Data di pubblicazione: 05/08/2026
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Incostituzionale il requisito della “reciprocità” richiesto alle persone straniere per svolgere l’attività di educatore

Da, www.asgi.itCon la sentenza n. 119/26 depositata venerdì 3 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della legge 55 del 2024 che, istituendo il nuovo albo professionale dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici, aveva ammesso alla iscrizione le persone straniere regolarmente soggiornanti solo “a condizione di reciprocità”, cioè previo accertamento che, nel paese di cittadinanza del richiedente, l’ordinamento prevedesse un analogo trattamento paritario per l’italiano.

La sentenza sancisce quindi che tale requisito non deve più essere richiesto e che la persona straniera regolarmente soggiornante deve essere ammessa all’albo (e può quindi esercitare la funzione di educatore o educatrice) a parità di condizione con chi ha la cittadinanza italiana.

Secondo la Corte costituzionale il diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 Cost. comprende anche il “diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua personalità” e quindi non possono essere posti ostacoli irragionevoli e sproporzionati nell’accesso al lavoro.

Hanno quindi trovato conferma le critiche di ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia che avevano bollato la previsione come irragionevole sia perché non risponde ad alcun interesse pubblico (è nota la difficoltà di enti e associazioni a reperire personale educativo, con il titolo richiesto dalla legge), sia perché impone al cittadino straniero di attestare un regime legale nel suo paese del quale può non essere a conoscenza, sia perché (in assenza di attestazione) comporta la cessazione dal rapporto di lavoro anche di lavoratori che già svolgono la funzione. 


Diverse associazioni avevano sottoscritto un appello per eliminare la discriminazione che colpiva numerosi educatori ed educatrici già occupati nei servizi o che si stavano formando, e che rischiavano di perdere il lavoro o la possibilità di esercitare la professione per cui avevano studiato.


Da notare che la Corte dà atto di non aver trovato negli atti parlamentari alcuna traccia del motivo che aveva spinto il legislatore a questa restrizione: segno ancora una volta che, in materia di uguaglianza tra persone italiane e straniere, le questioni vengono troppo spesso affrontate dal legislatore e dalla Amministrazione con incredibile superficialità. Le associazioni ricorrenti confidano che anche questa vicenda sia da monito affinché simili “distrazioni”  del legislatore (se di distrazioni si tratta) che violano la Costituzione non si ripetano in futuro.

Grazie a questa sentenza le persone straniere potranno iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori con gli stessi requisiti e le stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.

ASGI, APN, NAGA, CGIL Lombardia

vedi anche,  Centro Anti discriminazone Franco Bomprezzi: nel 2025 oltre 1.000 segnalazioni

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