(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Il Mosaico, Anffas Jesi Via
S. D’acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel. – fax 0731703327
lì 9.06.2004
- Sindaco Comune di Cupramontana
Assessore servizi sociali Comune di Cupramontana
e p.c. - Sindaco e Assessore servizi sociali comune di Jesi
comune capofila gestione associata
- Sindaci Comuni associati
Coordinatore D’ambito sociale 9 - Jesi
Oggetto: Servizi Handicap. Partecipazione al costo del servizio. Riferimento
lettera inviata alle famiglie Piersimoni - Fiorentini 28 maggio 2004.
Con lettera del 28.5.2004 alle famiglie Piersimoni e Fiorentini il Comune di
Cupramontana a firma del “Responsabile del Servizio” Ersilio Bocci, ha intimato
alle famiglie il pagamento delle quote di contribuzione secondo le indicazioni
stabilite dalla Regolamentazione risalente al 1997 ritenendo tale situazione
“non più tollerabile”, tanto da esporre addirittura il Comune “ad azione di
responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti”, per arrivare infine
alla minaccia: “si provvederà alla sospensione del servizio” e al recupero della
somma. Constatiamo, inoltre, che la lettera non porta la firma ne del sindaco
ne dell’assessore ai servizi sociali.
Il Comune di Cupramontana che intende essere così ligio al rispetto delle leggi
continua a dimenticare che la Regolamentazione adottata non tiene in alcun conto
tutta la normativa Isee e disattende le indicazioni del D. lgs 130/2000 (art,
1, comma 2), che obbliga entro 6 mesi dall’emanazione del decreto previsto dall’art.
2, comma 3 (del 4.4.01), ad applicare tale normativa.
Non risulta peraltro che in questi anni abbia avanzato proposte di modifiche
ad un Regolamento che oltre a disattendere la normativa vigente, chiede contribuzioni
economiche ad utenti in situazione di handicap grave aventi redditi familiari
lordi annui pari a 20 milioni delle vecchie lire. Il Comune di Cupramontana
ritiene dunque equo ed eticamente accettabile che un reddito familiare mensile
lordo pari L. 1.600.000 giustifichi la richiesta di contributo economico
anche di centinaia di € mensili.
Chiede dunque il rispetto di una Regolamentazione che appare oltre che illegittima
del tutto iniqua, tanto che diversi Comuni aderenti alla gestione associata
hanno provveduto a modificarla. Si ricorda in proposito la lettera delle scriventi
associazioni dello scorso 11 maggio.
Non risulta inoltre che le famiglie abbiano concordato alcunché con l’amministrazione
comunale; nelle lettere del 20-9-02 (Piersimoni Maria) e del 28.10.02 (Fiorentini
Maria), inviate anche alle nostre associazioni hanno chiesto al Comune di Cupramontana
il rispetto della normativa vigente come da decreto legislativo 109/98, modificato
dal D. lgs 130/2000.
Appare inoltre gravissima la reiterata minaccia di sospensione dal servizio;
l’amministrazione comunale di Cupramontana intende quindi assumersi la responsabilità
della sospensione della fruizione del Centro socio educativo negando
il servizio ai due utenti, così come indicato dal Piano educativo formulato
dalla competente Unità Multidisciplinare.
La lettera fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione (che si riferisce
ad un ricovero avvenuto e terminato nel 1995 e dunque precedente alla normativa
Isee) ma continua a voler dimenticare che:
1) L’art. 25 della legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 stabilisce che
«ai fini dell’accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla
presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
2) Il 6° comma dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal
decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «Le disposizioni del
presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli
alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate
nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo
438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare
del richiedente le prestazioni sociali agevolate». (Vedere punto 5).
3) Il comma 2 ter dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue:
«Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio
o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone
con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge,
nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia
stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente
decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità.
Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza
e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in
relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla
base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni».
4) Il DPCM previsto (e non ancora emanato), che ha lo scopo di “favorire la
permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” è un atto
di natura amministrativa che non può: a) modificare le disposizioni del D. lgs
130/2000 che stabiliscono che la contribuzione deve far riferimento alla situazione
economica del solo assistito; b) indurre cambiamenti nelle norme stabilite dal
decreto legislativo (che ha valore di legge) 130/2000.
5) Il 1° comma dell’articolo 438 del codice civile dispone che «gli alimenti
possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non è in grado
di provvedere al proprio mantenimento». (Vedere anche il punto 2).
6) Il terzo comma dell’articolo 441 del codice civile prescrive che «se gli
obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di
somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le
circostanze». Ne deriva che i Comuni e gli altri enti pubblici non solo
non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni
ma non possono stabilire con propria delibera gli importi che i parenti sarebbero
tenuti a versare.
Per tutti questi motivi si invita nuovamente il Comune di Cupramontana, al rispetto
della normativa vigente. Si comunica inoltre che le scriventi associazioni,
nel malaugurato caso in cui l’amministrazione intenda promuovere causa avvieranno
una campagna per la raccolta dei fondi necessari alle famiglie per le spese
da sostenere.
Restando in attesa di riscontro della presente si inviano distinti saluti
Le associazioni
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