(indice Voce sul sociale)
Gruppo Solidarietà, Via S. D'acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN),
Tel. e fax 0731.703327. grusol@grusol.it
Lì 4 maggio 2003
Presidente Giunta regionale
Assessore alla sanità
Assessore ai servizi sociali
Direttore Dipartimento Servizi alla persona
Direttore Agenzia sanitaria regionale
e p. c - Gruppi Consiglio Regionale
- CGIL - CISL - UIL regionali
Oggetto: Osservazioni alla proposta di PSR 2003-2005.
Questa associazione è gia intervenuta con osservazioni inviate durante le fasi
della stesura del PSR in data 27.11.02 e 10.1.03. Ad ulteriore completamento
si invia quanto segue. Distinti saluti
Gruppo Solidarietà
Posti letto ospedalieri di riabilitazione e lungodegenza.
Come avevamo già fatto notare (documento del 27.11.02) il raggiungimento dell'1
p.l. per mille, fissato dalla normativa nazionale, avviene conteggiando anche
posti letto extraospedalieri. In particolare nello 0,5 della riabilitazione
(735) vengono conteggiati oltre l'extraospedaliero intensivo - addirittura -
234 posti letto di riabilitazione estensiva. Lasciare inalterata questa parte,
ovvero far credere che si voglia raggiungere i 735 p.l. di riabilitazione ospedaliera,
è operazione del tutto scorretta; facendo credere ciò che non è, lasciando così
inalterata l'offerta di p.l. di riabilitazione ospedaliera del tutto carente
e vicariata subdolamente da posti letto residenziali classificati come extraospedalieri
(è come se si dicesse che un definito numero di posti letto di residenze protette
per anziani concorra a definire il numero di posti letto di riabilitazione ospedaliera).
Si chiede pertanto di fissare come obiettivo programmatico il raggiungimento
dello 0,5 per mille comprendente, seppur non correttamente, anche i p.l. oggi
classificati di riabilitazione intensiva, ma escludendo i 234 di riabilitazione
estensiva. Quanto alla lungodegenza è di assoluta necessità l'avvio della
riconversione che non può però tradursi nel solo cambio di denominazione dei
posti letto. E' di assoluta necessità pertanto che vengano emanate apposite
linee guida che definiscano anche moduli minimi (abbiamo visto addirittura strutture
classificate come lungodegenza con 2-5-8 p.l.) di funzionamento. Se questo continuerà
a non avvenire o anche ad avvenire senza che nessuna se ne accorga, anche in
questo caso, tutto l'extraospedaliero continuerà a vicariare, nelle situazione
più indefinite, la funzione di lungodegenza. Ciò per altro pare necessario anche
per la riabilitazione ospedaliera. Non si può accettare, qualche posto classificato
di R.O. all'interno dei vari reparti, al solo fine di spostare qualche posto
letto dalla funzione per acuti a quella di riabilitazione lungodegenza.
Il sistema extraospedaliero.
Ad oltre 4 anni e mezzo dall'approvazione del PSR vigente si è lasciato pressoché
indefinito l'intero sistema extraospedaliero. Infatti se la riabilitazione extraospedaliera
e la residenzialità sanitaria per persone disabili sono state meglio definite
attraverso gli accordi Regione-Centri ex art. 26, il sistema residenziale rivolto
ad adulti e anziani malati non autosufficienti (compresa la risposta delle demenze)
è rimasto del tutto incompiuto. Ad oggi ad esempio non è chiaro (parrebbe di
no) se tutte le strutture classificate come RSA abbiamo le stesse regole di
funzionamento (tipologia di utenza, standard assistenziali, definizione costo
retta e partecipazione dell'utente); ci si chiede su quali riferimenti normativi
funzionino le strutture pubbliche e private autorizzate come RSA. Sulla DGR
3240/92? Sulla l. 36/95? Sulla DGR 2200/2000 (che non fissa va ricordato lo
standard assistenziale)? Gli ospedali disattivati nel 1992 (a seguito della
Delibera regionale 99/92), per circa 280 posti letto, classificati come RSA
funzionano, ad esempio, come la Rsa di Mondavio, di Mombaroccio, di Fossombrone?
O anche come "Anni Azzurri" di Ancona?, "Abitare il Tempo" di Loreto?, "Luciani"
di Ascoli Piceno? Queste strutture accomunate dalla stessa classificazione sono
strutture "appartenenti", come dovrebbero, in base alla normativa regionale
al settore sanitario, o dal punto di vista giuridico amministrativo appartengono
al settore sociale (seppur si riconosce nel costo retta una quota sanitaria)?
Sono questi nodi che, a nostro giudizio, devono essere assolutamente sciolti
pena il permanere di un quadro indefinito nel quale ambiguità e arbitrii hanno
la meglio (vedi la recente lettura della DGR 452/2003 riguardante l'accordo
con le case di cura private "Villalba" e "Villa dei Pini", con p.l. autorizzati
di RSA convertiti in NAR). Perché la regione ha consentito e consente alla stragrande
maggioranza degli ospedali disattivati nel 1992 di vicariare la funzione della
riabilitazione ospedaliera e della lungodegenza, pur classificati come RSA,
con la gestione di pazienti in post acuzie? Perché continua a non richiamare
le ASL alla necessità di realizzare i p.l. di riabilitazione e lungodegenza?
Perché consente di mantenere inique quote alberghiere in strutture che gestiscono
la post acuzie? Si ha l'impressione che in alcuni casi strutture classificate
come RSA sembrano del tutto sovrapponibili ai NAR/ RP, in altri alle lungodegenze.
Ribadiamo inoltre la notevole sottostima del fabbisogno residenziale. I p.l.
di Residenza Protetta previsti sono inferiori agli attuali p.l occupati nelle
case di Riposo da soggetti non autosufficienti. Ricordiamo che le stime del
PO anziani rimandano ad un fabbisogno residenziale per anziani non autosufficienti
per la nostra regione pari a circa 6000 posti letto. Riguardo poi ai tempi di
adeguamento, le strutture che hanno chiesto l'autorizzazione per NAR e che ora
ai sensi della legge 20/02 dovranno presentare domanda per RP - riteniamo -
dovranno adeguarsi non secondo i tempi previsti dai regolamenti delle legge
20 (a meno di nuovi adempimenti), ma secondo quelli previsti dai NAR.
Un aspetto particolare riguarda inoltre la risposta alla Malattia di Alzheimer
e più in generale alle problematiche riguardanti le varie forme di demenza.
Per quanto riguarda i cosiddetti Nuclei speciali i cui posti letto sono
ricompresi all'interno dei 1300 p.l. di RSA anziani, nessuna indicazione viene
data sul fabbisogno e ancora nessun riferimento viene indicato rispetto agli
standard assistenziali (rimandando alla fine della sperimentazione in corso).
Dunque strutture che a PSR approvato rischiano di rimanere ancora indefinite.
I Regolamenti in elaborazione applicativi della legge 20/02 indicano invece
gli standard assistenziali per le Residenze protette che ospiteranno questi
malati. Il rischio, in questa situazione, è di non realizzare alcun posto letto
di RSA per soggetti con malattia di Alzheimer e contestualmente di ricondurre
tutto all'interno delle Residenze protette. Da definire, si ritiene, anche il
fabbisogno dei Centri diurni che possono ridurre e ritardare il ricorso alla
istituzionalizzazione. Anche in questo caso riteniamo auspicabile la programmazione
della realizzazione di una rete articolata di Centri in tutto il territorio
regionale con l'almeno l'apertura di uno ogni territorio delle attuali ASL (e
comunque con la fissazione di un bacino minimo di popolazione entro il quale
realizzare un CD).
Strutture per soggetti con disturbi mentali.
Anche qui è necessario che al più presto sia visibile il PO salute mentale al
fine di definire le funzioni delle tre strutture indicate (RST, SSR, Comunità
alloggio), e la ripartizione dei 440 posti letto complessivi previsti.
Applicazione dei LEA e dell'atto di indirizzo sull'integrazione.
Ribadiamo infine la necessità che per ogni struttura (comprese naturalmente
quelle della legge 20/2002) la Regione definisca in attuazione sia della riforma
ter, che dell'Atto di indirizzo sull'integrazione ciò che è riconducibile all'elevata
integrazione, al sanitario a rilievo sociale e al sociale al rilievo sanitario.
Riteniamo pertanto che debba essere definito per le strutture a compartecipazione
sia della sanità che del sociale la percentuale a carico dei due settori. E'
però evidente che questo - unita alla definizione degli standard assistenziali
- deve significare la cessazione, del tutto impropria, di funzioni diverse da
quelle della classificazione (vedi esempio delle RSA sopra riportato).
Per altri aspetti qui non riproposti (ad es. strutture per disabili, partecipazione
al costo dei servizi, titolarità delle strutture, ecc..) rimandiamo alle nostre
precedenti note (27.11.02 e 10.1.03).
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