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Comunicato stampa

Una recente sentenza del Consiglio di Stato condanna la ASL 5 di Jesi al pagamento della retta di degenza per un soggetto con grave insufficienza mentale e autismo



Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha condannato la ASL 5 di Jesi al pagamento della retta di degenza di un soggetto affetto da insufficienza mentale di grado elevato con disturbo autistico, disabile psichico intellettualmente e mentalmente. La Asl riteneva di non essere tenuta al pagamento della retta in quanto l'intervento non rientrava tra le prestazioni sanitarie ma in quelle assistenziali di competenza del Comune.

La Sentenza ha ribadito la competenza sanitaria - dunque l'assunzione dei corrispondenti oneri - negli interventi con carattere di "cura" delle patologie in atto, ricordando che la stessa normativa non dispone che debbano definirsi tali solo i trattamenti che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente. A tale riguardo, specifica la sentenza pare dirimente proprio il l'Atto di indirizzo sull'integrazione socio sanitaria del 2001, nella parte che considera di carattere sanitario "i trattamenti volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite". La Sentenza ribadisce, dunque, che la competenza del settore sanitario (e dunque anche i conseguenti oneri finanziari) non si arresta alla fine di un processo che può portare alla guarigione o alla riabilitazione, ma rimane anche quando gli interventi sono "volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite". Insomma la cura non termina, come in troppi vogliono far credere al solo fine di ridurre le spese sanitarie, nelle fasi acute e post acute della malattia. Quando i trattamenti sono volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite non cessa, come ricorda la sentenza, la competenza del settore sanitario. E dunque le spese per questi interventi non sono a carico del settore sociale o peggio ancora dei cittadini.

La sentenza è importante perché ancora una volta conferma la tesi, in rispetto della normativa vigente, che alla sanità e non all'assistenza competono gli interventi di cura quand'anche non portino alla guarigione.
Ciò purtroppo quasi mai avviene nella nostra regione; per migliaia di cittadini affetti da gravi malattie che sono inguaribili (ma non per questo incurabili), che hanno necessità di servizi diurni o residenziali (anche a causa della scarsità di quelli domiciliari), il settore sanitario si dice non più competente ad intervenire scaricando così sul settore sociale (che poi significa quasi sempre famiglia) le propri competenze.
Per quanto riguarda ad esempio gli anziani malati cronici non autosufficienti ciò significa il perpetuare il ricovero presso strutture assistenziali come le case di Riposo, con rette a completo carico dei malati ricoverato. Chi paga il ricovero, solo per fare alcuni esempi, di gravi anziani non autosufficienti non curabili a domicilio; Chi paga il ricovero di gravi malati di Alzheimer, Chi paga il ricovero di molti soggetti con malattia mentale?
Le ripetute sentenze del Consiglio di Stato, in ossequio alla normativa vigente, ribadiscono che la competenza è del settore sanitario. Dunque sulle ASL ricade l'onere finanziario delle prestazioni. Chissà che finalmente Regione, ASL, Comuni, non capiscano anche a seguito di queste sentenze, che nella nostra regione, come inascoltati denunciamo da anni, si continuano a violare le leggi vigenti in materia sanitaria.

Ma il diritto del debole nulla pare contare rispetto alle esigenze dei forti. Ben vengano, allora, le ripetute sentenza dei Giudici che cercano di far rispettare la legge a chi pur conoscendola si rifiuta ostinatamente di applicarla. Questo non ci consola, ma ci persuade nella necessità di continuare nella strada impervia, purtroppo, del richiamo al rispetto delle normative in vigore in tema di tutela della salute.


Gruppo Solidarietà

6 marzo 2004