Corte Costituzionale. Adozione. Mantenimento rapporto con famiglia d'origine La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela), sollevata dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione. Nella decisione in esame il giudice delle leggi ha premesso che, anche a livello legislativo, si è da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita. Esclusa l’irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell’adozione in casi particolari, prospettata nell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha affermato che la stessa formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 porta ad escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore adottato. Mentre, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prosegue la Corte, attiene “inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali”, gli indici normativi presenti nella l. n. 184, letti nella prospettiva costituzionale del minore e della sua identità, inducono a ritenere che, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma si limiti ad introdurre una presunzione solo iuris tantum, superabile laddove, nel preminente interesse del minore, la rottura di tali relazioni possa cagionargli un pregiudizio. Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”. Vedi anche - Adozione in casi particolari, rapporti di parentela e maternità surrogata; - Dati e prospettive nelle Adozioni internazionali. Anno 2021. ----------- Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON IL 5 x 1000. La gran parte del lavoro per realizzare questo sito è fatto da volontari, ma non tutto. Se lo apprezzi e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.