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- Al Direttore sanitario AUSL 5 - Jesi
e p.c. - Assessore sanità Regione Marche
- Assessore servizi sociali Regione Marche

lì, 6 febbraio 2001


Oggetto: Struttura di Via Tabano. Classificazione e mandato.


In diverse occasioni abbiamo posto il problema della classificazione della struttura in oggetto, in particolare sul mandato della stessa che a nostro avviso si presenta contraddittorio, anche in riferimento alle indicazioni regionali in tema di salute mentale (P.O. e successive modifiche). Le principali contraddizioni riguardano:
l'essere struttura di tipo sanitaria (accoglie persone con malattia psichica su indicazione del Dipartimento di salute mentale) e dall'altro avere come riferimento normativo il settore dell'assistenza sociale;
la tipologia di utenza della struttura.


L'Atto di convenzione (19.5.1999)
- Si stabilisce che la struttura è "destinata a malati psichici che hanno superato la fase acuta e sub acuta della malattia"; dunque persone malate! nonostante ciò essa è stata autorizzata con decreto del Servizio servizi sociali e si fa riferimento ai requisiti della D.R. 54/96, attuativa dell'art. 9 della legge 43/88 (tale delibera in realtà non fa riferimento a strutture destinate a soggetti con malattia mentale e non potrebbe farlo essendo queste di competenza del settore sanità, ma riguarda "strutture residenziali e semiresidenziali socio educative e assistenziali per i minori e per gli adulti in difficoltà, anche portatori di handicap")
- Sempre nello stesso Atto la struttura residenziale viene individuata come "presidio residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa psichiatrica del DSM dell'AUSL 5"
- Viene stabilito inoltre che il DSM: - elabora per ciascun soggetto un programma terapeutico; - definisce anche il periodo di permanenza nella struttura; - verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico; insieme al responsabile della struttura verifica i risultati ottenuti ("Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione")
- è previsto il pagamento di una quota alberghiera a carico dell'utente pari a L. 32.500 giornaliere.

Dalla stessa Convenzione emerge una palese contraddizione tra tipologia di utenza e tipologia di struttura. Si è in presenza infatti di una comunità che accoglie soggetti malati mentali, con un chiaro iter definito dal DSM e contestualmente la struttura deputata a compiere l'intervento terapeutico riabilitativo è una struttura del settore socio assistenziale tanto che nell'Atto di convenzione, nonostante le funzioni assegnate, nessun riferimento viene fatto alle normative regionali attuative del P.O.S.M.. Viene inoltre previsto a carico dell'utente il pagamento di una quota alberghiera, indebita se riferita a soggetti malati che affrontano un percorso terapeutico riabilitativo.
Quanto invece alla tipologia di struttura, nonostante che in premessa si chiarisca che essa è destinata a malati psichici che hanno superato la fase acuta e sub acuta della malattia, nei fatti essa ospiti anche soggetti che terminata la fase acuta accedono ad un programma terapeutico riabilitativo.
Emerge dunque una situazione alquanto confusa (tipologia di struttura, tipologia di utenza, autorizzazione al funzionamento).

Nel richiedere chiarimenti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra si ritiene, infine, del tutto ingiustificato:
l'accesso presso la struttura di utenti in post-acuzie necessitanti di un intervento terapeutico riabilitativo assimilabile a quello dell'SRR e la richiesta, per questi stessi soggetti, del pagamento di una quota alberghiera;
prevedere nel caso di reddito insufficiente da parte dell'utente l'estensione ai tenuti agli alimenti della partecipazione alla spesa; ciò per un duplice motivo: a) gli utenti della struttura sono soggetti malati e per essi devono valere le regole del settore sanitario; b) eventualmente è solo il destinatario (e non l'ente) della prestazione che può rivalersi sui tenuti agli alimenti. Si ricorda inoltre che la DGR 2569/97 "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali", prevede a carico dell'utente con malattia mentale, ricoverato presso una struttura assistenziale un partecipazione al costo pari al 30% della spesa, che commisurata al costo retta delle strutture assistenziali è pari alla quota dell'indennità di accompagnamento e di una piccola parte della pensione. Pertanto la partecipazione alla spesa dovrebbe essere eventualmente, nelle situazioni di cronicità, commisurata al reddito del solo richiedente la prestazione; è evidente che la quota di circa un milione al mese prevista a carico dell'utente nell'Atto di convenzione è accettabile solo nel caso in cui lo stesso percepisca l'indennità di accompagnamento e la struttura garantisca per ogni esigenza del ricoverato (ovvero non sia necessario per alcun motivo il ricorso ad assistenza privata).
la previsione di dimissione verso altre strutture sempre del settore assistenziale (nello specifico: Case di Riposo) per persone malate non curabili a domicilio già ricoverate presso la stessa struttura.

Confidando nell'auspicato chiarimento si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Per Gruppo Solidarietà
Fabio Ragaini