(indice Voce sul sociale)
C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela |
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Alzheimer Marche
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Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona
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Ancona, 3 maggio 2006
- Presidente giunta regionale
- Assessore alla salute Regione Marche
- Assessore Politiche sociali
e p.c. - Direttore generale ASUR Marche
Oggetto: Assistenza residenziale agli anziani dopo Decreto 501/SOS
e Nota Direttore Servizio salute del 2.11.2005. Attuazione DGR 323-2005.
Con diverse note (10.11.05, 12.12.05, 13.2.06; 27.2.06; 4.3.06; 20.3.06)
abbiamo richiamato l’attenzione sulla non applicazione a partire dal 1°
gennaio 2006 delle norme che determinavano, seppur minimi, benefici agli
utenti (aumento dell’assistenza a 50 minuti per circa 2.200 utenti, riduzione
a 33 € della quota alberghiera per gli utenti delle RP), dall’altro l’immediata
applicazione dei nuovi criteri tariffari riguardanti le RSA con la riduzione
del tempo di esenzione e l’aumento in molti casi del 40% delle quote alberghiere
senza contestuale definizione dei servizi inclusi. In quest’ultimo caso
abbiamo denunciato la grave situazione creatasi con l’assoggettamento
di oneri economici agli utenti ed ai loro familiari in situazione di post
acuzie e dunque nella fase intensiva della malattia. Oneri che contrastano
con la legislazione vigente.
A distanza di quattro mesi, non risulta che le cose siano cambiate, così
come non si sono avute risposte sul merito dei nostri rilievi. La riqualificazione
dell’assistenza residenziale rivolta agli anziani non autosufficienti
al momento si è tradotta nell’assoggettamento di oneri anche nella post
acuzie di ricoverati impropriamente inviati nelle RSA e nell’aumento delle
quote alberghiere anche del 40%.
Torniamo pertanto a chiedere:
l’aumento a 50 minuti dell’assistenza socio sanitaria (che giova
ricordare è la meta di quella prevista e sicuramente molto di quella quella
necessaria) per tutti i posti assegnati nel decreto 501/2005. Per quelle
strutture che hanno dichiarato di erogare già 50 minuti di assistenza
con oneri a carico degli assistiti, l’immediata restituzione agli stessi
della quota regionale ricevuta a seguito del decreto in oggetto.
L’abbassamento a 33 euro della quota giornaliera a carico dell’utente
nei 333 posti di Residenza protetta, come previsto nella delibera,
con la restituzione agli utenti delle quote superiori percepite dal 1°
gennaio 2006.
Come abbiamo scritto nella nota dello scorso 10 novembre all’indomani
del decreto 501, in alcune delle Convenzioni in atto tra Zone ed Enti
gestori è previsto uno standard assistenziale superiore a quello previsto
dal Regolamento 1/2004 ed un finanziamento giornaliero del servizio sanitario
superiore ai 33 € e comunque una retta giornaliera superiore ai 66 €.
Tale standard è motivato dalla condizione di gravità dei malati presenti
che per la stragrande maggioranza dei casi ha i requisiti per essere accolto
in RSA anziani o anche nei Nuclei per stati vegetativi persistenti (questi
sono a completo carico del fondo sanitario). E’ evidente che in queste
strutture, per la tipologia di utenza ospitata, è impensabile un abbassamento
degli standard assistenziali presenti (a meno che, le Zone territoriali,
non vogliano trasferire gli stessi in RSA anziani), così come un
mantenimento dello standard, riducendo però la quota sanitaria ed aumentando
la quota sociale. La maggiore necessità di assistenza - rispetto ai 100
minuti previsti - motivata dalla gravità della malattia - della persona
ricoverata deve conseguentemente gravare
sul fondo sanitario quand’anche sia superiore a 33 euro. E’ troppo facile,
una volta vista l’insufficienza dei 100 minuti, ritorcersi nuovamente
sull’unico soggetto incapace di far valere i propri diritti.
Chiediamo inoltre che venga specificato nella nuova delibera che modificherà
l’allegato C della DGR 323/2005, che la quota alberghiera (di 33
euro) deve essere pagata, secondo la legislazione vigente, con i soli
redditi dell’utente - come confermato anche dall’assessore Amagliani in
data 15 novembre 2005 in occasione di una risposta ad una interrogazione
consiliare. E’ evidente che se il reddito dell’utente non è sufficiente,
tenuto ad intervenire è il Comune di residenza.
La modifica dei criteri tariffari delle RSA anziani. Tale norma
ha determinato gravissime ripercussioni. Come vi sarà chiaro non si è
trattato soltanto di un aumento tariffario ma della scellerata previsione
di imporre pagamenti sulle degenze di malati nelle fasi post acute della
malattia. Infatti la stragrande maggioranza di queste strutture ricoverano
soggetti in questa fase della malattia. Malati che hanno il diritto di
afferire al sistema della riabilitazione lungodegenza. Ricordiamo nuovamente
che la normativa vigente (D. lgs 229/99, DPCM 14.2.2001, DPCM 29.11.01)
rende illegittima ogni assegnazione di oneri nelle fasi intensive della
malattia. Nessuna norma può stabilire amministrativamente la durata della
fase intensiva in 45 giorni. Nessuna norma stabilisce l’inizio della “lungoassistenza”
(alla quale si richiama il decreto 501) 46 giorni dopo il ricovero in
RSA. Nessuna norma assegna alle RSA anziani la gestione della fase intensiva
della malattia. Ci saremmo aspettati, il riconoscimento dell’errore commesso,
ed una immediata revoca o modifica della delibera. Avreste risparmiato
molte sofferenze. Purtroppo così non è stato.
Chiediamo pertanto di:
stabilire la soglia di esenzione a 60 giorni (senza alcuna differenziazione
dei percorsi).
di prevedere attraverso lo strumento della valutazione multidimensionale
(così come previsto dal DPCM 14.2.2001) la verifica della permanenza di
una fase intensiva della malattia oltre tale data, fase intensiva nella
quale nessun onere è imputabile agli utenti.
di stabilire quali prestazioni sono ricompresse all’interno della quota
alberghiera. Nel caso in cui le prestazioni normalmente ricompresse all’interno
della quota alberghiera non vengono garantite, la retta dovrà essere decurtata
della cifra corrispondente. In ogni caso, anche per le RSA come per le
RP, la quota alberghiera dovrà riferirsi al reddito del solo richiedente
la prestazione.
di ribadire che ai sensi della normativa vigente le RSA non sono strutture
che hanno il mandato di gestire la fase della post acuzie ma di rispondere
alle esigenze di quei malati che a causa della gravità delle condizioni,
una volta stabilizzata la malattia, non possono essere curati a domicilio.
Si chiede inoltre di poter ricevere l’elenco delle Rsa anziani funzionanti
nel territorio regionale e dei tempi medi di degenza di ogni struttura.
Infine, di poter visionare, una volta ultimato, e prima di essere approvato
il testo in via di elaborazione riguardante l’assistenza residenziale
agli anziani non autosufficienti redatto da apposito gruppo di lavoro.
Cordiali saluti
il Comitato
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