Il caos. Le nuove disposizioni su accertamento disabilità e non autosufficienza. Il messaggio INPS (1377/2026) Una confusione senza fine. Vedi in proposito. NON AUTOSUFFICIENZA: Cgil e Spi, intervento inaccettabile del Governo. Intanto l’Inps detta nuove regole per gli over 70. Messaggio numero 1377 del 23-04-2026.pdf - Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane. Articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026 Premessa Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, all’articolo 27 prevede una specifica procedura, c.d. valutazione multidimensionale unificata, per le persone anziane ultrasettantenni ai fini dell'accesso alle prestazioni di invalidità civile, nonché per l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari, attraverso i “Punti Unici di Accesso” (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) denominate “Case della comunità”. Nello specifico, la valutazione multidimensionale unificata si applica nei confronti delle persone anziane individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27 e del comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 29/2024, ossia alle persone anziane in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto i 70 anni di età; b) siano affette da almeno una patologia cronica; c) si trovino in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari. A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024 dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le disposizioni in materia di valutazione multidimensionale unificata entreranno in vigore: - dal 1° gennaio 2027, in via sperimentale, nei territori individuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (cfr. l’art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 29/2024); - dal 1° gennaio 2028 su tutto il territorio nazionale (cfr. l’art. 27, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 29/2024). Il successivo articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede altresì che: “[…] non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto e alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18”. Pertanto, la citata disposizione implica che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, agli anziani ultrasettantenni affetti da una patologia cronica e ingravescente di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024 si applica la tutela prevista dalle norme sull’accertamento della disabilità previgenti alla riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni applicative in merito alla nuova previsione normativa. 1. Soggetti interessati Come anticipato, ai sensi del novellato articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, l’applicazione delle disposizioni in materia di accertamento dell’invalidità civile previgenti alla riforma della disabilità riguarda, nei territori di cui al successivo paragrafo 2.1, le persone anziane che hanno compiuto i 70 anni e che presentano congiuntamente i seguenti requisiti di cui all’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo: - siano affette da almeno una patologia cronica; - si trovino in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari. 2. Modalità di applicazione sul territorio 2.1 Province destinatarie della sperimentazione della riforma della disabilità La novella normativa prevede che, anche nei territori nell’ambito dei quali è stata avviata la sperimentazione della riforma della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62/2024, si applicano le disposizioni previgenti in materia di accertamento della condizione di disabilità nei confronti dei soggetti indicati al paragrafo 1 del presente messaggio. Al riguardo, si ricorda che le province interessate dalla sperimentazione sono le seguenti: - dal 1° gennaio 2025: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste; - dal 30 settembre 2025: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza; - dal 1° marzo 2026: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona. In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici alle modifiche introdotte all’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, nonché per dare la massima diffusione della novità intervenuta, a partire dal 1° giugno 2026, per gli anziani ultrasettantenni di cui al precedente paragrafo 1, che intendono avviare il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e/o delle prestazioni di invalidità civile, è necessario procedere secondo le modalità illustrate nella circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 (cfr. la legge 15 ottobre 1990, n. 295, l’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e l’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - C.I.C.), come di seguito riepilogate: - presentazione del certificato medico introduttivo (cfr. il par. 1.1); - abbinamento del certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, che deve essere presentata a cura dell’interessato o per il tramite degli intermediari autorizzati entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo (cfr. i par. 1.3 e 1.4); - accertamento sanitario da parte delle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), integrate da un medico dell’INPS (CMI) competenti per territorio (cfr. il par. 1.8). Sono fatti salvi i casi in cui sia sottoscritta una convenzione fra l’Istituto e la ASL/Regione per l’accentramento degli accertamenti presso l’Istituto (C.I.C.), in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. il par. 1.20); - validazione dell’esito dell’accertamento svolto dalle CMI da parte dell’Istituto entro 60 giorni (cfr. il par. 1.12); - trasmissione del verbale all’interessato e riconoscimento dell’eventuale prestazione economica in base alla percentuale di invalidità riscontrata (cfr. i par. 1.17 e 2). 2.2 Province non destinatarie della sperimentazione della riforma della disabilità Si ricorda che, nei territori non oggetto della sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi. 3. Rinvio Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative in merito all’aggiornamento dei sistemi informatici, al fine di garantire l’avvio del percorso di valutazione secondo le indicazioni fornite con il presente messaggio. Vedi anche, Legge delega (n. 33/2023) non autosufficienza e decreti attuativi. Testi, analisi e commenti ------------------ LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Vedi, LEGGE 20 aprile 2026, n. 50, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00067) (GU Serie Generale n.91 del 20-04-2026)
