(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà - Ass. Il Mosaico - Via S. D'acquisto
7, 60030 Moie di Maiolati S. (AN). Tel. e fax 0731.703327
- Sindaco e Assessore Servizi sociali Comune di Cupramontana
- Sindaco e Assessori Servizi Sociali Comune di Jesi - capofila gestione associata
e. p.c. - Umea - Distretto B ASL 5
- Assessore servizi sociali regione Marche
13 aprile 2003
Oggetto: Utenti servizi gestione associata.
In riferimento alla riunione convocata mercoledì 9 aprile dalla amministrazione
comunale nella quale è stato comunicato alle famiglie che frequentano il Centro
Diurno di Staffolo la sospensione del servizio nel caso in cui le stesse
non si adeguassero al pagamento della quota fissata dal Regolamento comunale
(che prevede sufficiente un reddito lordo familiare di 20 milioni di vecchie
lire - indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare -
per arrivare a partecipazioni al costo dei servizi anche per diverse centinaia
di mila lire al mese), le scriventi associazioni nel ribadire l'estrema gravità
di tali comunicazioni, ricordano alla amministrazione comunale che nessuna sospensione
del servizio può disporsi per la mancata ottemperanza al regolamento vigente,
ribadiscono che tali norme contrastano sia con il D.lgs 130/2000 che con la
normativa riguardante l'obbligazione alimentare (che si riporta di nuovo). Si
conferma inoltre che le stesse associazioni, cui le famiglie si sono rivolte
nell'invio della disdetta, si opporranno in ogni modo a qualsiasi violazione
delle leggi vigenti.
Distinti saluti
Ass. IL Mosaico
Gruppo Solidarietà
D. lgs. 130/2000 - Art. 2, Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art.
433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma,
del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata".
Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile è il seguente:
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di
bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
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