(indice Voce sul sociale)
C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela |
Associazioni aderenti:
Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona
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Lì, 3 aprile 2006
Al Difensore Civico della Regione Marche
Oggetto: Richiesta parere su organizzazione e funzionamento RSA
anziani.
In base alla normativa della Regione marche, che riprende le indicazioni
di quella nazionale (DPR 14.1.1997: le RSA sono destinate a soggetti non
autosufficienti non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche,
neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate. Sono da prevedere: ospitalità
permanenti, di sollievo alla famiglia non superiori ai 30 giorni, di completamento
di cicli riabilitativi eventualmente iniziati in altri presidi) alle RSA
anziani sono affidate “la gestione di pazienti non autosufficienti,
non curabili a domicilio, che si trovano in una condizione stabilizzata
ma che richiedono una intensità assistenziale alta a causa della presenza
di patologie croniche multiproblematiche. La durata della degenza è prolungata
e può essere permanente, previa valutazione periodica delle UVD” (PSR
2003-2006).
A partire dal 1992 la Regione Marche ha emanato disposizioni in merito
alle RSA anziani nelle quali sono presenti forti elementi di contraddittorietà
(vedi: standard di personale, quote a carico degli utenti). Con la DGR
323/2005 sono stati modificati i soli criteri tariffari delle RSA anziani.
I tempi di esenzione dalla partecipazione alla spesa, dal 1° gennaio 2006,
sono passati dai 90 precedenti a 45, la quota a carico dell’utente in
alcuni casi è stata aumentata del 40% passando da 24 € a 33€.
Considerato che:
- le strutture classificate e autorizzate come RSA anziani attive nel
territorio regionale operano per la gran parte disattendendo le indicazioni
normative nazionali e regionali riguardo la tipologia di utenza accogliendo
invece soggetti in post acuzie con quadri clinici non stabilizzati che
invece dovrebbero afferire al sistema di riabilitazione lungodegenza ospedaliera;
- i nuovi criteri tariffari sono applicati anche ad utenti in post acuzie
che avrebbero invece diritto alla gratuità delle prestazioni (D. lgs,229/99,
DPCM 14.2.2001, DPCM 29.11.2001);
- gli utenti che non hanno redditi sufficienti per pagare i 33 € sono
costretti a rientrare anticipatamente al proprio domicilio con conseguenti
gravi rischi per la salute subendo la grave discriminazione di un accesso
alle cure subordinato alle condizioni economiche;
- nessuna norma regionale ha stabilito quali prestazioni sono ricomprese
nella quota alberghiera (lavanderia, stireria, ecc ….)
- tutto ciò sta avendo gravissime ricadute sulla condizione di salute
di malati molto gravi - che a causa della loro condizione non possono
essere assistiti in altra forma - e delle loro famiglie con dimissione
anticipate permanendo una - situazione clinica non stabilizzata;
Si chiede al Difensore civico un parere circa la legittimità:
- dell’utilizzo di RSA per la gestione delle fasi post acute della malattia,
- dell’assoggettamento di oneri economici a malati nella fase intensiva
delle cure,
- di prevedere quote alberghiere senza previa determinazione dei servizi
inclusi.
Confidando in una sollecita risposta si inviano cordiali saluti
il Comitato
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