(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà
Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN)
Tel. e fax 0731/703327
- Al Direttore sanitario AUSL 5 - Jesi
e p.c. - Assessore sanità Regione Marche
- Assessore servizi sociali Regione Marche
lì, 6 febbraio 2001
Oggetto: Struttura di Via Tabano. Classificazione e mandato.
In diverse occasioni abbiamo posto il problema della classificazione della struttura
in oggetto, in particolare sul mandato della stessa che a nostro avviso si presenta
contraddittorio, anche in riferimento alle indicazioni regionali in tema di
salute mentale (P.O. e successive modifiche). Le principali contraddizioni riguardano:
l'essere struttura di tipo sanitaria (accoglie persone con malattia psichica
su indicazione del Dipartimento di salute mentale) e dall'altro avere come riferimento
normativo il settore dell'assistenza sociale;
la tipologia di utenza della struttura.
L'Atto di convenzione (19.5.1999)
- Si stabilisce che la struttura è "destinata a malati psichici che hanno
superato la fase acuta e sub acuta della malattia"; dunque persone malate!
nonostante ciò essa è stata autorizzata con decreto del Servizio servizi sociali
e si fa riferimento ai requisiti della D.R. 54/96, attuativa dell'art. 9 della
legge 43/88 (tale delibera in realtà non fa riferimento a strutture destinate
a soggetti con malattia mentale e non potrebbe farlo essendo queste di competenza
del settore sanità, ma riguarda "strutture residenziali e semiresidenziali
socio educative e assistenziali per i minori e per gli adulti in difficoltà,
anche portatori di handicap")
- Sempre nello stesso Atto la struttura residenziale viene individuata come
"presidio residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa
psichiatrica del DSM dell'AUSL 5"
- Viene stabilito inoltre che il DSM: - elabora per ciascun soggetto un programma
terapeutico; - definisce anche il periodo di permanenza nella struttura; - verifica
periodicamente l'andamento del programma terapeutico; insieme al responsabile
della struttura verifica i risultati ottenuti ("Al fine di evitare ogni possibile
forma di cronicizzazione")
- è previsto il pagamento di una quota alberghiera a carico dell'utente pari
a L. 32.500 giornaliere.
Dalla stessa Convenzione emerge una palese contraddizione tra tipologia di
utenza e tipologia di struttura. Si è in presenza infatti di una
comunità che accoglie soggetti malati mentali, con un chiaro iter definito dal
DSM e contestualmente la struttura deputata a compiere l'intervento terapeutico
riabilitativo è una struttura del settore socio assistenziale tanto che nell'Atto
di convenzione, nonostante le funzioni assegnate, nessun riferimento viene fatto
alle normative regionali attuative del P.O.S.M.. Viene inoltre previsto a carico
dell'utente il pagamento di una quota alberghiera, indebita se riferita a soggetti
malati che affrontano un percorso terapeutico riabilitativo.
Quanto invece alla tipologia di struttura, nonostante che in premessa si chiarisca
che essa è destinata a malati psichici che hanno superato la fase acuta e
sub acuta della malattia, nei fatti essa ospiti anche soggetti che terminata
la fase acuta accedono ad un programma terapeutico riabilitativo.
Emerge dunque una situazione alquanto confusa (tipologia di struttura, tipologia
di utenza, autorizzazione al funzionamento).
Nel richiedere chiarimenti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra si ritiene,
infine, del tutto ingiustificato:
l'accesso presso la struttura di utenti in post-acuzie necessitanti di un intervento
terapeutico riabilitativo assimilabile a quello dell'SRR e la richiesta, per
questi stessi soggetti, del pagamento di una quota alberghiera;
prevedere nel caso di reddito insufficiente da parte dell'utente l'estensione
ai tenuti agli alimenti della partecipazione alla spesa; ciò per un duplice
motivo: a) gli utenti della struttura sono soggetti malati e per essi devono
valere le regole del settore sanitario; b) eventualmente è solo il destinatario
(e non l'ente) della prestazione che può rivalersi sui tenuti agli alimenti.
Si ricorda inoltre che la DGR 2569/97 "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata
sociale e sanitaria in soggetti malati mentali", prevede a carico dell'utente
con malattia mentale, ricoverato presso una struttura assistenziale un partecipazione
al costo pari al 30% della spesa, che commisurata al costo retta delle strutture
assistenziali è pari alla quota dell'indennità di accompagnamento e di una piccola
parte della pensione. Pertanto la partecipazione alla spesa dovrebbe essere
eventualmente, nelle situazioni di cronicità, commisurata al reddito del solo
richiedente la prestazione; è evidente che la quota di circa un milione al mese
prevista a carico dell'utente nell'Atto di convenzione è accettabile solo nel
caso in cui lo stesso percepisca l'indennità di accompagnamento e la struttura
garantisca per ogni esigenza del ricoverato (ovvero non sia necessario per alcun
motivo il ricorso ad assistenza privata).
la previsione di dimissione verso altre strutture sempre del settore assistenziale
(nello specifico: Case di Riposo) per persone malate non curabili a domicilio
già ricoverate presso la stessa struttura.
Confidando nell'auspicato chiarimento si coglie l'occasione per inviare cordiali
saluti
Per Gruppo Solidarietà
Fabio Ragaini
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