INPS. D.L. 19/2026 Messaggio (645/2026) su sperimentazione della riforma della disabilità - Messaggio numero 635 del 23-02-2026.pdf: - Messaggio numero 635 del 23-02-2026_Allegato n 1.pdf Premessa Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, successivamente estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026. Tanto premesso, facendo seguito ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto[1], con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, relative al completamento della fase sperimentale e all’entrata a regime della riforma, a fare data dal 1° gennaio 2027. 1. Estensione della fase sperimentale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026 estende dal 1° marzo 2026 a ulteriori quaranta province (cfr. l’Allegato n. 1) l’attività di sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024. In particolare, il decreto-legge n. 19/2026 chiarisce che il regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, 10 aprile 2025, n. 94, ai sensi dell’articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, relativo alla definizione dei criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, trova applicazione in tutti i territori soggetti alla sperimentazione, comprese le nuove quaranta province, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024. 2. Modifiche alla composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS L’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2024, modifica la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (di seguito, anche UVB) di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, a decorrere dal 20 febbraio 2026: Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella in argomento, si riepiloga di seguito la composizione delle UVB. - un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; - un medico nominato dall’INPS; - un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); - una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; - un medico nominato dall’INPS; - un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); - una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale doppio. 3. Trasmissione telematica dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita L’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 19/2026, modificando l’articolo 15 del decreto legislativo n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall’INPS. Conseguentemente, il certificato che attesta la condizione di disabilità è trasmesso dall’Istituto agli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS) o agli Enti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del citato servizio. Resta valido quanto previsto dal citato articolo 23, che riconosce alla persona con disabilità la facoltà di presentare, in forma libera e in qualsiasi momento, l’istanza per la predisposizione del progetto di vita presso l’ATS di riferimento del proprio Comune di residenza o presso altro Ente individuato con legge regionale. 4. Rinvio Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative inerenti all’aggiornamento dei sistemi informatici, all’adeguamento della composizione delle UVB, all’attivazione del servizio telematico per la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita, alle convenzioni operative con le Regioni e i territori per la condivisione delle banche dati e al calendario formativo su scala nazionale e regionale. [1] Cfr. i messaggi n. 4014 del 28 novembre 2024, n. 4364 del 19 dicembre 2024, n. 4465 del 27 dicembre 2024, n. 4512 del 31 dicembre 2024, n. 188 del 21 gennaio 2025, n. 662 del 21 febbraio 2025, n. 764 del 3 marzo 2025, n. 766 del 3 marzo 2025, n. 950 del 18 marzo 2025, n. 983 del 20 marzo 2025, n. 1980 del 23 giugno 2025, n. 2216 del 10 luglio 2025, n. 2600 del 5 settembre 2025, n. 2806 del 25 settembre 2025. Vedi anche, Legge delega disabilità (L. 227/2021) e decreti attuativi. Testi e commenti ----------------------- LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.
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