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lì 18.8.2003

- Presidente giunta regionale
- Assessore regionale ai servizi sociali


Oggetto: Contributo al costo dei servizi socio assistenziali. Applicazione Decreto legislativo 130/2000 e norme sull'obbligazione alimentare.


Ancora lo scorso giugno per l'ennesima volta questa associazione è tornata a chiedere, ad oggi purtroppo inutilmente, un intervento regionale riguardo l'applicazione del decreto legislativo 130/2000 al fine di darne effettiva applicazione nella parte in cui ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti".
Il D. lgs 130/2000 ha stabilito, inoltre, in maniera inequivocabile che non subiscono alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438, "Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque confermato che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti ai propri congiunti, Gli enti pubblici, precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.

In maniera del tutto pretestuosa, al fine di non darne applicazione, alcuni enti pubblici lamentano la mancata emanazione di un ulteriore DPCM, pur sapendo che gli enti non possono imporre ai parenti il pagamento delle quote di contribuzione al costo dei servizi.

Le famiglie, in particolare di anziani malati non autosufficienti sono costrette al pagamento di esorbitanti cifre, per il pagamento della retta di ricovero presso residenze sociali o socio-sanitarie. In alcuni casi poi per aggirare le norme sull'ISEE si prende (nei servizi domiciliari e diurni) in considerazione il reddito dell'assistito ma conteggiando, del tutto illegittimamente, anche l'indennità di accompagnamento, determinando così un reddito ben superiore a quello riferibile al minimo vitale e dunque giustificando la partecipazione al costo da parte dell'assistito.

Sollecitiamo pertanto nuovamente la regione Marche ad intervenire urgentemente presso gli enti locali ai fini del rispetto della normativa vigente. Si allega, in proposito una recente nota del Difensore Civico della regione Campania che conferma quanto sostenuto da questa associazione.

Distinti saluti

Gruppo Solidarietà



Napoli, 23 dicembre 2002
Il Difensore civico della regione Campania Avv. Giuseppe Fortunato

"Visto il ricorso n. 658/2002 del CSA-Comitato per la Difesa degli Assistiti di Torino;
costatato che in tale ricorso il Comitato per la Difesa dei Diritti degli Assistiti di Torino ha evidenziato che nei comuni della Campania gli enti erogatori di assistenza richiedono il pagamento delle spese di assistenza, fra cui le rette di ricovero, ai parenti degli anziani ultra65enni non autosufficienti;
constatato che il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti per la prestazione degli alimenti ai sensi degli articoli 433 del codice civile e seguenti ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione;
constatato che dal carattere della prestazione alimentare ne deriva automaticamente la non legittimazione dell'ente locale nel richiedere il pagamento;
constatato che, poiché negli anni passati sono emerse cattive interpretazioni, è intervenuto il decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 evidenziando che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate "non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438 del codice civile, primo comma, nei confronti dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti le prestazioni agevolate";
constatato che, allo stato, non v'è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero;
constatato che gli enti erogatori, nonostante la palese interpretazione autentica del legislatore, persistono in una cattiva prassi e che argomentano pretestuosamente che, poiché le disposizioni del decreto 130/2000 si applicano nei limiti stabiliti da un venturo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esclusione della possibilità di richiedere ai parenti dei ricoverati delle rette avverrebbe solo con tale emanando decreto;
ritenuta infondata tale ricostruzione sia perché, già prima dell'interpretazione chiarificatrice, doveva essere esclusa la possibilità di richiedere i pagamenti ai parenti stante la vincolatività e la specialità della disciplina sugli alimenti sia perché la norma del decreto legislativo 130/2000 ha solo voluto escludere senza dubbio la facoltà di cui si erano arrogati gli enti senza alcun bisogno quindi di ulteriore intervento normativo;

INVITA

l'ANCI della Campania a rappresentare ai Comuni della Campania l'illegittimità di richiedere ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni il pagamento delle prestazioni assistenziali e delle rette di ricovero.
Al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti ed ai suoi rappresentati: Associazione G.E.AP.H., Genitori e Amici dei Portatori di Handicap di Sangano (TO); Associazione Genitori Fanciulli Handicappati ex USSL 34 di Orbassano (TO); Associazione Italiana Assistenza Spastici di Torino; Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affidatarie; Associazione "La Scintilla" di Collageno-Grugliasco (TO) Associazione "Odissea 31" di Chiasso; Associazione "Oltre il ponte " di Lanzo Torinese; Associazione "Prater Willi", sez: di Torino; Associazione Promozione Sociale; A.S.V.A.D., Associazione Solidarietà Volontariato a Domicilio; Associazione Spina BiIfida; Associazione Tutori Volontari; COGEHA, Collettivo Genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese;Comitato Integrazione Scolastica Handicappati; Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere; Coordinamento Para-tetraplegici; CUMTA Comitato Utenti Mezzi Trasporto Accessibili; GRH, Genitori Ragazzi Handicappati di Venaria Druento (To) Gruppo Inserimento Sociale Handicappati ex USSL 27 Unione per la Lotta Contro l'Emarginazione Sociale; Unione per la tutela degli Insufficienti Mentali ; Vivere Insieme di Rivoli"; si richiede elenco dettagliato delle disfunzioni e delle illegittime pretese a sua conoscenza , trasmettendo ogni atto in suo possesso, per ogni puntuale e specifico intervento di questo Difensore Civico presso i comuni e presso gli enti erogatori.
Il presente invito è comunicato al Ministero della Salute e dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania per ogni opportuna attività.

Il Difensore civico della regione Campania
Avv. Giuseppe Fortunato