Data di pubblicazione: 13/06/2024
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Sport e discriminazione: una importante sentenza della Corte d’Appello di Torino

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La Corte d’Appello di Torino, Terza Sez. Civile, con la sentenza n. 507/2024 ha rigettato l’appello proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana avverso l’ordinanza del 13.2.2023, resa dal Tribunale Civile di Biella, nel giudizio ex art. 702 bis cpc  incardinato dal padre di un ragazzo con disabilità intellettivo relazionale, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, allora minorenne, con cui il Tribunale aveva ordinato alla Federazione la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto in pregiudizio del minore mediante rimozione degli ostacoli che impediscono a quest’ultimo di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico.

Si tratta di una conferma dal parte della Corte d’Appello di una ordinanza unica nel suo genere, la prima in Italia che ordina ad una Federazione Sportiva di cessare un comportamento discriminatorio ai danni di un ragazzo con disabilità.

I FATTI.

La vicenda nasce nel 2019 quando un ragazzo, con una diagnosi per disturbo pervasivo dello sviluppo e certificato con l’art. 3 comma 3 L. 104/1992, appassionato di ciclismo fuoristrada e che negli anni precedenti aveva partecipato a varie gare sportive nell’ambito dell’Intellectual Disability, categoria che prevede la presenza di un accompagnatore e una partenza differenziata rispetto agli altri concorrenti, si era accorto, assieme ai genitori e alla società sportiva per la quale era tesserato, di essere del tutto in grado di partecipare autonomamente con i coetanei e senza la necessità di un accompagnatore, non essendo un pericolo né per se stesso, né per gli altri ciclisti.

Preso dunque atto della volontà del giovane e con il benestare della sua famiglia, la società sportiva aveva iniziato a informarsi su cosa fosse necessario, per esaudire il desiderio del ragazzo.
Controllate dunque tutte le formalità per i tesseramenti agonistici, il giovane era stato sottoposto a visita clinica da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino-Federazione Medico Sportiva Italiana, che a seguito di ogni necessario accertamento, gli aveva rilasciato un certificato di idoneità all’attività sportivo agonistica, specificando nel quale veniva espressamente che “egli non presentava controindicazioni in atto alla pratica agonistica del ciclismo”.

A quel punto la società sportiva aveva provveduto a richiederne il tesseramento come Junior Sport, e non più come Intellectual Disability e ad inviare la pratica alla Federazione Ciclistica Italiana la quale aveva dapprima accettato il tesseramento, salvo poi comunicare alla società sportiva l’annullamento dello stesso, con richiesta immediata di visione del certificato medico, prontamente ricevuto.

Ebbene, dopo i tentativi di conciliazione, non andati a buon fine, si è arrivati prima al pronunciamento del Tribunale di Biella e dopo alla conseguente impugnazione da parte della Federazione alla Corte d’Appello di Torino oggi in commento.

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