Data di pubblicazione: 13/04/2024
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Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci

La volontaria giurisdizione non ha per oggetto la risoluzione di controversie, ma solo la tutela degli interessi della cittadinanza; essa trova applicazione quando la legge prevede che, per il compimento di determinati atti di amministrazione, da parte di soggetti fragili o di minori, sia necessario l’intervento del giudice. Quelle, dunque, che riguardano la volontaria giurisdizione sono esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita dei cittadini e riguardano interessi privati. Dal 28 febbraio 2023, nell’ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali nello svolgimento di determinate attività, il dlgs n. 149/2022 ha aperto alla possibilità di rivolgersi anche al notaio in materia di volontaria giurisdizione, in ragione delle garanzie che il notaio offre sotto il profilo della terzietà in quanto pubblico ufficiale.
La riforma Cartabia stabilisce infatti che le parti possano scegliere di rivolgersi al notaio, oltre che all’Autorità giudiziaria, per ottenere il rilascio di un’autorizzazione richiesta per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto o un inabilitato, un soggetto beneficiario della misura dell’amministratore di sostegno ovvero di atti pubblici e scritture private autenticate che riguardano beni ereditari. Sono molteplici, dunque, i casi in cui si può percorrere questa strada alternativa: per accettare in donazione un immobile, vendere/acquistare un immobile, dividere beni in comune, accettare l’eredità o i legati, cancellare ipoteche o intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

La volontaria giurisdizione è un tipo di giurisdizione che non ha ad oggetto la risoluzione di controversie fra privati (giurisdizione c.d. “contenziosa”), ma è volta a salvaguardare gli interessi dei cittadini e trova applicazione anche quando la legge prevede che, per il compimento di determinati atti di amministrazione, da parte di soggetti fragili, sia necessario l’intervento del giudice. Il giudice svolge, dunque, una funzione di tutela e di controllo, essendo a lui attribuito il compito di valutare se autorizzare o meno il compimento di atti che vedano coinvolti interessi dei soggetti cosidetti incapaci.

In particolare, per tali soggetti incapaci, oppure non pienamente capaci di agire (minori, interdetti, inabilitati o soggetti beneficiari della misura dell’amministrazione di sostegno), la legge prevede che, per il compimento di atti rilevanti, le relative manifestazioni di volontà debbano essere accompagnate dal previo conseguimento di un provvedimento autorizzativo del giudice. Ad esempio, qualora si apra una successione in favore di un minore, i suoi genitori, per poter accettare l’eredità devoluta al figlio, in qualità di suoi legali rappresentanti, dovranno prima essere autorizzati dal giudice tutelare. L’autorizzazione del giudice rimuove, dunque, un limite legale e costituisce il presupposto necessario per il compimento di una data attività contrattuale.
Il provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice assume, generalmente, la forma del decreto, che può essere conseguito dagli interessati mediante presentazione di un ricorso al Tribunale competente. Il ricorso rappresenta il primo passo per poter conseguire l’autorizzazione del giudice e deve essere presentato dai soggetti legittimati, normalmente indicati dalla legge stessa (ad es.: il genitore, il tutore, il curatore etc...). Già da tempo è attribuita anche al notaio la competenza a sottoscrivere e presentare i ricorsi di volontaria giurisdizione e ciò in base alla Legge notarile. Per approfondire, www.notariato.it.


Vedi anche, Protezione giuridica e amministrazione di sostegno. La necessità di una riflessione.

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