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Comunicato stampa
Due importanti pareri del Difensore Civico di Jesi sulla contribuzione
degli utenti al costo dei servizi assistenziali e sulle cure sanitarie
Il Difensore Civico di Jesi, avv. Samuele Animali nei giorni scorsi ha
espresso due pareri di estrema importanza riguardanti la contribuzione
degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali e la competenza
del settore sanitario riguardo la cura di soggetti malati e non autosufficienti.
Per quanto riguarda la contribuzione degli utenti al costo dei servizi
socio assistenziali dopo un’attenta analisi della normativa vigente ha
ribadito - quanto da tempo sostenuto da questa associazione - che le leggi
vigenti impediscono ai Comuni e gli altri enti pubblici di pretendere
contributi economici dai parenti degli assistiti. Come specifica il Difensore
civico “leggi vigenti non consentono ai Comuni singoli e associati di
pretendere contributi economici da parenti non conviventi o dai congiunti,
anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di
soggetti con handicap grave; che in questi casi il contributo richiesto
deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell’assistito e non ai redditi
dei familiari, per cui l’utente può essere chiamato a contribuire solo
nel limiti del suo reddito personale e del suo patrimonio”. Il Difensore
Civico invita infine le Amministrazioni Comunali “ad attivarsi perché
si provveda nel rispetto della legge vigente e dei principi costituzionali,
come sopra illustrato, eventualmente modificando i comportamenti e le
decisioni sin qui adottate”
Pertanto per i soggetti con handicap grave e per gli anziani non autosufficienti
che usufruiscono di servizi assistenziali, domiciliari diurni e residenziali
gli utenti devono contribuire al costo del servizio solo avendo a riferimento
il reddito del richiedente la prestazione e non quella degli altri congiunti.
Nel secondo parere il Difensore Civico ha ribadito - in ossequio alla
legislazione vigente - e prendendo a riferimento anche recenti Sentenze
del Consiglio di Stato che la competenza del settore sanitario (e dunque
anche i conseguenti oneri finanziari) non si arresta alla fine di un processo
che può portare alla guarigione o alla riabilitazione, ma rimane anche
quando gli interventi sono “volti al contenimento di esiti degenerativi
o invalidanti di patologie congenite o acquisite”. Il Difensore Civico
ha quindi specificato “appare evidente che, non potendo considerare la
cura terminata nelle fasi acute e post acute della malattia, è competenza
del settore sanitario intervenire con l’erogazione di prestazioni in regime
domiciliare, diurno o residenziale di soggetti affetti da gravi malattie
anche quando siano stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, assumendo
nel contempo il pagamento dei relativi oneri di degenza nei casi di ricovero
in strutture residenziali”. Ha invitato infine le istituzioni “i ciascuno
per le proprie competenze, a provvedere nel rispetto della legge vigente
e dei principi costituzionali, modificando i comportamenti e le decisioni
sin qui adottate ove non conformi”
I Pareri sono consultabili nel sito del Gruppo Solidarietà www.grusol.it
Gruppo Solidarietà
29 luglio 2004
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