(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel e
fax 0731.703327
- Assessore regionale ai servizi sociali
- Presidente e componenti V Commissione
- Gruppi Consiliari
Lì 22.1.2001
Si allegano le osservazioni e proposte alla delibera contenente i criteri e
le modalità di attuazione della l. 18/96.
Confidando in una positiva accoglienza, si inviano cordiali saluti
Per Gruppo Solidarietà
Fabio Ragaini
Oggetto: Osservazioni "Delibera applicativa legge 18/1996 modificata ed integrata
con L.R. 28/2000"
Art. 12 comma 1, lettera a), Assistenza domiciliare indiretta al disabile in
situazione di particolare gravità.
Presentazione della domanda: Si ritiene opportuno semplificare la procedura
indicata al fine di evitare ulteriori disagi, trafile burocratiche e accertamenti,
soprattutto per tutte quelle situazioni già conosciute dai servizi.
La delibera prevede infatti la presentazione di una nuova domanda per
un nuovo accertamento e una nuova visita. Al fine di evitare nuovi accumuli
di fotocopie di cartelle cliniche, ecc.. del tutto inutili o la ricerca di nuovi
certificati medici (di solito anche con richiesta di pagamento), la domanda
può essere corredata precedentemente da una relazione delle UM (la persona
è in carico alle UM).
Dovrebbe inoltre essere specificato che deve essere compito sia delle UM che
delle Commissioni della 104/92 recarsi presso il domicilio della persona nel
caso (dovrebbero essere la maggioranza) ricorrano le condizioni per la visita
domiciliare. Si pone inoltre il problema della comunicazione agli utenti di
questa nuova modalità e procedura. Per tutti quelli che già hanno usufruito
del servizio dovrà essere compito delle UM comunicare il nuovo percorso per
la fruizione del contributo.
Firma del contratto: Condizione per accedere al contributo è la
firma del contratto. Le "prestazioni" previste sono le seguenti:
Somministrazione dei pasti
Assistenza ed aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella
gestione delle attività quotidiane
Controllo e sorveglianza notturni
Attività per il mantenimento di idonee condizioni igieniche dell'ambiente di
vita del portatore di handicap
Attività di stimolo per il mantenimento di possibili relazioni sociali
Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane sia all'interno
della abitazione che in rapporto con l'esterno.
Pare francamente poco rispettoso del sacrificio di tante famiglie che per anni/decenni
si prendono cura con dedizione totale di un proprio familiare chiedere, di firmare
un contratto con il quale si impegnano a fare (vedi sopra) le cose che fanno
da una vita (senza contributo non somministrerebbero più i pasti? non si alzerebbero
la notte? Non vestirebbero i loro cari? ecc…).
Si chiede pertanto di togliere la parte relativa al contratto, riconoscendo
che il contributo viene erogato in quanto si riconosce il lavoro di cura
delle famiglie (va ricordato che quasi sempre uno dei due coniugi rinuncia
al lavoro), nell'assistenza di un proprio congiunto in situazione di gravità
ed a rischio permanente di ricovero. Anche in merito alla verifica del punto
D, ci si chiede in base a quale criterio un operatore esterno può verificare
l'attuazione del Piano. Rimane naturale compito degli operatori delle
UM a prescindere dall'erogazione del contributo verificare che le condizioni
di vita di una persona totalmente dipendente in tutti gli atti della vita quotidiana
siano rispondenti a criteri di dignità e di tutela. Si ricorda inoltre che il
contributo per l'anno 2000 è stato pari L. 650.000 mensili (circa 23.000 al
giorno). Se anche per l'anno 2001 a causa di un maggior rigore nell'accoglienza
delle domande si arrivasse al doppio della cifra il contributo sarebbe pari
a circa 45.000 L. al giorno; una cifra, seppur importante, che non coprirebbe
neanche tre ore di assistenza aggiuntiva giornaliera.
Si chiede pertanto di togliere la parte relativa al punto C e D.
In merito al monte ore massimo ammissibile la delibera stabilisce:
un monte ore massimo pari a 60 ore settimanali
la definizione oraria su cui calcolare il contributo viene definita dall'ente
locale sentita l'UM competente, anche in base ai servizi o interventi attivati
dall'ente locale.
Con questa formulazione si produce una totale e incontrollabile discrezionalità
nella definizione del monte ore assegnabile. Anche la quantità di
servizi fruiti diventa "interpretabile". In base a quale criterio l'ente locale
(la maggior parte dei quali, date le piccole dimensioni, non ha neanche propri
operatori, vedi assistenti sociali), definisce il monte ore ammissibile?
Potrebbero aversi situazioni di questo genere:
soggetto con grave deficit intellettivo che usufruisce di un Centro diurno
per 40 ore settimanali o soggetto frequentante la scuola con "copertura" pomeridiana,
con una richiesta di monte ore pari a 60 ore settimanale; o anche: per due persone
che usufruiscono degli stessi servizi, solo perché abitanti in due territori
diversi, si potrebbe avere una diversa quantificazione del monte ore, in base
alle interpretazioni degli operatori locali;
soggetto con gravissima compromissione fisica che riceve 10 ore settimanali
di assistenza domiciliare, con una richiesta di un monte ore settimanale di
30 ore ecc… potrebbe darsi anche che lo stesso soggetto non fruisca di alcun
servizio;
tante altre situazioni tutte comunque ammissibili data l'attuale formulazione.
Considerato che un'ipotesi di aumento del monte ore ammissibile in assenza
di servizio (proporzione indiretta rapporto ore di servizio - contributo)
potrebbe produrre la non erogazione dello stesso da parte dell'ente locale con
effetti gravissimi in particolare per tutte le situazioni di handicap psico
fisico che necessitano di una estesa rete di servizi educativo-riabilitativi
(vedi ad esempio Centro diurno), se ne deduce che il contributo non può essere
definito in base a questo criterio. Per evitare comunque che il contributo sia
totalmente sganciato dai servizi fruiti si propone la seguente distinzione:
Nel caso in cui il soggetto frequenti la scuola, o sia inserito in un Centro
Diurno per almeno 35 ore (o servizio analogo con stessa dotazione oraria) settimanali
il monte ore massimo assegnabile non può superare le 20 ore settimanali;
In tutte le altre situazioni il monte ore massimo assegnabile è di 48 ore settimanali.
Assistenza educativa
Si chiede l'abrogazione del limite dei 35 anni di età per usufruire del servizio
(si valuta peraltro positivamente la modifica, rispetto all'ano precedente,
che prevedeva che solo il soggetto con grave deficit intellettivo potesse fruire
dell'AE).
Tale limite, a nostro avviso non trova una giustificazione. Infatti se lo stesso
soggetto (ad esempio ultratrentacinquenne con grave deficit intellettivo) frequenta
un CD, giustamente, non si mette in discussione la valenza educativa dell'intervento
(dopo i 35 non viene prevista una diversa presenza di operatori). Si ritiene
pertanto che qualora il Comune su indicazione dell'UM ritenga opportuno l'intervento
di AED, tale intervento deve essere finanziato a prescindere dall'età. Si propone
pertanto l'abolizione del limite dei 35 anni. Con la seguente formulazione:
"Per i soggetti ultratrentacinquenni con grave deficit intellettivo con nulla
o limitata autonomia l'intervento di assistenza educativa domiciliare viene
messo a finanziamento, previa dettagliata relazione che motivi tale scelta di
intervento rispetto all'inserimento presso un Centro socio educativo". Va
inoltre considerato che perdurando l'assenza di obbligatorietà di gestioni associate,
i comuni di piccole dimensioni che non si associano (e purtroppo possono farlo),
non hanno alternativa a servizi educativi domiciliari; a meno che non si ritenga
che per la situazione sopra indicata (ultratrentacinquenne con grave deficit
intellettivo) l'educatore (o figura similare) può andare bene fino a 34 anni
e 364 giorni, mentre due giorni dopo sia sufficiente un addetto all'assistenza.
Art. 13, Centri socio educativi diurni e residenziali
Per quanto riguarda le strutture residenziali come previste dalla legge, nel
caso ve ne siano oltre quelle previste dal progetto regionale sperimentale si
chiede che esse vengano messe a finanziamento come gli altri interventi.
Riguardo invece i Centri diurni riteniamo che essi debbano garantire l'apertura
per almeno 11 mesi all'anno per 5 giorni e per almeno 7 ore al giorno.
Una apertura di soli 10 mesi in servizi rivolti a soggetti i situazione di gravità
determinerebbe assenza di servizio per un periodo ingiustificabilmente lungo.
Su questo aspetto (ed anche in relazione alle problematiche poste dal servizio
di AED) cogliamo l'occasione per ribadire quanto sostenuto in occasione della
proposta di modifica della legge: Il Centro socio educativo, come indicato anche
dalla legge quadro (l'art. 8, comma 1, lett. l), deve "servire", soggetti "che
abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa". Pertanto il CSE
che accoglie questi soggetti ha necessità di essere aperto per almeno
11 mesi all'anno; garantendo in ogni caso il servizio per tutto l'anno nelle
situazioni di particolare gravità (infatti nel "semiresidenziale" dei servizi
di riabilitazione ex art. 26/833 che accolgono un'utenza assimilabile a quella
di molti CSE i servizi sono aperti 12 mesi all'anno. E' chiaro che nel caso
in cui il Centro diurno, come prevede la legge 18/96, svolga anche una funzione
di supporto all'inserimento lavorativo o di percorsi occupazionali e di formazione
e dunque accolga una tipologia di utenza ben diversa in termini di gravità vengono
meno le ragioni per l'apertura di un servizio per tutto il periodo dell'anno.
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