Caso "Cospito". Il documento del Comitato nazionale di Bioetica "Il CNB si è in primo luogo interrogato sulla possibilità di rispondere a quesiti per i quali è evidente il collegamento a una vicenda personale chiaramente riconoscibile, per quanto non esplicitamente menzionata. Il Regolamento del CNB esclude che si possano dare risposte a “quesiti riferiti a casi personali”, ma prevede che ciò possa avvenire “in ipotesi eccezionali in cui ricorrano motivi di interesse generale e comunque nel rispetto della funzione giurisdizionale spettante alla Magistratura”. Il CNB non ha dunque alcuna legittimità giuridica, politica, morale ed etica per formulare un parere “ad personam”. Di conseguenza, la risposta del CNB ha un carattere generale. Il confronto all’interno del CNB ha fatto emergere diverse riflessioni condivise, che sono state enucleate in 10 punti approvati all’unanimità (allegati) e che sono la premessa di posizioni che si differenziano in alcune conclusioni. Fra essi spicca la condivisione del rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona. Tutti, inoltre, ritengono che non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta, che, in via generale, può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)". Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro per realizzare questo sito è fatto da volontari, ma non tutto. Se lo apprezzi e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI.