Aggiornamento legislativo al 28 febbraio 2005 (completo)
Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999.
(indice schede
bibliografiche)
LE NORMATIVE SONO ELENCATE IN
ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE, OVVERO A PARTIRE DALLA PIU’
RECENTE. |
Legislazione nazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (G.U. n. 33 del
10.02.2005, supplemento ordinario n. 17/L)
Il provvedimento detta disposizioni di attuazione ed integrazione del
testo unico e della normativa in materia di immigrazione e di asilo (revisione
del Regolamento contenuto nel DPR n. 394 del 31.08.2004). Le norme riguardano:
rapporti con la pubblica amministrazione, comunicazione allo straniero
(deve essere assicurata la riservatezza e la comprensione del testo da
parte dello straniero – anche attraverso l’utilizzo di sintesi del contenuto
del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato), rilascio
dei visti d’ingresso, richieste dei visti per il ricongiungimento familiare
(da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura
– Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora
del richiedente), diniego del visto d’ingresso, contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, richiesta del premesso di soggiorno (da presentare
al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare),
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche (gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale
d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune), richiesta
– rinnovo e rilascio della carta di soggiorno, trattenimento nei centri
di permanenza temporanea e assistenza. Vengono inoltre definite le modalità
di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione (previsto dalla
stessa legge Bossi – Fini), che viene diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del lavoro,
ed è composto da un rappresentante della Prefettura, da uno della Direzione
provinciale del lavoro e da uno appartenente ai ruoli della polizia –
designato dal questore -. In particolare, lo sportello unico è competente
in materia di procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri (concessione
nullaosta la lavoro subordinato verifica della documentazione), rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro. Presso le Direzioni provinciali
del lavoro verranno inserite nel sistema informativo le liste dei nominativi
e delle schede di iscrizione degli stranieri che chiedono di lavorare
in Italia (distinte per Paesi di provenienza).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 25 gennaio
2005, n.1/2005, Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio
dello Stato per l’anno 2005» (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Vengono stabilite le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono
assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei
limiti delle quote di ingresso stabilite. I D.P.C.M. fissa infatti una
quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio
dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato (25.000 per
le esigenze di carattere stagionale, 30.000 per motivi di lavoro non stagionale
riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona) e per lavoro autonomo (2.500 ingressi). Le domande
di richiesta di autorizzazione al lavoro dovranno essere inoltrate dai
datori di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro esclusivamente
dal giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la programmazione transitoria
dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno
2005. (Le domande spedite prima di questa data sono inammissibili). Le
domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare, devono
essere effettuate mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato
di affrancatrice idonea ad attestare l’orario di invio (oppure l’addetto
all’accettazione potrà provvedere all’annotazione manuale dell’orario
di spedizione ) e vanno indirizzate alla Direzione provinciale del lavoro
competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi.
Sono predisposti due moduli: - per domanda di autorizzazione finalizzata
all'assunzione nel settore del lavoro domestico; - per richiesta di assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale
(in settori diversi da quello dei servizi domestici); in entrambi i casi
è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo
straniero residente all’estero. Il provvedimento definisce inoltre i criteri
di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota per
lavoro stagionale e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale
(quote riservate a stranieri di singole nazionalità e a stranieri di nazionalità
non predeterminata).
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005
(G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il provvedimento stabilisce in 79.500 unità il tetto massimo per l’ingresso
di lavoratori non comunitari per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni
e province autonome. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono
ammessi 30.000 cittadini stranieri, di cui 15.000 unità riservate agli
ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Per motivi di lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, ricercatori)
sono ammessi 2.500 cittadini stranieri non comunitari (di cui 1.250 per
motivi di studio e formazione professionale); per motivi di lavoro subordinato
non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari (di cui 1000 dirigenti
o personale altamente qualificato e 20.800 di paesi che stanno per sottoscrivere
specifici accordi in materia migratoria: albanesi, tunisini, marocchini,
egiziani, nigeriani, moldavi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, filippini,
pakistani, somali); una quota massima di 25.000 unità per motivi di lavoro
subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi fino a 200 lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado
in linea diretta residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi d’ingresso dei
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio
dello Stato, per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il decreto stabilisce un tetto di 79.500 ingressi di cittadini neocomunitari
per motivi di lavoro – subordinato stagionale e non stagionale -, provenienti
dai paesi di nuova adesione al Trattato dell’Unione Europea (fatto ad
Atene il 16 aprile 2003): Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica
di Lettonia, repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(Sup. n. 192/L G.U. n. 306 del 31.12.2004)
Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria, approvata
in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2004. Spesa pubblica.
Scatta il tetto del 2% per tutte le amministrazioni, ed è previsto il
blocco del tourn-over. Sanità. Sono stanziati 2 miliardi
per il 2005 per ripianare il disavanzo delle Regioni del Servizio sanitario
nazionale, negli anni 2001, 2002, 2003. Nel caso i cui le Regioni “sforeranno”
anche quest’anno, entro aprile dovranno aumentare le addizionali Irap
e Irpef. Congedi per mamme di disabili. Sono stati ripristinati
300 milioni di euro per finanziare il congedo retribuito fino a due anni
per i genitori di ragazzi con gravi handicap (previsto dalla Finanziaria
del governo Amato). Adozioni internazionali. E’ prevista l’istituzione
di un Fondo di 10 milioni per sostenere le famiglie che procedono con
l’adozione internazionale. Lavori socialmente utili. I fondi complessivi
salgono da 531 a 688, compresi quelli per Napoli e Palermo. Sicurezza.
E’ prevista l’assunzione di 1.324 agenti di polizia e di 1.400 carabinieri
per un incremento complessivo del personale di 2.724 unità da realizzare
entro la fine del 2006. Saranno inoltre assunti 500 Vigili del fuoco.
Imposte e bolli. Scattano le tre aliquote del 23,33 e 39%. Per
i redditi oltre i 100.000 euro scatta il contributo di solidarietà del
4%. Per l’Irap è prevista una riduzione sulle spese per la ricerca, sulle
nuovi assunzioni e per il Sud, e l’nnalzamento della franchigia da 7.500
a 8.000 euro per le imprese con una base imponibile inferiore a 180.759,91
euro. Previste deduzioni per ciascun nuovo assunto pari a 20.000 euro
che sale a 40.000 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e delle aree disagiate
del Paese. Aumentano però gli acconti che il fisco chiederà sulle imposte
da pagare per l’anno 2006. In alcuni casi - per l’Irap e l’Ires - l’aumento
trasformerà di fatto l’acconto nel pagamento integrale dell’imposta. L’acconto
Irpef sarà invece del 99%. L’effetto sarà un incremento delle entrate
di 640 milioni di euro. La manovra prevede anche un aumento di bolli,
imposte di registro, tasse di concessione governative, imposte ipotecarie
e catastali. Tra questi tributi figurano le marche per il passaporto e
per i brevetti, il bollo applicato sui conti correnti e i tributi speciali
richiesti per le visure catastali. L’importo degli aumenti verrà stabilito
a gennaio. Assegno casalinghe. L’assegno per il coniuge
a carico, per i dipendenti a basso reddito, non sarà più nella busta paga
del marito ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga
che quindi potrà gestirlo in modo autonomo. Certificato
di malattia telematico. Dal primo giugno 2005 sarà il medico a inviare
per via telematica all’Inps il certificato di malattia del lavoratore.
Questo dovrà spedirlo per raccomandata al proprio datore di lavoro.
Cassa integrazione. Le risorse vengono poste a carico del fondo
per l’occupazione da destinare entro il 2005 alla concessione di cassa
integrazione straordinaria e mobilità, disoccupazione per la gestione
di crisi occupazionali attraverso accordi raggiunti entro il 30 giugno
2005. Richiesto però un taglio del 10% dei soggetti interessati e del
10-30% delle risorse.
Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
(G.U. n. 299 del 22.12.2004)
E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio
2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che
riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente
e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio.
La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia
le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi
identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione
nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando
un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status
di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore
non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni
competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il
procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò
non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso
l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia
presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione,
attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati
che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro
può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle
ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante
le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite
sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano,
Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno)
provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La
convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso
la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la
questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi
assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali
successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al
richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale
rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente
trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro
cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente
della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione
nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale
con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale
e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da
parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per
la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione
e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La
nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005.
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare
30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle
classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U.
n. 8 del 12.01.2005)
E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento
sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie
– come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche
– ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure
scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita
l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti
al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione
inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali
di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700
ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla
prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo
2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo
orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello
facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo
dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole,
in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio
di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime
e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione
della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio
annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore)
ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli
alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare
facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario
articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie
esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività
previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente
riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono
presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al
dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite
il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata,
il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio,
provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è
prevista anche la possibilità di iscrizione on – line.
Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario
Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera
c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004,
supplemento ordinario n. 184)
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico,
in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali
– autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili
dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A);
contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa
950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri.
Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti
dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento
prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità
/erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali
precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in
fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della
spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti
adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi
(294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato
un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore.
Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono,
a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione
nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di
euro.
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre
2004, Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti
delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo
e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004 (G.U.
n. 241 del 13.10.2004)
Il provvedimento definisce l’aggiornamento del costo orario del lavoro
per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale,
educativo e di inserimento lavorativo riferiti al mese di gennaio 2004
e novembre 2004. Si precisa che le cifre presentate prescindono da eventuali
benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, da
accordi di gradualità stipulati a livello locale, dagli oneri derivanti
della gestione aziendale e dagli oneri derivanti da specifici adempimenti
connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
Decreto legge 19 novembre 2004, n. 276, Disposizioni urgenti per snellire
le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa (G.U.
n. 273 del 20.11.2004)
Il provvedimento introduce modificazioni ed integrazioni ai DPR 613/80
(disposizioni sul riordino della Croce Rossa) e DPC 208/02 (approvazione
del nuovo statuto della C.R.I.) al fine di favorire l’assolvimento dei
compiti e il riordino dell’organizzazione. Tra le attività della C.R.I.
vengono introdotte anche la promozione della diffusione della coscienza
trasfusionale tra la popolazione e l’organizzazione dei donatori volontari
e la possibilità di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in
materia sanitaria (indicati nello statuto della C.R.I. e nel rispetto
della normativa). Il decreto stabilisce modifiche alla struttura della
Croce Rossa Italiana fornendo le indicazioni per la composizione degli
organi: - organizzazione centrale (Presidente nazionale, assemblea nazionale,
consiglio direttivo nazionale, collegio unico dei revisori di conti);
- organizzazione regionale composta dai comitati regionali (presidente
regionale, assemblea ragionale, consiglio direttivo regionale); - organizzazione
provinciale composta dai comitati provinciali (presidente provinciale,
assemblea provinciale, consiglio direttivo provinciale); - organizzazione
locale composta dai comitati locali (presidente locale, assemblea locale,
consiglio locale direttivo). Si precisa che il libro dei soci deve essere
aggiornato ogni sei mesi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente atto viene disposta l’approvazione della revisione
del vigente statuto della Croce Rossa Italiana.
Legge 12 novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti
in materia di immigrazione (G.U. n. 267 del 13.11.2004)
Con la legge 271/04 viene convertito in legge il decreto legislativo
n. 241 del 14 settembre 2004 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione”,
approvando le modifiche agli articoli 13 e 14 (dichiarati incostituzionali
dalla Corte Costituzionale) della legge Bossi – Fini (Testo Unico sull’immigrazione).
Per quanto riguarda l’espulsione di extracomunitari “irregolari” (vale
a dire in possesso di documenti ma senza permesso di soggiorno) l’ufficio
immigrazione della Questura chiede al giudice di pace la convalida del
provvedimento di allontanamento con l’accompagnamento alla frontiera.
L’udienza di convalida da parte del giudice di pace viene disposta entro
le 48 ore successive, ha luogo in camera di consiglio con la partecipazione
dello straniero, del difensore e dell’interprete (durante i tempi di realizzazione
del procedimento l’extracomunitario viene ospitato in Centro di Permanenza).
Per gli immigrati clandestini (privi di permesso di soggiorno e di documento
d’identità) è disposto il soggiorno (per un massimo di 60 giorni) presso
i Ctp in attesa degli accertamenti dell’identità e della nazionalità e
dell’ordine del Questore di uscita dall’Italia entro tre giorni. Le sanzioni
in caso di mancato adempimento del decreto di espulsione vengono inasprite:
viene previsto, infatti, l’arresto dello straniero anche in mancanza dei
casi di flagranza del reato. Al fine di contrastare l’immigrazione clandestina
la legge prevede il finanziamento di circa 14 milioni per la realizzazione
di progetti nei paesi di provenienza. In materia di diritto all’unità
familiare l’extracomunitario può chiedere di essere raggiunto dal coniuge,
dal figlio minore, dai figli maggiorenni (a carico e non in condizione
di provvedere al proprio sostentamento) e dei genitori con un’età superiore
a 65 anni (nel caso in cui non ci siano altri familiari che possano provvedere
al loro mantenimento); l’interessato può presentare ricorso al pretore
di competenza nel caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Si stabilisce che l’accesso ai corsi delle Universita’, a parita’ di condizioni,
per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno riguarda anche i corsi
delle scuole di specializzazione. Per le famiglie che occupano alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria per l’assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap non- autosufficienti è prevista la possibilità
presentare una dichiarazione di emersione e richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno. Per semplificare le procedure amministrative, il
Ministero dell’Interno stipula convenzioni con concessionari di pubblici
servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli
uffici di immigrazione delle domande, dichiarazioni o atti dei privati
indirizzati alle medesime amministrazioni (con oneri a carico dello straniero).
Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Criteri
e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, alle scuole paritarie (G.U. n. 247 del 20.10.2004)
Con il provvedimento vengono ripartiti i fondi destinati alle scuole paritarie
che proporranno progetti mirati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta
formativa – anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti
scolastici -. L’importo complessivo stanziato è di € 4.500.000,00. Il
75% dell’importo totale (€ 3.375.000,00) del fondo verrà erogato alle
scuole secondarie di I e II grado paritarie; il 25 % (€ 1.125.000,00)
alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le somme verranno gestite
dagli uffici scolastici regionali nel rispetto del riparto regionale del
fondo. I progetti dovranno essere avviati entro l’anno scolastico 2004/2005
e conclusi entro l’anno scolastico 2005/2006. Possono accedere ai contributi
le scuole paritarie con almeno un corso completo e con un numero di alunni
iscritti e frequentanti non inferiore a 10 per ogni classe.
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2004,
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale
(G.U. n. 239 del 11.10.2004)
Il provvedimento presente norme, impegni e responsabilità che reciprocamente
enti e volontari si devono assumere nel rapporto di servizio civile nazionale.
Vengono fissate le regole su: presentazione in servizio, orario di servizio,
permessi, esclusione, sostituzione dei volontari a seguito di rinunce
o interruzioni del servizio, malattie, maternità ed infortuni. Per quanto
riguarda le malattie l circolare prevede, che, durante i primi quindici
giorni di assenza, spetta al volontario l’assegno mensile per l’intero
importo. In caso di assenza per infortunio avvenuto durante e per effetto
delle attività svolte nel servizio, al volontario spetta l’intera retribuzione.
Per le volontarie in stato di gravidanza si adottano le disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità (come previsto dal decreto
legislativo 151/2001). Nell’arco di attuazione dei dodici mesi del progetto
il volontario può usufruire di venti giorni di permesso retribuito per
esigenze personali
Decreto Ministero dell’interno 3 agosto 2004, Regole tecniche e di
sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno (G.U. n.
235 del 06.10.2004)
Il decreto (firmato dal Ministero dell’Interno di concerto con
il Ministero per l’innovazione e le tecnologie) introduce l’utilizzo di
permesso di soggiorno elettronico e carta di soggiorno elettronica per
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
I documenti, costituiti da una carta plastica, saranno integrati da un
supporto informatico, contenente un microchip e una banda a memoria ottica
per la memorizzazione di dati identificativi dello straniero titolare
della carta (e di eventuali figli minorenni) necessarie alla procedura
di autenticazione in rete – con modalità informatiche di sicurezza -.
Il provvedimento stabilisce i criteri di produzione e formazione del permesso
di soggiorno elettronico (PSE) da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, e le procedure di sicurezza per la consegna e l’attivazione
del documento da parte degli Enti (amministrazioni competenti). Vengono
precisati gli obiettivi dell’introduzione del permesso di soggiorno elettronico:
- rispondere alle esigenze di produrre uno strumento sicuro (per limitare
le contraffazioni del documento e consentire una identificazione certa
da parte delle istituzioni competenti), - fornire uno standard in linea
con le indicazioni dell’Unione Europea, - consentire un migliore monitoraggio
dei confini del Paese.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 1 luglio 2004,
Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali, delle
risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali,
per l’anno 2004 (G.U. n. 228 del 28.09.2004)
Vengono ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l’anno 2004. Il provvedimento attribuisce un totale complessivo
di € 1.884.346.940,00 precisando gli importi da destinare ai diversi settori
di intervento: - 808.630.000,00 € all’Istituto nazionale di Previdenza,
- 1.000.000.000,00 € alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, - 44.466,939,00 € ai comuni, - 14.000.000,00 € al Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, - 17.250.001,00 € al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 luglio 2004,
Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U.
n. 227 del 27.09.2004)
Il Decreto ripartisce la somma complessiva di 30.987.414,00 € del
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le regioni e
le province autonome. La quota assegnata per la Regione Marche è di €
1.715.992,02.
Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, Disposizioni urgenti in materia
di immigrazione, (G.U. n. 216 del 14.09.2004)
Il decreto corregge il Testo unico sull’immigrazione introducendo nuove
regole e modifiche in materia di espulsione di immigrati clandestini,
a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. Il provvedimento
introduce una nuova procedura che rende necessario un giudizio di convalida
da parte del giudice di pace territorialmente competente, alla presenza
di un difensore, per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento
di espulsione. In attesa della definizione del procedimento di convalida
lo straniero è trattenuto in CPT (centro permanenza temporanea): il giudice
potrà provvedere – entro le successive quarantotto ore – a convalidare,
con decreto motivato, il procedimento, facendo diventare esecutivo il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera; qualora la convalida
non è concessa dal giudice di pace il provvedimento del questore perde
ogni effetto. Viene cancellato l’arresto obbligatorio nei casi di mancato
rispetto del termine dei 5 giorni per l’allontanamento dell’espellendo
non trattenibile in CPT.
Decreto Ministero della salute, 21 luglio 2004, Linee guida in materia
di procreazione medicalmente assistita (G.U. n. 191 del 16.08.2004)
Il decreto definisce le linee guida contenenti le indicazioni delle procedure
e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Vengono stabilite
le modalità vincolanti per gli operatori delle strutture autorizzate riguardanti:
il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, la gradualità nel
ricorso alle tecniche, il consenso informato da parte di coloro che si
sottopongono alle stesse, l’accertamento dei requisiti previsti per le
coppie alle quali si applicano, le disposizioni concernenti la sperimentazione
sugli embrioni umani, i limiti dell’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita sugli embrioni. Il provvedimento vieta, tra l’altro,
la fecondazione eterologa, ossia con il seme di un donatore diverso dal
partner, così come ogni forma di sperimentazione sugli embrioni umani.
Permette la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione esclusivamente
a scopo di diagnosi e terapia finalizzate a tutelare la salute dell’embrione.
Sono inoltre vietati interventi sull’embrione tesi ad alterarne il patrimonio
genetico, ad eccezione di quelli eseguiti a scopo di diagnosi o terapia.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2004, Applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 50, del decreto - legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, concernente l’avvio del sistema di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario (G.U. n. 153 del 02.07.2004)
Il decreto stabilisce le disposizioni per l’avvio del nuovo sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario. Con il nuovo sistema viene
introdotta la Tessera sanitaria e la nuova Ricetta. La Tessera sanitaria,
che contiene i dati anagrafici dell’assistito e il codice fiscale, potrà
essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea per l’assistenza
sanitaria. La tessera sarà distribuita, gradualmente, a tutti cittadini
muniti di codice fiscale e titolari del diritto all’assistenza sanitaria.
La nuova Ricetta sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un
codice collegato al medico prescrittore. Dal 1° gennaio 2005, tutte le
prescrizioni di prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate impiegando
questo nuovo strumento.
Decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, Interventi urgenti per il ripiano
della spesa farmaceutica, (G.U. n. 147 del 25.06.2004)
Considerato che i dati della spesa farmaceutica posta a carico del Servizio
sanitario nazionale hanno evidenziato un notevole incremento rispetto
all’analogo periodo dell’anno 2003, il decreto prevede l’emanazione di
misure urgenti per il contenimento della spesa farmaceutica, per evitare
un ulteriore sfondamento rispetto al tetto programmato. Valutato lo scostamento
previsto per il 2004, il provvedimento stabilisce di effettuare uno sconto
sulla quota dell’onere da attribuirsi a carico del produttore; impone,
inoltre, al produttore di applicare uno sconto sul prezzo dei medicinali
ai grossisti (che lo trasferiranno, a loro volta, alle farmacie).
Ordinanza del Ministero della salute, 16 giugno 2004, Tutela delle
persone anziane, (G.U. n. 140 del 17.06.2004)
Il Ministero della Salute ha emanato un’Ordinanza a tutela dei rischi
per la salute della popolazione anziana derivanti da anomali innalzamenti
delle temperature climatiche e dei tassi di umidità ambientale. Il provvedimento
(valido fino alla data del 30 settembre 2004), considerata la necessità
di intervenire tempestivamente su tutto il territorio nazionale al fine
di attivare ulteriori interventi, preventivi ed assistenziali, stabilisce
che le Amministrazioni comunali trasmettano alle Aziende unità sanitarie
locali (ASL) gli elenchi delle persone di età pari o superiore a sessantacinque
anni iscritte nella anagrafi della popolazione residente. Questi dati
verranno utilizzati dalle ASL per intraprendere, in collaborazione con
la Protezione civile, interventi per prevenire e monitorare danni gravi
e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla
stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti
o incapaci. L’ordinanza prevede, inoltre, che le Amministrazioni comunali
intervengano anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
D.P.C.M. 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio
dello Stato, per l’anno 2004 (G.U. n. 102 del 03.05.2004)
Il decreto fissa per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 la
quota massima di 20.000 lavoratori cittadini degli Stati membri di nuova
adesione all’Unione europea (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica
di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria) da ammettere
nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato.
Tale quota è in aggiunta a coloro già ammessi prima del 1° maggio 2004
in conformità ai due D.P.C.M. del 19 dicembre 2003.
D.P.C.M. 31 maggio 2004, Linee di indirizzo amministrativo in tema
di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate,
(G.U. n. 132 del 08.06.2004)
Il decreto fissa le priorità politiche, amministrative e di gestione del
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Vengono stabiliti i
compiti del Dipartimento: assicurare il necessario supporto amministrativo
alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga; attuare le strategie di contrasto al fenomeno
della tossicodipendenza; collaborare con le regioni, gli enti locali e
le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione,
recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti; predisporre
un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno
della droga; predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre
al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga; promuovere
e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze
e al recupero delle persone tossicodipendenti; promuovere campagne informative
sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope; raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle
tossicodipendenze, elaborando indicazioni utili ad indirizzare le politiche
di settore e la divulgazione. Il provvedimento precisa gli obiettivi che
dovranno essere conseguiti entro l’anno 2004: ampliare la collaborazione
con le strutture del privato sociale per realizzare un sistema di interventi
integrato con il settore pubblico; sviluppare progetti di prevenzione
delle dipendenze, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle
scuole elementari alle superiori, con il particolare coinvolgimento delle
famiglie.
C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale
2003, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione
e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 102/2003 (G.U. n. 93 del
21.04.2004)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2003 viene
assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.405,41
€; di cui 18.075.991,46 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione
ed aggiornamento professionale; 30.987.413,95 € per il trattamento a domicilio
a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla Regione
Marche è di 1.027.161,59 € (470.698,02 + 556.463,57).
DPCM 4 febbraio 2004, Determinazione per l’anno 2004 della consistenza
massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle
condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art.
9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione
del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art.
6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative
al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile
all’estero (G.U., n. 57 del 09.03.2004)
Il decreto fissa in 30.000 unità la consistenza massima numerica del
contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio civile
per l’anno 2004, di cui fino ad un massimo di 100 unità da impiegare all’estero.
Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile
è definito per l’anno 2004 in 37.800 unità, di cui 37.000 da impiegare
in Italia e 800 all’estero. Il decreto definisce anche gli aspetti applicativi
relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio
in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.).
Decreto 24 febbraio 2004, n.91, Regolamento recante modalità di attuazione
e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili,
istituita dall’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (G.U.
n. 84 del 09.04.2004).
Il decreto disciplina le modalità di attuazione e di organizzazione della
banca dati costituita presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili,
ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, nonché alle
persone singole disponibili all’adozione. Titolari del trattamento dei
dati sono gli Uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze. Il provvedimento precisa che la banca dati è
organizzata in modo da assicurare la integrità, la riservatezza, la disponibilità
dei dati e l’identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa
registrazione. La banca dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole
procedurali di carattere tecnico operativo ed è alimentata automaticamente
dai registri informatizzati presso gli Uffici di giurisdizione minorile
tramite la Rete Unica della Giustizia. Vengono illustrate le modalità
di accesso alla banca dati, il contenuto dei dati - dati personali da
aggiornare con scadenza trimestrale - e gli obblighi di conservazione
e custodia. Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la
definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, in ossequio
alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, saranno
emanati entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
C.I.P.E., Deliberazione 19 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale
2003 – parte corrente: ripartizione tra le regioni dell’accantonamento
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996
(G.U. n. 66 del 19.03.2004).
Viene assegnata alle regioni per l’anno 2003 una somma pari a 165.484.823,00
€ per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale. La somma assegnata alla regione Marche è di 4.584.235,00 €.
C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2002
e 2003 - parte corrente - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre
1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica) (G.U. n. 66
del 19.03.2004).
Viene assegnata alle regioni per gli anni 2002 e 2003 una somma pari
a 5.681.025,89 € (1.291.142,00 per l’anno 2002 riservata specificatamente
alla ricerca della fibrosi cistica, 4.389,883,64 per l’anno 2003 per l’assistenza
e la ricerca). La somma assegnata alla regione Marche per i due anni è
di 151.788,97 €.
C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003
- Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio
nazionale (art. 33, legge n. 40/1998) (G.U. n. 66 del 19.03.2004).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per l’anno
2003 per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di
30.987.413,95 €. La somma assegnata alla regione Marche è di 459.866,22
€.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 19 novembre 2003,
Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi
di cui all’art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di
utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Sup. G.U. n. 54 del 05.03.2004)
Il decreto stabilisce i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi
in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, come previsto dall’art. 96 della legge n.342/2000.
Sono previsti contributi a favore: - delle organizzazioni di volontariato
“Pubblica assistenza Grottaminarda”, “Pubblica assistenza Croce d’oro
Montespertoli” e “Pubblica assistenza e soccorso Castelnovo di Sotto –
Casteldelbosco Sopra”; - delle associazioni di volontariato e alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale per gli acquisti, effettuati nel corso
dell’anno 2002, di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a
strutture sanitarie pubbliche; - alle province autonome di Trento e Bolzano
sono concesse le quote di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche
sociali, onde consentire alle medesime l’erogazione dei contributi in
favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale beneficiarie dei contributi sono tenute,
ove non vi avessero già provveduto, ad inviare al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, entro il termine di trenta giorni a decorrere
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la documentazione comprovante l’acquisto delle ambulanze
o dei veicoli per i quali si è già chiesta concessione di contributo,
o apposita autocertificazione.
Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita (G.U., n. 45 del 24 febbraio 2004)
Con il nuovo provvedimento, il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Possono accedere alle
tecniche di procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Con un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, vengono definite le linee guida
con l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita. Le linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche
medesime. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti
della coppia. I principali punti della nuova legge: Fecondazione omologa
ed eterologa. E’ consentita solo la fecondazione omologa, cioè all’interno
della coppia uomo-donna, mentre è vietato il ricorso alla fecondazione
ai single e agli omosessuali. E’ possibile, quindi, creare un embrione
solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche
di fecondazione assistita. Vietata la fecondazione eterologa che prevede
un donatore esterno. Clonazione. E’ vietata la clonazione. Le pene
sono da dieci a venti anni, multa fino a un milione di euro e interdizione
perpetua dalla professione di medico. Non si potranno produrre più embrioni
di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto
e comunque non più di tre. Se non potranno essere trasferiti nell’utero
per ragioni di salute potranno essere congelati. Vietato anche qualsiasi
tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi di necessità terapeutica
e diagnostica. Tutela dell’embrione. È vietata qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative. Diritti dei concepiti. I nati a seguito
con le tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi
o di figli riconosciuti della coppia. Crioconservazione. E’ consentita
solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile
per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili.
Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento,
da realizzare appena possibile. Strutture autorizzate. Gli interventi
di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o
private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro.
Viene istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche
medesime. Sanzioni. E’ prevista una serie di sanzioni amministrative,
civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni
della legge: - chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa
che va da 300.000 a 600.000 euro; - a chi applica la fecondazione medicalmente
assistita a un single, una minorenne, a coppie dello stesso sesso la multa
è tra i 200.000 e i 400.000 euro; - se non viene raccolto il consenso
nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; -
se la struttura non e’ autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000
euro; - per il commercio di embrioni o gameti e’ prevista la reclusione
da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi
di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000
a un milione di euro.
D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato
per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)
Viene fissata una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari
da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro
subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. Possono essere ammessi:
a) 7.500 lavoratori subordinati da determinati paesi (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan; ciascuno
con una sua quota specifica) e 2500 da altri paesi con cui l’Italia
dovesse stipulare accordi; b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali
(provenienti da qualunque altro paese); c) 500 dirigenti o lavoratori
altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (provenienti
da qualunque paese) d) 2500 lavoratori autonomi di “alto livello” (professionisti,
imprenditori, etc.; da qualunque paese); e) 400 lavoratori (subordinati
o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana,
se iscritti nelle liste apposite istituite nelle rappresentanze italiane
dei rispettivi paesi.
D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria di flussi
d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello
Stato per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)
Viene fissata una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere
stagionale. La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda
cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria,
Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto.
Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII,
del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427
e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (G.U.,
n. 14 del 19.1.2004)
La legge stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla
nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Si
stabilisce che l’amministratore di sostegno può essere designato dallo
stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero
in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto
motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente,
la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il
fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Non possono ricoprire
le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici
o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Testo e commento
articolato su www.grusol.it al link informazioni.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 13 del 17.1.2004).
L’obiettivo della legge è quello di favorire l’accesso dei disabili agli
strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme
di emarginazione, promuovendo l’uso delle stesse come fattore abilitante
e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Punti fondamentali
del provvedimento. 1) La legge si pone come strumento incentivante nei
confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione
intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci
sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica
amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da
nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale,
l’inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2)
Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa
all’articolo 5, di assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti
didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti
disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.
3) La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando,
per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la
precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale
che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità
dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti dovranno rispettare le linee
guida fissate in materia dalla normativa internazionale.
D.P.C.M. 17 dicembre 2003, Approvazione del documento recante «Aggiornamento
2004 delle Linee Guida 2003» (G.U. n. 12 del 16.01.04).
La Commissione per le adozioni internazionali, sulla base di osservazioni
degli enti autorizzati e su segnalazioni di coppie aventi in corso una
procedura di adozione e di giudici minorili, ha ritenuto opportuno integrare
le precedenti disposizioni (Linee Guida 2002). La Commissione segnala
la necessità che gli enti autorizzati organizzino percorsi di informazione
per le coppie dichiarate idonee ad adottare un bambino straniero. La Commissione
specifica che gli enti autorizzati devono informare gli aspiranti genitori
delle condizioni sanitarie e psicologiche dei bambini, nonché del loro
vissuto e della storia personale e familiare. La Commissione ribadisce
che gli enti autorizzati devono preparare l’incontro dell’adottando con
la famiglia adottiva, in particolare nel caso di bambini oltre i dieci
anni; a tal fine viene stabilito il tempo di permanenza degli aspiranti
genitori nel Paese straniero. Tenendo conto dell’alto numero di enti autorizzati
concentrato su alcune zone (Europa dell’Est e Sud America), la Commissione
auspica che, sia gli enti che vogliono estendere la loro attività, sia
le nuove associazioni che intendono presentare istanza di autorizzazione,
indirizzino la loro attività verso paesi non coperti da enti, in particolare,
africani ed asiatici. In considerazione dei problemi che la Commissione
ha avuto con i Paesi di origine a causa del mancato rispetto dei genitori
adottivi dell’impegno di trasmettere relazioni postadozione, la Commissione
stabilisce che i genitori si impegnino, sottoscrivendo apposita dichiarazione,
a fornire informazioni (sullo sviluppo psico-fisico, sociale e familiare
del bambino) all’ente per la stesura della relazione. La Commissione stabilisce
che eventuali modifiche delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità
devono essere comunicate presso il competente tribunale dei minorenni
e che l’ente autorizzato deve informare il tribunale dell’avvenuto abbinamento
in sede internazionale. La Commissione prevede per l’anno 2004 la pianificazione
dell’attività ispettiva e chiede la collaborazione degli enti autorizzati
e si impegna a sensibilizzare il Dipartimento delle Entrate sul tema della
deducibilità fiscale delle spese per l’adozione.
Ministero della salute, Circolare 4 novembre 2003, I farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore (G.U. n. 7 del 10.1.2004)
Meno problemi per la prescrizione dei farmaci contro il dolore. La circolare
arriva dopo alcune analisi sul consumo dei farmaci oppiacei per i malati
terminali. Per semplificare la prescrizione dei farmaci è stato predisposto
un nuovo ricettario, in triplice copia autocopiante, che sostituirà in
modo graduale quelli usati finora. Basta una dichiarazione sottoscritta
dal medico di famiglia, che attesti continuità assistenziale, o dal medico
ospedaliero che ha in cura il paziente. Potranno farlo anche gli infermieri
professionali che fanno assistenza domiciliare nei distretti, mentre i
familiari dei pazienti, identificati dal medico o dal farmacista, potranno
ritirare e consegnare a domicilio le sostanze.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato. Finanziaria 2004 (Sup.
G.U. n. 299 del 27.12.2003).
Per quanto riguarda le persone disabili (vedi anche sito www.handylex.org)
le novità riguardano: Congedi retribuiti. La Legge 53/2000 aveva
introdotto l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave,
di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni: per
poter ottenere il congedo era necessario che il figlio disabile fosse
in possesso del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992) da almeno 5 anni. Questa limitazione impediva la fruizione del
beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età oppure nei casi di
trauma nell’immediatezza del bisogno. Il limite dei cinque anni è stato
abrogato dalla Legge Finanziaria. Trasferimenti. La Legge Finanziaria
per il 2004 favorisce i trasferimenti e le “ricongiunzioni familiari”
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’agevolazione interessa
i genitori di bambini fino ai tre anni di età. Il genitore potrà richiedere
il trasferimento nella stessa provincia o regione dove lavori il coniuge.
Il trasferimento, concedibile anche in modo frazionato e comunque per
un periodo non superiore ai tre anni, è subordinato alla sussistenza di
un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva
e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Politiche sociali. La legge 326/2003 aveva previsto un incremento
minimo del Fondo per le Politiche sociali, compensato poi da altre limitazioni.
La dotazione finale del Fondo risulta, a conti fatti, inferiore a quella
prevista per il 2003. L’incremento viene comunque vincolato dalla Legge
Finanziaria a quattro voci: a) politiche per la famiglia e in particolare
per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento
delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13,
per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l’integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40
milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia,
per un importo pari a 67 milioni di euro. Per quanto riguarda la sanità
arriva la conferma allo stanziamento di risorse aggiuntive (550 milioni
di euro per il 2004 e 275 milioni a decorrere dal 2005) per far fronte
ai maggiori oneri di personale sanitario per il biennio contrattuale 2002
- 2003. Via libera anche alla deroga al blocco delle assunzioni per gli
infermieri. Per gli enti del Ssn le assunzioni potranno inoltre riguardare
esclusivamente il personale appartenente al ruolo sanitario e dovranno
comunque essere limitate entro il 50% delle cessazioni del servizio verificatesi
nel 2003. Salve le assunzioni per gli enti del Ssn previste e autorizzate
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre
2003 (pubblicati sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003). Le regioni potranno
disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
solo per finanziare spese di investimento mentre gli Irccs e le Fondazioni
Irccs potranno ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31
ottobre 2003 con l’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio.
Il programma di interventi per l’edilizia sanitaria potrà contare su 1.840
milioni di euro ma solo dal 2006. Sì anche al fondo di 50 milioni di euro
(20 per il 2004 e 30 per il 2005) per la realizzazione di un policlinico
universitario presso il Campus Biomedico e allo stanziamento di 1,8 milioni
di euro in tre anni per la ricerca e la cura della cecità
D.P.C.M. 28 novembre 2003, Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli
essenziali di assistenza” in materia di certificazioni (G.U. n. 286
del 10.12.2003)
Il decreto stabilisce che rientrano tra il Livelli Essenziali di Assistenza
(e dunque saranno gratuiti) le certificazioni: richieste dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell’ambito
scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale; di idoneità di
minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori; di idoneità al servizio
civile. Diventano gratuiti anche tutti gli accertamenti (visite specialistiche,
analisi cliniche, indagini strumentali) richiesti dal medico per valutare
l’idoneità.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 23 settembre
2003, Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti
per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GU n. 263 del 12-11-2003)
Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in
relazione all’esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino
le persone con disabilità alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale
e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere
azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza
si prevede di finanziare con un importo pari a 15 milioni di euro progetti
sperimentali per la realizzazione, potenziamento e ampliamento di strutture
residenziali per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata
assistenza familiare. Possono presentare la richiesta di finanziamento
i comuni, le province, le ASL ed altri enti territoriali, anche in associazione
tra di loro I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50% del
costo complessivo e devono essere completati entro due anni dall’assegnazione
delle risorse.
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Fondo sanitario nazionale 1999-2000-2001
- parte corrente - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre
1993, n. 548 per le finalità di prevenzione e cura fibrosi cistica
(G.U. n. 259 del 7.11.2003).
Viene assegnata alle regioni per gli anni 1999, 2000 e 2001 una somma
pari a 3.873.426,00 € (1.291.142,00 per ciascun anno), riservata specificatamente
alla ricerca della fibrosi cistica. La somma assegnata alla regione Marche
per i tre anni è di 301.860,00 €.
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Integrazione fondo sanitario
nazionale 2000 (G.U. n. 258 del 6.11.2003).
A causa del minore introito regionale derivante a titolo di IRAP e
di addizionale IRPEF; quale integrazione per l’anno 2000 vengono assegnati
alle regioni 4.552.315.551,06 € (circa 8 miliardi e 800 milioni). La quota
assegnata alla regione Marche è di 263.2285.625,67 € (circa 510 miliardi).
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Fondo sanitario nazionale 2001-2002
- Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio
nazionale (G.U. n. 258 del 6.11.2003).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per ciascun
anno per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di
30, 987 milioni di € (60 miliardi di lire) . La somma assegnata alla regione
Marche è di 459.866 € per ciascun anno.
D.P.R. 2 luglio 2003, Approvazione del Piano nazionale di azione e
di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell’art. 2 della legge
23 dicembre 1997, n. 451 (Sup. G.U. n. 254 del 31.10.2003).
Il Piano delinea un programma di interventi da realizzare di concerto
con il Parlamento, le Regioni e i Comuni. Fra le strategie si sottolinea
l’importanza dell’informazione e dei diritti di genitori e figli, il rilancio
dei consultori familiari, la ridefinizione e riqualificazione dei servizi
alla persona, la necessità di privilegiare i luoghi per l’aggregazione
giovanile, compresa la strada e la piazza. Il documento conferma che entro
il 31 dicembre 2006 saranno chiusi gli istituti per minori. Il governo,
a questo fine, potrebbe decidere di costituire un fondo speciale a partire
dal 2004, per realizzare, d’accordo con le Regioni, i programmi alternativi
fra i quali, l’affidamento, l’adozione, gli incentivi a case famiglia.
Dovrà, inoltre, essere “effettivo il divieto di collocare minori sotto
i 6 anni negli istituti”. Per il finanziamento degli interventi previsti
dal Piano, il governo precisa che “le azioni risultano finanziabili nei
limiti degli stanziamenti previsti”. A “tali impegni - aggiunge - e’ da
riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella
quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è il Dpef, sulla
base del quale verrà definita la finanziaria”.
Legge 15 ottobre 2003, n. 289, Modifiche all’articolo 70 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia
di indennità di maternità per le libere professioniste (G.U. n. 251
del 28.10.2003)
Dal 29 ottobre scorso sono cambiate le regole per l’indennità di maternità
per le neo mamme che svolgono un lavoro da libere professioniste. La legge
n.289, ha modificato il testo unico in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità. In particolare, le modifiche introducono
un tetto alle prestazioni. L’indennità non può essere superiore a cinque
volte l’importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà
di ogni singola Cassa di stabilire un importo massimo più elevato. Il
provvedimento prevede anche altre due modifiche. La prima riguarda la
base imponibile per il calcolo dell’indennità e la seconda l’anno di produzione
del reddito.
Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
(G.U. n. 250 del 27.10.2003)
Il Decreto prevede la trasformazione degli Istituti in Fondazioni e ne
definisce natura, finalità e modalità di funzionamento. Nuove regole sono
previste per il regime patrimoniale degli enti, per la definizione delle
funzioni e delle attività strumentali (stipula di accordi e convenzioni,
partecipazione in consorzi e società), salvaguardando l’autonomia degli
Irccs di diritto privato. Le Fondazioni di natura pubblica avranno tra
gli enti fondatori il Ministero della salute, la Regione e il comune in
cui l’istituto ha sede.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 1º agosto 2003,
Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato
di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n.
266, finanziati con la legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il
Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 227 del 30.9.2003).
La direttiva definisce i requisiti, le modalità di partecipazione e le
priorità per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati per l’anno
2003 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
di volontariato. Verranno prioritariamente presi in considerazione progetti
riguardanti: aspetti innovativi sulla partecipazione ed integrazione sociale
delle persone con disabilità; contrasto di forme e modalità rivolte alla
prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato
che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze
educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile; contrasto
di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti
con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa
dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, etc.) e/o
creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere
i fabbisogni espressi dalle categorie suddette. Il finanziamento è pari
a 3 milioni e 500mila euro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 1º agosto 2003,
Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle organizzazioni
di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative
formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, art. 12, lettera d) ed f. Anno 2003 (G.U. n. 222 del
24.9.2003).
La direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce
le modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle
associazioni di promozione sociale. Il provvedimento definisce, da un
lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione
delle iniziative, dall’altro priorità e criteri di valutazione dei progetti.
Le domande dovranno pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Le modalità di spedizione, il formulario per la presentazione
del progetto e i documenti da allegare alla domanda a pena di inammissibilità
sono specificati nel testo della direttiva. Il termine per la consegna
è fissato alle ore 12.00 del 45° giorno successivo alla pubblicazione
della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale.
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 18 luglio 2003, n. 266,
Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di
ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 (G.U. n. 218 del 19.9.2003).
Il decreto stabilisce le nuove modalità per ottenere l’iscrizione
all’anagrafe unica delle ONLUS. Ad oggi era sufficiente una semplice comunicazione.
Con il nuovo decreto l’inclusione nell’anagrafe è successivo all’assenso
del Fisco. Anche i soggetti già iscritti, dovranno presentare alla Direzione
regionale competente un’apposita “autocertificazione”. In alternativa
si può spedire copia dello statuto o dell’atto costitutivo (entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto). La Direzione regionale dovrà poi
procedere al controllo formale della sussistenza dei requisiti, comunicando
agli interessati la conferma o la mancata accettazione dell’iscrizione
(dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l’ente può considerarsi iscritto).
Se la cancellazione dal registro avviene per mancanza dei requisiti previsti
al momento dell’iscrizione, la cancellazione comporta la decadenza dei
benefici fiscali ottenuti fino al momento della cancellazione; se invece
tali requisiti vengono meno in seguito, la Onlus perde i benefici a partire
da tale momento. Nel caso in cui le Onlus non adempiano a questi obblighi
di comunicazione, la Direzione regionale richiederà l’adempimento con
raccomandata. Se tale richiesta non sarà soddisfatta entro 30 giorni dal
ricevimento della raccomandata, sarà disposta la cancellazione.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 21 luglio 2003,
Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
(G.U. n. 214 del 15.9.2003).
Il decreto ripartisce 30.987.414,000 € del Fondo nazionale alle regioni
e province autonome. Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna non hanno ricevuto finanziamenti
in quanto non hanno provveduto a realizzare iniziative sul territorio
regionale. Per la regione Marche la quota assegnata è stata di € 1.714.948,21.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 16 maggio 2003,
Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro
che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi
(G.U. n. 198 del 27.8.2003).
Il Decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti,
che potranno essere di 125.000 Euro per gli asili, di 75.000 Euro per
i micronidi. Vengono inoltre indicati tempi e modalità di presentazione
delle domande che devono essere inviate entro l’11 ottobre al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per informazioni è attivo il numero
verde 800.196.196.
Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone
(G.U. n. 195 del 23.8.2003).
Il provvedimento prevede misure particolarmente efficaci per la repressione
di chi si rende responsabile di reati efferati quali la riduzione in stato
di schiavitù o in servitù e ilo traffico di persone. Contemporaneamente
prevede anche norme in tema di assistenza e protezione per le vittime:
uomini, donne e bambini rapiti e sfruttati. La legge individua il reato
di tratta come reato autonomo, con un sanzione penale molto pesante (da
8 a 20 anni). Prevede aggravanti che non possono essere eliminate da attenuanti
e un fondo per sostenere misure di prevenzione.
Legge 1º agosto 2003, n. 207, Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni (G.U. n. 182 del
7.8.2003).
Il cosiddetto “indultino” (ovvero lo sconto di due anni di carcere)
si applica a chi vi ha già trascorso almeno metà della pena. Lo sconto
di pena, potrà essere applicato una sola volta. Questi i principali
contenuti. Periodo di sorveglianza. Dura cinque anni dall’uscita
dal carcere: se in questo arco di tempo si commette un nuovo delitto per
il quale scatta una condanna a più di sei mesi si torna in carcere. Chi
lo può chiedere. Chi è in carcere al momento dell’entrata in vigore
della legge, che abbia però scontato la metà della pena. Nessuno sconto
per chi e’ condannato per reati particolarmente gravi: mafia, terrorismo,
omicidio, contrabbando, traffico di stupefacenti, sequestro di persona,
rapina aggravata, violenza sessuale, pedofilia, riduzione in schiavitù,
turismo sessuale. Niente sconti nemmeno per i delinquenti abituali, professionali
o per tendenza. Per accedere ai benefici occorre inoltrare domanda (può
farlo il detenuto o il legale) al magistrato di sorveglianza. Per tutto
il periodo di sospensione (al massimo quindi per due anni) ci si deve
presentare all’ufficio di polizia giudiziaria, non ci si può allontanare
dal comune di residenza ne’ si può espatriare.
Legge 1º agosto 2003, n. 206, Disposizione per il riconoscimento della
funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività
similari e per la valorizzazione del loro ruolo (G.U. n. 181 del 6.8.2003).
Con questa legge lo Stato intende riconoscere e incentivare la funzione
educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività
di oratorio o attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa. Le attività devono essere
finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani residenti
nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere
la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione
dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative
culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e
della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito
minorile. A tal fine sono considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione
secondaria (rientrando in una categoria catastale che gode dell’esenzione
del pagamento ICI), quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili
e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari.
Le minori entrate dei Comuni (stimate in circa 2,5 milioni di €) saranno
rimborsate dallo Stato.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
di dati personali (Sup. G.U. n. 174 del 29.7.2003).
Il provvedimento, sulla base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in
unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti
e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Il Codice,
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, è diviso in tre parti. La prima
è dedicata alle disposizioni generali, la seconda è la parte speciale
dedicata a specifici settori (esempio: informazione giuridica, notificazioni
di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori, organismi sanitari
ecc.), la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali
con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le
disposizioni relative all’Ufficio del Garante.
Legge 15 luglio 2003, n. 189, Norme per la promozione della pratica
dello sport da parte delle persone disabili (G.U. n. 171 del 25.7.2003).
La legge dispone un finanziamento straordinario di 500mila euro alla
Federazione italiana sport disabili (Fisd) per tutelare il diritto alla
attività sportiva delle persone disabili. Si prevede, inoltre, che il
Coni provveda alla promozione della diffusione delle attività sportive
sia per gli atleti normodotati che per i disabili. In occasione delle
olimpiadi degli atleti disabili (paraolimpiadi), questi ultimi avranno
diritto agli stessi compensi e agli stessi premi previsti per gli atleti
delle olimpiadi normali e gli eventuali accompagnatori avranno titolo
ad accompagnarli sul podio per ricevere le medaglie.
Legge 25 giugno 2003, n. 155, Disciplina della distribuzione
dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (G.U.
n. 150 del 1.7.2003).
Viene stabilito che le ONLUS che effettuano a fini di beneficenza
la distribuzione di prodotti alimentari, sono equiparati, per lo specifico
servizio, ai consumatori finali per quanto riguarda il corretto stato
di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, Modifiche ed integrazioni al
codice della strada (G.U. n. 149 del 30.6.2003)
Tra le norme introdotte dalla modifica del codice della strada alcune
riguardano le persone disabili. I disabili muniti di patente speciale
possono ottenere il “CAP” (a seguito del parere di una apposita commissione
medica), il certificato di abilitazione professionale per la guida di
taxì e auto a noleggio (rimane vietata la guida degli autobus). La novità
introdotta dall’articolo 2 comma 8 bis del nuovo codice della strada modifica
il precedente articolo 116, che negava di fatto tale diritto.
D.P.C.M. 6 giugno 2003, Programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello
Stato per l’anno 2003 (G.U. n. 113 del 23.6.2003).
Il decreto, ad integrazione del precedente del 20 dicembre 2002 che riguardava
60.000 ingressi, stabilisce le quote di ingresso 2003 per i lavoratori
extracomunitari stagionali (il totale degli ingressi programmati raggiunge
lo stesso contingente dello scorso anno, 79.500). Sono 19.500 gli stranieri
non comunitari che possono entrare quest’anno nel territorio italiano.
Gli ingressi prevedono 8.500 lavoratori stagionali divisi tra Regioni
e Province autonome, 9.500 lavoratori subordinati non stagionali, 800
ingressi per lavoro autonomo, tra ricercatori, imprenditori, liberi professionisti,
artisti di alto profilo ingaggiati da enti pubblici e privati, e 200 cittadini
argentini di origine italiana da impiegare come lavoratori subordinati,
stagionali o di lavoro autonomo.
Legge 20 giugno 2003, n. 141, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi
all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie
oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con i soggetti danneggiati
da emoderivati infetti (G.U. n. 143 del 23.6.2003).
La legge prevede la proroga al 31 luglio 2005 della possibilità per
i medici di esercitare la libera professione all’interno delle strutture.
Viene inoltre previsto il finanziamento di un progetto di ricerca dell’Istituto
Superiore di Sanità per lo sviluppo di terapie oncologiche innovative.
Infine per il risarcimento degli emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati
infetti viene autorizzata la spesa di circa 500 milioni di euro nel triennio
2003-2005.
D.P.R 23 maggio 2003, Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005
(Sup. G.U. n. 139 del 18.6.2003)
Il Piano sanitario per il triennio 2003-05 riprende i contenuti dello
schema di PSN 2002-04 ed indica nella prima parte (obiettivi strategici
di salute) i dieci progetti per la strategia del cambiamento. 1)
Attuare, monitorare e aggiornare l’accordo sui livelli essenziali ed appropriati
di assistenza e ridurre le liste di attesa; 2) Promuovere una rete integrata
di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici, agli
anziani e ai disabili. La cronicità, la vecchiaia, la disabilità: una
realtà della società italiana che va affrontata con nuovi mezzi e strategie.
Le sfide per il Servizio Sanitario Nazionale; 3) Garantire e monitorare
la qualità dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie biomediche; 4)
Potenziare i fattori di sviluppo (o “capitali”) della sanità; 5) Realizzare
una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità; 6) Promuovere
l’eccellenza e riqualificare le strutture ospedaliere; 7) Promuovere il
territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi
Sanitari e Socio-Sanitari. 7 bis) Potenziare i Servizi di Urgenza ed Emergenza;
8) Promuovere la ricerca biomedica e biotecnologica e quella sui servizi
sanitari; 9) Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la
comunicazione pubblica sulla salute; 10) Promuovere un corretto impiego
dei farmaci e la farmacovigilanza. Nella seconda parte (vengono indicati
gli obiettivi generali divisi in quattro aree. 1) la promozione
della salute; 2) L’ambiente e la salute; 3) La sicurezza alimentare e
la sanità veterinaria; 4) La salute e il sociale. Come specificato nella
promessa alla luce dei profondi cambiamenti introdotti dalla riforma del
titolo V della Costituzione “Al Piano Sanitario Nazionale è affidato il
compito di delineare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia
costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e
civili in ambito sanitario. Tali obiettivi si intendono conseguibili nel
rispetto dell’Accordo del 8 Agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie
per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e incoerenza dei programmati Livelli
Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive
integrazioni (…) Il PSR 2003-2005 si configura come un documento di indirizzo
e di linea culturale, più che come un progetto che stabilisce tempi e
metodi per il conseguimento degli obiettivi, in quanto questi aspetti
operativi rientrano nei poteri specifici delle Regioni, cui il presente
Piano è diretto e con le quali è stato costruito”.
Ministero della salute, Decreto 4 aprile 2003, Modifiche ed integrazioni
al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente “Approvazione
del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis
al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12” (G.U. n. 122 del 28.5.2003).
Il decreto ha l’obiettivo di snellire la prescrizione dei farmaci
oppiodi per lenire le sofferenze dei malati in fase terminale. Viene semplificato
il formulario che assomiglia sempre più ad una normale ricetta con validità
di trenta giorni. Il medico non deve più conservare per sei mesi la terza
copia. Scompaiono l’indicazione dell’indirizzo di residenza del paziente
e la formulazione in lettere del numero di confezioni previste.
DPCM 11 febbraio 2003, Determinazione per l’anno 2003 della consistenza
massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni
per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9
della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione
del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art.
6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative
al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile
all’estero (G.U., n. 112 del 16 maggio 2003)
Il decreto fissa in 55.000 unità la consistenza massima numerica del
contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio civile
per l’anno 2003, di cui fino ad un massimo di 200 unità da impiegare all’estero.
Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile
è definito per l’anno 2003 in 15.200 unità, di cui 15.000 da impiegare
in Italia e 200 all’estero. Il decreto definisce anche gli aspetti applicativi
relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio
in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.).
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali,
Deliberazione 20 marzo 2003, Modifica ed integrazioni della delibera
9 gennaio 2002, recante “Linee guida” per l’ente autorizzato allo svolgimento
di procedure di adozione di minori stranieri (“Approvazione delle linee
guida per l’ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge
4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476 (G.U., n. 13 del 16.1.2002ex art. 39, comma 1, lettera c,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476”) (G.U., n. 79 del 4.4.2003).
La Commissione per le adozioni internazionali, dopo un monitoraggio effettuato
nel corso del 2002 sull’attività degli enti autorizzati che ha evidenziato
la presenza di vari problemi, ha ritenuto opportuno aggiornare le precedenti
disposizioni (9 gennaio 2002). La Commissione ha ribadito l’impegno a
sostenere gli enti nell’attività di cooperazione internazionale affinché
possa realizzarsi un profondo cambiamento negli interventi a favore di
minori stranieri istituzionalizzati per il rientro nella famiglia di origine,
in famiglia affidataria o in piccole comunità di tipo familiare del loro
Paese. La Commissione, specifica che l’impegno degli enti in attività
di cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi è uno dei requisiti
richiesti ai fini dell’autorizzazione. La Commissione segnala inoltre
come in alcuni Paesi il numero degli enti autorizzati è notevolmente lievitato
divenendo non equilibrato in rapporto al numero dei minori disponibili
per l’adozione internazionale, così come segnala che l’auspicato coordinamento
tra enti operanti all’interno dello stesso Paese non sempre si è realizzato.
La Commissione specifica inoltre come la competitività tra gli enti deve
essere leale e di stimolo ad una corretta operatività e non deve comportare
la caduta dei principi deontologici a rischio della mancata realizzazione
del superiore interesse del minore adottato. Sulla base di queste e altre
osservazioni la Commissione ha formulato una serie di indicazioni suddivise
in quattro punti: a) Competenze, b) Collaborazione interistituzionale,
c) Profili organizzativi e amministrativi, d) Cooperazione e sussidiarietà.
Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale (G. U.
n. 77 del 2.4.2003).
La riforma “Moratti” della scuola dopo un lungo iter è diventata
legge ed abroga le riforme del precedente governo (legge 9/1999, Disposizioni
urgenti per l’elevamento dell’obbligo scolastico, legge 30/2000, Legge
quadro in materia di riordino dei cicli). Il governo è delegato ora
ad emanare entro 2 anni uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali in materia
di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il Sistema
educativo di istruzione e formazione (art. 2) viene così ridisegnato:
viene assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.
Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende
il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale. La scuola dell’infanzia, è di durata triennale (possono
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro
il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento), il primo ciclo di
istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque
anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
La scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno
che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo (è previsto che alla scuola primaria
si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento). il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione
e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno
di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi
biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare. I licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno
dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore. I titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono
di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza
tale frequenza. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei
al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
DPCM 7 febbraio 2003, Definizione, per l’anno 2003, del programma di
verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione
del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei
progetti di impiego e delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato,
gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato
ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (G.U. n. 69 del 24.3.2003)
Il decreto fissa i criteri per l’espletamento delle modalità di verifica
riguardante gli obiettori di coscienza in servizio. L’attività di verifica,
effettuata sia sul territorio nazionale sia all’estero nei confronti di
tutti gli enti convenzionati per l’impiego di giovani che svolgono il
servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni
normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti
d’impiego; la consistenza e le modalità della prestazione del servizio
da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile
da parte degli enti convenzionati. Le ispezioni avvengono sia a campione
sia con carattere di periodicità (per gli enti con capacità superiore
alle cento unità l’ispezione è annuale). Le ispezioni sono effettuate
direttamente dal personale del servizio ispettivo dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell’Ufficio
medesimo nonché, tramite le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano o, in via eccezionale, tramite le prefetture. L’Ufficio nazionale
per il servizio civile può avvalersi, anche dei servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Presidente del Consiglio dei Ministri, Circolare 3 marzo 2003, n.
16090/III.3 del 3 marzo 2003, Utilizzo degli obiettori di coscienza
e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi
di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili (G.U., n. 66 del
20.3.2003)
Viene disciplinata la modalità di utilizzo degli obiettori di coscienza
e dei volontari in servizio civile per l’accompagnamento di “grandi invalidi”
e dei ciechi civili così come disciplinato dalla legge 288/2002 “Provvidenze
a favore di grandi invalidi”(Ne ricordiamo i principali contenuti: a)
estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto ad accompagnatore
militare o servizio civile (obiettore), beneficio che già era riconosciuto
ai grandi invalidi di guerra. b) il diritto ad un assegno mensile pari
a 878 euro mensili nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado
di procedere all’assegnazione degli accompagnatori richiesti); e 289/2002
(finanziaria per il 2003) nella parte in cui dispone la possibilità (art.
40) per i ciechi civili di disporre di obiettori di coscienza o volontari
in servizio civile. Possono presentare la richiesta “i ciechi civili che
svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell’accompagnamento
per motivi sanitari”. La sussistenza di tali condizioni “è certificata
dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli
albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni
per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando
l’accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati”.
Coloro che intendono usufruire di tale possibilità devono indirizzare
apposita istanza all’Ufficio nazionale per il servizio civile, Via San
martino della battaglia 6, Roma. Ulteriori informazioni sono reperibili
nel sito www.serviziocivile.it.
C.I.P.E, Deliberazione 19 dicembre 2002, Fondo sanitario nazionale
2000 – Ripartizione del finanziamento per l’assistenza agli hanseniani
e ai loro familiari. (G.U. n. 67 del 21.3.2003).
Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno
2000 viene assegnato alle regioni un finanziamento pari a 1.594.223, 28
€ per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani e i loro familiari.
La somma assegnata alla Regione Marche è di 4.477,92 € (8.670.468 £).
C.I.P.E, Deliberazione 19 dicembre 2002, Fondo sanitario nazionale
2002 - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione
e lotta contro l’AIDS)(G.U. n. 60 del 13.3.2003).
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2002
viene assegnato alle regioni un finanziamento pari a 49.063.405 € (95
miliardi di lire); 18.075.991 € (35 miliardi) assegnato per lo svolgimento
di corsi di formazione e aggiornamento per il personale dei reparti di
ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS; 30.987.413 € (60
miliardi) per interventi domiciliari a favore di malati di AIDS. La somma
complessiva assegnata alla Regione Marche è di 1.072.483,67 € (507.937,77
+ 564.905,90).
C.I.P.E, Deliberazione 19 dicembre 2002, Fondo sanitario nazionale
2001 e 2002 - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993,
n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica) (G.U. n.
59 del 12.3.2003).
Viene assegnata alle regioni per gli anni 2001 e 2002 una somma pari
a 6.197.482,78 € (12 miliardi di lire, 6 miliardi ogni anno), per interventi
di prevenzione e cura della fibrosi cistica (conosciuta anche come mucoviscidosi).
La somma assegnata alla regione Marche per i due anni è di 163.582,40
€.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, Accordo 6 febbraio 2003, Accordo tra
il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano relativo
alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma
1, 7, comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º dicembre 2000, per il rimborso
delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in
centri all’estero di elevata specializzazione (G.U. n. 53 del
5.3.2003)
Sono stati fissati i parametri di rimborso delle spese di soggiorno per
cure di soggetti disabili in centri specialistici all’estero. Le regioni
riconoscono ai soggetti disabili il concorso alle spese di cura all’estero,
attenendosi, per il calcolo della situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza, ai seguenti criteri: a) un concorso pari al 100 per cento
della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare
per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
sia inferiore ad Euro 8.000; l’unita’ sanitaria locale può corrispondere,
a richiesta dell’assistito, un acconto nella misura del 90 per cento,
elevabile al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei
familiari in condizioni di indigenza; b) un concorso pari all’80 per cento
della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare
per il quale l’indicatore ISEE sia compreso tra 8.000 e 13.000 Euro; con
un acconto nella misura del 70 per cento corrisposto dall’unità sanitaria
locale; c) un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno,
qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della
situazione economica equivalente sia superiore a 13.000 Euro.
D.P.C.M. 20 dicembre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2003
(G.U. n. 25 del 31.1.2003).
Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l’anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale
periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 60.000
unità ripartita tra le varie regioni e province autonome (Nelle marche
1030). Vengono poi indicati i Pesi di provenienza dei lavoratori stagionali.
D.P.C.M. 20 dicembre 2002, Proroga dei termini dei flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2002
(G.U. n. 25 del 31.1.2003).
Il decreto sposta al 31 marzo 2003 il termine per la definizione dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari. Si specifica infatti che “il
termine del 31 dicembre 2002 utile per la finalizzazione dei rapporti
di lavoro (..), non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera”.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 305 del 31.12.2002).
Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria. Fondo
nazionale per le politiche sociali. Gli stanziamenti affluiranno
al Fondo senza vincolo di destinazione. Viene prevista una quota del fondo
da destinare obbligatoriamente alle famiglie di nuova costituzione (almeno
il 10%), per l’acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità.
Complessivamente il fondo rispetto all’anno precedente segna una forte
riduzione Sanità. Gli interventi riguardano la razionalizzazione
della spesa sanitaria, i medici con titolo di specializzazione, i livelli
essenziali di assistenza, gli interventi di ristrutturazione edilizia
ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, il fondo
per progetti di ricerca, la Commissione unica sui dispositivi medici,
gli incentivi per la ricerca farmaceutica. Handicap. Per quanto
riguarda la scuola si prevedono misure di contenimento e razionalizzazione
della spesa. Sarà il dirigente dell’ufficio scolastico regionale ad autorizzare
l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni
in presenza di handicap particolarmente gravi, attualmente fissata in
un insegnate di sostegno ogni 138 alunni (con o senza handicap). Le nuove
disposizioni prevedono nuove modalità per l’accertamento dell’handicap;
i criteri verranno definiti con un successivo decreto da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova finanziaria.
Dal gennaio 2003 i sordomuti potranno contare su di un aumento dell’indennità
di comunicazione di 41 euro per dodici mensilità. L’indennità di comunicazione
passa quindi da 174,35 a 217,66 euro mensili. Il medesimo aumento viene
riconosciuto anche sull’indennità spettante ai ciechi civili parziali.
Questo secondo aumento tuttavia sarà operativo solo dal gennaio 2004.
Obiettori e volontari come accompagnatori. La Finanziaria
(articolo 40) introduce come novità la possibilità di poter utilizzare,
a richiesta individuale, gli obiettori di coscienza e dei volontari del
servizio civile nazionale come accompagnatori. È importante precisare
che tale opportunità non è concessa ai disabili intellettivi o motori,
né agli anziani, né ai sordomuti, ma solo ai ciechi civili. Possono, infatti
presentare richiesta di assegnazione i ciechi civili che svolgono un’attività
lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell’accompagnamento per motivi
sanitari. La sussistenza di tali condizioni verrà certificata dal datore
di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali
per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro
che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l’accompagnamento
è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. Ai non vedenti
che richiedano questo servizio, verrà richiesta una partecipazione alla
spesa di 93 euro mensili che verranno detratte dall’indennità di accompagnamento
(ciechi assoluti) o dall’indennità speciale (ciechi parziali). Le
persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da cariotipo (esame
che descrive in modo inoppugnabile l’assetto cromosomico di una persona),
vengono dichiarate persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992) e sono esentate da ulteriori successive visite e controlli.
Tale dichiarazione è emessa dalle competenti commissioni insediate presso
le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base.
Legge 27 dicembre 2002, n. 288, Provvidenze in favore dei grandi invalidi
(G.U. n. 305 del 31.12.2002).
La norma dispone: 1) l’estensione ai grandi invalidi per servizio del
diritto ad accompagnatore militare o servizio civile (obiettore), beneficio
che già era riconosciuto ai grandi invalidi di guerra. 2) il diritto ad
un assegno mensile pari a 878 euro mensili nel caso in cui gli enti preposti
non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori
richiesti. 3) l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2003, del Fondo
per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra
o per servizio, finanziato per 7.746.853 euro annui a valere sul Fondo
speciale del Ministero dell’economia e delle finanze (dal sito www.handylex.org)
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio
civile, Circolare 29 novembre 2002, Enti e progetti del Servizio civile
nazionale. Procedure di selezione dei volontari (G.U. n. 301
del 24.12.2002).
La circolare disciplina i requisiti per gli enti di servizio civile nazionale,
le modalità di presentazione dei progetti elaborati dagli enti e organismi
interessati all’impiego dei volontari in servizio civile e le procedure
per la selezione dei volontari. Dopo l’entrata in vigore della circolare
non potranno essere presi in considerazione i progetti che non saranno
conformi alle disposizioni contenute nella circolare stessa. La circolare
è divisa in tre sezioni; nella prima vengono definiti gli “Enti del servizio
civile nazionale”, nella seconda, “I progetti di servizio civile nazionale”;
nella terza, la “Selezione ed ammissione al servizio”.
DPCM 15 ottobre 2002, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2002 (G.U.,
n. 268 del 15.11.2002)
Vengono ammessi in Italia per motivi di lavoro per il 2002 complessivamente
20.500 lavoratori così suddivisi: 2.000 cittadini stranieri non comunitari
residenti all’estero per lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti);
500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi
di lavoro subordinato altamente qualificato appartenenti alla categoria
dei “dirigenti”; 4.000 lavoratori di origine italiana per parte almeno
di uno dei genitori fino al terzo grado residenti in Argentina, per motivi
di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di
lavoro autonomo; 10.000 cittadini, per motivi di lavoro subordinato, appartenenti
a Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria (Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia, Sri
Lanka); 2.000 cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro
stagionale.
Legge 9 ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti
in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(G.U. n. 240 del 12.10.2002)
La conversione in legge del decreto sulla regolarizzazione dei lavoratori
dipendenti stabilisce la data dell’11 novembre come termine ultimo per
presentare le domande di regolarizzazione (viene così superato il timore
che dopo il 10 ottobre le domande di regolarizzazione non fossero valide).
Per coloro che hanno ricevuto un decreto di espulsione è lasciato alla
discrezione dei prefetti valutare sulla possibilità di revoca del provvedimento
(esclusi coloro che sono stati accompagnati alla frontiera e sono rientrati
illegalmente). Per informazioni segnaliamo i siti www.stranierinitalia.it
e www.stranieri.it.
Ministero degli affari esteri, Decreto 17 settembre 2002, Determinazione
dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni
non governative (G.U. n. 239 del 11.10.2002)
Viene stabilito che il compenso convenzionale mensile sul quale commisurare
i contributi previdenziali dovuti per i volontari e cooperanti sono così
definiti: a) volontari: € 664.00; cooperanti: 1.188,00.
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, Norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore” (G.U. n. 236 del 8.10.2002).
Viene data attuazione all’art. 7, della legge 142/2001 nella parte
in cui si prevede l’emanazione di decreti legislativi riguardanti l’ammodernamento
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative
e loro consorzi. Competente in materia di vigilanza, finalizzata all’accertamento
dei requisiti mutualistici, è il Ministero delle attività produttive che
la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie.
Il decreto legislativo definisce: a) la Revisione Cooperativa (modalità
e soggetti abilitati, riconoscimento delle associazioni, oggetto della
revisione, conclusione della revisione, dichiarazione sostitutiva); b)
l’Ispezione straordinaria (modalità dei soggetti incaricati, oggetto
dell’ispezione); c) la Certificazione di bilancio (gli enti cooperativi
assoggettati); d) gli effetti della vigilanza; e) il Collegio
Sindacale; f) L’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avviso n. 4 del 26 settembre 2002,
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza
e di integrazione sociale (G.U. n. 232 del 3.10.2002).
L’Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all’interno dei
programmi di assistenza ed integrazione previsti dall’art. 18 del T.U.
sull’immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione;
destinatari sono: donne e minori vittime di soggetti dediti al traffico
di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (della durata
di un anno, per i quali vengono destinati 2.840.513 €) possono essere
gestiti sia da enti locali che da organizzazioni non profit.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 26 agosto 2002,
Attuazione dell’art. 33, comma 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
in materia di immigrazione asilo (G.U. n. 227 del 27.9.2002).
In attuazione delle disposizione dell’art. 33 comma 6, della legge 189/2002,
“I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare (..), non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi
e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme (..) Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3, il decreto
stabilisce che il contributo forfetario previsto all’art. 33, comma 3,
lett. a, (attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato,
senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi)
è determinato nella misura di 290 € da versare entro il 10 novembre 2002.
Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (G.U.
n. 211 del 9.9.2002)
Il decreto da attuazione all’impegno assunto nei confronti del parlamento
di provvedere, contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa
sull’immigrazione alla legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari
in posizione irregolare (nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore),
alle medesime condizioni stabilite dalla legge di riforma per lavoratori
extracomunitari addetti al lavoro domestico e di assistenza. Rispetto
a questi ultimi, però, per sanare la posizione dei dipendenti delle imprese
ci sarà solo un mese di tempo (10 ottobre). Nella conversione in legge
del decreto questo periodo dovrebbe essere spostato di un ulteriore mese
(10 novembre).
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo (Sup. G.U. n. 199 del 26.8.2002)
Accompagnata da forti polemiche la nuova legge sull’immigrazione approvata
nel mese di luglio è entrata in vigore il 10 settembre. Segnaliamo alcune
delle principali novità: Permesso di soggiorno. Verrà concesso
solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro, durerà due anni.
Se l’immigrato perde il lavoro, dovrà tornare in patria. Inoltre viene
elevato da cinque a sei anni il periodo necessario per avere la carta
di soggiorno. Sportello Unico. Sarà istituito in ogni provincia
presso la prefettura-ufficio territoriale del governo che sarà responsabile
dell’iter di assunzione di lavoratori stranieri. Espulsioni. Come
per la Turco-Napolitano lo straniero senza permesso di soggiorno viene
espulso per via amministrativa; se privo di documenti viene portato in
un centro di permanenza per 60 giorni (la legge precedente parlava di
30) durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce al
clandestino viene “intimato” di lasciare il territorio entro 3 giorni
(prima erano 15). Lo straniero espulso che rientra in Italia senza permesso
commette un reato. Quote. Il decreto del presidente del Consiglio
che stabilisce il numero annuale di ingressi diventa facoltativo. Addio
allo Sponsor. La figura dello sponsor, che ha caratterizzato la legge
Turco-Napolitano, è stata cancellata. Impronte digitali. Agli immigrati
che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi
ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte digitali. Casa.
Il datore dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una
casa le cui caratteristiche devono rientrare nei “parametri minimi” previsti
per l’edilizia popolare. Raddoppiano le multe per i datori di lavoro.
Chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o con
permessi falsi o scaduti) rischia l’arresto da tre mesi ad un anno e multe
fino a cinque mila euro per ogni lavoratore non in regola.Contributi
previdenziali. Gli immigrati extracomunitari per i quali sono stati
versati anche meno di cinque anni di contributi (una deroga rispetto alla
normativa che riguarda gli italiani) potranno riscattarli ma solo quando
avranno raggiunto i 65 anni. Ricongiungimenti. Il cittadino extracomunitario,
in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge,
dal figlio minore, o dai maggiorenni purché a carico e a condizione che
non possono provvedere al proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia
i genitori degli extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65
anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento.
Minori. I minori non accompagnati da parenti ammessi per almeno
tre anni ad un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico
o privato avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto
anni. Una volta maggiorenne, l’ente gestore del progetto dovrà garantire
e provare che il ragazzo/a si trovava in Italia da non meno di quattro
anni, aveva seguito il progetto di integrazione da non meno di tre, ha
una casa e frequenta corsi di studio oppure lavora, o che è in possesso
di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato l’attività.
I permessi di soggiorno a minori ed ex minori vanno sottratti alle quote
d’ingresso definite annualmente. Colf e badanti. Ciascuna famiglia
potrà regolarizzare una sola colf, ma non è stato posto un limite per
le “badanti”, cioè chi assiste handicappati o anziani. Fino all’11 novembre
potranno essere regolarizzate le persone di origine extracomunitaria che,
nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge, hanno svolto
attività di assistenza a componenti della famiglia del datore di lavoro
affetti da patologie o handicap (più conosciute con il nome di badanti)
e di lavoro domestico (le colf). Ciascuna famiglia può procedere
alla regolarizzazione di un solo lavoratore che si occupa del lavoro domestico,
mentre nessun limite è posto per i lavoratori che assistono persone malate.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali,
Deliberazione 26 giugno 2002, Finanziamento di progetti di sussidiarietà
per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento ci
competenza previsto per l’anno finanziario 2001 (G.U., n. 190
del 14.8.2002).
Viene deliberato il finanziamento di tre progetti da parte di enti autorizzati
per l’adozione internazionale per interventi che hanno come obiettivo
la deistituzionalizzazione e l’accoglienza del minore in affido o in casa
famiglia, la lotta al fenomeno dei “bambini di strada”, la valorizzazione
delle risorse locali e delle istituzioni del Paese di origine.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 aprile 2002,
Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare
per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. n. 136 del 12.6.2002).
Possono usufruire dell’indennità di maternità (due mesi antecedenti al
parto e tre mesi successivi) le lavoratrici assunte con contratto di collaborazione
continuata e continuativa. L’indennità è corrisposta alle lavoratrici
in favore delle quali nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla
data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione.
In caso di adozione e affidamento il bambino non deve aver superato i
sei anni di età (in caso di affidamento preadottivo o adozione internazionale
i sei anni possono essere superati), ma solo per tre mesi successivi all’ingresso
in famiglia. Anche il padre può beneficiare dell’indennità per casi definiti
(morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della
madre, affidamento al padre). L’assegno per il nucleo familiare può essere
richiesto dagli iscritti alla gestione separata dell’INPS. Condizione
per ricevere l’assegno è che il reddito derivante dalla collaborazione
risulti superiore del 70% di quello complessivo del nucleo familiare.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 22 maggio 2002,
Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso
di lavoratori stagionali stranieri non comunitari (G.U. n.
131 del 6.6.2002).
Il decreto incrementa di altre 6.600 unità la quota di lavoratori stagionali
stranieri non comunitari. Gli ingressi riguardano 11 regioni. Per le Marche
la quota aggiuntiva è di 60 unità.
DPCM 16 aprile 2002, Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa
(G.U. n. 122 del 27.5.2002).
Il provvedimento impone alle regioni di indicare entro il 31 maggio i
criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche
sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza. Sulla base di
tali indicazioni le regioni e le province autonome adottano iniziative
per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare
il rapporto tra domanda e offerta. I direttori generali sono responsabili
delle attuazioni delle indicazioni regionali. Le regioni e le province
autonome sono chiamate a disciplinare le situazioni caratterizzate da
particolare urgenza.
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 17 maggio 2002, Deducibilità
delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi
nei luoghi di lavoro (G.U. n. 128 del 27.5.2002).
Per gli anni 2002, 2003, 2004, viene prevista la deducibilità delle spese
di partecipazione alla gestione dei micro asili e nidi nei luoghi di lavoro.
Per ogni bambino al nido le famiglie possono usufruire di una agevolazione
fiscale pari a 2000 euro. Anche i datori di lavoro potranno dedurre un
importo di 2mila euro dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo
per ciascun bambino ospitato negli asili. Per usufruire delle agevolazioni
è necessario che l’asilo nido sia gestito dal Comune.
Ministero della Giustizia, Decreto 9 novembre 2002, n. 87, Sgravi contributivi
a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta
alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex
degenti degli ospedali psichiatrici, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno
(G.U. n. 119 del 23.5.2002).
Il decreto stabilisce che la contribuzione per l’assicurazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali per la
retribuzione alle persone detenute, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate e internate e ammesse al lavoro esterno
è ridotta dell’80% sia per la quota a carico dei datori di lavoro che
per quella dei lavoratori fino ad un massimo per il triennio 2000-2002
di 5000 milioni di lire annue (€ 2.582.284,5).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 13 marzo 2002,
n. 89, Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all’articolo
17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi
a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell’articolo 80, comma
15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 108 del 10.5.2002).
La legge 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù), prevedeva la costituzione di un fondo per
il finanziamento di programmi di prevenzione assistenza e recupero psicoterapeutico
dei minori di anni 18 vittime di abusi. Per l’anno 2001 Il fondo è integrato
con la somma di 20 miliardi di lire, come previsto dalla legge finanziaria
388/2000. Le regioni e le province autonome predispongono programmi di
intervento finalizzati alla realizzazione di progetti di prevenzione,
azioni di presa in carico, azioni formative e informative anche rivolte
alle vittime e agli autori di reato. Gli interventi sono gestiti sia da
enti pubblici che privati. Questi ultimi devono dimostrare di aver svolto
per almeno due anni attività di assistenza ai minori.
Ministero della Giustizia, Decreto 25 febbraio 2002, n. 87, Regolamento
recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti
(G.U. n. 107 del 9.5.2002)
Il Regolamento da attuazione all’art. 3 della legge 193/2000 (Norme per
favorire l’attività lavorativa dei detenuti), il quale dispone che devono
essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore ai 30 giorni, lavoratori detenuti o che svolgono
attività formative nei confronti dei detenuti (in particolare giovani).
Il decreto stabilisce la concessione di un credito mensile di imposta
pari a 516,46 € per ogni lavoratore assunto a partire dal 28 luglio 2000
in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per usufruire
delle agevolazioni le imprese devono assumere i detenuti con contratto
di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni e il trattamento economico
corrisposto non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 8 febbraio 2002,
Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti
il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002 (G.U.,
n. 107 del 9.5.2002).
Il decreto definisce la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l’anno 2002. L’importo è pari a 1.622.889.199 €. La somma
è attribuita alle regioni e province autonome (771.461.269 €) leggi di
settore più risorse indistinte; ai comuni (44.466.939 €) in base alla
legge 285 sull’infanzia e adolescenza; al dipartimento per le politiche
sociali (228.773.961 €) risorse per ONLUS ed enti locali, ad altre amministrazioni
dello stato (30.651.717 €) fondo nazionale di interventi per la lotta
alla droga; all’INPS (487.535.313) per le agevolazioni dei genitori con
handicap grave, per gli assegni familiari ed i maternità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Provvedimento 10 aprile
2002, Atto di indirizzo generale per la presentazione da parte delle
Amministrazioni dello Stato dei progetti da finanziare con le risorse
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (G.U., n.
100 del 30.4.2002
L’Atto di indirizzo indica le caratteristiche riguardanti i criteri cui
devono ispirarsi i progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga. a) Carattere sperimentale; b) Carattere di indirizzo
metodologico (azioni trasversali rivolte alla creazione di un sistema
organico di servizi integrati, diffusione di indicatori, modelli, linee
guida, procedure di gestione innovative); c) Principio del coordinamento
e dell’integrazione; d) La valutazione della qualità e l’autovalutazione
(standard di qualità delle strutture, delle competenze degli operatori,
del contenuto delle prestazioni). Vengono poi indicate le aree di intervento
progettuale con la previsione di interventi mirati riguardanti: a) Sostanze
di nuovo consumo; b) Riduzione della cronicità; c) Tossicodipendenza femminile,
d) Formazione ed aggiornamento degli operatori e loro salvaguardia dal
rischio di “burn-out”; e) Valutazione dei programmi finanziati con il
Fondo nazionale; f) Reinserimento professionale e lavorativo; g) Sperimentazione
da sviluppare in collaborazione con latri Paesi dell’Unione Europea in
una logica trasnazionale.
Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (G.U.
n. 99 del 29.4.2002).
Il Decreto legislativo da attuazione all’art. 2 della legge 64/2001 che
conferiva al Governo la delega ad emanare, disposizioni aventi ad oggetto:
la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio
civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la
durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di
progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. Il
Decreto ad eccezione degli art. 2 e 4 (Ufficio nazionale per il servizio
civile cui è affidato il fondo nazionale per il servizio civile), entrerà
in vigore il 1º giugno 2004. Sono ammessi a svolgere il servizio civile
(di durata di dodici mesi con un orario compreso tra le 30 e le 36 ore
settimanali), i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il ventottesimo. Non possono essere ammessi
gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. L’Ufficio nazionale
per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale
delle risorse il numero massimo di giovani che possono essere ammessi
a prestare servizio civile su base volontaria nell’anno solare successivo,
tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti
approvati a livello nazionale e regionale. Agli ammessi a prestare attività
in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma
annuale. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, è valutato
nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio
prestato presso enti pubblici. Le università possono riconoscere crediti
formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti
per il curriculum degli studi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 febbraio 2002,
n. 70, Regolamento concernente condizioni e modalità per l’erogazione
dei contributi di cui all’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane
(G.U. n. 93 del 20.4.2002).
Il Regolamento da attuazione al comma 14, dell’art. 80 della legge finanziaria
per il 2001(“Una quota del Fondo (..), nel limite massimo di lire
10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti
alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri
organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza
agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l’anno
e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi
e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo
Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie
nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno
di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose
di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore
quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi,
è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse
dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di
specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi
attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti
definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione,
l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché
per la verifica delle attività svolte”); disciplinandone i criteri, i
requisiti e le modalità per la concessione, erogazione e revoca dei contributi.
I fondi vengono trasferiti alle regioni e alle province autonome che definiscono
i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
Gli organismi che possono beneficiari dei contributi sono sia soggetti
non profit che profit che devono dimostrare comprovata esperienza nel
settore dei servizi agli anziani. Possono essere finanziati progetti che
prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l’anno con copertura
non inferiore alle 10 ore giornaliere ed assicurato da operatori. Possono
essere finanziati progetti che prevedono l’attivazione di nuovi servizi
od anche l’ampliamento dei servizi già attivati. Entro il 31 luglio 2002
le regioni e le province autonome trasmettono al ministero del Welfare
una relazione nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati e l’elenco
dei progetti ammessi al finanziamento. Entro il 31 marzo 2003 le stesse
trasmettono al Ministero una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi effettuati.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale
2001 parte corrente 1999, ripartizione finanziamento per l’assistenza
agli hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione n. 116/2001
(G.U. n. 68 del 21.3.2002).
Sulle residue disponibilità del FSN, relativamente al 1999 sono state
assegnate alle regioni per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani
e loro familiari a carico la somma di L. 3.046.183.640 pari a 1.573.222,56
euro. Il fondo destinato alla regione marche è stato di L. 8.931.620,
pari a 4.612,80 euro.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale
2001 - Parte corrente - integrazione fondo sanitario 1999. Deliberazione
n. 115/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002).
A causa del minore introito regionale derivante a titolo di IRAP e di
addizionale IRPEF; quale integrazione per l’anno 1999 vengono assegnati
alle regioni L. 9.810.595.911.336 (euro 5.066.749.942, 59). La quota assegnata
alla regione Marche è stata di L. 295.482.402.244, pari a 152.603.935,20
euro.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale
2001 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate
per l’anno 2001 per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria, ai
sensi dell’art. 72, legge n. 448/1998. Deliberazione n. 119/2001 (G.U.
n. 67 del 20.3.2002).
Alle regioni, per l’anno 2001, è stata stanziata una somma pari a 1129,5
miliardi (583.338.067, 52 euro) per interventi di riqualificazione dell’assistenza
sanitaria. 379,5 Md sono stati assegnati al fine di attivare controlli
riguardo l’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni. 750 Md per
il potenziamento dell’attività libero professionale. Alla regione marche
sono stati assegnati 32,035 miliardi di lire (circa 16 milioni di euro).
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale
2000-2001 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990,
n. 135. Deliberazione n. 118/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002).
La legge 135/1990 prevede interventi di per la prevenzione e la
cura dell’AIDS. Per ognuno degli anni 2000 e 2001 sono stati assegnati
alle regioni la somma di 95 miliardi (oltre 49 milioni di euro) per: a)
interventi rivolti alla formazione e aggiornamento professionale degli
operatori (35 miliardi); b) trattamenti domiciliari (60 miliardi). Per
la regione Marche la somma complessiva annuale stanziata è stata di 1
miliardo 984 milioni. 907 milioni per la formazione del personale e 1
miliardo e 77 milioni per gli interventi domiciliari.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale
2000 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel
territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40)
Deliberazione n. 117/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per tale
intervento, su proposta del Ministero della salute, è di L. 60 miliardi
(30, 987 milioni di €) . La somma assegnata alla regione Marche è di 967
milioni di lire.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 marzo 2002,
Determinazione per l’anno 2002 di un ulteriore quota massima di ingresso
di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima
di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari e per lavoro autonomo
(G.U. n. 63 del 15.3.2002).
Con decreto 4 febbraio 2002 il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali aveva determinato per il 2002 la quota massima di ingresso di
33.000 lavoratori stagionali (quota identica a quella dello scorso anno).
A seguito del malcontento espresso dalle regioni del sud per la esigua
quota loro riservata, il presente decreto fissa ulteriori 6.400 nuovi
ingressi quasi tutti destinati alle regioni del sud (eccetto 189 ingressi
riguardanti l’Umbria).
DPCM 25 gennaio 2002, Determinazione, per l’anno 2002, della consistenza
massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni
per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazionii, nonché
determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile
ai sensi dell’art. 6, comma , della legge 64/2001, e ulteriori disposizioni
relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio
civile all’estero (G.U. n. 38 del 14.2.2002)
Il numero massimo di obiettori da avviare al servizio civile nell’anno
2002 è di 65.500 unità; di cui al massimo 500 da impiegare all’estero.
Al fine di contenere il numero di odc da avviare al servizio civile l’Ufficio
Nazionale per il servizio civile definisce i criteri per la concessione
della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa
di congedo (L.I.S.A.A.C.). Prioritarie sono le condizioni dei giovani
che si trovano: a) in difficoltà economiche o familiari; con responsabilità
lavorative di conduzione d’impresa o assistenziali; b) a svolgere attività
artistiche, scientifiche, culturale con particolari meriti in campo nazionale
o internazionale; c) con un indice di idoneità somatico funzionale, o
psico attitudinale, stabilito in sede di visita di leva, minore; d) indisponibilità
all’impiego degli odc da parte degli enti convenzionati della regione
di residenza o in quella indicata nella domanda. Per quanto riguarda invece
il contingente di volontari da impiegare in attività di servizio civile
è definito per l’anno 2002 in 9.000 unità (1.000 di queste per servizio
all’estero). Di 2.000 unità è invece il contingente, sempre per l’anno
2002, di cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino di
voler prestare servizio civile invece di quello militare (purché non risultino
necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate).
DPCM 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza
(Sup. G.U. n. 33 del 8.2.2002).
Dal 23 febbraio è in vigore il Decreto che recepisce l’intesa tra governo,
regioni e province autonome del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali
di assistenza sanitaria (LEA). Il Decreto definisce quali prestazioni
sono ricompresse nei LEA (a titolo gratuito o con la partecipazione della
spesa così come previsto dalla normativa vigente). Si stabilisce inoltre
un elenco di prestazioni totalmente escluse (medicine non convenzionali,
chirurgia estetica, vaccinazioni non obbligatorie, ecc..); parzialmente
escluse (parte dell’assistenza odontoiatrica, densitometria ossea limitatamente
ad alcune condizioni, alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitazione)
in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche dai LEA;
per altre prestazioni, infine, attualmente incluse nei LEA si specifica
che presentano “un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato,
o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di
erogazione”. Si tratta di un 43 tipologie di ricoveri per i quali non
si ritiene necessaria la degenza ospedaliera ordinaria ma si reputa sufficiente
l’intervento in day hospital o in ambulatorio.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 febbraio 2002,
Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali
stranieri non comunitari per l’anno 2002 (G.U. n. 32 del 7.2.2002).
Per l’anno 2002 (stessa cifra dell’anno precedente) viene stabilita una
quota massima di 33.000 lavoratori stagionali non comunitari. Per le Marche
la quota prevista è di 300 lavoratori. La permanenza in quanto lavoratori
stagionali non può superare i 6-9 mesi.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali,
Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione del bando relativo al “Finanziamento
di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell’ambito
dello stanziamento di competenza previsto per l’anno finanziario anno
2001 (G.U. n. 22 del 26.1.2002).
Il Bando, di importo pari a 774.685 € (1.5 miliardi) prevede l’affidamento
agli enti autorizzati di 3 progetti in Europa Orientale, America latina,
Africa. I progetti sono destinati a sostenere progetti di sostegno all’infanzia
nei Paesi in cui i tassi di abbandono dei minori sono ancora molto elevati.
Le domande devono pervenire alla Commissione entro 60 giorni dalla pubblicazione
in GU (26 marzo), che provvederà entro un mese alla valutazione. Il bando
impone che alla realizzazione di ogni progetto concorrano almeno tre enti
autorizzati che operano in una stessa area geografica. Gli interventi
degli enti dovranno avere come obiettivo la deistituzionalizzazione e
l’accoglienza del minore in affido o in casa famiglia, la lotta al fenomeno
dei “bambini di strada”, la valorizzazione delle risorse locali e delle
istituzioni del Paese di origine.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 14 novembre 2001,
n. 471, Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione
delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale, a norma dell’art. 8, comma 1, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U. n. 21 del 25.1.2002).
In applicazione della legge 383/2000, nella parte riguardante l’istituzione
di un registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il decreto fissa le procedure per l’iscrizione e cancellazione
nel registro. L’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni
e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Le associazioni devono
presentare: atto costitutivo, statuto, diffusione territoriale (operante
in almeno 5 regioni e 20 province), relazione sulla fisionomia istituzionale
dell’associazione (organizzazione, iscritti, ambiti prevalenti di
attività …). Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda
il dirigente preposto alla direzione generale per il volontariato iscrive
l’associazione (vale la regola del silenzio assenso). Con periodicità
biennale il Ministero effettua controlli per verificare la sussistenza
dei requisiti dichiarati. Le associazioni possono fare ricorso contro
provvedimenti di rifiuto; il Ministero sarà chiamato a decidere dopo l’acquisizione
del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale previsto dalla legge
383.
Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti
di cui all’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza
dei familiari (G.U. n. 15 del 18.1.2002).
La finanziaria dello scorso anno (l. 388/2001, art. 81) aveva previsto
uno stanziamento di 100 miliardi per la realizzazione di strutture residenziali
rivolte a soggetti con grave handicap privi del sostegno familiare. Atteso
da oltre un anno, è arrivato il regolamento attuativo che disciplina i
criteri per il trasferimento alle regioni e province autonome di finanziamenti
per la realizzazione, da parte di organizzazioni non profit, di queste
strutture. Il finanziamento sarà distribuito su una quota del 20% identico
per tutte le regioni e province autonome e su un’altra proporzionata con
la popolazione residente. Possono presentare domanda per ricevere i contributi:
ONLUS, cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Le regioni
finanziano interventi che prevedono l’apertura di nuove strutture di accoglienza
e in particolare: l’acquisto, la ristrutturazione o locazione di immobili,
l’acquisto degli impianti, l’avvio e la prosecuzione per un anno delle
attività assistenziali. Le regioni stabiliscono i criteri per l’individuazione
dei progetti da ammettere a finanziamento. Le strutture devono essere
di “dimensioni ridotte (..) tali da assicurare l’inserimento e l’accoglienza
in un contesto di tipo familiare” e rispondere ai requisiti igienici della
case di civile abitazione. Le attività ammesse al finanziamento devono
essere ultimate entro due anni dall’erogazione del contributo. Per ogni
progetto il contributo massimo è pari 1milione 32 mila euro (2 miliardi).
Entro il 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome dovranno presentare
una relazione contenente i criteri utilizzati, l’elenco dei progetti ammessi
e il relativo stato di attuazione.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali,
Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione delle linee guida per l’ente
autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476
(G.U., n. 13 del 16.1.2002).
Le Linee guida hanno l’obiettivo di definire procedure uniformi da parte
degli enti autorizzati ai fini dell’adozione di minori stranieri. In particolare
si vuole indicare un percorso “affinché l’intervento dell’ente autorizzato
possa essere il più possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante
del ‘superiore interesse dei minori stranieri’, non solo di quelli
adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione
di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno
nel Paese di origine”. Il documento è diviso in quattro parti: a) Competenze,
nei quali si affrontano i seguenti aspetti: autorizzazione, incarico decreto
di idoneità, personale dell’ente, accreditamento, referente); b) Collaborazione
interistituzionale; c) Profili organizzativi e amministrativi; d) Cooperazione
e sussidiarietà.
Legge 8 gennaio 2002, n. 1, Conversione in legge con modificazioni,
del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 8 del 10.1.2002).
Il provvedimento cerca di fronteggiare la carenza di infermieri mediante
la loro riammissione in servizio insieme ai tecnici di radiologia che
abbiamo cessato il servizio da non più di cinque anni. Le Aziende sanitarie,
e tutte le strutture socio sanitarie potranno stipulare contratti a tempo
determinato e concedere ore in libera professione agli infermieri in servizio.
Con il diploma conseguito prima del diploma universitario si potrà accedere
alla laurea in scienze infermieristiche o ad altri corsi di formazione
post base.
Legge 28 dicembre 2001, n. 488, Disposizione per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup.
G.U. n. 301 del 29.12.2001).
Segnaliamo alcune delle novità presenti nella manovra finanziaria.
Aumento delle pensioni minime. Dal primo gennaio 2002 tutte le
pensioni inferiori a 516 € (1 milione) verranno innalzate fino a tale
cifra a patto che il beneficiario abbia più di 70 anni di età e che non
disponga di un reddito personale, escluso l’eventuale reddito derivante
dall’abitazione, superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Nel caso
sia coniugato il reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98
euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale (circa 21 milioni
totali quindi). Lo stesso aumento a 516,89 euro spetta anche agli invalidi
civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di
reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età
in questo caso è abbassata a 60 anni. Un’altra eccezione riguarda, più
in generale, il limite di età di 70 anni. Si tratta un meccanismo che
anticipa di un anno il diritto all’aumento per ogni cinque anni di contributi
versati, con un massimo di cinque anno di “bonus”. Un esempio: se un pensionato
ha versato 20 anni di contributi, e la sua pensione è comunque inferiore
al milione, gli vengono riconosciuti 4 anni di bonus e potrà godere dell’aumento
a partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età. Circa due milioni
di pensionati dovrebbero beneficiare di questo intervento. Handicap.
Cambiano le regole per determinare gli organici del personale docente.
Viene cancellato il rapporto 1:138. Le nuove regole introdotte con la
Legge Finanziaria 2002 riguardano tutti gli organici del personale docente
che saranno per la prima volta individuati sul numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche tenendo anche conto della “necessità di
garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni”.
Viene inoltre attribuito al dirigente scolastico regionale il compiti
di assegnare il personale alle scuole “assicurando una distribuzione degli
insegnati di sostegno all’handicap correlata all’effettiva presenza di
alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche”.
Il numero dei docenti da impiegare nelle classi sarà però reso noto solo
da un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti. La Finanziaria
prevede inoltre che le spese sostenute per i servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordomuti siano detraibili in ragione del 19%.
Non è stata rifinanziata la legge 13/1989 che prevede contributi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Detrazioni per
figli a carico. Vengono aumentate le cifre forfettariamente detraibili
per ogni figlio a carico. Dal 2002 la detrazione che si può operare sull’imposta
lorda che è di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio a carico
a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro
(70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due il limite di reddito
sale a 41.316,55 euro (80 milioni di lire). Se i figli a carico sono tre
il limite è di 46.481,12 euro (90 milioni di lire). Nessun limite di reddito
è previsto se i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito
sia compreso fra i 46.481,12 e i 51.645,69 euro (100 milioni) spetta comunque
una detrazione che è pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73
euro per i successivi figli a carico. Per ogni figlio disabile è possibile
portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Sanità.
Non sono molte le novità riguardanti il settore sanitario. Nei fatti la
manovra sanitaria è stata già realizzata con il cosiddetto “decreto salvaspesa”.
Tra i contenuti: ratifica del patto con le regioni di agosto con la precisazione
che le penalizzazioni finanziarie saranno limitate alle sole regioni inadempienti,
iniziato il percorso verso la trasformazione in Fondazioni degli IRCCS,
possibilità per i medici con dieci anni di anzianità di essere inseriti
nella medicina specialistica del territorio. Politiche sociali.
Al fondo per le politiche sociali andranno 1,60 miliardi di € (3 mila
miliardi di lire) nel 2002; 1,30 mld di € nel 2003 e nel 2004. Tra le
altre indicazioni segnaliamo che i lavoratori affetti da talassemia major
(morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme). che hanno raggiunto
un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza
con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità
annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Profonde modifiche
sono state inoltre apportate alla legislazione delle Fondazioni Bancarie.
DPCM 21 novembre 2001, n. 453, Regolamento generale di disciplina relativa
agli obiettori di coscienza, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge
8 luglio 1998, n. 230 (G.U., n. 301 del 29.12.2001).
Il provvedimento elenca i doveri degli obiettori e il corrispondente sistema
sanzionatorio, oltre alla disciplina della gestione delle licenze e dei
permessi. In particolare l’obiettore ha il dovere di svolgere il servizio
civile mediante adeguati comportamenti di impegno sociale, responsabilità,
tolleranza, equilibrio. Deve inoltre seguire le istruzioni e le direttive
impartite, rispettando i luoghi e le persone con cui viene in contatto.
Le sanzioni disciplinari vengono disposte in caso di violazione dei doveri
dell’obiettore (ad esempio: puntualità nella presentazione in servizio,
produrre al responsabile degli odc il certificato di idoneità, recupero
delle ore di attività non prestate, tempestiva comunicazione, in caso
di malattia, dell’assenza dal servizio, rispetto dell’orario di svolgimento
del servizio, non esercitare altre attività se non nell’ambito previsto
dalla legge, non divulgare dati riservati). Sono previste: la diffida
per iscritto, la multa, la sospensione di servizi e licenze, il trasferimento
ad altro incarico , la sospensione del servizio fino ad un massimo di
tre mesi. La sanzione deve essere preceduta da contestazione scritta entro
dieci giorni e può essere impugnata entro un mese presso l’Ufficio nazionale
per il servizio civile, il quale ha potere di sospendere il provvedimento
sanzionatorio.
Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, Disposizioni in materia
di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative,
a norma dell’articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142
(G.U. n. 283 del 5.12.2001).
Il decreto riguarda la contribuzione previdenziale dei soci delle cooperative
individuate dall’art. 1 del DPR 602/1970. Le forme previdenziali e assistenziali
interessate alla modifica sono: a) assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, b) assicurazione per l’assegno per il nucleo
familiare, c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia
e maternità, d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. A partire dal 1º gennaio 2002l’imponibile minimo su base
annua per i soci lavoratori non deve essere inferiore al 40% dell’importo
relativo al trattamento minimo mensile pensionistico dovuto per il fondo
pensione dei dipendenti. A partire dal 1º gennaio 2003, per ciascun socio
lavoratore è previsto un aumento dell’imponibile giornaliero riferito
al versamento dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia superstiti,
da calcolare sulla differenza retributiva tra l’imponibile giornaliero
per i soci lavoratori di cooperativa e il corrispondente minimo previsto
per lo stesso anno dal contratto collettivo applicato. In sostanza il
decreto prevede una equiparazione graduale della contribuzione previdenziale
e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative a quella dei dipendenti
delle normali imprese.
D.P.R. 17 settembre 2001, n. 329, Nomina di dieci componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (G.U., n. 269 del 19.11.2001).
Vengono nominati - su designazione - dei rispettivi Osservatori nazionali
(associazionismo e volontariato) come componenti del CNEL cinque rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale (Benettollo, Bobba, Gualaccini,
Perli, Porro) e cinque delle organizzazioni di volontariato (Alecci, Bulleri,
Coccheri, Guidotti, Patriarca).
Legge 16 novembre 2001, n. 405, Conversione in legge, con modifiche,
del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante “Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria” (G.U. n. 268 del 17.11.2001).
Il provvedimento recepisce sostanzialmente l’accordo dell’8 agosto tra
governo e regioni. (G.U. n. 207/2001). Tra i principali contenuti si segnala:
La definizione dell’ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi
nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); per il 2001 il FSN viene
incrementato di quasi 8 miliardi per complessivi 138mila miliardi. 6mila
miliardi vengono destinati al riapiano dei disavanzi regionali. La spesa
sanitaria viene portata al 5,8 del PIL. Dal prossimo anno lo stato non
provvederà più al ripiano dei disavanzi regionali. Spetterà alle regioni,
con provvedimenti autonomi, provvedere, al ripiano. Dal 2002 il tetto
per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria
complessiva; dal 1º dicembre il prezzo di riferimento per il rimborso
dei farmaci viene calcolato sul medicinale meno caro. Non potranno essere
prescritte più di tre confezioni per ricetta (contro le sei attuali);
Fanno eccezione gli antibiotici in confezioni monodose, l’interferone
per i malati di epatite cronica e medicinali somministrati per fleboclisi.
E’ prevista la riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto
ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato
l’uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. Slitta di
un anno la riduzione e l’eliminazione dei ticket sulla diagnostica e la
specialistica.
Decreto legge 12 novembre 2001, Disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario (G.U. n. 263 del 12.11.2001).
Il decreto prevede il richiamo in servizio dei lavoratori andati volontariamente
in pensione, il ricorso a contratti a tempo determinato e la possibilità
di remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto quelle
proprie del rapporto di dipendenza. Per applicare tali misure deve esserci
l’autorizzazione regionale. Si prevede inoltre che l’operatore socio sanitario,
potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati dalle regioni.
Legge 3 ottobre 2001, n.366, Delega al governo per la riforma del diritto
societario (G.U. n. 234 del 8.10.2001).
La delega - lungamente dibattuta e avversata dal mondo delle cooperative
per i contenuti dell’articolo sulle cooperative - prevede che entro un
anno il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di riforma
del diritto societario. Uno di questi dovrebbe riguardare anche le cooperative,
cui fa riferimento l’art. 5 della legge delega. Al comma 1, si indicano
alcuni aspetti che dovrà affrontare la delega: “definire la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta…. (..) riservare l’applicazione delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative
costituzionalmente riconosciute (..) prevedere che alle società cooperative
si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e
per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche
dell’impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato
numero di soggetti”.
D.P.C.M. 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 6
marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento
giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche (G.U.
n. 229 del 2.10.2001).
A fronte della previsione di avviare, nell’anno 2001, 73.000 obiettori
di coscienza in servizio civile, contro gli 85.000 previsti, le somme
derivanti dal mancato avvio in servizio di 12.000 obiettori, sono utilizzate
per dare attuazione alle disposizioni della legge 64/2001 (Istituzione
del servizio civile nazionale), che prevede l’avvio al servizio civile
delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare,
nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino
la loro preferenza a prestare il servizio civile che quello militare purché
non risultino necessari alle esigenze delle forze armate. Per l’anno 2001
viene stabilito che: - il contingente di volontari impiegabili in servizio
civile è definito in 790 unità (600 impiegabili in Italia e 190 all’estero);
il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all’estero è di
550 unità; il contingente dei cittadini abili al servizio militare di
leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile verrà
determinato in base alle economie di gestione derivanti dalla riduzione
dell’impiego di obiettori di coscienza.
Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio 2001,
Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
(G.U. n. 211 del 11.9.2001).
Il Fondo nazionale previsto dall’articolo 13, comma 4 della legge 68/99,
per l’anno 2001 è pari a 60 miliardi (quasi 3 miliardi è la somma prevista
per le marche).
Ministero della sanità, Decreto 18 settembre 2001, n. 347, Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria (G.U. n. 218 del 19.9.2001).
Il decreto è attuativo dell’Accordo Stato- regioni dell’8 agosto (G.U.
n. 207/2001). Il provvedimento prevede di versi interventi: a) Centralizzazione
degli acquisti dal parte delle Aziende sanitarie, b) disposizioni sui
disavanzi; c) Equilibri di bilancio; d) Erogazione diretta dei medicinali,
e) Esclusione dalla rimborsabilità, f) Monitoraggio della spesa; Multiprescrizioni;
g) Patto di stabilità; h) Riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti;
i) Prezzo di rimborso dei farmaci; l) Sconti a carico delle farmacie;
m) Sostituibilità dei medicinali; n) Sperimentazione del prezzo di rimborso
dei farmaci; o) Sperimentazioni gestionali; p) Tetto di spesa sui farmaci;
q) Ticket sulla diagnostica. Da segnalare: La definizione dell’ammontare
della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371
nel 2004); dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare
il 13% della spesa sanitaria complessiva; taglio alle multiprescrizioni
con un massimo di tre pezzi per ricetta (contro i sei precedenti); riduzione
dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio
dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l’uno per mille destinato
alla riabilitazione e lungodegenza.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2001, n. 337,
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà
sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e
per i nuclei familiari con tre figli minori (G.U. n. 193 del 21.8.2001).
Riprendiamo la nota dal sito www.affarisociali.it riportante le principali
novità del Regolamento. Disciplina dell’ISE. Il nuovo decreto stabilisce
anzitutto la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo dell’indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi
decreti attuativi. In particolare, è previsto che la nuova disciplina
dell’ISE si applica: - per l’assegno per i nuclei familiari con tre figli
minori, di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per l’anno 2001; - per l’assegno
di maternità, di cui all’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in
data non anteriore al 1° luglio 2001. Ne consegue che: a) per le domande
di concessione dell’assegno per il nucleo familiare relative all’anno
2001 e presentate nel corso del medesimo anno prima dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento, i comuni dovranno: - provvedere a richiedere agli
interessati la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica,
di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001, in sostituzione di quella presentata;
- procedere, in alcuni casi, alla revoca dei provvedimenti di concessione
già disposti o modificarli sulla base della nuova dichiarazione presentata;
- verificare che le domande presentate prima dell’entrata in vigore del
nuovo regolamento, e rigettate, non possano essere accolte, sulla base
delle nuove disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare.
b) L’assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi
e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno
2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
452/2000, vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE
del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità è individuato
secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000,
e dei relativi decreti attuativi. Altre disposizioni. - E’ prevista la
possibilità di concedere l’assegno per il nucleo familiare, qualora la
domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare
dei tre minori e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi di
cui all’art. 16 del decreto 452/2000, in favore dell’altro genitore componente
il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesti
la sua disponibilità a ricevere l’assegno entro una certa data (non oltre
il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole,
entro trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente
del rigetto della sua domanda). - La potestà concessiva dell’Inps, prevista
dall’art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esercitata
dall’Istituto dalla data di stipula degli accordi ivi previsti. - In via
di prima applicazione, ma entro il termine perentorio di sessanta giorni,
i soggetti che hanno perso il diritto di presentare la domanda di concessione
dell’assegno per il nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del
nuovo regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre
figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda
per il periodo in cui si è verificato il citato requisito.
D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, Regolamento recante norme per l’Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U.,
n. 190 del 17.8.2001)
L’Agenzia è un organismo di controllo, indirizzo e promozione dell’attività
del terzo settore. L’agenzia è è composta da un presidente e dieci membri
nominati dal Presidente del Consiglio (tre su proposta del ministero delle
finanze, sei da quello del welfare e uno dalla Conferenza Stato Regioni).
Eserciterà poteri di indirizzo, vigilanza e ispezione per la uniforme
e corretta osservanza da parte degli enti non profit di tutte le leggi
e regolamenti che ne disciplinano l’attività, formula osservazioni e proposte
in ordine alla normativa, promuove iniziative di studio, ricerca e formazione
sul Terzo settore e vigila sulle attività di raccolta fondi. L’agenzia
corrisponde con le Amministrazioni Pubbliche, consulta periodicamente
gli organismi rappresentativi del terzo settore, promuove indagini conoscitive
ed istruttorie nei confronti delle organizzazioni non profit.
D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi
di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge
8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 188 del 14.8.2001).
Un nuovo Atto previsto dalla legge di riforma dell’assistenza volto ad
indicare le linee sulle quali gli enti locali devono muoversi per interventi
più efficaci in materia di servizi sociali. Vengono considerati “soggetti
del terzo settore” tutte le organizzazioni senza fine di lucro (dalle
organizzazioni di volontariato fino agli enti di patronato). Ai fini delle
aggiudicazioni dei servizi le amministrazioni non dovranno procedere con
il metodo del massimo ribasso; ma dovranno fare riferimento all’offerta
economicamente più vantaggiosa che tiene conto di alcuni elementi di qualità.
Alle regioni è affidato il compito di adottare specifici indirizzi per
regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore.
D.P.R. 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e servizi sociali
2001-2003 (Sup. G.U. n. 181 del 6.8.2001).
Il Piano sociale nazionale per gli anni 2001-2003 in applicazione della
legge di riforma dell’assistenza (L. 328/2000) è diviso in tre parti.
Nella prima vengono indicati gli elementi fondanti le nuove politiche
sociali; nella seconda si evidenziano gli obiettivi prioritari, nella
terza, infine, vengono date indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato
di interventi e servizi sociali. Il Piano delinea inoltre le modalità
e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi
in atto e dei risultati conseguiti. Gli obiettivi prioritari del Piano
sociale nazionale sono stati così individuati: a) valorizzare e sostenere
le responsabilità familiari; b) rafforzare i diritti del minore; c) potenziare
gli interventi a contrasto della povertà; d) sostenere con servizi domiciliari
le persone non autosufficienti (in particolare persone anziane e le disabilità
gravi). Per quanto riguarda il Fondo nazionale delle politiche sociali
nel triennio 2001-2003 le risorse che confluiscono nel fondo sono quelle
determinate dalle leggi di settore. Per l’anno 2001 il fondo è di circa
3.500.000.000.000 L.
D.P.C.M. 14 marzo 2001, Modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente
il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario
e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie (G.U.
n. 182 del 7.8.2001)
Il Decreto modifica le norme riguardanti il compenso dei direttori generali,
sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie. Stabilisce per i direttori
generali un massimo di 300 milioni annui (200 prevedeva la normativa precedente)
più una integrazione massima del 20% secondo gli obiettivi fissati dalle
regioni. Per il direttore sanitario e amministrativo il compenso non può
superare l’80% del compenso base fissato per il direttore generale.
D.P.C.M. 31 maggio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen (G.U. n. 182
del 7.8.2001)
Il Decreto aggiorna il DPR 21.9.1994 in materia di morbo di Hansen e stabilisce
protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva della
malattia. Per tali fini sono individuati dalla regioni a dalle province
autonome i Centri territoriali di riferimento. A livello nazionale sono
istituiti i Centri nazionali (Genova, Cagliari, Gioa del Colle, Messina),
cui fanno riferimento i Centri territoriali al fine della conferma diagnostica
e dell’attuazione dei protocolli terapeutici e riabilitativi.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà
sociale, Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente “Requisiti
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,
a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U.,
n. 174 del 28.7.2001).
L’importante atto applicativo della riforma fissa i requisiti minimi strutturali
e organizzativi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi
diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione. I servizi
sono quelli rivolti a minori per interventi socio assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia, disabili e anziani per interventi
socio assistenziali o socio sanitari, finalizzati al mantenimento o al
recupero dell’autonomia, persone affette da AIDS e con problematiche psico
sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare. Compito delle regioni sarà quello di recepire e integrare,
in base alle esigenze locali, i requisiti fissati dal decreto. Fino all’entrata
in vigore della disciplina regionale i comuni rilasciano autorizzazioni
all’esercizio dei servizi diurni e residenziali verificando il possesso
dei requisiti minimi strutturali previsti dal decreto. Vengono poi indicate:
le strutture e i servizi soggetti ai requisiti minimi per l’autorizzazione;
le strutture classificabili di tipo familiari e le comunità di accoglienza
di minori; i requisiti comuni alle strutture e ai servizi a ciclo diurno
e residenziale.
Ministero della sanità, Decreto 18 maggio 2001, n. 279, Regolamento
di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1 , lettera b), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124 (Sup. G.U. n. 160 del 12.7.2001).
Viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza,
la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati
individuati dalle regioni. Tali strutture (preferibilmente presidi ospedalieri)
dovranno avere specifica esperienza nella diagnostica e nella terapeutica
delle malattie rare e dovranno essere dotati di strutture di supporto,
di servizi complementari, per l’emergenza e per la diagnostica biochimica
e genetico molecolare. I presidi dovranno assicurare l’erogazione gratuita
delle prestazioni per la per la diagnosi e qualora riguardassero patologie
di origine ereditaria le indagini genetiche, sempre gratuite, saranno
estese ai familiari dell’assistito. Il regolamento riconosce 284 malattie
rare per le quali i malti non dovranno più pagare ticket. Con lo stesso
provvedimento è stato anche istituito presso L’Istituto superiore di sanità
il Registro nazionale delle malattie rare.
Ministero della sanità, Decreto 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria
integrativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare
(G.U. n. 154 del 5.7.2001).
Si prevede che l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione
particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per
le persone affette da: malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica
o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, morbo celiaco, compresa
la variante clinica della dermatite erpetiforme. L’erogazione di sostituti
di latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria
per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto
mese di età.
DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l’anno 2001, del programma di
verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione
del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei
progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato,
degli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato
ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n.
230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001).
L’attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti che impiegano
obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni
normative in materia di servizio civile, delle convenzioni, dei progetti
d’impiego, la consistenza e la modalità della prestazione del servizio
civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché la correttezza della
gestione contabile amministrativa da parte degli enti. Le ispezioni sono
distinte in periodiche e a campione. Per le verifiche il provvedimento
indica i criteri e le modalità di svolgimento.
D.P.C.M., 4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione
del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma
3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (G.U. n. 146
del 26.6.2001).
Il decreto introduce alcuni ulteriori elementi ai fini dell’applicazione
dell’ISEE (più conosciuto come riccometro); in particolare vengono chiariti
alcuni aspetti riguardanti la composizione del nucleo familiare (ciascun
soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del
nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi
del DPR 30.5.1989). Altre modifiche sono state apportate ai criteri per
il calcolo della situazione economica equivalente. Si resta in attesa
di un altro decreto attuativo applicativo del D.lgs 130/2000 nella parte
in cui si stabilisce che per determinate situazioni (handicappati in situazione
di gravità e soggetti ultrasessantacinqueni non autosufficienti certificati
dalle ASL) per la fruizione di servizi domiciliari, diurni e residenziali
per la contribuzione al costo del servizio deve essere preso a riferimenti
il solo reddito del richiedente la prestazione e non quella del nucleo
familiare o dei parenti tenuti agli alimenti.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare
4 giugno 2001, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato
di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n.
266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000).
Possono richiedere i contributi le organizzazioni di volontariato che
siano legalmente costituite dal 1º gennaio 2000 e iscritte ai registri
regionali del volontariato. Il fondo è di 2 miliardi; ogni organizzazione
(che deve coprire almeno il 30% della copertura dei costi) può presentare
un progetto che non può superare i 200 milioni. Avranno priorità nella
valutazione dei progetti quelli che hanno come caratteristica: contrasto
di forme di disagio di soggetti svantaggiati (in particolare povertà estrema),
innovazione, collaborazione con altri enti (pubblici e privati), rapporto
con altre organizzazioni di volontariato. La valutazione sarà a cura dell’Osservatorio
nazionale per il volontariato. La scadenza per la presentazione delle
domande è al 4 agosto 2001.
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie (G.U. n. 129 del 6 .6.2001)
L’atto di indirizzo, previsto dalla riforma ter (D. lgs 229/99) individua
le prestazioni da ricondurre alle competenze (ed ai relativi oneri) delle
unità sanitarie locali e dei comuni. Il decreto individua inoltre le prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria interamente a carico del
servizio sanitario. Allegato al decreto la scheda con le prestazioni ed
i criteri di finanziamento riferite alle seguenti aree: materno infantile,
disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative,
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie psichiatriche, patologie
per infezioni da HIV, pazienti terminali.
Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo
10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 126 del 1.6.2001)
Il Decreto legislativo, applicativo dell’art. 10 della legge di riforma,
prevede la trasformazione entro due anni delle IPAB in Aziende Pubbliche
dei servizi alla persona (con personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica) o
in ONLUS oppure in Fondazioni private (con autonomia statutaria
e gestionale e con il perseguimento di scopi di utilità sociale attraverso
le modalità consentite dalla loro natura giuridica). Ampi compiti sono
affidati alle regioni, in particolare, oltre ad una funzione di controllo,
dovranno disciplinare le modalità con le quali le Istituzioni partecipano
alla programmazione socio sanitaria a livello territoriale.
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
di protezione civile (G.U. n. 120 del 25.5.2001).
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile per poter essere
impiegate possono chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia
di protezione civile che provvede a verificare l’idoneità tecnico operativa
in relazione agli impieghi per gli eventi calamitosi. L’Agenzia può concedere
alle organizzazioni contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature
e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione
dei cittadini. Le associazioni possono partecipare alla predisposizione
e attuazione dei Piani di protezione civile. Ai volontari aderenti relativamente
al periodo di effettivo impiego (30 giorni continuativi e fino ad un massimo
di 90 nell’arco dell’anno) viene garantito: il mantenimento del posto
di lavoro e del trattamento economico e la copertura assicurativa. Viene
inoltre costituito il Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile.
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto
4 aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della
legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del
debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati
(G.U. n. 116 del 21.5.2001).
Vengono fissati i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi
bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento,
riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla legge
209/2000, nonché le modalità per la sospensione degli stessi interventi
nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso
illecito degli aiuti.
Ministero della sanità, Decreto 29 marzo 2001, n. 182, Regolamento
concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione
psichiatrica (G.U. n. 115 del 19.5.2001).
Dopo l’individuazione dei profili professionali dell’assistente sanitario,
del terapista occupazionale, e dell’educatore professionale, viene soppressa
la figura professionale di tecnico dell’educazione e della riabilitazione
psichiatrica e psicosociale e individuata una nuova figura professionale
definita come “Tecnico della riabilitazione psichiatrica” (equipollente
a quello di educatore professionale). Tale operatore, in possesso del
diploma universitario abilitante svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed
educativi sui soggetti con disabilità psichica.
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali (G.U. n. 114 del
18.5.2001).
Il “Ministero del Welfare” è articolato in quattro dipartimenti: a) ordinamento
sanitario; b) tutela della salute umana e salute veterinaria, c) politiche
del lavoro, dell’occupazione e tutela dei lavoratori, d) politiche sociali
e previdenziali. L’articolato disciplina le modalità di funzionamento
e l’organizzazione dei dipartimenti.
D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001 (G.U. n.
113 del 17.5.2001).
Per l’anno 2001 la quota d’ingresso di lavoratori extracomunitari è stata
fissata in 83.000 (la quota non include i ricongiungimenti familiari e
i richiedenti asilo politico per i quali non esiste alcun tetto prefissato.
Di questi 68.000 possono prevenire da qualsiasi Paese extracomunitario;
15.000 da Paesi con i quali l’Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere
intese in materia migratoria. 50.000 sono i lavoratori che possono entrare
per lavoro (subordinato o autonomo) non stagionale. 33.000 i lavoratori
per lavoro subordinato a carattere stagionale.
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Sup. G.U.
n. 96 del 26.4.2001).
Il provvedimento da attuazione all’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo
contenente un testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternità e della paternità, con il compito
di coordinare le disposizioni vigenti in materia, apportando, eventuali
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità
di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico
alla maternità e alla paternità.
Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari (G.U. n. 97 del 27.4.2001).
La legge introduce modifiche al codice di procedura penale e a quello
civile; tra le norme inserite quelle che prevedono la prescrizione da
parte del giudice dell’allontanamento da casa di colui che ha attentato
all’incolumità di un familiare e l’impossibilità di avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa (lavoro, domicilio della
famiglia di origine, parenti).
Legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato
e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.4.2001).
Gli enti di patronati vengono definiti dalla nuova legge come “persone
giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”.
Gli Istituti di patronato possono essere costituiti da Confederazioni
o associazioni nazionali di lavoratori che rispondono a determinati requisiti:
operare da almeno tre anni, avere sedi in almeno un terzo delle regioni
e delle province, dimostrare di avere i mezzi finanziari per costituzione
e gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La domanda
di costituzione o riconoscimento è presentata al Ministero del lavoro
e previdenza sociale. Per quanto riguarda le funzioni oltre a quelle storiche
in campo previdenziale e assistenziale ne vengono assegnate di nuove (art.
7-11) in materia di sicurezza sociale e di immigrazione ed emigrazione.
La genericità della definizione consente agli Istituti di occuparsi di
tutte le prestazioni riferite ai sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali.
Ai Patronati viene inoltre conferita la possibilità di svolgere, senza
fine di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza
tecnica. Il patronato può svolgere attività finalizzate alla diffusione
della conoscenza della legislazione e alla promozione dell’interesse dei
cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato
del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni,
informazione sulla legislazione fiscale.
Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”,
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (G.U. n. 96
del 26.4.2001).
La nuova legge introduce modifiche sostanziali alla precedente legge riguardante
affidamento e adozione. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche
quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima
del matrimonio per un periodo di tre anni. Rimane quindi la norma della
possibilità di adozione solo per le coppie sposate. Viene previsto l’ampliamento
del limite della differenza di età tra genitori e figli adottivi, “L’età
degli adottandi deve superare di almeno diciotto e di non più di almeno
di quarantacinque anni l’età dell’adottando”. Vale a dire una coppia di
quarantacinquenni può adottare un neonato (prima il limite era di quarant’anni).
A questi limiti sono previste alcune deroghe nei seguenti casi: 1) “qualora
il tribunale per i minori accerti che dalla mancata adozione derivi un
danno grave e non altrimenti evitabili per il minore”; 2) se il limite
massimo di età è superato da solo uno dei genitori adottanti in misura
non superiore a dieci anni; 3) se nella famiglia c’è già un minore, figlio
naturale o adottivo; 4) se l’adozione riguarda un fratello o una sorella
di un altro minore già adottato dalla stessa famiglia. Ogni adozione deve
passare per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e
dell’affidamento preadottivo a una famiglia ritenuta idonea. La legge
cerca di sveltire le procedure e semplificare le regole. Nel procedimento
i minori devono essere ascoltati. Se il minore ha più di 14 anni, partecipa
attivamente alla decisione: l’affidamento non ci sarà senza il suo espresso
consenso. Non si potranno separare fratelli e sorelle, se sono tutti in
stato di adottabilità. Dopo un anno, in assenza di opposizioni o problemi
accertati dal tribunale, dai servizi sociali o sollevati dallo stesso
minore, l’affidamento preadottivo si trasforma in adozione. La legge dispone
nuove regole per la riservatezza dei dati sull’origine del minore adottato
e per la loro ricerca nel caso di esigenze mediche e cliniche. Chi è stato
adottato potrà conoscere l’identità dei suoi genitori biologici. Tale
diritto potrà essere esercitato solo dopo i 25 anni e con il nulla osta
del Tribunale dei minorenni. In alcuni casi (al fine di tutelare l’equilibrio
psico fisico del minore) l’accesso potrà essere concesso a partire dai
18 ani. La legge cerca di sveltire le procedure per l’affidamento, che
comunque non potrà durare più di 24 mesi. Il ricovero in istituto deve
essere superato entro il 2006 mediante l’affidamento ad una famiglia o
ad una comunità di tipo familiare.
Legge 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore (G.U. n. 94 del 23.4.2001).
Tra le novità previste dalla nuova normativa si segnalano: la distinzione
tra rapporto di lavoro e rapporto associativo. Il rapporto di lavoro può
essere: subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai soci legati da un rapporto di lavoro subordinato si applica lo Statuto
dei lavoratori con esclusione dell’articolo 18, riguardante il licenziamento,
quando viene a cessare, oltre al rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Il trattamento retributivo non può essere inferiore ai minimi del CCNL
di categoria. In caso di controversie: se relative al rapporto di associazione
è il giudice civile; se legate al rapporto di lavoro è competente il giudice
del lavoro. Ogni cooperativa dovrà entro nove mesi dall’emanazione della
legge approvare un Regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti
di lavoro.
Conferenza stato-regioni, Provvedimento 22 febbraio 2001, Accordo tra
il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la definizione
dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U, n. 91 del
19.4.2001).
Al fine di attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario
vengono definite: la figura, il profilo professionale e l’ordinamento
didattico dell’operatore socio-sanitario. Nell’Accordo vengono inoltre
definite: a) L’elenco delle principali attività previste per l’operatore
socio sanitario, b) le competenza dell’operatore, c) gli obiettivi di
modulo e le materie di insegnamento.
Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati (G.U. n. 90 del 18.4.2001).
La legge ha come finalità quella di favorire il recupero delle persone
che abusano di sostanze alcoliche, di promuovere l’informazione, la ricerca,
la prevenzione e le attività delle associazioni non profit e quelle di
mutuo-aiuto. La legge stabilisce cosa si intende per bevanda alcolica.
Si prevede con successivo Atto da emanare entro sessanta giorni di definire
i requisiti minimi dei servizi che svolgono attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale. Viene istituita un a consulta
nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati. Il Codice della strada
viene modificato abbassando da 0,8 a 0,5gr/l la soglia dello “stato di
ebbrezza”. Viene inoltre vietata la vendita al banco di superalcolici
nelle stazioni di servizio delle autostrade dalle 22 alle 6. Altre norme
riguardano il divieto di pubblicità di bevande alcoliche nei programmi
televisivi e sui giornali rivolti a minori.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 dicembre 2000, n. 452,
Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare
e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (G.U. n. 81 del 6.4.2001).
Il nuovo regolamento di disciplina degli assegni abroga il precedente
del 15 luglio 1999, n. 306. Il provvedimento disciplina l’assegno di maternità
di competenza dell’INPS e gli assegni di maternità e per i nuclei familiari
con tre figli minori di competenza dei comuni. Nel sito www.affarisociali.it
una scheda presenta i contenuti e le principali novità del provvedimento.
D.P.C.M. 15 dicembre 2000, Riparto tra le regioni dei finanziamenti
destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano
in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (G.U. n. 69 del 23.3.2001)
Il Decreto da attuazione all’art. 28 della legge 328/2000 (riforma assistenza),
che prevedeva l’emanazione di un Atto di indirizzo contenente i criteri
di riparto alle regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento degli
interventi volti ad assicurare i servizi alle persone che versano in situazione
di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle
richieste di finanziamento, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti,
i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio, nonché
le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane. I progetti
(realizzazione, ampliamento, innovazione dei Centri e di servizi di pronta
accoglienza , interventi socio sanitari, servizi per l’accompagnamento
e il reinserimento di persone che si trovano in situazione di povertà
estrema e delle persone senza fissa dimora) possono essere presentati
dagli enti locali o dalle organizzazioni non profit (comprese il IPAB),
alle regioni entro il 30 giugno 2001. Il fondo è di 20 miliardi (Il 75%
è destinato alle regioni nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo
di area metropolitana, cui prioritariamente è destinato il finanziamento;
il restante 25% è ripartito tra le altre regioni e province autonome).
Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale
(G.U. n. 68 del 22.3.2001).
Al servizio civile, con decorrenza 2006, verranno ammessi uomini e donne
tra i 18 e i 26 anni. I ragazzi considerati inabili per il servizio militare
potranno presentare domanda per il servizio civile purché non abbiano
compiuto più di 26 anni. La durata del servizio che sarà prestato nei
settori dell’ambiente, forestale, solidarietà, cultura, protezione civile,
sarà di 12 mesi - con retribuzione - di circa 1 milione al mese. Si potrà
svolgere il servizio all’estero con l’istituzione di Corpi di pace. La
legge, applicativa da subito, sarà completamente attuata entro 4 anni.
Fino al 2006 sarà in vigore la leva miliare, si potrà fino a quel periodo
scegliere fra servizio civile e militare. Il servizio verrà gestito dall’Ufficio
nazionale per il servizio civile, successivamente dall’Agenzia nazionale
per il servizio civile. Ulteriori informazioni: Ufficio nazionale servizio
civile: 06.49224289.
Legge 7 marzo 2001, n. 58, Istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario (G.U. n. 66 del 20.3.2001).
A partire dal 2001 viene istituito un “Fondo per lo sminamento umanitario”
destinato alla realizzazione di programmi di sminamento quali: campagne
di educazione preventiva sulla presenza di mine, censimento, mappatura,
demarcazione e bonifica di campi minati, assistenza alle vittime, ricostruzione
e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine, sostegno
all’acquisizione di tecnologie per lo sminamento, sensibilizzazione contro
l’uso delle mine terrestri s in favore dell’adesione alla totale messa
la bando delle mine. Con un decreto del Ministero degli esteri verranno
definiti i criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di eventuale
partecipazione a programmi di sminamento, le indicazioni circa il monitoraggio,
il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi. La dotazione
finanziaria è di L. 5 miliardi per il 2001, 19 per il 2002, 5 per il 2003.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2000, Fondo sanitario nazionale
1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell’accantonamento
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge n. 662/1996
Deliberazione n. 133/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001).
Vengono assegnate alle regioni per gli interventi previsti dall’art. 1,
comma 34 e 34 bis (priorità per i progetti riguardanti la tutela della
salute materno infantile, della salute mentale, della salute degli anziani,
nonché quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare delle malattie
ereditarie) la somma complessiva 1.175.100 miliardi. Il Fondo assegnato
alla regione Marche è di poco superiore ai 32 miliardi.
C.I.P.E, Deliberazione 2 novembre 2000, Fondo sanitario nazionale 1999-2000
- Parte corrente - Assegnazione dei fondi ai sensi della legge 23 dicembre
1993, n. 548. - Deliberazione n. 127/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001).
Vengono assegnate alle regioni per interventi di prevenzione e cura della
fibrosi cistica 6 miliardi per ciascuno degli ani 1999-2000. Il Fondo
assegnato alla regione Marche è di L. 314 milioni.
Legge 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela
del rapporto tra detenute e figli minori (G.U. n. 56 del 8.3.2001).
La legge stabilisce che l’esecuzione della pena (che non sia pecunaria)
viene differita nel casi di: donna incinta, madre di un bambino di età
inferiore ad un anno, persona affetta da AIDS conclamata, da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La pena viene differita
nel caso in cui la madre abbia un figlio di età non superiore ai 3 anni.
Le condannate madri con figli di età non superiore ai 10 anni, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se
vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono
essere ammesse alla detenzione domiciliare (sarà compito dei Tribunali
di sorveglianza fissare le modalità di attuazione della detenzione domiciliare).
Vengono inoltre definite le condizioni per la revoca della detenzione
domiciliare.
Ministero dell’Interno, Decreto 15 gennaio 2001, Modalità di utilizzo
dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza
temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte
dell’Amministrazione dell’interno (G.U. n. 63 del 16.3.2001).
Il Decreto disciplina l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e
postali da parte degli stranieri trattenuti ai sensi dell’art. 14 del
testo unico sull’immigrazione (D. lgs 286/1998), nonché i limiti di contribuzione
da parte del Centri di permanenza temporanea e assistenza. Si prevede
l’installazione di un telefono per uso pubblico per un numero non inferiore
ad un telefono ogni 25 persone trattenute. Per ogni cittadino trattenuto
è fornita una scheda telefonica di importo pari a L. 10.000 per ogni 10
giorni di permanenza. Viene garantito anche il servizio postale e telegrafico
pari all’affrancatura di 3 lettere e 3 telegrammi per un ammontare complessivo
non superiore a 30.000 L.
Ministero dell’Interno, Decreto 22 dicembre 2000, Modalità
per l’espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera
(G.U. n. 63 del 16.3.2001).
Il Decreo legislativo 286/1998, all’art. 11, prevedeva la realizzazione
di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda
di asilo o fare ingresso in Italia per motivi diversi dal turismo (soggiorno
superiore ai tre mesi). I prefetti devono attivare i servizi di accoglienza
e coordinare gli interventi provvedendo alla loro gestione (direttamente
o in convenzione). I Servizi devono fornire informazioni sulla legislazione
vigente in materia di immigrazione ed asilo e sugli adempimenti connessi
al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un supporti di
interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi
di prima assistenza.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001, Anticipazione
di una quota dei flussi d’ingresso per l’anno 2001 relativa ai lavoratori
stagionali non comunitari (G.U. n. 52 del 3.3.2001).
In considerazione della mancanza di lavoratori nel settore turistico-alberghiero
e agricolo, la Direttiva autorizza come anticipazione delle quote massime
d’ingresso per l’anno 2001 una quota di 13.000 lavoratori stagionali non
comunitari.
DPCM 9 febbraio 2001, Determinazione, per l’anno 2001, della consistenza
massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni
per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art. 9 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni (G.U.
n. 41 del 19.2.2001).
Il Decreto fissa in 85.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza
che può entrare in servizio nell’anno 2001. Vengono poi definite le condizioni
che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità
lavorative di conduzione d’impresa). Possono presentare istanza di dispensa
i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda
sino al 31 dicembre 2000 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla
visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2001
che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza.
Legge 8 febbraio 2001, n. 12, Norme per agevolare l’impiego dei farmaci
analgesici oppiacei nella terapia del dolore (G.U. n. 41 del 19.2.2001).
La nuova normativa modifica il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti
semplificando le procedure che limitano l’utilizzo a scopo terapeutico
degli oppiodi. La legge interessa tutti coloro che sono affetti da “dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei”.
I farmaci possono essere prescritti dal medico di famiglia, dal medico
ospedaliero e comunque da quelli che prestano la loro opera in regime
di continuità assistenziale. Viene abolito l’obbligo del ricettario speciale.
La prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per
cura di durata non superiore a trenta giorni (contro i dieci della normativa
precedente).
Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, Disposizioni correttive
del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 230, recante il riordino
della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5, comma 2 della legge
30 novembre 1998, n. 419 (G.U. n. 25 del 31.1.2001).
Il provvedimento proroga al 30 giugno 2002 (il D. Lgs prevedeva la scadenza
della sperimentazione al 22.11.2000) il periodo della fase sperimentale
di trasferimento graduale delle funzioni sanitarie in vista del riordino
complessivo del settore della medicina penitenziaria.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Sup. G.U.
n. 302 del 29.12.2000).
Composta di 158 articoli la legge finanziaria per il 2001 prevede interventi
in moltissimi settori (ambiente, assistenza, sanità, previdenza, lavoro,
fisco, trasporti, protezione civile, ecc..). segnaliamo alcune importanti
norme riguardanti la sanità, le politiche sociali, la psichiatria. Sanità:
abolizione dei tickets dal 1º gennaio 2001 sulle ricette dei medicinali
inclusi nelle fasce A e B; sempre dalla stessa data sono escluse dalla
partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali
e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato
genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto.
Sempre senza tickets sono erogati gli accertamenti diagnostici specifici
per le patologie tumorali in soggetti a rischio di età inferiore di 45
anni. Dal 1º gennaio 2003 viene abolito ogni forma di partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
Viene inoltre stabilito che decorso il termine di 60 giorni nei ricoveri
presso i reparti ospedalieri di lungodegenza (ove siano assicurati programmi
di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure
palliative), le regioni nella definizione delle tariffe di assistenza
ospedaliera devono prevedere una riduzione tariffaria pari almeno al 30%
della tariffa giornaliera piena. Politiche sociali: passa da 300.000
a 500.000 L. al mese per cinque mesi l’assegno per le neo-mamme che non
abbiano tutela previdenziale e con un reddito familiare inferiore ai 50
milioni. Viene modificata la legge 53/2000 sui congedi parentali prevedendo
che nel caso questi congedi siano motivati dall’assistenza ad una persona
con handicap grave, debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il
congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad
uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione
non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del
disabile), né consente l’applicazione del beneficio ad lavoratori diversi
dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente
all’assistenza. Per poter accedere ai congedi il disabile deve essere
in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni.
Viene previsto inoltre che i lavoratori sordomuti e agli invalidi per
qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore
al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità
contributiva. Psichiatria: è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo di tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale
per la realizzazione in ciascuna regione di progetti di prevenzione per
la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente
scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra
medici di base e dipartimenti di salute mentale. Un ulteriore miliardo
è destinato per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione
e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
Le Asl non potranno più occupare, abbandonare, o regalare l’ingente patrimonio
costituito da circa 80 ex manicomi, spesso situati in zone pregiate di
grandi città con spazi amplissimi e di notevole valore architettonico.
Con la nuova finanziaria sono infatti obbligate a destinare i beni mobili
e immobili degli ex ospedali psichiatrici alla produzione di reddito attraverso
la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per
gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati
prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare
residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate
ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal progetto
obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione
sociale (G.U. n. 300 del 27/12/2000).
La legge detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi e i
criteri cui le regioni e le province autonome debbono attenersi nel disciplinare
i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni. Vengono considerate
associazioni di promozione sociale sia quelle riconosciute che non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associazioni
o di terzi, a patto che siano senza finalità di lucro. Sono esclusi: i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, associazioni di datori
di lavoro, i circoli privati e più in generale tutte le associazioni che
hanno come fine la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
La costituzione delle associazioni dovrà avvenire con atto scritto, da
cui deve risultare che i proventi dell’attività non possono essere divisi
tra gli associati ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali
delle associazioni. Le risorse economiche possono derivare da contributi
dei soci, eredità, donazioni, contributi da parte delle istituzioni, entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazione. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri viene istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
che svolgono attività in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province, purché
costituite o operanti da almeno un anno. Viene istituito un Osservatorio
nazionale dell’associazionismo con funzioni di assistenza, promozione
e sostegno delle varie iniziative. Sono introdotte, infine, agevolazioni
fiscali per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni
iscritte ai registri.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000,
Regolamento recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68”, (G.U. n. 283 del 4.12.2000).
In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 68/99, il Regolamento
disciplina i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo
di assumere l’intera percentuale di disabili prescritti dalla legge, nonché
i criteri e le modalità per la loro concessione. All’articolo 2 si stabilisce
che per le aziende che chiederanno di essere esonerate dall’assunzione
della quota di disabili prevista, sarà obbligatorio il versamento di un
contributo pari a 25.000 lire al giorno (lavorativo) per ogni disabile
non occupato, ovvero 550.000 lire al mese. Il regolamento del ministero
precisa che possono presentare “domanda di esonero parziale dall’obbligo
di assunzione” i datori di lavoro che “per le speciali condizioni della
loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili
prescritta”. La domanda deve essere adeguatamente motivata e l’autorizzazione
“é concessa per un periodo di tempo determinato”. L’autorizzazione può
essere chiesta per un massimo del 60% della quota prevista (80% per gli
istituti di vigilanza). Saranno le regioni a decidere “criteri e modalità”
per il versamento del contributo. L’obbligo di pagamento comunque “decorre
dal momento della presentazione della domanda di esonero”. In caso di
mancato pagamento il servizio regionale diffiderà il datore di lavoro
inadempiente. Se la mancanza persiste si darà comunicazione al servizio
ispettivo per dare il via alla contravvenzione. Per avere diritto all’esonero
- sempre secondo il regolamento - l’attività di lavoro deve avere caratteristiche
di faticosità o pericolosità o comunque avere una modalità di svolgimento
che renda complicato l’impiego di un disabile. Sono previste inoltre agevolazioni
fiscali (vale la disciplina delle ONLUS) per le erogazioni liberali alle
associazioni iscritte ai registri.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, Misure in materia fiscale (Sup.
G.U. n. 276 del 25.11.2000).
Si segnalano i contenuti di alcune parti del “collegato fiscale”, ripresi
dal sito www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa
delll’UILDM di Padova cui ci si può riferire per un maggior dettaglio.
Il “Collegato” prevede alcune agevolazioni per: i contribuenti che abbiano
regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare. Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali
versati per questo personale possono essere dedotti, fino ad un tetto
massimo di tre milioni di lire, dal proprio reddito complessivo. Continuano
ad essere comunque deducibili anche le spese derivanti da assistenza specifica
alle persone con grave e permanente disabilità; oltre a quella resa da
un medico generico, anche quelle relative: all’assistenza infermieristica
e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale
di addetto; all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale
di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale
con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato
addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Un’altra
novità riguarda proprio l’assistenza specifica; finora era deducibile
ma solo se la spesa interessava le persone con grave disabilità permanente.
Il collegato fiscale concede ora, sugli stessi oneri, la possibilità di
detrarre le spese sostenute, potrà cioè “sottrarre” il 19% di queste dall’imposta
lorda dovuta all’Erario; quindi: Una terza agevolazione fiscale riguarda
le persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
per patologia. Per queste persone e solo per le spese che riguardano la
loro patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati,
farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all’estero
ecc.), è ora ammessa una forma più ampia di detrazione al momento della
denuncia dei redditi. Se la persona affetta da patologia che dà titolo
all’esenzione è titolare di un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta.
Agevolazioni IVA sui mezzi di trasporto. Il collegato fiscale modifica
notevolmente l’attuale impianto delle agevolazioni previste sui mezzi
di trasporto per le persone con disabilità. L’articolo 50 estende anche
ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente
li abbiano in carico fiscale) l’IVA agevolata e l’esenzione dal pagamento
del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto
l’obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con
disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa
per l’acquisto dell’autoveicolo era invece già stata introdotta dalla
Finanziaria 2000. Eredità, donazioni, successioni. L’aspetto che
interessa è quello relativo alla franchigia al di sotto della quale l’imposta
non è dovuta. La franchigia per tutti è pari a 350 milioni di lire. Per
le persone minori o disabili questa franchigia è elevata
a un miliardo, e la tassazione opera solo nella parte eccedente. Volontariato.
Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri
regionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), potranno avere contributi, per
l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente
ed esclusivamente per attività di utilità sociale. Questi strumenti dovranno
essere tali da non poter essere utilizzati senza radicali trasformazioni.
Uno specifico Decreto del Ministro per la solidarietà sociale definirà
le modalità di accesso ed erogazione di questi contributi.
D.P.C.M, 1º settembre 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale (G.U.
n. 274 del 23.11.2000).
Il decreto, detta norme riguardanti i requisiti minimi: generali; per
lo svolgimento dell’attività ambulatoriale; per i servizi di medicina
di laboratorio, per il day hospital (come da DPR 14.1.97). Entro un anno
le regioni devono dare attuazione alle disposizioni contenute nell’Atto
di indirizzo.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità,
Avviso 6 novembre 2000 n. 2, Articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale
(G.U. n. 272 del 21.11.2000).
L’Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all’interno
dei programmi di assistenza ed integrazione previsti dall’art. 18 del
T.U. sull’immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione;
in particolare destinatari privilegiati sono donne e minori che intendano
sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico
di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (per i quali vengono
destinati 7 miliardi e 50 milioni) possono essere gestiti sia da enti
locali che da organizzazioni non profit. Per maggiori informazioni riguardo
la presentazione dei progetti (scadenza 12 dicembre 2000): 06.67795348.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
Circolare16 novembre 2000 n. 14/00, Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, nonché sull’assistenza a portatori di handicap,
legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città” (G.U. n. 272 del 21.11.2000).
La Circolare del Dipartimento della funzione pubblica si propone di aiutare
nell’interpretazione delle norme (riferite ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni) oggetto della legge 53/2000. La nota esplicativa prende
in esame i seguenti punti: 1) Congedi parentali, 2) Congedo per genitori
per malattia del bambino, 3) Periodi di riposo durante il primo anno di
età del bambino, 4)Trattamento economico, 5) Congedo dei genitori adottivi
o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo), 6)Astensione
obbligatoria, 7) Parti prematuri, 8) Astensione dal lavoro del padre lavoratore,
9) Permessi per l’assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori
portatori di handicap.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione
delle quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza. Esercizio finanziario
2000 (G.U. n. 272 del 21/11/2000).
Il Decreto stabilisce le quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza
da destinare: - alle Regioni e Province autonome per l’anno 2000; - ai
Comuni di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo.
DPR 10 ottobre 2000, Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U.
n. 270 del 18.11.2000).
Il Decreto da attuazione all’articolo 20 della legge 68/99 che prevedeva
l’emanazione di un Regolamento di esecuzione, avente carattere generale,
al quale le regioni e le province autonome nell’ambito delle rispettive
competenze devono conformarsi, ai fini dell’attuazione della legge. Le
disposizioni del Regolamento riguardano i seguenti aspetti: a) Soggetti
iscritti negli elenchi, b) Obbligo di riserva, c) Modalità di computo
della quota di riserva. Esclusioni, d) Sospensione degli obblighi, e)
Compensazioni territoriali, f) Modalità di assunzioni obbligatorie, g)
Avviamento, f) Sistema sanzionatorio, g) Graduatorie, h) Convenzioni tra
datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti
e servizio competente, i) Disposizioni transitorie relative al computo
della quota di riserva, l) Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio,
m) Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e
delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (Sup. G.U. n. 265
del 13.11.2000).
La legge, lungamente attesa, più conosciuta con il termine “Riforma dell’assistenza”,
ha l’obiettivo di dettare una normativa quadro nel settore dell’assistenza
sociale. Tale settore infatti a differenza di quello previdenziale e sanitario
mancava ancora di una legge quadro di riferimento; ciò ha portato, negli
anni, all’emanazione, da parte delle singole regioni, di leggi quadro
regionali. La legge in attuazione, in particolare, agli articoli 2-3-38
della Costituzione è divisa in cinque parti: a) Principi generali del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIISS) (art. 1-5);
b) Assetto istituzionale e organizzazione del SIISS agli articoli 6-7-8-9
vengono definite le funzioni dei Comuni, Province, Regioni, Stato (art.
6-13); c) Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi
di integrazione e sostegno sociale (art. 14-17) ; d) Strumenti per favorire
il riordino del SIISS, (art.18-21); e) Interventi, servizi ed emolumenti
economici del SIISS (art. 22-30). Per interventi e servizi sociali la
legge intende quelli previsti dall’art. 128 del Dlgs 112/1998 “tutte
le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti
ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede
di amministrazione della giustizia”. Di seguito si riporta una scheda
riguardante le scadenze della riforma.
Entro 2 mesi: - Il Ministro della solidarietà sociale nomina
una Commissione tecnica con il compito di formulare proposte per dare
attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali.
Entro 3 mesi: - Con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale sono definite le modalità
per indicare nella tessera sanitaria (su richiesta dell’interessato) i
dati relativi alla condizione di non autosufficienza o di dipendenza per
facilitare la persona disabili nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni
sociali; - Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con
quelli della sanità e per le pari opportunità, nell’ambito del Fondo nazionale
sulle politiche sociali determina la quota da riservare ai servizi a favore
del sostegno familiare delle persone anziane non autosufficienti (successivamente
la quota viene definita annualmente). In sede di prima applicazione le
risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare integrata. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni
destinatarie dei finanziamenti trasmettono una relazione al Ministro
della sanità e della solidarietà sociale in cui espongono lo stato
di attuazione degli interventi; - Il Ministro della solidarietà sociale
provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali
(successivamente la ripartizione viene fatta annualmente); - Il Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la solidarietà sociale definisce
i criteri del riparto tra le regioni dei finanziamenti volti al potenziamento
dei servizi destinati alle persone senza fissa dimora o che vivono in
situazione di povertà estrema.
Entro 4 mesi: - Le regioni adottano indirizzi per
regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con riferimento
ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
Entro 6 mesi: - Le regioni determinano gli ambiti territoriali
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali; - Il
governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB). Entro 6 mesi dall’emanazione del D.lgs le regioni adeguano le
proprie normative ai principi contenuti nel D.lgs; - Il Ministero della
solidarietà sociale, definisce i profili professionali delle figure
professionali sociali. Sempre con la stessa scadenza con decreto dei ministri
della solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, sono individuate per le figure professionali
sociali e le modalità di accesso alla dirigenza;
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato
lo schema di riferimento generale della Carta dei servizi sociali. Entro
i successivi 6 mesi ogni ente erogatore dei servizi adotta una Carta dei
servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità
riguardanti l’invalidità.
Entro 1 anno: - Il governo predispone il Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali (successivamente il Piano viene
predisposto ogni 3 anni). Entro 4 mesi dall’adozione del Piano le Regioni
adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali. Il
Ministero della solidarietà sociale, predispone annualmente una
relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
fissati dal Piano nazionale.
D.P.C.M., 24 Ottobre 2000, Organizzazione del Dipartimento per gli
affari sociali (G.U. n. 256 del 2/11/2000).
Il Decreto definisce le competenze (struttura di supporto operante presso
la Presidenza del Consiglio riguardo l’elaborazione e il coordinamento
delle politiche sociali: contrasto povertà ed emarginazione, famiglia,
giovani, terza età, associazionismo e volontariato, tossicodipendenza
e alcooldipendenza) e l’organizzazione (articolazione in sette uffici
di livello dirigenziale) del Dipartimento per gli affari sociali.
Ministero dell’Interno, Decreto 1º settembre 2000, n. 318, Regolamento
concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento
delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni
comunali (Sup. G.U., n. 227 del 28.9.2000).
Il decreto disciplina la ripartizione dei contributi spettanti ai comuni
derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni, ed alle comunità
montane che svolgono l’esercizio associato di funzioni.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali,
Deliberazione 18 ottobre 2000, Albo degli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Sup. G.U.,
n. 255 del 31 ottobre 2000).
La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di autorizzare
l’attività degli enti diretta allo svolgimento di pratiche ai fini dell’adozione
di minori stranieri. Viene pubblicato l’albo degli enti autorizzati.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 settembre
2000, Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione
del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i
lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative
operanti nell’area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi
(G.U. n. 243 del 17.10.2000).
Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2001 il periodo
di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale per i lavoratori soci di cooperative di tipo “a”, e
per i soci di cooperative operanti nei servizi socio assistenziali, educativi
e sanitari è elevato, ove inferiore, a 26 giornate lavorative. Sempre
per le stesse categorie di lavoratori con decorrenza 1º gennaio 2001,
l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di assistenza sociale
e previdenza non può essere inferiore all’importo che garantisce su base
annua il parametro introdotto dalla legge 638/1983 e successive modificazioni.
DPR 8 marzo 2000, Progetto obiettivo “AIDS 1998-2000” (Sup. G.U.
n. 248 del 23.10.2000).
Da notare che il P.O. valevole per gli anni 1998-2000 è stato emanato
a pochi mesi dalla scadenza (ottobre 2000). Il P.O. descrive la situazione
epidemiologica, rilevando il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti
anti-HIV determinando una maggiore sopravvivenza e una migliore qualità
della vita delle persone; si sottolinea l’importanza di interventi preventivi
(riduzione del danno, progetti di educazione alla salute, istituzione
di centri di accoglienza, campagne informative). Rilievo viene data alla
qualificazione del personale. Attenzione particolare viene posta all’assistenza
alle donne gravide, ai bambini con infezione da HIV, ai detenuti sieropositivi.
Un capitolo è dedicato alla Tutela dei diritti delle persone sieropositive.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà
sociale, Decreto 21 luglio 2000 n. 278, Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 contenente
congedi per eventi e cause particolari (G.U. n. 238 del 11.10.2000).
Il Decreto, da attuazione all’articolo 4, comma 4, della legge 53/2000,
che prevedeva la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi
per eventi a cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche
e alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza
delle condizioni di grave infermità. Per quanto riguarda i permessi retribuiti:
sono previsti tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso
o grave infermità di: - coniuge, anche se legalmente separato; - parente
entro il secondo grado, anche non convivente; - componente della famiglia
anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). I permessi sono cumulabili
con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori
disabili e familiari di persone con handicap grave). Per ottenere questi
permessi è necessario presentare: - per la grave infermità: documentazione
rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o
convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di
libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla
ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente
la verifica dell’effettiva gravità della patologia. Per il decesso: va
presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
Per quanto riguarda i congedi per gravi motivi familiari: non sono retribuiti.
Il congedo è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere
utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare:
- i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli
legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli
e sorelle) anche non conviventi; - portatori di handicap parenti o affini
entro il terzo grado; - componenti della famiglia anagrafica (quindi anche
famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il decreto 278 elenca: - le necessità
familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente
comma; - le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente
o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di
cui al presente comma; - le situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti
patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa
o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie
acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare
nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva
aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per
le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Questo congedo (anche
frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel
caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi
di tre giorni in quell’anno (per esempio perché ne ha già usufruito).
Per un maggior dettaglio dei contenuti del Decreto si può far riferimento
al sito: www.handylex.org , nella sezione Gazzetta news.
DPCM 26 maggio 2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di
funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi
civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (G.U. n. 239 del 12.10.2000).
A decorrere dal 1º gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano
le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore
degli invalidi civili. Resta attribuita all’INPS la funzione di erogazione
dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti
ai sensi del Dlgs 112/98, all’art. 130, comma 1. Vengono inoltre trasferite
alle regioni il personale e le risorse finanziarie per l’esercizio delle
funzioni delegate.
DPCM 26 settembre 2000, Istituzione dell’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (G.U., n. 229 del
30 settembre 2000).
L’Agenzia ha una funzione di controllo degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociali. Avrà sede a Milano. Un
successivo regolamento definirà funzionamento, componenti, poteri.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (Sup. G.U. n. 227 del 28.9.2000).
La legge 265/99 prevedeva all’articolo 31 la delega al governo per l’adozione
di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Il Testo
unico, composto di 275 articoli, contiene i principi e le disposizioni
in materia di ordinamento degli enti locali (comuni, province, città metropolitane,
comunità montane, comunità isolane e le unioni dei comuni). Il T.U. è
diviso in 4 parti (ordinate in titoli e capi): 1) Ordinamento
istituzionale, che comprende: disposizioni generali, soggetti, organi,
organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli;
2) Ordinamento finanziario e contabile, che comprende (disposizioni
generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti,
tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione
economico finanziaria, enti locali deficitari e dissestati; 3)
Associazioni degli enti locali; 4) Disposizioni transitorie
ed abrogazioni. Tra le norme abrogate anche la legge 142/90.
D.P.C.M. 1º settembre 2000, Misure relative alla conclusione degli
interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti
sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
del DPCM 12 maggio 1999 prorogato con DPCM 30 dicembre 1999 (G.U.,
n. 218 del 18-9-2000).
Il Decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione
temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall’area balcanica.
In particolare: entro il 30 settembre 2000 i cittadini dell’area dei Balcani
ancora presenti in Italia devono aderire al programma di rimpatrio. Dopo
tale data verranno allontanati dal territorio italiano secondo la vigente
legislazione italiana. Sono esclusi dal rimpatrio coloro che: - sono in
possesso dei requisiti per poter ottenere un permesso di soggiorno ad
altro titolo e coloro; - sono in grado di dimostrare gravi motivi che
ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza; - dimostrino di avere
un lavoro e dispongano di un alloggio.
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell’articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza
di attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216
del 15.9.2000).
Il Regolamento disciplina l’attuazione dell’obbligo formativo che può
essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione
nel sistema: a) dell’istruzione scolastica, b) nella formazione professionale,
c) nell’esercizio dell’apprendistato. Il decreto si applica progressivamente
nei confronti dei giovani (compresi i minori stranieri) che nell’anno
2000 compiono 15 anni e abbiano assolto l’obbligo di formazione; nel 2001
compiono 15, 16 anni; a partire dal 2002 compiono 15, 16 o 17 anni. All’interno
del percorso di apprendistato l’obbligo formativo è assolto attraverso
la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120
ore annue. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per l’effetto
dell’attività lavorativa o per l’autoformazione costituiscono crediti
per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Le istituzioni scolastiche possono realizzare percorsi formativi integrati
al fine di consentire il passaggio tra il sistema d’istruzione e quello
della formazione professionale.
Decreto legislativo 28 luglio 2000, Disposizioni correttive
e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il
potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei
dirigenti sanitari (Sup. G.U. n. 213 del 12.9.2000).
Il decreto (di modifica della riforma ter) introduce novità per quanto
riguarda l’attività libero professionale dei medici all’interno delle
strutture sanitarie. Si prevede che le Regioni entro il 31 dicembre 2000
provvedano alla definizione di un programma per la realizzazione di strutture
sanitarie per l’attività libero professionale per una somma complessiva
di 1.800 miliardi. Viene istituito, presso il Ministero della sanità,
un Osservatorio per l’attività libero professionale al fine di realizzare
un monitoraggio permanente dell’attività libero professionale. I medici
possono, inoltre, utilizzare il proprio studio professionale per attività
ambulatoriale fino al 31 luglio del 2003.
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 20 luglio 2000, Protocollo
di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia
di Alzheimer (Sup. G.U. n. 204 del 1.9.2000).
Il Protocollo prevede l’erogazione gratuita di due farmaci per il trattamento
dei pazienti colpiti in maniera lieve dalla malattia di Alzheimer. Il
progetto lega il rimborso dei farmaci alla necessità di seguire un preciso
percorso diagnostico e terapeutico e al monitoraggio di tutti i pazienti
ammessi al trattamento con i nuovi medicinali. Per usufruire della fornitura
gratuita dei farmaci il paziente su invio del Medico di medicina generale
dovrà recarsi presso appositi Centri specializzati (Unità Valutative)
così da avviare il Piano terapeutico.
Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per
l’utilizzazione di finanziamenti destinati all’istruzione (G.U.
n. 206 del 4.9.2000).
La legge n. 62/99 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”, prevedeva lo stanziamento di 60 miliardi
per contributi alle scuole elementari parificate e di 280 miliardi per
le scuole materne non statali autorizzate. La presente legge stabilisce
l’applicazione di queste norme a partire dall’anno scolastico 2000-2001.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup.
G.U. n. 195 del 22.8.2000).
Il Regolamento, composto di 136 articoli, abroga il precedente in vigore
dal 1976 ed introduce rilevanti novità in merito alle condizioni generali
di vita all’interno degli istituti penitenziari. Novità importanti riguardano
le condizioni celle e dei servizi igienici (presenza di docce e bidet
in ogni cella, presenza di finestre che consentano il passaggio dell’aria
e della luce naturale) che dovranno adeguarsi alle indicazioni del Regolamento
entro cinque anni. Altre importanti novità riguardano: la possibilità
di nuove comunicazioni con l’esterno, incentivi per lo studio e il lavoro.
Alcune disposizioni possono essere immediatamente applicabili come la
possibilità di fare telefonate per dieci minuti una volta la settimana,
sei colloqui al mese con i familiari, l’uso di radio, lettori CD e computer.
D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e
di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva per il biennio 2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000).
Il Piano contiene le linee strategiche di fondo che il Governo intende
perseguire per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza
e gli impegni concreti, che si aggiungono ai programmi, da portare a compimento,
contenuti nel precedente documento del 1996. E’ prevista l’elaborazione
di proposte di riforme legislative, volte a rendere più coerente l’ordinamento
giuridico nazionale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
Sono previsti, inoltre, impegni per interventi volti a migliorare le condizioni
di vita dei minori e degli adolescenti , per tutelare i minori vittime
di abusi e sfruttamento sessuale, per combattere lo sfruttamento dei minori
nel lavoro, per favorire un rapporto educativo con il mondo delle comunicazioni
sociali. Particolare attenzione viene data agli interventi di protezione
e integrazione dei minori stranieri, compreso il sostegno nei confronti
dell’infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo e all’attuazione
della legislazione in materia di adozioni internazionale. Il Piano contiene
inoltre l’indicazione di un programma di azioni mirate per il periodo
maggio 2000-giugno 2001.
D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000, Regolamento recante conferma con modificazioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
320 concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo (G.U., n. 191 del 17.8.2000).
Il Decreto apporta alcune modifiche alle indicazioni contenute nel Regolamento
5.8.1999, n. 320 riguardante la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo. Le modifiche non apportano modificazioni di rilievo.
Legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero
dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 175
del 28.7.2000)
La legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede
multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via
di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati. I crediti che
l’Italia vanta con alcuni Paesi in via di sviluppo sono annullati secondo
accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi a condizioni che
gli stessi si impegnino a rispettare al proprio interno i diritti umani
e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere
controversie ed a riutilizzare le somme conseguite dal risparmio nei settori
dell’agricoltura, sanità, istruzione e infrastrutture.
Legge 22 giugno 2000, n. 193, Norme per favorire l’attività lavorativa
dei detenuti (G.U. n. 162 del 13.7.2000)
Le cooperative di inserimento lavorativo (tipo b) disciplinate dalla legge
381/91 “disciplina delle cooperative sociali” devono essere costituite
per almeno il 30% da persone svantaggiate. La presente legge, modifica
la l. 381/1991 inserendo tra i soggetti svantaggiati anche le “persone
detenute o internate negli istituti penitenziari”. La norma consente inoltre
al datore di lavoro che assume detenuti ed ex detenuti di ridurre il carico
degli oneri sociali così da favorire maggiori possibilità lavorative agli
stessi.
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all’autoimprenditorialità
e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 156 del 6.7.2000).
Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma
degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché
in materia di lavori socialmente utili) che al comma 1, delega il
governo ad emanare norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi
all’occupazione compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego.
Le disposizioni del decreto sono dirette a favorire l’ampliamento della
base produttiva e occupazionale, lo sviluppo di nuova imprenditorialità
nelle aree più economicamente svantaggiate del Paese, la creazione e lo
sviluppo dell’impresa sociale ed a sostenere l’impresa agricola; le norme
tendono inoltre a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso
strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità.
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U.
n. 154 del 4.7.2000).
Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma
degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché
in materia di lavori socialmente utili) che prevedeva l’emanazione
di norme volte alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti
individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo
scopo di renderli più adeguati alla valutazione e al controllo dell’effettiva
situazione di disagio. Le disposizioni contenute nel decreto individuano
i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento
nel mercato del lavoro e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione,
dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema
di incontro tra domanda ed offerta di lavoro agli indirizzi comunitari
intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile
e della disoccupazione di lunga durata.
DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l’anno 2000, della consistenza
massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle
condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza
illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art.
9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall’art. 2 del decreto
legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 1.6.2000).
Il Decreto fissa in 80.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza
che può entrare in servizio nell’anno 2000. Vengono poi definite le condizioni
che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità
lavorative di conduzione d’impresa). Possono presentare istanza di dispensa
i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda
nel corso del 1999 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita
di leva nel corso del primo trimestre del 2000 che abbiano presentato
domanda di obiezione di coscienza e che siano ammessi allo svolgimento
del servizio civile.
Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n. 168, Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia
di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende sanitarie locali
e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione
delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale
(G.U. n. 144 del 22.6.2000).
Il Decreto integra e corregge alcune disposizioni della riforma sanitaria.
Le modifiche prevedono: - che gli atti aziendali (presupposto per l’applicazione
di alcune previsioni della riforma) potranno essere stabiliti anche attraverso
un atto non legislativo; - il possibile ricorso all’esercizio del potere
legislativo statale nel caso di accertate e gravi inadempienze che non
consentano di assicurare un’omogenea tutela di alcuni standard di prestazioni
sanitarie considerati essenziali dagli atti di indirizzo e di programmazione;
- disposizioni riguardanti la formazione dei medici di medicina generale.
Legge 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile
e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione
n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione
internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi
a Ginevra il 17 giugno 1999 (G.U. n. 135 del 12.6.2000).
La legge ratifica la Convenzione 182 e la Raccomandazione 190 adottate
dall’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) il 17 giugno 1999.
Viene specificato che ogni membro che ratifichi la Convenzione deve prendere
misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione
delle forme peggiori di lavoro minorile. Per “forme peggiori di lavoro
minorile” la Convenzione intende: forme di schiavitù o pratiche analoghe,
quali la vendita o tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento,
il lavoro forzato obbligatorio compreso il reclutamento forzato ai fini
di un loro impegno in conflitti armati; l’impiego, l’ingaggio o l’offerta
del minore a fini di: prostituzione, di produzione di materiale pornografico
o di spettacoli pornografici, di attività illecite quali, in particolare,
quelle per la produzione o il traffico di stupefacenti; qualsiasi altro
tipo di lavoro che rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la
moralità del minore. Ogni membro deve, conseguentemente, definire e attuare
programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori
di lavoro minorile.
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 24 aprile 2000, Adozione
del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000” (Sup. G.U. n. 131 del 7.6.2000).
Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 prevedeva l’emanazione
di uno specifico progetto obiettivo materno infantile nel quale sviluppare
anche un Piano di azioni dirette alla tutela della salute della donna,
in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita. Il P.O. propone
di adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale capace di
svolgere adeguatamente una funzione di coordinamento in tutte le fasi
del progetto e unitariamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.
Gli obiettivi che il P.O. persegue sono: ridurre la mortalità perinatale
a livelli inferiori all’otto per mille in tutte le regioni entro il 2000;
estendere l’offerta del Pediatra a tutti i bambini; incrementare la fruizione
dei servizi da parte dei preadolescenti; promuovere il soddisfacimento
dei bisogni socio sanitari e assistenziali dei minori in particolare in
tutte le situazioni di disagio, maltrattamento, abuso; garantire un servizio
di urgenza - emergenza ostetrico -ginecologico 24/24 ore; garantire la
tutela della donna in tutte le fasi della vita; assicurare interventi
volti ad una sempre maggiore umanizzazione dell’intervento nascita; attivare
progetti di assistenza domiciliare puerperale con lo scopo di sostenere
le fasce socialmente più deboli; promuovere programmi di prevenzione dei
tumori della sfera genitale femminile e di interventi per l’età post-fertile.
Ministero della sanità, Decreto 20 aprile 2000, Individuazione delle
regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale,
delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria al
Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale
prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230 (G.U. n. 126 del 1.6.2000).
Il Decreto legislativo 230/99 di riordino della medicina penitenziaria
prevedeva all’art. 8 comma 2 un decreto del Ministero della sanità e della
giustizia di concerto con quello del tesoro nel quale individuare almeno
tre regioni nelle quali avviare in via sperimentale il trasferimento delle
funzioni sanitarie non già trasferite (prevenzione e assistenza ai detenuti
e internati tossicodipendenti). Il presente decreto individua tali regioni
in Toscana, Lazio, Puglia alle quali sono trasferite tutte le funzioni
sanitarie svolte dal Ministero della giustizia ad eccezione di quelle
effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari. La fase sperimentale
ha durata di 17 mesi a partire dal 1.6.2000.
Ministero della sanità, Circolare 24 marzo 2000, n. 5, Indicazioni
applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”. Disposizioni in materia di assistenza
sanitaria (G.U. n. 126 del 1.6.2000).
La Circolare diretta alle regioni ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione
della normativa sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non comunitari
(art. 34-36 del Dlgs 286/98 “Testo unico sull’immigrazione” e art. 42-44
DPR 394/99 “Regolamento attuativo”) soggiornanti sul territorio nazionale.
Il T.U. ha identificato tre categorie di beneficiari. A) Stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale; B) Stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale; C) Stranieri che entrano in Italia per motivi di
cura. Gli immigrati e i loro familiari regolarmente e stabilmente soggiornanti
in Italia riguardo l’assistenza sanitaria hanno parità di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani. Sono iscritti al SSN (e non devono più
rinnovare annualmente l’iscrizione al SSN) e usufruiscono delle prestazioni
per tutta la validità del permesso di soggiorno. L’iscrizione cessa alla
data di scadenza del permesso di soggiorno salvo il caso di avvenuta richiesta
di rinnovo. Gli stranieri che soggiornano per altri motivi (ad es. studio)
sono tenuti ad assicurarsi in proprio contro il rischio di malattie, infortunio,
maternità; in alternativa possono chiedere l’iscrizione al SSN corrispondendo
un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spese. Agli stranieri
non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
sono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono
essere corrisposte le relative tariffe alla dimissione ed anche altre
prestazioni previo pagamento delle relative tariffe. Per gli stranieri
non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (permesso
di soggiorno scaduto o clandestini) sono comunque assicurate gratuitamente,
nelle strutture accreditate pubbliche o private, le prestazioni urgenti
ed essenziali, ancorché continuative, per malattia, infortunio, gravidanza
e maternità, vaccinazioni, malattie infettive. All’assistito è assegnato
un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente soggiornante)
utilizzato sia per le prescrizioni sul ricettario regionale che per la
rendicontazione delle prestazioni erogate da rimborsare.
D.P.C.M 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 121 del 26.5.2000).
L’Atto di indirizzo fissa i principi e i criteri direttivi cui devono
attenersi i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere -
fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti all’interno
delle Aziende - nel reperire fuori dell’Azienda spazi sostitutivi in strutture
non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali
privati per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria
del personale della dirigenza sanitaria. L’Atto di indirizzo fissa inoltre
i criteri per l’attivazione di misure volte a garantire la progressiva
diminuzione delle liste d’attesa.
Ministero della sanità, Decreto 21 aprile 2000, Approvazione del progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (G.U.
n. 120 del 25.5.2000).
Il Decreto legislativo 230/99 “Riordino della medicina penitenziaria”,
prevedeva al comma 5 l’emanazione di un Progetto obiettivo, di durata
triennale, per la tutela della salute in ambito penitenziario con lo scopo
di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per
lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari. Vengono
forniti alcuni dati riguardanti la situazione carceraria (50.000 detenuti,
nonostante una disponibilità massima di 35.000, in 200 Istituti. Dei 50.000
detenuti13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi
per HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi).
Il P.O. individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della
salute dei detenuti indicando i programmi per la prevenzione, la cura
e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse. Vengono fornite
indicazioni riguardo: le attività di prevenzione; le attività di cura;
la medicina generale; l’assistenza farmaceutica; la medicina specialistica;
la medicina d’urgenza; l’assistenza ai tossicodipendenti; l’assistenza
sanitaria alle persone immigrate detenute; le patologie infettive; la
tutela della salute mentale; Istituti o sezioni speciali per gli infermi
e i minorati psichici; Centri di osservazione e istituti minorili; le
attività di riabilitazione; i modelli organizzativi; il ricovero nelle
unità operative di degenza; l’organizzazione per il governo della sanità
in ambito penitenziario; compito dello stato, delle regioni e delle aziende
sanitarie, la formazione e l’informazione. Tra i compiti istituzionali
le regioni esercitano le competenze riguardo le funzioni di programmazione
e organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il
controllo sul funzionamento degli stessi servizi. Le stesse approvano
entro 60 giorni dall’approvazione del P.O., il Progetto obiettivo regionale.
Le AUSL in riferimento agli obiettivi indicati nel Progetti obiettivo
nazionale e regionale svolgono compiti di gestione e di controllo dei
servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. I contenuti
del P.O. trovano piena attuazione nelle regioni che attuano la sperimentazione
prevista dal D.lgs 230/99 (Toscana, Lazio, Puglia, vedi Decreto 20.4.2000,
G.U. 126 del 1.6.2000). Nelle altre regioni il P.O. si applica con riferimento
alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale
sulla materia.
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia
di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23 maggio
2000).
Il Decreto legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98 più conosciuto
come “riccometro”. Viene specificato che le disposizioni del decreto non
modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai
sensi dell’articolo 433 del codice civile. Viene stabilito (art. 2) che
“ciascun soggetto puo’ appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno
parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica.
I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare
della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza
anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni,
anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte
del nucleo familiare del genitore con il quale convive”. In deroga a queste
disposizioni si stabilisce che per le prestazioni sociali “erogate a domicilio
o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone
con handicap permanente grave di cui all’articolo 3 della legge 104/1992,
nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica
o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie” verrà presa
in considerazione la situazione economica del solo assistito. In sostanza,
per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave,
i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento
previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione delle
pensioni sociali e di invalidità e per l’integrazione al minimo delle
pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento
al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata.
La modifica prevede inoltre che i cittadini potranno presentare un’unica
dichiarazione con una validità annuale (si eviterà di presentare così
la dichiarazione ogni volta che si chiede una prestazione sociale). All’INPS
viene delegata la gestione di una Banca dati alla quale gli enti erogatori
dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione
economica di quanti richiedono la prestazione. Il decreto stabilisce inoltre
anche un aumento delle detrazioni sia per chi abita in affitto sia per
chi ha una casa di proprietà.
C.I.P.E, Deliberazione 15 febbraio 2000, Fondo sanitario nazionale
1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel
territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 90
del 17.4.2000).
La delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) prevede lo stanziamento di 60 miliardi a favore delle regioni per
l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.
La somma stanziata si basa sulle domande di regolarizzazione (388.973)
e sulla stima del numero di stranieri non in regola (57.134). Per la regione
Marche la somma destinata è di 897 milioni.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari sociali, Circolare
7 marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato
di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n.
266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000).
La circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento
pari a 2 miliardi di progetti elaborati dalle organizzazioni di volontariato,
iscritte ai registri regionali, aventi il fine di far fronte ad emergenze
sociali, nonché di favorire l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate. La quota di cui si chiede il finanziamento non
potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo e l’organizzazione
proponente deve concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi
previsti per la realizzazione del progetto. I compensi previsti per le
risorse umane non devono superare il 20% dell’ammontare del costo del
progetto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni
che non hanno già beneficiato di contributi erogati dal Fondo per il Volontariato.
Verranno privilegiati interventi: di contrasto di forme di disagio di
soggetti svantaggiati, dedicati alle povertà estreme. La domanda dovrà
essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione della Circolare
sulla Gazzetta Ufficiale (3 giugno 2000). In allegato alla circolare:
1) la domanda di contributo, 2) il formulario di presentazione del progetto.
Ministero della sanità, Decreto 7 aprile 2000, Disposizioni in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni
relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di
organi a scopo di trapianti (G.U. n. 89 del 15.4.2000).
Il decreto in attuazione degli articoli 4, 5, 7, 23, della legge 91/1999
riguardante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti”, dispone che entro sei mesi dalla realizzazione dell’anagrafe
informatizzata degli assistiti del SSN, le ASL devono notificare a tutti
i cittadini la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla
donazione degli organi e tessuti del proprio corpo informando che la mancata
dichiarazione verrà considerata come assenso (silenzio-assenso). Ricevuta
la dichiarazione i cittadini hanno 90 giorni per comunicare la propria
decisione. Le dichiarazioni verranno trasmesse al Centro nazionale per
i trapianti e ai centri interregionali che sono tenuti a verificare per
ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte,
l’esistenza eventuale di una manifestazione di volontà precedentemente
espressa. Le dichiarazioni di assenso al prelievo si considerano inefficaci
se i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione
autografa, del soggetto di cui è accertata la morte, contraria la prelievo.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000,
n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000).
Le risorse del Fondo finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri
per le assicurazioni contro gli infortuni per i disabili tirocinanti e
gli interventi previsti dal comma c, dell’art. 13 (trasformazione del
posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, rimozione
barriere architettoniche in ambito lavorativo). Sono destinatari delle
agevolazioni i datori di lavoro privati, le cooperative sociali di tipo
b), i consorzi di cooperative e tutti i soggetti che stipulano convenzioni
con i servizi per l’inserimento lavorativo (art.11, comma 5, l. 68/99).
La ripartizione delle risorse del Fondo è stabilita dal Ministero del
lavoro entro il 1º marzo di ogni anno a decorrere dal 2001. I datori di
lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno di ciascun anno.
Le regioni comunicano al Ministero del lavoro entro il 30 novembre di
ogni anno il numero dei programmi ammessi agli incentivi. Per l’anno 2000
la ripartizione è effettuata entro il 31 maggio. I datori di lavoro interessati
presentano domanda entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti
entro il 31 ottobre. Nella valutazione ai fini dell’ammissione sono privilegiati
i programmi diretti all’avviamento al lavoro di lavoratori con handicap
intellettivo e psichico.
Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento
e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni
con handicap (G.U. n. 73 del 28.03.2000).
La legge 18 dicembre 1997, n. 440 stabilisce l’Istruzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi. La legge 69 prevede l’incremento di tale Fondo con ulteriori
25 miliardi e 369 milioni per il 2000 e 21 miliardi e 273 milioni per
il 2001 finalizzati al “potenziamento e alla qualificazione dell’offerta
di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap con
particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali”. Si tratta
sostanzialmente di contributi agli istituti per ciechi e sordi.
Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione
degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo
(G.U. n. 66 del 20.03.2000).
Il decreto stanzia 20 miliardi a favore di una associazione di disabili
(ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali) con
l’obiettivo di salvaguardare in tutto il territorio nazionale la continuità
dei servizi di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Entro trenta
giorni l’associazione deve presentare un Piano che assicuri la prosecuzione
dei servizi assistenziali sul territorio. Entro sessanta giorni la stessa
associazione deve presentare un Piano di risanamento finanziario dell’ente.
Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione (G.U. n. 67 del 21.03.2000).
La legge stabilisce che il sistema nazionale di istruzione “è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Alle scuole non statali è “assicurata piena libertà per quanto concerne
l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico”. L’insegnamento
deve essere “improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione”.
Le scuole non statali per acquisire la parità devono rispondere ad alcuni
requisiti: a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione,
b) dotazione di strutture adeguate, c) istituzione degli organi collegiali,
d) iscrizione per tutti gli alunni che ne facciano richiesta compresi
gli alunni in situazione di handicap, e) garantire corsi scolastici completi,
f) personale docente con titolo di abilitazione ai quali siano applicati
i contratti collettivi nazionali di lavoro, g) accettazione della valutazione
da parte del servizio nazionale di valutazione dell’istruzione. Alle scuole
paritarie, senza fine di lucro, viene riconosciuto il trattamento fiscale
delle organizzazioni non profit (ONLUS). Le famiglie degli alunni delle
scuole statali e paritarie, in base al reddito, potranno usufruire di
borse di studio o di detrazioni fiscali. A tal fine sono stanziati 250
miliardi per il 2000 e 300 a decorrere dal 2001. I fondi statali destinati
alle scuole elementari parificate e alle scuole materne sono aumentati,
a partire dal prossimo anno finanziario, di 60 e 280 miliardi.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia
di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133 (G.U. n. 62 del 15.3.2000)
Il Decreto stabilisce che a partire dal 2001 verranno soppressi alcuni
trasferimenti erariali dallo stato alle regioni; le stesse tratterranno
il 25,7% del gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello
considerato. Le regioni parteciperanno inoltre all’attività di accertamento
dei tributi erariali. Viene inoltre istituito a garanzia delle regioni
“meno abbienti” un fondo perequativo di solidarietà interregionale, gestito
dal Ministero del tesoro. Il federalismo fiscale entrerà in pieno regime
nel 2013.
D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d’ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2000
(G.U. n. 62 del 15.3.2000).
Il Decreto stabilisce (ai sensi della legge 286/98 art. 3 comma 4) la
quota annuale massima di cittadini stranieri da ammettere nel territorio
italiano per lavoro di tipo subordinato, (anche stagionale) o di tipo
autonomo. Per l’anno 2000 la quota massima di stranieri non comunitari
stabilita è fissata in 63.000 persone.
Decreto legge 8 marzo 2000, n. 46, Disposizioni urgenti in materia
sanitaria (G.U., n. 56 del 8.03.2000)
Il Decreto legge proroga nuovamente l’entrata in vigore del nuovo sistema
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (sanitometro) fissata
al 1º luglio 2001. Fino a questa data rimane in vigore l’attuale sistema
di esenzione. Il provvedimento definisce inoltre la modalità di sperimentazione
del sanitometro.
D.P.C.M., 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri
residenziali di cure palliative (G.U. n. 67 del 21.03.2000)
L’Atto definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi
dei Centri residenziali di cure palliative (hospice). Alle regioni è demandata
la verifica della permanenza dei requisiti minimi e della qualità delle
prestazioni erogate. Le strutture dovranno essere localizzate in zona
urbana o urbanizzata; le dimensioni non dovranno superare i 30 posti letti
(con articolazione in moduli). L’articolazione funzionale del centro deve
includere le aree destinate alla residenzialità, alla valutazione e terapia
e al supporto generale.
Ministero della sanità, Decreto 28 settembre 1999, Programma nazionale
per la realizzazione di strutture per le cure palliative (G.U. n.
55 del 7.03.2000).
Il decreto definisce le modalità attuative del programma nazionale per
la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più
strutture residenziali dedicate all’assistenza palliativa (gli hospice)
e di supporto per pazienti affetti da patologia neoplastica terminale
e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro
familiari una migliore qualità della vita. Le strutture, denominate “Centri
residenziali di cure palliative-hospice”, dovranno essere realizzate prioritariamente
attraverso l’adeguamento e la riconversione di strutture di proprietà
delle AUSL o delle Aziende ospedaliere. Il decreto definisce inoltre (allegato
1) le “Modalità di integrazione delle attività della rete delle cure palliative”
e le “Linee attuative per la realizzazione della rete di cure palliative”.
Le risorse assegnate (sufficiente nella previsione per la creazione di
una struttura per ogni regione e provincia autonoma) dal Ministero della
sanità alle regioni e province autonome relativamente agli anni 1998-1999
è di L. 256.511.000.000. La somma assegnata alle Marche è di L. 6.835.787.672.
Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino
dei cicli dell’istruzione (G.U., n. 44 del 23.2.2000).
La legge quadro di riordino prevede la seguente articolazione del
sistema educativo: scuola dell’infanzia, ciclo primario (scuola di
base) e ciclo secondario (scuola secondaria). L’obbligo scolastico
inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. L’obbligo
di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età si
realizza secondo quanto previsto dall’art. 68 “Obbligo di frequenza di
attività formative” della legge n. 144/1999 (l’obbligo può essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di
istruzione scolastica, nel sistema di formazione professionale, nell’esercizio
dell’apprendistato. L’obbligo si intende assolto con il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale).
La scuola dell’infanzia è di durata triennale per i bambini di
età compresa tra i tre e i sei anni; la scuola di base ha durata
di sette anni e si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere
una indicazione orientativa per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo;
la scuola secondaria ha durata di cinque anni e si articola in
aree classico-umanistica, scientifica tecnica e tecnologica, artistica
e musicale. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di
licei. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico è rilasciata
una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti sostengono
l’esame di stato che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo presenta
al Parlamento un programma quinquiennale di progressiva attuazione della
riforma. L’attuazione della legge è verificata dal Parlamento al termine
di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore.
D.P.C.M. 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 43 del 22.2.2000).
Il decreto, applicativo dell’art. 1 comma 4 della legge 68/99 fissa le
modalità per accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto
di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e l’effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
Gli accertamenti verranno svolti dalle Commissioni delle ASL che già certificano
l’handicap (art. 4 legge 104/1992). La Commissione formula una diagnosi
funzionale volta ad individuare la capacità globale della persona disabile
per il collocamento lavorativo della persona disabile (in allegato al
decreto viene proposta una specifica scheda per la definizione delle capacità
utili per lo svolgimento di attività lavorative). Oltre alla diagnosi
funzionale sarà stilato un profilo socio-lavorativo della persona sulla
scorta delle notizie utili per individuare la posizione della persona
disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e
di lavoro. Una relazione conclusiva (da inviare anche al Comitato Tecnico
di cui all’art. 6 della legge 68/99) proporrà suggerimenti per forme di
sostegno eventuale o strumenti tecnici per l’inserimento o il mantenimento
del posto di lavoro. Viene infine definita la modalità delle visite di
controllo per l’accertamento della permanenza dello stato invalidante.
D.P.C.M. 30 dicembre 1999, Proroga delle misure di protezione temporanea
da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 e predisposizione
di programmi coordinati di rimpatrio (G.U., n. 29 del 5.2.2000).
Viene prorogato al 30 giugno 2000 il permesso di soggiorno per motivi
umanitari per le persone provenienti dal territorio balcanico e dal Kosovo
rimaste ancora in Italia. Si prevede a partire dal 1º aprile 2000 di promuovere
una campagna di informazione per realizzare un programma di rimpatrio
nel periodo 1º luglio-31 agosto 2000.
D.P.C.M. 9 dicembre 1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato
per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2000)
Il regolamento (applicativo delle disposizioni contenute all’art. 33 del
testo unico sull’immigrazione), definisce i compiti del Comitato per i
minori stranieri, istituito con l’obiettivo di tutelare i diritti dei
minori stranieri temporaneamente soggiornanti in Italia. Tra le funzioni
assegnate anche quella di deliberare sulle richieste di enti, associazioni,
famiglie, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito di programmi di
accoglienza temporanea.
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare n. 4 del 17
gennaio 2000, Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
La nuova legge sul collocamento al lavoro dei disabili approvata lo scorso
marzo è entrata definitivamente in vigore il 18 gennaio 2000. La circolare
del ministero del Lavoro, si è resa necessaria per la mancata emanazione
di alcuni regolamento attuativi senza dei quali non era possibile consentire
il passaggio dalla vecchia (l. 482/68) alla nuova normativa (l. 68/99).
Tra gli aspetti più importanti del testo da segnalare quelle riguardanti
le graduatorie e l’avviamento al lavoro, le convenzioni con le cooperative
sociali, gli esoneri parziali. Il testo integrale (non pubblicato in G.U.)
della circolare si può consultare nel sito internet del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo
6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Sup. G.U. n. 8 del 13 gennaio
2000).
Il decreto definisce le modalità di rapporto tra il servizio sanitario
nazionale e l’università. In particolare viene definita la costituzione
e il modello organizzativo di aziende ospedaliere universitarie e viene
disciplinato il trattamento economico e il ruolo dei professori e ricercatori
universitari che svolgono attività assistenziale in tali aziende.
Legge 23 dicembre 1999, n. 448, Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato. Legge finanziaria 2000
(Sup. G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999).
Nella finanziaria ci sono norme che prevedono agevolazioni fiscali per
le persone e le famiglie con redditi bassi (prima casa, detrazioni per
familiari a carico); agevolazioni per ciechi e sordi; inoltre: disposizioni
riguardanti l’IVA sulle prestazioni di assistenza domiciliare, fornitura
gratuita dei libri di testo per famiglie con basso reddito, aumento delle
pensioni sociali (18.000 L.). Altre disposizioni riguardano la scuola,
il lavoro, la sanità, l’ambiente. Per ulteriori approfondimenti si può
consultare il sito: www.handylex.org del Centro per la documentazione
legislativa dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 novembre 1999,
Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informatici da parte
dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per
il collocamento al lavoro dei disabili” (G.U., n. 295 del 17.12.1999).
Vengono stabiliti i criteri per la trasmissione dei prospetti informativi
da parte dei datori di lavoro che sono soggetti alla nuova normativa sul
collocamento obbligatorio delle persone handicappate.
Decreto legge 20 dicembre 1999, n. 485, Disposizioni urgenti in materia
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, (G.U., n.
298 del 21.12.1999).
Il decreto prevede lo slittamento di un anno (invece del 1º gennaio 2000,
dal 1º gennaio 2001) dell’applicazione del cosiddetto sanitometro (D.
Lgs. n. 124/98) che modifica i criteri di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie.
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