Data di pubblicazione: 27/07/2011
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Marche. Ennesima proroga rispetto requisiti strutture sanitarie e sociosanitarie


Ancona, 26 luglio 2011

 

  • Presidente giunta regione marche
  • Assessore salute
  • Direttore Dipartimento
  • Presidente V Commissione

 

Oggetto: L.R. 11-2011. Rinnovo proroga termine legge 20/2000 sulle autorizzazioni sanitarie

 

Abbiamo letto con sconcerto i contenuti della legge in oggetto in riferimento all’art. 7, che proroga ancora i termini per il rispetto dei requisiti previsti dalla legge 20/2000 (art. 6, comma 1).

Come vi è noto la dgr 2200/2000 ha definito i requisiti minimi per l’autorizzazione delle strutture individuate dalla legge 20/2000. Tali requisiti riguardano sia gli aspetti strutturali che quelli organizzativi e nello specifico anche gli standard di assistenza.

Le strutture richiedenti l’autorizzazione nei tempi previsti dalla delibera 2200 (0-1-3-5 anni) dovevano adeguarsi ai requisiti richiesti. Dunque il termine massimo per l’adempimento sarebbe stato il 2005. Successivamente la legge 12-2005 ha prorogato tale termine prevedendo la decorrenza per l’adeguamento dei requisiti al 31.12.2005.

Disposizione che permetteva ai gestori delle strutture di avere altri cinque anni (a seconda delle indicazione previste nel manuale di autorizzazione) ai fini dell’adeguamento. Ora con la legge in oggetto tale termine viene riprorogato di altri cinque con la decorrenza dei termini a partire dal 31.12.2010.

Dovrebbe essere evidente che gli standard ed i requisiti previsti sono stati approvati al fine di tutelare gli utenti ed assicurare servizi adeguati ai loro bisogni. Prorogare di cinque anni in cinque anni il rispetto dei requisiti significa, nei fatti, autorizzarne il non rispetto a tutto danno degli utenti e della qualità dei servizi.

Ci saremmo, invece, aspettati che in questi 10 anni si fosse trovato il tempo per intervenire  rispetto alle lacune della normativa laddove non definisce, per diverse strutture,  aspetti essenziali di funzionamento (ad es: standard assistenziali, definizione delle figure professionali, inserimento di requisiti strutturali carenti o mancanti, ecc..) molto importanti per gli utenti. Evidentemente, non si ravvisa in questo alcun elemento di preoccupazione.

Non possiamo pertanto che esprimere delusione, contrarietà e disappunto verso una prassi che tende a legittimare le inadempienze dei soggetti (pubblici e privati) titolari delle strutture e non tiene in conto le esigenze degli utenti.

 

Cordiali saluti

Il Comitato


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