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- Dirigente Servizi sociali
- Coordinatore Tecnico "Handicap"
e p.c. - Presidente Commissione Consiliare n. 2 - Jesi
- Sindaci Comuni associati



6 novembre 2000

Oggetto: Regolamenti Handicap.

In merito alla proposta di Regolamento inviato lo scorso 26 ottobre si allegano le seguenti proposte di modifica, ad integrazione o sostegno delle precedenti. Ci preme ribadire che le proposte che seguono sono espressione dell'intero associazionismo delle famiglie degli utenti e di tutela delle persone handicappate presenti nel territorio della Vallesina.
Per meglio approfondire gli aspetti sopra indicati, anche al fine di superare l'attuale situazione di incomunicabilità, si chiede un incontro nel quale poter meglio approfondire le nostre proposte. Certi di un sollecito riscontro alla presente, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.


Per le associazioni
Fabio Ragaini



Proposte di modifica ai Regolamenti riguardanti: Centro socio educativo e Assistenza educativa individualizzata.


Regolamento Centro socio educativo

- Art. 3
, togliere l'ultimo periodo da "I soggetti" fino a "età".
Motivazione: L'età non può essere una discriminante per l'accesso ai servizi; sarà cura degli stessi servizi prevedere ad eventuali forme diversificate di interventi, che prescindono dall'età, modellati sui bisogni delle singole persone. Giustamente nel Regolamento dell'Assistenza educativa l'età non è un criterio discriminante l'accesso al servizio. Non si vede perché questa debba riguardare un servizio come quello del Centro Diurno.

- Art. 7, Si accoglie la proposta di modifica apportata. E' evidente che occorre conseguentemente dare alle famiglie una chiara informazione sulla possibilità di fruire anche nel mese di agosto del servizio.

- Art. 14, Nell'ultimo periodo dopo "partecipazione", aggiungere "e i rappresentanti delle associazioni di tutela degli utenti".
Motivazione: Anche nella stesura inviata non sono state accolte le nostre proposte riguardanti la possibilità di poter accedere alle strutture, che ritenevamo di aver sufficientemente motivato nell'invio delle precedenti osservazioni. Francamente non riusciamo a capire la motivazione per cui non si voglia accogliere questa proposta. E' veramente preoccupante, in via di principio, che si voglia impedire alle associazioni di tutela di svolgere una importantissima funzione di controllo. Vogliamo ricordare come in ambito sanitario ad es. il Tribunale per i diritti del malato o altre associazioni similari possono accedere nelle strutture sanitarie senza alcuna limitazione.

- Sul punto riguardante il Trasporto prendiamo Atto di quanto inserito nella Convenzione; dato che la stessa già conferma la garanzia di pasto e trasporto ci pare che l'inserimento di tale punto nel regolamento confermi quanto già espresso e dunque rafforzi tali garanzie.


Regolamento Assistenza domiciliare individualizzata

- Art. 4, ribadiamo le nostre proposte, togliendo l'ultimo periodo da "Per gli" fino a "servizio".
Motivazione: questo articolato fa riferimento ai criteri di riparto della legge 18/96 attualmente in vigore (di solito di durata biennale) che stabilisce che il contributo per l'assistenza educativa viene erogato solo ai soggetti che abbiano un'età inferiore ai 35 anni. Ciò significa che per i soggetti che abbiano compiuto 35 anni, nel caso di intervento domiciliare, il contributo regionale verrà calcolato sul costo dell'assistenza domiciliare di tipo domestico ma non su quella di tipo educativo. Ciò non impedisce ai Comuni, se lo riterranno opportuno, di erogare l'assistenza educativa. Percepiranno solo un contributo regionale minore in quanto è calcolato sul costo dell'assistenza domestica. Le nostre associazioni hanno da sempre sostenuto che il centro diurno (a determinate condizioni: ad esempio quando esso non sia caratterizzato da attività di laboratorio) sia la risposta più adeguata per rispondere a situazioni di grave handicap intellettivo; ma il dato di fatto è che nel nostro territorio molti soggetti, in queste condizioni, da anni, usufruiscono di servizi educativi domiciliari; sostenere che dopo i 35 anni per queste persone debba essere interrotto un servizio educativo per passare alla semplice assistenza domestica pare francamente poco sostenibile. Il problema è semmai individuare percorsi appropriati indipendentemente dall'età e dalle delibere regionali.

- Art. 5, dopo "elevato" aggiungere: "ed il servizio garantito per l'intero anno senza interruzioni".
Motivazione: Si ritiene non chiara la formulazione. Infatti per i "soggetti gravissimi" su "motivata richiesta da parte dell'UM", si possono introdurre due eccezioni: a) passaggio dalle 47 settimane alle 52 settimane; b) aumento complessivo dell'orario settimanale (ad es. passaggio dal monte ore massimo di 18 ore a 20 ore settimanali).

Si fa inoltre presente:
che il problema del contenzioso riguarda non solo il servizio CSE (art. 10), ma anche l'AEI;
il perdurare di una situazione assolutamente iniqua riguardante la contribuzione. A noi pare incredibile che si possa ritenere che una famiglia (di qualsiasi dimensione) con reddito lordo complessivo di 20 milioni debba contribuire al costo del servizio (variabile a seconda del tipo).
L'approvazione dei Regolamenti non può continuare a lasciare in sospeso la definizione di alcuni interventi oggi erogati e conseguentemente a quale tipologia di servizio ci si riferisce. Deve pertanto essere chiarito il significato dei seguenti servizi: Centro di educazione motoria (CEM) e Laboratorio di Terrecotte (prima che quest'ultimo assuma la connotazione di Centro Diurno).
Deve inoltre essere sanata un'ingiustizia che si perpetua da anni frutto della mancata distinzione tra interventi e servizi. Gli utenti che non usufruiscono di alcuni interventi caratterizzanti l'attività di un Centro diurno (vedi la cosiddetta attività motoria) e che per questo devono accedere ad altri servizi devono essere considerati utenti del Centro diurno a tempo pieno. Pertanto, da un punto di vista amministrativo, fino a che non verranno cambiate le disposizioni riguardanti la contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa riguardante l'obbligazione alimentare ribadita anche dal D.lgs 130/2000, la quota considerata deve essere quella del Centro diurno a tempo pieno.