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Comunicato stampa

Due importanti pareri del Difensore Civico di Jesi sulla contribuzione degli utenti al costo dei servizi assistenziali e sulle cure sanitarie

Il Difensore Civico di Jesi, avv. Samuele Animali nei giorni scorsi ha espresso due pareri di estrema importanza riguardanti la contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali e la competenza del settore sanitario riguardo la cura di soggetti malati e non autosufficienti.

Per quanto riguarda la contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali dopo un’attenta analisi della normativa vigente ha ribadito - quanto da tempo sostenuto da questa associazione - che le leggi vigenti impediscono ai Comuni e gli altri enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti. Come specifica il Difensore civico “leggi vigenti non consentono ai Comuni singoli e associati di pretendere contributi economici da parenti non conviventi o dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap grave; che in questi casi il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell’assistito e non ai redditi dei familiari, per cui l’utente può essere chiamato a contribuire solo nel limiti del suo reddito personale e del suo patrimonio”. Il Difensore Civico invita infine le Amministrazioni Comunali “ad attivarsi perché si provveda nel rispetto della legge vigente e dei principi costituzionali, come sopra illustrato, eventualmente modificando i comportamenti e le decisioni sin qui adottate”
Pertanto per i soggetti con handicap grave e per gli anziani non autosufficienti che usufruiscono di servizi assistenziali, domiciliari diurni e residenziali gli utenti devono contribuire al costo del servizio solo avendo a riferimento il reddito del richiedente la prestazione e non quella degli altri congiunti.

Nel secondo parere il Difensore Civico ha ribadito - in ossequio alla legislazione vigente - e prendendo a riferimento anche recenti Sentenze del Consiglio di Stato che la competenza del settore sanitario (e dunque anche i conseguenti oneri finanziari) non si arresta alla fine di un processo che può portare alla guarigione o alla riabilitazione, ma rimane anche quando gli interventi sono “volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite”. Il Difensore Civico ha quindi specificato “appare evidente che, non potendo considerare la cura terminata nelle fasi acute e post acute della malattia, è competenza del settore sanitario intervenire con l’erogazione di prestazioni in regime domiciliare, diurno o residenziale di soggetti affetti da gravi malattie anche quando siano stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, assumendo nel contempo il pagamento dei relativi oneri di degenza nei casi di ricovero in strutture residenziali”. Ha invitato infine le istituzioni “i ciascuno per le proprie competenze, a provvedere nel rispetto della legge vigente e dei principi costituzionali, modificando i comportamenti e le decisioni sin qui adottate ove non conformi”

I Pareri sono consultabili nel sito del Gruppo Solidarietà www.grusol.it


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29 luglio 2004