Isee e residenzialità. Voto di povertà Il punto di vista di Giovanni Merlo - direttore Ledha - sul tema ISEE e residenzialità Gran parte dei nuovi regolamenti comunali sulla partecipazione alla spesa prevedono che le persone con disabilità che accedono ai servizi residenziali utilizzino tutti i loro patrimoni prima di essere presi in carico dai Comuni. Una scelta che in questo contributo viene giudicata insostenibile. Vedi in lombardiasociale.it. Il nostro percorso, prende il via da quanto già ben presentato dall’articolo “Isee e residenzialità. Un altro nodo del dibattito” che ha affrontato questo aspetto critico dei nuovi regolamenti comunali. Correttamente si fa presente che la pratica di prevedere l’intervento pubblico a sostegno della residenzialità delle persone con disabilità solo in assenza di risorse personali non sia certo una novità. Vale comunque la pena, per inquadrare correttamente la questione dare un’occhiata a cosa dice in proposito il “Canovaccio di lavoro[1]” presentato da Anci Lombardia, nel dicembre del 2014. Una sorta di regolamento tipo, proposto ai Comuni per agevolare il lavoro di redazione dei nuovi atti, previsto dal Dpcm 159/2013 che ha istituito il nuovo Isee. L’analisi riguarda il punto numero 18, formato da 5 articoli, denominato “Servizi residenziali per persone con disabilità e anziane.” Si prevede che il ricorso al “ricovero in strutture protette” come extrema ratio, “in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili” e prosegue nei due articoli successivi. Il Comune si fa carico di “interventi economici a favore di cittadini residenti (…) con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura economica integrale della retta di ospitalità (…) sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.” Una integrazione che comunque è assunta, nell’ambito delle risorse economiche a disposizione. Dentro questo contesto appare coerente la previsione che “in presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta” e che infine “In assenza di accordi, (…), la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.”
Cosa sta accadendo