Aggiornamento legislativo al 28 febbraio 2005 (completo)
Raccolta delle principali normative della regione
Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre
1999.
(indice schede bibliografiche)
LE NORMATIVE SONO ELENCATE IN
ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE, OVVERO A PARTIRE DALLA PIU’
RECENTE. |
Legislazione regione Marche
D.G.R. n. 1670 del 28 dicembre 2004, Adozione di indirizzi
regionali per l’implementazione dei pani comunitari di salute (BUR
n. 6 del 19.01.2005)
Con il provvedimento viene approvata l’adozione dei “Piani comunitari
per la salute” (PCS): “piani pluriennali di azione elaborati e realizzati
da una pluralità di soggetti, promossi e coordinati dal governo locale,
che impegnano risorse umane e materiali allo scopo di migliorare la salute
della comunità”. L’attuazione dei PCS prevede il coinvolgimento e l’integrazione
della moltiplicità dei servizi sanitari presenti sul territorio, al fine
di costituire "un’alleanza locale per la salute”, pianificando la risposta
e la risoluzione dei problemi di salute prioritari della comunità in un
arco di tempo di 3 – 5 anni. Il territorio di riferimento è il distretto
sanitario / ambito sociale, la responsabilità politica della realizzazione
è affidata al Comitato dei Sindaci che individua un Comitato Territoriale.
La realizzazione dei PCS prevede 8 fasi di sviluppo: - identificazione
dei soggetti che hanno titolo a partecipare al progetto (oltre gli EE.LL.,
le strutture sanitarie – ASUR/Zone Territoriali, Aziende Ospedaliere -,
gli ambiti sociali, uffici periferici e organismi istituzionali di riferimento
– INAIL, INPS, Centri di formazione professionale -, organizzazioni sindacali
. . .); - individuazione delle metodologie e degli strumenti di lavoro;
- raccolta dell’insieme dei problemi e dei bisogni della collettività
(combinazione tra dati epidemiologici socio sanitari – quadro tecnico
– e i problemi rappresentati dalla popolazione – quadro esperenziale e
percepito); - individuazione delle risorse disponibili; - selezione delle
priorità; - progettazione operativa (in allegato viene presentata una
griglia di riferimento per la progettazione operativa degli interventi);
- attuazione del PCS e monitoraggio del processo; - verifica dei risultati.
D.G.R. n. 1686 del 28 dicembre 2004, Relazione sullo stato di attuazione
della L.R. n. 46/95 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche
di intervento in favore dei giovani.” Anno 2003 (BUR n. 6 del 19.01.2005)
La delibera presenta la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative
promosse dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 46/95 “Promozione
e coordinamento delle politiche giovanili di intervento in favore dei
giovani” per l’anno 2003. L’applicazione della legge prevede la promozione
delle condizioni volte a favorire lo sviluppo ed il benessere dei giovani
e degli adolescenti, valorizzare le forme associative e aggregative per
lo sviluppo e la partecipazione e l’integrazione dei giovani nella vita
delle comunità locali. La Regione Marche ha stanziato per il 2003 (con
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione Socio
– Sanitaria) la somma complessiva di € 438.988,37 così ripartita tra le
quattro Amministrazioni Provinciali: Ancona 134.330,44 €; Ascoli Piceno
109.308,10 €; Macerata 89.553,63 €; Pesaro e Urbino 105.796,20 €. Le Amministrazioni
Provinciali hanno relazionato sulle attività svolte nel 2003. Dalla relazione
si evince in particolare la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani
nelle diverse fasi della programmazione e realizzazione dei progetti (potenziamento
dei Centri di Aggregazione Giovanili, attività di formazione, libera espressione
delle attività artistiche...). In allegato viene fornito il quadro dettagliato
dei progetti ammessi a contributo.
D.G.R. n. 1687 del 28 dicembre 2004, Criteri, termini e modalità per
l’ammissione alla assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi
regionali destinati alle organizzazioni di volontariato ed associazioni
di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri istituiti dalla
Regione Marche, che operano nell’ambito sociale in materia di adozione
a distanza (BUR n. 6 del 19.01.2005)
Vengono definiti i requisiti, modalità termini per la presentazione della
domanda di contributo per progetti di adozione a distanza. Possono presentare
domanda di finanziamento organizzazioni di volontariato ed associazioni
di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali che operano
nell’ambito sociale in materia di adozione a distanza e gli enti autorizzati
per l’adozione internazionale che operano sul territorio regionale con
una sede operativa stabile ed organizzata. I possibili beneficiari del
contributo devono presentare progetti di adozione a distanza rivolti direttamente
ad un bambino prendendosi carico di specifici bisogni (accompagnamento
familiare, sostegno nutrizionale, sanitario, scolastico) o a più bambini
(attraverso il sostegno per l’acquisto di materiale scolastico ad una
classe, per spese sanitarie o scolastiche ad una struttura d’accoglienza
o ad un ospedale pediatrico). La domanda di contributo, relativa all’attività
svolta nell’anno 2004 deve essere inviata alla Giunta Regionale – Servizio
Politiche Sociali ed Integrazione Socio – Sanitaria, entro il 28.2.2005,
allegando la relazione descrittiva dei progetti di adozione a distanza
realizzati nel 2004, il relativo piano economico, copia conforme del bilancio
consuntivo 2003. Il finanziamento complessivo, per l’anno 2004, ammonta
ad € 50.000,00, da ripartire proporzionalmente tra le organizzazioni ammesse
al contributo.
D.G.R. n. 1688 del 28 dicembre 2004, Approvazione linee guida per la
predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005
– 2007 (BUR n. 6 del 10.01.2005)
Il provvedimento definisce l’avvio, dopo una prima fase sperimentale,
dei primi piani territoriali a cadenza triennale che dovranno essere predisposti
e approvati dai 24 ambiti territoriali sociali entro il prossimo mese
di Giugno. I piani di zona 2005 – 2007 si propongono di far crescere il
benessere multidimensionale del cittadino e delle famiglie e di valorizzare
le intelligenze e le risorse presenti nella Regione. Obiettivo principale
dei PDZ è la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini
e delle famiglie al sistema di servizi e interventi sociali, non solo
rilevando la percezione della soddisfazione / insoddisfazione dell’utente,
ma anche creando le condizioni affinché compiti e responsabilità della
rete integrata dei servizi, con adeguati sostegni del pubblico, possano
essere assunti da cittadini autorganizzati. Allo stesso modo si intende
promuovere la partecipazione e il coinvolgimento del mondo delle piccole
e medie imprese non solo sulle politiche di sviluppo (ricerca, infrastrutture,
investimenti e formazione) ma anche nell’assunzione di responsabilità
nel processo di governance. Altro obiettivo che si evince dalle linee
guida è l’armonizzazione della programmazione regionale di settore con
i piani del sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti a
livello di ambito, trovando una sinergia efficace tra il piano territoriale
nel suo complesso e le indicazioni provenienti da altri documenti regionali
come quelli previsti per l’età anziana, l’infanzia e l’adolescenza, le
persone con disabilità fisica e mentale e quelle con dipendenze patologiche.
Vengono inoltre definiti le modalità per garantire il processo di gestione
associata dei servizi a livello di ambito, attraverso l’individuazione
dello strumento giuridico più idoneo per le singole realtà territoriali
e il potenziamento di strumenti di sostegno alla programmazione (uffici
di promozione sociale, osservatori sociali di ambito, progetti europei,
percorsi formativi adeguati, protocolli di ambito). Per facilitare la
stesura del Piano triennale e per avere una modalità di elaborazione comune
tra i 24 ambiti territoriali la delibera si conclude con una traccia operativa
e alcuni allegati con le indicazioni di livelli essenziali di servizi
da garantire in ogni ambito di intervento.
Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 29, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005)
(BUR n. 139 del 28.12.2004)
Il testo definisce il quadro finanziario per il periodo 2005/2007: per
l’anno 2005 la previsione entrate è di € 3.298.713.120,53; per l’anno
2006 di € 2.766.085.591,07, per l’anno 2007 di € 2.814.488.345,07. Per
quanto riguarda il controllo della spesa sanitaria i finanziamenti dell’anno
2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo ai direttori
generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio
di alta specializzazione; ogni tre mesi gli stessi (direttori generali,
direttori delle Zone territoriali e direttori di presidio di alta specializzazione)
devono presentare una certificazione di accompagnamento del conto economico
trimestrale in ordine alla coerenza della gestione delle attività e del
rispetto degli obiettivi, al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio
economico – finanziario. Vengono stabilite le modalità di valutazione
del fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili; il termine
di adeguamento ai requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento è
elevato a due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
D.G.R. n. 1514 del 07 dicembre 2004, Costituzione del “Centro Tecnico
Regionale di Supporto per l’Istruzione e la Formazione” e approvazione
dello schema di “Accordo tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per
le Marche per la gestione dei dati e delle informazioni del sistema dell’Istruzione
e della Formazione Professionale” (BUR n. 137 del 23.12.2004)
E’ stato approvato l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione
Tecnologica, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Giunta
Regionale della Regione Marche per la costituzione, il mantenimento e
l’implementazione di un archivio regionale digitale delle informazioni
relative al sistema dell’istruzione e della formazione nella Regione Marche.
L’Accordo prevede l’istituzione del “Centro Tecnico Regionale di Supporto
per l’Istruzione e la Formazione” - presso il Servizio Istruzione e Diritto
allo Studio della Regione Marche – per pervenire ad un’approfondita conoscenza
del sistema scolastico regionale e individuare le informazioni necessarie
per la progettazione di politiche educative adeguate, favorendo la condivisione
di tutti i dati sulla rete delle scuole (di ogni ordine e grado pubbliche
e private). Il provvedimento stabilisce inoltre la costituzione di un
Gruppo di Lavoro tecnico – composto da rappresentanti delle strutture
che sottoscrivono l’accordo – per l’assistenza tecnica e la supervisione
dello svolgimento del progetto (revisione delle codifiche e classificazioni
delle Istituzioni scolastiche, elaborazione delle informazioni, predisposizione
delle modalità operative per l’accesso e l’aggiornamento dei dati del
SIDI su base tecnologica). Le risorse complessive stanziate per l’anno
2004 ammontano a € 50.000.
D.G.R. n. 1521 del 07 dicembre 2004, Attuazione del Protocollo d’intesa
tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria
e post – penitenziaria – Definizione dei criteri di ripartizione delle
risorse per aree d’intervento (BUR n. 137 del 23.12.2004)
Sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate
all’assistenza penitenziaria e post – penitenziaria. Beneficiari delle
risorse sono gli Ambiti Territoriali ove sono presenti Case Circondariali
o Case di Reclusione. Il finanziamento complessivo è di € 163.898,84 (70
% popolazione detenuta al 30/06/04, 30% popolazione complessiva residente
al 31/12/02). Il provvedimento stabilisce che sono ammessi a finanziamento
i progetti finalizzati alla promozione, al sostegno o alla continuità
di iniziative che riguardano: - esecuzione penale esterna, - interventi
specifici per detenuti stranieri, - attività trattamentali culturali,
- interventi a favore dei minorenni, - formazione professionale e lavoro,
- rapporti con il mondo esterno. La richiesta di ammissione al contributo
devono essere inoltrata al Comune capofila entro i termini stabiliti da
ciascun Ambito; il programma complessivo di ciascun Ambito Territoriale
deve pervenire alla Regione Marche entro il 31 marzo 2005.
D.G.R. n. 1515 del 07 dicembre 2004, P.O.R. Obiettivo 3 FSE 2000/2006
– Asse B Misura 1; Asse D Misura 3; Asse E Misura 1 – Individuazione degli
obiettivi e delle modalità di realizzazione dell’intervento “Prestito
d’onore per lavoro autonomo e microimprese marchigiane”. Importo complessivo
€ 2.700.000,00 (IVA conclusa) (BUR n. 137 del 23.12.2004)
Il provvedimento definisce criteri e modalità di attuazione del progetto
“Prestito d’Onore per lavoro autonomo e microimprese marchigiane” come
previsto nella DGR n. 1115 del 01.10.2004. L’intervento, che si pone l’obiettivo
di stimolare l’avvio di attività di lavoro autonomo e nuove imprese attraverso
la concessione di “microcredito” a medio termine, è riferito a tre ambiti:
disoccupati – laureati disoccupati; - immigrati; - donne. Sono ammesse
al progetto le società in nome collettivo, le società semplici e le società
in accomandita semplice; le iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa
possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di
servizi, commercio) - ad esclusione delle attività che si riferiscono
alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
-. Il finanziamento complessivo previsto è di € 2.700.000,00; di cui :
€ 150.000,00 per l’individuazione da parte della Regione – tramite bando
di gara - di un soggetto economico che promuovi sul territorio l’iniziativa;
€ 2.300.000,00 per l’individuazione di un istituto di credito che offra
credito e servizi di accompagnamento ai beneficiari; € 60.000,00 per l’individuazione
di un soggetto economico per la fornitura di un servizio di assistenza
tecnica; l’utilizzo dei rimanenti € 190.000,00 è previsto per eventuali
abbattimenti dei tassi di interesse.
D.G.R. n. 1485 del 2 dicembre 2005, Progetto “L’autismo nelle
Marche: verso un progetto di vita” sotto – progetto “Residenzialità”
(BUR n. 134 del 17.12.2005)
La delibera presenta il piano di lavoro denominato “Residenzialità”, inserito
nel progetto integrato attivato dalla Regione Marche nel 2002 a favore
della persona autistica e della sua famiglia lungo tutto l’arco della
vita. Vengono previste due tipologie di iniziative: - “residenzialità
breve” per alcuni giorni o settimane (allo scopo di venire incontro ad
esigenze momentanee della famiglia); – “residenzialità prolungata”, che
prevede l’accoglienza continua della persona (o comunque per periodi di
tempo molto lunghi). Al momento si prevede l’utilizzo di strutture già
esistenti o in corso di realizzazione, che riservino uno/due posti per
utenti autistici; la creazione di un servizio per soli soggetti autistici
è programmato solo quando il livello di richiesta di residenzialità non
risultasse più soddisfatto – quantitativamente e qualitativamente – dai
servizi esistenti. Il provvedimento definisce le condizioni per la realizzazione
del progetto in materia di organizzazione delle strutture utilizzate (è
previsto l’utilizzo di una stanza per la persona autistica in un ambiente
stimolante) e di formazione del personale (viene illustrato un curriculum
formativo di 300 ore per operatori dei servizi residenziali preposti all’integrazione
della persona affetta da autismo). La gestione amministrativa e contabile
del progetto è affidata alle amministrazioni provinciali. Lo stanziamento
complessivo è di € 300.000,00 (75.000,00 € a ciascuna provincia). Gli
enti titolari delle comunità socio educative riabilitative già funzionanti
o in via di realizzazione e i Centri socio – educativi raibilitativi diurni
possono presentare richiesta di contributo ai comuni capofila entro il
15 febbario 2005.
D.G.R. n. 1486 del 2 dicembre 2004, Sperimentazione di piani
personalizzati di “Vita indipendente a favore di persone con grave disabilità
motoria (BUR n. 134 del 17.12.2004)
Il provvedimento definisce i criteri per la realizzazione di interventi
volti a sperimentare, per la durata di un biennio, progetti di “Vita indipendente”
in favore di persone con grave disabilità motoria. Il Progetto prevede
l’attuazione di una forma di assistenza personale autogestita realizzata
da un assistente personale, scelto, assunto, formato e retribuito direttamente
dalla persona disabile sulla base di un piano personalizzato. In questo
modo si intende permettere alla persona disabile di organizzare la propria
vita, operando scelte che riguardano la cura della persona, le attività
domestiche, la mobilità e garantendogli l’indipendenza e l’integrazione
sociale. Destinatari del progetto sono le persone con grave disabilità
fisiche, di età compresa tra i 18 e 65 anni, con capacità di autodeterminazione
e volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza. Viene stabilito
un ordine di priorità: - per soggetti disabili che svolgono attività lavorativa,
- stanno svolgendo un programma di inserimento lavorativo, - sono inseriti
in contesti formativi e sociali. La persona con disabilità sceglie in
modo autonomo i propri assistenti personali ed è tenuta a regolarizzarne
il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
l’assistente personale è un operatore che presta la sua opera in ogni
ambito e circostanza in base alle direttive della persona disabile. Per
partecipare al Progetto l’interessato deve presentare domanda al comune
di residenza, allegando copia della certificazione di handicap e piano
personalizzato con indicazione degli obiettivi, descrizione delle necessità,
quantificazione delle ore richieste. L’attuazione della sperimentazione
è gestita dagli enti locali compresi nei 24 Ambiti Territoriali; in ogni
ambito Territoriale viene individuato un Gruppo di lavoro interprofessionale.
Il finanziamento per la prima fase di avvio del progetto ammonta a € 200.000,00,
ripartito in parti uguali tra le amministrazioni provinciali.
D.G.R. n. 1322 del 9 novembre 2004, Protocollo d’intesa regionale sulla
non autosufficienza (BUR n. 125 del 26.11.2004)
Viene approvato il Protocollo d’Intesa sulla non autosufficienza sottoscritto
dalla Regione Marche, dalle Segreterie Regionali di CGIL CISL UIL e dalle
OO.SS. regionali SPI – CGIL, FNP – CISL e UILP – UIL. Obiettivo del provvedimento
è definire un modello organizzativo integrato dei servizi a favore delle
persone che vivono la condizione di non–autosufficienza (anziani o disabili),
al fine coordinare le diverse risorse e garantire un sistema di semplice
accesso e comprensione, flessibile in relazione alle condizioni specifiche
dell’utente. Per il biennio 2004-2005 vengono stanziati 10 milioni di
€ vincolati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo.
Per valutare le necessità terapeutico–assistenziali del cittadino viene
stabilita la costituzione delle Unità di Valutazione (UDV) formate dal
Medico del distretto, dall’Infermiere professionale, dall’Assistente Sociale
dell’Ambito Territoriale, dal Geriatra. L’UDV definisce il percorso assistenziale
più idoneo alle esigenze dell’utente, le figure responsabili, la durata
del percorso, la possibilità di integrazione delle diverse risorse di
cura, la rete di supporto al nucleo familiare. E’ prevista inoltre la
realizzazione di un progetto per sostenere l’emersione e la qualificazione
del lavoro di assistenza svolto da assistenti familiari / badanti. Le
parti si impegnano ad un confronto permanente, con particolare riferimento
al tema della condizione di non – autosufficienza delle persone disabili.
D.G.R. n. 1302 del 9 novembre 2004, Deliberazione di Giunta regionale
n. 1148 del 05.08.2003 - Aggiornamento della tariffa unica convenzionale
anno 2004 da applicare all’attività di ricovero erogata in favore di utenti
residenti fuori regione (BUR n. 125 del 26.11.2004)
La delibera definisce i criteri di aggiornamento per l’anno 2004 della
“Tariffa Unica Convenzionale” (TUC) per le prestazioni di ricovero erogate
in favore di utenti residenti fuori regione. L’incremento tariffario è
stabilito in base alle modalità approvate dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province Autonome in data 4 dicembre 2003.
D.G.R. n. 1281 del 3 novembre 2004, Legge regionale 13.11.2001, n.
27: “Contributi ai Comuni per l’elaborazione e l’adozione del piano territoriale
degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche
dei tempi”. Criteri per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione
dei fondi. Bilancio 2004, Capitolo 53007117, Euro 43.898.84 (BUR n.
121 del 17.11.2004)
Vengono definite le modalità di presentazione dei progetti da parte dei
Comuni per la costituzione e il sostegno delle banche del tempo e i criteri
per la formazione delle graduatorie dei progetti. I progetti presentati
dagli Ambiti territoriali – che devono coinvolgere tutti i Comuni dell’Ambito
– hanno la precedenza sugli altri progetti presentati da singoli Comuni;
non sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni singoli
o associati la cui popolazione complessiva è inferiore a 15.000 abitanti.
Vengono inoltre precisati i criteri di assegnazione dei contributi (per
costi sostenuti per affitto locali, attività di promozione e informazione,
formazione dei soggetti aderenti). Il finanziamento complessivo previsto
dalla Regione è di € 43.898,84.
D.G.R. n. 1279 del 3 novembre 2004, Deliberazione Amministrativa n.
306/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani Territoriali
d’Ambito finalizzati alla “integrazione scolastica, prevenzione del disagio
e della promozione dell’agio dei giovani” nella Regione Marche. Fondo
integrativo assistenza scolastica, spese per l’emanazione di indirizzi
per l’attuazione del diritto allo studio, realizzazione e diffusione di
studi e ricerche per la realizzazione del diritto allo studio. Criteri
di cofinanziamento dei piani territoriali d’Ambito. Cap. 53007128 Euro
264.309.65 (BUR n. 121 del 17.11.2004)
Il provvedimento definisce le modalità di predisposizione e aggiornamento
dei Piani Territoriali d’Ambito finalizzati alla rimozione degli ostacoli
di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione
dei giovani al sistema scolastico e ad azioni preventive del disagio –
con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze
patologiche. Gli Enti Locali capofila d’Ambito Territoriale devono presentare
i piani territoriali entro il 28 febbraio 2005. Gli interventi devono
coinvolgere i Comuni e le Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale
allo scopo di favorire il diritto allo studio nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo grado, eliminare i fenomeni dell’evasione
e dell’abbandono precoce del sistema scolastico, favorire l’integrazione
e la socializzazione degli studenti con difficoltà di apprendimento e
dei minori di famiglie straniere, promuovere attività di prevenzione del
disagio e delle devianze, favorire attività tendenti alla promozione dell’agio.
E’ previsto un finanziamento complessivo di € 264.309,65 (il 40 % - 105.723,86
€ è ripartito tra i 24 Ambiti Territoriali in eguale misura, il 60 % -
158.585,79 € è ripartito tra i 24 Ambiti Territoriali in rapporto alla
popolazione studentesca giovanile nella fascia di età compresa tra i 6
ed i 14 anni residente in ciascun ambito); la gestione dello stanziamento
è attribuita al Servizio Istruzione e Diritto allo Studio.
D.G.R. n. 1183 del 12 ottobre 2004, Approvazione dello schema di Accordo
Territoriale tra le Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per
le Marche, per la realizzazione, nell’anno scolastico 2004 – 2005 di un’offerta
formativa sperimentale di istruzione e di formazione professionale, in
conformità all’Accordo Quadro, sancito in sede di Conferenza Unificata
il 19 giugno 2003 (BUR n. 115 del 03.11.2004)
Con questo provvedimento la Regione Marche ha approvato lo schema di Accordo
Territoriale con l’Ufficio Scolastico regionale per la realizzazione,
durante l’anno scolastico 2004/2005, di un’offerta formativa integrata
sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale. L’iniziativa,
da realizzare in tutto il territorio regionale, è rivolta ai giovani che
abbiano concluso il primo ciclo di studi e non intendano proseguire il
proprio itinerario formativo, al fine di garantire il diritto all’istruzione
e alla formazione e prevenire, contrastare e recuperare gli insuccessi
e la dispersione scolastica. I settori d’intervento verranno individuati
dalla Regione sulla base dei fabbisogni professionali rilevati sul territorio
regionale. I progetti sperimentali triennali verranno presentati dai Centri
per l’Impiego e la Formazione (congiuntamente alle Istituzioni scolastiche).
Per coordinare le attività è prevista la realizzazione da parte della
Giunta del “Comitato Regionale per l’Offerta Formativa Integrata” con
funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione.
D.G.R. n. 1176 del 12 ottobre 2004, L.R. 46/95 – Piano annuale degli
interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei
giovani. Indirizzi applicativi per l’anno 2004, (BUR n. 115 del 03.11.2004)
Il provvedimento stabilisce i requisiti per la presentazione da parte
degli Enti Locali (in forma singola o associata) o dai giovani autonomamente
dei progetti per la promozione della partecipazione sociale ed il benessere
individuale dei giovani – compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29
anni -. Le tipologie di intervento previste sono: - promozione dell’aggregazione
giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee anche inerenti
le attività artistiche e culturali e multimediali, - promozione di servizi
di informazione e promozione (Informagiovani), - promozione della collaborazione
sistemica con associazioni ed organizzazioni già presenti sul territorio,
promozione dell’aspetto relazionale tra soggetti provenienti da diverse
estrazioni culturali e sociali. I progetti dovranno comprendere l’utilizzo
o il sostegno dei Centri Aggregazione per Adolescenti per i giovani oltre
i 18 anni e dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani).
Vengono definiti i criteri di riparto del fondo e le modalità di erogazione
degli stanziamenti. Il termine per la presentazione delle domande è il
30 novembre 2004.
D.G.R. n. 1172 del 12 ottobre 2004, L.R. 20 novembre 1995 n. 63 “Provvedimenti
a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire
allo viluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica alla
lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti” – art. 3 -
criteri ed indirizzi per la presentazione di progetti da parte delle scuole.
Anno scolastico 2004/2005. Cap. 52907103 Euro 36.226,36 (BUR n. 115
del 03.11.2004)
La delibera stabilisce le modalità per la presentazione da parte delle
Istituzioni Scolastiche Marchigiane – statali e paritarie - di progetti
a favore dello sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica
ed alla lotta contro la criminalità e i poteri occulti. Le tematiche che
dovranno essere affrontate negli interventi presentati sono: - educazione
allo sviluppo di coscienza civile nel rispetto dei diritti e di doveri
della persona, - sviluppo e conoscenza della vita istituzionale nei suoi
aspetti e principi, - consapevolezza dei rischi di microcriminalità organizzata
presente nella scuola, - sviluppo dell’educazione al senso civile e legale,
- garanzia di incisività allo sviluppo della coscienza attraverso la solidarietà,
la convivenza e la programmazione attiva nella società civile. Le domande,
firmate dal Dirigente scolastico, dovranno essere presentate entro il
15 novembre 2004 al Servizio Istruzione e Diritto allo studio della Regione
Marche. La somma complessiva stanziata per l’anno scolastico 2004/2005
è di € 36.226,36; verrà ammesso a finanziamento un solo progetto per Istituzione
scolastica.
Deliberazione amministrativa C.R. n. 146 del 04 ottobre 2004, Piano
regionale per un sistema di interventi di cooperazione e di solidarietà
internazionale 2004/2006 articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2002,
n. 9 (BUR n. 114 del 28.10.2004)
Con questo provvedimento la Regione Marche intende favorire e rafforzare
la presenza nel campo della cooperazione internazionale, costituendo un
sistema regionale di collaborazione tra enti locali, organizzazioni non
governative e di volontariato – supportato anche da un sistema informativo
che comprende una banca dati di monitoraggio dei progetti finanziati -.
Il piano triennale prevede l’elaborazione di progetti di iniziativa regionale
presentati dai soggetti interessati alla cooperazione internazionale (stabiliti
dalla L.R. 9/02), distinti per aree geografiche, al fine di favorire la
sinergia e il miglioramento della qualità degli interventi – anche attraverso
il comitato di cooperazione e solidarietà internazionale e gruppi di coordinamento
per aree geografiche di cooperazione -. Vengono altresì precisate le priorità
geografiche per le zone beneficiarie degli interventi: - Europa centrale,
sud – orientale e area mediterranee; - America Latina; - Africa. I settori
di intervento previsti sono: rafforzamento democratico e istituzionale,
sviluppo locale, cooperazione nel settore della gestione dei servizi pubblici
locali, cooperazione nel settore di servizi sociali, cooperazione internazionali
sui temi dello sviluppo sostenibile, formazione professionale. Il finanziamento
complessivo previsto per il triennio 2003/2006 è di € 1.706.177,49 (€
648.725,83 per il 2004, € 528.725,83 per il 2005, € 528.725,83 per il
2006). Il bando per la presentazione dei progetti, con i requisiti, criteri
e modalità, sarà pubblicato prossimamente nel BUR.
D.G.R. n. 1175 del 12 ottobre 2004, Criteri di riparto ai Comuni dei
fondi statali e regionali per gli interventi sociali. Capitoli 53007103,
53007102 e 5.30.07.121. Euro 36.283.652,07 (BUR n. 111 del 21.10.2004)
Vengono definiti i criteri per l’assegnazione, liquidazione ed erogazione
ai Comuni dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali. La
somma complessiva assegnata ai Comuni è di € 24.789.931,16 (con quote
pari a quelle assegnate per l’anno 2003). Per la copertura finanziaria
delle spese per i Coordinatori d’Ambito, gli Staff e gli UPS (uffici di
promozione sociale) vengono destinati 2.000.000,00 €. Il Riparto attribuisce
ai Comuni complessivi € 1.816.965,10 per interventi a favore della famiglia
secondo le finalità della legge regionale 30/98 (politiche abitative,
lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per malati
oncologici, politiche di sostegno alla natalità . . .): la gestione delle
risorse può essere effettuata dai Comuni singolarmente, associati e dai
Comuni dell’Ambito socio assistenziale in modo unitario. Il provvedimento
stabilisce, inoltre, l’integrazione delle risorse necessarie per la copertura
delle spese per leggi, iniziative ed attività (progetti a favore delle
popolazioni zingare, sostegno alle donne vittime della tratta e dello
sfruttamento a fini sessuali, promozione delle banche dei tempi . . .)
previsti nei capitoli di spesa citati per € 10.176.755,81; di questi €
400.000,00 (ripartiti tra le 4 Province) sono destinati all’integrazione
scolastica degli alunni disabili: la somma viene assegnata ai Comuni per
le spese necessarie per la copertura delle ore ridotte di sostegno didattico
e programmi e 60.000,00 € (ripartiti tra le quattro province) per manifestazioni
in favore dei giovani .
D.G.R. n. 1117 del 01 ottobre 2004, Art. 5 c L.R. 13/03 - Linee guida
per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art. 3 comma 1 bis Dlgs
502/92 e s.m.i. (BUR n. 110 del 18.10.2004)
Il provvedimento stabilisce le linee guida dell’Atto Aziendale con il
quale la Regione intende fornire alle Aziende Sanitarie (l’ASUR con le
Zone territoriali, l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I –
G.M.Lancisi – G. Salesi” con i presidi di alta specializzazione e l’Azienda
Ospedaliera “San Salvatore”) specifici indirizzi e criteri direttivi per
la realizzazione del processo di aziendalizzazione e per il raggiungimento
dell’autonomia imprenditoriale, come previsto dal D.Lgs 168/2000 e dalla
L.R. 13/03 sul riordino degli assetti del sistema sanitario regionale.
La Regione continua a gestire l’articolazione complessiva dell’intero
SSR e si assume i rischi economici, mentre le Aziende Sanitarie si assumono
la responsabilità sul territorio per il governo delle risorse e per la
definizione delle modalità di sviluppo delle attività da svolgere per
il raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dalla programmazione
regionale. L’atto aziendale è previsto come strumento di autogoverno per
i Direttori Generali nell’organizzazione e nel funzionamento aziendale
allo scopo di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione
delle attività dei servizi territoriali presenti nelle singole zone con
quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori (pubblici
e privati). L’atto aziendale determina in particolare: - il ruolo nel
SSR e nel contesto istituzionale regionale della ASUR, della AO Ospedali
Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi; - le modalità di sviluppo del
governo delle aziende; - la struttura organizzativa in funzione del servizio
da assicurare; - la distribuzione dei poteri di gestione e dei compiti;
- il sistema di attribuzione delle responsabilità e di valutazione dei
risultati; - la regolamentazione dei contratti di fornitura di beni e
servizi.
D.G.R. n. 09 del 14 ottobre 2004, L.R. n. 48/95 – art. 10. Determinazione
dei criteri di ammissione, termini di presentazione domande e modalità
di assegnazione ed erogazione del contributo regionale per le iniziative
delle Organizzazioni di volontariato. Anno 2004. Capitolo 53007120 Bilancio
2004 Importo € 131.969,51 (BUR n. 109 del 14.10.2004)
Il finanziamento riguarda progetti presentati da Organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale; si tratta di iniziative in favore dell’infanzia
e dell’adolescenza tendenti a sviluppare programmi integrativi alle funzioni
proprie degli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie.
In particolare sono state individuate due tematiche specifiche per la
realizzazione degli interventi: - attività educativa extrascolastica finalizzata
a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo; -
attività educativa extrascolastica finalizzata a sostenere percorsi di
integrazione di bambini stranieri e delle loro famiglie. Il progetto deve
avere inizio nell’anno in corso e concludere nei 12 mesi successivi; le
domande di richiesta dei contributi devono essere indirizzate alla Regione
Marche e al Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale di competenza.
L’importo complessivo previsto è di € 131.969,51.
D.G.R. n. 1046 del 21 settembre 2004, Approvazione dello schema di
Protocollo d’Intesa, tra la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche, il Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”,
l’Amministrazione Comunale di Ancona, la Ditta Aethra Telecomunicazioni
di Ancona, la Telecom Italia, l’Associazione Patronesse per il bambino
ospedalizzato, l’Associazione Genitori (AGE) di Ancona, l’Ambalt di Ancona,
l’IREE Marche, l’Istituto Comprensivo Ancona Centro, per il diritto all’istruzione
ed allo studio previsto per i minori ricoverati nelle strutture ospedaliere
(BUR n. 108 del 12.10.2004)
La Regione Marche, l’Ufficio scolastico regionale, il Comune di Ancona,
l’Aethra Telecomunicazioni, il presidio ospedaliero del Salesi, Telecom
Italia, l’Associazione patronesse per il bambino ospedalizzato, l’A. Ge
(Associazione genitori), l’Ambalt (Associazione marchigiana bambini affetti
da leucemie o tumori), l’Iree Marche e l’Istituto comprensivo Ancona Centro,
hanno firmato l’accordo per avviare la seconda fase del progetto “Una
scuola per amico”, per la tutela dei diritti all’istruzione ed al mantenimento
delle relazioni affettive ed amicali dei minori ricoverati presso il Presidio
Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”. Il progetto consiste
in un servizio di teledidattica per collegare in videoconferenza i ragazzi
ospedalizzati. Questa seconda fase prevede il coinvolgimento di ulteriori
soggetti sociali – la Regione Marche, che si occuperà della gestione economica
del progetto - , di associazioni di volontariato – l’associazione A.ge
curerà i rapporti con i genitori dei minori degenti – e l’introduzione
delle “case di accoglienza” Arcobaleno Amblat e Patronesse del Salesi
- per ampliare l’offerta formativa ed educativa, rivolta sia agli studenti
ricoverati in queste case, sia a quelli dimessi dall’ospedale ma ancora
in convalescenza presso le proprie abitazioni -. E’ inoltre previsto l’impiego
di nuove tecnologie di video comunicazione – con la possibilità di effettuare
delle multi videoconferenze per collegare insieme più siti contemporaneamente
(ad es. scuola, ospedale, case di accoglienza).
D.G.R. n. 875 del 27 luglio 2004, Legge regionale 14.3.94 n. 8: Criteri
e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali ai Comuni
che assicurano i servizi socio – educativi assistenziali e residenziali
per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a
rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati.
UPB 53007 capitolo 53007125 Euro 1.536.459,28 Bilancio 2004 (BUR n.
91 del 2.08.2004)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 1.536.459,28 €)
per il 2004 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio
educativi assistenziali residenziali riguardanti la protezione e la tutela
dei minori in situazioni familiari multiproblematiche a rischio di disadattamento
e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati. Gli interventi socio
– educativi assistenziali residenziali ammessi a finanziamento riguardano:
- affido a parenti entro il 4º grado, - affido etero familiare continuativo,
- ospitalità in istituto, -accoglienza in comunità. Il limite massimo
della spesa ammissibile è di 14 € giornaliere per gli affidi eterofamiliari
continuativi ed a parenti entro il 4º grado, di 80 € per l’affido presso
istituti e comunità. I Comuni interessati dovranno presentare domanda
di contributo alla Regione Marche entro e non oltre il 10 ottobre 2004.
D.G.R. n. 880 del 27 luglio 2004, L.R. 18.12.2001 n. 34 – art.5. Approvazione
del nuovo tariffario regionale e dei corrispettivi per l’affidamento dei
servizi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici,
alle cooperative sociali e loro consorzi (BUR n. 91 del 23.08.2004)
La Regione Marche ha approvato il nuovo tariffario regionale per l’affidamento
dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni
pubbliche. L’adeguamento del tariffario regionale, ai corrispettivi stabiliti
nel nuovo contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociale (di
tipo A e B), comporterà, per le amministrazioni e gli altri organismi
pubblici interessati, l’obbligo di applicarlo durante gli appalti con
le cooperative sociali.
D.G.R. n. 957 del 3 ottobre 2004, Quadro attuativo 2004 della L.R.
16 aprile 2003, n. 5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione
(BUR n. 98 del 06.09.2004)
La delibera definisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse
disponibili a favore degli interventi previsti dalla L.R. 5/2003 (legge
sulla cooperazione). Il Quadro attuativo è annuale e determina criteri
per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge, i limiti massimi
degli importi relativi agli interventi, la percentuale di ripartizione
del Fondo per la capitalizzazione, settori di intervento, requisiti di
ammissione, i criteri che danno luogo alla revoca o alla decadenza dei
benefici e modalità di monitoraggio. Le iniziative delle cooperative di
produzione/lavoro, miste e sociali, sostenute dalla legge riguardano:
- interventi a sostegno dei processi di capitalizzazione delle cooperative
e finalizzati all’incremento dell’occupazione, - contributi in favore
degli investimenti, - sostegno alla nascita di nuove cooperative, - attuazione
interventi sperimentali nei territori che presentano condizioni di svantaggio
per favorire lo sviluppo locale, - iniziative per favorire l’accesso al
credito. Per l’anno 2004 la spesa totale prevista è di circa 2 milioni
e 400 mila euro. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre.
D.G.R. n. 945 del 3 ottobre 2004, P.O.R. Obiettivo 3 anni 2000/06-
Asse B/Misura B1 – Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di
un intervento sperimentale integrato di formazione e inserimento lavorativo
per detenuti – Importo complessivo € 200.000,00, (BUR n. 89 del 19.08.2004)
Il provvedimento prevede il finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione
di progetti per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti appartenenti
agli istituti di pena della regione. Scopo dell’iniziativa è progettare
un’alternativa valida di rieducazione attraverso percorsi integrati formazione
- lavoro, capaci di creare condizioni favorevoli al reinserimento lavorativo
e sociale dei detenuti, rafforzando le competenze e incentivando le capacità
relazionali indispensabili a ricostruire la propria identità sociale (compromessa
in molti casi dalla vicenda giudiziaria). Possono presentare domanda di
finanziamento strutture formative, pubbliche o private accreditate presso
la Regione Marche; destinatari del progetto sono detenuti degli Istituti
penitenziari delle Marche, con età superiore ai 18 anni e con periodo
residuo di pena, superiore alla durata prevista dell’intervento stesso.
Gli interventi integrati prevedono due fasi: - azione di scambio e trasferimento
di esperienze maturate nei diversi istituti carcerari italiani; - percorsi
formativi articolati in: 100 ore di formazione d’aula (finalizzata al
rilascio di attestato) e 300 ore di tirocinio (da svolgere in imprese
del territorio) con rilascio finale di qualifica professionale.
D.G.R. n. 822 del 21 luglio 2004, Linee guida per la sorveglianza sanitaria
di lavoratori minorenni ed apprendisti minorenni e maggiorenni (BUR
n. 82 del 09.08.2004)
Vengono definite le linee guida relative alle procedure di controllo sanitario
di lavoratori minori e con contratto di apprendistato da parte dei SPSAL
(Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle Zone
Territoriali dell’ASUR Marche, stabilendo i criteri di identificazione
univoca del medico preposto alla effettuazione del controllo sanitario.
Viene previsto un potenziamento delle attività di informazione, assistenza
e controllo dei SPSAL nei confronti di categorie fragili di lavoratori
(donne, minori, immigrati, disabili), prevedendo un recupero di risorse,
sia in termini quantitativi che qualitativi, di personale sanitario e
amministrativo. In relazione alla normativa europea, viene consolidato
il ruolo dei SPSAL nei confronti del controllo dei luoghi di lavoro e
delle condizioni lavorative dei minori; spetta inoltre sempre ai SPSAL
la valutazione delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
del minore per il rilascio, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro,
della autorizzazione in deroga al divieto di adibire gli adolescenti ai
processi ed alle lavorazioni. Il coordinamento dei piani di utilizzo del
personale e dello sviluppo delle attività di informazione, assistenza
e controllo nei confronti di “categorie fragili” verrà effettuato dalle
Zone Territoriali dell’ASUR con la realizzazione di progetti speciali
atti a verificare e controllare sul territorio gli attuali livelli di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
D.G.R. n. 80 del 02.08.2004, Definizione delle modalità per l’iscrizione
nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, modalità
di cancellazione e modalità per la revisione del Registro regionale L.R.
9/2004 (BUR n. 80 del 02.08.2004)
Vengono stabiliti i criteri per l‘iscrizione nel Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel
territorio della Regione Marche. Il registro è articolato in due distinte
sezioni a seconda della rilevanza regionale e provinciale delle associazioni
iscritte: nella prima sezione possono essere iscritte le associazioni
di rilevanza regionale (che hanno sede legale nel territorio regionale
ed operano in almeno tre Province); nella seconda sezione possono iscriversi
le associazioni non aventi rilevanza regionale. Possono chiedere l’iscrizione
nel Registro regionale le associazioni di promozione sociale (associazioni,
i movimenti, i gruppi che svolgono attività senza fine di lucro in campo
sociale, socio-sanitario e assistenziale, turismo sociale, tempo libero,
sport, pace e della fratellanza, pluralismo delle culture, tutela dei
diritti, ambiente, cultura, educazione, ricerca etica e spirituale, promozione
della solidarietà) che sono dotate di autonomia organizzativa, gestionale
e patrimoniale e che presentano le caratteristiche sostanziali di cui
all’articolo 2 e 3 della LR 9/2004. Per la domanda di iscrizione è previsto
un apposito modello che dovrà essere compilato e sottoscritto dal presidente
o dal legale rappresentante dell’associazione e presentato alla Regione
Marche – Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria. E’
prevista anche la possibilità per i Comuni di istituire un “registro comunale
delle associazioni” rivolto a quelle associazioni già iscritte nel registro
regionale, che hanno sede in quel territorio comunale e vi operano in
modo continuativo da almeno un anno.
Deliberazione amministrativa n. 138 del 14 luglio 2004, Progetto HIV/AIDS:
criteri e modalità per il conferimento dei contributi di prevenzione,
assistenza domiciliare e sorveglianza (anni 2004/2006) (BUR n. 79
del 29.07.2004)
La delibera determina i criteri per la realizzazione di un progetto regionale,
per gli anni 2004/2006, relativo ad interventi di prevenzione, assistenza
domiciliare e sorveglianza in materia di infezione HIV/AIDS, prevedendo
interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla delibera 145/1997
in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS (aumento delle infezioni,
cronicizzazione della malattia) nella Regione Marche e dei relativi bisogni
assistenziali (integrazione dell’approccio specialistico, adesione completa
alle terapie antiretrovirali, monitoraggio degli effetti collaterali dei
farmaci assunti a lungo termine). Il progetto prevede la realizzazione
di cinque sottoprogetti: - rivalutazione dell’apporto dei medici di medicina
generale e delle Unità funzionali territoriali hiv/Aids, al fine stabilire
un riferimento territoriale preciso ed omogeneo nelle singole Zone Territoriali
per le funzioni di promozione e raccordo degli interventi e di valutazione
multidisciplinare dei bisogni socio – sanitari degli assistiti; - iniziative
di prevenzione e di educazione alla salute (ogni due anni periodiche e
innovative iniziative di in – formazione rivolte ai giovani e alla totalità
della popolazione per far conoscere i rischi dell’infezione); - interventi
diretti esclusivamente a favore di famiglie con bambini legate alla sieropositività
per assicurare una particolare attenzione ed assistenza territoriale a
favore di bambini HIV e delle madri HIV; - un servizio aggiuntivo di counselling
psicologico e sociale HIV positivi presso centri ospedalieri assistenziali
(Dipartimento di Malattie Infettive e Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Umberto I – Salesi – Lancisi, Reparti Malattie infettive
degli Ospedali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno). Il
documento definisce inoltre i criteri di riparto dei contributi per i
sottoprogetti: la spesa totale prevista per gli anni 2004/2006 è di €
4.477.000.
Deliberazione amministrativa n. 133 del 6 luglio 2004, Piano triennale
per le politiche attive per il lavoro 2004-2006 articolo 3 della legge
regionale 9 novembre 1998, n. 38 (B.U.R, n. 77 del 26.7.2004)
Il piano prevede uno stanziamento nel triennio di circa 120 milioni di
euro, fondi comunitari, statali e regionali. Le misure previste, cui si
darà attuazione con i piani annuali, sono rivolte in particolare alla
risoluzione dei problemi occupazionali dei giovani, delle donne e delle
persone svantaggiate, e cercano di dare risposte alle dinamiche evolutive
del sistema sociale ed economico delle Marche, tenendo conto della crisi
della piccola e media impresa, provocata dalla globalizzazione. Il Piano
è consultabile nel sito del Gruppo Solidarietà, www.grusol.it
Deliberazione amministrativa n. 132 del 6 luglio 2004, Progetto Obiettivo
Tutela della Salute mentale 2004-2006 (B.U.R, n. 77 del 26.7.2004)
Il Progetto obiettivo prevede la realizzazione di 13 Dipartimenti e altrettanti
Centri di salute mentale (quante sono le Zone sanitarie), cui si aggiungono
13 servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri, con complessivi
144 posti letto. I servizi sono attivi. Previste inoltre 26 strutture
residenziali terapeutico riabilitative, strutture residenziali, chiamate
Gruppo Appartamento, 19 centri diurni, 4 Day-Hospital e un minimo di 37
ed un massimo di 67 Punti ambulatoriali. Dai dati forniti dai Dipartimenti
di Salute Mentale (DSM) si può stimare che nelle Marche vengano seguiti
circa 30mila malati, con un personale addetto di 896 unità, inferiore
alla media nazionale e comunque con differenze significative tra i 13
Dipartimenti di salute mentale. Il POSM si compone di due allegati. Nel
primo vengono indicate le “Strutture operative del DSM”, nel secondo le
“Strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche
prevalentemente sociali”. Il progetto Obiettivo è consultabile nel sito
del Gruppo Solidarietà, www.grusol.it
D.G.R. n. 747 del 29 giugno 2004, Adozione dell’atto di riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche (BUR n.
73 del 19.07.04)
L’atto definisce principi e modalità per il riordino del sistema regionale
dei servizi per le dipendenze patologiche ed i comportamenti d’abuso e
compulsivi. Con questo provvedimento la Regione Marche intende costruire
un’azione preventiva, terapeutica e riabilitativa, attuando una rete di
interventi che, coinvolgendo soggetti pubblici, del privato sociale accreditato
e del terzo settore offrano un ampio ventaglio di risposte al consumo
e alla domanda di servizi (in relazione ai quadri diversificati di patologie).
Viene descritto il modello organizzativo del sistema integrato di servizi
pubblici e privati, analizzando i diversi livelli di governo e di responsabilità
- regionale e Dipartimentale -. Compito principale del Dipartimento delle
dipendenze patologiche viene individuato nel coordinamento ed integrazione
dei progetti, servizi e trattamenti, al fine di consentire accessi differenziati
e diretti in un sistema articolato e libero di offerte di assistenza.
Vengono inoltre definiti gli interventi i cui si articola l’offerta del
Dipartimento, riconducibili a tre macrosettori: prevenzione, cura e riabilitazione,
inclusione sociale e lavorativa.
Deliberazione amministrativa n. 129, del 30.6.2004,“Definizione dei
criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2004
e 2005 ai sensi dell’art. 26 della L.r. 4.6.96 n.. 18 e successive modificazioni”
(BUR n. 71 del 15 luglio 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione
del piano degli interventi per il 2004 a favore dei disabili. Il piano,
previsto dalla legge regionale n. 18 del ’96, comprende un’ampia gamma
di iniziative: assistenza domiciliare domestica ed educativa delle persone
con disabilità gravissima, attivazione dei centri socio-educativi riabilitativi
diurni, servizi di trasporto, integrazione scolastica e lavorativa. I
contributi riguardano anche interventi per l’assistenza domiciliare indiretta
ai disabili in situazione di particolare gravità. Altri finanziamenti
sono finalizzati a tirocini, borse lavoro, acquisto e installazione degli
automatismi di guida, degli ausili tecnici per il trasporto dei portatori
di handicap motorio. Previsti, infine, finanziamenti per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e la realizzazione di iniziative legate
a specifiche esigenze. I Comuni, per accedere ai finanziamenti, devono
presentare i progetti entro il 30 settembre 2004 (per l’assistenza indiretta
entro il 30 novembre). Per l’anno 2005 entro il 31 marzo (per l’assistenza
indiretta entro il 31 ottobre).
D.G.R. n. 686 del 15 giugno 2004, Approvazione della sperimentazione
progetto “Helios”: sistema di cura e modalità per mantenere e tutelare
l’anziano a domicilio in caso di emergenza climatica estiva (anno 2004),
(BUR n. 66 del 05.07.2004)
La delibera presenta il progetto approvato dalla Regione Marche per la
sperimentazione di un piano di prevenzione e di protezione degli “over75”
che vivono da soli per tutelare l’anziano a domicilio in caso di emergenza
climatica per l’estate 2004. Si chiama “Helios” e prevede un monitoraggio
telefonico giornaliero degli anziani che risiedono nei comuni con popolazione
superiore a 20 mila abitanti: Ancona, Pesaro, Fano, Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto, Senigallia, Macerata, Jesi, Civitanova Marche, Fermo,
Fabriano, Osimo, Falconara Marittima, Porto Sant’Elpidio, Recanati e Tolentino.
I servizi sociali dei Comuni e dei distretti sanitari stanno elaborando
gli elenchi degli anziani in difficoltà, per trasmetterli al call-center
regionale che, quotidianamente, effettuerà chiamate telefoniche per sincerarsi
sullo stato di salute, dare consigli su come difendersi dal caldo e allertare
le famiglie, il medico di base o la rete dell’emergenza, quando vengano
rilevate situazioni di rischio reale. Tutti gli ultra settantacinquenni
dei centri interessati, tuttavia, anche quelli esclusi dagli elenchi,
possono segnalare il proprio nominativo, per ricevere la telefonata di
verifica e sentirsi meno soli. Dopo il censimento degli anziani a rischio,
si attiverà un servizio che prevede, nei casi di reale necessità, la consegna
dei pasti e dell’acqua, oltre l’espletamento delle piccole incombenze
quotidiane: dal ritiro della pensione, alla consegna dei farmaci, alla
visita medica (a partire dal 1 luglio e fino al 20 agosto). La protezione
civile rileverà l’andamento meteo. La Regione, inoltre, ha pubblicato
un opuscolo (50 mila copie) con consigli per proteggersi dall’afa, che
sarà distribuito attraverso le farmacie e i centri di aggregazione degli
anziani. Il costo del progetto è di 80 mila euro.
D.G.R. n. 642 del 15 giugno 2004, Criteri e modalità per la concessione
dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia,
l’adolescenza ed il sorteggio alle funzioni genitoriali di cui alla legge
regionale n. 9 del 13 maggio 2003, (BUR n. 66 del 05.07.2004)
Vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi e la realizzazione
e gestione dei servizi previsti dal programma di attuazione degli interventi
a favore dell’infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità, approvato
recentemente dalla giunta regionale. Sono ammessi a finanziamento i servizi:
- i nidi d’infanzia e centri per l’infanzia provvisti di pasto e sonno:
sono servizi educativi che accolgono bambini da tre mesi a tre anni; -
i centri per l’infanzia: sono servizi che accolgono bambini di età
compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il
nido d’infanzia in forma più flessibile ed articolata; - gli spazi
per bambini e per famiglie: sono spazi destinati al sostegno di
iniziative di prevalente carattere ludico e socio-culturale, aggregazione
sociale; - i centri di aggregazione per bambini e adolescenti:
sono servizi che svolgono attività extrascolastiche per minori dai 3 ai
17 anni; - i servizi itineranti: destinati a realtà territoriali
disagiate, rivolti a bambini e adolescenti ed offrono, spazi d’incontro
e di interazione; - i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative
e familiari genitoriali; - i servizi di sostegno alle funzioni
genitoriali: sono le attività previste all’art.16 della legge 328/2000
per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse
dai Comuni singoli od associati. Per il 2004, sono disponibili per i servizi
ammessi a finanziamento risorse complessive pari a 9 milioni e 850 mila
euro, ripartite agli Ambiti territoriali in base alla tipologia dei servizi.
Infatti, ai servizi di nidi e centri di infanzia sono stati assegnati
oltre 5 milioni e 900 mila euro. A tutti gli altri servizi sono
riservati più di 3 milioni e 900 mila euro, di cui 236 mila destinato
a specifici progetti sperimentali. Il programma di attuazione dei servizi
dovrà coincidere sostanzialmente con il Piano infanzia ed adolescenza
del Piano di Zona e con il Programma di attuazione delle attività distrettuali,
stabilendo un’integrazione tra i soggetti e tra le progettualità territoriali
(scuola, giustizia minorile, volontariato, terzo settore) anche per il
necessario cofinanziamento. Per i Comuni la quota di compartecipazione
non potrà essere inferiore al 50% dell’assegnazione da parte della Regione.
D.G.R., n. 575 del 28 maggio 2004, Attuazione deliberazione amministrativa
n. 97/2003 “Piano sanitario regionale 2003-2006” - Linee di indirizzo
per la realizzazione e la gestione di strutture residenziali per anziani
(BUR n. 61 del 18.06.2004)
La delibera dopo avere richiamato le indicazioni della normativa regionale
vigente in materia di residenze per anziani (Rsa, Residenze protette,
Case di riposo), ha indicato alle Zone e agli Ambiti Territoriali alcuni
punti dei quali tener conto in fase di programmazione locale. In particolare
si invitano i territori a rivedere, sulla base dei criteri indicati, la
progettazione residenziale complessiva mirando alla ottimizzazione della
spesa di gestione delle stesse, attraverso idonei dimensionamenti e accorpamenti
di strutture (moduli all’interno della stessa residenza).
D.G.R. n.530 del 13.05.2004, Presa d’atto dei protocolli d’intesa sottoscritti
tra la Regione Marche e le Università degli studi delle Marche per il
progetto servizio civile regionale, (BUR n. 55 del 01.06.2004)
Viene deliberata la presa d’atto dei protocolli d’intesa tra la Regione
Marche e le Università degli studi delle Marche (Università Politecnica
delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Camerino, Università
degli studi di Urbino, Università degli Studi di Macerata) per il progetto
servizio civile. Riconoscendo il valore della proposta del servizio civile
volontario ai fini di una formazione complessiva dei giovani, le Università
degli Studi delle Marche nel protocollo d’intesa stabiliscono di riconoscere
l’esperienza del servizio civile, svolto presso gli enti accreditati,
quale parte integrante del percorso formativo dello studente (purchè svolto
secondo le modalità amministrative ed operative previste dagli ordinamenti
delle facoltà); di attribuire allo svolgimento completo del servizio civile
fino a n. 10 crediti formativi e di equiparare lo svolgimento completo
del servizio civile al tirocinio.
D.G.R. n. 529 del 13.05.2004, Disposizioni in ordine alla costituzione
del dipartimento regionale di medicina trasfusionale, (BUR n. 55 del
01.06.2004)
La delibera stabilisce la costituzione del Dipartimento regionale di Medicina
Trasfusionale. Considerata la frammentazione attuale delle strutture autonome
trasfusionali della regione e la mancanza di un collegamento strutturale
e funzionale, al Dipartimento Regionale di Medicina trasfusionale viene
assegnata la funzione di strumento organizzativo e gestionale sotto il
profilo tecnico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali.
La sede amministrativa e la direzione del Dipartimento sono collocate
presso l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi
- G. Salesi. Il testo analizza in dettaglio le funzioni del dipartimento
che si possono riassumere in tre principali azioni di intervento: coordinamento
e bilanciamento delle attività regionali sotto il profilo gestionale ed
organizzativo per migliorare il livello di autosufficienza raggiunta;
programmazione - in accordo con le associazioni di volontariato – del
modello organizzativo del sistema trasfusionale per far fronte al compito
di supporto trasfusionale in relazione ai fabbisogni e con contenimento
dei costi; controllo e garanzia delle modalità operative e di prelievo
sul territorio regionale. Viene inoltre definita la struttura del Dipartimento
costituito da: Unità Operative Complesse (U.O.), Aree di coordinamento
sovranazionale provinciale e Centro regionale di coordinamento e compensazione
e per la plasmaproduzione (per ogni struttura vengono precisate le attività
svolte). Vengono elencati gli organi decisionali e le modalità di nomina
e di durata degli incarichi e i criteri di assegnazione del budget annuale
da destinare al dipartimento.
D.G.R., n. 526 del 13 maggio 2004, Attuazione DGR n. 1711 del 25/09/02
- Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al co-finanziamento delle attività di livello regionale in materia
di dipendenze patologiche (BUR n. 55 del 01.01.2004)
Vengono approvati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al co-finanziamento degli interventi di livello regionale in
materia di dipendenze patologiche (consumo di sostanze psico–attive, alcologia,
tabagismo). Il totale del finanziamento è di € 1.572.000,00 (riferito
ad una singola annualità), da ripartire per ciascuna delle aree di intervento
previste (le quote sono variabili in funzione delle richieste ricevute):
- continuità delle attività dei Centri Diurni (€ 480.000,00); - continuità
e sviluppo dei progetti di rilievo regionale in corso (€ 400,000,00);
- attività di prevenzione (€ 70.000,00); - interventi in materia di sicurezza
stradale correlata all’uso di sostanze stupefacenti e pscicotrope (€ 40.000,00);
- attività che prevedono l’impiego di operatori di strada e unità mobili
(€ 367.000,00); - progetti finalizzati alla supervisione degli operatori
pubblici e del privato sociale (€ 200.000,00); - contributo aggiuntivo
spese straordinarie per la realizzazione del convegno nazionale “Il sistema
degli interventi sulle dipendenze” tenutosi a Pesaro nei giorni 11, 12,
13 febbraio 2004 (€ 14.980,00). La delibera stabilisce i requisiti e le
finalità degli interventi per ottenere il co- finanziamento. Vengono,
inoltre, stabilite le modalità di presentazione dei progetti, i criteri
di valutazione dell’apposita Commissione di valutazione e di liquidazione
dei contributi.
D.G.R. n. 457, del 27 aprile 2004 Interventi per favorire l’inclusione
sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle
loro famiglie - Prosecuzione dei servizi di sollievo – Criteri e modalità
per la valutazione dei progetti e l’assegnazione delle risorse (BUR
n. 52 del 21.05.2004)
La delibera ha approvato, il provvedimento sui criteri e le modalità per
la valutazione dei progetti, destinando alle Province un milione di euro
da ripartire tra i Comuni che potranno così proseguire la realizzazione
e ampliare i progetti relativi ai Servizi di sollievo. Progetti che riguardano
la creazione e il proseguimento di punti di ascolto, il sostegno domiciliare,
i centri diurni, gli inserimenti lavorativi, la residenzialità temporanea,
i gruppi di auto aiuto tra le famiglie , percorsi formativi e attività
ricreative. La novità rispetto alla precedente impostazione è l’istituzione
di un gruppo regionale di supporto che coadiuva gli ambiti e le amministrazioni
provinciali nell’elaborazione dei progetti che, per ogni provincia, non
dovranno superare il numero delle zone territoriali dell’ASUR. Come nel
passato, l’accesso ai contributi regionali è subordinato alla sottoscrizione
di protocolli di intesa tra Comuni , Ambiti territoriali, Zone territoriali
dell’ASUR e i Dipartimenti di salute mentale. I protocolli costituiscono
lo strumento di programmazione congiunta in cui sono previsti dettagliatamente
i diversi ruoli e azioni ad condurre per la realizzazione dei progetti,
che vengono cofinanziati dai soggetti firmatari dell’intesa.
Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9, Norme per la promozione, il riconoscimento
e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale (BUR n. 45
del 06.05.2004)
La legge disciplina le modalità per la promozione, il riconoscimento e
lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale presenti nel territorio
della Regione Marche. Viene stabilita l’istituzione del registro regionale
delle associazioni di promozione sociale, articolato in due distinte sezioni
a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle stesse associazioni;
l’istituzione dei registri comunali; l’istituzione della Consulta regionale
dell’associazionismo di promozione sociale, nuovo organismo di rappresentanza
del mondo dell’associazionismo di promozione sociale. Il testo regolamenta
le forme di sostegno regionale all’associazionismo di promozione sociale
in termini di formazione del personale, di acquisto impianti, di attuazione
di programmi innovativi, di sostegno alle spese per l’adeguamento delle
sedi. Vengono definite, inoltre, le modalità di stipula delle convenzioni
per lo svolgimento di servizi, la possibilità da parte della Regione di
concedere alle associazioni beni di sua proprietà e i modi di finanziamento
per sostenere, da parte della Regione, attività e investimenti delle associazioni
stesse con la finalità di sviluppare la presenza sui territori.
D.G.R., n. 238 del 16 marzo 2004, Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13 (B.U.R., n. 34 del 07.04.2004)
Vengono stabilite le modalità per l’esercizio da parte dell’Azienda sanitaria
Unica regionale (ASUR) – che nasce dalla fusione per incorporazione nell’Azienda
USL 7 di Ancona delle altre dodici Aziende USL che operano nella Regione
- delle funzioni come previsto dalla Legge regionale n. 13/2003. L’articolo
28 della legge citata, disponeva, infatti, che le zone territoriali continuassero
a svolgere, per un periodo transitorio di due anni, le funzioni spettanti
alle precedenti Aziende USL, precisando che alcune funzioni devono essere
svolte a livello centralizzato dall’ASUR per conto e nell’interesse delle
singole zone. La delibera definisce le modalità applicative delle singole
funzioni che l’ASUR deve esercitare a livello centralizzato: acquisto
di beni e servizi, appalti di opere pubbliche, gestione del patrimonio
immobiliare, affidamento e gestione della tesoreria unica, gestione del
sistema informativo, controllo di gestione, strutture, gestione finanziaria.
Regolamento regionale, n. 1 del 25 febbraio 2004, Disciplina in materia
di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale
e diurno (BUR n. 28 del 18.3.2004).
Il regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi,
nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale
e semiresidenziale di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20
(Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). Vengono
definiti - nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica,
edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza - i requisiti
strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture (All. A). Anche
riguardo le figure professionali - ferma restando l’applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi - il
soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza
di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento,
educative e socio-sanitarie (All. B). Viene inoltre fissato un tempo entro
il quale le strutture già operanti devono adeguarsi. La tolleranza riguardo
alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove
espressamente richiamata, è estesa alle strutture ristrutturate o già
costruite con specifica destinazione d’uso.
Legge regionale 18 dicembre 2003, n. 24, Modifiche alla legge regionale
18 giugno 2002, n.9 recante: attività regionali per la promozione dei
diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo
e della solidarietà internazionale (BUR n. 121 del 24.12.2003)
Le modifiche prevedono che: a) le azioni progettuali, all’interno di attività
di cooperazione internazionale, riguardino anche la promozione di progetti
ed interventi delle organizzazioni non governative; b) nell’ambito delle
iniziative per la giornata della pace e della memoria, l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale può promuovere iniziative di sensibilizzazione,
patrocinare e sostenere progetti di particolare valore curati da organizzazioni
non governative.
D.G.R. n. 1665 del 01 dicembre 2003, Approvazione dello schema di convenzione
tra zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare
oncologico (BUR n. 120 del 22.12.2003)
Viene approvata la convenzione per la collaborazione tra le Zone territoriali
ed organizzazioni del terzo settore per l’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata (ADI) specialistica per pazienti oncologici. Viene
precisato che tale atto non prevede oneri per la Regione Marche. Il protocollo
stabilisce: il livello decisionale (distrettuale) e responsabilità organizzativa
(Responsabile distretto), le modalità operative per la presa in carico
dei pazienti, la definizione dei rapporti con l’Unità Operativa di Oncologia,
la definizione delle dimissioni Protette con il numero dei pazienti assistibili,
la gestione delle eventuali liste di attesa, gli oneri a carico della
zona sanitaria e del soggetto convenzionato, la definizione della fornitura
farmaci e materiale sanitario, la formazione e supervisione degli operatori.
D.G.R., n. 1590 del 24 novembre 2003, L. 68/99 del 12.03.199 “Criteri
e modalità relativi alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili fra le Province” anno 2002 – Fondi statali a destinazione
vincolata (BUR n. 118 del 15.12.2003).
Vengono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo Nazionale per
il diritto la lavoro dei disabili fra le Province della Regione Marche.
Per la ripartizione del Fondo la Regione Marche applica lo stesso criterio
adottato dal Ministero del Lavoro per la ripartizione alla Regioni: l’importo
assegnato ad ogni Provincia è calcolato dal rapporto tra la somma dei
punteggi determinati dalla durata delle fiscalizzazioni - espresse in
mesi - e il punteggio stabilito dalle convenzioni stipulate da ogni Provincia,
entro il 31 ottobre dell’anno 2001. Il totale del finanziamento assegnato
alla Regione Marche è di € 1.745.846,99: di questi 485.209,90 € sono stati
destinati alla provincia di Ancona; 392.714,99 € alla provincia di Ascoli
Piceno; 426.777,40 € alla provincia di Macerata e 441.144,70 € alla provincia
di Pesaro Urbino.
D.G.R., n. 1562 del 18 novembre 2003, L.R. n. 48 del 13.4.1995 art.
10. Determinazione dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione
dell’importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione
di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato. Modifica della
D.G.R. n. 1978 del 19/11/2002. Anno 2003. Euro 125.663,13 - Bilancio 2003
(B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
L’intervento finanziato è identico a quello dell’anno precedente. Il finanziamento
riguarda progetti di organizzazioni di volontariato tendenti a sviluppare
azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; in particolare, nella
promozione di attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere
i ragazzi nella fascia di età compresa nell’obbligo scolastico, in collaborazione
con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. Al fine
di impiegare al meglio le risorse regionali disponibili per la realizzazione
di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato, viene individuata
una specifica tematica (in particolare attività educative extrascolastiche
finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola dell’obbligo)
con il coinvolgimento degli Enti Territoriali ripartendo, con specifico
criterio, le risorse tra i 24 Ambiti Territoriali. Le domande vanno indirizzate
direttamente agli ambiti territoriali di appartenenza delle associazioni.
Il progetto deve concludersi entro il 2004.
D.G.R., n. 1558 del 18 novembre 2003, Deliberazione amministrativa
n. 306/2000: atto di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali
d’ambito finalizzati alla “Integrazione scolastica, prevenzione del disagio
e della promozione dell’agio dei giovani” nella Regione Marche - Fondo
integrativo assistenza scolastica, spese per l’emanazione di indirizzi
per l’attuazione del diritto allo studio, realizzazione e diffusione di
studi e ricerche per la realizzazione del diritto allo studio – Criteri
di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito (B.U.R. n. 116
del 12.12.2003)
I Comuni attraverso gli Ambiti territoriali realizzano interventi volti
a favorire il diritto allo studio nella scuola elementare e media inferiore.
Per raggiungere tale obiettivo l’AT si coordina con le Scuole, le province,
le organizzazioni sociali presenti nel territorio. Il finanziamento regionale
è complessivamente pari a 504.038,95 €. L’iniziativa viene considerata
integrativa delle linee d’intervento rivolte agli studenti delle scuole
superiori, finanziate con il fondo regionale per l’Autonomia scolastica.
Ogni AT si attiva per la predisposizione del Piano territoriale (con scadenza
28 febbraio 2004) finalizzato alla “integrazione scolastica, prevenzione
del disagio e promozione dell’agio delle giovani” perseguendo i seguenti
obiettivi: valorizzazione della cittadinanza attiva dei giovani; rimozione
degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la
partecipazione dei giovani al sistema scolastico; prevenzione del disagio,
con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze
patologiche; promozione dell’agio. In particolare dal Piano Territoriale
dovranno emergere azioni che facilitino l’accesso e le frequenza della
scuola elementare e media inferiore e che elimino i fenomeni dell’evasione
e dell’abbandono scolastico, che favoriscano l’integrazione: - degli studenti
in difficoltà di sviluppo o di apprendimento; dei minori di famiglie immigrate.
D.G.R., n. 1593 del 24 novembre 2003, L.R. 24/2000 “Norme per favorire
l’occupazione dei disabili - Criteri e modalità applicative” - anno 2003
(B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
Possono usufruire del finanziamento regionale (49.626.00 €), i progetti
presentati dai datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione
di disabili ai sensi delle legge 68/99 “Norme per il diritto al alvor
dei disabili”. I benefici possono essere richiesti anche per i soci lavoratori
di cooperative purchè regolarmente iscritti a libro matricola. Le imprese
devono avere sede legale ed operativa nella Regione marche. La realizzazione
delle attività previste nel progetto può essere delegata ad una Cooperativa
sociale.. La delibera definisce le modalità di valutazione dei progetti
(definiti in allegato alla delibera) che dovranno aver ottenuto un punteggio
non inferiore a 60/100.
D.G.R., n. 1551 del 18 novembre 2003, Approvazione protocollo di intesa
per la realizzazione del progetto interregionale “Mantenimento mirato:
permanenza in azienda del disabile” POR Ob. 3 - FSE 2000/2006 - Asse B
- Misura 1 (B.U.R. n. 116 del 12.12.2003)
Viene deliberata l’adesione al Protocollo d’intesa per la realizzazione
del progetto interregionale (8 regioni e una provincia autonoma) finalizzato
al sostegno di una progettualità, innovazione e scambio di buone pratiche
nel campo della inclusione sociale, specificatamente al tema del “Mantenimento
mirato: permanenza in azienda del disabile psichico”. Il progetto mira
a definire una linea metodologica, normativa e funzionale di sostegno
con l’obiettivo di supportare la permanenza in azienda del disabile. Sono
previste le seguenti azioni: Valorizzazione, scambio e diffusione delle
buone prassi di mantenimento mirato, sperimentate nei diversi contesti
regionali, Definizione di un sistema comune di valutazione delle politiche
mirate al mantenimento; Individuazione di modelli, metodologie e strategie
per favorire il mantenimento.
D.G.R., n. 1550 del 12 novembre 2003, Quote vincolate agli obiettivi
del piano sanitario nazionale per l’anno 2003 - Determinazioni (B.U.R.,
n. 111 del 28.11.2003)
Il Piano sanitario nazionale ha previsto un finanziamento per la regione
Marche pari a 30.388.922 €. La regione ha definito un piano di utilizzo
dei fondi secondo cinque aree progettuali con le seguenti percentuali:
1) Sviluppo politica dei livelli essenziali di assistenza (25%), 2) Le
cure primarie (25%), 3) Rete integrata servizi sanitari e sociali per
la non autosufficienza (25%); centri di eccellenza (20%); Comunicazione
istituzionale (5%).
D.G.R., n. 1548 del 11 novembre 2003, Modifica della D.G.R., n. 1120
del 5 agosto 2003 concernente, “L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano annuale regionale
degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2003”
(B.U.R., n. 111 del 28.11.2003)
Vengono ridotte le risorse finanziarie già stabilite con DGR 112/2003
per interventi a favore degli immigrati. Il totale complessivo del finanziamento
è di 486.044,20 €. Di questi, 351.190,70 €, vengono destinati agli Ambiti
territoriali (con una riduzione di 87.797,67 €), 47.055,83 € per progetti
agestione regionale. I previsti progetti sperimentali non trovano più
copertura finanziaria e dunque nessun progetto potrà essere finanziato.
D.G.R., n. 1508 del 4 novembre 2003, LR 18/12/2001, n. 34 “Promozione
e sviluppo della cooperazione sociale”, art. 7 comm1 1, 2, 3, 4. Criteri
per l’ammissione, termini e modalità di assegnazione ed erogazione del
contributo regionale. Anno 2003 (B.U.R., n. 111 del 28.11.2003)
Vengono definiti i criteri per poter accedere al contributo regionale
per sostegno ad iniziative promosse da cooperative sociali. Sono ammissibili
le domande redatte da cooperative di tipo B che prevedono l’inserimento
di soggetti assunti con regolare contratto e rientranti nella categoria
di disabili psichiatrici
D.G.R., n. 1436 del 21 ottobre 2003, LR, n. 34/2001 – art. 5 comma
5 – Definizione dell’importo delle risorse da destinare all’acquisto di
beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo “B” per l’anno 2004 –
definizione dei criteri e delle modalità attuative (B.U.R., n. 109
del 25.11.2003)
Si stabilisce che l’importo delle risorse da destinare per il 2004, all’acquisto
di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B corrisponda ad un
minimo del 5% del totale complessivo di ogni struttura. Per importi inferiori
a 50.000 €, si prevede una semplificazione delle procedure di aggiudicazione.
Nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione si procede
mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa. Nel caso di
aggiudicazione sulla base dell’offerta più vantaggiosa la stessa è valutata
dauna Commissione avendo a riferimento i seguenti criteri: a) Corrispettivo
richiesto (25 punti); b) Apporto dei lavoratori svantaggiati (25 punti);
c) Esperienze nel settore (15 punti); d) Organizzazione dell’azienda (15
punti); e) Qualità sociale e tecnica del servizio in relazione agli obiettivi
indicati (20 punti).
Regolamento regionale n. 10 del 2 ottobre 2003, Requisiti e modalità
per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (B.U.R n.
90 del 9.10.2003)
Il regolamento definisce i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento
dei seguenti servizi previsti dalla legge 9/2003: a) nidi d’infanzia;
b) centri per l’infanzia; c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; e) servizi
itineranti; f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative
familiari; g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali. Il Regolamento
specifica che tutti gli interventi ed i servizi devono essere orientati
a favorire l’integrazione sociale ed educativa dei minori disabili . Vengono
definiti i requisiti strutturali, l’organizzazione e la ricettività dei
primi quattro tipi dei servizi sopra indicati. Vengono inoltre indicati
i titoli di studio in possesso degli operatori (educatori, coordinatori,
addetti ai servizi) che operano nei servizi e i requisiti necessari per
ottenere l’accreditamento.
D.G.R., n. 1174 del 5 agosto 2003, Indirizzi generali per la riorganizzazione
del servizio sanitario regionale - art. 28 comma 1 della LR 13/2003
(B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
La delibera stabilisce che l’AUSL 7 di Ancona assume la denominazione
di ASUR (azienda sanitaria unica regionale) e transitoriamente per due
anni svolge le funzioni indicate dalla legge di riorganizzazione del servizio
sanitario regionale: a) l’acquisto di beni e servizi di importo superiore
a centomila euro; b) gli appalti di opere pubbliche di importo superiore
a cinquecentomila euro; c) la gestione del patrimonio immobiliare, con
esclusione della manutenzione ordinaria; d) l’affidamento e la gestione
della tesoreria unica; e) la gestione del sistema informativo; f) il controllo
di gestione. Le zone sanitarie mantengono nel biennio la personalità giuridica
e continuano, tranne per i compiti (sopra indicati) delegati all’ASUR,
a svolgere le funzioni delle corrispondenti aziende sanitarie.
D.G.R., n. 1133 del 5 agosto 2003, L.R. n. 34/2001 - Art. 5. Approvazione
del tariffario regionale, dei criteri per l’affidamento dei servizi e
gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e i loro consorzi
e gli enti territoriali locali e gli altri enti pubblici (B.U.R. n.
80 del 8.9.2003)
L’atto, definisce e regola (abrogando le precedenti norme) le modalità
di affidamento alle cooperative sociali di tipo A e B e loro consorzi,
da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei servizi
socio sanitari, assistenziali, educativi, e per la fornitura di beni e
servizi diversi. Viene inoltre definito il tariffario regionale e dei
corrispettivi. Come indirizzo generale la delibera stabilisce: i contratti
stabiliti tra Pubblica amministrazione e cooperative e loro Consorzi devono
seguire le regole della normativa europea e nazionale; le cooperative
e i Consorzi devono essere iscritti all’apposito Albo regionale, le stesse
devono rispettare il regolamento disciplinante i rapporti di lavoro (L.
142/2001) e il Contratto collettivo delle Cooperative sociali per i propri
soci dipendenti e dipendenti (pena la risoluzione del contratto). Nel
caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione, l’ente appaltante
procede attraverso trattativa privata.
D.G.R., n. 1140 del 5 agosto 2003, Quadro attuativo 2003 della L.R.
n. 5/2003 - provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione
(B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
Il quadro attuativo è il documento operativo che definisce le modalità
applicative della L.R. 5/2003: beneficiari, procedure, contributi, priorità,
modulistica. Il finanziamento è di 2 milioni di euro per sostenere il
mondo della cooperazione.Le domande vanno presentate entro il 15 ottobre
2003. Gli aiuti regionali sostengono le cooperative di produzione, lavoro,
miste e sociali. Gli interventi che possono beneficiare dei contributi
riguardano i processi di capitalizzazione, finalizzati all’incremento
dell’occupazione; il sostegno agli investimenti effettuati; la costituzione
di nuove cooperative, per aumentare gli occupati; progetti sperimentali
nei territori svantaggiati; l’accesso al credito. Sono previsti anche
iniziative per favorire la crescita culturale del settore e incentivare
l’associazionismo cooperativo. Il testo è disponibile sul sito internet:
www.cooperazione.marche.it
D.G.R., n. 1135 del 5 agosto 2003, LR n. 27/2001 - Contributi ai comuni
per l’elaborazione e l’adozione del piano territoriale degli orari e per
la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi -
criteri per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei fondi
(B.U.R. n. 81 del 8.9.2003)
Vengono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione
dei contributi ai Comuni per elaborare ed adottare i piani territoriali
che riguardano il coordinamento dei tempi delle città e la costituzione,
promozione e sostegno alle banche del tempo. La Regione Marche ha stanziato
per tali interventi 43 mila 898 euro. Per quanto riguarda il piano
territoriale degli orari, tra i criteri per l’ammissibilità
dei progetti ai finanziamenti: la popolazione residente (un punteggio
maggiore sarà assegnato ai Comuni fino a 30 mila abitanti e, gradualmente
più basso dai 30 mila ai 60 mila ed oltre i 60 mila), l’estensione territoriale
e se si tratta di progetti coordinati tra Comuni confinanti. Una precedenza
nella formazione della graduatoria sarà data ai progetti elaborati dai
Comuni capofila d’Ambito territoriale sociale se coinvolgeranno tutti
i comuni appartenenti all’ambito. Il contributo sarà concesso per una
quota pari al 50 per cento del costo del progetto e comunque non superiore
ai 2.582 euro. Relativamente alle banche del tempo, i criteri per
l’assegnazione dei contributi (stesso limite massimo di 2582 euro) si
riferiscono alla tipologia degli interventi: per affitto locali, per le
quote di ammortamento dei beni strumentali, per i costi di attività di
promozione e informazione. Per tutti e tre questi interventi il contributo
è pari al 50 per cento dei costi. Previsti anche contributi per la formazione
dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo. Precedenza
ai Comuni capofila d’ambito territoriale: anche fino all’80% di contributo
per i costi sostenuti.
D.G.R., n. 1120 del 5 agosto 2003, L.R. n. 2/98 art.
7 - Piano annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli
immigrati per l’anno 2003 (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Attraverso il programma triennale 2002-2004 (D.C.R. 68/2002), la regione
Marche ha definito gli obiettivi da realizzare nel triennio al fine di
assicurare la piena integrazione degli immigrati nel territorio regionale.
Il Piano annuale intende ora indicare gli interventi da sostenere nell’anno
2003. La aree di intervento attribuite agli ambiti territoriali per complessivi
438.988,37 € sono: 1) Integrazione, intercultura e conoscenza della lingua
italiana nelle scuole dell’obbligo, 2) Accesso all’abitazione 3) Centri
di servizi e sportelli informativi, 4) Centri di prima e seconda accoglienza.
Il fondo regionale cofinanzia al 50% i progetti degli ambiti territoriali.
Il finanziamento per interventi a livello regionale è pari a 134.854,50
€. Per l’attività della Consulta regionale degli immigrati il finanziamenti
è pari a 80.000 € . Una quota dovrà essere ripartita tra le associazioni
e le federazioni di immigrati iscritte al Registro regionale (1.000 €
per ciascuna associazione o federazione per la gestione delle spese ordinarie);
la restante parte per progetti (associazioni, federazioni e membri della
Consulta regionale degli immigrati) che debbono avere come obiettivo primario
quello di ridurre il disagio dell’immigrato e di favorire il suo inserimento
nella comunità locale. Vengono inoltre finanziati progetti sperimentali
per complessivi 54.854,50 €. Per il 2003 vengono finanziati progetti sperimentali
inerenti: la partecipazione alla vita pubblica delle donne immigrate;
iniziative, a titolarità regionale, volte sia alla informazione sui diritti
degli immigrati sia alla fruizione dei diritti da parte degli stessi.
D.G.R., n. 1130 del 5 agosto 2003, LR 63/95 “Provvedimenti a favore
delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo
della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro
la criminalità organizzata e i poteri occulti”, art. 3 e 4 – Criteri ed
indirizzi per la presentazione dio progetti da parte delle scuole. Anno
scolastico 2003-04 (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Educare i giovani alla legalità, per contribuire allo sviluppo di una
coscienza civile, rispettosa delle prerogative democratiche e dell’ordinamento
costituzionale. Antidoti efficaci per contrastare la criminalità organizzata
e i “poteri occulti”. La Regione Marche per questi obiettivi ha stanziato
57 mila euro, prevedendo il finanziamento di progetti didattici rivolti
alle scolaresche, con la partecipazione attiva dei ragazzi alla varie
iniziative. La somma prevista destina 43.900,00 euro alle attività degli
alunni e 13.100,00 euro all’aggiornamento dei docenti. Le domande di contributo
vanno rivolte alla Regione entro il 10 ottobre. Le iniziative devono essere
realizzate nel corso dell’anno scolastico 2003/2004. Le domande possono
essere inoltrate dalle scuole statali e paritarie. I progetti didattici
proposti devono riguardare lo sviluppo della coscienza civile, la lotta
alla criminalità, l’educazione alla legalità, la conoscenza dei principi
istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile. I ragazzi
possono realizzare audiovisivi, pubblicazioni e ricerche, giochi didattici,
software, rappresentazioni teatrali. Lavori che restano di proprietà delle
scuole, ma che la Regione può utilizzare per i propri fini istituzionali
D.G.R., n. 1121 del 5 agosto 2003, DL n. 297/2002 recante disposizioni
modificative e correttive del D. lgs n. 181/2000: approvazione disposizioni
relative a L. 68/99 - collocamento disabili e L. 223-91 - collocamento
soggetti in mobilità (B.U.R. n. 80 del 8.9.2003)
Si specifica che tutti coloro che sono già iscritti nell’elenco
previsto dalla legge 68, alla data del 30 gennaio 2003, mantengono il
d’ufficio il diritto a godere del sistema speciale previsto dalla legge,
come pure la eventuale anzianità di disoccupazione. Per i nuovi iscritti
si procederà mediante apposita dichiarazione. Le altre disposizioni riguardano
il collocamento dei soggetti in mobilità.
D.G.R., n. 1053 del 29 luglio 2003, LR 14.3.94 n. 8: Criteri e modalità
di ripartizione delle risorse finanziarie regionali ai Comuni che assicurano
i servizi socio educativi assistenziali residenziali per la tutela dei
minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento
e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati (B.U.R n. 78 del
29.8.2003)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 1.536.459,28 €)
per il 2003 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio
educativi assistenziali residenziali riguardanti la protezione e la tutela
dei minori in situazioni familiari multiproblematichea rischio di disadattamento
e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati. Gli interventi ammessi
a finanziamento riguardano: affido a parenti entro il 4º grado, affido
etero familiare continuativo, ospitalità in istituto, accoglienza in comunità.
L’intervento finanziario regionale (limite massimo della spesa ammissibile)
è di 13 € giornaliere per gli affidi eterofamiliari continuativi ed a
parenti entro il 4º grado, di 77 € per l’affido presso istituti e comunità.
D.G.R., n. 1056 del 29 luglio 2003, Criteri di riparto ai Comuni dei
fondi statali e regionali per gli interventi sociali (B.U.R n. 78
del 29.8.2003)
Sono stati assegnati ai Comuni marchigiani 24 milioni e 789 mila euro
per la realizzazione degli interventi sociali sul territorio nel 2003
(l’importo è pari a quello dello scorso anno). Le priorità riguardano
le politiche abitative (acquisto prima casa per le famiglie di nuova costituzione,
contributi per affitti a famiglie disagiate…), di sostegno alla natalità,
di assistenza domiciliare per i malati oncologici. La gestione delle risorse
è affidata ai Comuni: singoli, associati o dell’Ambito sociale. Sono stati
definiti anche i criteri di riparto, che riguardano le somme destinate
alla copertura delle spese per i Coordinatori d’ambito, gli Staff, gli
Uffici di promozione sociale (Ups) e il sostegno finanziario alle famiglie.
Le risorse destinate ai nuclei familiari vengono ripartite secondo queste
indicazioni: il 10% della somma disponibile ai Comuni che formano le Comunità
montane; il 5% a quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
La quota restante viene distribuita con riferimento alla popolazione presente
(75%) e al territorio (25%). La compartecipazione dei Comuni alla spesa
per gli interventi sociali non può essere inferiore al 10% delle risorse
trasferite. Le somme non utilizzate per le politiche abitative potranno
essere destinate ad altri settori sociali, secondo le necessità locali.
Dei 24 milioni di euro stanziati, oltre 6 milioni sono riservati a diversi
progetti finalizzati (volontariato, cooperazione sociale, invalidi, immigrati,
zingari, prostituzione, detenuti)
D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione dello schema di accordo
di programma per la realizzazione dell’osservatorio per le politiche sociali
tra la Regione Marche, e le Province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata
e Ascoli Piceno (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
L’Accordo di programma definisce l’organizzazione dei cinque Osservatori
per le Politiche Sociali attivi nella regione Marche e ne regolamenta
i compiti e il funzionamento, con la finalità di concordare percorsi progettuali
e operativi convergenti, che partendo dalla definizione dei ruoli di ciascun
soggetto permetta di sviluppare un’attività organica e coordinata che
tenga conto sia delle esigenze e delle peculiarità dei singoli contesti
provinciali, sia delle esigenze complessive del quadro regionale. Il modello
organizzativo dell’Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) viene definito
come un sistema di rete integrato che comprende un Osservatorio di livello
Regionale (ORPS) e quattro Osservatori di livello provinciale (OPPS) e
che opera in raccordo organico con gli Ambiti Territoriali che hanno il
compito di governare il sistema degli interventi sociali sul territorio
e con tutti quei soggetti che, per le loro specificità professionali,
presentano livelli di interazione con l’attività dell’OPS. L’OPS è costituito
da una rete integrata di cinque Osservatori, secondo un modello che prevede
la più ampia autonomia di ciascun Osservatorio sul versante dell’elaborazione
e dell’analisi dei dati, in modo da poter rispondere alle esigenze conoscitive
e programmatorie del proprio livello territoriale e dei relativi referenti
politici e amministrativi e la massima integrazione di tutti gli Osservatori
per quel che concerne le metodologie di raccolta, organizzazione e armonizzazione
delle basi dati che alimentano il sistema informativo, in modo da garantire
i necessari caratteri di omogeneità, confrontabilità e affidabilità della
base dati. All’interno dell’OPS, il rapporto con gli Ambiti Territoriali
viene coordinato e gestito dagli Osservatori Provinciali sia per l’organizzazione
della raccolta delle informazioni sia per la “restituzione” dei risultati
sia, infine, per il supporto “consulenziale” per l’analisi, l’approfondimento
e la finalizzazione dei risultati all’interno dei processi di programmazione
e valutazione degli interventi. Viene istituito il Tavolo Tecnico regionale
che ha il compito di “governare” la costruzione e la gestione dell’OPS,
con particolare riferimento ai caratteri di standardizzazione del sistema
informativo. L’attività dall’OPS viene definita attraverso programmi annuali,
concordati in sede di Tavolo Tecnico. Il programma delle attività dell’Osservatorio
Regionale per le Politiche Sociali relativo all’anno 2003 si sviluppa
su quattro piani tematici: il piano organizzativo, il piano dei contenuti,
il piano informatico e il piano dell’analisi e della diffusione dei risultati.
D.G.R., n. 869 del 17 giugno 2003, Indirizzi in materia di interventi
socio-sanitari territoriali relativi all’affidamento familiare di cui
alla L. n. 184/1983 e successive modificazioni (B.U.R n. 59 del 7
luglio 2003)
Si dispone che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca
livelli adeguati d’intervento in materia di affidamento familiare, entro
sessanta giorni dall’approvazione del presente atto le AA.SS.LL. e i Comuni
provvedano alla designazione del personale sanitario e sociale per la
costituzione dell’equipe integrata affidamento familiare e sottoscrivano
i protocolli metodologici ed operativi per l’organizzazione e la gestione
del servizio in ambito locale. La Regione (DGR 202/98), ha affidato gli
adempimenti relativi al servizio di affido ai consultori familiari, attraverso
la costituzione di apposite equipes composte dalle figure professionali
dello psicologo e dell’assistente sociale assicurati dalle Aziende sanitarie
locali. Dato che il progetto di affidamento familiare richiede un’attività
integrata tra interventi sociali e sanitari, gli enti locali, per assicurare
l’unitarietà dell’intervento, sottoscrivono con l’Azienda sanitaria locale
un protocollo, a livello di ambito territoriale, nel quale concordano
la programmazione e la gestione integrata degli interventi connessi al
servizio di affidamento familiare attraverso un’equipe integrata per l’affidamento
familiare nella quale: a) gli enti locali compresi nell’ambito sociale
svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e, con apposito
provvedimento, dispongono, previo consenso dei genitori o del tutore,
l’affidamento consensuale, reso esecutivo dal giudice tutelare, garantendo
tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo per il
superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l’allontanamento
del minore; b) l’Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo
e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza
esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva, sostenendone i relativi
oneri e garantendo il sostegno alle competenze genitoriali, nonché la
terapia e psicoterapia dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia.
Gli accordi territoriali tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale
sociale e le Asl determineranno l’attivazione delle equipes integrate
di ambito per l’adozione, l’affidamento e i minori fuori della famiglia,
dirette da un responsabile da individuare tra gli operatori sociali o
sanitari delle diverse equipes impegnate nel settore dei minori fuori
dalla famiglia, le quali avranno il compito di sviluppare le politiche
per l’infanzia e l’adolescenza in raccordo con le leggi di settore e dovranno
quindi trovare collocazione e realizzazione nei piani di zona degli ambiti
territoriali.
D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione Linee Guida per la
realizzazione degli Uffici di Promozione sociale (B.U.R n. 59 del
7 luglio 2003)
Il Piano sociale regionale individua, nella rete dei servizi essenziali
da attivare sul territorio regionale, gli Uffici di Promozione Sociale
da organizzare a livello territoriale. Il Piano li definisce come canale
di accesso alle diverse prestazioni disponibili e/o ottenibili, sede di
erogazione di alcune prestazioni di base, componente dell’Osservatorio
sociale. L’UPS assicura le funzioni di lettura e di osservazione del territorio,
cura l’organizzazione delle risorse comunitarie, accoglie le domande degli
utenti, media il rapporto tra gli utenti ed il sistema dei servizi e delle
attività. L’Ufficio, ha il ruolo di riferimento territoriale e di accesso
per la popolazione ed è il nodo fondamentale della rete dei servizi in
quanto soggetto in grado di verificare l’adeguatezza della rete alle effettive
esigenze della comunità. L’Ufficio di Promozione Sociale trova un omologo
significativo nello “Sportello della salute” previsto dal Piano Sanitario,
rispetto al quale deve sviluppare relazioni privilegiate ai fini dell’integrazione
socio-sanitaria. Le “Linee guida per la predisposizione e l’elaborazione
dei Piani di Zona”, individuano come obiettivo comune per i 24 ambiti
territoriali la costituzione di un Ufficio di promozione Sociale in ogni
ambito, il più possibile articolato e decentrato sul territorio, rinviano
ad ulteriori linee guida le modalità organizzative. Per orientare e sostenere
la predisposizione degli UPS da parte degli Ambiti territoriali le linee
guida sviluppano i seguenti aspetti: 1) I livelli essenziali previsti
dalla legge 328/00 e dal Piano Sociale nazionale 2001/2003; 2) Individuazione
potenzialità/criticità presenti a livello regionale e negli ambiti territoriali
nei servizi di informazione, consulenza e accompagnamento; 3) Verso l’integrazione
delle modalità d’accesso al sistema degli interventi sociali e socio-sanitari
nelle Marche; 4) Le funzioni assegnate agli Uffici di Promozione Sociale;
5) Avvio della concertazione a livello regionale e di ambito per la progettazione
partecipata degli Uffici di Promozione Sociale; 6) Tempi di attuazione.
D.G.R., n. 868 del 17 giugno 2003, Approvazione dei criteri e delle
modalità di gestione del processo di valutazione dell’attività dei Coordinatori
d’ambito sociale (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003)
Le “linee guida per l’attuazione del Piano regionale per un Sistema integrato
di interventi e servizi sociali” individuavano ruolo e funzioni del Coordinatore
di ambito. Dopo aver illustrato le caratteristiche generali, le funzioni,
i titoli e i requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale e le modalità
di accesso prevedevano una specifica attività di verifica del lavoro svolto
al termine del primo anno. Il punto 2.5 specifica: “I Comitati dei
Sindaci, dopo un anno dalla nomina, attivano la verifica e la valutazione
dell’attività svolta dai Coordinatori in aderenza agli atti di indirizzo
della Regione di applicazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato
di Interventi e Servizi Sociali e dei Piani di settore. I criteri e le
modalità del processo di valutazione, anche per garantire l’omogeneità
sul territorio regionale, sono definiti con successivo atto della Giunta
Regionale. L’esito della valutazione costituirà elemento necessario per
il rinnovo del contratto al Coordinatore dell’Ambito Territoriale”.
Si propone una valutazione da fare “ex post”, costruita attraverso un
confronto con i Coordinatori di ambito e basata su primi obiettivi generali
estrapolati e commisurati temporalmente a quanto definito regionalmente
nelle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piano di
Zona 2003 e, quando presente, a ciò che ciascun coordinatore d’ambito
ha concordato con la propria committenza attraverso la sottoscrizione
del contratto di collaborazione. Le aree in cui è stato articolato il
sistema di valutazione sono state così individuate: a) La posizione;
b) La prestazione; c) Il potenziale; d) Il risultato.
Tra gli obiettivi che il sistema si propone, vi è quello di aiutare i
Coordinatori nella individuazione delle criticità presenti nell’assetto
organizzativo, funzionale e strumentale che hanno a disposizione raffrontandole
anche alle altre realtà per incentivare un processo di miglioramento.
Per le aree di valutazione indicate si propone un sistema di punteggio
decimale (negativo, scarso, parzialmente positivo, positivo).
Deliberazione amministrativa n. 97 del 30 giugno 2003, Piano sanitario
regionale 2003-2006 (B.U.R, n. 60 del 10.7.2003)
Con il titolo “Un alleanza per la salute. Un welfare marchigiano
universale, equo, solidale e di qualità” viene presentato il PSR 2003-06.
Gli obiettivi del PSR vengono così definiti “Sulla base del quadro dei
bisogni della comunità locale e delle indicazioni nazionali ed internazionali,
la Regione Marche individua quattro macro obiettivi per il prossimo triennio,
due macro obiettivi per la Sanità e due macro obiettivi per
la Salute”. Quelli per la salute sono: a) sviluppare
una politica di promozione della salute; Il PSR lo definisce come
“obiettivo fondamentale che deve permeare l’intera politica (sanitaria
e non) della Regione” al fine di: - lottare contro i determinanti negativi
per la salute, riducendo i differenziali tra gruppi sociali con grado
di istruzione, condizioni lavorative, fasce di reddito, ecc. diverse per
ottemperare al principio dell’equità nei confronti dei bisogni;
- ridurre le disuguaglianze nelle opportunità di accesso e di utilizzo
dei servizi e quindi rendere cogente il principio della universalità
del SSN; - ridurre la cosiddetta “asimmetria” dell’informazione tra domanda
e offerta che pone il paziente-consumatore nella condizione di non poter
di regola esprimere preferenze “valide” di consumo nel rapporto con i
fornitori di prestazioni; - promuovere la qualità della vita (“aggiungere
più vita agli anni”) contrastando le patologie prevalenti del nostro
tempo: malattie cardio-vascolari, malattie cerebro-vascolari, tumori,
nefropatie, malattie dell’apparato digerente e respiratorio. L’obiettivo
verrà realizzato con progetti comunitari complessivi (i Piani Comunitari
di Salute) e di area (infanzia, giovani, donne, anziani, sicurezza, qualità
ambientale). La tutela dei soggetti fragili (b), è l’altro
obiettivo che la regione marche intende perseguire “Il porre queste aree
di fragilità al centro degli interventi di tutela della salute rappresenta
l’impegno etico primario della regione (..) In un sistema sanitario universalistico
e solidaristico, una discriminazione nell’accesso alle cure appare ingiustificabile.
L’obiettivo del servizio sanitario regionale non è quello di offrire cure
uguali per tutti, cure estese ugualmente a tutti, ma cure tali per cui
tutti risultano avere uguali probabilità di godere di buona salute. Se
il sistema sanitario regionale fallisse questo obiettivo, ne verrebbe
meno il motivo di esistere”. Per la realizzazione di tali obiettivo per
gli anni 2003-05 vengono previste quote finalizzate aggiuntive su alcuni
ambiti (Dipartimento di prevenzione, SERT, Dipartimento salute mentale,
Cure domiciliari integrate). Per quanto riguarda gli obiettivi per la
sanità sono: a) Riorientare il sistema dell’offerta;
b) Qualificare il sistema dell’offerta. Per il primo aspetto
vengono indicate le seguenti direttrici: 1) Riequilibrio della spesa dei
macrolivelli (spostando il 3% dall’ospedale al territorio); 2) Riqualificazione
della rete ospedaliera con il potenziamento degli ospedali di rete
e la ridefinizione degli ospedali di polo; 3) Riassetto e potenziamento
della residenzialità extraospedaliera; 4) Valorizzazione del ruolo
della rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta; 5) Potenziamento dell’assistenza domiciliare e degli
strumenti di supporto alla famiglia; 6) Qualificazione della
capacità di presa in carico socio-assistenziale territoriale con
lo sviluppo integrato degli strumenti previsti dal PSR e PSA (sportello
della salute e sportello sociale); 7) Potenziamento della funzione di
prevenzione, vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro.
Entro l’anno 2004 verrà definito un apposito progetto-obiettivo sulla
tutela della salute nei luoghi di lavoro; 8) Potenziamento e integrazione
delle attività di controllo alimentare lungo tutta la filiera anche
volto alla conoscenza ed alla valutazione del rischio. Quanto alla qualificazione
del sistema dell’offerta, l’obiettivo verrà perseguito “sviluppando tutte
le metodologie, strumenti e azioni che mettano in discussione la ”autoreferenzialità”
(degli operatori, delle discipline, dei gruppi, ecc) che ancora pervade
il sistema sanitario, a tutti i livelli dell’organizzazione”.
Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale (B.U.R, n. 55 del 26.6.2003)
Il riordino del servizio sanitario regionale prevede la costituzione di
un’unica azienda sanitaria (ASUR, (Azienda sanitaria unica delle Marche)
che nasce dalla fusione per incorporazione nell’Asl 7 di Ancona delle
altre 12 aziende sanitarie e dalla riduzione delle aziende ospedaliere
con l’assorbimento da parte dell’AO “Umberto I”, delle AO “Lancisi” e
“Salesi” (che diventano presidi di alta specializzazione), mentre
inalterato rimane l’assetto dell’AO “San Salvatore” di Pesaro. L’ASUR
è articolata al suo interno in 13 zone territoriali (corrispondenti
agli attuali territori delle 13 Asl), a loro volta suddivise in distretti
e presidi ospedalieri. L’ASUR oltre al direttore generale (DG),
amministrativo e sanitario prevede anche la presenza di un responsabile
dei servizi di integrazione socio sanitaria con il compito di formulare
proposte e pareri al DG per tutto ciò che riguarda l’integrazione socio
sanitaria. Le zone territoriali (articolazione dell’ASUR), hanno
compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio sanitari
nel rispettivo ambito territoriale. Sono dirette da un direttore di
zona (nominato dalla giunta regionale su indicazione del DG dell’AUSR
e con parere della Conferenza dei sindaci della zona) che ha la responsabilità
delle funzioni di programmazione e coordinamento. I distretti sono
articolazioni territoriali delle zona e coincidono con gli ambiti territoriali
sociali (diverranno dunque 24) e costituiscono il livello territoriale
di base in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali. Il direttore di distretto è nominato
dal DG su proposta del direttore di zona. Per quanto riguarda gli interventi
riconducibili alla integrazione socio sanitaria il direttore di distretto
esercita le proprie funzioni con il coordinatore di ambito sociale. E’
prevista l’elaborazione di un Piano delle attività zonali e il programma
delle attività distrettuali. Quest’ultimo è definito d’intesa tra
il direttore di zona e i Comuni del distretto di riferimento. Viene inoltre
prevista la costituzione a livello regionale della Conferenza permanente
socio-sanitaria (costituita dai presidenti delle Conferenze dei sindaci
delle zone, dai presidenti delle province, da un rappresentate delle Comunità
montane) con il fine di assicurare la partecipazione degli enti locali
alla programmazione sanitaria regionale. A livello di zona territoriale
è istituita la Conferenza dei Sindaci con funzione di valutazione
sull’organizzazione dei servizi nella zona e con promozione dell’integrazione
tra servizi sociali e sanitari. A livello distrettuale viene prevista
la costituzione del Comitato dei sindaci di distretto con funzioni
di indirizzo e verifica delle attività distrettuali. L’art. 24, definisce
le modalità di partecipazione dei cittadini e delle associazioni “La Regione
promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con
particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di
tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere
generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché
le modalità di verifica dei risultati conseguiti”. All’interno di ogni
Azienda e zona territoriale sono istituiti i comitati di partecipazione
dei cittadini alla tutela della salute, aventi il compito di: a) contribuire
alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale
e territoriale; b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla
gestione dei servizi sanitari; c) monitorare le condizioni di accesso
e di fruibilità dei servizi sanitari. Per un periodo di due anni le zone
sanitarie, sono dotate di personalità giuridica e svolgono le stesse funzioni
delle ASL.
D.G.R., n. 793 del 3 giugno 2003, LR 46/95 - piano annuale degli interventi
di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani -
indirizzi applicativi per l’anno 2003 (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003)
Il Piano annuale intende dare attuazione al Piano triennale di intervento
a favore dei giovani attuato con D.A. 59/2001. Gli interventi finanziari
e le linee di indirizzo per l’anno 2003 sono destinate a promuovere: la
partecipazione sociale e il benessere individuale dei giovani tra i 18
e i 29 anni, forme associative ed aggregazioni formali e informali tra
i giovani; operare perché si creino i presupposti per l’acquisizione di
identità, competenze ed autonomia nei giovani. Attraverso la funzione
di supporto delle amministrazioni provinciali, vengono individuati i seguenti
obiettivi: stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti;
stimolare gli enti locali nella progettazione a favore dei giovani. I
progetti si dovranno caratterizzare per la promozione: di forme di aggregazione
giovanile; di Informagiovani; di forme di collaborazione tra le associazioni;
di scambio interculturale. Vengono poi definite le modalità di finanziamento
dei progetti. Nel caso di progetti comunali la spesa del Comune
non potrà essere inferiore al 40% del costo del progetto. Per progetti
sovracomunali la spesa a carico dei Comuni proponenti non potrà
essere inferiore al 20%.
D.G.R., n. 792 del 3 giugno 2003, Attuazione DGR n. 2176/2002 - approvazione
dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento
delle attività di prevenzione e informazione nei luoghi aggregativi giovanili,
in materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003)
Le risorse pari a 50.000 € vengono ripartite tra i Comuni per il co-finanziamento
di uno o più eventi di particolare rilevanza per i giovani. In particolare
si tratta di eventi musicali che favoriscano l’ampio coinvolgimento degli
stessi giovani e attività che promuovano forme espressive, di partecipazione
e di protagonismo non devianti e contrastino forme di antagonismo giovanile.
I progetti verranno valutati da una apposita Commissione istituita presso
la regione marche.
Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione
e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno
alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale
12 aprile 1995, n. 46 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche
di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” (B.U.R.
n. 46 del 22.5.2003)
La legge regionale promuove la realizzazione di una rete di servizi per
l’infanzia e la adolescenza a sostegno dei diritti dei minori e delle
responsabilità familiari per tutelare la crescita armonica delle nuove
generazioni (con una dotazione finanziaria di 7.348.839 euro). La
legge ha come finalità il riordino del settore, aggiornando la legge regionale
sugli asili nido e sancendo un più ampio e concreto impegno nei confronti
dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e di sostegno
della genitorialità. I 22 articoli di cui si compone la legge prevedono
diversificate tipologie di servizi, anche secondo le fasce d’età: a) servizi
per la prima infanzia, con particolare riferimento ai nidi e ai
servizi integrativi, che raccolgono e rilanciano il patrimonio presente
nella regione; b) servizi, anche itineranti, per l’infanzia e l’adolescenza,
caratterizzati da iniziative ludiche, relazionali, espressive con possibilità
di coinvolgimento delle famiglie; c) servizi per adolescenti
che favoriscono spazi e opportunità di aggregazione sociale e di partecipazione
alla comunità locale; d) servizi domiciliari per l’infanzia e l’adolescenza,
orientati a favorire l’integrazione sociale dei minori e a sostenere la
funzione educativa dei genitori; e) servizi specifici per aiutare le
giovani coppie nelle necessità economiche ed educative. In
ogni ambito territoriale sono stabiliti, sulla base degli indirizzi fissati
dalla giunta regionale, i criteri di accesso e di utilizzo dei servizi,
in funzione delle esigenze locali evidenziate anche attraverso indagini
condotte tra le famiglie. I 24 ambiti territoriali, che accorpano i 246
comuni marchigiani, garantiscono la vicinanza necessaria ai bisogni dei
bambini e dei ragazzi come già sperimentato nella applicazione della legge
285/97.
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, Provvedimenti per favorire lo
sviluppo della cooperazione (B.U.R. n. 37 del 24.4.2003)
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione,
attraverso la nuova legge (in sostituzione della l.r. 4/1999), la regione
Marche intende sostenere l’innovazione delle imprese cooperative, valorizzandone
le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione
e per la valorizzazione delle aree regionali più svantaggiate. Gli interventi
della legge riguardano le cooperative, le piccole società cooperative
e i loro consorzi. La regione sostiene la nascita di nuove cooperative
attraverso specifici contributi. Tra i criteri prioritari per la concessione
dei contributi figurano: il numero di lavoratori coinvolti, i soggetti
svantaggiati coinvolti, la validità sociale dell’attività, la compatibilità
e valorizzazione della risorsa ambientale. Nel quadro attuativo annuale
degli interventi di promozione della cooperazione, stabilito dalla giunta
regionale, può essere riservata una quota delle risorse disponibili o
stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte all’albo
regionale (l.r. 34/2001). Per l’attuazione della legge per il biennio
2003-04 il finanziamento è pari a 502.529,98 €, per le spese di parte
corrente e 3.665.991,81 € per le spese di investimento.
D.C.R., n. 90, del 26 marzo 2003, Definizione dei criteri e delle modalità
di attuazione degli interventi per l’anno 2003 ai sensi dell’articolo
26 della L. R. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni(B.U.R.
n. 35 del 10.4.2003).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi),
per l’anno 2003, che la Regione intende promuovere attraverso specifici
finanziamenti rivolti ai Comuni attraverso gli Ambiti territoriali (AT)
come previsti dal Piano sociale regionale. I finanziamenti riguardano
in particolare interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni,
integrazione scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento
barriere di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di
guida nell’auto di proprietà. Le domande devono essere redatte attraverso
il Comune capofila dell’A.T. contestualmente alla presentazione del Piano
di zona (31 maggio 2003). Nella stessa delibera viene anche ridefinita
la modalità di accesso all’assistenza domiciliare indiretta al disabile
in situazione di particolare gravità.
D.G.R., n. 165 del 25 febbraio 2003, Approvazione dello schema di accordo
di programma tra la Regione Marche, il Centro Giustizia minorile per l’Emilia
Romagna e le Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la procura
della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni delle Marche (B.U.R.
n. 27 del 26.3.2003)
Un mediatore che faciliterà la comunicazione e, in definitiva, la riconciliazione
fra un minore, autore di un reato e la vittima. Un terzo neutrale, quindi,
che ascolta le ragioni reciproche e si colloca in posizione equidistante
rispetto alle parti in causa, e che soprattutto non svolge una funzione
giudicante, né sul piano giuridico né su quello morale, ma mette in relazione
i due soggetti. E’ questa la finalità dell’Ufficio della mediazione penale
minorile che è stato oggetto di un accordo di programma, tra Regione Marche,
Tribunale dei Minori, e dal Centro giustizia minorile per Emilia Romagna
e Marche. L’Ufficio della mediazione penale minorile è inteso come uno
spazio finalizzato al ristabilimento di un ordine che risulti condiviso,
contrattato fra le parti in causa e parallelamente al processo, dove il
giudice potrà decidere, rispetto agli esiti della mediazione, di alleggerire
la pena. La sperimentazione attuata in area minorile prevede l’incontro
tra la vittima e l’autore del reato, come percorso di relazione e di confronto
che risulta responsabilizzante per il minore e che consente alla vittima
di utilizzare uno spazio di accoglienza e di espressione. L’accordo prevede
l’assunzione per la Regione degli oneri economici relativi alla formazione
dei mediatori, la formazione di un elenco regionale dei mediatori penali
per minori, individuare e assicurare la funzionalità dell’Ufficio di mediazione
sostenendo le spese di locazione, arredo e utenze, individuare gli enti
locali e le Asl coinvolte nel progetto sperimentale, promuovere la cultura
delle mediazione attraverso atti di indirizzo ma anche incontri e iniziative
pubbliche. Il centro di giustizia minorile favorirà la formazione specifica
degli operatori dei servizi minorili di Ancona, contribuirà alla funzionalità
dell’Ufficio con l’impiego di propri operatori, collaborerà alle iniziative
di diffusione della cultura della mediazione. Ugualmente gli Uffici giudiziari
minorili di Ancona si sono impegnati , oltre che a nominare un referente
per la mediazione, anche a sostenere l’attività e l’utilizzo di questo
Ufficio con l’invio di minori sottoposti a procedimento penale per qualsiasi
tipo di reato.
D.G.R., n. 165 del 11 febbraio 2003, DPCM 29.11.2001 - indirizzi per
l’attuazione della disciplina dei livelli essenziali di assistenza del
SSN - assistenza odontoiatrica (B.U.R. n. 17del 4.3.2003)
La delibera, precisa in quali casi le prestazioni odontoiatriche continuano
ad essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E cioè quando
ricorrano le condizioni che prevedono la totale esenzione dalla partecipazione
alla spesa: per età, per reddito, per invalidità civile, per cause di
guerra o di lavoro. Inoltre l’esenzione è prevista per tutte le categorie
di soggetti disabili , riconosciuti tali dalla legge 104 del 92, per i
non vedenti e sordomuti, per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Ugualmente , le prestazioni odontoiatriche restano a carico del S.S.N.,
per le donne in gravidanza. Una novità è che la Regione ha riconosciuto
tra i soggetti deboli anche i detenuti. Tra le altre categorie anche gli
affetti da neoplasie maligne, i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto
d’organo, i malati di AIDS, i tossicodipendenti anche ospiti in comunità
protette. Nella stessa deliberazione si precisa anche che sono a carico
del Servizio Sanitario Nazionale le terapie odontoiatriche di tipo urgente
e indifferibile, per tutti i cittadini assistiti e per gli stranieri aventi
diritto “fatto salvo il pagamento del ticket se dovuto”.
Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2, Programma di riordino territoriale
ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi
(B.U.R. n. 13 del 13.2.2003)
La legge prevede interventi per facilitare l’associazionismo tra i piccoli
enti locali. Per l’anno 2003 è prevista una spesa complessiva di oltre
un milione e 100 mila euro (2 miliardi di vecchie lire). I Comuni vengono
aiutati a realizzare economie di scala e migliorare l’uso delle risorse,
rendendo più efficienti la gestione delle funzioni e la prestazione dei
servizi ai cittadini, senza che venga alterata la loro identità e personalità
giuridica. I contributi finanziari sono annuali, per investimenti infrastrutturali
e spese correnti e, inoltre, sono previsti contributi straordinari per
la costituzione di unioni e anche fusioni. L’entità del contributo dipenderà
dal numero e dalla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma
associata. Nelle Marche, il 55% (181) dei Comuni è al di sotto dei 5 mila
abitanti e solo il 18% (34) arriva fino a 10 mila.
D.G.R., n. 2261 del 23 dicembre 2002, Attuazione progetto obiettivo
salute mentale - Potenziamento delle attività di riabilitazione dei dipartimenti
di salute mentale delle A. USL - Approvazione criteri, utilizzo e riparto
contributo (B.U.R. n. 6 del 20.1.2003)
Il provvedimento (per circa 423 mila € derivante dal recupero di somme
vincolate per la psichiatria e non utilizzate) rientra nell’attuazione
del Progetto Obiettivo Salute Mentale e, in particolare, assegna una quota
di 327 mila euro per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle
attività di riabilitazione, 85 mila euro per l’adeguamento dei Software
del sistema informativo e il recupero-inserimento dei dati pregressi;
20 mila euro per istituire la “biblioteca virtuale” e consentire l’accesso
a riviste specialistiche internazionali su siti web. Nella ripartizione
delle somme a favore delle ASL per l’attività di riabilitazione, il criterio
sarà quello di tenere conto delle strutture residenziali e semiresidenziali
sanitarie previste dal Progetto Obiettivo in base alle dimensioni ed inoltre,
le somme saranno concesse sole a favore di strutture sanitarie psichiatriche
gestite dalle Aziende USL, direttamente dipendenti dai Dipartimenti di
Salute mentale e cioè Strutture riabilitative residenziali, Comunità protette
e Centri diurni.
D.G.R., n. 2216 del 17 dicembre 2002, Attuazione del protocollo d’intesa
tra la Regione Marche e il Ministero della giustizia in materia penitenziaria
e post penitenziaria - Approvazione dell’atto di istituzione sperimentale
dell’ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche (B.U.R.
n. 133 del 27.12.2002)
L’ufficio di mediazione penale è esterno alle singole istituzioni penali
(Tribunale, servizi minorili) nonché ai servizi sociali degli enti locali,
che permette alle due parti (minore autore di reato, vittima del reato),
con l’aiuto di un terzo neutrale, di ristabilire la comunicazione e di
trattare il conflitto in uno spazio neutro di ascolto, scevro da giudizi
morali e implicazioni direttamente penali. Sono coinvolte nella costituzione
dell’Ufficio per la mediazione Penale, la Regione Marche, Il centro
per la giustizia minorile marche-Emilia Romagna, l’autorità giudiziaria
minorile delle Marche, gli enti locale , le ASL; i Servizi minorile della
giustizia. L’Atto definisce i Compiti dell’ufficio di Mediazione, collocazione,
composizione e funzionamento dell’Ufficio, le fasi del processo di mediazione,
gli impegni degli enti coinvolti.
D.G.R., n. 2123 del 3 dicembre 2002, Legge 328/2000: atto di indirizzo
per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati alla
valorizzazione della “Risorsa anziani” nella Regione Marche - criteri
di cofinanziamento dei piani territoriali d’ambito e del riparto del fondo
regionale (B.U.R. n. 132 del 20.12.2002)
La deliberazione destina 361 mila e 519 euro ai comuni associati negli
ambiti territoriali per predisporre i piani territoriali finalizzati a
sostenere azioni positive e innovative a favore degli anziani. Il provvedimento,
promuove e sostiene i piani territoriali di intervento stabilendo una
ripartizione del 50% dei fondi, pari a 180 mila e 759 euro tra i 24 ambiti
territoriali in identica misura; il restante 50% destinato in rapporto
alla popolazione residente in ciascun ambito. La scadenza per la presentazione
dei piani territoriali d’Ambito per la “risorsa anziani” è stata fissata
al 15 febbraio 2003. I progetti dovranno avere come riferimento i seguenti
criteri: Valorizzare la cittadinanza attiva delle persone anziane, promuovere
il sapere sociale e della vita quotidiana in un’ottica di scambio tra
generazioni; sostegno alle iniziative autorganizzate ad integrazione degli
interventi e dei servizi del sistema per la qualità sociale e territoriale.
Vengono indicate le seguenti azioni positive: l’inserimento della
“risorsa anziani” in attività formative e culturali, civili e sociali
con particolare attenzione ad azioni di prevenzione dell’isolamento e
per la sicurezza, integrazione sociale e multietnica, promozione alla
mobilità, autotutela della salute, promozione del tempo libero con attività
di animazione, valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale. Inoltre,
l’accompagnamento nel passaggio dalla vita lavorativa alla pensione offrendo
opportunità culturali finalizzate a stimolare la partecipazione alla vita
collettiva; la valorizzazione della memoria, anche attraverso il sostegno
scolastico dei giovani, l’inserimento al lavoro e la fruizione dei beni
culturali; la formazione nell’ambito universitario per tutte le età, il
sostegno ai prodotti editoriali realizzati da persone anziane; le banche
del tempo, il miglioramento del rapporto fra cittadini ed istituzioni
nel campo dell’informazione e dell’uso dei mezzi informatici.
D.G.R., n. 1981 del 19 novembre 2002, Attuazione DGR n. 1711/2002 -
approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate
al co-finanziamento delle attività di livello regionale in materia di
dipendenze patologiche (B.U.R. n. 130 del 19.12.2002)
Con la delibera 1711/2002 la regione ha indicato le finalità che gli interventi
in materia di dipendenza patologiche devono perseguire. In attuazione
di detta delibera le vengono definite le finalità degli interventi. Continuità
delle attività dei centri diurni; Continuità e sviluppo dei progetti di
rilievo regionale in corso; Interventi in materia di algologia e tabagismo;
Attività di prevenzione e di informazione nei luoghi aggregativi giovanili;
Interventi in materia di sicurezza stradale; Prevenzione, riduzione dei
rischi e riduzione del danno attraverso operatori di strada o unità mobili;
Prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei prgetti finanziati con
il Fondo nazionale di lotta alla droga 1997-2000; Sostegno alle province
per attività di coordinamento e di supporto alla progettazione.
D.G.R., n. 1978 del 19 novembre 2002, LR n. 48/95 art. 10 - determinazione
dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione dell’importo stanziato
quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle
organizzazioni di volontariato - modifica della DGR n. 2073/2001, anno
2002 (B.U.R. n. 129 del 17.12.2002)
Il finanziamento riguarda progetti di organizzazioni di volontariato tendenti
a sviluppare azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; in particolare,
nella promozione di attività educative extrascolastiche finalizzate a
sostenere i ragazzi nella fascia di età compresa nell’obbligo scolastico,
in collaborazione con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle
famiglie. Al fine di impiegare al meglio le risorse regionali disponibili
per la realizzazione di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato,
viene individuata una specifica tematica (in particolare attività educative
extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età
della scuola dell’obbligo) con il coinvolgimento degli Enti Territoriali
ripartendo, con specifico criterio, le risorse tra i 24 Ambiti Territoriali.
Le domande vanno indirizzate direttamente agli ambiti territoriali di
appartenenza delle associazioni.
D.G.R., n. 1981 del 19 novembre 2002, L. n. 328/2000 - atto di indirizzo
per la predisposizione dei piani territoriali d’ambito finalizzati sia
alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale
che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico che alla
prevenzione del disagio e della promozione dell’agio delle giovani generazioni
nella Regione Marche - criteri di cofinanziamento dei piani territoriali
d’ambito (B.U.R. n. 129 del 17.12.2002)
I Comuni attraverso gli Ambiti territoriali realizzano interventi volti
a favorire il diritto allo studio nella scuola elementare e media. Per
raggiungere tale obiettivo l’AT si coordina con le Scuole, le province,
le organizzazioni sociali presenti nel territorio. Ogni AT si attiva per
la predisposizione del Piano territoriale finalizzato alla “integrazione
scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio delle giovani”
perseguendo i seguenti obiettivi: valorizzazione della cittadinanza attiva
dei giovani; rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale
che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico; prevenzione
del disagio, con particolare riferimento all’uso di sostanze psicotrope
e alle dipendenze patologiche; promozione dell’agio. In particoalre dal
Piano Territoriale dovranno emergere azioni che facilitino l’accesso e
le frequenza della scuola elementare e media inferiore e che elimino i
fenomeni dell’evasione e dell’abbandono scolastico.
D.G.R. 2031 del 26.11.2002, LR n. 34/2001 - promozione e sviluppo della
cooperazione sociale - art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 - criteri per l’ammissione,
termini e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
regionale anno 2002. € 258.228,45 (B.U.R., n. 126 del 29.11.2002).
Il Fondo per progetti (della durata massima di 12 mesi e per un massimo
di 15.000 €) riguardanti il 2002 sono assegnati alle cooperative sociali
di tipo “B”, regolarmente iscritte all’albo regionale. Viene fissata come
priorità la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolto
alle seguenti persone: ex tossicodipendenti, problematiche psichiatriche,
disabili in uscita dalla scuola o con abbandono scolastico. Tra i criteri
indicati ai fini dell’approvazione si prevede anche: congruità del progetto
con accordi, convenzioni, protocolli, con Comune, Ambito territoriale,
ente locale e possibilità di inserimento permanente della persona.
D.G.R. 1965 del 12.11.2002, LR n. 18/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale
delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse
con le commissioni sanitarie di cui all’art. 4 della L. n. 104/92 e con
gli organismi previsti dalla L. n. 68/99 (B.U.R., n. 126 del 29.11.2002).
Le Unità Multidisciplinari (UM) sono unità operative semplici,
con personale dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale,
collocate a livello distrettuale o interdistrettuali.Tali unità operative
hanno compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi,
riabilitativi, d’integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti
in condizione di difficoltà, di menomazione, disabilità e/o handicap.
In particolare le UM svolgono funzioni di “Sportello unico” per la presa
in carico degli utenti e per la gestione e il coordinamento degli interventi
da attivare. Vengono inoltre definite le figure professionali che compongono
le UM per l’età evolutiva e per l’età adulta. I direttori generali delle
Asl provvedono entro 4 mesi a determinarne la dotazione organica.
D.G.R., n. 1968 del 12 novembre 2002, Approvazione Linee guida per
la predisposizione e l’approvazione dei Piani di zona 2003 (B.U.R.
n. 126 del 29.11.2002)
Per orientare e sostenere la predisposizione e l’approvazione dei Piani
di Zona 2003 da parte degli Ambiti territoriali le linee guida regionali
sviluppano i seguenti argomenti: 1) Avvio della “partecipazione”; 2) Organizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali nelle Marche; 3)
Verso la costruzione del “profilo di comunità”; 4) Valorizzazione dei
servizi presenti e individuazione di criticità e potenzialità dell’Ambito
territoriale; 5) Connotazione dell’Ambito territoriale rispetto a “livelli
essenziali di assistenza” e “rete dei servizi essenziali”; 6) Avvio della
concertazione e della progettazione partecipata; 7) Traccia operativa
per il Piano di Zona. I Piani di Zona dovranno essere predisposti dai
24 Ambiti territoriali sociali entro il marzo 2003, attraverso la partecipazione
dei soggetti istituzionali e non: l’Ambito, il Comitato dei sindaci, il
coordinatore d’Ambito e l’Ufficio di Piano, i distretti ASL, la cooperazione
sociale, il volontariato, le fondazioni, i sindacati. Il Piano di Zona
ha validità triennale (quello per il 2003, considerato lo spiccato valore
sperimentale durerà un anno) e prevede singoli piani annuali di attuazione
per realizzare un sistema integrato di servizi sociali che, secondo la
dimensione delle aree di intervento, riguarderà la famiglia, l’infanzia
e adolescenza, i disabili, il disagio adulto, gli anziani, gli immigrati.
Tali aree di intervento possono essere lette come aree organizzative e
così la promozione sociale, i servizi a domicilio, i servizi semiresidenziali
e residenziali, gli interventi in emergenza; e come funzioni, cioè cura
e assistenza, accompagnamento e abilitazione, educazione, informazione
e consulenza. Nel Piano di Zona dovranno essere individuate anche le criticità
della comunità: l’adeguatezza dell’offerta di servizi, dei processi organizzativi,
la qualità delle professionalità, della gestione e delle strutture. In
fase di prima attuazione del Piano Sociale, un soggetto-servizio particolarmente
importante per orientare le scelte sarà l’Ufficio di Promozione Sociale,
da istituire in ogni Ambito. Una struttura fisicamente presente sul territorio
che, proprio per essere il più possibile articolata, accessibile e decentrata,
dovrà funzionare come una sorta di “antenna” dei bisogni della comunità,
in grado di ricevere segnali e trasmettere informazioni, ma anche di affiancare
gli utenti nei percorsi di ricerca delle soluzioni per affrontare le diverse
problematiche.
D.G.R., n. 1896 del 29 ottobre 2002, Linee d’indirizzo per lo sviluppo
di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in
materia di adozione internazionale (B.U.R. n. 121 del 20.11.2002)
Le Linee guida forniscono indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe
per le adozioni ed individuano il percorso metodologico fra èquipe
territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e per il collegamento
tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. In ogni Ambito territoriale
l’èquipe adozioni deve essere composta almeno da un assistente sociale
e uno psicologo (designati dalle Asl e dagli enti locali). Tra le funzioni
dell’èquipe adozioni: informa sull’adozione internazionale (AI), redige
la valutazione ai fini della valutazione di idoneità, sostiene il nucleo
adottivo. Il Tribunale dei minorenni pronuncia il decreto d’idoneità,
accerta e ordina in merito ai provvedimenti di adozione, collabora alla
promozione di informazione in tema di adozione internazionale. L’ente
autorizzato collabora con le équipe adozioni per promuovere un servizio
informativo sull’AI, svolge le pratiche necessarie e cura la procedura
per l’AI, sostiene il nucleo adottivo.
D.G.R., n. 1891 del 29 ottobre 2002, Progetto “L’autismo nella regione
Marche - verso un progetto di vita” (B.U.R. n. 121 del 20.11.2002)
Il “Progetto autismo” è diviso in quattro parti e composto da tre sottoprogetti
1) Sotto-progetto integrato socio-sanitario per la realizzazione di un
servizio regionale con funzioni di diagnosi, presa in carico e ricerca
dei disturbi generalizzati dello sviluppo in età evolutiva, con particolare
attenzione al disturbo artistico; 2) Sotto-progetto per l’istituzione
di servizi per adolescenti ed adulti con disturbi artistici; 3) sotto-progetto
per l’istituzione di un servizio residenziale per soggetti con disturbi
artistici; 4) Iniziative di carattere regionale. Si stabilisce l’avvio
dei primi due sottoprogetti (con un finanziamento complessivo di 516.516,00
€ a carico sia del settore sanitario che di quello sociale) rinviando
all’anno successivo quello riguardante l’istituzione di un servizio residenziale.
Il sottoprogetto A è affidato per la realizzazione alla ASL n. 3 di Fano;
il sottoprogetto B è affidato alle 4 amministrazioni provinciali, attraverso
criteri e modalità che verranno successivamente indicati con apposito
Atto regionale. La realizzazione del “progetto autismo” potrebbe assolvere
a funzioni di tipo diagnostico, di impostazione di programmi riabilitativi
ed educativi precoci, di sostegno alla scuola e alla famiglia, di gestione
delle problematiche connesse all’età adolescenziale ed adulta, di supporto
nelle situazioni in cui è necessario prevedere una residenzialità. Obiettivo
generale del sottoprogetto A è quello di mettere in atto sinergie mirate
ad ottenere la realizzazione e l’ottimizzazione degli interventi utilizzando
al massimo le risorse disponibili attraverso: garanzia della qualità delle
proposte ed il monitoraggio dei risultati; costruzione di linee guida
comuni per l’aggiornamento diagnostico/terapeutico e per l’implementazione
dei modelli elaborati; costruzione di un modello operativo che favorisca
la collaborazione tra le diverse professionalità esistenti; costruzione
di un percorso di interazione con le famiglie per garantire trasparenza
attraverso una valutazione ed un controllo da parte dei fruitori del servizio.
Obiettivi specifici sono: Definizione di una metodologia diagnostica;
Progetto di uno studio genetico; Centro studi ed Osservatorio epidemiologico.
Il sottoprogetto B, è finalizzato a favorire l’integrazione sociale di
adolescenti ed adulti con autismo, centrato principalmente sull’adattamento
dei Centri Socio-educativi diurni di cui all’art. 13 della L.r. n. 18/96
e successive modificazioni ed integrazioni e dei i centri di Aggregazione
giovanile di cui alla L.r. n. 46/95 esistenti, per renderli in grado di
rispondere alle esigenze molto particolari delle persone autistiche. Oltre
alla rete di servizi socio-educativi diurni in grado di rispondere localmente
alle esigenze degli adolescenti e degli adulti con autismo, si prevedono
alcune iniziative di carattere regionale. Queste riguardano: soggiorni
marini o montani, attività di sostegno alla famiglia, l’istituzione di
un “numero verde autismo.
D.G.R., n. 1890 del 29 ottobre 2002, LR n. 27/2001: criteri per la
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei fondi (B.U.R.
n. 120 del 14.11.2002)
La presente delibera finanzia per complessivi 51.645 € alcuni
degli interventi previsti dalla legge regionale “Interventi per il coordinamento
dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà
sociale”. Vengono previsti anche contributi per la “promozione e il sostegno
delle banche dei tempi” (art. 5, l.r. 27/2001) per un massimo: del 50%
sui costi figurativi di affitto dei locali; del 50% della quota di ammortamento
dei beni strumentali dati in comodato d’uso alle banche del tempo operanti
nel territorio di riferimento. Contribuisce inoltre fino ad un massimo
del 50% e comunque per non più di 1.032 € dei costi sostenuti per la formazione
dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.
D.G.R., n. 1922 del 4 novembre 2002, Attuazione del protocollo d’intesa
tra Regione Marche e Ministero della giustizia in materia penitenziaria
e post penitenziaria - definizione dei criteri di ripartizione delle risorse
per aree di intervento (B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
La regione ha previsto un finanziamento pari a 160.101 € destinato
ad interventi di assistenza penitenziaria e post penitenziaria. Circa
51.645 € finanziano progetti o attività dei Comuni riguardanti interventi
all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari. 108.455 € vengono
destinati al co-finanziamento di interventi e servizi finalizzati all’attuazione
del protocollo d’intesa tra regione Marche e Ministero della giustizia.
Le iniziative ed i progetti che assumono carattere di priorità sono quelli
riguardanti le seguenti aree di intervento: a) Esecuzione penale esterna,
b) Interventi specifici per detenuti stranieri, c) Attività trattamentali
culturali, d) Interventi a favore dei minorenni, e) Rapporti con il mondo
esterno.
Legge regionale 6 novembre 2002, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale
e semiresidenziale (B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
La legge disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
e per l’accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e
residenziale che erogano prestazioni sociali o socio sanitarie. Le strutture
sono gestite dai soggetti pubblici o privati e sono rivolte a: 1) minori,
per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente
sostitutivi delle famiglie; 2)
D.G.R., n. 1857 del 22 ottobre 2002, LR 63/95 “Provvedimenti a favore
delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo
della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro
la criminalità organizzata e i poteri occulti”, art. 3 e 4 – criteri per
la presentazione dio progetti da parte delle scuole. Anno scolastico 2002-03
(B.U.R. n. 119 del 11.11.2002)
Il finanziamento regionale (circa 60.000 €) è rivolto a progetti
presentati dalle scuole della regione marche che devono essere riconducibili
ai seguenti aspetti: sviluppo della coscienza civile, costituzionale e
democratica, lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri
occulti, educazione alla legalità, conoscenza dei principi istituzionali
di democrazia, solidarietà e convivenza civile. I progetti dovranno essere
incentrati in particolare su alcune tematiche: educazione allo sviluppo
di una coscienza civile nel rispetto dei diritti e doveri delle persone;
sviluppo e conoscenza della vita istituzionale nei suoi aspetti e principi;
consapevolezza dei rischi di microcriminalità organizzata presente nella
scuola: aspetti e conseguenze; sviluppo dell’educazione al senso civico
e alla legalità, garanzia di incisività allo sviluppo della coscienza
attraverso la solidarietà , la convivenza e la programmazione attiva nella
società civile.
D.G.R., n. 1856 del 22 ottobre 2002, Atto di indirizzo per la predisposizione
dei piani territoriali annuali di intervento 2002 per la promozione di
diritti ed opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della
L. 285/97 - criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R.
n. 119 del 11.11.2002)
Il Piano territoriale per la promozione di diritti e opportunità dell’infanzia
e l’adolescenza deve avere come riferimento programmatico la “promozione
delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza anche attraverso
l’attivazione di un sistematico sostegno alla genitorialità responsabile
e consapevole, soprattutto per le famiglie giovani, e di un sostegno alla
coppia nei momenti critici della crescita dei figli”. All’interno di tale
obiettivo programmatorio possono rientrare azioni quali: a) opportunità
di incontro tra famiglie per un supporto alla relazione con i figli preadolescenti,
b) auto aiuto familiare, “vicinato sociale”, promozione aggregazione informale
tra famiglie, c) iniziative di “scuola genitori”, d) partecipazione dei
bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale; e) azioni
che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali; e) promozione
tra famiglie, i bambini e i ragazzi della conoscenza dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. Il Piano territoriale deve essere costituito da un
solo progetto che deve coinvolgere direttamente tutti i Comuni dell’Ambito
territoriale. Pertanto la somma stanziata di 1.239.456 € (corrispondente
alla quota parte del fondo statale della legge 285/97) viene assegnata
ai Comuni capofila dei 24 ambiti territoriali. Entro il 15 febbraio 2003
gli ambiti territoriali devono presentare il Piano territoriale
D.G.R., n. 1892 del 29 ottobre 2002, DGR n. 2492/2001 - Finanziamenti
per il potenziamento dei servizi rivolti a persone in stato di povertà
estrema e senza fissa dimora, anno 2002. Criteri e modalità (B.U.R.
n. 118 del 7.11.2002)
La regione ha previsto un finanziamento, destinato ai Comuni, pari a 51.645
€ per il potenziamento di servizi rivolti a persone in stato di povertà
estrema e senza fissa dimora. I progetti finanziabili riguardano: a) l’avviamento
di servizi di pronta accoglienza, b) l’ampliamento e il mantenimento dei
servizi di pronta accoglienza, c) la realizzazione di interventi socio
sanitari, d) l’accompagnamento ed il reinserimento sociale.
Legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, Istituzione del garante per
l’infanzia e l’adolescenza (B.U.R. n. 112 del 21.10.2002)
La regione Marche al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio
regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi,
dei minori, ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza. Il Garante per il raggiungimento degli
obiettivi sopra indicati attua una serie di iniziative per la diffusione
di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento
dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti. Tra le
altre funzioni “accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti
dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi
adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela”, fornisce
inoltre “sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali
e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente
per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno
ai tutori o curatori nominati (..), verifica le condizioni e gli interventi
volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;
collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi
alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale,
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 451/1997”. Il garante è
nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque
anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza
di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata
esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata
nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare
riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari.
L’incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’ufficio
del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso la Giunta regionale
e si avvale della struttura regionale competente in materia di servizi
sociali. A decorrere dall’anno 2002 è destinata una quota parte delle
risorse stanziate per la realizzazione di servizi di protezione e tutela
dei minori, pari a euro 361.519,83.
D.G.R., n. 1711 del 25 settembre 2002, Attuazione dell’art. 127 del
DPR 309/90: Fondo nazionale lotta alla droga - Approvazione dell’Atto
di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in
materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 109 del 10.10.2002)
Attraverso l’emanazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento per
la progettazione in materia di dipendenza patologica la regione indica
le linee di intervento che si intendono adottare e che vengono divise
in due livelli. 1) Livello regionale. Con obiettivi ed iniziative
specifiche, finanziabili e co-finanziabili a livello regionale (da determinarsi
con successivo atto), 2) Livello di Ambito, inter ambito e provinciale.
Con iniziative locali finanziabili con risorse già assegnate ai Comuni,
sulla base delle priorità stabilite dal Comitato dei sindaci. Rispetto
al Livello regionale (punto 1), vengono indicati i seguenti obiettivi:
a) Formazione ed aggiornamento degli operatori, b) Continuità delle attività
dei centri Diurni, c) Sviluppo di progetti regionali in corso, d) Interventi
strutturali ai fini dell’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture,
e) Interventi in materia di algologia, f) Interventi in materai di tabagismo,
g) Interventi integrati di prevenzione nel “mondo della notte” (discoteche,
sostanze, prostituzione), h) servizio di operatori di strada, i) Monitoraggio
della attività dei progetti finanziati nel 1997-99 e dei Piani 2000. Per
quanto riguarda invece il Livello locale (punto 2) gli obiettivi
sono i seguenti: a) Prevenzione del consumo di droghe, promozione della
salute, b) Azioni specifiche all’interno di particolari istituzioni (carceri,
caserme, ecc..); c) Inclusione sociale, lavorativa, sociale, d) Formazione
locale integrata; e) Accoglienza a “bassa soglia”, f) Raccolta di informazioni
attendibili in collaborazione con gli Osservatori provinciali.
D.G.R., n. 1719 del 25 settembre 2002, Criteri di riparto ai Comuni
dei fondi statali e regionali per gli interventi sociali (B.U.R.
n. 108 del 8.10.2002)
Vengono assegnati ai Comuni per la realizzazione degli interventi sociali
la somma complessiva di 24.789.931 €, con una riduzione di circa il 4,7%
rispetto alle quote assegnate per l’anno 2001. Viene demandato al servizio
servizi sociali la definizione dei programmi di intervento riguardanti
progetti e iniziative riguardanti: disabili gravi, sperimentazione assegno
di servizi, Interventi rivolti alla tossicodipendenza, interventi riguardanti
la legge 285/97, legge per l’accoglienza, monitoraggio del piano triennale
socio assistenziale, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, interventi
do sostegnio legale per gli immigrati.
D.G.R., n. 1717 del 25 settembre 2002, L.R. n. 2/98 art. 7 - Piano
annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
per l’anno 2002 (B.U.R. n. 107 del 3.10.2002)
Attraverso il programma triennale 2002-2004 (D.C.R. 68/2002), la regione
Marche ha definito gli obiettivi da realizzare nel triennio al fine di
assicurare la piena integrazione degli immigrati nel territorio regionale.
Il Piano attuale intende ora indicare gli interventi da sostenere nell’anno
2002. 1) Integrazione, intercultura e conoscenza della lingua italiana
nelle scuole dell’obbligo, 2) Rete dei servizi di informazione e consulenza
(Centri di servizio) e Centri polivalenti provinciali, 3) Accesso all’abitazione
e Centri di accoglienza, Protezione sociale, 4) Sostegno alle attività
delle Associazioni e Federazioni degli immigrati e degli organismi rappresentati
nella Consulta regionale degli immigrati, 5) Progetti sperimentali e pilota,
6) Informazione e comunicazione, studi e ricerche, 7) Realizzazione negli
Ambiti Territoriali delle Preconferenze preparatorie alla realizzazione
della 1ª Conferenza regionale sull’immigrazione, 8) Organizzazione 1ª
Conferenza regionale sull’immigrazione, 9) Protezione sociale, 10) Inclusione
sociale a favore delle Comunità Rom e Sinti. Il Piano annuale per l’anno
2002 determina in 744.600 € il fondo da ripartire tra 1 24 Ambiti territoriali.
All’interno dei Piani di zona, vanno considerati come prioritari per l’ammissibilità
al finanziamento i progetti degli Enti locali (punti da 1 a 3 sopra indicati)
che prevedono il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni degli
Immigrati. A tali fondi vanno aggiunti 30.980 € destinati alle Province
per la realizzazione di “Centri polivalenti provinciali” e 384.420 € che
la regione si riserva per il finanziamento di alcuni progetti (punti da
4 a 10 sopra indicati). Complessivamente, quindi per l’anno 2002 la disponibilità
complessiva è di 1.190.000 €.
D.G.R., n. 1494 del 2 agosto 2002, Accordo di programma per le attività
inerenti il monitoraggio, l’analisi, l’informazione e la documentazione
per l’integrazione sociale e scolastica dei bambini, adolescenti e giovani
stranieri (B.U.R. n. 103 del 17.9.2002)
La Regione ha sottoscritto un accordo di programma con l’Ufficio scolastico
regionale che ha come obiettivo lo svolgimento di funzioni di analisi,
monitoraggio, informazione e documentazione per l’integrazione scolastica
e sociale dei bambini, adolescenti e giovani stranieri. Per le attività
da realizzare nel 2002, il Centro regionale documentazione e analisi per
l’Infanzia e l’Adolescenza avrà a disposizione 51.645 euro. L’attività
del Centro regionale, oltre a quella di supporto per le amministrazioni
locali e le istituzioni scolastiche, sarà rivolta soprattutto alla programmazione
di politiche di intervento per gli alunni stranieri, ma anche per le loro
famiglie in stretta collaborazione con le realtà operanti sul territorio.
Saranno raccolti e diffusi in modo capillare il materiale e la documentazione
relativa all’integrazione scolastica, anche attraverso il collegamento
in rete con altri Centri specifici. L’accordo prevede, inoltre, che da
parte della Regione sia garantito il supporto alla promozione di percorsi
formativi per gli operatori del settore. La Direzione scolastica regionale,
con la sottoscrizione dell’accordo di programma, assumerà l’impegno di
promuovere presso le istituzioni scolastiche sia le attività svolte dal
Centro per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze, sia i percorsi
di qualità inerenti i progetti.
D.G.R., n. 1493 del 2 agosto 2002, Accordo di programma tra la regione
Marche e l’ufficio scolastico regionale per le Marche - direzione regionale
per l’istituzione di un osservatorio regionale per l’integrazione scolastica
e sociale delle persone in situazione di handicap (B.U.R. n. 103 del
17.9.2002)
La regione ha deciso l’istituzione di un Osservatorio, attraverso Accordo
di programma con l’Ufficio Scolastico regionale regionale per l’integrazione
scolastica e sociale di persone in situazione di handicap. L’Osservatorio
opererà in funzione di raccordo tra le agenzie che si occupano di integrazione
scolastica e si avvarrà di un comitato tecnico-scientifico rappresentativo
e integrato con esperti e professionisti del settore. Come sede, gestione
e funzioni, il nuovo Osservatorio si inserirà nella struttura del Centro
regionale di Ricerca e Documentazione ed Handicap (CRRDH) già operante
che, oltre a garantire il supporto tecnico-organizzativo, provvederà ad
assicurare annualmente una quota di risorse per consentirne la funzionalità.
Nell’intesa che verrà sottoscritta ne sono regolati i molteplici compiti;
tra gli altri: raccordo tra diversi soggetti che si occupano di integrazione
scolastica, centro di consultazione psico-pedagogica (piani educativi
personalizzati e diagnosi funzionale), di raccolta di documentazione,
di consultazione bibliografica per favorire il percorso di integrazione
attraverso le risorse bibliografiche presenti sul territorio, di divulgazione
e restituzione delle esperienze di integrazione scolastica, monitoraggio
sulla qualità dell’integrazione.
D.G.R., n. 1392 del 23 luglio 2002, LR n. 6/2002 (legge finanziaria
2002) - LR n. 7/2002 (bilancio di previsione 2002) - DGR n. 898/2002 (Provvedimento
per la definizione del programma operativo annuale 2002). Interventi straordinari
per incentivare gli investimenti in strutture socio assistenziali - contributi
in conto capitale (B.U.R. n. 89 del 13.8.2002)
La finanziaria regionale (L. 6/2002) ha previsto di finanziare interventi
straordinari, attraverso contributi in conto capitale (per una somma pari
a € 2.065.827,60), per incentivare gli investimenti in strutture socio
assistenziali (servizi diurni e residenziali rivolti a minori, disabili,
adulti in difficoltà e con problematiche psico sociali, anziani autosufficienti
e non). Beneficiari sono enti locali singoli o associati, Ipab e soggetti
di diritto privato senza fini di lucro. Le spese ammissibili riguardano:
opere edili e impiantistiche per ristrutturazione ed ampiamento, ed anche
per nuove costruzioni; opere di urbanizzazione, acquisto strutture esistenti.
I Comitati dei sindaci degli Ambiti territoriali definiscono nel territorio
di riferimento i settori di intervento in ordine ai quali si rende necessario
provvedere prioritariamente. Le domande di ammissione vanno presentate
entro il 13 dicembre 2002.
Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11, Sistema integrato per le politiche
di sicurezza e di educazione alla legalità (B.U.R. n. 87 del 1.8.2002)
La legge intende promuovere lo sviluppo della convivenza nelle città e
nel territorio promovendo e sostenendo l’integrazione delle politiche
sociali di competenza regionale e comunale con quelle statali di contrasto
della criminalità. Per la realizzazione di queste finalità vengono previste
diverse attività. Tra queste: ricerca, documentazione, comunicazione,
informazione; collaborazione con altri organi dello stato al fine per
favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali
e sulla loro incidenza nel territorio regionale; favorisce sostegno e
assistenza alle vittime della criminalità; promuove iniziative nelle scuole
per favorire lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale, democratica,
il rispetto delle differenze, la lotta contro la mafia, la criminalità
organizzata ed i poteri occulti. Viene istituito un Osservatorio regionale
per le politiche integrate di sicurezza, composto da un Comitato di indirizzo
e da un Comitato scientifico. Per gli interventi previsti dalla legge
è prevista una spesa per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 di 206,582,
76 euro. Viene abrogata la legge n. 3/1998 “Partecipazione della Regione
Marche alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la
criminalità economica e la criminalità organizzata”.
D.G.R., n. 1233 del 9 luglio 2002, Attuazione della legge 1º aprile
1999, n. 91 e della DGR 10.07.2001 n. 1580 in materia di prelievi e trapianti
di organi e tessuti (B.U.R. n. 85 del 26.7.2002)
La delibera istituisce e definisce le funzioni del Centro regionale
per le attività di prelievo e trapianti presso l’Azienda Ospedaliera
“Umberto I - Torrette di Ancona”; finanzia il potenziamento dei centri
di rianimazione, con priorità all’acquisizione di apparecchiature per
l’accertamento della morte cerebrale; avvia attraverso contributo la costituzione
della Banca regionale delle Cornee; promuove l’attuazione del progetto
“Implementazione attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti”.
D.G.R., n. 1069 del 11 giugno 2002, Attuazione protocollo d’intesa
Regione Marche - Ministero della Giustizia di cui alla DGR n. 514/2001:
Schema modalità operative per l’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti
ed alcooldipendenti negli istituti penitenziari delle Marche - atto di
indirizzo (B.U.R. n. 80 del 16.7.2002)
Il 9 marzo 2001 tra Regione Marche e Ministero della Giustizia è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa; tra i punti oggetto del protocollo
anche quello riguardante l’assistenza sanitaria e la salute in carcere.
La delibera costituisce un Atto di indirizzo nei confronti delle Aziende
sanitarie d ospedaliere. In particolare vengono definite le modalità organizzative
del rapporto con i SeRT nell’assistenza ai detenuti tossicodipendente
e alcooldipendenti presenti negli istituti penitenziari. Il Protocollo
definisce in particolare le modalità di segnalazione e di intervento del
SeRT, gli interventi congiunti (SeRT-istituto penitenziario), le modalità
della presa in carico, la definizione del programma terapeutico, interventi
di prevenzione e di formazione del personale.
D. D. Servizio servizi sociali n. 136 del 1 luglio 2002, Legge 388/2000
art. 81 - Riparto fondi per la realizzazione di strutture residenziali
per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare. Beneficiari:
Vari organismi del privato sociale. Importo: € 1.541.273,39. Bilancio:
anno 2002. (B.U.R. n. 79 del 11.7.2002)
Il Fondo statale previsto dall’art. 81 della legge 388/2000 (finanziaria
2001), finanzia la realizzazione di strutture residenziali per disabili
gravi privi del sostegno familiare, realizzate da organismi non profit.
Con DGR 589/2002 la regione aveva definito i criteri per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti. Le richieste sono state 15. Complessivamente
sono state finanziate otto strutture all’interno del territorio regionale.
D.G.R., n. 1046 del 5 giugno 2002, Istituzione della Consulta regionale
degli ambiti territoriali sociali (B.U.R. n. 76 del 28.6.2002)
La Consulta Regionale degli ambiti territoriali sociali è composta
dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei 24 ambiti territoriali. La
Consulta svolge funzioni di coordinamento delle problematiche politico
amministrative relative all’attuazione del Piano sociale in collaborazione
con la Regione.
Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9, Attività regionali per la promozione
dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo,
e della solidarietà internazionale (B.U.R. n. 75 del 27.6.2002)
La legge regionale riconosce nella solidarietà e nella cooperazione internazionale
gli strumenti per raggiungere la pace e tutelare i diritti fondamentali.
Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria e delle competenze
statali in politica estera, la Regione “contribuisce alla salvaguardia
umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’autosufficienza alimentare,
all’eliminazione della povertà, alla lotta all’emarginazione, alla valorizzazione
delle risorse umane dei paesi in via di sviluppo e di quelli a economia
in transizione”. Obiettivi che vengono conseguiti attraverso la collaborazione
e il partenariato internazionale, la cooperazione internazionale, gli
interventi di emergenza e di solidarietà. Le modalità di sostegno spaziano
dalla promozione diretta, all’adesione a iniziative delle altre Regioni.
È prevista anche la possibilità di sottoscrivere intese con “gli enti
territoriali dei diversi Stati”, nel rispetto della normativa nazionale.
Vengono, inoltre, sostenute le attività dei soggetti pubblici e privati
marchigiani. In particolare: enti locali, organizzazioni non governative,
associazioni iscritte nell’apposito registro regionale istituito dalla
legge, università, scuole, istituti di ricerca, sindacati, imprese e cooperative.
La programmazione degli interventi viene articolata attraverso un Piano
triennale e uno annuale, finanziati - nel 2002 - con la somma di 336 mila
euro. La legge istituisce il Comitato per la cooperazione e la solidarietà
internazionale e l’associazione “Università della pace”, quest’ultima
con sede ad Ascoli Piceno, allo scopo di “favorire iniziative in sostegno
della cultura della pace”.
D.G.R., n. 978 del 29 maggio 2002, D. lgs 124/98 - indirizzi per la
definizione degli obiettivi delle Aziende sanitarie in materia di razionalizzazione
delle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie e di abbattimento
dei tempi di attesa (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Si impegnano le Aziende sanitarie alla realizzazione di un sistema
di prenotazione e gestione degli accessi alle prestazioni sanitarie al
fine di controllare le liste di attesa, la rendicontazione delle prestazioni
ed il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per la realizzazione
del progetto sono stati stanziati 260.000 €.
D.G.R., n. 796 del 7 maggio 2002, Approvazione progetto di protocollo
di intesa tra le aziende sanitarie e la Regione Marche per la aggregazione
di beni e servizi (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Il progetto ha l’obiettivo di arrivare alla centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi attraverso l’aggregazione delle aziende sanitarie
ed ospedaliere della regione Marche. L’avvio della sperimentazione avverrà
con la firma del protocollo da parte dei direttori generali. Il modello
sperimentato prevede che le Asl deleghino alle “capofila” l’acquisto dei
prodotti che ciascuna definisce in piena autonomia. Le “capofila” stipuleranno
le convenzioni con i fornitori, per la propria azienda e per le altre
che l’hanno autorizzata. Le Aziende sanitarie locali di Urbino, Civitanova
Marche e Ascoli Piceno sono le tre Asl capofila nella sperimentazione
della centralizzazione degli acquisti. Per conto della altre Aziende sanitarie
e ospedaliere che aderiranno al protocollo regionale, stipuleranno contratti
con i fornitori dei beni e servizi necessari. Tre le tipologie merceologiche
individuate, per valutare la bontà dell’intesa e testarne le modalità
operative: prodotti di medicazione (Asl di Urbino), soluzioni infusionali
(Asl di Civitanova), aghi e siringhe (Asl di Ascoli Piceno).
D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 10 - Approvazione dello
schema tipo di accordo per la disciplina dei rapporti con le Associazioni
di volontariato che esercitano attività di trasporto sanitario (B.U.R.
n. 70 del 7.6.2002)
La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo che le Aziende
sanitarie e ospedaliere sottoscriveranno con le associazioni di volontariato
Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Marche, Confederazione
delle Misericordie e Cri (Croce rossa italiana) Marche. L’intesa stabilisce
le modalità di accesso alle convenzioni, la costituzione di organi consultivi,
l’aggiornamento del personale volontario, le modalità di svolgimento degli
interventi (d’emergenza e programmati), i controlli e le verifiche di
qualità. Successivamente saranno definite le caratteristiche dei simboli
identificativi del servizio di emergenza sanitaria “118”. Tra gli impegni
assunti nella delibera quelli di: avviare un monitoraggio al fine di conoscere
il numero, la tipologia e il costo dei servizi resi così da definire un
sistema tariffario sui servizi d’emergenza basato su di una efficiente
organizzazione dei medesimi; invitare le Aziende sanitarie alla adozione
di adeguati interventi al fine di razionalizzarli e di favorire quelli
di emergenza; di impegnarsi al fine di sollecitare tutte le misure per
consentire la formazione e l’aggiornamento degli operatori volontari e
dipendenti addetti ai servizi di trasporto. Nella convenzione vengono
definite le modalità organizzative degli interventi di emergenza (art.
11-14) e di quelli programmati (art. 15-17).
D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 26 - Requisiti per
il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario
(B.U.R. n. 70 del 7.6.2002)
Vengono approvati i requisiti delle strutture organizzative, dei mezzi
e degli equipaggi che debbono essere posseduti ai fini del conseguimento
dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario. L’autorizzazione
deve essere presente sia dai privati che dalle organizzazioni di volontariato.
I servizi di ambulanza gestiti dalle ASL, dall’INRCA, dai Corpi civili
e militari dello stato, dagli Enti pubblici non appartenenti al Ssn che
non sono soggetti all’autorizzazione devono avere comunque gli stessi
requisiti tecnici e di dotazione delle attrezzature. Negli allegati si
definisce la: a) dotazione dell’ambulanza da trasporto; b) dotazione dell’ambulanza
di soccorso; c) dotazione dell’ambulanza di soccorso avanzato; d) dotazione
di autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico
a bordo (auto medicalizzata).
D.G.R., n. 698 del 10 aprile 2002, L. R. 46/95 - piano annuale
di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di promozione e coordinamento
delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti. Indirizzi applicativi
per l’anno 2002 (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
Il Piano annuale delinea i seguenti obiettivi: a) Stimolare la progettazione
autonoma dei giovani e degli adolescenti fornendo sostegni tecnici adeguati;
b)stimolare i Comuni, singoli o associati e le comunità montane alla progettazione
in favore dei giovani e degli adolescenti, intervenendo con proprie risorse
finanziarie, anche attraverso sostegni tecnici e di consulenza, dando
priorità a programmi che coinvolgano l’ambito territoriale.Il Piano annuale
2002 dovrà prevedere la presenza di servizi con alcune caratteristiche:
promozione dell’aggregazione giovanile, di servizi di informazione e orientamento
con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, collaborazione
sistematica con organizzazioni e azioni già presenti nel territorio, scambi
interculturali tra i giovani. Dovranno essere realizzati almeno i seguenti
servizi: Centri di aggregazione organizzati o informali, centri di aggregazione
autogestiti, informagiovani. Entro il primo luglio 2002 i Comuni dovranno
presentare i progetti alle amministrazioni provinciali competenti.
D.C.R., n. 68 del 8 maggio 2002, Programma triennale regionale degli
interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai Paesi
non appartenenti all’Unione Europea e delle loro famiglie per gli anni
2002/2004. legge regionale 2 marzo 1998, n. 2, articolo 6, commi 1, 2
e 3 (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
Il Programma triennale si caratterizza per una prima parte nel quale
si presenta l’analisi del fenomeno italiano. Vengono riportati i dati
del Rapporto Caritas del 2000 dal quale si evidenzia nelle Marche una
incidenza percentuale della popolazione straniera non comunitaria del
2,5% per un numero di immigrati stimati pari a circa 36.000. Si presenta
poi la normativa italiana all’interno del contesto europeo e il quadro
delle politiche di integrazione a livello nazionale e nelle Marche. Negli
obiettivi della programmazione per gli anni 2002-2004 si definiscono le
seguenti aree di intervento: 1) Integrazione, intercultura, 2) Università,
3) Formazione e lavoro, 4) Rete dei servizi di informazione e consulenza.
Centri polivalenti provinciali, 5) Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione,
Protezione sociale, 6) Associazionismo, 7) Progetti sperimentali e pilota,
8) Informazione e comunicazione, studi e ricerche. Tra le azioni da segnalare
quelle volte a contrastare la tratta ed il traffico di persone vittime
di abusi, l’applicazione del Protocollo di intesa tra regione Marche e
Ministero della Giustizia in particolare per quanto riguarda la condizione
dei minori stranieri detenuti. Il programma prevede anche l’inclusione
tra i beneficiari dell’intervento anche le popolazioni ROM; i Comuni potranno
pertanto usufruire per progetti di integrazione dei finanziamenti regionali.
Sono state definite le seguenti priorità d’intervento: a) Diritto all’inserimento
scolastico dei minori immigrati, b) diritto all’abitazione, c) diritto
all’accoglienza e all’integrazione, d) diritto all’informazione.
D.G.R., n. 686 del 10 aprile 2002, Recepimento dell’accordo sancito
in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario:
approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento
della qualifica di operatore socio-sanitario (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002)
La delibera recepisce la disciplina provvisoria relativa alla figura,
al profilo e all’ordinamento didattico dell’operatore socio sanitario
come sancito dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del febbraio 2001.
Stabilisce che la sperimentazione relativa all’avvio del primo anno del
corso di formazione del nuovo profilo di Operatore socio sanitario
venga effettuata presso le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sedi
delle ex scuole per infermieri professionali o sedi formative convenzionate
con l’Università. Vengono inoltre approvati: a) Regolamento del Corso
di formazione dell’operatore socio sanitario; b) Ordinamento didattico
del corso di formazione dell’operatore socio sanitario; c) Regolamento
del corso di riqualificazione dell’Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza
(OTA) e dell’operatore socio-assistenziale e/o dell’operatore in possesso
di altra qualifica equiparabile; d) Ordinamento didattico del corso di
riqualificazione dell’operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) in
Operatore Socio Sanitario; e) Ordinamento didattico del corso di riqualificazione
dell’Operatore Socio Assistenziale e/o in possesso di altra qualifica
equiparabile.
D.G.R., n. 614, del 27 marzo 2002, Parere della Giunta regionale sulla
rosa dei candidati individuati dai comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali
sociali per l’attribuzione dell’incarico di coordinatore dell’ambito (B.U.R.
n. 53 del 12.4.2002).
Dopo la ridefinizione degli ambiti territoriali (da 29 a 24), la giunta
ha espresso il parere in merito alle rose, presentate dai Comitati dei
Sindaci, per la nomina del Coordinatore d’ambito. Entro 15 giorni i Comitati
dei Sindaci devono provvedere alla nomina del Coordinatore. La delibera
sospende anche il termine, già previsto del 31 marzo, per la presentazione
dei Piani di Zona e rimanda la definizione del termine ad un successivo
atto regionale.
D.G.R., n. 607, del 27 marzo 2002, Art. 7 L. 405/2001 disposizioni
in materia di rimborso dei farmaci di uguale composizione (B.U.R.
n. 53 del 12.4.2002).
A partire dal 1º aprile 2002, i medicinali non coperti da brevetto (generici
o specialità medicinali) avente uguali composizione di principi attivi
e stessa forma farmaceutica, dosi unitarie e via di somministrazione sono
rimborsati dal Servizio sanitario Regionale al prezzo più basso. Nel caso
in cui sia assente l’indicazione di non sostituibilità del farmaco, il
farmacista, dopo aver informato l’assistito, è tenuto a consegnare allo
stesso il farmaco avente, tra quelli disponibili, il prezzo più basso
tra quelli disponibili sul mercato.
D.G.R., n. 605, del 27 marzo 2002, Sviluppo ed organizzazione delle
attività di day surgery nella Regione Marche (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002).
La regione intende sviluppare e indicare percorsi organizzativi riguardo
l’attività di day surgery, (chirurgia con ricovero limitato alle
sole ore del giorno). In particolare l’obiettivo è quello di: a) sviluppare
un modello efficace pari a quello dell’assistenza chirurgica in regime
ordinario, b) umanizzare l’assistenza, offrendo un trattamento che eviti
il ricovero notturno, ed evitando le complicanze legate al ricovero prolungato
in ospedale; c) aumentare le prestazioni in regime diurno, utilizzando
in maniera più appropriata il regime di ricovero ordinario; d) organizzare
al meglio i servizi così da ottimizzare le risorse migliorando contestualmente
l’efficienza.
D.C.R., n. 65, del 27 marzo 2002, Modifica ed integrazione della deliberazione
17 ottobre 2001, n. 50 concernente: “Articolo 26 legge regionale
4 giugno 1996 n. 18 modificata ed integrata con L. R. 21 novembre 2000,
n. 28 definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi
per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R.
n. 52 del 11.4.2002).
La delibera corregge alcuni criteri applicativi riguardanti la legge regionale
sull’handicap. In particolare la modifica riguarda l’intervento di assistenza
domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità.
La correzione è stata causata dal numero molto alto di beneficiari che
ha ridotto fortemente l’importo del contributo determinandone nei fatti
la vanificazione dell’obiettivo (sostegno economico alle famiglie con
un disabile in particolare gravità). I nuovi criteri prevedono: la ridefinizione
della situazione di particolare gravità ai fini dell’accesso al contributo
e la valutazione a cura di una commissione provinciale. Per questo intervento
il disabile o la famiglia dovrà inoltrare la domanda entro il 31 maggio.
Il contributo regionale previsto per il 2002 è di 1.362.872 €.
D.G.R., n. 574 del 19 marzo 2002, L. 68/99 “Criteri e modalità relativi
alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
tra le province” - fondi statali a destinazione vincolata (B.U.R.
n. 51 del 8.4.2002)
Vengono approvati i criteri di ripartizione del Fondo nazionale alle
Amministrazioni provinciali. Il 30% del Fondo (894 milioni)è ripartito
calcolando l’indice in base al rapporto tra il numero dei lavoratori iscritti
al collocamento obbligatorio ed il numero dei lavoratori iscritti al collocamento
ordinario. Il 70% dello stesso Fondo (2 miliardi e 84 milioni)è ripartito
tenendo conto del numero di convenzioni che prevedono la fiscalizzazione
degli oneri per l’avvio al lavoro di lavoratori disabili.
D.G.R., n. 592 del 19 marzo 2002, Deliberazione amministrativa n. 306/2000:
Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Modifica alla DGR n. 337/2001 - Istituzione degli ambiti territoriali
(B.U.R. n. 51 del 8.4.2002)
La delibera ridefinisce il numero degli Ambiti Territoriali previsti
dal Piano sociale per la gestione dei servizi sociali. Vengono ridotti,
attraverso accorpamenti, da 29 a 24. Tale numero con ogni probabilità
dovrebbe corrispondere al numero dei distretti sanitari che verranno a
definirsi dopo il riordino sanitario.
D.G.R., n. 149 del 29 gennaio 2001, Atto di indirizzo alle Aziende
Sanitarie, INRCA per la riqualificazione della spesa farmaceutica (B.U.R.
n. 25 del 12.2.2002)
L’atto è costituito dalle “Linee guida per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa farmaceutica”. Tra le indicazioni contenute nelle L.G. segnaliamo
l’adozione dal gennaio 2002 del codice fiscale come numero distintivo
dell’assistito nell’ambito del SSR. Le altre indicazioni riguardano i
criteri per la prescrizione dei medicinali (definizione del massimo dei
giorni di terapia, esclusiva responsabilità dei medici di medicina generale
nella prescrizione, prescrizione diretta degli specialisti solo per particolari
situazioni, erogazione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie,
i medici di continuità assistenziale - ex guardia medica - non possono
prescrivere esami diagnostici).
D.G.R., n. 589 del 19 marzo 2002, Criteri e modalità per la concessione
e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23.12.2000
n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave
privi dell’assistenza dei familiari (B.U.R. n. 43 del 28.3.2002)
La finanziaria per il 2001 aveva previsto uno stanziamento di 100 miliardi
per la realizzazione di comunità alloggio per persone in situazione di
handicap. Tali interventi, dovevano essere realizzati da enti non profit
dopo l’emanazione di un apposito regolamento predisposto dal Ministero
della solidarietà sociale. Il nuovo governo ha modificato tale norma,
formulando indicazioni generali da far valere su tutto il territorio nazionale
ed affidando alle regioni la definizione dei criteri per la realizzazione
di tali strutture. La delibera della regione marche nel recepire il Decreto
del Ministero del lavoro n. 470 del 13.2.2001 ha stabilito che le organizzazioni
non profit con una esperienza almeno quinquennale nell’assistenza a soggetti
con gravi handicap possono presentare domanda di ammissione al finanziamento
(scadenza 15 maggio 2002). Le strutture avranno caratteristiche di tipo
familiare (massimo 8 posti) e realizzate all’interno di normali contesti
abitativi. Vengono poi definite: la caratteristiche delle strutture che
andranno a realizzarsi (requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento);
le modalità di presentazione delle domande; i criteri di valutazione dei
progetti e modalità di assegnazione dei contributi. Per ogni progetto
è ammesso un contributo massimo di 206.582,76 euro (400 milioni), una
quota copmpresa tra il 40 e il 70% della spesa ammissibile.
D.G.R., n. 2966 del 11 dicembre 2001, Art. 58 L.R. 7.5.2001 n. 11 -
Individuazione degli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti
affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie, - Criteri
e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
La legge 11/2001 ha stanziato un fondo di 2 miliardi per interventi di
inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali. Il fondo è
stato suddiviso in parti uguali tra le 4 province. Destinatari dei contributi
sono i Comuni. Per accedere al contributo i Comuni devono sottoscrivere
un protocollo di intesa con i DSM delle ASL e con altri soggetti del privato
sociale che collaborano alla realizzazione delle iniziative. I progetti
ammessi a finanziamento riguardano l’attivazione di “Servizi di Sollievo”
rivolto alle famiglie di persone con disturbi mentali. Tali servizi dovranno
connotarsi come punto di accoglienza e ascolto. Il servizio deve: collocarsi
all’interno dell’ambiente cittadino, avere una strutturazione simile a
quella di un centro di aggregazione diurno, prevedere almeno un mezzo
di trasporto per il raggiungimento della sede e per le uscite nel territorio,
un’apertura dal lunedì alla domenica.. Entro il 30 aprile 2002 i comuni
dovranno presentare all’amministrazione provinciale i progetti attuativi.
D.G.R., n. 2951 del 11 dicembre 2001, Banca delle cornee della Regione
Marche (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Si individua nel presidio ospedaliero di Fabriano (ASL 6) la Banca delle
cornee della regione Marche, essenso il progetto presentato dall’azienda
sanitaria 6 coerente con i criteri stabiliti dal Centro interregionale
di riferimento NIT di Milano e dalla Consulta Tecnica Permanente per i
trapianti. Si incarica il Direttore genarle dell’ASL 6 di assumere tutti
gli atti per la costituzione e l’avvio della Banca.
D.G.R., n. 2949 del 11 dicembre 2001, Approvazione dell’ipotesi di
progetto per l’aggregazione di acquisti di beni e di servizi delle aziende
sanitarie ed ospedaliere della Regione Marche come previsto dalla DGR
n. 2407 del 15.10.2001 (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Il progetto intende ricercare una soluzione che consenta al sistema sanitario
regionale di realizzare il massimo dei risparmi nel processo di acquisizione
di beni e servizi attraverso la ricerca di: sinergie operative/funzionali
tra strutture del SSR; significative economie di scala. L’intenzione è
di arrivare ad una soluzione che consenta l’uniformità e la l’omogeneità
di procedure di acquisto di beni e servizi su scala regionale.
Delibera amministrativa C. R. n. 59 del 12 dicembre 2001, Programma
di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003 (B.U.R.
n. 1 del 3.1.2002)
Il Programma è diviso in 4 capitoli: a) Linee di programmazione istituzionale,
b) Linee azione regionale per il triennio 2001-2003, c) Risorse finanziarie
per le politiche giovanili nella regione Marche; d) Disposizioni finali.
Il programma ritiene di confermare le scelte operate dalla L.R. 46/95
e dal Programma triennale 1996-1998, riguardanti: a) il coordinamento
e una integrazione delle politiche giovanili, sia in senso orizzontale
che verticale; b) il decentramento della valutazione e del coordinamento
dei programmi d’intervento, con il livello provinciale inteso come
momento di snodo tra la dimensione locale e quella regionale. Ciò che,
invece, si ritiene debba essere rivisto e precisato sono: 1) la ripartizione
dei compiti tra Regione ed Enti locali e i livelli di coordinamento e
di programmazione delle politiche giovanili; 2) le modalità di raccordo
tra i diversi livelli territoriali e istituzionali; 3) la distinzione
tra funzioni politiche - di rappresentanza e concertazione - e quelle
tecnico amministrative, specificando i compiti attribuiti agli organismi
di coordinamento e di programmazione e quelli spettanti agli uffici amministrativi
e agli “specialisti” di settore. Gli obiettivi finali e fondamentali
del PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI per il triennio 2001-2003 possono
essere articolati nel modo seguente: a) promuovere condizioni volte a
favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani
e degli adolescenti, tra i 16 ed i 29 anni, sulla base del presupposto
che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere
e della partecipazione autonoma; b) promuovere forme associative ed aggregazioni
formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti, sulla base del presupposto
che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per
la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale;
c) operare in favore dell’acquisizione di identità, competenze, forme
di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza degli adolescenti,
sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario
e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali
attenti all’autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei
confronti delle nuove generazioni. A tale scopo, il PROGRAMMA REGIONALE
GIOVANI si pone i seguenti obiettivi intermedi: a) stimolare
gli Enti locali, associati in Ambiti Territoriali, a varare interventi
in favore dei giovani e degli adolescenti, attraverso sia mezzi finanziari,
sia sostegni tecnici e scientifici; b) realizzare, mediante gli Enti locali,
una rete integrata di “interventi e servizi essenziali per i giovani”
diffusa in tutti gli Ambiti Territoriali della regione; c) promuovere
il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale -
tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni
di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali
e istituzionali diversi; d) stimolare la progettazione autonoma degli
adolescenti e dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative,
sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
e) promuovere in tutti gli Ambiti Territoriali lo sviluppo e la diffusione
di una progettualità competente e valutabile; f) formare le risorse umane
impiegate nei progetti e negli interventi e valutare le iniziative attuate,
in vista di una costante attenzione per il miglioramento e per l’adeguamento
alla mutevole realtà sociale della progettazione e dell’intervento in
favore di adolescenti e giovani. Vengono poi indicate le funzioni dei
livelli regionali, provinciali e comunali
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32, Sistema regionale di promozione
civile (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La legge definisce l’organizzazione del sistema regionale di protezione
civile. Definisce le funzioni di Regione, province, Comuni ed anche del
volontariato di protezione civile (art. 16). Si specifica che le organizzazioni
di volontariato (o.v.) costituiscono parte integrante del sistema regionale.
La regione favorisce la partecipazione delle o.v. alle attività di predisposizione
ed attuazione di programmi e piani, formula inoltre indirizzi in ordine
all’utilizzo delle stesse organizzazioni a livello provinciale, comunale
e intercomunale. La regione promuove inoltre la partecipazione delle o.v.
alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative
di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. Il Dirigente della struttura
regionale di protezione civile, individua periodicamente tra le o.v. iscritte
nel registro regionale, quelle che, per l’organizzazione, le competenze
possedute, la formazione degli iscritti, la capacità e l’efficacia di
intervento, dispongono dei requisiti necessari a partecipare alle attività
previsti dalla legge.
Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34, Promozione e sviluppo della
cooperazione sociale (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La norma è applicativa della l. 381/1991 “Disciplina delle cooperative
sociali” ed abroga la precedente legge regionale 50/1995 “Norme di attuazione
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. La legge
prevede (art. 1): a) l’istituzione e regolamentazione dell’albo regionale
delle cooperative sociali (c.s.); b) la definizione delle modalità di
raccordo con i servizi sociali, socio sanitari e della formazione professionale;
c) la definizione dei criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra
c.s. e gli enti pubblici; d) l’istituzione del comitato tecnico consultivo
per la cooperazione sociale. Viene istituito (art. 3) l’albo regionale
delle c.s. (Coop. tipo A, Coop. Tipo B. Consorzi) e loro consorzi, articolato
in sezioni provinciali gestite dalle Province. Nella programmazione regionale
(art. 4) in tema di servizi sociosanitari e nelle attività di formazione
professionale è previsto uno specifico apporto delle c.s.. Riguardo le
Convenzioni, La Giunta regionale (art. 5) approva il tariffario regionale
e sentita la Commissione consiliare competente approva i criteri per l’affidamento
dei servizi e gli schemi di convenzione tra le c.s. e gli enti locali.
Attraverso l’Osservatorio regionale per le politiche sociali la regione
attua (art. 6) un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento
e sull’efficacia dei servizi prestati dalle c.s.; la giunta regionale
elabora un sistema di valutazione fondato sulla qualità delle prestazioni.
Le regione (art. 7) concede contributi per il sostegno delle cooperative
di tipo B, con modalità da definire attraverso successivo atto di Giunta.
E’ istituito (art. 8), Il “Comitato tecnico consultivo per la cooperazione
sociale” composto da rappresentanti di: regione, province, comuni, cooperative,
sindacati. Il Comitato (art. 9), formula proposte ed esprime pareri nelle
materia di competenza della legge. Per L’attuazione della legge nel 2002
vengono stanziati 154.000 €.
D.G.R., n. 2756 del 20 novembre 2001, Revoca DGR n. 1665/2000 - Criteri
e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria di cui all’art., 8 della L. 68/99 (B.U.R.
n. 144 del 14.12.2001)
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede
all’art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono
iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati
a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni
contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U.,
n. 43 del 22.2.2000). La presente delibera sostituisce la n. 1665/2000;
può essere presentata presso uno dei Centri per l’impiego presenti nel
territorio. Al fine della determinazione della graduatoria rimangono validi
gli elementi della precedente delibera (residua capacità lavorativa; anzianità
di iscrizione; carico familiare; reddito individuale; difficoltà di locomozione
nel territorio); vengono modificati soltanto alcuni punteggi all’interno
dei criteri selezionati.
D.G.R., n. 2763 del 20 novembre 2001, Impegno ed assegnazione alle
Aziende UU.SS.LL., Ospedaliere ed all’INRCA per interventi rivolti alla
terapia del dolore ed attuazione delle linee guida di informazione e formazione
(B.U.R. n. 144 del 14.12.2001)
Per ogni Azienda sanitaria, ospedaliera e all’INRCA viene assegnata un
cifra pari a L. 100 milioni (per un complessivo finanziamento di 1.800.000.000),
per la realizzazione di interventi finalizzati alla terapia del dolore.
L’obiettivo è quello di attivare tutte le misure possibili per contrastare
il dolore indipendentemente dalla cause e dal contesto di cura. In particolare
le A.S. dovranno attivare iniziative di formazione informazione riguardanti
gli operatori più direttamente coinvolti (personale infermieristico, compreso
quello che svolge interventi a domicilio, caposala dei reparti di Chirurgia,
Medicina, Oncologia, Emergenza sanitaria, I Coordinatori dell’assistenza
domiciliare. Obiettivi prioritari della formazione sono: Applicazione
delle Linee Guida “Ospedale senza dolore”, in tutte le 4 province; approfondimenti
degli aspetti medici, psicologici, etici riferite al “dolore”; la predisposizione
di una scheda omogenea nel territorio. A conclusione delle iniziative
verrà effettuata una valutazione degli obiettivi raggiunti.
Deliberazione amministrativa n. 55 del 14.11.2001, Piano triennale
per l’inserimento lavorativo dei disabili 2001/2003 - legge regionale
3 aprile 2000, n. 24 (B.U.R n. 141 del 7.12.2001).
La delibera da attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 24/2000,
che prevede l’adozione di un Piano triennale per l’inserimento lavorativo
dei disabili. Il Piano è diviso in 7 capitoli; 1) Scelte strategiche e
logica del Piano, 2) Scenari economici e occupazionali, 3) Analisi di
contesto, 4) Predisposizione ambienti di lavoro, 5) Programmi comunitari;
6) Formazione professionale; 7) Iniziative a cura della Scuola di Formazione
del Personale Regionale. Un ultimo paragrafo è titolato Conclusioni
e azioni. Nel primo capitolo “Logica del piano e obiettivi”, viene
specificato che l’arco temporale previsto dal Piano va dal 2000 al 2002,
nonostante il titolo della delibera indichi il triennio 2001-3; si indicano
poi le attività programmate dal Piano; tra queste: le modalità generali
per l’inserimento lavorativo, le strategie, i settori e le professioni
emergenti, la promozioni di studi, ricerche ai fini dell’inserimento.
L’Atto offre una fotografia della situazione esistente in termini di competenza
legislativa che di dati generali sull’handicap, ma non sembra rispondere
al compito di programmazione proprio di un Piano.
Legge regionale 13 novembre 2001, n. 27, Interventi per il coordinamento
dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà
sociale (B.U.R n. 134 del 22.11.2001).
In applicazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, la
legge regionale intende promuovere interventi volti a promuovere un equilibrio
tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, promuovendo,
altresì, l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Nella predisposizione
del piano territoriale degli orari, previsto dalla legge 53, i comuni
dovranno tenere conto delle indicazioni della presente legge. In particolare:
articolazione degli orari di apertura al pubblico dei sevizi della pubblica
amministrazione, coordinamenti degli orari dei servizi privati commerciali,
turistici, professionali, promozione di forme di mobilità urbana alternative
all’uso dell’auto privata, armonizzazione degli orari e della frequenza
dei trasporti pubblici, estensione degli orari di apertura delle biblioteche,
musei, enti culturali. La regione sostiene inoltre la promozione da parte
dei Comuni delle Banche del tempo, secondo quanto indicato dall’articolo
27 della legge 53/2000. Per le finalità delle legge la somma autorizzata
per l’anno 2001 è di L. 100 milioni.
D.G.R. n. 2564 del 30.10.2001, Approvazione dell’elenco nominativo
degli aspiranti al ruolo di Coordinatori di Ambito (B.U.R n. 131 del
15.11.2001).
Come previsto dalla DGR 1674/2001, è stato approvato l’elenco regionale
degli aspiranti a Coordinatore d’ambito. 179 persone (su 262 domande)
sono risultate in regola con i requisiti richiesti. I Comitati dei sindaci
dei 29 Ambiti territoriali dovranno ora nominare il Coordinatore d’ambito
scelto all’interno dell’elenco regionale.
D.G.R. n. 2491 del 23.10.2001, L.R. 11/01, art. 54, comma 1: “Modalità
e riparto dei fondi destinati al cofinanziamento delle spese relative
alla pianificazione e gestione della rete degli interventi e servizi sociali
del Comuni associati in Ambiti territoriali (B.U.R n. 129 del 8.11.2001)
La regione destina ai comuni capofila di ogni Ambito territoriale la somma
di 50 milioni per il cofinanziamento della spesa per il Coordinatore d’ambito
per l’anno 2001. Assegna inoltre agli stessi comuni capofila la quota
di L. 3.150.000.000 con riferimento alla popolazione residente, per la
pianificazione e gestione della rete degli interventi sociali.
D.G.R., n. 50, del 30.10.2001, Articolo 26 legge regionale 4
giugno 1996 n. 18 modificata ed integrata con L. R. 21 novembre 2000,
n. 28 definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi
per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R.
n. 128 del 8.11.2001).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi)
che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti
ai Comuni attraverso gli Ambiti territoriali (AT)come previsti dal Piano
sociale regionale. I finanziamenti riguardano in particolare interventi
di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione scolastica,
tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere di comunicazione,
acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto di proprietà.
Le domande devono essere redatte attraverso il Comune capofila dell’A.T.
entro il 31 marzo 2002.
D.G.R. n. 2406 del 15.10.2001, Protocollo operativo regionale sulla
terapia trasfusionale domiciliare (B.U.R n. 127 del 5.11.2001).
La delibera intende assicurare agli assistiti - nei casi di comprovata
impossibilità di trasporto verso la struttura ospedaliera - a domicilio
o nelle residenze socio sanitarie la somministrazione del sangue ed emocomponenti.
Deve comunque essere prevista la costante presenza del medico. Per attivare
la terapia trasfusionale a domicilio il medico curante deve provvedere
alla richiesta. Nel caso in cui la fornitura e la prestazione terapeutica
vengono effettuate da parte di strutture non appartenenti al Servizio
sanitario nazionale (ad es. IOM, AIL, LEGA, ANT) deve esserci un previo
convenzionamento con la ASL del territorio di competenza.
D.G.R. n. 2492 del 23.10.2001, L.R. 7/5/01, n. 11; art. 47 comma 4
e 61, comma 3: criteri e modalità per il “Piano di riparto e programma
degli interventi risorse finanziarie Nazionali e regionali in campo socio
assistenziale: anno 2001. L. 63.081.834.7000 (B.U.R n. 126 del 31.10.2001).
La delibera provvede al riparto per complessivi 63 miliardi. 50 ne
vengono trasferiti ai comuni per interventi in campo socio assistenziale;
9,7 Md vengono destinati per l’attuazione di progetti obiettivo o sperimentazioni
(tra questi: l. 162/98, L. 284/97, L. 388/2000, art. 80, comma 4, l. 45/99);
per alcuni di questi interventi, sentita la Commissione Consiliare competente,
verranno definiti successivi atti disciplinari; di adottare con separato
atto le modalità di ripartizione di un fondo di 2 Md per l’avvio della
riforma dei servizi sociali. Di stabilire in un 1Md le quote ad assegnare
agli ai Comuni che concorrono al pagamento delle rette dei disabili psico
sensoriali ricoverati presso istituti educativo assistenziali.
D.G.R. n. 2376 del 9.10.2001, L.R. 2/98 e successive modificazioni
ed integrazioni. DGR n. 1859/01 - Criteri del riparto del fondo di riserva
- Anno 2001 - Politiche migratorie (B.U.R n. 125 del 26.10.2001).
Il fondo, pari a 100 milioni, prevede contributi per iniziative che
permettano l’inserimento degli immigrati nel tessuto socio-economico marchigiano.
In particolare i progetti devono riguardare: la conoscenza del fenomeno
dell’immigrazione nelle Marche, l’assistenza economica per far fronte
a particolari situazioni di disagio, l’informazione per prevenire forme
di razzismo e di xenofobia, il mantenimento dei legami con la terra d’origine.
I progetti devono essere realizzati entro il 31.12.2001. Beneficiari sono
gli enti locali. Per progetti di particolare rilevanza possono essere
accolte domande anche di altri soggetti pubblici e privati.
D.G.R. n. 2073 del 4.9.2001, L.R. n. 48/95 art. 10 - Determinazione
dei criteri di ammissione, termini di presentazione domande e modalità
di assegnazione ed erogazione del contributo regionale per le iniziative
delle Organizzazioni di volontariato. Anno 2001. Modifica della deliberazione
n. 848/99. Importo L. 300.000.000 (B.U.R n. 107 del 20.9.2001).
I progetti (da presentare entro il 31 ottobre 2001) devono avere esclusivamente
come riferimento i minori ed in particolare devono prevedere attività:
a) educativa extrascolastica finalizzata a sostenere i ragazzi nella fascia
di età della scuola dell’obbligo; b) di promozione e diffusione dell’affido
familiare.
D.G.R. n. 2161 del 18.9.2001, LR 24/2000 “Norme per favorire l’occupazione
dei disabili - criteri e
modalità applicative (B.U.R n. 114 del 3.10.2001).
In attuazione della legge regionale 24/2001, applicativa della legge
di riforma del collocamento obbligatorio (l. 69/1999), la delibera definisce
i criteri e le modalità per accedere ai benefici previsti dalla legge.
Possono presentare domanda di ammissione i datori di lavoro privati che
provvedono all’assunzione di persone disabili ai sensi della legge 68/99.
Ai benefici possono accedere anche le cooperative per i propri soci lavoratori,
purché regolarmente iscritti nel libro matricola ed anche i datori di
lavoro non soggetti all’obbligo della l. 68/99 che abbiano assunti disabili
successivamente all’entrata in vigore della legge. Saranno ammessi a finanziamento
i progetti - esaminati dalla Commissione paritetica per il giusto collocamento
- che avranno ottenuto, secondo i criteri indicati nello schema 2 della
presente delibera, un punteggio non inferiore a 60/100.
D.G.R. n. 1889 del 31.7.2001, LR 20/2000 art. 15 - Determinazione
dei requisiti richiesti per l’accreditamento e la classificazione delle
strutture sanitarie e socio sanitarie (B.U.R n. 100 del 7.9.2001)
Per accreditamento istituzionale si intende il provvedimento con il
quale si riconosce alle strutture pubbliche e private, agli studi ed ai
professionisti già autorizzati, che ne facciano richiesta, lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per
conto del Servizio sanitario nazionale. Obiettivi dell’accreditamento
istituzionale: - assicurare i livelli essenziali ed uniformi di qualità
dell’assistenza avvalendosi di soggetti accreditati inseriti in un albo
di fornitori del Servizio Sanitario Regionale; - potenziare l’erogazione
di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali
di assistenza avvalendosi di soggetti accreditati fornitori dei fondi
integrativi, inseriti nello stesso albo; l’inserimento nell’albo dei fornitori
non comporta automaticamente il diritto alla fornitura di prestazione
bensì abilita le Strutture accreditate alla contrattazione. L’accreditamento
ha validità triennale e si rifà alla normativa vigente al momento della
presentazione della nuova domanda. Possono chiedere l’accreditamento:
- tutte le strutture, gli studi e i professionisti autorizzati all’esercizio
dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000 che intendono
chiedere l’accreditamento istituzionale; - tutte le strutture, gli studi
e i professionisti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell’art.24 della
L.R. 20/2000. Gli schemi procedurali per l’accreditamento sono di tre
tipologie: a) accreditamento istituzionale; b) accreditamento temporaneo;
c) accreditamento provvisorio.
D.G.R. n. 1859 del 31.7.2001, Art. 7 LR n. 2/98 - piano stralcio regionale
degli interventi a sostegno dei diritti degli immigrati per l’anno 2001
- criteri e modalità per la predisposizione dei Piani d’intervento locali
e la concessione dei contributi (B.U.R n. 97 del 31.8.2001).
Il Fondo previsto in 900 milioni viene destinato agli Ambiti territoriali
individuati nelle 4 province secondo il criterio popolazione straniera
residente (70%), percentuale degli immigrati sul totale della popolazione
residente (30%). Per ogni Provincia viene predisposto un Piano territoriale
d’intervento che raccoglie i progetti degli enti locali. Si considerano
prioritari i progetti che prevedono il coinvolgimento delle Associazione
degli immigrati, iscritte al registro regionale. Gli obiettivi del 2001
sono: a) garantire il diritto all’abitazione; b) garantire il diritto
all’inserimento scolastico per minori immigrati; c) garantire il diritto
all’apprendimento della lingua italiana e all’alfabetizzazione culturale
per adulti; d) garantire il diritto all’accoglienza ed all’integrazione;
e) garantire l’educazione interculturale e il mantenimento della lingua
d’origine.
D.G.R. n. 1899 del 31.7.2001, D. Lvo 229/99 art. 22 - Autorizzazione
alle Aziende sanitarie alla fornitura in favore dei cittadini privi dell’udito
di comunicatori telefonici cellulari riconducibili a quelli previsti dal
D.M. 332/99 (B.U.R n. 97 del 31.8.2001)
Si stabilisce, per i soggetti privi di udito certificati ai sensi
della legge 381/70, che le ASL assumano gli oneri della fornitura di apparecchi
telefonici cellulari con tastiera alfa numerica estesa con funzioni omogenee
a quelle del comunicatore telefonico incluso nel nomenclatore tariffario
(codice221.36.09.003). La fornitura avverrà secondo le disposizioni del
DM 332/99.
D.G.R. n. 1887 del 31.7.2001, LR 20/2000 art. 22 - Costituzione del
gruppo di accreditamento regionale (GAR) (B.U.R n. 97 del 31.8.2001)
Vengono definite funzioni, composizione, finanziamento del Gruppo
di Accreditamento Regionale (GAR), costituito presso l’Agenzia sanitaria
regionale. Il GAR è composto dal Coordinatore del Comitato di coordinamento
(Direttore Agenzia sanitaria regionale), dal Comitato di Coordinamento
regionale per l’accreditamento (CCRA) e dal Gruppo Regionale di Supervisori
per l’Accreditamento (GRSA).
D.G.R. n. 1640 del 17.7.2001, L. R. n. 11/2001 art. 69 (Misura contenimento
della spesa sanitaria) commi I e II. Direttive (B.U.R n. 86 del 1.8.2001)
La Direttiva intende indicare alla Aziende sanitarie chiarimenti in merito
all’art. 69 della l. r. n. 11 del 7 maggio 2001, nella parte in cui si
stabiliscono alcune misure volte al contenimento della spesa. I chiarimenti
riguardano le parti in cui si fa divieto alle ASL di: - procedere all’acquisizione
di beni durevoli di importo superiore a 200 milioni senza autorizzazione
regionale; - conferire nuovi incarichi di consulenza tecnica, sanitaria,
amministrativa, nonché di rinnovare quelli esistenti in assenza di esplicita
previsione normativa o di specifica direttiva della giunta regionale.
D.G.R. n. 1670 del 17.7.2001, Deliberazione amministrativa n. 306/2000
“Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Approvazione linee guida (B.U.R n. 86 del 1.8.2001)
Le Linee guida definiscono i seguenti punti: a) L’attivazione degli Ambiti
Territoriali, b) Il Coordinatore di ambito; c) Gli uffici di promozione
sociale; d) Il Piano di zona; e) L’integrazione socio-sanitaria; f) Il
Bilancio sociale; g) La Consulta regionale dei comuni capofila degli ambiti
territoriali; h) Il Coordinamento provinciale; i) I tempi e le procedure.
Gli Ambiti territoriali (già definiti con DGR 337/2001) costituiscono
il livello di governo locale delle politiche sociali. Per ogni Ambito
Territoriale viene nominato dal Comitato dei sindaci dei Comuni dell’ambito
il Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale
con funzioni di coordinamento, programmazione, attuazione del Piano territoriale
dei servizi sociali (Piano di zona). Per i 29 Ambiti territoriali verranno
nominati altrettanto Coordinatori. La regione provvede all’Istituzione
dell’Elenco Regionale dei Coordinatori di Ambito e all’approvazione dei
criteri e delle modalità per l’iscrizione (D.G.R. n. 1674 del 17.7.2001).
Entro il 1º ottobre viene approvato l’elenco nominativo degli aspiranti
al ruolo di Coordinatore. In fase di avvio del Piano sociale regionale,
i Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali inviano alla regione
entro il 31 marzo 2002il Piano annuale a stralcio per l’anno 2002. Ai
fini della stesura del Piano triennale si attende un ulteriore atto di
indirizzo della regione.
D.G.R., n. 1580, del 10.7.2001, Approvazione del progetto regionale:
“Sviluppo e potenziamento dell’attività di prelievo e trapianto di organi
e tessuti” (B.U.R. n. 84 del 27.7.2001)
Si stabilisce che l’attività di reperimento di organi e tessuti
viene considerata come parametro di valutazione dei Direttori generali;
infatti la Regione Marche si colloca agli ultimi posti in Italia per numero
di donazione d’organi. Nel 1998 si sono avuti 12 donatori, 13 nel 1999,
ancora 12 nel 2000. Proprio a partire dalla critica situazione regionale
il progetto intende sviluppare l’attività di prelievo e trapianto. Tra
gli obiettivi specifici del progetto si indica: Costituzione di un gruppo
regionale tecnico scientifico di consultazione permanente; Istituzione
del Centro regionale di riferimento per le attività di trapianto , costituzione
della banca dati delle cornee, formazione ed aggiornamento degli operatori.
Verrà inoltre istituito a livello regionale un Coordinatore per i prelievi
e per i trapianti e per ogni ASL un Coordinatore Locale per i prelievi.
Il Centro regionale per le attività di trapianto avrà la sede operativa
presso L’AO “Umberto I – Torrette” di Ancona; quella amministrativa avrà
sede presso l’assessorato alla sanità della Regione.
D.G.R., n. 1396, del 19.6.2001, Linee guida regionali per le cure domiciliari
al paziente oncologico terminale e riparto tra le aziende sanitarie locali
del finanziamento di L. 4.131.000.000 - anno 1999 di cui alla legge 39/99
(B.U.R. n. 75 del 9.7.2001)
Le cure domiciliari rivolte al paziente oncologico (il cui modello
organizzativo è all’interno delle Linee guida regionali sulle cure domiciliari)
prevedono le seguenti prestazioni: pronta disponibilità medica e infermieristica
sulle 24 ore per 7 giorni a settimana; sostegno psicologico del malato
e dei suoi familiari, igiene e cura giornaliera della persona.
D.G.R., n. 1246, del 5.6.2001, LR 46/95 - Piano annuale a stralcio
2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in
favore dei giovani e degli adolescenti (B.U.R. n. 67 del 19.6.2001).
Il Piano intende dare attuazione alla L. R. 46/95, in particolare attraverso
interventi finanziari e linee di indirizzo che mirano a promuovere la
partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani e degli
adolescenti nella fascia 16 - 29 anni; promuovere forme associative ed
aggregazioni formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti; operare
affinché si creino presupposti per l’acquisizione di identità, competenze
ed autonomie nei giovani e negli adolescenti.
D.G.R., n. 1146, del 29.5.2001, Attuazione D.G.R. 1878/2000. Sistema
informativo psichiatrico. Progetto esecutivo (B.U.R. n. 65 del 12.6.2001)
La sperimentazione che riguarderà le AUSL di Macerata e Senigallia,
intende: misurare l’incidenza e prevalenza dell’utenza psichiatrica assistita
dalle strutture pubbliche, descrivere le caratteristiche dell’utenza che
si rivolge ai DSM, disporre di dati utili alla programmazione dei servizi,
costituire un registro dei casi, rilevare le informazioni sulle attività
e sulle prestazioni concordate a livello nazionale tra regioni e Ministero
della sanità.
D.G.R., n. 1022, del 22.5.2001, L.R. 8/94 - Interventi finanziari regionali
per iniziative a tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche,
adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati.
Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse - anno 2001 (B.U.R.
n. 63 del 31.5.2001)
Viene determinato l’entità del fondo regionale (pari a 3, 5 miliardi)
per 2001 quale contributo da assegnare ai comuni per interventi socio
educativi assistenziali riguardanti i minori. L’intervento finanziario
regionale è di L. 22.500 giornaliere per gli affidi eterofamiliari, L.
135.000 per l’affido presso istituti e comunità
D.G.R., n. 1027, del 22.5.2001, Approvazione dello schema di convenzionamento
per avvalimento strutture delle Prefetture – Attribuzioni funzioni concessorie
a dirigenti regionali in materia di invalidità civile. Art. 130 D. Lgs.
112/98 e art. 51 L.R. 11/2001 (B.U.R. n. 63 del 31.5.2001)
Viene stabilito che le regioni si avvarranno delle strutture delle
prefetture per l’esercizio delle funzioni in materia di concessione delle
provvidenze economiche di Invalidità Civile sino all’attivazione della
convenzione con l’INPS delle Marche.
Legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, Provvedimento generale di
rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001). (Sup.
B.U.R., n. 56 del 11.5.2001).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative
per la cooperazione allo sviluppo (art. 5) per complessivi 300 milioni;
interventi a favore di minori in situazioni familiari multiproblematiche
e per gli adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati
(art. 45) 3,5 miliardi; il fondo di cui alla legge 43/88 (art. 50) è definito
in 24 miliardi e 220 milioni, prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio
sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 59) 400 milioni.
E’ stata abrogata la legge 49/1997 (Interventi straordinari per incentivare
gli interventi assistenziali).
D.G.R., n. 805, del 10.4.2001, L. 285/1997 - fondo 2000 - atti di indirizzo
e coordinamento per la predisposizione dei piani di intervento in ambito
territoriale per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza (B.U.R. n. 51 del 27.4.2001).
I Piani territoriali previsti dalla legge 285/97 dovranno prioritariamente
prevedere: a) azioni di sostegno al minore e alla famiglia per un’azione
di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale privilegiando
i servizi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla
frequenza scolastica; b) sostegno alla relazione genitori figli, valorizzando
nel contempo l’associazionismo familiare per la sensibilizzazione all’accoglienza
e alla solidarietà; c) promozione e valorizzazione della responsabilità
degli adolescenti, favorendo esperienze aggregative sia di carattere ricreativo
che culturale-espressivo; d) diffusione di esperienze di conoscenza e
sensibilizzazione dei diritti del minore.
D.G.R., n. 690, del 27.3.2001, L. R. 2/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni - D.G.R. 2563/2000 “Tutela delle donne” (B.U.R. n.
46 del 17.4.2001).
Il “progetto regionale sulla prostituzione e la tratta”, propone interventi
che prevedono: 1) Azioni di coordinamento, b) Azioni di formazione, 3)
Ricerca-azione, 4) Strumenti, 5) Lavoro di rete, 6) Azioni di accompagnamento
e tutoraggio.
D.G.R., n. 606, del 20.3.2001, Linee guida regionali per le cure domiciliari
(B.U.R. n. 44 del 9.4.2001).
Le Linee guida definiscono la modalità di erogazione delle cure a domicilio
(Assistenza domiciliare integrata e ospedalizzazione domiciliare). Le
Linee guida definiscono: i criteri per l’ammissione, le “prestazioni minime”,
la presenza di un operatore responsabile del “caso” e di un “familiare
referente”, il coordinamento del sistema integrato delle dei servizi domiciliari.
Allegate le schede di valutazione multidimensionali.
D.G.R., n. 569, del 14.3.2001, Art. 9 L.R. 2/1998 e successive modificazioni
- requisiti e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni
di immigrati - revoca DGR n. 912/1998 (B.U.R. n. 42 del 30.3.2001).
Si stabiliscono i requisiti, le modalità e gli adempimenti relativi all’iscrizione
al registro regionale delle associazioni e federazioni degli immigrati.
Vengono poi definiti gli adempimenti successivi alla iscrizione al registro
e le condizioni che danno luogo alla cancellazione.
D.G.R., n. 568, del 14.3.2001, Art. 1 bis L.R. 18/1996 modificata ed
integrata con LR n. 28/2000 - Criteri e modalità per la costituzione del
Coordinamento d’ambito per la tutela delle persone handicappate (B.U.R.
n. 42 del 30.3.2001).
In attuazione dei contenuti della legge 28/2000 di modifica della legge
18/96 viene definita la composizione del Coordinamento d’ambito in raccordo
con i contenuti del Piano socio assistenziale regionale e gli indirizzi
per la stesura del regolamento interno di funzionamento.
D.G.R., n. 450, del 27.02.2001, L.R. n. 2/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni - D.G.R. D.G.R. 2563/2000 - Tutela dell’associazionismo
- Progetto per interventi ed iniziative concernenti l’inserimento, l’integrazione
e la tutela degli immigrati, promosse dalle associazioni e federazioni
riconosciute (B.U.R. n. 38 del 21.3.2001).
La delibera prevede uno stanziamento di 150 milioni per interventi che
prevedono il coinvolgimento diretto degli immigrati o l’adesione al progetto
di più associazioni. Gli interventi devono avere come obiettivo prioritario
quello di favorire l’inserimento degli immigrati nel tessuto sociale in
cui vivono. Saranno inoltre favorite iniziative volte all’informazione,
alla tutela della cultura, della lingua di origine ed alla realizzazione
di attività interculturali.
D.G.R., n. 452, del 27.02.2001, Attuazione dell’art. 127 del D.P.R.
309/90 in materia di finanziamento degli interventi per la lotta alla
droga - Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione
della quota del Fondo Nazionale lotta alla Droga assegnata alla Regione
Marche – Esercizio finanziario 2000 (B.U.R. n. 38 del 21.3.2001).
Il fondo assegnato alla regione Marche (3 miliardi e 844 milioni) è stato
ripartito secondo ambiti provinciali. Per ogni ambito territoriale deve
essere predisposto un Piano annuale che deve prevedere programmi di intervento
che abbiano una o più delle seguenti finalità: prevenzione, inclusione
sociale, lavorativa e abitativa, diffusione sul territorio di una rete
di servizi sociali e sanitari di primo intervento, servizi di consulenza
e di riduzione del danno, formazione e aggiornamento degli operatori.
D.G.R., n. 514, del 6.3.2001, Approvazione dello schema di protocollo
d’intesa tra la Regione Marche e il Ministero della Giustizia (B.U.R.
n. 38 del 21.3.2001).
Il Protocollo affronta i seguenti temi: Organizzazione degli uffici giudiziari;
interventi a favore dei minorenni (territorializzazione degli interventi,
interventi a favore delle fasce deboli, comunità per i minori in area
penale, attività di sperimentazione, difensore civico per l’infanzia e
l’adolescenza, formazione professionale ed avviamento al lavoro); assistenza
sanitaria e salute in carcere (trattamento dei tossico ed alcool dipendenti,
tutela della salute nei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi
penitenziari); attività trattamentali (istruzione, formazione professionale
e lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, rapporti
con il mondo esterno, rapporti con la famiglia); Interventi specifici
a favore di particolari situazioni (donne, stranieri); Esecuzione penale
esterna; Rapporto tra gli enti (formazione congiunta degli operatori,
personale di polizia penitenziaria, scambi informativi); Edilizia penitenziaria.
D.G.R., n. 337, del 13.02.2001, Delibera amministrativa n. 306 del
1.3.2000, Piano regionale per un sistema integrato di interventi
e servizi sociali - Istituzione degli ambiti territoriali (B.U.R.
n. 26 del 22 febbraio 2001)
Il Piano socio assistenziale prevedeva la costituzione di ambiti territoriali
(uno dei tasselli fondamentali per l’avvio del Piano) per la gestione
dei servizi sociali. Gli ambiti su proposta delle Conferenze dei sindaci,
dovevano poi essere deliberati dalla giunta regionale. La delibera prevede
la costituzione di 29 ambiti all’interno del territorio regionale (totale
abitanti 1.460.989). La suddivisione per provincia è la seguente: Pesaro:
9 ambiti; Ancona: 6 ambiti; Macerata: 6 ambiti; Ascoli Piceno: 8 ambiti.
D.G.R., n. 339, del 13.02.2001, L. R. 18/96 modificata ed integrata
con L. R. 28/2000 - definizione dei criteri e delle modalità di attuazione
degli interventi per l’anno 2001 - modalità di impiego delle risorse e
tetti di spesa (B.U.R. n. 26 del 22 febbraio 2001).
La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi)
che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti
ai Comuni singoli o associati. I finanziamenti riguardano in particolare
interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione
scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere
di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto
di proprietà.
Legge regionale 5 febbraio 2001, n. 4, Gratuità delle prestazioni di
emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all’articolo
20 delle Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 (B.U.R. n. 22 del 15
febbraio 2001).
La legge modifica la legge regionale 36/1998 “Sistema di emergenza sanitaria”,
nell’articolo 20 “Operazioni di soccorso e trasporto gratuito”. La legge
stabilisce la gratuita delle prestazioni di pronto soccorso e di trasporto
nel caso di pazienti che si trovano in condizione di emergenza ed urgenza
derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatesi nell’arco
delle ventiquattro ore precedenti e in tutti casi sia seguente il ricovero
ospedaliero. Sono invece sottoposte al meccanismo della compartecipazione
al costo le prestazioni che non rientrano nelle situazioni sopra descritte.
D.G.R., n. 235, del 30.01.2001, Indirizzi e criteri per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 sulla visitabilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da
parte delle persone handicappate (B.U.R. n. 21 del 14 febbraio 2001).
In attuazione dell’art. 23, comma 3 della legge quadro sull’handicap (104/92)
la delibera stabilisce che i Comuni devono assicurare l’accesso agli stabilimenti
balneari attraverso le spiagge libere esistenti; nel caso le opere da
realizzare siano rilevanti sotto l’aspetto edilizio, urbanistico e ambientale,
il Comune predispone un progetto indicando gli accessi al mare prevedendo
il collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge
e la linea di battigia senza interruzioni. I concessionari demaniali devono
inoltre assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l’accesso
al mare all’interno delle concessioni alle persone con ridotta ed impedita
capacità motoria. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un
servizio igienico accessibile.
D.G.R., n. 32, del 9.1.2001, L. R. 43/88 – Iniziative regionali di
cui all’art. 10 e) - Approvazione e avvio del progetto delle attività
dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali. (B.U.R. n.
12 del 25.1.2001).
Il progetto prevede la costruzione di un sistema di rilevazione delle
strutture e dei servizi sociali presenti nel territorio regionale “Progetto
di ricognizione dell’offerta di servizi sociali sul territorio regionale”.
La ricognizione riguarda: le strutture, i servizi, la gestione.
Legge regionale 12 gennaio 2001, n. 3, Integrazione all’articolo 28
della Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 sull’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private (B.U.R.
n. 10 del 18 gennaio 2001).
La legge stabilisce che, in attesa della emanazione dei requisiti ulteriori
per l’accreditamento dei servizi, l’accreditamento provvisorio è concesso
a domanda degli interessati dei presidi autorizzati dopo l’entrata in
vigore delle legge.
D.G.R., n. 2869, del 28.12.2000, Attuazione DGR. 3278/99 - affidamento
all’Agenzia sanitaria regionale della realizzazione, avvio
e gestione di un progetto di raccolta ed elaborazione dati relativi
al monitoraggio degli interventi finanziati con il fondo nazionale lotta
alla droga in ambito regionale (B.U.R. n. 9 del 17 gennaio 2001).
Viene affidato all’Agenzia sanitaria regionale la gestione di un progetto
di raccolta ed elaborazione dati riguardante: a) lo stato di attuazione
degli interventi finanziati con il Fondo nazionale lotta alla droga, b)
l’impatto sulle diverse popolazioni destinatarie, c) la verifica dei risultati
raggiunti, d) la mappa dei servizi territoriali coinvolti.
D.G.R., n. 2767, del 18.12.2000, Attuazione D.P.R. 616/77, art. 23:
attribuzione di contributi ai comuni per assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
(B.U.R. n. 6 del 10 gennaio 2001).
Vengono destinati ai Comuni di Ancona (20.000.000) e Pesaro (21.519520)
i contributi per l’assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria.
D.G.R., n. 2769, del 18.12.2000, L. R. 30/90 art. 20 - L.R. 26/96 art.
4 comma 3: istituzione di un gruppo di lavoro in materia di integrazione
socio-sanitaria e attribuzione di ulteriori competenze all’Agenzia sanitaria
(B.U.R. n. 6 del 10 gennaio 2001).
Viene istituito un gruppo di lavoro in tema di integrazione sociosanitaria
(elaborazione di progetti, attuazione di interventi) e di affidare all’Agenzia
sanitaria regionale i compiti di supporto tecnico per l’esercizio da parte
della Giunta regionale delle funzioni in materia di sociosanitaria.
D.G.R., n. 2635, del 5.12.2000, Art. 10 e 41 ter della L. n. 104/92
modificata con L. n. 162/98 criteri di compartecipazione alla spesa, tra
gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità alloggio per
disabili gravi rimasti senza il sostegno familiare (B.U.R. n. 134
del 19.12.2000).
La delibera stabilisce che i costi di gestione delle comunità alloggio
per gravi disabili rimasti privi del sostegno familiare verranno suddivisi:
50% contributo statale (l. 104/92 e 162/98) e cofinanziamento dalla legge
18/1996; il restante 50% in maniera paritaria tra Comuni e AUSL.
D.G.R. n. 2457 del 21.11.2000, L.R. 20/2000 art. 6 - Approvazione dei
modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (B.U.R.,
n. 128 del 6. 12.2000).
Vengono proposti i modelli (a: domanda di autorizzazione per nuove
strutture; b: domanda per l’esercizio di attività; c: domanda
di autorizzazione per il proseguimento delle attività delle strutture
già in essere alla data di entrata in vigore della legge 20/2000; d:
schema della comunicazione per la variazione dei requisiti non strutturali)
per la richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio
delle strutture socio sanitarie.
Legge regionale 21 novembre 2000, n. 288, Modifiche ed integrazioni
alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 “Promozione e coordinamento
delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate” (B.U.R.
n. 124 del 30.11.2000).
La legge modifica ed integra la legge regionale di settore (18/96) di
attuazione della legge quadro nazionale (104/92). Le novità riguardano:
a) l’introduzione di un Coordinamento d’ambito (all’interno dell’Ambito
territoriale del Piano socio assistenziale), al fine di promuovere l’integrazione
tra i vari servizi a livello territoriale; b) L’istituzione di un Centro
di ricerca e documentazione regionale; la previsione di contributi alla
realizzazione di strutture residenziali di piccole dimensioni; le modifiche
riguardano: composizione e funzionamento dei Coordinamenti provinciali
e regionali, l’articolato riguardante il finanziamento di interventi volti
all’integrazione sociale e quello riguardante il funzionamento dei Centri
socio educativi, gli articolati riguardanti: formazione professionale
e lavoro. Le abrogazioni riguardano gli articoli 19 (Barriere architettoniche),
22 (Tempo libero), 23 (Trasporti), 24 (Protesi e ausili), 25 (Interventi
straordinari).
D.G.R. n. 2200 del 24.10.2000, L.R. 20/2000 art. 6 - Determinazione
dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (B.U.R.,
n. 115 del 9 novembre 2000).
La delibera, attraverso l’allegato Manuale, è strutturato con: introduzione:
nella quale vengono riportati: definizioni, obiettivi, durata e aree di
applicazione dell’istituto di autorizzazione; glossario: nel quale
sono riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati nel manuale
al fine di fornire una interpretazione uniforme; procedura: nel
quale vengono riportate le procedure necessarie ed utili per la richiesta
dell’autorizzazione, nonché l’iter procedurale (sotto forma di schemi
che descrivono tempi e attori indicati nella legge regionale 20/2000)
dell’intero processo di autorizzazione; requisiti autorizzativi:
in cui vengono specificati per singola struttura i requisiti necessari
per ottenere l’autorizzazione.
D.G.R. n. 2115 del 10.10.2000, L.R. 50/1995 - parziale modifica della
DGR 52/98 concernente “Atto di coordinamento relativo all’affidamento
alla Cooperative sociali e ai loro Consorzi, da parte delle Amministrazioni
pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi socio sanitari,
assistenziali ed educative per la fornitura di beni e servizi diversi.
Approvazione del tariffario regionale, dei corrispettivi e degli schemi
di convenzione” (B.U.R., n. 108 del 26 ottobre 2000). Abrogata
La delibera sostituisce il “tariffario regionale e corrispettivi”
della DGR 52/98. Le tariffe ed i corrispettivi per le varie prestazioni
sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente,
così come prodotte dal Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione
sociale istituito ai sensi della legge 50/1995.
D.G.R. n. 2090 del 10.10.2000, L.R. 20/2000 art. 28 - determinazione
degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture sanitarie
o socio-sanitarie o di capacità produttive delle stesse (B.U.R., n.
108 del 26 ottobre 2000).
Vengono determinati gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze
di strutture sanitarie e socio sanitarie e viene indicato il fabbisogno
di strutture e presidi nella regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione. Le strutture sono quelle che erogano prestazioni:
a) di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; b) di alta specializzazione
in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o
diurno per acuti; c) in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
o diurno per acuti; d) in regime residenziale (strutture sanitarie o socio
sanitarie).
D.G.R., n. 1880, del 12.9.2000, Applicazione atto di intesa Stato-Regioni
del 5.8.99 in materia di requisiti dei servizi privati di assistenza alle
persone dipendenti da sostanze d’abuso. Linee di indirizzo e forme di
raccordo con la L.R. 20/2000 (B.U.R. n. 97 del 28.9.2000).
I requisiti minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi
privati per soggetti tossicodipendenti sono stati rideterminati con l’Atto
d’intesa Stato Regioni del 5.8.1999. La delibera regionale stabilisce
che le strutture che svolgono attività socio sanitarie devono rispettare
le norme contenute nella legge regionale 20/2000; quelle che effettuano
attività esclusivamente sociali devono rispettare le indicazioni contenute
nella legge regionale 1/1992. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della
delibera gli Enti già iscritti all’Albo regionale degli Enti ausiliari
debbono comunicare l’opzione per il settore sociale o quello sanitario.
Viene inoltre istituita, in applicazione dell’art. 21 dell’Atto di intesa,
la Consulta mista pubblico privato sulla assistenza ai tossicodipendenti.
D.G.R., n. 1878, del 6.9.2000, DGR 1095/99 - attuazione progetto “4/g”
ex art. 1, commi 34 e 34/bis L. 662/96 - sperimentazione sistema informativo
servizi psichiatrici - criteri applicativi. Spesa L. 181.000.000 (B.U.R.
n. 97 del 28.9. 2000).
Il sistema informativo raccoglie dati relativi ai contatti che gli utenti
hanno con il Dipartimento di salute mentale. Obiettivo della realizzazione
del sistema informatico sono: la creazione degli strumenti computerizzati
di raccolta dati, raccolta centralizzata, elaborazione statistica, interfaccia
con i dati dei centri di costo.
D.G.R., n. 1831, del 6.9.2000, Nomina responsabile e costituzione Gruppo
di lavoro per l’Osservatorio regionale per le politiche sociali - art.
20 L.R. 30/90 (B.U.R. n. 94 del 20.9.2000).
La delibera istituisce Responsabile e Gruppo di lavoro preposto al coordinamento
e alla programmazione dell’attività dell’Osservatorio regionale delle
politiche sociali (vedi DGR n. 1768, del 1.8.2000).
D.G.R., n. 1665, del 1.8.2000, L. 68/99 “Criteri e modalità relativi
alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99” (B.U.R. n. 86 del 30.8.2000).
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede
all’art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono
iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati
a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni
contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U.,
n. 43 del 22.2.2000). La domanda può essere presentata presso uno dei
Centri per l’impiego presenti nel territorio. Al fine della determinazione
della graduatoria vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
residua capacità lavorativa; anzianità di iscrizione; carico familiare;
reddito individuale; difficoltà di locomozione nel territorio.
D.G.R., n. 1712, del 1.8.2000, Art. 41 ter della L. n. 104/92 modificata
con L. n. 162/98 - costituzione équipe di lavoro per supervisione e verifica
progetto sperimentale regionale concernente l’istituzione di comunità
alloggio per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (B.U.R.
n. 86 del 30 agosto 2000).
Il Gruppo di lavoro ha funzione di supervisione e verifica riguardo l’attuazione
del progetto attuativo della l. 162/98 che prevede la costituzione di
comunità alloggio per gravi disabili rimasti privi di sostegno familiare.
Ogni tre mesi l’équipe riferisce al Coordinamento regionale per la tutela
delle persone handicappate sull’andamento della sperimentazione in atto.
D.G.R., n. 1768, del 1.8.2000, Istituzione dell’“Osservatorio regionale
per le politiche sociali” presso il servizio servizi sociali (B.U.R.
n. 86 del 30 agosto 2000).
L’Osservatorio regionale sui servizi sociali previsto dal Piano regionale
sui servizi sociali (Del. 306/2000), svolgerà prioritariamente le seguenti
funzioni: conoscenza dei bisogni del territorio così da disporre dati
e informazioni necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle
politiche sociali, attività di studio, ricerca, analisi, formazione e
informazioni agli enti territoriali, coordinamento degli osservatori e
dei centri di documentazione già attivati presso il Servizio Servizi Sociali
della Regione Marche.
D.G.R. n. 1606 del 25.7.2000, Criteri e modalità per la ripartizione
dei contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi asili nido in
forma associata o convenzionata e finanziamento di progetti sperimentali
di servizi integrativi o innovativi agli asilo nido anno 2000 (B.U.R.
n. 83 del 10.8.2000).
La legge regionale di bilancio (n.21/2000) ha previsto un contributo aggiuntivo
di 300 milioni destinati ai Comuni che praticano servizi in forma associata
e presentano progetti sperimentali innovativi. La delibera stabilisce
che 200 milioni verranno destinati ai comuni che gestiscono asili nido
in forma associata o convenzionata; i restanti 100 milioni verranno destinati
ai Comuni che stanno attuando la sperimentazione di servizi integrativi
agli asili nido tradizionali o servizi innovativi quali: Centri bambini
e genitori; Spazi di accoglienza giornaliera; Nidi a domicilio.
D.G.R. n. 1591 del 25.7.2000, L. 833/78 - Assistenza indiretta per
il ricorso al metodo “Doman” nel trattamento dei casi di cerebropatia
infantile (B.U.R. n. 83 del 10.8.2000).
Si autorizza le AUSL al rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle
famiglie per il trattamento delle cerebropatie infantili con il metodo
Doman, presso il centro specializzato di Fauglia (PI). Le disposizioni
si applicano per le spese sostenute dal 1º gennaio 2000. Per quelle antecedenti,
la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione
della delibera nel BUR .
D.G.R. n. 1464 del 11.7.2000, Approvazione del progetto regionale biennale
- attuazione dell’art. 10 e 41 ter della L. 5.2.92, n. 104 modificata
con L. 21.5.98 n. 162. Tutela soggetti con handicap. (B.U.R. n. 78
del 28.7.2000).
In attuazione della legge 162/98 volta a dare sostegno a situazioni di
grave handicap, di modifica della l. 104/92 la Regione Marche ha presentato
al Ministero della Solidarietà sociale, per il finanziamento, il programma
biennale di intervento a favore di soggetti con handicap in situazione
di gravità. Il Progetto prevede in continuazione con quello degli anni
precedenti la costituzione di comunità alloggio (capacità recettiva media
di 5 persone, più un posto per le emergenze) per ogni territorio provinciale
(due per provincia) rivolta a disabili gravi rimasti privi del sostegno
familiare.
D.G.R. n. 1463 del 11.7.2000, Approvazione programma regionale di intervento
in attuazione dell’art. 3 della L. 28.8.97, n. 284 anno 2000 in favore
dei ciechi pluriminorati (B.U.R., n. 78 del 28.7.2000).
In attuazione della legge 284/97 la Regione Marche ha presentato al Ministero
della Solidarietà sociale, per il finanziamento il programma di intervento
a favore dei ciechi pluriminorati, attuato dalla Lega del Filo d’oro di
Osimo. Il progetto si prefigge, in particolare, il seguente obiettivo:
-) approfondire la conoscenza sui bisogni delle persone cieche e pluriminorate;
-) fornire interventi informativi e di supporto al fine di favorire la
loro piena integrazione sociale; -) individuare e qualificare gli interventi
e i servizi presenti a livello territoriale per renderli maggiormente
fruibili a questa particolare utenza; -) potenziare la rete di comunicazione
tra le persone cieche pluriminorate, le famiglie ed i servizi; -) facilitare
l’accesso all’informazione; -) definire e sperimentare dei modelli di
intervento replicabili.
D.G.R. n. 1293 del 20.6.2000, LR 8/94 - interventi finanziari regionali
per iniziative a tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche
e adolescenti a rischio di devianza - criteri e modalità per la ripartizione
delle risorse (B.U.R:, n. 69 del 6.7.2000).
La delibera stabilisce la destinazione del fondo per contributi ai Comuni
che assicurano servizi socio-educativi-assistenziali residenziali rivolti
a minori, di qualsiasi nazionalità ed etnia che risiedono nel territorio
comunale, in situazioni familiari multiproblematiche e a rischio di devianza.
Vengono ammessi a contributo interventi riguardanti: affido a parenti
entro il 4º grado, affido eterofamiliare, ospitalità in istituto, accoglienza
in comunità. La regione determina il proprio intervento finanziario fino
ad un limite massimo giornaliero di: 22.500 per l’affido e 135.000 per
l’accoglienza in comunità o in istituto.
D.G.R. n. 1279 del 20.6.2000, L.R. 20/2000 - art. 6 - approvazione
delle linee guida per l’attuazione delle procedure di autorizzazione delle
strutture sanitarie e socio sanitarie e dei modelli per la presentazione
delle relative domande (B.U.R., n. 69 del 6.7.2000).
In attuazione della legge regionale 20/2000 che detta norme in materia
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie,
la delibera, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, della stessa
legge, ha approvato i modelli per la richiesta di autorizzazione da parte
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. La delibera
definisce: a) la tipologia delle strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione;
b) le modalità per la richiesta di autorizzazione; c) L’autorizzazione
alla realizzazione di strutture che non comportino il rilascio di concessioni
o autorizzazioni edilizie; c) l’autorizzazione all’esercizio; d) Disposizioni
comuni alle autorizzazioni sanitarie; e) Ricorsi, decadenza, verifica,
sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni; Autorizzazioni provvisorie.
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 24, Norme per favorire l’occupazione
dei disabili (B.U.R. n. 41 del 13.04.2000).
La legge (anche in attuazione dei principi stabiliti dalla nuova legge
sul collocamento al lavoro delle persone disabili, l. 68/99) prevede l’approvazione
di un Piano triennale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili
da presentare entro il mese di giugno di ogni triennio (il primo Piano
dovrà essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge).
Il Piano dovrà definire le modalità generali di inserimento lavorativo
e delle forme di collocamento mirato (programmi FSE, interventi di formazione
professionale, scambi per la circolazione delle conoscenze, iniziative
da assumere dai centri per l’impiego). Viene istituito il Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili (Fondo). Attraverso il Fondo vengono concessi
contributi per attività di valutazione, all’atto del collocamento, delle
capacità lavorative, corsi formativi propedeutici, rimozione di ostacoli,
architettonici, acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro.
Ai finanziamenti possono accedere i datori di lavoro privati che assumono
i soggetti di cui all’art. 1 della legge 68/99. La Giunta determina le
modalità di presentazione delle domande e dei progetti e i relativi termini
di presentazione. Viene istituita una Commissione paritetica per il “giusto
collocamento dei disabili” al fine di garantire il regolare e imparziale
utilizzo del Fondo.
Deliberazione amministrativa n. 306 del 1º marzo 2000, Piano regionale
per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (Sup.
n. 15 al B.U.R. n. 35 del 30.3.2000).
Il “Piano” è un importante Atto programmatorio, di durata triennale,
ed è il primo approvato dalla regione Marche. Si compone di 12 capitoli.
1) Popolazione, territorio e diffusione dei servizi sociali nelle Marche;
2) Filosofia ed assi portanti del piano; 3) La individuazione dell’assetto
territoriale per la pianificazione sociale: gli ambiti territoriali; 4)
La programmazione dal basso: i Piani territoriali; 5) L’integrazione socio-sanitaria;
6) La rete dei servizi essenziali; 7) L’accesso al sistema dei servizi;
8) Le scelte strategiche; 9) Il sistema di regolazione sociale; 10)La
sperimentazione di progetti integrati; 11) Il sistema informativo; 12)
Le risorse finanziarie e organizzative per le politiche sociali nella
Regione marche. Si segnalano alcuni aspetti del Piano. L’obiettivo è il
“miglioramento della ‘qualità di vita’ per tutte le persone che operano
e vivono nei territorio di riferimento (..) Gli assi portanti del Piano
sono dunque da identificarsi nell’approccio universalistico, nell’enfasi
promozionale (più che riparativa), nella scelta della sussidiarietà e
nell’ottica del riequilibrio territoriale e dell’equità sociale”. Tale
obiettivo trova realizzazione in ambiti territoriali (individuati dalla
Conferenza dei sindaci di ogni AUSL) di dimensioni non superiori ai 100.000
abitanti coincidenti in via preferenziale con le sedi di attuazione delle
politiche sanitarie. Ogni ambito deve essere dotato di una “rete di servizi
essenziali”(cap. 6); l’ambito deve coincidere con i distretti sanitari
o loro multipli; per ogni ambito territoriale verrà nominato un Coordinatore
della rete dei servizi dell’Ambito Territoriale.
Agli Ambiti Territoriali sono assegnate le seguenti funzioni:
- raccordo tra Regione e Comuni (costituzione del Comitato dei Sindaci)
ai fini della programmazione degli interventi;
- luogo di Coordinamento tra i Comuni e tra questi e altri soggetti pubblici;
- attuazione e verifica della programmazione regionale. I Comuni dell’A.T.
“adottano il Piano Territoriale” degli interventi, nel quale prevedere
la realizzazione della rete dei servizi essenziali;
- il livello sul quale ripartire il FSR (ripartito tra i singoli Comuni
sulla base del pro-capite). Viene inoltre previsto un Fondo annuo incentivante
finalizzato a cofinanziare progetti dell’A.T. che riguardano servizi innovativi
e di nuova istituzione.
- il livello dell’integrazione tra i servizi socio-assistenziali con
quelli sanitari.
Il Piano territoriale sarà lo strumento che i Comuni utilizzeranno
per la progettazione e realizzazione della rete essenziale dei servizi.
Il “Piano è adottato mediante un accordo tra i comuni associati nelle
forme previste dalla legge” ed è “trasmesso alla giunta entro sei mesi
dalla approvazione del Piano. Il “P.T. ha validità triennale. Gli A.T.
che non hanno predisposto il Piano nel 2000 possono presentarlo l’anno
successivo”.
La rete dei servizi essenziali. Vengono identificate cinque aree organizzative
delle prestazioni:
Ufficio di promozione sociale (per bacini di popolazione di 10.000-15.000
abitanti;
Servizi a domicilio,
Servizi semi-residenziali,
Servizi residenziali (residenze alberghiere, case famiglia, gruppi
appartamento, residenze protette);
Interventi per l’emergenza.
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 21, Provvedimento generale di
rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). (B.U.R.,
n. 36 del 31.03.2000).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative
per la cooperazione allo sviluppo (art. 6) per complessivi 200 milioni;
interventi per incentivare l’uso della bicicletta (art. 15) 200 milioni;
interventi a favore di minori a rischio di devianza (art. 26) 2 miliardi;
prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza (art. 27) 300 milioni; contributi agli enti locali
nelle spese di parte corrente per l’erogazione di servizi socio assistenziali
(art. 28) 39 miliardi, progetti pilota “Oltre la strada” a sostegno delle
donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali (art.
29) 150 milioni; interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria
(art. 30) 20 milioni.
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionali e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
(B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La Regione attraverso gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria, dell’accreditamento
istituzionale e degli accordi contrattuali intende garantire l’erogazione
di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità
e lo sviluppo del servizio sanitario regionale. La legge definisce il
ruolo della regione e dei comuni in materia di autorizzazione e accreditamento.
Vengono inoltre definite le strutture che sono soggette all’autorizzazione,
i requisiti e le modalità per la richiesta. Anche per quanto riguarda
l’accreditamento la legge ne definisce i requisiti e la procedura per
l’ottenimento. Un capitolo specifico viene dedicato all’adeguamento delle
strutture esistenti (autorizzazione ed accreditamento provvisori).
Nota: Per autorizzazione: si intendono i provvedimenti che consentono
la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
da parte di soggetti pubblici e privati. Per accreditamento istituzionale:
si intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche
e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni
nell’ambito e per conto del servizio sanitario nazionale.
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 19, Norme concernenti l’assistenza
sanitaria di base (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
Il provvedimento permette di poter usufruire dell’assistenza sanitaria
di base a quella parte della popolazione del territorio regionale che
per periodi prolungati risiede in un territorio diverso da quello di residenza
(studenti, lavoratori stagionali o per missione, ospiti di strutture residenziali).
A questo fine presso le Aziende sanitarie della regione sono istituiti
appositi elenchi per assistiti non residenti..
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 18, Modificazioni ed integrazioni
della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36: “Sistema di emergenza sanitaria”
(B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La modifica prevede l’istituzione presso l’Azienda ospedaliera Torrette
- Umberto I di Ancona del Centro iperbarico polivalente quale struttura
a valenza regionale per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia
iperbarica. Il Centro è dotato di camera iperbarica con almeno 8 posti.
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 16, Modificazione della legge
regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente “Provvidenze a favore dei
soggetti sottoposti a trapianto d’organi”, così come modificata dalla
legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 11, Interventi a favore dei soggetti
non udenti (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10, Modificazione della legge
regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente “Interventi a favore della
famiglia” (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
D.G.R., n. 176 del 31.01.2000, L.R. 26/96 - atto di indirizzo e
coordinamento delle aziende UU.SS.LL. per l’attuazione del D.M. 27/08/99
n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del servizio sanitario nazionale (BUR n. 20 del 25.2.2000)
Il nuovo nomenclatore tariffario (D.M. n. 332 del 27.8.’99) prevede all’art.
9 che le regioni e le AUSL contrattino con i fornitori dei dispositivi
dell’elenco 1 del nomenclatore (vedi art. 1 D.M. 332) le modalità e le
condizioni delle forniture. Le stesse regioni definiscono le modalità
di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici. La delibera in
oggetto stabilisce che le tariffe fissate dal DM 332 saranno ridotte del
20% nel caso in cui le Aziende fornitrici non garantiscono alcune condizioni
di fornitura così come indicate dalla stessa delibera. L’atto stabilisce
inoltre che per alcune presidi (carrozzine, letti, ausili per sollevamento,
ecc…) è data facoltà alle AUSL di cedere in comodato gli stessi a condizione
che gli stessi sia possibile il riutilizzo.
Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7, Provvidenze a favore di soggetti
sottoposti a terapia iperbarica (BUR n. 19 del 24.2.2000).
La legge prevede rimborsi per i soggetti sottoposti a terapia iperbarica
(su prescrizione specialistica) i cui oneri non sono posti a carico del
fondo sanitario regionale. I rimborsi sono corrisposti nella misura del
50% della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario per le prestazioni
di ossigenoterapia iperbarica. L’elenco delle patologie sottoposte a terapia
che prevedono il rimborso sarà definito da un successivo Atto della giunta
regionale. Per l’anno 2000 lo stanziamento è pari a 100 milioni. Le modalità
di presentazione delle domande di rimborso saranno determinate dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
D.G.R., n. 25 del 10.01.2000, L.R. 43/1988, atto di indirizzo e coordinamento
delle procedure di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione provvisoria
all’apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
socio-educative ed assistenziali (B.U.R. n. 13 del 11.2.2000).
La delibera regionale in attuazione alle indicazioni dell’art. 9 della
legge 43/1988 indica le strutture che sono soggette al regime autorizzativo
(strutture diurne e residenziali rivolte a minori ed adulti, anche con
figli minori, e anziani) ed indica le procedure di richiesta e di rilascio
di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle stesse.
D.G.R., n. 175 del 31.01.2000, Art. 33 - L.R. 32/99 - inclusione
sociale delle popolazioni zingare, criteri e modalità per l’assegnazione
di contributi. L. 300.000 (B.U.R. n. 12 del 10.2.2000).
Anche questa delibera da attuazione alla legge di bilancio nella quale
all’art. 33 si stabilisce un contributo regionale pari a 300 milioni per
il finanziamento di interventi rivolti alla popolazione zingara. Tra questi:
miglioramento standards abitativi, inserimento lavorativo, alfabetizzazione,
intercultura. Previsto anche il finanziamento per uno studio regionale
per la conoscenza della situazione nelle marche.
D.G.R., n. 3380 del 29.12.1999, L.R. 32 del 30.11.1999, art.
32, Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da
disturbi mentali; criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse
(B.U.R. n. 11 del 10.2.2000).
La delibera, da attuazione alla legge di assestamento di bilancio del
1999 (n. 32/99) che all’articolo 32 prevede lo stanziamento di 1 miliardo
per il finanziamento di interventi e progetti attivati dagli enti locali
e rivolti a soggetti con disturbi mentali. Gli interventi che vengono
finanziati riguardano: - progetti di inserimento lavorativo (preinserimento
o inserimento terapeutico socio assistenziale in ambiente lavorativo);
- progetti che mirino ad una autonomia abitativa.
D.G.R., n. 3060 del 15.11.1999, DM 329/99 - atto di indirizzo e coordinamento
alle aziende sanitarie in materia di attuazione del regolamento di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione all
spesa (B.U.R., n. 127 del 28 dicembre 1999).
Il decreto ministeriale n. 329/99 (Sup. G.U. n. 226 del 25.9.1999) individua
le malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione della spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche. Il
presente atto regionale disciplina l’attuazione di tale decreto nel territorio
della regione Marche e conferma l’esenzione dalla spesa delle prestazioni
destinate alla prevenzione e cura del diabete mellito.
D.G.R., n. 2712 del 3.11.1999, Atto di indirizzo e coordinamento dei
rapporti tra le Aziende USL e la magistratura minorile in materia di adozione
anche internazionale - approvazione schema di protocollo operativo
(B.U.R, n. 122 del 15 dicembre 1999).
Con l’adozione del protocollo - rivolto agli operatori delle ASL che si
occupano di adozione - si propone una standardizzazione della metodologia
relativa:
- alla valutazione dell’idonenità dei coniugi aspiranti all’adozione;
- alla consulenza per la fase di inserimento del minore della famiglia
adottiva e alla valutazione dell’andamento dell’affidamento preadottivo.
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