Data di pubblicazione: 01/06/2024
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Corte di Giustizia Europea. Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità

IL TESTO DELLA SENTENZA

Pres. A. Arabadjiev, Rel. T. von Danwitz – J. c/ C.N.N. SA (I.M. Roa Ruiz) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Corte superiore di giustizia, isole Baleari, Spagna). In, federalismi.it.

Parità di trattamento – Disabilità del lavoratore – Conservazione del posto – Soluzioni ragionevoli di lavoro – Obbligo di adozione. Inidoneità permanente del lavoratore – Licenziamento – Mancata valutazione di soluzioni ragionevoli – Discriminazione fondata sulla disabilità – Sussiste. 

La fattispecie in esame ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2, par. 2, e dell’art. 4, par. 1, nonché dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce dei principi espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006.

Nell’ambito di applicazione del diritto spagnolo, nel contesto di una controversia in merito alla risoluzione di un contratto di lavoro per inidoneità permanente totale ad esercitare la professione, la Corte ha rilevato che secondo le disposizioni della citata Convenzione ONU per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.

Senonché, in conformità a quanto sopra riportato, una normativa nazionale in materia di previdenza sociale non può erigere la disabilità del lavoratore a causa di licenziamento, senza che il datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire a tale lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato.

Vedi anche l'approfondimento dell Centro Studi Giuridici HandyLex.

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