Osservazioni e proposte ai Regolamenti dei servizi. Rif vs nota del 30 marzo 2011
12 aprile 2011
In riferimento ai Regolamenti in oggetto, di seguito formuliamo le nostre osservazioni e proposte; aggiungiamo inoltre altri aspetti riguardanti i servizi che riteniamo necessario sottoporre all’attenzione dei Comuni associati. Questioni che hanno ricadute anche sul sistema dei servizi oggetto di revisione regolamentare.
Regolamenti dei servizi. All’indomani dell’approvazione dei Regolamenti del 2004 (di modifica di quelli del 2000) avevamo sollecitato l’approvazione di un Regolamento generale di accesso ai servizi che ne definisse l’organizzazione e le competenze tra i vari soggetti. Tale Regolamento era stato approvato nel 1998 allegato all’accordo di programma, poi non più rinnovato. Il regolamento generale, che indica l’organizzazione globale della rete dei servizi, comprese le modalità di integrazione tra i vari enti - in particolare Comuni e Zona anche riguardo l’integrazione professionale - è importante perché su quello (la parte comune) si vanno ad inserire i regolamenti dei singoli servizi. Si evita in questo modo di sovraccaricare i Regolamenti di aspetti che riguardano il sistema generale di offerta, rendendoli per molti aspetti ridondanti.
Problematiche trasversali a tutti i servizi. Riteniamo che la richiesta di servizio (radicata nel bisogno) debba potersi effettuare in ogni periodo dell’anno (non ripeteremo dunque questa richiesta all’interno delle osservazioni dei singoli Regolamenti). Si ritiene inoltre generica la dizione riguardo l’ammissione al servizio “sarà compito dell’ente locale dare informazioni a riguardo del servizio richiesto entro 90 giorni dall’arrivo della richiesta”; in sostanza dopo 3 mesi si può ricevere il diniego rispetto all’attivazione (fermo restando che è obbligo della Pubblica amministrazione dare risposta ad una richiesta del cittadino). Riteniamo, che la questione delle modalità di accesso debba, lo ripetiamo, essere definita a monte e che comunque questa formulazione ne legittima la non attivazione (l’ente può avere tempo 90 giorni per comunicarne il diniego). Rimandiamo su questo punto alla formulazione dell’art. 7 del regolamento del 1998 nel quale si dava certezza all’utente rispetto alla fruizione del servizio; nel momento in cui un servizio di natura essenziale viene certificato in termini di necessità è indispensabile mettere in atto le condizioni ai fini della attivazione; questa potrà essere inizialmente anche parziale (vedi assistenza educativa o aiuto alla persona), ma non si può accettare un sistema di assoluta discrezionalità. Si tratterebbe di un passo indietro che respingiamo con forza. In questo senso vanno definite modalità di accesso che diano sicurezza di risposta - nelle situazioni di gravità - al bisogno accertato. Va ricordato che la tuttora vigente legge 43-1988 (art. 24), ribadisce la priorità degli interventi rivolti ai soggetti con disabilita “a garanzia dell’obiettivo di consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente e lo sviluppo della propria personalità”.
Contenuti delibera Comitato sindaci n. 43/2010. I contenuti della delibera riguardano tutti i servizi oggetto del Regolamento. Alcune indicazioni sono state inserite altre no (ad esempio non sono state inserite alcune norme riguardanti il Sap). Si ritiene opportuno l’inserimento all’interno dei regolamenti anche delle disposizioni approvate riguardante il monte orario attivabile o comunque il rimando all’atto (a conferma della necessità di armonizzare le norme emanate). Diventerebbe, in questa condizioni, difficile capire la regolamentazione del servizio dovendo far riferimento a più atti, uno dei quali, la delibera 43, integra o modifica le indicazioni dei Regolamenti.
Aspetti comuni per tutti i regolamenti. Laddove i servizi non hanno valenza educativa, sostituire sempre “educatore” con “operatore”; invece di “ditta”, riteniamo, più adeguato la definizione di “ente gestore”. Non abbiamo segnalato alcuni refusi presenti nel testo.
Sui singoli servizi.
1) Servizio di aiuto alla persona
- Destinatari “Soggetti in situazione di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni aggiungere “ad eccezione di quelli già inseriti nel servizio”, con disabilità motoria o sensoriale”. Motivazione: evitare la sospensione di un servizio per un utente che ne è già fruitore.
- Prestazioni: il riferimento alla 626 appare generico; non è chiaro qual è l’obiettivo del riferimento (tanto più che all’art. 5 viene specificato il dettaglio degli interventi da realizzare);
- Requisiti d’accesso: in questo caso riteniamo non si tratti di “progetto educativo”, ma di “piano personalizzato”.
- Funzionamento e prestazioni. Forse sarebbe opportuno non ripetere nel titolo prestazioni come nell’art. 5; Non è chiara questa formulazione: ricovero ospedaliero improvviso livello di rischio di ricorso a strutture residenziali.
La formulazione appare ambigua (dopo 24 ore può esserci diniego), “In questi casi, il Coordinatore, sentito il parere del Comune di residenza del disabile, darà risposta entro 24 ore”. Proposta: “Entro 24 ore il coordinatore del servizio disabilità definirà le modalità di accesso al servizio”.
Lista di attesa (art. 9). Qui sembrerebbe far riferimento alla attesa in vista di accettazione della domanda; riteniamo invece che la lista di attesa (che ci auguriamo non ci sia) sia quella riguardante l’attivazione del servizio. Ripetiamo che consideriamo sbagliato - e quindi da togliere - l’indicazione di periodi specifici per la presentazione delle domande (vedi anche in art. 6, ammissione al servizio)
Assegnazione del personale - Sostituzioni (art. 12). Riteniamo più corretta questa formulazione “La proposta di cambio di operatore (…)”
2) Servizio di assistenza educativa (AE)
Destinatari. Aggiungere “Di soggetti con grave deficit psicofisico per i quali la competente UM, ritiene non praticabile l’inserimento in un Cser”.
Requisiti di accesso. Si propone di sostituire “qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a rispondere al totale delle richieste avanzate, verranno accolte, in via prioritaria, le situazioni di coloro che hanno il riconoscimento della gravità” con “Accedono al servizio in via prioritaria i soggetti con certificazione di gravità (art.3 , legge 104)”.
Funzionamento e prestazioni. Con riferimento a “In relazione alle normative nazionali e regionali spetta al Comitato dei Sindaci, con apposita delibera, individuare i criteri di acceso e di erogazione dei servizi”, riteniamo che il Regolamento nelle norme contenute disciplini questi aspetti. Ritorna il problema già esposto: non vediamo ostacoli a che il regolamento definisca tutti gli aspetti del servizio (anche se come già esposto riteniamo indispensabile la definizione di un regolamento generale). Quando gli stessi non saranno più ritenuti idonei si provvederà alla loro modifica.
Riguardo la proposta di sospensione in caso di ricovero ospedaliero, pensiamo che in tale situazione non possa valere una regola generale, in quanto potrebbero verificarsi situazioni, specie per i soggetti adulti, nei quali il sostegno educativo sia utile e necessario. Si propone pertanto la seguente formulazione: “Nel caso di ricovero in ospedale, l’UM valuta - di concerto con il coordinatore tecnico del servizio - l’opportunità del mantenimento del servizio e della modalità di erogazione. Nel caso le ore assegnate non potessero essere erogate, le stesse potranno essere utilizzate con le modalità indicate nell’articolo 12”.
Per l’ammissione al servizio, e per Nuove attivazioni, Assegnazione personale vale quanto già indicato in premessa e nelle osservazioni riguardo il Sap.
3) Centro socio educativo riabilitativo
Funzionamento.
“Qualora non sia possibile per un periodo di tempo determinato, per il disabile recarsi al Centro, la famiglia dovrà presentare all'UMEA copia del certificato medico che attesti l'impossibilità di effettuare spostamenti o vivere in luoghi comunitari e, su richiesta dell'UMEA, il comune potrà attivare interventi di sostegno alternativi mediante il servizio domiciliare di Aiuto alla Persona (SAP)”. Integrare con quanto previsto dalla delibera 43/2010.
“Durante il periodo estivo l’apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie entro termini prefissati dal Coordinatore area disabilità gestione associata”. Verificare se queste indicazioni sono necessarie rispetto alla premessa all’inizio dell’articolo.
Ammissione servizio. Vale quanto indicato in premessa e per gli altri servizi. Si ritiene che nello specifico del Cser, possa solo ravvisarsi l’assenza di posto disponibile (Cser con capacità recettiva completa), e dunque l’inserimento in lista di attesa. Situazione che richiede l’attivazione di altro servizio a sostegno (in questo caso siamo con utente che ha adempiuto l’obbligo scolastico e dunque sprovvisto di alcuno intervento).
Caratteristiche del personale. “E’ vietato all’educatore introdurre, nelle diverse sedi del servizio, persone estranee allo stesso e porre in essere interventi in contrasto con il progetto educativo concordato”. Forse si tratta di un refuso in quanto l’educatore nel Cser esplica una funzione diversa da quella dell’AEI.
Si chiede inoltre di verificare se riguardo alla integrazione scolastica tutti gli aspetti regolamentari siano sufficientemente disciplinati dal vigente accordo di programma.
Come sopra enunciato aggiungiamo, sinteticamente, l’elenco dei seguenti punti, alcuni dei quali oggetto di precedente comunicazioni e degli incontri propedeutici alla stesura dei Regolamenti, sui quali è necessario ricevere adeguata risposta.
Sulla base dei contenuti sopra evidenziati che attengono sia ad aspetti tecnici che politici si rimanda ad una vostra valutazione circa le modalità del confronto.
Cordiali saluti
Gruppo Solidarietà, Anffas jesi, Il Mosaico