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(indice Voce sul sociale)

C.A.T.
Comitato Associazioni di Tutela

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Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
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Ass. Paraplegici Marche
Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona
Uildm Ancona




Ancona, 24 aprile 2006

Presidente e componenti V Commissione Consiliare


Oggetto: Osservazioni alla “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 26 della L.r. 4.6.96 n. 18 e successive modificazioni”.


Prima di entrare nello specifico del testo questo Comitato ritiene inaccettabile che la definizione dei criteri di finanziamento della legge per l’anno in corso avvenga, di fatto, a metà anno con tutte le difficoltà di modifica del provvedimento ma soprattutto tutte le difficoltà per gli enti locale nella programmazione degli interventi. Si chiede pertanto alla Commissione di impegnare al giunta regionale affinché i criteri per il 2007 arrivino in Commissione entro il 2006.

Si segnala inoltre la contraddittorietà, dopo la legge 20/2002 e il Regolamento 1/2004, che per i servizi diurni e residenziali per disabili lì definiti, si rimandi alla legge di settore la modalità di finanziamento di questi servizi (che in questo caso riguarda solo i Comuni). Si ricorda che a tutt’oggi per queste strutture non è stato definito il costo retta e la modalità di finanziamento tra sistema sociale e sanitario. La definizione di tutto questo renderebbe più agevole il ruolo di tutti gli attori del sistema (dalla regione agli utenti). Ma si continua a non farlo. Anche in questo caso si chiede alla Commissione Consiliare di impegnare la giunta regionale perché tutto ciò avvenga.

Sullo specifico dei punti:

Articolo 12, comma 1, lettera a) ASSISTENZA EDUCATIVA. Si propongono le modifiche con colore blu. Rispondono alla necessità di fare in modo che anche nei servizi di educativa territoriale i requisiti delle figure professionali siano uguali a quelli richiesti nei servizi diurni e residenziali. L’educatore è lo stesso sia che operi in un centro diurno, in una comunità o nel domiciliare.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei disabili gravi per i quali l’Unità multidisciplinare per l’età evolutiva o per l’età adulta della Zona territoriale ASUR, i centri autorizzati ritengono necessario l’intervento di un educatore con particolare esperienza nel campo della disabilità il quale, nell’ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzo nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo. I requisiti dell’educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER previste nel regolamento 1-2004.


Articolo 13 - CENTRI SOCIO-EDUCATIVI-RIABILITATIVI DIURNI. Si propongono le modifiche con colore blu. Si ritiene infatti che 15 ore di coordinamento in centri diurni che ospitano più di 15 uteneti siano largamente insufficienti.

(…) Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale del centro nelle figure: del coordinatore, degli educatori (compresi gli eventuali esperti di laboratorio) e degli assistenti tutelari. Per le funzioni di coordinamento la dotazione oraria settimanale non può essere superiore a 15 ore per i centri con numero di utenti pari o inferiore a 16. Per i Centri aventi un numero maggiore di utenti la dotazione oraria può arrivare fino a 25 ore.




Tetti di spesa.
Per quanto riguarda gli interventi (art. 16 e 17) di inserimento lavorativo (tirocini e borse lavoro), considerato che a parte le borse socio assistenziali, gli altri interventi - che rientrano all’interno della legge 68/1999, debbano ricadere nelle competenze dell’assessorato al lavoro. Si chiede inoltre di non differenziare il contributo regionale tra chi beneficia di provvidenze e chi no.

cordiali saluti

il Comitato