(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di
Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, grusol@grusol.it
- Assessore regionale ai servizi sociali
- Presidente componenti V Commissione Consiliare
- Capigruppo Consiglio regionale
lì 19.9.2001
Oggetto: Applicazione Decreto legislativo 130/2000
Con la presente veniamo a sollecitare un intervento regionale riguardo l'applicazione
del decreto 130/2000 al fine di darne effettiva applicazione nella parte in
cui ha stabilito che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap
permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti
ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata
accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione
economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti
"tenuti agli alimenti". Dal punto di vista formale tale Atto attende un
ulteriore DPCM ma è del tutto evidente, in particolare dopo l'emanazione dell'Atto
di indirizzo sull'integrazione socio sanitaria (DPCM 14.2.2001), che la mancata
applicazione di tale previsione ha l'unico fine di ritardarne il più possibile
l'applicazione per evitare l'aumento dei costi a carico degli enti locali.
Peraltro il D. lgs 130/2000 ha stabilito in maniera inequivocabile che non subiscono
alcuna modifica le norme del codice civile sugli alimenti, compreso l'art. 438,
"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Resta dunque confermato
che solo l'interessato ha la piena e assoluta facoltà di chiedere gli alimenti
ai propri congiunti, mentre restano fermi i doveri di cura e di assistenza attribuiti
dalle leggi vigenti agli enti pubblici. Questi ultimi, precisa il decreto, non
possono sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.
Nonostante ciò, ed in contrasto con quanto sopra, è sotto gli occhi di tutti
le cifre esorbitanti (80.000-100.000 L. al giorno) richieste ad esempio agli
anziani malati non autosufficienti ed ai loro parenti ricoverati presso residenze
sociali o socio-sanitarie, ma anche a soggetti con handicap o con malattia mentale
ricoverati presso strutture assistenziali. In alcuni casi poi per aggirare le
norme sull'ISEE si prende (nei servizi domiciliari e diurni) in considerazione
il reddito dell'assistito ma conteggiando, del tutto illegittimamente, anche
l'indennità di accompagnamento, determinando così un reddito ben superiore a
quello riferibile al minimo vitale e dunque giustificando la partecipazione
al costo da parte dell'assistito.
Sollecitiamo pertanto un intervento regionale che dia piena applicazione alle
norme sopra indicate.
Distinti saluti
Gruppo Solidarietà
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