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- Assessore regionale ai servizi sociali
- Presidente componenti V Commissione Consiliare
- Capigruppo Consiglio regionale

lì 19.9.2001


Oggetto: Applicazione Decreto legislativo 130/2000


Con la presente veniamo a sollecitare un intervento regionale riguardo l'applicazione del decreto 130/2000 al fine di darne effettiva applicazione nella parte in cui ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti". Dal punto di vista formale tale Atto attende un ulteriore DPCM ma è del tutto evidente, in particolare dopo l'emanazione dell'Atto di indirizzo sull'integrazione socio sanitaria (DPCM 14.2.2001), che la mancata applicazione di tale previsione ha l'unico fine di ritardarne il più possibile l'applicazione per evitare l'aumento dei costi a carico degli enti locali.

Peraltro il D. lgs 130/2000 ha stabilito in maniera inequivocabile che non subiscono alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438, "Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque confermato che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti ai propri congiunti, mentre restano fermi i doveri di cura e di assistenza attribuiti dalle leggi vigenti agli enti pubblici. Questi ultimi, precisa il decreto, non possono sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.

Nonostante ciò, ed in contrasto con quanto sopra, è sotto gli occhi di tutti le cifre esorbitanti (80.000-100.000 L. al giorno) richieste ad esempio agli anziani malati non autosufficienti ed ai loro parenti ricoverati presso residenze sociali o socio-sanitarie, ma anche a soggetti con handicap o con malattia mentale ricoverati presso strutture assistenziali. In alcuni casi poi per aggirare le norme sull'ISEE si prende (nei servizi domiciliari e diurni) in considerazione il reddito dell'assistito ma conteggiando, del tutto illegittimamente, anche l'indennità di accompagnamento, determinando così un reddito ben superiore a quello riferibile al minimo vitale e dunque giustificando la partecipazione al costo da parte dell'assistito.

Sollecitiamo pertanto un intervento regionale che dia piena applicazione alle norme sopra indicate.

Distinti saluti

Gruppo Solidarietà