Data di pubblicazione: 05/08/2026
Numero accessi: 11

indietro

Prestazioni di invalidità: rileva il soggiorno effettivo e non episodico, non la durata del permesso

Da, www.asgi.it. Recenti sentenze della Corte di Appello di Milano e del Tribunale di Arezzo confermano quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza: il requisito di “permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno” previsto dall’art. 41 comma 1 TUI per la fruizione delle prestazioni di invalidità è soddisfatto anche in assenza di un permesso annuale, se la somma di permessi più brevi comprova una presenza effettiva e non episodica sul territorio.

Con sentenza dell’11.07.2026, la Corte d’Appello di Milano ha riformato una decisione del Tribunale di Milano che aveva negato il diritto all’assegno di invalidità ad un cittadino albanese in quanto egli era in possesso di un permesso per cure mediche di durata semestrale (e non di un permesso annuale).

La Corte d’Appello ha affermato un principio di rilievo generale: il requisito della “durata non inferiore ad un anno” del permesso di soggiorno, richiesto dall’art. 41 del Testo Unico Immigrazione per l’accesso alle prestazioni assistenziali, non va riferito al singolo titolo posseduto al momento della richiesta, ma alla durata complessiva del soggiorno regolare, valutata sommando il permesso iniziale e i successivi rinnovi.

La Corte ha infatti fornito un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 41 TUI secondo cui tale norma, riferendosi genericamente alla “durata” del permesso, non impone che il requisito annuale sia integrato da un unico titolo ma possa debba essere interpretato come soggiorno legale nel territorio dello Stato “da tempo apprezzabile e in modo non episodico“, sulla base dei permessi ripetutamente goduti dal richiedente, a prescindere dalla durata di ciascuno di essi.

Richiamando la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 306/2008, n. 187/2010 e n. 40/2013) e l’art. 14 CEDU nella lettura offerta dalla Corte di Strasburgo (Dhahbi c. Italia), i giudici d’appello hanno ribadito che, quando si tratta di provvidenze destinate al sostentamento della persona e alla tutela di condizioni di vita accettabili, qualsiasi distinzione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive risulta discriminatoria.

Di simile avviso è stato anche il Tribunale di Arezzo, che nella sentenza n. 327/2026 del 04.06.2026, sul solco già tracciato dalla giurisprudenza, ha riconosciuto l’indennità di frequenza ad un minore titolare di permessi per cure mediche via via rinnovati e il cui genitore è in attesa della decisione del ricorso ex art. 31.

In un’altra interessante pronuncia (sentenza del 03.06.2026), il Tribunale di Arezzo ha riconosciuto l’indennità ad un minore che aveva presentato la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile in possesso della sola ricevuta attestante la richiesta di rilascio del primo permesso per coesione familiare (poi negato e successivamente riconosciuto a seguito di presentazione di nuova domanda), valorizzando la condizione del minore da definirsi in ogni caso, a prescindere la possesso di valido titolo, comunque regolare sul territorio nazionale.

La condizione del minore infatti “troverebbe comunque tutela nell’art. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 286/1998, che vieta in termini assoluti l’espulsione dei minori di anni diciotto, e nell’art. 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 394/1999, che impone il rilascio del permesso di soggiorno per minore età in favore dei minori non altrimenti titolati. L’ordinamento, in altri termini, non ammette che un minore presente sul territorio nazionale possa versare in condizione di irregolarità: l’inespellibilità assoluta del minore e il diritto al rilascio del titolo di soggiorno configurano una presunzione legale di regolarità che impedisce di considerare il minore straniero come irregolare, anche nelle more del materiale rilascio del documento.”

Si ringraziano l’avv. Roberta Randellini e l’avv. Alberto Guariso per la condivisione.

Oltre alle sentenze citate nell’articolo, riportiamo le seguenti ulteriori decisioni sul tema:

- Tribunale di Arezzo, ordinanza del 23.6.2020, confermata dalla C. App. Firenze, 5.10.2021; 

- Tribunale di Ancona, ordinanza del 24.11.21; 

- Tribunale di Padova, ordinanza del 21.03.2022;

- Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 18.04.2024;

- Tribunale di Perugia, sentenza del 12.01.2024;

- Tribunale di Lucca, sentenza 36/2023; 

- Tribunale di Firenze, sentenza 698/2025 relativa all’assegno mensile di assistenza;

- Tribunale di Arezzo, sentenza 922/25 relativa all’assegno mensile di assistenza.

Vedi anche,  Corte costituzionale. Anche lo straniero con disabilità regolarmente soggiornante ha diritto all'iscrizione gratuita al SSN

....................

LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà 

Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali

La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile  PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.

5x1000

 Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.


Adempimenti legge 4 agosto 2017, n. 124


Il nostro Bilancio


60030 Moie di Maiolati (AN), via Fornace, 23


(+39) 0731 703327


grusol@grusol.it

Il materiale elaborato dal Gruppo Solidarietà presente nel sito pụ essere ripreso a condizione che si citi la fonte

-


IBAN IT90 V050 1802 6000 0002 0000 359 (Banca Etica)


Iscrizione al RUNTS, decreto n. 212 del 14/09/2022