dell’osservatorio per le politiche sociali tra la Regione Marche, e le Province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
L’Accordo di programma definisce l’organizzazione dei cinque Osservatori per le Politiche Sociali attivi nella regione Marche e ne regolamenta i compiti e il funzionamento, con la finalità di concordare percorsi progettuali e operativi convergenti, che partendo dalla definizione dei ruoli di ciascun soggetto permetta di sviluppare un’attività organica e coordinata che tenga conto sia delle esigenze e delle peculiarità dei singoli contesti provinciali, sia delle esigenze complessive del quadro regionale. Il modello organizzativo dell’Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) viene definito come un sistema di rete integrato che comprende un Osservatorio di livello Regionale (ORPS) e quattro Osservatori di livello provinciale (OPPS) e che opera in raccordo organico con gli Ambiti Territoriali che hanno il compito di governare il sistema degli interventi sociali sul territorio e con tutti quei soggetti che, per le loro specificità professionali, presentano livelli di interazione con l’attività dell’OPS. L’OPS è costituito da una rete integrata di cinque Osservatori, secondo un modello che prevede la più ampia autonomia di ciascun Osservatorio sul versante dell’elaborazione e dell’analisi dei dati, in modo da poter rispondere alle esigenze conoscitive e programmatorie del proprio livello territoriale e dei relativi referenti politici e amministrativi e la massima integrazione di tutti gli Osservatori per quel che concerne le metodologie di raccolta, organizzazione e armonizzazione delle basi dati che alimentano il sistema informativo, in modo da garantire i necessari caratteri di omogeneità, confrontabilità e affidabilità della base dati. All’interno dell’OPS, il rapporto con gli Ambiti Territoriali viene coordinato e gestito dagli Osservatori Provinciali sia per l’organizzazione della raccolta delle informazioni sia per la “restituzione” dei risultati sia, infine, per il supporto “consulenziale” per l’analisi, l’approfondimento e la finalizzazione dei risultati all’interno dei processi di programmazione e valutazione degli interventi. Viene istituito il Tavolo Tecnico regionale che ha il compito di “governare” la costruzione e la gestione dell’OPS, con particolare riferimento ai caratteri di standardizzazione del sistema informativo. L’attività dall’OPS viene definita attraverso programmi annuali, concordati in sede di Tavolo Tecnico. Il programma delle attività dell’Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali relativo all’anno 2003 si sviluppa su quattro piani tematici: il piano organizzativo, il piano dei contenuti, il piano informatico e il piano dell’analisi e della diffusione dei risultati.

D.G.R., n. 869 del 17 giugno 2003, Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all’affidamento familiare di cui alla L. n. 184/1983 e successive modificazioni (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
Si dispone che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in materia di affidamento familiare, entro sessanta giorni dall’approvazione del presente atto le AA.SS.LL. e i Comuni provvedano alla designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell’equipe integrata affidamento familiare e sottoscrivano i protocolli metodologici ed operativi per l’organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale. La Regione (DGR 202/98), ha affidato gli adempimenti relativi al servizio di affido ai consultori familiari, attraverso la costituzione di apposite equipes composte dalle figure professionali dello psicologo e dell’assistente sociale assicurati dalle Aziende sanitarie locali. Dato che il progetto di affidamento familiare richiede un’attività integrata tra interventi sociali e sanitari, gli enti locali, per assicurare l’unitarietà dell’intervento, sottoscrivono con l’Azienda sanitaria locale un protocollo, a livello di ambito territoriale, nel quale concordano la programmazione e la gestione integrata degli interventi connessi al servizio di affidamento familiare attraverso un’equipe integrata per l’affidamento familiare nella quale: a) gli enti locali compresi nell’ambito sociale svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e, con apposito provvedimento, dispongono, previo consenso dei genitori o del tutore, l’affidamento consensuale, reso esecutivo dal giudice tutelare, garantendo tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l’allontanamento del minore; b) l’Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva, sostenendone i relativi oneri e garantendo il sostegno alle competenze genitoriali, nonché la terapia e psicoterapia dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia. Gli accordi territoriali tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale sociale e le Asl determineranno l’attivazione delle equipes integrate di ambito per l’adozione, l’affidamento e i minori fuori della famiglia, dirette da un responsabile da individuare tra gli operatori sociali o sanitari delle diverse equipes impegnate nel settore dei minori fuori dalla famiglia, le quali avranno il compito di sviluppare le politiche per l’infanzia e l’adolescenza in raccordo con le leggi di settore e dovranno quindi trovare collocazione e realizzazione nei piani di zona degli ambiti territoriali.

D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione Linee Guida per la realizzazione degli Uffici di Promozione sociale (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
Il Piano sociale regionale individua, nella rete dei servizi essenziali da attivare sul territorio regionale, gli Uffici di Promozione Sociale da organizzare a livello territoriale. Il Piano li definisce come canale di accesso alle diverse prestazioni disponibili e/o ottenibili, sede di erogazione di alcune prestazioni di base, componente dell’Osservatorio sociale. L’UPS assicura le funzioni di lettura e di osservazione del territorio, cura l’organizzazione delle risorse comunitarie, accoglie le domande degli utenti, media il rapporto tra gli utenti ed il sistema dei servizi e delle attività. L’Ufficio, ha il ruolo di riferimento territoriale e di accesso per la popolazione ed è il nodo fondamentale della rete dei servizi in quanto soggetto in grado di verificare l’adeguatezza della rete alle effettive esigenze della comunità. L’Ufficio di Promozione Sociale trova un omologo significativo nello “Sportello della salute” previsto dal Piano Sanitario, rispetto al quale deve sviluppare relazioni privilegiate ai fini dell’integrazione socio-sanitaria. Le “Linee guida per la predisposizione e l’elaborazione dei Piani di Zona”, individuano come obiettivo comune per i 24 ambiti territoriali la costituzione di un Ufficio di promozione Sociale in ogni ambito, il più possibile articolato e decentrato sul territorio, rinviano ad ulteriori linee guida le modalità organizzative. Per orientare e sostenere la predisposizione degli UPS da parte degli Ambiti territoriali le linee guida sviluppano i seguenti aspetti: 1) I livelli essenziali previsti dalla legge 328/00 e dal Piano Sociale nazionale 2001/2003; 2) Individuazione potenzialità/criticità presenti a livello regionale e negli ambiti territoriali nei servizi di informazione, consulenza e accompagnamento; 3) Verso l’integrazione delle modalità d’accesso al sistema degli interventi sociali e socio-sanitari nelle Marche; 4) Le funzioni assegnate agli Uffici di Promozione Sociale; 5) Avvio della concertazione a livello regionale e di ambito per la progettazione partecipata degli Uffici di Promozione Sociale; 6) Tempi di attuazione.

D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del processo di valutazione dell’attività dei Coordinatori d’ambito sociale (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
Le “linee guida per l’attuazione del Piano regionale per un Sistema integrato di interventi e servizi sociali” individuavano ruolo e funzioni del Coordinatore di ambito. Dopo aver illustrato le caratteristiche generali, le funzioni, i titoli e i requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale e le modalità di accesso prevedevano una specifica attività di verifica del lavoro svolto al termine del primo anno. Il punto 2.5 specifica: “I Comitati dei Sindaci, dopo un anno dalla nomina, attivano la verifica e la valutazione dell’attività svolta dai Coordinatori in aderenza agli atti di indirizzo della Regione di applicazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali e dei Piani di settore. I criteri e le modalità del processo di valutazione, anche per garantire l’omogeneità sul territorio regionale, sono definiti con successivo atto della Giunta Regionale. L’esito della valutazione costituirà elemento necessario per il rinnovo del contratto al Coordinatore dell’Ambito Territoriale”. Si propone una valutazione da fare “ex post”, costruita attraverso un confronto con i Coordinatori di ambito e basata su primi obiettivi generali estrapolati e commisurati temporalmente a quanto definito regionalmente nelle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piano di Zona 2003 e, quando presente, a ciò che ciascun coordinatore d’ambito ha concordato con la propria committenza attraverso la sottoscrizione del contratto di collaborazione. Le aree in cui è stato articolato il sistema di valutazione sono state così individuate: a) La posizione; b) La prestazione; c) Il potenziale; d) Il risultato. Tra gli obiettivi che il sistema si propone, vi è quello di aiutare i Coordinatori nella individuazione delle criticità presenti nell’assetto organizzativo, funzionale e strumentale che hanno a disposizione raffrontandole anche alle altre realtà per incentivare un processo di miglioramento. Per le aree di valutazione indicate si propone un sistema di punteggio decimale (negativo, scarso, parzialmente positivo, positivo).

Deliberazione amministrativa n. 97 del 30 giugno 2003, Piano sanitario regionale 2003-2006 (B.U.R, n. 60 del 10.7.2003)
Con il titolo “Un alleanza per la salute. Un welfare marchigiano universale, equo, solidale e di qualità” viene presentato il PSR 2003-06. Gli obiettivi del PSR vengono così definiti “Sulla base del quadro dei bisogni della comunità locale e delle indicazioni nazionali ed internazionali, la Regione Marche individua quattro macro obiettivi per il prossimo triennio, due macro obiettivi per la Sanità e due macro obiettivi per la Salute”. Quelli per la salute sono: a) sviluppare una politica di promozione della salute; Il PSR lo definisce come “obiettivo fondamentale che deve permeare l’intera politica (sanitaria e non) della Regione” al fine di: - lottare contro i determinanti negativi per la salute, riducendo i differenziali tra gruppi sociali con grado di istruzione, condizioni lavorative, fasce di reddito, ecc. diverse per ottemperare al principio dell’equità nei confronti dei bisogni; - ridurre le disuguaglianze nelle opportunità di accesso e di utilizzo dei servizi e quindi rendere cogente il principio della universalità del SSN; - ridurre la cosiddetta “asimmetria” dell’informazione tra domanda e offerta che pone il paziente-consumatore nella condizione di non poter di regola esprimere preferenze “valide” di consumo nel rapporto con i fornitori di prestazioni; - promuovere la qualità della vita (“aggiungere più vita agli anni”) contrastando le patologie prevalenti del nostro tempo: malattie cardio-vascolari, malattie cerebro-vascolari, tumori, nefropatie, malattie dell’apparato digerente e respiratorio. L’obiettivo verrà realizzato con progetti comunitari complessivi (i Piani Comunitari di Salute) e di area (infanzia, giovani, donne, anziani, sicurezza, qualità ambientale). La tutela dei soggetti fragili (b), è l’altro obiettivo che la regione marche intende perseguire “Il porre queste aree di fragilità al centro degli interventi di tutela della salute rappresenta l’impegno etico primario della regione (..) In un sistema sanitario universalistico e solidaristico, una discriminazione nell’accesso alle cure appare ingiustificabile. L’obiettivo del servizio sanitario regionale non è quello di offrire cure uguali per tutti, cure estese ugualmente a tutti, ma cure tali per cui tutti risultano avere uguali probabilità di godere di buona salute. Se il sistema sanitario regionale fallisse questo obiettivo, ne verrebbe meno il motivo di esistere”. Per la realizzazione di tali obiettivo per gli anni 2003-05 vengono previste quote finalizzate aggiuntive su alcuni ambiti (Dipartimento di prevenzione, SERT, Dipartimento salute mentale, Cure domiciliari integrate). Per quanto riguarda gli obiettivi per la sanità sono: a) Riorientare il sistema dell’offerta; b) Qualificare il sistema dell’offerta. Per il primo aspetto vengono indicate le seguenti direttrici: 1) Riequilibrio della spesa dei macrolivelli (spostando il 3% dall’ospedale al territorio); 2) Riqualificazione della rete ospedaliera con il potenziamento degli ospedali di rete e la ridefinizione degli ospedali di polo; 3) Riassetto e potenziamento della residenzialità extraospedaliera; 4) Valorizzazione del ruolo della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; 5) Potenziamento dell’assistenza domiciliare e degli strumenti di supporto alla famiglia; 6) Qualificazione della capacità di presa in carico socio-assistenziale territoriale con lo sviluppo integrato degli strumenti previsti dal PSR e PSA (sportello della salute e sportello sociale); 7) Potenziamento della funzione di prevenzione, vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro. Entro l’anno 2004 verrà definito un apposito progetto-obiettivo sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro; 8) Potenziamento e integrazione delle attività di controllo alimentare lungo tutta la filiera anche volto alla conoscenza ed alla valutazione del rischio. Quanto alla qualificazione del sistema dell’offerta, l’obiettivo verrà perseguito “sviluppando tutte le metodologie, strumenti e azioni che mettano in discussione la ”autoreferenzialità” (degli operatori, delle discipline, dei gruppi, ecc) che ancora pervade il sistema sanitario, a tutti i livelli dell’organizzazione”.

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (B.U.R, n. 55 del 26.6.2003)
Il riordino del servizio sanitario regionale prevede la costituzione di un’unica azienda sanitaria (ASUR, (Azienda sanitaria unica delle Marche) che nasce dalla fusione per incorporazione nell’Asl 7 di Ancona delle altre 12 aziende sanitarie e dalla riduzione delle aziende ospedaliere con l’assorbimento da parte dell’AO “Umberto I”, delle AO “Lancisi” e “Salesi” (che diventano presidi di alta specializzazione), mentre inalterato rimane l’assetto dell’AO “San Salvatore” di Pesaro. L’ASUR è articolata al suo interno in 13 zone territoriali (corrispondenti agli attuali territori delle 13 Asl), a loro volta suddivise in distretti e presidi ospedalieri. L’ASUR oltre al direttore generale (DG), amministrativo e sanitario prevede anche la presenza di un responsabile dei servizi di integrazione socio sanitaria con il compito di formulare proposte e pareri al DG per tutto ciò che riguarda l’integrazione socio sanitaria. Le zone territoriali (articolazione dell’ASUR), hanno compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio sanitari nel rispettivo ambito territoriale. Sono dirette da un direttore di zona (nominato dalla giunta regionale su indicazione del DG dell’AUSR e con parere della Conferenza dei sindaci della zona) che ha la responsabilità delle funzioni di programmazione e coordinamento. I distretti sono articolazioni territoriali delle zona e coincidono con gli ambiti territoriali sociali (diverranno dunque 24) e costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Il direttore di distretto è nominato dal DG su proposta del direttore di zona. Per quanto riguarda gli interventi riconducibili alla integrazione socio sanitaria il direttore di distretto esercita le proprie funzioni con il coordinatore di ambito sociale. E’ prevista l’elaborazione di un Piano delle attività zonali e il programma delle attività distrettuali. Quest’ultimo è definito d’intesa tra il direttore di zona e i Comuni del distretto di riferimento. Viene inoltre prevista la costituzione a livello regionale della Conferenza permanente socio-sanitaria (costituita dai presidenti delle Conferenze dei sindaci delle zone, dai presidenti delle province, da un rappresentate delle Comunità montane) con il fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale. A livello di zona territoriale è istituita la Conferenza dei Sindaci con funzione di valutazione sull’organizzazione dei servizi nella zona e con promozione dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari. A livello distrettuale viene prevista la costituzione del Comitato dei sindaci di distretto con funzioni di indirizzo e verifica delle attività distrettuali. L’art. 24, definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e delle associazioni “La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti”. All’interno di ogni Azienda e zona territoriale sono istituiti i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi il compito di: a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale; b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari; c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari. Per un periodo di due anni le zone sanitarie, sono dotate di personalità giuridica e svolgono le stesse funzioni delle ASL.

D.G.R., n. 793 del 3 giugno 2003, LR 46/95 - piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - indirizzi applicativi per l’anno 2003 (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003)
Il Piano annuale intende dare attuazione al Piano triennale di intervento a favore dei giovani attuato con D.A. 59/2001. Gli interventi finanziari e le linee di indirizzo per l’anno 2003 sono destinate a promuovere: la partecipazione sociale e il benessere individuale dei giovani tra i 18 e i 29 anni, forme associative ed aggregazioni formali e informali tra i giovani; operare perché si creino i presupposti per l’acquisizione di identità, competenze ed autonomia nei giovani. Attraverso la funzione di supporto delle amministrazioni provinciali, vengono individuati i seguenti obiettivi: stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti; stimolare gli enti locali nella progettazione a favore dei giovani. I progetti si dovranno caratterizzare per la promozione: di forme di aggregazione giovanile; di Informagiovani; di forme di collaborazione tra le associazioni; di scambio interculturale. Vengono poi definite le modalità di finanziamento dei progetti. Nel caso di progetti comunali la spesa del Comune non potrà essere inferiore al 40% del costo del progetto. Per progetti sovracomunali la spesa a carico dei Comuni proponenti non potrà essere inferiore al 20%.

D.G.R., n. 792 del 3 giugno 2003, Attuazione DGR n. 2176/2002 - approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di prevenzione e informazione nei luoghi aggregativi giovanili, in materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003)
Le risorse pari a 50.000 € vengono ripartite tra i Comuni per il co-finanziamento di uno o più eventi di particolare rilevanza per i giovani. In particolare si tratta di eventi musicali che favoriscano l’ampio coinvolgimento degli stessi giovani e attività che promuovano forme espressive, di partecipazione e di protagonismo non devianti e contrastino forme di antagonismo giovanile. I progetti verranno valutati da una apposita Commissione istituita presso la regione marche.

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” (B.U.R. n. 46 del 22.5.2003)
La legge regionale promuove la realizzazione di una rete di servizi per l’infanzia e la adolescenza a sostegno dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari per tutelare la crescita armonica delle nuove generazioni (con una dotazione finanziaria di 7.348.839 euro). La legge ha come finalità il riordino del settore, aggiornando la legge regionale sugli asili nido e sancendo un più ampio e concreto impegno nei confronti dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e di sostegno della genitorialità. I 22 articoli di cui si compone la legge prevedono diversificate tipologie di servizi, anche secondo le fasce d’età: a) servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai nidi e ai servizi integrativi, che raccolgono e rilanciano il patrimonio presente nella regione; b) servizi, anche itineranti, per l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzati da iniziative ludiche, relazionali, espressive con possibilità di coinvolgimento delle famiglie; c) servizi per adolescenti che favoriscono spazi e opportunità di aggregazione sociale e di partecipazione alla comunità locale; d) servizi domiciliari per l’infanzia e l’adolescenza, orientati a favorire l’integrazione sociale dei minori e a sostenere la funzione educativa dei genitori; e) servizi specifici per aiutare le giovani coppie nelle necessità economiche ed educative. In ogni ambito territoriale sono stabiliti, sulla base degli indirizzi fissati dalla giunta regionale, i criteri di accesso e di utilizzo dei servizi, in funzione delle esigenze locali evidenziate anche attraverso indagini condotte tra le famiglie. I 24 ambiti territoriali, che accorpano i 246 comuni marchigiani, garantiscono la vicinanza necessaria ai bisogni dei bambini e dei ragazzi come già sperimentato nella applicazione della legge 285/97.

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (B.U.R. n. 37 del 24.4.2003)
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione, attraverso la nuova legge (in sostituzione della l.r. 4/1999), la regione Marche intende sostenere l’innovazione delle imprese cooperative, valorizzandone le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione delle aree regionali più svantaggiate. Gli interventi della legge riguardano le cooperative, le piccole società cooperative e i loro consorzi. La regione sostiene la nascita di nuove cooperative attraverso specifici contributi. Tra i criteri prioritari per la concessione dei contributi figurano: il numero di lavoratori coinvolti, i soggetti svantaggiati coinvolti, la validità sociale dell’attività, la compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale. Nel quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione, stabilito dalla giunta regionale, può essere riservata una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte all’albo regionale (l.r. 34/2001). Per l’attuazione della legge per il biennio 2003-04 il finanziamento è pari a 502.529,98 €, per le spese di parte corrente e 3.665.991,81 € per le spese di investimento.

D.C.R., n. 90, del 26 marzo 2003, Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2003 ai sensi dell’articolo 26 della L. R. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni(B.U.R. n. 35 del 10.4.2003).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi), per l’anno 2003, che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti ai Comuni attraverso gli Ambiti territoriali (AT) come previsti dal Piano sociale regionale. I finanziamenti riguardano in particolare interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto di proprietà. Le domande devono essere redatte attraverso il Comune capofila dell’A.T. contestualmente alla presentazione del Piano di zona (31 maggio 2003). Nella stessa delibera viene anche ridefinita la modalità di accesso all’assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità.

D.G.R., n. 165 del 25 febbraio 2003, Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Marche, il Centro Giustizia minorile per l’Emilia Romagna e le Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni delle Marche (B.U.R. n. 27 del 26.3.2003)
Un mediatore che faciliterà la comunicazione e, in definitiva, la riconciliazione fra un minore, autore di un reato e la vittima. Un terzo neutrale, quindi, che ascolta le ragioni reciproche e si colloca in posizione equidistante rispetto alle parti in causa, e che soprattutto non svolge una funzione giudicante, né sul piano giuridico né su quello morale, ma mette in relazione i due soggetti. E’ questa la finalità dell’Ufficio della mediazione penale minorile che è stato oggetto di un accordo di programma, tra Regione Marche, Tribunale dei Minori, e dal Centro giustizia minorile per Emilia Romagna e Marche. L’Ufficio della mediazione penale minorile è inteso come uno spazio finalizzato al ristabilimento di un ordine che risulti condiviso, contrattato fra le parti in causa e parallelamente al processo, dove il giudice potrà decidere, rispetto agli esiti della mediazione, di alleggerire la pena. La sperimentazione attuata in area minorile prevede l’incontro tra la vittima e l’autore del reato, come percorso di relazione e di confronto che risulta responsabilizzante per il minore e che consente alla vittima di utilizzare uno spazio di accoglienza e di espressione. L’accordo prevede l’assunzione per la Regione degli oneri economici relativi alla formazione dei mediatori, la formazione di un elenco regionale dei mediatori penali per minori, individuare e assicurare la funzionalità dell’Ufficio di mediazione sostenendo le spese di locazione, arredo e utenze, individuare gli enti locali e le Asl coinvolte nel progetto sperimentale, promuovere la cultura delle mediazione attraverso atti di indirizzo ma anche incontri e iniziative pubbliche. Il centro di giustizia minorile favorirà la formazione specifica degli operatori dei servizi minorili di Ancona, contribuirà alla funzionalità dell’Ufficio con l’impiego di propri operatori, collaborerà alle iniziative di diffusione della cultura della mediazione. Ugualmente gli Uffici giudiziari minorili di Ancona si sono impegnati , oltre che a nominare un referente per la mediazione, anche a sostenere l’attività e l’utilizzo di questo Ufficio con l’invio di minori sottoposti a procedimento penale per qualsiasi tipo di reato.

D.G.R., n. 165 del 11 febbraio 2003, DPCM 29.11.2001 - indirizzi per l’attuazione della disciplina dei livelli essenziali di assistenza del SSN - assistenza odontoiatrica (B.U.R. n. 17del 4.3.2003)
La delibera, precisa in quali casi le prestazioni odontoiatriche continuano ad essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E cioè quando ricorrano le condizioni che prevedono la totale esenzione dalla partecipazione alla spesa: per età, per reddito, per invalidità civile, per cause di guerra o di lavoro. Inoltre l’esenzione è prevista per tutte le categorie di soggetti disabili , riconosciuti tali dalla legge 104 del 92, per i non vedenti e sordomuti, per le vittime della criminalità e del terrorismo. Ugualmente , le prestazioni odontoiatriche restano a carico del S.S.N., per le donne in gravidanza. Una novità è che la Regione ha riconosciuto tra i soggetti deboli anche i detenuti. Tra le altre categorie anche gli affetti da neoplasie maligne, i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto d’organo, i malati di AIDS, i tossicodipendenti anche ospiti in comunità protette. Nella stessa deliberazione si precisa anche che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le terapie odontoiatriche di tipo urgente e indifferibile, per tutti i cittadini assistiti e per gli stranieri aventi diritto “fatto salvo il pagamento del ticket se dovuto”.

Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2, Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi (B.U.R. n. 13 del 13.2.2003)
La legge prevede interventi per facilitare l’associazionismo tra i piccoli enti locali. Per l’anno 2003 è prevista una spesa complessiva di oltre un milione e 100 mila euro (2 miliardi di vecchie lire). I Comuni vengono aiutati a realizzare economie di scala e migliorare l’uso delle risorse, rendendo più efficienti la gestione delle funzioni e la prestazione dei servizi ai cittadini, senza che venga alterata la loro identità e personalità giuridica. I contributi finanziari sono annuali, per investimenti infrastrutturali e spese correnti e, inoltre, sono previsti contributi straordinari per la costituzione di unioni e anche fusioni. L’entità del contributo dipenderà dal numero e dalla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata. Nelle Marche, il 55% (181) dei Comuni è al di sotto dei 5 mila abitanti e solo il 18% (34) arriva fino a 10 mila.

D.G.R., n. 2261 del 23 dicembre 2002, Attuazione progetto obiettivo salute mentale - Potenziamento delle attività di riabilitazione dei dipartimenti di salute mentale delle A. USL - Approvazione criteri, utilizzo e riparto contributo (B.U.R. n. 6 del 20.1.2003)
Il provvedimento (per circa 423 mila € derivante dal recupero di somme vincolate per la psichiatria e non utilizzate) rientra nell’attuazione del Progetto Obiettivo Salute Mentale e, in particolare, assegna una quota di 327 mila euro per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività di riabilitazione, 85 mila euro per l’adeguamento dei Software del sistema informativo e il recupero-inserimento dei dati pregressi; 20 mila euro per istituire la “biblioteca virtuale” e consentire l’accesso a riviste specialistiche internazionali su siti web. Nella ripartizione delle somme a favore delle ASL per l’attività di riabilitazione, il criterio sarà quello di tenere conto delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie previste dal Progetto Obiettivo in base alle dimensioni ed inoltre, le somme saranno concesse sole a favore di strutture sanitarie psichiatriche gestite dalle Aziende USL, direttamente dipendenti dai Dipartimenti di Salute mentale e cioè Strutture riabilitative residenziali, Comunità protette e Centri diurni.

D.G.R., n. 2216 del 17 dicembre 2002, Attuazione del protocollo d’intesa tra la Regione Marche e il Ministero della giustizia in materia penitenziaria e post penitenziaria - Approvazione dell’atto di istituzione sperimentale dell’ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche (B.U.R. n. 133 del 27.12.2002)
L’ufficio di mediazione penale è esterno alle singole istituzioni penali (Tribunale, servizi minorili) nonché ai servizi sociali degli enti locali, che permette alle due parti (minore autore di reato, vittima del reato), con l’aiuto di un terzo neutrale, di ristabilire la comunicazione e di trattare il conflitto in uno spazio neutro di ascolto, scevro da giudizi morali e implicazioni direttamente penali. Sono coinvolte nella costituzione dell’Ufficio per la mediazione Penale, la Regione Marche, Il centro per la giustizia minorile marche-Emilia Romagna, l’autorità giudiziaria minorile delle Marche, gli enti locale , le ASL; i Servizi minorile della giustizia. L’Atto definisce i Compiti dell’ufficio di Mediazione, collocazione, composizione e funzionamento dell’Ufficio, le fasi del processo di mediazione, gli impegni degli enti coinvolti.

D.G.R., n. 2123 del 3 dicembre 2002, Legge 328/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati alla valorizzazione della “Risorsa anziani” nella Regione Marche - criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito e del riparto del fondo regionale (B.U.R. n. 132 del 20.12.2002)
La deliberazione destina 361 mila e 519 euro ai comuni associati negli ambiti territoriali per predisporre i piani territoriali finalizzati a sostenere azioni positive e innovative a favore degli anziani. Il provvedimento, promuove e sostiene i piani territoriali di intervento stabilendo una ripartizione del 50% dei fondi, pari a 180 mila e 759 euro tra i 24 ambiti territoriali in identica misura; il restante 50% destinato in rapporto alla popolazione residente in ciascun ambito. La scadenza per la presentazione dei piani territoriali d’Ambito per la “risorsa anziani” è stata fissata al 15 febbraio 2003. I progetti dovranno avere come riferimento i seguenti criteri: Valorizzare la cittadinanza attiva delle persone anziane, promuovere il sapere sociale e della vita quotidiana in un’ottica di scambio tra generazioni; sostegno alle iniziative autorganizzate ad integrazione degli interventi e dei servizi del sistema per la qualità sociale e territoriale. Vengono indicate le seguenti azioni positive: l’inserimento della “risorsa anziani” in attività formative e culturali, civili e sociali con particolare attenzione ad azioni di prevenzione dell’isolamento e per la sicurezza, integrazione sociale e multietnica, promozione alla mobilità, autotutela della salute, promozione del tempo libero con attività di animazione, valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale. Inoltre, l’accompagnamento nel passaggio dalla vita lavorativa alla pensione offrendo opportunità culturali finalizzate a stimolare la partecipazione alla vita collettiva; la valorizzazione della memoria, anche attraverso il sostegno scolastico dei giovani, l’inserimento al lavoro e la fruizione dei beni culturali; la formazione nell’ambito universitario per tutte le età, il sostegno ai prodotti editoriali realizzati da persone anziane; le banche del tempo, il miglioramento del rapporto fra cittadini ed istituzioni nel campo dell’informazione e dell’uso dei mezzi informatici.

D.G.R., n. 1981 del 19 novembre 2002, Attuazione DGR n. 1711/2002 - approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di livello regionale in materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 130 del 19.12.2002)
Con la delibera 1711/2002 la regione ha indicato le finalità che gli interventi in materia di dipendenza patologiche devono perseguire. In attuazione di detta delibera le vengono definite le finalità degli interventi. Continuità delle attività dei centri diurni; Continuità e sviluppo dei progetti di rilievo regionale in corso; Interventi in materia di algologia e tabagismo; Attività di prevenzione e di informazione nei luoghi aggregativi giovanili; Interventi in materia di sicurezza stradale; Prevenzione, riduzione dei rischi e riduzione del danno attraverso operatori di strada o unità mobili; Prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei prgetti finanziati con il Fondo nazionale di lotta alla droga 1997-2000; Sostegno alle province per attività di coordinamento e di supporto alla progettazione.

D.G.R., n. 1978 del 19 novembre 2002, LR n. 48/95 art. 10 - determinazione dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione dell’importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato - modifica della DGR n. 2073/2001, anno 2002 (B.U.R. n. 129 del 17.12.2002)
Il finanziamento riguarda progetti di organizzazioni di volontariato tendenti a sviluppare azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; in particolare, nella promozione di attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età compresa nell’obbligo scolastico, in collaborazione con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. Al fine di impiegare al meglio le risorse regionali disponibili per la realizzazione di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato, viene individuata una specifica tematica (in particolare attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo) con il coinvolgimento degli Enti Territoriali ripartendo, con specifico criterio, le risorse tra i 24 Ambiti Territoriali. Le domande vanno indirizzate direttamente agli ambiti territoriali di appartenenza delle associazioni.

D.G.R., n. 1981 del 19 novembre 2002, L. n. 328/2000 - atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati sia alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico che alla prevenzione del disagio e della promozione dell’agio delle giovani generazioni nella Regione Marche - criteri di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito (B.U.R. n. 129 del 17.12.2002)
I Comuni attraverso gli Ambiti territoriali realizzano interventi volti a favorire il diritto allo studio nella scuola elementare e media. Per raggiungere tale obiettivo l’AT si coordina con le Scuole, le province, le organizzazioni sociali presenti nel territorio. Ogni AT si attiva per la predisposizione del Piano territoriale finalizzato alla “integrazione scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio delle giovani” perseguendo i seguenti obiettivi: valorizzazione della cittadinanza attiva dei giovani; rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico; prevenzione del disagio, con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze patologiche; promozione dell’agio. In particoalre dal Piano Territoriale dovranno emergere azioni che facilitino l’accesso e le frequenza della scuola elementare e media inferiore e che elimino i fenomeni dell’evasione e dell’abbandono scolastico.

D.G.R. 2031 del 26.11.2002, LR n. 34/2001 - promozione e sviluppo della cooperazione sociale - art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 - criteri per l’ammissione, termini e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo regionale anno 2002. € 258.228,45 (B.U.R., n. 126 del 29.11.2002).
Il Fondo per progetti (della durata massima di 12 mesi e per un massimo di 15.000 €) riguardanti il 2002 sono assegnati alle cooperative sociali di tipo “B”, regolarmente iscritte all’albo regionale. Viene fissata come priorità la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolto alle seguenti persone: ex tossicodipendenti, problematiche psichiatriche, disabili in uscita dalla scuola o con abbandono scolastico. Tra i criteri indicati ai fini dell’approvazione si prevede anche: congruità del progetto con accordi, convenzioni, protocolli, con Comune, Ambito territoriale, ente locale e possibilità di inserimento permanente della persona.

D.G.R. 1965 del 12.11.2002, LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all’art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99 (B.U.R., n. 126 del 29.11.2002).
Le Unità Multidisciplinari (UM) sono unità operative semplici, con personale dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a livello distrettuale o interdistrettuali.Tali unità operative hanno compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d’integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione, disabilità e/o handicap. In particolare le UM svolgono funzioni di “Sportello unico” per la presa in carico degli utenti e per la gestione e il coordinamento degli interventi da attivare. Vengono inoltre definite le figure professionali che compongono le UM per l’età evolutiva e per l’età adulta. I direttori generali delle Asl provvedono entro 4 mesi a determinarne la dotazione organica.

D.G.R., n. 1968 del 12 novembre 2002, Approvazione Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di zona 2003 (B.U.R. n. 126 del 29.11.2002)
Per orientare e sostenere la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003 da parte degli Ambiti territoriali le linee guida regionali sviluppano i seguenti argomenti: 1) Avvio della “partecipazione”; 2) Organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nelle Marche; 3) Verso la costruzione del “profilo di comunità”; 4) Valorizzazione dei servizi presenti e individuazione di criticità e potenzialità dell’Ambito territoriale; 5) Connotazione dell’Ambito territoriale rispetto a “livelli essenziali di assistenza” e “rete dei servizi essenziali”; 6) Avvio della concertazione e della progettazione partecipata; 7) Traccia operativa per il Piano di Zona. I Piani di Zona dovranno essere predisposti dai 24 Ambiti territoriali sociali entro il marzo 2003, attraverso la partecipazione dei soggetti istituzionali e non: l’Ambito, il Comitato dei sindaci, il coordinatore d’Ambito e l’Ufficio di Piano, i distretti ASL, la cooperazione sociale, il volontariato, le fondazioni, i sindacati. Il Piano di Zona ha validità triennale (quello per il 2003, considerato lo spiccato valore sperimentale durerà un anno) e prevede singoli piani annuali di attuazione per realizzare un sistema integrato di servizi sociali che, secondo la dimensione delle aree di intervento, riguarderà la famiglia, l’infanzia e adolescenza, i disabili, il disagio adulto, gli anziani, gli immigrati. Tali aree di intervento possono essere lette come aree organizzative e così la promozione sociale, i servizi a domicilio, i servizi semiresidenziali e residenziali, gli interventi in emergenza; e come funzioni, cioè cura e assistenza, accompagnamento e abilitazione, educazione, informazione e consulenza. Nel Piano di Zona dovranno essere individuate anche le criticità della comunità: l’adeguatezza dell’offerta di servizi, dei processi organizzativi, la qualità delle professionalità, della gestione e delle strutture. In fase di prima attuazione del Piano Sociale, un soggetto-servizio particolarmente importante per orientare le scelte sarà l’Ufficio di Promozione Sociale, da istituire in ogni Ambito. Una struttura fisicamente presente sul territorio che, proprio per essere il più possibile articolata, accessibile e decentrata, dovrà funzionare come una sorta di “antenna” dei bisogni della comunità, in grado di ricevere segnali e trasmettere informazioni, ma anche di affiancare gli utenti nei percorsi di ricerca delle soluzioni per affrontare le diverse problematiche.

D.G.R., n. 1896 del 29 ottobre 2002, Linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in materia di adozione internazionale (B.U.R. n. 121 del 20.11.2002)
Le Linee guida forniscono indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe per le adozioni ed individuano il percorso metodologico fra èquipe territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e per il collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. In ogni Ambito territoriale l’èquipe adozioni deve essere composta almeno da un assistente sociale e uno psicologo (designati dalle Asl e dagli enti locali). Tra le funzioni dell’èquipe adozioni: informa sull’adozione internazionale (AI), redige la valutazione ai fini della valutazione di idoneità, sostiene il nucleo adottivo. Il Tribunale dei minorenni pronuncia il decreto d’idoneità, accerta e ordina in merito ai provvedimenti di adozione, collabora alla promozione di informazione in tema di adozione internazionale. L’ente autorizzato collabora con le équipe adozioni per promuovere un servizio informativo sull’AI, svolge le pratiche necessarie e cura la procedura per l’AI, sostiene il nucleo adottivo.

D.G.R., n. 1891 del 29 ottobre 2002, Progetto “L’autismo nella regione Marche - verso un progetto di vita” (B.U.R. n. 121 del 20.11.2002)
Il “Progetto autismo” è diviso in quattro parti e composto da tre sottoprogetti 1) Sotto-progetto integrato socio-sanitario per la realizzazione di un servizio regionale con funzioni di diagnosi, presa in carico e ricerca dei disturbi generalizzati dello sviluppo in età evolutiva, con particolare attenzione al disturbo artistico; 2) Sotto-progetto per l’istituzione di servizi per adolescenti ed adulti con disturbi artistici; 3) sotto-progetto per l’istituzione di un servizio residenziale per soggetti con disturbi artistici; 4) Iniziative di carattere regionale. Si stabilisce l’avvio dei primi due sottoprogetti (con un finanziamento complessivo di 516.516,00 € a carico sia del settore sanitario che di quello sociale) rinviando all’anno successivo quello riguardante l’istituzione di un servizio residenziale. Il sottoprogetto A è affidato per la realizzazione alla ASL n. 3 di Fano; il sottoprogetto B è affidato alle 4 amministrazioni provinciali, attraverso criteri e modalità che verranno successivamente indicati con apposito Atto regionale. La realizzazione del “progetto autismo” potrebbe assolvere a funzioni di tipo diagnostico, di impostazione di programmi riabilitativi ed educativi precoci, di sostegno alla scuola e alla famiglia, di gestione delle problematiche connesse all’età adolescenziale ed adulta, di supporto nelle situazioni in cui è necessario prevedere una residenzialità. Obiettivo generale del sottoprogetto A è quello di mettere in atto sinergie mirate ad ottenere la realizzazione e l’ottimizzazione degli interventi utilizzando al massimo le risorse disponibili attraverso: garanzia della qualità delle proposte ed il monitoraggio dei risultati; costruzione di linee guida comuni per l’aggiornamento diagnostico/terapeutico e per l’implementazione dei modelli elaborati; costruzione di un modello operativo che favorisca la collaborazione tra le diverse professionalità esistenti; costruzione di un percorso di interazione con le famiglie per garantire trasparenza attraverso una valutazione ed un controllo da parte dei fruitori del servizio. Obiettivi specifici sono: Definizione di una metodologia diagnostica; Progetto di uno studio genetico; Centro studi ed Osservatorio epidemiologico. Il sottoprogetto B, è finalizzato a favorire l’integrazione sociale di adolescenti ed adulti con autismo, centrato principalmente sull’adattamento dei Centri Socio-educativi diurni di cui all’art. 13 della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni e dei i centri di Aggregazione giovanile di cui alla L.r. n. 46/95 esistenti, per renderli in grado di rispondere alle esigenze molto particolari delle persone autistiche. Oltre alla rete di servizi socio-educativi diurni in grado di rispondere localmente alle esigenze degli adolescenti e degli adulti con autismo, si prevedono alcune iniziative di carattere regionale. Queste riguardano: soggiorni marini o montani, attività di sostegno alla famiglia, l’istituzione di un “numero verde autismo.

D.G.R., n. 1890 del 29 ottobre 2002, LR n. 27/2001: criteri per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei fondi (B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
La presente delibera finanzia per complessivi 51.645 € alcuni degli interventi previsti dalla legge regionale “Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale”. Vengono previsti anche contributi per la “promozione e il sostegno delle banche dei tempi” (art. 5, l.r. 27/2001) per un massimo: del 50% sui costi figurativi di affitto dei locali; del 50% della quota di ammortamento dei beni strumentali dati in comodato d’uso alle banche del tempo operanti nel territorio di riferimento. Contribuisce inoltre fino ad un massimo del 50% e comunque per non più di 1.032 € dei costi sostenuti per la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.

D.G.R., n. 1922 del 4 novembre 2002, Attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della giustizia in materia penitenziaria e post penitenziaria - definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per aree di intervento (B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
La regione ha previsto un finanziamento pari a 160.101 € destinato ad interventi di assistenza penitenziaria e post penitenziaria. Circa 51.645 € finanziano progetti o attività dei Comuni riguardanti interventi all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari. 108.455 € vengono destinati al co-finanziamento di interventi e servizi finalizzati all’attuazione del protocollo d’intesa tra regione Marche e Ministero della giustizia. Le iniziative ed i progetti che assumono carattere di priorità sono quelli riguardanti le seguenti aree di intervento: a) Esecuzione penale esterna, b) Interventi specifici per detenuti stranieri, c) Attività trattamentali culturali, d) Interventi a favore dei minorenni, e) Rapporti con il mondo esterno.

Legge regionale 6 novembre 2002, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale (B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
La legge disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale che erogano prestazioni sociali o socio sanitarie. Le strutture sono gestite dai soggetti pubblici o privati e sono rivolte a: 1) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie; 2)

D.G.R., n. 1857 del 22 ottobre 2002, LR 63/95 “Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti”, art. 3 e 4 – criteri per la presentazione dio progetti da parte delle scuole. Anno scolastico 2002-03 (B.U.R. n. 119 del 11.11.2002)
Il finanziamento regionale (circa 60.000 €) è rivolto a progetti presentati dalle scuole della regione marche che devono essere riconducibili ai seguenti aspetti: sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, educazione alla legalità, conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile. I progetti dovranno essere incentrati in particolare su alcune tematiche: educazione allo sviluppo di una coscienza civile nel rispetto dei diritti e doveri delle persone; sviluppo e conoscenza della vita istituzionale nei suoi aspetti e principi; consapevolezza dei rischi di microcriminalità organizzata presente nella scuola: aspetti e conseguenze; sviluppo dell’educazione al senso civico e alla legalità, garanzia di incisività allo sviluppo della coscienza attraverso la solidarietà , la convivenza e la programmazione attiva nella società civile.

D.G.R., n. 1856 del 22 ottobre 2002, Atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali annuali di intervento 2002 per la promozione di diritti ed opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della L. 285/97 - criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 119 del 11.11.2002)
Il Piano territoriale per la promozione di diritti e opportunità dell’infanzia e l’adolescenza deve avere come riferimento programmatico la “promozione delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza anche attraverso l’attivazione di un sistematico sostegno alla genitorialità responsabile e consapevole, soprattutto per le famiglie giovani, e di un sostegno alla coppia nei momenti critici della crescita dei figli”. All’interno di tale obiettivo programmatorio possono rientrare azioni quali: a) opportunità di incontro tra famiglie per un supporto alla relazione con i figli preadolescenti, b) auto aiuto familiare, “vicinato sociale”, promozione aggregazione informale tra famiglie, c) iniziative di “scuola genitori”, d) partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale; e) azioni che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali; e) promozione tra famiglie, i bambini e i ragazzi della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Piano territoriale deve essere costituito da un solo progetto che deve coinvolgere direttamente tutti i Comuni dell’Ambito territoriale. Pertanto la somma stanziata di 1.239.456 € (corrispondente alla quota parte del fondo statale della legge 285/97) viene assegnata ai Comuni capofila dei 24 ambiti territoriali. Entro il 15 febbraio 2003 gli ambiti territoriali devono presentare il Piano territoriale

D.G.R., n. 1892 del 29 ottobre 2002, DGR n. 2492/2001 - Finanziamenti per il potenziamento dei servizi rivolti a persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, anno 2002. Criteri e modalità (B.U.R. n. 118 del 7.11.2002)
La regione ha previsto un finanziamento, destinato ai Comuni, pari a 51.645 € per il potenziamento di servizi rivolti a persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora. I progetti finanziabili riguardano: a) l’avviamento di servizi di pronta accoglienza, b) l’ampliamento e il mantenimento dei servizi di pronta accoglienza, c) la realizzazione di interventi socio sanitari, d) l’accompagnamento ed il reinserimento sociale.

Legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza (B.U.R. n. 112 del 21.10.2002)
La regione Marche al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il Garante per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati attua una serie di iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti. Tra le altre funzioni “accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela”, fornisce inoltre “sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati (..), verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato; collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 451/1997”. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari. L’incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura regionale competente in materia di servizi sociali. A decorrere dall’anno 2002 è destinata una quota parte delle risorse stanziate per la realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori, pari a euro 361.519,83.

D.G.R., n. 1711 del 25 settembre 2002, Attuazione dell’art. 127 del DPR 309/90: Fondo nazionale lotta alla droga - Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 109 del 10.10.2002)
Attraverso l’emanazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento per la progettazione in materia di dipendenza patologica la regione indica le linee di intervento che si intendono adottare e che vengono divise in due livelli. 1) Livello regionale. Con obiettivi ed iniziative specifiche, finanziabili e co-finanziabili a livello regionale (da determinarsi con successivo atto), 2) Livello di Ambito, inter ambito e provinciale. Con iniziative locali finanziabili con risorse già assegnate ai Comuni, sulla base delle priorità stabilite dal Comitato dei sindaci. Rispetto al Livello regionale (punto 1), vengono indicati i seguenti obiettivi: a) Formazione ed aggiornamento degli operatori, b) Continuità delle attività dei centri Diurni, c) Sviluppo di progetti regionali in corso, d) Interventi strutturali ai fini dell’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture, e) Interventi in materia di algologia, f) Interventi in materai di tabagismo, g) Interventi integrati di prevenzione nel “mondo della notte” (discoteche, sostanze, prostituzione), h) servizio di operatori di strada, i) Monitoraggio della attività dei progetti finanziati nel 1997-99 e dei Piani 2000. Per quanto riguarda invece il Livello locale (punto 2) gli obiettivi sono i seguenti: a) Prevenzione del consumo di droghe, promozione della salute, b) Azioni specifiche all’interno di particolari istituzioni (carceri, caserme, ecc..); c) Inclusione sociale, lavorativa, sociale, d) Formazione locale integrata; e) Accoglienza a “bassa soglia”, f) Raccolta di informazioni attendibili in collaborazione con gli Osservatori provinciali.

D.G.R., n. 1719 del 25 settembre 2002, Criteri di riparto ai Comuni dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali (B.U.R. n. 108 del 8.10.2002)
Vengono assegnati ai Comuni per la realizzazione degli interventi sociali la somma complessiva di 24.789.931 €, con una riduzione di circa il 4,7% rispetto alle quote assegnate per l’anno 2001. Viene demandato al servizio servizi sociali la definizione dei programmi di intervento riguardanti progetti e iniziative riguardanti: disabili gravi, sperimentazione assegno di servizi, Interventi rivolti alla tossicodipendenza, interventi riguardanti la legge 285/97, legge per l’accoglienza, monitoraggio del piano triennale socio assistenziale, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, interventi do sostegnio legale per gli immigrati.

D.G.R., n. 1717 del 25 settembre 2002, L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2002 (B.U.R. n. 107 del 3.10.2002)
Attraverso il programma triennale 2002-2004 (D.C.R. 68/2002), la regione Marche ha definito gli obiettivi da realizzare nel triennio al fine di assicurare la piena integrazione degli immigrati nel territorio regionale. Il Piano attuale intende ora indicare gli interventi da sostenere nell’anno 2002. 1) Integrazione, intercultura e conoscenza della lingua italiana nelle scuole dell’obbligo, 2) Rete dei servizi di informazione e consulenza (Centri di servizio) e Centri polivalenti provinciali, 3) Accesso all’abitazione e Centri di accoglienza, Protezione sociale, 4) Sostegno alle attività delle Associazioni e Federazioni degli immigrati e degli organismi rappresentati nella Consulta regionale degli immigrati, 5) Progetti sperimentali e pilota, 6) Informazione e comunicazione, studi e ricerche, 7) Realizzazione negli Ambiti Territoriali delle Preconferenze preparatorie alla realizzazione della 1ª Conferenza regionale sull’immigrazione, 8) Organizzazione 1ª Conferenza regionale sull’immigrazione, 9) Protezione sociale, 10) Inclusione sociale a favore delle Comunità Rom e Sinti. Il Piano annuale per l’anno 2002 determina in 744.600 € il fondo da ripartire tra 1 24 Ambiti territoriali. All’interno dei Piani di zona, vanno considerati come prioritari per l’ammissibilità al finanziamento i progetti degli Enti locali (punti da 1 a 3 sopra indicati) che prevedono il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni degli Immigrati. A tali fondi vanno aggiunti 30.980 € destinati alle Province per la realizzazione di “Centri polivalenti provinciali” e 384.420 € che la regione si riserva per il finanziamento di alcuni progetti (punti da 4 a 10 sopra indicati). Complessivamente, quindi per l’anno 2002 la disponibilità complessiva è di 1.190.000 €.

D.G.R., n. 1494 del 2 agosto 2002, Accordo di programma per le attività inerenti il monitoraggio, l’analisi, l’informazione e la documentazione per l’integrazione sociale e scolastica dei bambini, adolescenti e giovani stranieri (B.U.R. n. 103 del 17.9.2002)
La Regione ha sottoscritto un accordo di programma con l’Ufficio scolastico regionale che ha come obiettivo lo svolgimento di funzioni di analisi, monitoraggio, informazione e documentazione per l’integrazione scolastica e sociale dei bambini, adolescenti e giovani stranieri. Per le attività da realizzare nel 2002, il Centro regionale documentazione e analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza avrà a disposizione 51.645 euro. L’attività del Centro regionale, oltre a quella di supporto per le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche, sarà rivolta soprattutto alla programmazione di politiche di intervento per gli alunni stranieri, ma anche per le loro famiglie in stretta collaborazione con le realtà operanti sul territorio. Saranno raccolti e diffusi in modo capillare il materiale e la documentazione relativa all’integrazione scolastica, anche attraverso il collegamento in rete con altri Centri specifici. L’accordo prevede, inoltre, che da parte della Regione sia garantito il supporto alla promozione di percorsi formativi per gli operatori del settore. La Direzione scolastica regionale, con la sottoscrizione dell’accordo di programma, assumerà l’impegno di promuovere presso le istituzioni scolastiche sia le attività svolte dal Centro per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze, sia i percorsi di qualità inerenti i progetti.

D.G.R., n. 1493 del 2 agosto 2002, Accordo di programma tra la regione Marche e l’ufficio scolastico regionale per le Marche - direzione regionale per l’istituzione di un osservatorio regionale per l’integrazione scolastica e sociale delle persone in situazione di handicap (B.U.R. n. 103 del 17.9.2002)
La regione ha deciso l’istituzione di un Osservatorio, attraverso Accordo di programma con l’Ufficio Scolastico regionale regionale per l’integrazione scolastica e sociale di persone in situazione di handicap. L’Osservatorio opererà in funzione di raccordo tra le agenzie che si occupano di integrazione scolastica e si avvarrà di un comitato tecnico-scientifico rappresentativo e integrato con esperti e professionisti del settore. Come sede, gestione e funzioni, il nuovo Osservatorio si inserirà nella struttura del Centro regionale di Ricerca e Documentazione ed Handicap (CRRDH) già operante che, oltre a garantire il supporto tecnico-organizzativo, provvederà ad assicurare annualmente una quota di risorse per consentirne la funzionalità. Nell’intesa che verrà sottoscritta ne sono regolati i molteplici compiti; tra gli altri: raccordo tra diversi soggetti che si occupano di integrazione scolastica, centro di consultazione psico-pedagogica (piani educativi personalizzati e diagnosi funzionale), di raccolta di documentazione, di consultazione bibliografica per favorire il percorso di integrazione attraverso le risorse bibliografiche presenti sul territorio, di divulgazione e restituzione delle esperienze di integrazione scolastica, monitoraggio sulla qualità dell’integrazione.

D.G.R., n. 1392 del 23 luglio 2002, LR n. 6/2002 (legge finanziaria 2002) - LR n. 7/2002 (bilancio di previsione 2002) - DGR n. 898/2002 (Provvedimento per la definizione del programma operativo annuale 2002). Interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio assistenziali - contributi in conto capitale (B.U.R. n. 89 del 13.8.2002)
La finanziaria regionale (L. 6/2002) ha previsto di finanziare interventi straordinari, attraverso contributi in conto capitale (per una somma pari a € 2.065.827,60), per incentivare gli investimenti in strutture socio assistenziali (servizi diurni e residenziali rivolti a minori, disabili, adulti in difficoltà e con problematiche psico sociali, anziani autosufficienti e non). Beneficiari sono enti locali singoli o associati, Ipab e soggetti di diritto privato senza fini di lucro. Le spese ammissibili riguardano: opere edili e impiantistiche per ristrutturazione ed ampiamento, ed anche per nuove costruzioni; opere di urbanizzazione, acquisto strutture esistenti. I Comitati dei sindaci degli Ambiti territoriali definiscono nel territorio di riferimento i settori di intervento in ordine ai quali si rende necessario provvedere prioritariamente. Le domande di ammissione vanno presentate entro il 13 dicembre 2002.

Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11, Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità (B.U.R. n. 87 del 1.8.2002)
La legge intende promuovere lo sviluppo della convivenza nelle città e nel territorio promovendo e sostenendo l’integrazione delle politiche sociali di competenza regionale e comunale con quelle statali di contrasto della criminalità. Per la realizzazione di queste finalità vengono previste diverse attività. Tra queste: ricerca, documentazione, comunicazione, informazione; collaborazione con altri organi dello stato al fine per favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza nel territorio regionale; favorisce sostegno e assistenza alle vittime della criminalità; promuove iniziative nelle scuole per favorire lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale, democratica, il rispetto delle differenze, la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata ed i poteri occulti. Viene istituito un Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, composto da un Comitato di indirizzo e da un Comitato scientifico. Per gli interventi previsti dalla legge è prevista una spesa per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 di 206,582, 76 euro. Viene abrogata la legge n. 3/1998 “Partecipazione della Regione Marche alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata”.

D.G.R., n. 1233 del 9 luglio 2002, Attuazione della legge 1º aprile 1999, n. 91 e della DGR 10.07.2001 n. 1580 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti (B.U.R. n. 85 del 26.7.2002)
La delibera istituisce e definisce le funzioni del Centro regionale per le attività di prelievo e trapianti presso l’Azienda Ospedaliera “Umberto I - Torrette di Ancona”; finanzia il potenziamento dei centri di rianimazione, con priorità all’acquisizione di apparecchiature per l’accertamento della morte cerebrale; avvia attraverso contributo la costituzione della Banca regionale delle Cornee; promuove l’attuazione del progetto “Implementazione attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti”.

D.G.R., n. 1069 del 11 giugno 2002, Attuazione protocollo d’intesa Regione Marche - Ministero della Giustizia di cui alla DGR n. 514/2001: Schema modalità operative per l’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti ed alcooldipendenti negli istituti penitenziari delle Marche - atto di indirizzo (B.U.R. n. 80 del 16.7.2002)
Il 9 marzo 2001 tra Regione Marche e Ministero della Giustizia è stato sottoscritto un protocollo d’intesa; tra i punti oggetto del protocollo anche quello riguardante l’assistenza sanitaria e la salute in carcere. La delibera costituisce un Atto di indirizzo nei confronti delle Aziende sanitarie d ospedaliere. In particolare vengono definite le modalità organizzative del rapporto con i SeRT nell’assistenza ai detenuti tossicodipendente e alcooldipendenti presenti negli istituti penitenziari. Il Protocollo definisce in particolare le modalità di segnalazione e di intervento del SeRT, gli interventi congiunti (SeRT-istituto penitenziario), le modalità della presa in carico, la definizione del programma terapeutico, interventi di prevenzione e di formazione del personale.

D. D. Servizio servizi sociali n. 136 del 1 luglio 2002, Legge 388/2000 art. 81 - Riparto fondi per la realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare. Beneficiari: Vari organismi del privato sociale. Importo: € 1.541.273,39. Bilancio: anno 2002. (B.U.R. n. 79 del 11.7.2002)
Il Fondo statale previsto dall’art. 81 della legge 388/2000 (finanziaria 2001), finanzia la realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi privi del sostegno familiare, realizzate da organismi non profit. Con DGR 589/2002 la regione aveva definito i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti. Le richieste sono state 15. Complessivamente sono state finanziate otto strutture all’interno del territorio regionale.

D.G.R., n. 1046 del 5 giugno 2002, Istituzione della Consulta regionale degli ambiti territoriali sociali (B.U.R. n. 76 del 28.6.2002)
La Consulta Regionale degli ambiti territoriali sociali è composta dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei 24 ambiti territoriali. La Consulta svolge funzioni di coordinamento delle problematiche politico amministrative relative all’attuazione del Piano sociale in collaborazione con la Regione.

Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9, Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo, e della solidarietà internazionale (B.U.R. n. 75 del 27.6.2002)
La legge regionale riconosce nella solidarietà e nella cooperazione internazionale gli strumenti per raggiungere la pace e tutelare i diritti fondamentali. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria e delle competenze statali in politica estera, la Regione “contribuisce alla salvaguardia umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’autosufficienza alimentare, all’eliminazione della povertà, alla lotta all’emarginazione, alla valorizzazione delle risorse umane dei paesi in via di sviluppo e di quelli a economia in transizione”. Obiettivi che vengono conseguiti attraverso la collaborazione e il partenariato internazionale, la cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza e di solidarietà. Le modalità di sostegno spaziano dalla promozione diretta, all’adesione a iniziative delle altre Regioni. È prevista anche la possibilità di sottoscrivere intese con “gli enti territoriali dei diversi Stati”, nel rispetto della normativa nazionale. Vengono, inoltre, sostenute le attività dei soggetti pubblici e privati marchigiani. In particolare: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte nell’apposito registro regionale istituito dalla legge, università, scuole, istituti di ricerca, sindacati, imprese e cooperative. La programmazione degli interventi viene articolata attraverso un Piano triennale e uno annuale, finanziati - nel 2002 - con la somma di 336 mila euro. La legge istituisce il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale e l’associazione “Università della pace”, quest’ultima con sede ad Ascoli Piceno, allo scopo di “favorire iniziative in sostegno della cultura della pace”.

D.G.R., n. 978 del 29 maggio 2002, D. lgs 124/98 - indirizzi per la definizione degli obiettivi delle Aziende sanitarie in materia di razionalizzazione delle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie e di abbattimento dei tempi di attesa (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Si impegnano le Aziende sanitarie alla realizzazione di un sistema di prenotazione e gestione degli accessi alle prestazioni sanitarie al fine di controllare le liste di attesa, la rendicontazione delle prestazioni ed il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per la realizzazione del progetto sono stati stanziati 260.000 €.

D.G.R., n. 796 del 7 maggio 2002, Approvazione progetto di protocollo di intesa tra le aziende sanitarie e la Regione Marche per la aggregazione di beni e servizi (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Il progetto ha l’obiettivo di arrivare alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso l’aggregazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Marche. L’avvio della sperimentazione avverrà con la firma del protocollo da parte dei direttori generali. Il modello sperimentato prevede che le Asl deleghino alle “capofila” l’acquisto dei prodotti che ciascuna definisce in piena autonomia. Le “capofila” stipuleranno le convenzioni con i fornitori, per la propria azienda e per le altre che l’hanno autorizzata. Le Aziende sanitarie locali di Urbino, Civitanova Marche e Ascoli Piceno sono le tre Asl capofila nella sperimentazione della centralizzazione degli acquisti. Per conto della altre Aziende sanitarie e ospedaliere che aderiranno al protocollo regionale, stipuleranno contratti con i fornitori dei beni e servizi necessari. Tre le tipologie merceologiche individuate, per valutare la bontà dell’intesa e testarne le modalità operative: prodotti di medicazione (Asl di Urbino), soluzioni infusionali (Asl di Civitanova), aghi e siringhe (Asl di Ascoli Piceno).

D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 10 - Approvazione dello schema tipo di accordo per la disciplina dei rapporti con le Associazioni di volontariato che esercitano attività di trasporto sanitario (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo che le Aziende sanitarie e ospedaliere sottoscriveranno con le associazioni di volontariato Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Marche, Confederazione delle Misericordie e Cri (Croce rossa italiana) Marche. L’intesa stabilisce le modalità di accesso alle convenzioni, la costituzione di organi consultivi, l’aggiornamento del personale volontario, le modalità di svolgimento degli interventi (d’emergenza e programmati), i controlli e le verifiche di qualità. Successivamente saranno definite le caratteristiche dei simboli identificativi del servizio di emergenza sanitaria “118”. Tra gli impegni assunti nella delibera quelli di: avviare un monitoraggio al fine di conoscere il numero, la tipologia e il costo dei servizi resi così da definire un sistema tariffario sui servizi d’emergenza basato su di una efficiente organizzazione dei medesimi; invitare le Aziende sanitarie alla adozione di adeguati interventi al fine di razionalizzarli e di favorire quelli di emergenza; di impegnarsi al fine di sollecitare tutte le misure per consentire la formazione e l’aggiornamento degli operatori volontari e dipendenti addetti ai servizi di trasporto. Nella convenzione vengono definite le modalità organizzative degli interventi di emergenza (art. 11-14) e di quelli programmati (art. 15-17).

D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 26 - Requisiti per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Vengono approvati i requisiti delle strutture organizzative, dei mezzi e degli equipaggi che debbono essere posseduti ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario. L’autorizzazione deve essere presente sia dai privati che dalle organizzazioni di volontariato. I servizi di ambulanza gestiti dalle ASL, dall’INRCA, dai Corpi civili e militari dello stato, dagli Enti pubblici non appartenenti al Ssn che non sono soggetti all’autorizzazione devono avere comunque gli stessi requisiti tecnici e di dotazione delle attrezzature. Negli allegati si definisce la: a) dotazione dell’ambulanza da trasporto; b) dotazione dell’ambulanza di soccorso; c) dotazione dell’ambulanza di soccorso avanzato; d) dotazione di autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo (auto medicalizzata).

D.G.R., n. 698 del 10 aprile 2002, L. R. 46/95 - piano annuale di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti. Indirizzi applicativi per l’anno 2002 (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
Il Piano annuale delinea i seguenti obiettivi: a) Stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti fornendo sostegni tecnici adeguati; b)stimolare i Comuni, singoli o associati e le comunità montane alla progettazione in favore dei giovani e degli adolescenti, intervenendo con proprie risorse finanziarie, anche attraverso sostegni tecnici e di consulenza, dando priorità a programmi che coinvolgano l’ambito territoriale.Il Piano annuale 2002 dovrà prevedere la presenza di servizi con alcune caratteristiche: promozione dell’aggregazione giovanile, di servizi di informazione e orientamento con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, collaborazione sistematica con organizzazioni e azioni già presenti nel territorio, scambi interculturali tra i giovani. Dovranno essere realizzati almeno i seguenti servizi: Centri di aggregazione organizzati o informali, centri di aggregazione autogestiti, informagiovani. Entro il primo luglio 2002 i Comuni dovranno presentare i progetti alle amministrazioni provinciali competenti.

D.C.R., n. 68 del 8 maggio 2002, Programma triennale regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea e delle loro famiglie per gli anni 2002/2004. legge regionale 2 marzo 1998, n. 2, articolo 6, commi 1, 2 e 3 (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
Il Programma triennale si caratterizza per una prima parte nel quale si presenta l’analisi del fenomeno italiano. Vengono riportati i dati del Rapporto Caritas del 2000 dal quale si evidenzia nelle Marche una incidenza percentuale della popolazione straniera non comunitaria del 2,5% per un numero di immigrati stimati pari a circa 36.000. Si presenta poi la normativa italiana all’interno del contesto europeo e il quadro delle politiche di integrazione a livello nazionale e nelle Marche. Negli obiettivi della programmazione per gli anni 2002-2004 si definiscono le seguenti aree di intervento: 1) Integrazione, intercultura, 2) Università, 3) Formazione e lavoro, 4) Rete dei servizi di informazione e consulenza. Centri polivalenti provinciali, 5) Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione, Protezione sociale, 6) Associazionismo, 7) Progetti sperimentali e pilota, 8) Informazione e comunicazione, studi e ricerche. Tra le azioni da segnalare quelle volte a contrastare la tratta ed il traffico di persone vittime di abusi, l’applicazione del Protocollo di intesa tra regione Marche e Ministero della Giustizia in particolare per quanto riguarda la condizione dei minori stranieri detenuti. Il programma prevede anche l’inclusione tra i beneficiari dell’intervento anche le popolazioni ROM; i Comuni potranno pertanto usufruire per progetti di integrazione dei finanziamenti regionali. Sono state definite le seguenti priorità d’intervento: a) Diritto all’inserimento scolastico dei minori immigrati, b) diritto all’abitazione, c) diritto all’accoglienza e all’integrazione, d) diritto all’informazione.

D.G.R., n. 686 del 10 aprile 2002, Recepimento dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
La delibera recepisce la disciplina provvisoria relativa alla figura, al profilo e all’ordinamento didattico dell’operatore socio sanitario come sancito dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del febbraio 2001. Stabilisce che la sperimentazione relativa all’avvio del primo anno del corso di formazione del nuovo profilo di Operatore socio sanitario venga effettuata presso le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sedi delle ex scuole per infermieri professionali o sedi formative convenzionate con l’Università. Vengono inoltre approvati: a) Regolamento del Corso di formazione dell’operatore socio sanitario; b) Ordinamento didattico del corso di formazione dell’operatore socio sanitario; c) Regolamento del corso di riqualificazione dell’Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) e dell’operatore socio-assistenziale e/o dell’operatore in possesso di altra qualifica equiparabile; d) Ordinamento didattico del corso di riqualificazione dell’operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) in Operatore Socio Sanitario; e) Ordinamento didattico del corso di riqualificazione dell’Operatore Socio Assistenziale e/o in possesso di altra qualifica equiparabile.

D.G.R., n. 614, del 27 marzo 2002, Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dai comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali sociali per l’attribuzione dell’incarico di coordinatore dell’ambito (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002).
Dopo la ridefinizione degli ambiti territoriali (da 29 a 24), la giunta ha espresso il parere in merito alle rose, presentate dai Comitati dei Sindaci, per la nomina del Coordinatore d’ambito. Entro 15 giorni i Comitati dei Sindaci devono provvedere alla nomina del Coordinatore. La delibera sospende anche il termine, già previsto del 31 marzo, per la presentazione dei Piani di Zona e rimanda la definizione del termine ad un successivo atto regionale.

D.G.R., n. 607, del 27 marzo 2002, Art. 7 L. 405/2001 disposizioni in materia di rimborso dei farmaci di uguale composizione (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002).
A partire dal 1º aprile 2002, i medicinali non coperti da brevetto (generici o specialità medicinali) avente uguali composizione di principi attivi e stessa forma farmaceutica, dosi unitarie e via di somministrazione sono rimborsati dal Servizio sanitario Regionale al prezzo più basso. Nel caso in cui sia assente l’indicazione di non sostituibilità del farmaco, il farmacista, dopo aver informato l’assistito, è tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente, tra quelli disponibili, il prezzo più basso tra quelli disponibili sul mercato.
D.G.R., n. 605, del 27 marzo 2002, Sviluppo ed organizzazione delle attività di day surgery nella Regione Marche (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002).
La regione intende sviluppare e indicare percorsi organizzativi riguardo l’attività di day surgery, (chirurgia con ricovero limitato alle sole ore del giorno). In particolare l’obiettivo è quello di: a) sviluppare un modello efficace pari a quello dell’assistenza chirurgica in regime ordinario, b) umanizzare l’assistenza, offrendo un trattamento che eviti il ricovero notturno, ed evitando le complicanze legate al ricovero prolungato in ospedale; c) aumentare le prestazioni in regime diurno, utilizzando in maniera più appropriata il regime di ricovero ordinario; d) organizzare al meglio i servizi così da ottimizzare le risorse migliorando contestualmente l’efficienza.

D.C.R., n. 65, del 27 marzo 2002, Modifica ed integrazione della deliberazione 17 ottobre 2001, n. 50 concernente: “Articolo 26 legge regionale 4 giugno 1996 n. 18 modificata ed integrata con L. R. 21 novembre 2000, n. 28 definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R. n. 52 del 11.4.2002).
La delibera corregge alcuni criteri applicativi riguardanti la legge regionale sull’handicap. In particolare la modifica riguarda l’intervento di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. La correzione è stata causata dal numero molto alto di beneficiari che ha ridotto fortemente l’importo del contributo determinandone nei fatti la vanificazione dell’obiettivo (sostegno economico alle famiglie con un disabile in particolare gravità). I nuovi criteri prevedono: la ridefinizione della situazione di particolare gravità ai fini dell’accesso al contributo e la valutazione a cura di una commissione provinciale. Per questo intervento il disabile o la famiglia dovrà inoltrare la domanda entro il 31 maggio. Il contributo regionale previsto per il 2002 è di 1.362.872 €.

D.G.R., n. 574 del 19 marzo 2002, L. 68/99 “Criteri e modalità relativi alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le province” - fondi statali a destinazione vincolata (B.U.R. n. 51 del 8.4.2002)
Vengono approvati i criteri di ripartizione del Fondo nazionale alle Amministrazioni provinciali. Il 30% del Fondo (894 milioni)è ripartito calcolando l’indice in base al rapporto tra il numero dei lavoratori iscritti al collocamento obbligatorio ed il numero dei lavoratori iscritti al collocamento ordinario. Il 70% dello stesso Fondo (2 miliardi e 84 milioni)è ripartito tenendo conto del numero di convenzioni che prevedono la fiscalizzazione degli oneri per l’avvio al lavoro di lavoratori disabili.

D.G.R., n. 592 del 19 marzo 2002, Deliberazione amministrativa n. 306/2000: Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali - Modifica alla DGR n. 337/2001 - Istituzione degli ambiti territoriali (B.U.R. n. 51 del 8.4.2002)
La delibera ridefinisce il numero degli Ambiti Territoriali previsti dal Piano sociale per la gestione dei servizi sociali. Vengono ridotti, attraverso accorpamenti, da 29 a 24. Tale numero con ogni probabilità dovrebbe corrispondere al numero dei distretti sanitari che verranno a definirsi dopo il riordino sanitario.
D.G.R., n. 149 del 29 gennaio 2001, Atto di indirizzo alle Aziende Sanitarie, INRCA per la riqualificazione della spesa farmaceutica (B.U.R. n. 25 del 12.2.2002)
L’atto è costituito dalle “Linee guida per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica”. Tra le indicazioni contenute nelle L.G. segnaliamo l’adozione dal gennaio 2002 del codice fiscale come numero distintivo dell’assistito nell’ambito del SSR. Le altre indicazioni riguardano i criteri per la prescrizione dei medicinali (definizione del massimo dei giorni di terapia, esclusiva responsabilità dei medici di medicina generale nella prescrizione, prescrizione diretta degli specialisti solo per particolari situazioni, erogazione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie, i medici di continuità assistenziale - ex guardia medica - non possono prescrivere esami diagnostici).

D.G.R., n. 589 del 19 marzo 2002, Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23.12.2000 n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari (B.U.R. n. 43 del 28.3.2002)
La finanziaria per il 2001 aveva previsto uno stanziamento di 100 miliardi per la realizzazione di comunità alloggio per persone in situazione di handicap. Tali interventi, dovevano essere realizzati da enti non profit dopo l’emanazione di un apposito regolamento predisposto dal Ministero della solidarietà sociale. Il nuovo governo ha modificato tale norma, formulando indicazioni generali da far valere su tutto il territorio nazionale ed affidando alle regioni la definizione dei criteri per la realizzazione di tali strutture. La delibera della regione marche nel recepire il Decreto del Ministero del lavoro n. 470 del 13.2.2001 ha stabilito che le organizzazioni non profit con una esperienza almeno quinquennale nell’assistenza a soggetti con gravi handicap possono presentare domanda di ammissione al finanziamento (scadenza 15 maggio 2002). Le strutture avranno caratteristiche di tipo familiare (massimo 8 posti) e realizzate all’interno di normali contesti abitativi. Vengono poi definite: la caratteristiche delle strutture che andranno a realizzarsi (requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento); le modalità di presentazione delle domande; i criteri di valutazione dei progetti e modalità di assegnazione dei contributi. Per ogni progetto è ammesso un contributo massimo di 206.582,76 euro (400 milioni), una quota copmpresa tra il 40 e il 70% della spesa ammissibile.

D.G.R., n. 2966 del 11 dicembre 2001, Art. 58 L.R. 7.5.2001 n. 11 - Individuazione degli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie, - Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
La legge 11/2001 ha stanziato un fondo di 2 miliardi per interventi di inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali. Il fondo è stato suddiviso in parti uguali tra le 4 province. Destinatari dei contributi sono i Comuni. Per accedere al contributo i Comuni devono sottoscrivere un protocollo di intesa con i DSM delle ASL e con altri soggetti del privato sociale che collaborano alla realizzazione delle iniziative. I progetti ammessi a finanziamento riguardano l’attivazione di “Servizi di Sollievo” rivolto alle famiglie di persone con disturbi mentali. Tali servizi dovranno connotarsi come punto di accoglienza e ascolto. Il servizio deve: collocarsi all’interno dell’ambiente cittadino, avere una strutturazione simile a quella di un centro di aggregazione diurno, prevedere almeno un mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede e per le uscite nel territorio, un’apertura dal lunedì alla domenica.. Entro il 30 aprile 2002 i comuni dovranno presentare all’amministrazione provinciale i progetti attuativi.

D.G.R., n. 2951 del 11 dicembre 2001, Banca delle cornee della Regione Marche (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Si individua nel presidio ospedaliero di Fabriano (ASL 6) la Banca delle cornee della regione Marche, essenso il progetto presentato dall’azienda sanitaria 6 coerente con i criteri stabiliti dal Centro interregionale di riferimento NIT di Milano e dalla Consulta Tecnica Permanente per i trapianti. Si incarica il Direttore genarle dell’ASL 6 di assumere tutti gli atti per la costituzione e l’avvio della Banca.

D.G.R., n. 2949 del 11 dicembre 2001, Approvazione dell’ipotesi di progetto per l’aggregazione di acquisti di beni e di servizi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Marche come previsto dalla DGR n. 2407 del 15.10.2001 (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Il progetto intende ricercare una soluzione che consenta al sistema sanitario regionale di realizzare il massimo dei risparmi nel processo di acquisizione di beni e servizi attraverso la ricerca di: sinergie operative/funzionali tra strutture del SSR; significative economie di scala. L’intenzione è di arrivare ad una soluzione che consenta l’uniformità e la l’omogeneità di procedure di acquisto di beni e servizi su scala regionale.

Delibera amministrativa C. R. n. 59 del 12 dicembre 2001, Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003 (B.U.R. n. 1 del 3.1.2002)
Il Programma è diviso in 4 capitoli: a) Linee di programmazione istituzionale, b) Linee azione regionale per il triennio 2001-2003, c) Risorse finanziarie per le politiche giovanili nella regione Marche; d) Disposizioni finali. Il programma ritiene di confermare le scelte operate dalla L.R. 46/95 e dal Programma triennale 1996-1998, riguardanti: a) il coordinamento e una integrazione delle politiche giovanili, sia in senso orizzontale che verticale; b) il decentramento della valutazione e del coordinamento dei programmi d’intervento, con il livello provinciale inteso come momento di snodo tra la dimensione locale e quella regionale. Ciò che, invece, si ritiene debba essere rivisto e precisato sono: 1) la ripartizione dei compiti tra Regione ed Enti locali e i livelli di coordinamento e di programmazione delle politiche giovanili; 2) le modalità di raccordo tra i diversi livelli territoriali e istituzionali; 3) la distinzione tra funzioni politiche - di rappresentanza e concertazione - e quelle tecnico amministrative, specificando i compiti attribuiti agli organismi di coordinamento e di programmazione e quelli spettanti agli uffici amministrativi e agli “specialisti” di settore. Gli obiettivi finali e fondamentali del PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI per il triennio 2001-2003 possono essere articolati nel modo seguente: a) promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani e degli adolescenti, tra i 16 ed i 29 anni, sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma; b) promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti, sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale; c) operare in favore dell’acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza degli adolescenti, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all’autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni. A tale scopo, il PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI si pone i seguenti obiettivi intermedi: a) stimolare gli Enti locali, associati in Ambiti Territoriali, a varare interventi in favore dei giovani e degli adolescenti, attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici; b) realizzare, mediante gli Enti locali, una rete integrata di “interventi e servizi essenziali per i giovani” diffusa in tutti gli Ambiti Territoriali della regione; c) promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale - tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi; d) stimolare la progettazione autonoma degli adolescenti e dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati; e) promuovere in tutti gli Ambiti Territoriali lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente e valutabile; f) formare le risorse umane impiegate nei progetti e negli interventi e valutare le iniziative attuate, in vista di una costante attenzione per il miglioramento e per l’adeguamento alla mutevole realtà sociale della progettazione e dell’intervento in favore di adolescenti e giovani. Vengono poi indicate le funzioni dei livelli regionali, provinciali e comunali

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32, Sistema regionale di promozione civile (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La legge definisce l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile. Definisce le funzioni di Regione, province, Comuni ed anche del volontariato di protezione civile (art. 16). Si specifica che le organizzazioni di volontariato (o.v.) costituiscono parte integrante del sistema regionale. La regione favorisce la partecipazione delle o.v. alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, formula inoltre indirizzi in ordine all’utilizzo delle stesse organizzazioni a livello provinciale, comunale e intercomunale. La regione promuove inoltre la partecipazione delle o.v. alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. Il Dirigente della struttura regionale di protezione civile, individua periodicamente tra le o.v. iscritte nel registro regionale, quelle che, per l’organizzazione, le competenze possedute, la formazione degli iscritti, la capacità e l’efficacia di intervento, dispongono dei requisiti necessari a partecipare alle attività previsti dalla legge.

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34, Promozione e sviluppo della cooperazione sociale (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La norma è applicativa della l. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” ed abroga la precedente legge regionale 50/1995 “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. La legge prevede (art. 1): a) l’istituzione e regolamentazione dell’albo regionale delle cooperative sociali (c.s.); b) la definizione delle modalità di raccordo con i servizi sociali, socio sanitari e della formazione professionale; c) la definizione dei criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra c.s. e gli enti pubblici; d) l’istituzione del comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale. Viene istituito (art. 3) l’albo regionale delle c.s. (Coop. tipo A, Coop. Tipo B. Consorzi) e loro consorzi, articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province. Nella programmazione regionale (art. 4) in tema di servizi sociosanitari e nelle attività di formazione professionale è previsto uno specifico apporto delle c.s.. Riguardo le Convenzioni, La Giunta regionale (art. 5) approva il tariffario regionale e sentita la Commissione consiliare competente approva i criteri per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione tra le c.s. e gli enti locali. Attraverso l’Osservatorio regionale per le politiche sociali la regione attua (art. 6) un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento e sull’efficacia dei servizi prestati dalle c.s.; la giunta regionale elabora un sistema di valutazione fondato sulla qualità delle prestazioni. Le regione (art. 7) concede contributi per il sostegno delle cooperative di tipo B, con modalità da definire attraverso successivo atto di Giunta. E’ istituito (art. 8), Il “Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale” composto da rappresentanti di: regione, province, comuni, cooperative, sindacati. Il Comitato (art. 9), formula proposte ed esprime pareri nelle materia di competenza della legge. Per L’attuazione della legge nel 2002 vengono stanziati 154.000 €.

D.G.R., n. 2756 del 20 novembre 2001, Revoca DGR n. 1665/2000 - Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art., 8 della L. 68/99 (B.U.R. n. 144 del 14.12.2001)
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede all’art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U., n. 43 del 22.2.2000). La presente delibera sostituisce la n. 1665/2000; può essere presentata presso uno dei Centri per l’impiego presenti nel territorio. Al fine della determinazione della graduatoria rimangono validi gli elementi della precedente delibera (residua capacità lavorativa; anzianità di iscrizione; carico familiare; reddito individuale; difficoltà di locomozione nel territorio); vengono modificati soltanto alcuni punteggi all’interno dei criteri selezionati.

D.G.R., n. 2763 del 20 novembre 2001, Impegno ed assegnazione alle Aziende UU.SS.LL., Ospedaliere ed all’INRCA per interventi rivolti alla terapia del dolore ed attuazione delle linee guida di informazione e formazione (B.U.R. n. 144 del 14.12.2001)
Per ogni Azienda sanitaria, ospedaliera e all’INRCA viene assegnata un cifra pari a L. 100 milioni (per un complessivo finanziamento di 1.800.000.000), per la realizzazione di interventi finalizzati alla terapia del dolore. L’obiettivo è quello di attivare tutte le misure possibili per contrastare il dolore indipendentemente dalla cause e dal contesto di cura. In particolare le A.S. dovranno attivare iniziative di formazione informazione riguardanti gli operatori più direttamente coinvolti (personale infermieristico, compreso quello che svolge interventi a domicilio, caposala dei reparti di Chirurgia, Medicina, Oncologia, Emergenza sanitaria, I Coordinatori dell’assistenza domiciliare. Obiettivi prioritari della formazione sono: Applicazione delle Linee Guida “Ospedale senza dolore”, in tutte le 4 province; approfondimenti degli aspetti medici, psicologici, etici riferite al “dolore”; la predisposizione di una scheda omogenea nel territorio. A conclusione delle iniziative verrà effettuata una valutazione degli obiettivi raggiunti.

Deliberazione amministrativa n. 55 del 14.11.2001, Piano triennale per l’inserimento lavorativo dei disabili 2001/2003 - legge regionale 3 aprile 2000, n. 24 (B.U.R n. 141 del 7.12.2001).
La delibera da attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 24/2000, che prevede l’adozione di un Piano triennale per l’inserimento lavorativo dei disabili. Il Piano è diviso in 7 capitoli; 1) Scelte strategiche e logica del Piano, 2) Scenari economici e occupazionali, 3) Analisi di contesto, 4) Predisposizione ambienti di lavoro, 5) Programmi comunitari; 6) Formazione professionale; 7) Iniziative a cura della Scuola di Formazione del Personale Regionale. Un ultimo paragrafo è titolato Conclusioni e azioni. Nel primo capitolo “Logica del piano e obiettivi”, viene specificato che l’arco temporale previsto dal Piano va dal 2000 al 2002, nonostante il titolo della delibera indichi il triennio 2001-3; si indicano poi le attività programmate dal Piano; tra queste: le modalità generali per l’inserimento lavorativo, le strategie, i settori e le professioni emergenti, la promozioni di studi, ricerche ai fini dell’inserimento. L’Atto offre una fotografia della situazione esistente in termini di competenza legislativa che di dati generali sull’handicap, ma non sembra rispondere al compito di programmazione proprio di un Piano.

Legge regionale 13 novembre 2001, n. 27,
Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale (B.U.R n. 134 del 22.11.2001).
In applicazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, la legge regionale intende promuovere interventi volti a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, promuovendo, altresì, l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Nella predisposizione del piano territoriale degli orari, previsto dalla legge 53, i comuni dovranno tenere conto delle indicazioni della presente legge. In particolare: articolazione degli orari di apertura al pubblico dei sevizi della pubblica amministrazione, coordinamenti degli orari dei servizi privati commerciali, turistici, professionali, promozione di forme di mobilità urbana alternative all’uso dell’auto privata, armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici, estensione degli orari di apertura delle biblioteche, musei, enti culturali. La regione sostiene inoltre la promozione da parte dei Comuni delle Banche del tempo, secondo quanto indicato dall’articolo 27 della legge 53/2000. Per le finalità delle legge la somma autorizzata per l’anno 2001 è di L. 100 milioni.

D.G.R. n. 2564 del 30.10.2001,
Approvazione dell’elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di Coordinatori di Ambito (B.U.R n. 131 del 15.11.2001).
Come previsto dalla DGR 1674/2001, è stato approvato l’elenco regionale degli aspiranti a Coordinatore d’ambito. 179 persone (su 262 domande) sono risultate in regola con i requisiti richiesti. I Comitati dei sindaci dei 29 Ambiti territoriali dovranno ora nominare il Coordinatore d’ambito scelto all’interno dell’elenco regionale.

D.G.R. n. 2491 del 23.10.2001, L.R. 11/01, art. 54, comma 1: “Modalità e riparto dei fondi destinati al cofinanziamento delle spese relative alla pianificazione e gestione della rete degli interventi e servizi sociali del Comuni associati in Ambiti territoriali (B.U.R n. 129 del 8.11.2001)
La regione destina ai comuni capofila di ogni Ambito territoriale la somma di 50 milioni per il cofinanziamento della spesa per il Coordinatore d’ambito per l’anno 2001. Assegna inoltre agli stessi comuni capofila la quota di L. 3.150.000.000 con riferimento alla popolazione residente, per la pianificazione e gestione della rete degli interventi sociali.

D.G.R., n. 50, del 30.10.2001, Articolo 26 legge regionale 4 giugno 1996 n. 18 modificata ed integrata con L. R. 21 novembre 2000, n. 28 definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R. n. 128 del 8.11.2001).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi) che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti ai Comuni attraverso gli Ambiti territoriali (AT)come previsti dal Piano sociale regionale. I finanziamenti riguardano in particolare interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto di proprietà. Le domande devono essere redatte attraverso il Comune capofila dell’A.T. entro il 31 marzo 2002.

D.G.R. n. 2406 del 15.10.2001,
Protocollo operativo regionale sulla terapia trasfusionale domiciliare (B.U.R n. 127 del 5.11.2001).
La delibera intende assicurare agli assistiti - nei casi di comprovata impossibilità di trasporto verso la struttura ospedaliera - a domicilio o nelle residenze socio sanitarie la somministrazione del sangue ed emocomponenti. Deve comunque essere prevista la costante presenza del medico. Per attivare la terapia trasfusionale a domicilio il medico curante deve provvedere alla richiesta. Nel caso in cui la fornitura e la prestazione terapeutica vengono effettuate da parte di strutture non appartenenti al Servizio sanitario nazionale (ad es. IOM, AIL, LEGA, ANT) deve esserci un previo convenzionamento con la ASL del territorio di competenza.

D.G.R. n. 2492 del 23.10.2001,
L.R. 7/5/01, n. 11; art. 47 comma 4 e 61, comma 3: criteri e modalità per il “Piano di riparto e programma degli interventi risorse finanziarie Nazionali e regionali in campo socio assistenziale: anno 2001. L. 63.081.834.7000 (B.U.R n. 126 del 31.10.2001).
La delibera provvede al riparto per complessivi 63 miliardi. 50 ne vengono trasferiti ai comuni per interventi in campo socio assistenziale; 9,7 Md vengono destinati per l’attuazione di progetti obiettivo o sperimentazioni (tra questi: l. 162/98, L. 284/97, L. 388/2000, art. 80, comma 4, l. 45/99); per alcuni di questi interventi, sentita la Commissione Consiliare competente, verranno definiti successivi atti disciplinari; di adottare con separato atto le modalità di ripartizione di un fondo di 2 Md per l’avvio della riforma dei servizi sociali. Di stabilire in un 1Md le quote ad assegnare agli ai Comuni che concorrono al pagamento delle rette dei disabili psico sensoriali ricoverati presso istituti educativo assistenziali.

D.G.R. n. 2376 del 9.10.2001,
L.R. 2/98 e successive modificazioni ed integrazioni. DGR n. 1859/01 - Criteri del riparto del fondo di riserva - Anno 2001 - Politiche migratorie (B.U.R n. 125 del 26.10.2001).
Il fondo, pari a 100 milioni, prevede contributi per iniziative che permettano l’inserimento degli immigrati nel tessuto socio-economico marchigiano. In particolare i progetti devono riguardare: la conoscenza del fenomeno dell’immigrazione nelle Marche, l’assistenza economica per far fronte a particolari situazioni di disagio, l’informazione per prevenire forme di razzismo e di xenofobia, il mantenimento dei legami con la terra d’origine. I progetti devono essere realizzati entro il 31.12.2001. Beneficiari sono gli enti locali. Per progetti di particolare rilevanza possono essere accolte domande anche di altri soggetti pubblici e privati.

D.G.R. n. 2073 del 4.9.2001,
L.R. n. 48/95 art. 10 - Determinazione dei criteri di ammissione, termini di presentazione domande e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo regionale per le iniziative delle Organizzazioni di volontariato. Anno 2001. Modifica della deliberazione n. 848/99. Importo L. 300.000.000 (B.U.R n. 107 del 20.9.2001).

I progetti (da presentare entro il 31 ottobre 2001) devono avere esclusivamente come riferimento i minori ed in particolare devono prevedere attività: a) educativa extrascolastica finalizzata a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo; b) di promozione e diffusione dell’affido familiare.
D.G.R. n. 2161 del 18.9.2001,
LR 24/2000 “Norme per favorire l’occupazione dei disabili - criteri e
modalità applicative (B.U.R n. 114 del 3.10.2001).
In attuazione della legge regionale 24/2001, applicativa della legge di riforma del collocamento obbligatorio (l. 69/1999), la delibera definisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici previsti dalla legge. Possono presentare domanda di ammissione i datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione di persone disabili ai sensi della legge 68/99. Ai benefici possono accedere anche le cooperative per i propri soci lavoratori, purché regolarmente iscritti nel libro matricola ed anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo della l. 68/99 che abbiano assunti disabili successivamente all’entrata in vigore della legge. Saranno ammessi a finanziamento i progetti - esaminati dalla Commissione paritetica per il giusto collocamento - che avranno ottenuto, secondo i criteri indicati nello schema 2 della presente delibera, un punteggio non inferiore a 60/100.

D.G.R. n. 1889 del 31.7.2001,
LR 20/2000 art. 15 - Determinazione dei requisiti richiesti per l’accreditamento e la classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie (B.U.R n. 100 del 7.9.2001)
Per accreditamento istituzionale si intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private, agli studi ed ai professionisti già autorizzati, che ne facciano richiesta, lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Obiettivi dell’accreditamento istituzionale: - assicurare i livelli essenziali ed uniformi di qualità dell’assistenza avvalendosi di soggetti accreditati inseriti in un albo di fornitori del Servizio Sanitario Regionale; - potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi di soggetti accreditati fornitori dei fondi integrativi, inseriti nello stesso albo; l’inserimento nell’albo dei fornitori non comporta automaticamente il diritto alla fornitura di prestazione bensì abilita le Strutture accreditate alla contrattazione. L’accreditamento ha validità triennale e si rifà alla normativa vigente al momento della presentazione della nuova domanda. Possono chiedere l’accreditamento: - tutte le strutture, gli studi e i professionisti autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000 che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale; - tutte le strutture, gli studi e i professionisti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell’art.24 della L.R. 20/2000. Gli schemi procedurali per l’accreditamento sono di tre tipologie: a) accreditamento istituzionale; b) accreditamento temporaneo; c) accreditamento provvisorio.

D.G.R. n. 1859 del 31.7.2001,
Art. 7 LR n. 2/98 - piano stralcio regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2001 - criteri e modalità per la predisposizione dei Piani d’intervento locali e la concessione dei contributi (B.U.R n. 97 del 31.8.2001).
Il Fondo previsto in 900 milioni viene destinato agli Ambiti territoriali individuati nelle 4 province secondo il criterio popolazione straniera residente (70%), percentuale degli immigrati sul totale della popolazione residente (30%). Per ogni Provincia viene predisposto un Piano territoriale d’intervento che raccoglie i progetti degli enti locali. Si considerano prioritari i progetti che prevedono il coinvolgimento delle Associazione degli immigrati, iscritte al registro regionale. Gli obiettivi del 2001 sono: a) garantire il diritto all’abitazione; b) garantire il diritto all’inserimento scolastico per minori immigrati; c) garantire il diritto all’apprendimento della lingua italiana e all’alfabetizzazione culturale per adulti; d) garantire il diritto all’accoglienza ed all’integrazione; e) garantire l’educazione interculturale e il mantenimento della lingua d’origine.

D.G.R. n. 1899 del 31.7.2001,
D. Lvo 229/99 art. 22 - Autorizzazione alle Aziende sanitarie alla fornitura in favore dei cittadini privi dell’udito di comunicatori telefonici cellulari riconducibili a quelli previsti dal D.M. 332/99 (B.U.R n. 97 del 31.8.2001)
Si stabilisce, per i soggetti privi di udito certificati ai sensi della legge 381/70, che le ASL assumano gli oneri della fornitura di apparecchi telefonici cellulari con tastiera alfa numerica estesa con funzioni omogenee a quelle del comunicatore telefonico incluso nel nomenclatore tariffario (codice221.36.09.003). La fornitura avverrà secondo le disposizioni del DM 332/99.

D.G.R. n. 1887 del 31.7.2001,
LR 20/2000 art. 22 - Costituzione del gruppo di accreditamento regionale (GAR) (B.U.R n. 97 del 31.8.2001)
Vengono definite funzioni, composizione, finanziamento del Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR), costituito presso l’Agenzia sanitaria regionale. Il GAR è composto dal Coordinatore del Comitato di coordinamento (Direttore Agenzia sanitaria regionale), dal Comitato di Coordinamento regionale per l’accreditamento (CCRA) e dal Gruppo Regionale di Supervisori per l’Accreditamento (GRSA).

D.G.R. n. 1640 del 17.7.2001,
L. R. n. 11/2001 art. 69 (Misura contenimento della spesa sanitaria) commi I e II. Direttive (B.U.R n. 86 del 1.8.2001)
La Direttiva intende indicare alla Aziende sanitarie chiarimenti in merito all’art. 69 della l. r. n. 11 del 7 maggio 2001, nella parte in cui si stabiliscono alcune misure volte al contenimento della spesa. I chiarimenti riguardano le parti in cui si fa divieto alle ASL di: - procedere all’acquisizione di beni durevoli di importo superiore a 200 milioni senza autorizzazione regionale; - conferire nuovi incarichi di consulenza tecnica, sanitaria, amministrativa, nonché di rinnovare quelli esistenti in assenza di esplicita previsione normativa o di specifica direttiva della giunta regionale.

D.G.R. n. 1670 del 17.7.2001,
Deliberazione amministrativa n. 306/2000 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Approvazione linee guida (B.U.R n. 86 del 1.8.2001)
Le Linee guida definiscono i seguenti punti: a) L’attivazione degli Ambiti Territoriali, b) Il Coordinatore di ambito; c) Gli uffici di promozione sociale; d) Il Piano di zona; e) L’integrazione socio-sanitaria; f) Il Bilancio sociale; g) La Consulta regionale dei comuni capofila degli ambiti territoriali; h) Il Coordinamento provinciale; i) I tempi e le procedure. Gli Ambiti territoriali (già definiti con DGR 337/2001) costituiscono il livello di governo locale delle politiche sociali. Per ogni Ambito Territoriale viene nominato dal Comitato dei sindaci dei Comuni dell’ambito il Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale con funzioni di coordinamento, programmazione, attuazione del Piano territoriale dei servizi sociali (Piano di zona). Per i 29 Ambiti territoriali verranno nominati altrettanto Coordinatori. La regione provvede all’Istituzione dell’Elenco Regionale dei Coordinatori di Ambito e all’approvazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione (D.G.R. n. 1674 del 17.7.2001). Entro il 1º ottobre viene approvato l’elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di Coordinatore. In fase di avvio del Piano sociale regionale, i Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali inviano alla regione entro il 31 marzo 2002il Piano annuale a stralcio per l’anno 2002. Ai fini della stesura del Piano triennale si attende un ulteriore atto di indirizzo della regione.

D.G.R., n. 1580, del 10.7.2001, Approvazione del progetto regionale: “Sviluppo e potenziamento dell’attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti” (B.U.R. n. 84 del 27.7.2001)
Si stabilisce che l’attività di reperimento di organi e tessuti viene considerata come parametro di valutazione dei Direttori generali; infatti la Regione Marche si colloca agli ultimi posti in Italia per numero di donazione d’organi. Nel 1998 si sono avuti 12 donatori, 13 nel 1999, ancora 12 nel 2000. Proprio a partire dalla critica situazione regionale il progetto intende sviluppare l’attività di prelievo e trapianto. Tra gli obiettivi specifici del progetto si indica: Costituzione di un gruppo regionale tecnico scientifico di consultazione permanente; Istituzione del Centro regionale di riferimento per le attività di trapianto , costituzione della banca dati delle cornee, formazione ed aggiornamento degli operatori. Verrà inoltre istituito a livello regionale un Coordinatore per i prelievi e per i trapianti e per ogni ASL un Coordinatore Locale per i prelievi. Il Centro regionale per le attività di trapianto avrà la sede operativa presso L’AO “Umberto I – Torrette” di Ancona; quella amministrativa avrà sede presso l’assessorato alla sanità della Regione.

D.G.R., n. 1396, del 19.6.2001, Linee guida regionali per le cure domiciliari al paziente oncologico terminale e riparto tra le aziende sanitarie locali del finanziamento di L. 4.131.000.000 - anno 1999 di cui alla legge 39/99 (B.U.R. n. 75 del 9.7.2001)
Le cure domiciliari rivolte al paziente oncologico (il cui modello organizzativo è all’interno delle Linee guida regionali sulle cure domiciliari) prevedono le seguenti prestazioni: pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore per 7 giorni a settimana; sostegno psicologico del malato e dei suoi familiari, igiene e cura giornaliera della persona.

D.G.R., n. 1246, del 5.6.2001, LR 46/95 - Piano annuale a stralcio 2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti (B.U.R. n. 67 del 19.6.2001).
Il Piano intende dare attuazione alla L. R. 46/95, in particolare attraverso interventi finanziari e linee di indirizzo che mirano a promuovere la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani e degli adolescenti nella fascia 16 - 29 anni; promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti; operare affinché si creino presupposti per l’acquisizione di identità, competenze ed autonomie nei giovani e negli adolescenti.

D.G.R., n. 1146, del 29.5.2001, Attuazione D.G.R. 1878/2000. Sistema informativo psichiatrico. Progetto esecutivo (B.U.R. n. 65 del 12.6.2001)
La sperimentazione che riguarderà le AUSL di Macerata e Senigallia, intende: misurare l’incidenza e prevalenza dell’utenza psichiatrica assistita dalle strutture pubbliche, descrivere le caratteristiche dell’utenza che si rivolge ai DSM, disporre di dati utili alla programmazione dei servizi, costituire un registro dei casi, rilevare le informazioni sulle attività e sulle prestazioni concordate a livello nazionale tra regioni e Ministero della sanità.

D.G.R., n. 1022, del 22.5.2001, L.R. 8/94 - Interventi finanziari regionali per iniziative a tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse - anno 2001 (B.U.R. n. 63 del 31.5.2001)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 3, 5 miliardi) per 2001 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio educativi assistenziali riguardanti i minori. L’intervento finanziario regionale è di L. 22.500 giornaliere per gli affidi eterofamiliari, L. 135.000 per l’affido presso istituti e comunità

D.G.R., n. 1027, del 22.5.2001, Approvazione dello schema di convenzionamento per avvalimento strutture delle Prefetture – Attribuzioni funzioni concessorie a dirigenti regionali in materia di invalidità civile. Art. 130 D. Lgs. 112/98 e art. 51 L.R. 11/2001 (B.U.R. n. 63 del 31.5.2001)
Viene stabilito che le regioni si avvarranno delle strutture delle prefetture per l’esercizio delle funzioni in materia di concessione delle provvidenze economiche di Invalidità Civile sino all’attivazione della convenzione con l’INPS delle Marche.

Legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001). (Sup. B.U.R., n. 56 del 11.5.2001).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative per la cooperazione allo sviluppo (art. 5) per complessivi 300 milioni; interventi a favore di minori in situazioni familiari multiproblematiche e per gli adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati (art. 45) 3,5 miliardi; il fondo di cui alla legge 43/88 (art. 50) è definito in 24 miliardi e 220 milioni, prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 59) 400 milioni. E’ stata abrogata la legge 49/1997 (Interventi straordinari per incentivare gli interventi assistenziali).

D.G.R., n. 805, del 10.4.2001, L. 285/1997 - fondo 2000 - atti di indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei piani di intervento in ambito territoriale per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (B.U.R. n. 51 del 27.4.2001).
I Piani territoriali previsti dalla legge 285/97 dovranno prioritariamente prevedere: a) azioni di sostegno al minore e alla famiglia per un’azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale privilegiando i servizi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica; b) sostegno alla relazione genitori figli, valorizzando nel contempo l’associazionismo familiare per la sensibilizzazione all’accoglienza e alla solidarietà; c) promozione e valorizzazione della responsabilità degli adolescenti, favorendo esperienze aggregative sia di carattere ricreativo che culturale-espressivo; d) diffusione di esperienze di conoscenza e sensibilizzazione dei diritti del minore.

D.G.R., n. 690, del 27.3.2001, L. R. 2/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - D.G.R. 2563/2000 “Tutela delle donne” (B.U.R. n. 46 del 17.4.2001).
Il “progetto regionale sulla prostituzione e la tratta”, propone interventi che prevedono: 1) Azioni di coordinamento, b) Azioni di formazione, 3) Ricerca-azione, 4) Strumenti, 5) Lavoro di rete, 6) Azioni di accompagnamento e tutoraggio.

D.G.R., n. 606, del 20.3.2001, Linee guida regionali per le cure domiciliari (B.U.R. n. 44 del 9.4.2001).
Le Linee guida definiscono la modalità di erogazione delle cure a domicilio (Assistenza domiciliare integrata e ospedalizzazione domiciliare). Le Linee guida definiscono: i criteri per l’ammissione, le “prestazioni minime”, la presenza di un operatore responsabile del “caso” e di un “familiare referente”, il coordinamento del sistema integrato delle dei servizi domiciliari. Allegate le schede di valutazione multidimensionali.

D.G.R., n. 569, del 14.3.2001, Art. 9 L.R. 2/1998 e successive modificazioni - requisiti e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di immigrati - revoca DGR n. 912/1998 (B.U.R. n. 42 del 30.3.2001).
Si stabiliscono i requisiti, le modalità e gli adempimenti relativi all’iscrizione al registro regionale delle associazioni e federazioni degli immigrati. Vengono poi definiti gli adempimenti successivi alla iscrizione al registro e le condizioni che danno luogo alla cancellazione.

D.G.R., n. 568, del 14.3.2001, Art. 1 bis L.R. 18/1996 modificata ed integrata con LR n. 28/2000 - Criteri e modalità per la costituzione del Coordinamento d’ambito per la tutela delle persone handicappate (B.U.R. n. 42 del 30.3.2001).
In attuazione dei contenuti della legge 28/2000 di modifica della legge 18/96 viene definita la composizione del Coordinamento d’ambito in raccordo con i contenuti del Piano socio assistenziale regionale e gli indirizzi per la stesura del regolamento interno di funzionamento.

D.G.R., n. 450, del 27.02.2001, L.R. n. 2/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - D.G.R. D.G.R. 2563/2000 - Tutela dell’associazionismo - Progetto per interventi ed iniziative concernenti l’inserimento, l’integrazione e la tutela degli immigrati, promosse dalle associazioni e federazioni riconosciute (B.U.R. n. 38 del 21.3.2001).
La delibera prevede uno stanziamento di 150 milioni per interventi che prevedono il coinvolgimento diretto degli immigrati o l’adesione al progetto di più associazioni. Gli interventi devono avere come obiettivo prioritario quello di favorire l’inserimento degli immigrati nel tessuto sociale in cui vivono. Saranno inoltre favorite iniziative volte all’informazione, alla tutela della cultura, della lingua di origine ed alla realizzazione di attività interculturali.

D.G.R., n. 452, del 27.02.2001, Attuazione dell’art. 127 del D.P.R. 309/90 in materia di finanziamento degli interventi per la lotta alla droga - Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione della quota del Fondo Nazionale lotta alla Droga assegnata alla Regione Marche – Esercizio finanziario 2000 (B.U.R. n. 38 del 21.3.2001).
Il fondo assegnato alla regione Marche (3 miliardi e 844 milioni) è stato ripartito secondo ambiti provinciali. Per ogni ambito territoriale deve essere predisposto un Piano annuale che deve prevedere programmi di intervento che abbiano una o più delle seguenti finalità: prevenzione, inclusione sociale, lavorativa e abitativa, diffusione sul territorio di una rete di servizi sociali e sanitari di primo intervento, servizi di consulenza e di riduzione del danno, formazione e aggiornamento degli operatori.

D.G.R., n. 514, del 6.3.2001, Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Marche e il Ministero della Giustizia (B.U.R. n. 38 del 21.3.2001).
Il Protocollo affronta i seguenti temi: Organizzazione degli uffici giudiziari; interventi a favore dei minorenni (territorializzazione degli interventi, interventi a favore delle fasce deboli, comunità per i minori in area penale, attività di sperimentazione, difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza, formazione professionale ed avviamento al lavoro); assistenza sanitaria e salute in carcere (trattamento dei tossico ed alcool dipendenti, tutela della salute nei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi penitenziari); attività trattamentali (istruzione, formazione professionale e lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, rapporti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia); Interventi specifici a favore di particolari situazioni (donne, stranieri); Esecuzione penale esterna; Rapporto tra gli enti (formazione congiunta degli operatori, personale di polizia penitenziaria, scambi informativi); Edilizia penitenziaria.

D.G.R., n. 337, del 13.02.2001, Delibera amministrativa n. 306 del 1.3.2000, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali - Istituzione degli ambiti territoriali (B.U.R. n. 26 del 22 febbraio 2001)
Il Piano socio assistenziale prevedeva la costituzione di ambiti territoriali (uno dei tasselli fondamentali per l’avvio del Piano) per la gestione dei servizi sociali. Gli ambiti su proposta delle Conferenze dei sindaci, dovevano poi essere deliberati dalla giunta regionale. La delibera prevede la costituzione di 29 ambiti all’interno del territorio regionale (totale abitanti 1.460.989). La suddivisione per provincia è la seguente: Pesaro: 9 ambiti; Ancona: 6 ambiti; Macerata: 6 ambiti; Ascoli Piceno: 8 ambiti.

D.G.R., n. 339, del 13.02.2001, L. R. 18/96 modificata ed integrata con L. R. 28/2000 - definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2001 - modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R. n. 26 del 22 febbraio 2001).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi) che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti ai Comuni singoli o associati. I finanziamenti riguardano in particolare interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto di proprietà.

Legge regionale 5 febbraio 2001, n. 4, Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all’articolo 20 delle Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 (B.U.R. n. 22 del 15 febbraio 2001).
La legge modifica la legge regionale 36/1998 “Sistema di emergenza sanitaria”, nell’articolo 20 “Operazioni di soccorso e trasporto gratuito”. La legge stabilisce la gratuita delle prestazioni di pronto soccorso e di trasporto nel caso di pazienti che si trovano in condizione di emergenza ed urgenza derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatesi nell’arco delle ventiquattro ore precedenti e in tutti casi sia seguente il ricovero ospedaliero. Sono invece sottoposte al meccanismo della compartecipazione al costo le prestazioni che non rientrano nelle situazioni sopra descritte.

D.G.R., n. 235, del 30.01.2001, Indirizzi e criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone handicappate (B.U.R. n. 21 del 14 febbraio 2001).
In attuazione dell’art. 23, comma 3 della legge quadro sull’handicap (104/92) la delibera stabilisce che i Comuni devono assicurare l’accesso agli stabilimenti balneari attraverso le spiagge libere esistenti; nel caso le opere da realizzare siano rilevanti sotto l’aspetto edilizio, urbanistico e ambientale, il Comune predispone un progetto indicando gli accessi al mare prevedendo il collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la linea di battigia senza interruzioni. I concessionari demaniali devono inoltre assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l’accesso al mare all’interno delle concessioni alle persone con ridotta ed impedita capacità motoria. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

D.G.R., n. 32, del 9.1.2001, L. R. 43/88 – Iniziative regionali di cui all’art. 10 e) - Approvazione e avvio del progetto delle attività dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali. (B.U.R. n. 12 del 25.1.2001).
Il progetto prevede la costruzione di un sistema di rilevazione delle strutture e dei servizi sociali presenti nel territorio regionale “Progetto di ricognizione dell’offerta di servizi sociali sul territorio regionale”. La ricognizione riguarda: le strutture, i servizi, la gestione.

Legge regionale 12 gennaio 2001, n. 3, Integrazione all’articolo 28 della Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 sull’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private (B.U.R. n. 10 del 18 gennaio 2001).
La legge stabilisce che, in attesa della emanazione dei requisiti ulteriori per l’accreditamento dei servizi, l’accreditamento provvisorio è concesso a domanda degli interessati dei presidi autorizzati dopo l’entrata in vigore delle legge.

D.G.R., n. 2869, del 28.12.2000, Attuazione DGR. 3278/99 - affidamento all’Agenzia sanitaria regionale della realizzazione, avvio e gestione di un progetto di raccolta ed elaborazione dati relativi al monitoraggio degli interventi finanziati con il fondo nazionale lotta alla droga in ambito regionale (B.U.R. n. 9 del 17 gennaio 2001).
Viene affidato all’Agenzia sanitaria regionale la gestione di un progetto di raccolta ed elaborazione dati riguardante: a) lo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Fondo nazionale lotta alla droga, b) l’impatto sulle diverse popolazioni destinatarie, c) la verifica dei risultati raggiunti, d) la mappa dei servizi territoriali coinvolti.

D.G.R., n. 2767, del 18.12.2000, Attuazione D.P.R. 616/77, art. 23: attribuzione di contributi ai comuni per assistenza penitenziaria e post-penitenziaria (B.U.R. n. 6 del 10 gennaio 2001).
Vengono destinati ai Comuni di Ancona (20.000.000) e Pesaro (21.519520) i contributi per l’assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria.

D.G.R., n. 2769, del 18.12.2000, L. R. 30/90 art. 20 - L.R. 26/96 art. 4 comma 3: istituzione di un gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria e attribuzione di ulteriori competenze all’Agenzia sanitaria (B.U.R. n. 6 del 10 gennaio 2001).
Viene istituito un gruppo di lavoro in tema di integrazione sociosanitaria (elaborazione di progetti, attuazione di interventi) e di affidare all’Agenzia sanitaria regionale i compiti di supporto tecnico per l’esercizio da parte della Giunta regionale delle funzioni in materia di sociosanitaria.

D.G.R., n. 2635, del 5.12.2000, Art. 10 e 41 ter della L. n. 104/92 modificata con L. n. 162/98 criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità alloggio per disabili gravi rimasti senza il sostegno familiare (B.U.R. n. 134 del 19.12.2000).
La delibera stabilisce che i costi di gestione delle comunità alloggio per gravi disabili rimasti privi del sostegno familiare verranno suddivisi: 50% contributo statale (l. 104/92 e 162/98) e cofinanziamento dalla legge 18/1996; il restante 50% in maniera paritaria tra Comuni e AUSL.

D.G.R. n. 2457 del 21.11.2000, L.R. 20/2000 art. 6 - Approvazione dei modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (B.U.R., n. 128 del 6. 12.2000).
Vengono proposti i modelli (a: domanda di autorizzazione per nuove strutture; b: domanda per l’esercizio di attività; c: domanda di autorizzazione per il proseguimento delle attività delle strutture già in essere alla data di entrata in vigore della legge 20/2000; d: schema della comunicazione per la variazione dei requisiti non strutturali) per la richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture socio sanitarie.

Legge regionale 21 novembre 2000, n. 288, Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate” (B.U.R. n. 124 del 30.11.2000).
La legge modifica ed integra la legge regionale di settore (18/96) di attuazione della legge quadro nazionale (104/92). Le novità riguardano: a) l’introduzione di un Coordinamento d’ambito (all’interno dell’Ambito territoriale del Piano socio assistenziale), al fine di promuovere l’integrazione tra i vari servizi a livello territoriale; b) L’istituzione di un Centro di ricerca e documentazione regionale; la previsione di contributi alla realizzazione di strutture residenziali di piccole dimensioni; le modifiche riguardano: composizione e funzionamento dei Coordinamenti provinciali e regionali, l’articolato riguardante il finanziamento di interventi volti all’integrazione sociale e quello riguardante il funzionamento dei Centri socio educativi, gli articolati riguardanti: formazione professionale e lavoro. Le abrogazioni riguardano gli articoli 19 (Barriere architettoniche), 22 (Tempo libero), 23 (Trasporti), 24 (Protesi e ausili), 25 (Interventi straordinari).

D.G.R. n. 2200 del 24.10.2000, L.R. 20/2000 art. 6 - Determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (B.U.R., n. 115 del 9 novembre 2000).
La delibera, attraverso l’allegato Manuale, è strutturato con: introduzione: nella quale vengono riportati: definizioni, obiettivi, durata e aree di applicazione dell’istituto di autorizzazione; glossario: nel quale sono riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati nel manuale al fine di fornire una interpretazione uniforme; procedura: nel quale vengono riportate le procedure necessarie ed utili per la richiesta dell’autorizzazione, nonché l’iter procedurale (sotto forma di schemi che descrivono tempi e attori indicati nella legge regionale 20/2000) dell’intero processo di autorizzazione; requisiti autorizzativi: in cui vengono specificati per singola struttura i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione.

D.G.R. n. 2115 del 10.10.2000, L.R. 50/1995 - parziale modifica della DGR 52/98 concernente “Atto di coordinamento relativo all’affidamento alla Cooperative sociali e ai loro Consorzi, da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educative per la fornitura di beni e servizi diversi. Approvazione del tariffario regionale, dei corrispettivi e degli schemi di convenzione” (B.U.R., n. 108 del 26 ottobre 2000). Abrogata
La delibera sostituisce il “tariffario regionale e corrispettivi” della DGR 52/98. Le tariffe ed i corrispettivi per le varie prestazioni sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, così come prodotte dal Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione sociale istituito ai sensi della legge 50/1995.

D.G.R. n. 2090 del 10.10.2000, L.R. 20/2000 art. 28 - determinazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie o di capacità produttive delle stesse (B.U.R., n. 108 del 26 ottobre 2000).
Vengono determinati gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture sanitarie e socio sanitarie e viene indicato il fabbisogno di strutture e presidi nella regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Le strutture sono quelle che erogano prestazioni: a) di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; b) di alta specializzazione in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti; c) in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; d) in regime residenziale (strutture sanitarie o socio sanitarie).

D.G.R., n. 1880, del 12.9.2000, Applicazione atto di intesa Stato-Regioni del 5.8.99 in materia di requisiti dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso. Linee di indirizzo e forme di raccordo con la L.R. 20/2000 (B.U.R. n. 97 del 28.9.2000).
I requisiti minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi privati per soggetti tossicodipendenti sono stati rideterminati con l’Atto d’intesa Stato Regioni del 5.8.1999. La delibera regionale stabilisce che le strutture che svolgono attività socio sanitarie devono rispettare le norme contenute nella legge regionale 20/2000; quelle che effettuano attività esclusivamente sociali devono rispettare le indicazioni contenute nella legge regionale 1/1992. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera gli Enti già iscritti all’Albo regionale degli Enti ausiliari debbono comunicare l’opzione per il settore sociale o quello sanitario. Viene inoltre istituita, in applicazione dell’art. 21 dell’Atto di intesa, la Consulta mista pubblico privato sulla assistenza ai tossicodipendenti.

D.G.R., n. 1878, del 6.9.2000, DGR 1095/99 - attuazione progetto “4/g” ex art. 1, commi 34 e 34/bis L. 662/96 - sperimentazione sistema informativo servizi psichiatrici - criteri applicativi. Spesa L. 181.000.000 (B.U.R. n. 97 del 28.9. 2000).
Il sistema informativo raccoglie dati relativi ai contatti che gli utenti hanno con il Dipartimento di salute mentale. Obiettivo della realizzazione del sistema informatico sono: la creazione degli strumenti computerizzati di raccolta dati, raccolta centralizzata, elaborazione statistica, interfaccia con i dati dei centri di costo.

D.G.R., n. 1831, del 6.9.2000, Nomina responsabile e costituzione Gruppo di lavoro per l’Osservatorio regionale per le politiche sociali - art. 20 L.R. 30/90 (B.U.R. n. 94 del 20.9.2000).
La delibera istituisce Responsabile e Gruppo di lavoro preposto al coordinamento e alla programmazione dell’attività dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali (vedi DGR n. 1768, del 1.8.2000).

D.G.R., n. 1665, del 1.8.2000, L. 68/99 “Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99” (B.U.R. n. 86 del 30.8.2000).
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede all’art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U., n. 43 del 22.2.2000). La domanda può essere presentata presso uno dei Centri per l’impiego presenti nel territorio. Al fine della determinazione della graduatoria vengono presi in considerazione i seguenti elementi: residua capacità lavorativa; anzianità di iscrizione; carico familiare; reddito individuale; difficoltà di locomozione nel territorio.

D.G.R., n. 1712, del 1.8.2000, Art. 41 ter della L. n. 104/92 modificata con L. n. 162/98 - costituzione équipe di lavoro per supervisione e verifica progetto sperimentale regionale concernente l’istituzione di comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (B.U.R. n. 86 del 30 agosto 2000).
Il Gruppo di lavoro ha funzione di supervisione e verifica riguardo l’attuazione del progetto attuativo della l. 162/98 che prevede la costituzione di comunità alloggio per gravi disabili rimasti privi di sostegno familiare. Ogni tre mesi l’équipe riferisce al Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate sull’andamento della sperimentazione in atto.

D.G.R., n. 1768, del 1.8.2000, Istituzione dell’“Osservatorio regionale per le politiche sociali” presso il servizio servizi sociali (B.U.R. n. 86 del 30 agosto 2000).
L’Osservatorio regionale sui servizi sociali previsto dal Piano regionale sui servizi sociali (Del. 306/2000), svolgerà prioritariamente le seguenti funzioni: conoscenza dei bisogni del territorio così da disporre dati e informazioni necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, attività di studio, ricerca, analisi, formazione e informazioni agli enti territoriali, coordinamento degli osservatori e dei centri di documentazione già attivati presso il Servizio Servizi Sociali della Regione Marche.

D.G.R. n. 1606 del 25.7.2000, Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi asili nido in forma associata o convenzionata e finanziamento di progetti sperimentali di servizi integrativi o innovativi agli asilo nido anno 2000 (B.U.R. n. 83 del 10.8.2000).
La legge regionale di bilancio (n.21/2000) ha previsto un contributo aggiuntivo di 300 milioni destinati ai Comuni che praticano servizi in forma associata e presentano progetti sperimentali innovativi. La delibera stabilisce che 200 milioni verranno destinati ai comuni che gestiscono asili nido in forma associata o convenzionata; i restanti 100 milioni verranno destinati ai Comuni che stanno attuando la sperimentazione di servizi integrativi agli asili nido tradizionali o servizi innovativi quali: Centri bambini e genitori; Spazi di accoglienza giornaliera; Nidi a domicilio.

D.G.R. n. 1591 del 25.7.2000, L. 833/78 - Assistenza indiretta per il ricorso al metodo “Doman” nel trattamento dei casi di cerebropatia infantile (B.U.R. n. 83 del 10.8.2000).
Si autorizza le AUSL al rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle famiglie per il trattamento delle cerebropatie infantili con il metodo Doman, presso il centro specializzato di Fauglia (PI). Le disposizioni si applicano per le spese sostenute dal 1º gennaio 2000. Per quelle antecedenti, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera nel BUR .

D.G.R. n. 1464 del 11.7.2000, Approvazione del progetto regionale biennale - attuazione dell’art. 10 e 41 ter della L. 5.2.92, n. 104 modificata con L. 21.5.98 n. 162. Tutela soggetti con handicap. (B.U.R. n. 78 del 28.7.2000).
In attuazione della legge 162/98 volta a dare sostegno a situazioni di grave handicap, di modifica della l. 104/92 la Regione Marche ha presentato al Ministero della Solidarietà sociale, per il finanziamento, il programma biennale di intervento a favore di soggetti con handicap in situazione di gravità. Il Progetto prevede in continuazione con quello degli anni precedenti la costituzione di comunità alloggio (capacità recettiva media di 5 persone, più un posto per le emergenze) per ogni territorio provinciale (due per provincia) rivolta a disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.

D.G.R. n. 1463 del 11.7.2000, Approvazione programma regionale di intervento in attuazione dell’art. 3 della L. 28.8.97, n. 284 anno 2000 in favore dei ciechi pluriminorati (B.U.R., n. 78 del 28.7.2000).
In attuazione della legge 284/97 la Regione Marche ha presentato al Ministero della Solidarietà sociale, per il finanziamento il programma di intervento a favore dei ciechi pluriminorati, attuato dalla Lega del Filo d’oro di Osimo. Il progetto si prefigge, in particolare, il seguente obiettivo: -) approfondire la conoscenza sui bisogni delle persone cieche e pluriminorate; -) fornire interventi informativi e di supporto al fine di favorire la loro piena integrazione sociale; -) individuare e qualificare gli interventi e i servizi presenti a livello territoriale per renderli maggiormente fruibili a questa particolare utenza; -) potenziare la rete di comunicazione tra le persone cieche pluriminorate, le famiglie ed i servizi; -) facilitare l’accesso all’informazione; -) definire e sperimentare dei modelli di intervento replicabili.

D.G.R. n. 1293 del 20.6.2000, LR 8/94 - interventi finanziari regionali per iniziative a tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche e adolescenti a rischio di devianza - criteri e modalità per la ripartizione delle risorse (B.U.R:, n. 69 del 6.7.2000).
La delibera stabilisce la destinazione del fondo per contributi ai Comuni che assicurano servizi socio-educativi-assistenziali residenziali rivolti a minori, di qualsiasi nazionalità ed etnia che risiedono nel territorio comunale, in situazioni familiari multiproblematiche e a rischio di devianza. Vengono ammessi a contributo interventi riguardanti: affido a parenti entro il 4º grado, affido eterofamiliare, ospitalità in istituto, accoglienza in comunità. La regione determina il proprio intervento finanziario fino ad un limite massimo giornaliero di: 22.500 per l’affido e 135.000 per l’accoglienza in comunità o in istituto.

D.G.R. n. 1279 del 20.6.2000, L.R. 20/2000 - art. 6 - approvazione delle linee guida per l’attuazione delle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie e dei modelli per la presentazione delle relative domande (B.U.R., n. 69 del 6.7.2000).
In attuazione della legge regionale 20/2000 che detta norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, la delibera, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, della stessa legge, ha approvato i modelli per la richiesta di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. La delibera definisce: a) la tipologia delle strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione; b) le modalità per la richiesta di autorizzazione; c) L’autorizzazione alla realizzazione di strutture che non comportino il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie; c) l’autorizzazione all’esercizio; d) Disposizioni comuni alle autorizzazioni sanitarie; e) Ricorsi, decadenza, verifica, sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni; Autorizzazioni provvisorie.

Legge regionale 3 aprile 2000, n. 24, Norme per favorire l’occupazione dei disabili (B.U.R. n. 41 del 13.04.2000).
La legge (anche in attuazione dei principi stabiliti dalla nuova legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili, l. 68/99) prevede l’approvazione di un Piano triennale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili da presentare entro il mese di giugno di ogni triennio (il primo Piano dovrà essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge). Il Piano dovrà definire le modalità generali di inserimento lavorativo e delle forme di collocamento mirato (programmi FSE, interventi di formazione professionale, scambi per la circolazione delle conoscenze, iniziative da assumere dai centri per l’impiego). Viene istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (Fondo). Attraverso il Fondo vengono concessi contributi per attività di valutazione, all’atto del collocamento, delle capacità lavorative, corsi formativi propedeutici, rimozione di ostacoli, architettonici, acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro. Ai finanziamenti possono accedere i datori di lavoro privati che assumono i soggetti di cui all’art. 1 della legge 68/99. La Giunta determina le modalità di presentazione delle domande e dei progetti e i relativi termini di presentazione. Viene istituita una Commissione paritetica per il “giusto collocamento dei disabili” al fine di garantire il regolare e imparziale utilizzo del Fondo.

Deliberazione amministrativa n. 306 del 1º marzo 2000,
Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (Sup. n. 15 al B.U.R. n. 35 del 30.3.2000).
Il “Piano” è un importante Atto programmatorio, di durata triennale, ed è il primo approvato dalla regione Marche. Si compone di 12 capitoli. 1) Popolazione, territorio e diffusione dei servizi sociali nelle Marche; 2) Filosofia ed assi portanti del piano; 3) La individuazione dell’assetto territoriale per la pianificazione sociale: gli ambiti territoriali; 4) La programmazione dal basso: i Piani territoriali; 5) L’integrazione socio-sanitaria; 6) La rete dei servizi essenziali; 7) L’accesso al sistema dei servizi; 8) Le scelte strategiche; 9) Il sistema di regolazione sociale; 10)La sperimentazione di progetti integrati; 11) Il sistema informativo; 12) Le risorse finanziarie e organizzative per le politiche sociali nella Regione marche. Si segnalano alcuni aspetti del Piano. L’obiettivo è il “miglioramento della ‘qualità di vita’ per tutte le persone che operano e vivono nei territorio di riferimento (..) Gli assi portanti del Piano sono dunque da identificarsi nell’approccio universalistico, nell’enfasi promozionale (più che riparativa), nella scelta della sussidiarietà e nell’ottica del riequilibrio territoriale e dell’equità sociale”. Tale obiettivo trova realizzazione in ambiti territoriali (individuati dalla Conferenza dei sindaci di ogni AUSL) di dimensioni non superiori ai 100.000 abitanti coincidenti in via preferenziale con le sedi di attuazione delle politiche sanitarie. Ogni ambito deve essere dotato di una “rete di servizi essenziali”(cap. 6); l’ambito deve coincidere con i distretti sanitari o loro multipli; per ogni ambito territoriale verrà nominato un Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito Territoriale.
Agli Ambiti Territoriali sono assegnate le seguenti funzioni:
- raccordo tra Regione e Comuni (costituzione del Comitato dei Sindaci) ai fini della programmazione degli interventi;
- luogo di Coordinamento tra i Comuni e tra questi e altri soggetti pubblici;
- attuazione e verifica della programmazione regionale. I Comuni dell’A.T. “adottano il Piano Territoriale” degli interventi, nel quale prevedere la realizzazione della rete dei servizi essenziali;
- il livello sul quale ripartire il FSR (ripartito tra i singoli Comuni sulla base del pro-capite). Viene inoltre previsto un Fondo annuo incentivante finalizzato a cofinanziare progetti dell’A.T. che riguardano servizi innovativi e di nuova istituzione.
- il livello dell’integrazione tra i servizi socio-assistenziali con quelli sanitari.
Il Piano territoriale sarà lo strumento che i Comuni utilizzeranno per la progettazione e realizzazione della rete essenziale dei servizi. Il “Piano è adottato mediante un accordo tra i comuni associati nelle forme previste dalla legge” ed è “trasmesso alla giunta entro sei mesi dalla approvazione del Piano. Il “P.T. ha validità triennale. Gli A.T. che non hanno predisposto il Piano nel 2000 possono presentarlo l’anno successivo”.
La rete dei servizi essenziali. Vengono identificate cinque aree organizzative delle prestazioni:
Ufficio di promozione sociale (per bacini di popolazione di 10.000-15.000 abitanti;
Servizi a domicilio,
Servizi semi-residenziali,
Servizi residenziali (residenze alberghiere, case famiglia, gruppi appartamento, residenze protette);
Interventi per l’emergenza.

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 21, Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). (B.U.R., n. 36 del 31.03.2000).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative per la cooperazione allo sviluppo (art. 6) per complessivi 200 milioni; interventi per incentivare l’uso della bicicletta (art. 15) 200 milioni; interventi a favore di minori a rischio di devianza (art. 26) 2 miliardi; prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 27) 300 milioni; contributi agli enti locali nelle spese di parte corrente per l’erogazione di servizi socio assistenziali (art. 28) 39 miliardi, progetti pilota “Oltre la strada” a sostegno delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali (art. 29) 150 milioni; interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria (art. 30) 20 milioni.

Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionali e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La Regione attraverso gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali intende garantire l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità e lo sviluppo del servizio sanitario regionale. La legge definisce il ruolo della regione e dei comuni in materia di autorizzazione e accreditamento. Vengono inoltre definite le strutture che sono soggette all’autorizzazione, i requisiti e le modalità per la richiesta. Anche per quanto riguarda l’accreditamento la legge ne definisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento. Un capitolo specifico viene dedicato all’adeguamento delle strutture esistenti (autorizzazione ed accreditamento provvisori).
Nota: Per autorizzazione: si intendono i provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati. Per accreditamento istituzionale: si intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario nazionale.

Legge regionale 16 marzo 2000, n. 19, Norme concernenti l’assistenza sanitaria di base (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
Il provvedimento permette di poter usufruire dell’assistenza sanitaria di base a quella parte della popolazione del territorio regionale che per periodi prolungati risiede in un territorio diverso da quello di residenza (studenti, lavoratori stagionali o per missione, ospiti di strutture residenziali). A questo fine presso le Aziende sanitarie della regione sono istituiti appositi elenchi per assistiti non residenti..

Legge regionale 16 marzo 2000, n. 18, Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36: “Sistema di emergenza sanitaria” (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La modifica prevede l’istituzione presso l’Azienda ospedaliera Torrette - Umberto I di Ancona del Centro iperbarico polivalente quale struttura a valenza regionale per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica. Il Centro è dotato di camera iperbarica con almeno 8 posti.

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 16, Modificazione della legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente “Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d’organi”, così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 11, Interventi a favore dei soggetti non udenti (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10, Modificazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente “Interventi a favore della famiglia” (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).

D.G.R., n. 176 del 31.01.2000, L.R. 26/96 - atto di indirizzo e coordinamento delle aziende UU.SS.LL. per l’attuazione del D.M. 27/08/99 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale (BUR n. 20 del 25.2.2000)
Il nuovo nomenclatore tariffario (D.M. n. 332 del 27.8.’99) prevede all’art. 9 che le regioni e le AUSL contrattino con i fornitori dei dispositivi dell’elenco 1 del nomenclatore (vedi art. 1 D.M. 332) le modalità e le condizioni delle forniture. Le stesse regioni definiscono le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici. La delibera in oggetto stabilisce che le tariffe fissate dal DM 332 saranno ridotte del 20% nel caso in cui le Aziende fornitrici non garantiscono alcune condizioni di fornitura così come indicate dalla stessa delibera. L’atto stabilisce inoltre che per alcune presidi (carrozzine, letti, ausili per sollevamento, ecc…) è data facoltà alle AUSL di cedere in comodato gli stessi a condizione che gli stessi sia possibile il riutilizzo.

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7, Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica (BUR n. 19 del 24.2.2000).
La legge prevede rimborsi per i soggetti sottoposti a terapia iperbarica (su prescrizione specialistica) i cui oneri non sono posti a carico del fondo sanitario regionale. I rimborsi sono corrisposti nella misura del 50% della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica. L’elenco delle patologie sottoposte a terapia che prevedono il rimborso sarà definito da un successivo Atto della giunta regionale. Per l’anno 2000 lo stanziamento è pari a 100 milioni. Le modalità di presentazione delle domande di rimborso saranno determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

D.G.R., n. 25 del 10.01.2000, L.R. 43/1988, atto di indirizzo e coordinamento delle procedure di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-educative ed assistenziali (B.U.R. n. 13 del 11.2.2000).
La delibera regionale in attuazione alle indicazioni dell’art. 9 della legge 43/1988 indica le strutture che sono soggette al regime autorizzativo (strutture diurne e residenziali rivolte a minori ed adulti, anche con figli minori, e anziani) ed indica le procedure di richiesta e di rilascio di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle stesse.

D.G.R., n. 175 del 31.01.2000, Art. 33 - L.R. 32/99 - inclusione sociale delle popolazioni zingare, criteri e modalità per l’assegnazione di contributi. L. 300.000 (B.U.R. n. 12 del 10.2.2000).
Anche questa delibera da attuazione alla legge di bilancio nella quale all’art. 33 si stabilisce un contributo regionale pari a 300 milioni per il finanziamento di interventi rivolti alla popolazione zingara. Tra questi: miglioramento standards abitativi, inserimento lavorativo, alfabetizzazione, intercultura. Previsto anche il finanziamento per uno studio regionale per la conoscenza della situazione nelle marche.

D.G.R., n. 3380 del 29.12.1999, L.R. 32 del 30.11.1999, art. 32, Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali; criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 11 del 10.2.2000).
La delibera, da attuazione alla legge di assestamento di bilancio del 1999 (n. 32/99) che all’articolo 32 prevede lo stanziamento di 1 miliardo per il finanziamento di interventi e progetti attivati dagli enti locali e rivolti a soggetti con disturbi mentali. Gli interventi che vengono finanziati riguardano: - progetti di inserimento lavorativo (preinserimento o inserimento terapeutico socio assistenziale in ambiente lavorativo); - progetti che mirino ad una autonomia abitativa.

D.G.R., n. 3060 del 15.11.1999, DM 329/99 - atto di indirizzo e coordinamento alle aziende sanitarie in materia di attuazione del regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione all spesa (B.U.R., n. 127 del 28 dicembre 1999).
Il decreto ministeriale n. 329/99 (Sup. G.U. n. 226 del 25.9.1999) individua le malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche. Il presente atto regionale disciplina l’attuazione di tale decreto nel territorio della regione Marche e conferma l’esenzione dalla spesa delle prestazioni destinate alla prevenzione e cura del diabete mellito.

D.G.R., n. 2712 del 3.11.1999, Atto di indirizzo e coordinamento dei rapporti tra le Aziende USL e la magistratura minorile in materia di adozione anche internazionale - approvazione schema di protocollo operativo (B.U.R, n. 122 del 15 dicembre 1999).
Con l’adozione del protocollo - rivolto agli operatori delle ASL che si occupano di adozione - si propone una standardizzazione della metodologia relativa:
- alla valutazione dell’idonenità dei coniugi aspiranti all’adozione;
- alla consulenza per la fase di inserimento del minore della famiglia adottiva e alla valutazione dell’andamento dell’affidamento preadottivo.