Data di pubblicazione: 31/01/2026
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Sentenza TAR Campania. Alunni con disabilità e ore di sostegno

Salvatore Nocera, in, superando.it, 20 gennaio 2026.

Una recente Sentenza del TAR della Campania ha accolto il ricorso dei familiari di uno studente con disabilità, annullando il Piano Educativo Individualizzato nel quale non era stato riportato il numero massimo di ore di sostegno che dovevano essere richieste. Il provvedimento affronta una serie di importanti questioni che meritano un’analisi specifica e anche la messa in discussione di alcuni passaggi.

Con la recente Sentenza 101/26 [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.], il TAR della Campania ha accolto il ricorso dei familiari di uno studente con disabilità frequentante una scuola secondaria di secondo grado, annullando il PEI (Piano Educativo Individualizzato) nel quale non era stato riportato il numero massimo di ore di sostegno che dovevano essere richieste, e ha condannato l’Amministrazione all’assegnazione di un numero di ore pari a quello di tutte le lezioni.
Data la situazione di gravità della certificazione che richiede un bisogno continuativo di sostegno intensivo, il TAR ha ritenuto “viziato da eccesso di potere” il PEI che, pur riconoscendo tale gravità, non avevo previsto il massimo delle ore pari a tutta la durata delle lezioni.
La Sentenza, che non condivido per le ragioni precisate più avanti, presenta comunque un’ampia e articolata motivazione, in cui affronta una serie di problemi che meritano un’analisi specifica.

Il TAR, dopo avere dato atto delle modifiche introdotte all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 dal Decreto Legislativo 62/24, che ha sostituito il termine di “gravità” con i termini “bisogno di sostegni” “elevato”, “molto elevato”, sostiene che il diritto al sostegno sia un diritto «non finanziariamente condizionato»; a tal proposito, cita le Sentenze 80/10 e 275/16 della Corte Costituzionale. Per superare l’obiezione che ciò potrebbe comportare un aggravio di spesa, cita poi la recentissima Sentenza 121/25, anch’essa della Corte Costituzionale, che così stabilisce: «Il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., [omissis], impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano».
Tale affermazione è motivata dal fatto che l’articolo 81 della Costituzione sull’obbligo di copertura finanziaria, è stato modificato con la Legge Costituzionale 1/12 la quale ha eliminato il divieto di prevedere nuovi tributi con la legge di bilancio, introducendo il divieto di un ricorso incontrollato al debito pubblico, mezzo finanziario che consentiva la copertura di nuove spese, talché adesso ogni nuova spesa può essere consentita solo da nuovi tributi al fine di garantire il pareggio di bilancio. Conseguentemente, le maggiori spese determinate dall’aumento del numero di ore di sostegno rispetto a quello indicato nel PEI, debbono trovare una copertura con una migliore organizzazione dell’Amministrazione, non essendo comprimibile il diritto allo studio degli alunni con disabilità, neppure per motivi di bilancio.

Il TAR passa quindi ad analizzare in dettaglio l’articolo 7 (Piano Educativo Individualizzato) del Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione e le Linee Guida allegate al Decreto Interministeriale 182/20, come integrato dal Decreto Ministeriale 153/23, per evidenziare l’essenzialità del numero di ore di sostegno che debbono essere assegnate all’alunno con disabilità. A tal proposito, chiarisce un aspetto troppo spesso oggetto di accesi dibattiti sul fatto se il docente di sostegno sia assegnato alla classe o all’alunno. Questo il chiarimento dato dal TAR: «[…] il decreto 153 del 2023 chiarisce che la “proposta del numero di ore di sostegno alla classe” di cui al comma 2, lett. d) dell’art. 7 del d.lgs. 66/2017 “deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI”. Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; […] Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità». Personalmente sono sempre stato convinto di tutto ciò e sono confortato nel trovarlo affermato in una Sentenza.

Passando poi a giustificare l’aumento del numero di ore rispetto al PEI, il TAR afferma che esse debbono servire effettivamente a soddisfare esclusivamente i bisogni dell’alunno, «escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti». Anche su questo aspetto ho sempre condiviso tale orientamento, a volte anche in dibattiti piuttosto infuocati.

Il TAR prosegue quindi analizzando le attività organizzative dell’Amministrazione per garantire la copertura dei bisogni educativi dell’alunno con tutte le ore necessarie, evitando contenziosi da parte delle famiglie. E a proposito dei contenziosi, il TAR stesso solleva il problema della responsabilità erariale dei dirigenti scolastici che riducono il numero di ore di sostegno seriamente documentate e motivate nel PEI. E ciò pure nel caso che le necessarie deroghe in organico di fatto vengano richieste in data tale da farle assegnare con ritardo rispetto all’inizio delle lezioni. A tal proposito il TAR stigmatizza il fatto che il ritardo nella richiesta delle deroghe o la riduzione di ore costringa le famiglie a proporre ricorsi, «come se la decisione del giudice amministrativo entrasse a far parte dello svolgersi del procedimento amministrativo». Pertanto, il TAR afferma la necessità che l’organico di fatto venga richiesto in tempi utili, per evitare il danno all’alunno di frequenza di lezioni prive dell’assistenza del docente di sostegno.

Al termine dell’ampia motivazione, dunque, il Tribunale condanna l’Amministrazione ad assegnare un numero di ore di sostegno pari al numero delle lezioni e, al fine di evitare ritardi in tale assegnazione, prevede una penale di 1.000 euro al giorno per ogni giorno di ritardo dalla pubblicazione della Sentenza. Nomina inoltre un commissario ad acta perché sia lui ad effettuare la nomina del docente per le ore mancanti, qualora il ritardo nell’ottemperanza si protragga oltre i quindici giorni. Infine, ordina alla Cancelleria di trasmettere la decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per l’accertamento dell’eventuale responsabilità per danno erariale del dirigente scolastico e/o del direttore scolastico regionale.

Fin qui le motivazioni. Quanto al contenuto della decisione, siano consentite due osservazioni.
Il TAR ha ritenuto che sia solo il docente di sostegno l’unica risorsa indispensabile all’inclusione scolastica; non è dato alcun rilievo al ruolo dei docenti disciplinari che per legge hanno l’obbligo, insieme con il collega di sostegno, della presa in carico del progetto inclusivo dell’alunno con disabilità. Questo modo di pensare facilita la delega del progetto inclusivo al solo docente di sostegno da parte dei docenti disciplinari; si tenga anche presente che sino a tre anni fa i docenti disciplinari delle scuole secondarie, durante gli studi universitari non studiavano nulla di pedagogia e didattica generale e speciale. Solo da tre anni è stato introdotto l’anno abilitante che prevede la formazione anche su alcuni aspetti di pedagogia generale e piccolissimi cenni a quella speciale, che però sono assolutamente insufficienti a garantire un’inclusione scolastica di qualità.

Il TAR, pur citando ripetutamente le Linee Guida dei citati Decreti 182/20 e 153/23, ignora totalmente le tabelle C e C1 allegate a quegli stessi Decreti, tabelle che prevedono una ripartizione per fasce da un minimo a un massimo di numero di ore assegnabili agli alunni con disabilità per ogni grado di istruzione, in modalità crescente a seconda della maggiore necessità di bisogni di sostegni, passando da quelle di Lieve e Media, e pervenendo a quelle di Elevata e Molto elevata.
In tutte le tabelle, in corrispondenza alla voce Elevata, è prevista sempre non più di una cattedra di sostegno. Il TAR ignora pertanto le tabelle poiché la Circolare Ministeriale numero 2202 del 1° giugno 2023 dispone che di esse non si debba tener conto fino a quando non sarà pienamente funzionante il sistema di valutazione di base e multidisciplinare, e il profilo di funzionamento da esse dipendente. Queste ultime norme sono attualmente operative solo in via sperimentale, in attesa di poter essere funzionanti su un’apposita piattaforma online.
Se pertanto la Sentenza del TAR campano per questa volta ha potuto decidere pervenendo alla nomina di docenti di sostegno per un numero di ore quasi doppio a quello di una cattedra, essa non potrà essere considerata un precedente giudiziale da utilizzare per le controversie che dovessero insorgere successivamente alla piena entrata in vigore di tutta la normativa, comprese le tabelle C e C1 dei Decreti citati; ciò, a meno che qualcuno non sollevi la questione di validità delle medesime, sulla base dei ragionamenti svolti nell’ampia motivazione di questa Sentenza.

Vedi anche, L’arco della normativa inclusiva italiana dal 1971 ad oggi 

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