Data di pubblicazione: 06/08/2026
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Il fondo nazionale per la non autosufficienza: analisi e sviluppo

di Luigi Colombini, già  Docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale UNITRE – Roma – Corsi di laurea  in DISSAIFE e MASSIFE. Collaboratore del Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali – SUNAS -  e  del Centro Studi IRIS Socialia e redattore di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS.

LA PRIMA RISPOSTA STATALE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

Con la legge 328/2000 è stato finalmente definito il Sistema Integrato del Servizi Sociali, dopo ventitré anni dal DPR n. 616/77,  che l’aveva preconizzata;  nel quadro  dell’offerta degli interventi e dei servizi sociali rivolti a tutti i cittadini, è stato  disposto in particolare all’art. 14 che nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, venisse determinata una quota da riservare a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne facessero richiesta.

All’art. 15 sono state specificate in maniera chiara  le modalità per lo svolgimento del sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti,  con riferimento  alla ripartizione dei  finanziamenti  in  base  a  criteri  ponderati  per quantità di popolazione, classi di età  e incidenza  degli  anziani, valutando altresì la  posizione  delle  regioni  e  delle  province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. Nella prospettiva di determinare un quadro di sistema, una quota di finanziamenti sarebbe stata destinata ad investimenti  e  progetti  integrati  tra   assistenza   e   sanità, realizzati in rete con azioni e  programmi  coordinati  tra  soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia  delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare.

L’obiettivo  assolutamente chiaro era il  potenziamento  delle  attività   di assistenza domiciliare integrata.

A completamento di una azione complessiva, volta a gettare le basi per una adeguata politica socio-sanitaria nel confronti delle persone non autosufficienti, si richiama altresì il DPR 3.5.01 – Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (G.U. n. 181 del 6.8.01, s.o).

In particolare nel contesto di tale provvedimento sono stati indicati gli obiettivi di priorità sociale, e fra questi l’obiettivo n. 4: Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare gli anziani e le gravi disabilità)

Le azioni da perseguire sono state individuate nelle seguenti:

- favorire la permanenza a domicilio, o l’inserimento  presso famiglie, persone o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, di persone anziane con problemi di non autosufficienza, sostenendone l’autonomia e limitando quanto più possibile il ricorso all’istituzionalizzazione;

- sostenere nuclei familiari  nelle responsabilità di cura  domiciliare di persone anziani non autosufficienti, in particolare quelle gravi.

LA CONDIZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA NELLA NORMATIVA STATALE

La condizione della non autosufficienza rappresenta un crinale sul quale insistono due versanti finora non ancora effettivamente ripianati: il versante sanitario ed il versante sanitario.

Tale discrasia si è andata a consolidare nel tempo, già con la legge 833/78, che istituì le Unità Sanitarie Locali, e non già, secondo una poderosa attività riformatrice, avviata già dal 1972 in Lombardia con la legge 37/1972, le Unità Sanitarie e Sociali Locali, il cui rimasuglio è rimasto solo nella Regione Veneto che qualifica le proprie Aziende “ULSS”, secondo una ferma volontà di mantenimento della iniziale impostazione.

Per inciso va ricordato che il DPR n. 616/77 individuò già nel Comune la sede per la gestione unitaria dei servizi sanitari e sociali, attraverso lo strumento operativo che era, appunti, l’Unità Locale Socio-Sanitaria”. Nel 1985, con il DPCM 8 agosto 1985  è stata brutalmente separata la spesa socio-sanitaria dalla spesa socio-assistenziale, con gravissime ripercussioni sulle famiglie e sulla condizione delle persone non autosufficienti. Nel contesto di una  situazione comunque caratterizzata da un quadro confuso ed incerto,  la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 455/90 ha espresso il proprio autorevole giudizio in merito ai rapporti fra la spesa sanitaria e la spesa socio-assistenziale per ciò che concerne le persone non  autosufficienti.

Nello specifico le conclusioni della Corte sono state le seguenti:

- Le prestazioni "alberghiere" o comunque di natura non sanitaria o socio-assistenziale, sono a carico dell’utente o del Comune in caso di impossibilità da parte dell’utente di provvedervi.

- A carico del Fondo Sanitario Nazionale sono  le spese inerenti alle prestazioni sanitarie e  quelle "di rilievo sanitario connesse con le attività socio- assistenziali" .

Se tale è stato il deciso orientamento della Corte in materia di tutela del diritto alla salute, è anche da sottolineare per inciso che la componente socio-assistenziale è di competenza del Comune; a tale riguardo, in connessione con le risorse necessarie da reperire, è quindi proprio lo stesso Comune che deve individuare attraverso la propria attività di programmazione e di attuazione dei servizi sociali i finanziamenti adeguati a far fronte alle prestazioni socio-assistenziali nei confronti delle persone non autosufficienti.

Il successivo d. lgs 502/92 ha accentuato la separazione fra il versante sanitario ed il versante sociale, aziendalizzando la sanità, sottratta ai Comuni e confermando comunque la titolarità degli stessi a gestire il versante sociale, indotti comunque a  finanziare le prestazioni sociali in contesto socio-sanitario alle Aziende Sanitarie Locali attraverso gli Accordi di programma.  La Corte di Cassazione a fine maggio 2026, con le sentenze  n. 16601 e la n. 16603 ha ribadito che per i pazienti con Alzheimer in fase avanzata o gravi patologie neurologiche, la retta della RSA deve essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sottolineando gli aspetti fondamentali:

- Inscindibilità delle cure: Nei casi gravi, l'aspetto sanitario e quello assistenziale sono un tutt'uno e non possono essere separati. Per questo motivo, la quota alberghiera e assistenziale non può essere richiesta alle famiglie.

- Nulle le clausole privatistiche: Sono stati dichiarati nulli i contratti di ospitalità che imponevano alle famiglie di pagare la quota di compartecipazione.

- Rimborso delle somme: Gli eredi o i familiari possono agire legalmente per ottenere la restituzione delle rette versate indebitamente negli anni passati.

A tale riguardo si ricordano le battaglie portante avanti fin dagli anni ’70 da Francesco Santanera, che profuse tutte le sue energie ed appassionato impegno per sostenere che le spese per le persone non autosufficienti dovevano fare capo al Servizio Sanitario Nazionale, e non già alle famiglie ed ai comuni.

LE RISPOSTE PRIVATE PER AFFRONTARE LA NON AUTOSUFFICIENZA

Il carico assistenziale per le persone non autosufficienti fa comunque capo alle famiglie: il costo del “badantato”  costituisce la risposta privata per garantire ai propri familiari diventati non autosufficienti l’assistenza  quotidiana, con costi economici di notevole rilievo, nonché il costo per il pagamento delle rette di ricovero nelle RSA che ospitano le persone non autosufficienti, secondo le regole del mercato e la contrattualizzazione del ricovero.

In tale contesto è altresì venuto emergendo la figura del “caregiver familiare”, riconosciuta dalla legge  del 2015, che ha comunque avuto risposte differenziate da parte delle Regioni.

L’ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

In occasione della legge finanziaria 2007, si è determinata la costituzione di specifici Fondi aggiuntivi nazionali  rispetto al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, avuto riguardo a specifiche aree di intervento (famiglia; persone non autosufficienti; giovani), da ripartire fra le Regioni.

In particolare all'articolo 1, comma 1264, della Legge 6 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti, è stato istituito, presso il Ministero della Solidarietà Sociale, il  fondo denominato “ Fondo per le non autosufficienze”.

L’andamento   della spesa, che è partita da 99 mln di euro nel 2007, è pervenuta  a 299 mln di euro nel 2008, a 399 mln di euro del 2009 e a 380 mln di euro 2010. Nel 2011 il Fondo non è stato più rifinanziato, a parte uno specifico provvedimento riferito alla realizzazione di interventi per la SLA (Sindrome Laterale Amiotrofica), di 100 mln.) così pure nel 2012, I finanziamenti sono ripresi nel 2013, con 275 mln, nel 2014 con 359 mln, nel 2015 e nel 2016 con 400 mln, nel 2017 con 463,6 mln, nel 2018 con 462; 573,2 mln  2019, 571 mln nel 2020 e 568,9 mln  2021.

In occasione del Primo piano nazionale per la non autosufficienza del 2019, si è determinata un orientamento a introdurre il concetto di pluriennalità  del finanziamento, proiettato quindi negli anni successivi. Il nuovo Piano 2021-2023 ha confermato tale orientamento, prevedendo per il 2022 822 mln euro, per il 2023 865 mln  euro e per il 2024 913 mln euro. Il recentissimo Piano 2025-2027 ha previsto euro 982.255.000,00 per l’annualità 2025, euro 934.570.000,00 per l’annualità 2026 ed euro 1.108.470.000,00 per l’annualità 2027.

A tale riguardo si sottolinea che il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza costituisce il più importante  impegno dello Stato nel contesto dei fondi per lo svolgimento delle politiche sociali (Fondo nazionale Politiche Sociali; Fondo per la gioventù, Fondo per l’ occupazione delle persone con disabilità, Fondo per la famiglia, Fondo per la parità  e la violenza di genere, ecc.)

La risposta delle Regioni in riferimento al modo con cui programmano e gestiscono il Fondo è peraltro variegata e non uniforme, con una criticità di governance che coinvolge in particolare alcune Regioni (Abruzzo, Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia)

Di rilievo le iniziative della Regione  Piemonte che ha privilegiato il sistema della assistenza domiciliare quale pilastro fondamentale per la realizzazione degli interventi e servizi per le persone non autosufficienti; della Regione Lombardia che ha, attraverso l’istituzione di varie “misure” assicurato l’ erogazione  di prestazioni monetarie quali i voucher ed assegno di cura a favore delle famiglie che assistono persone non autosufficienti; della Regione Veneto  che ha avviato progetti volti a sostenere le spese delle famiglie per  la cura delle persone non autosufficienti; della Regione Toscana che da tempo  con il progetto “Pronto badante” coinvolge il Terzo settore nell’assicurare  alle famiglie la presenza di badanti nell’assistenza alle persone non autosufficienti, costruendo a livello locale una adeguata rete di protezione sociale.

ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFCIENZE. DATI PER ANNO E PER MILIONI DI EURO

DALLA EROGAZIONE PER AREE A UNA POLITICA DI SISTEMA

A fronte di un progressivo approfondimento delle modalità di erogazione del Fondo, sono state sempre più venute ad affermarsi, anche in base alla attività ed alle iniziative portate avanti dalle Regioni, con particolare riferimento all’ Emilia Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, la necessità di un progressivo aggiornamento e potenziamento dei criteri e delle finalità del Fondo:

Nel 2007 è stato individuato il Punto Unico di Accesso (PUA) quale primo riferimento operativo per l’accoglimento delle richieste e la definizione della risposta, agevolando e semplificando l’'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;  l'attivazione  di  modalità  di presa in carico della persona non   autosufficiente   attraverso   un   piano  individualizzato  di assistenza;  l'attivazione  o  il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali  con riferimento prioritario alla domiciliarità.

Nel 2010  sono state definite le aree prioritarie  di  intervento  riconducibili  ai  livelli essenziali delle prestazioni, nelle  more  della  determinazione  del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo  2,  comma  2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (peraltro non ancora definiti, anche se preannunciati dall’attuale Governo fra i punti programmatici): attivazione  o  rafforzamento  della  rete  territoriale   ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa  in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza   a   domicilio   e   in   ogni   caso    l'appropriatezza dell'intervento, e con la  programmazione  degli  interventi  sociali integrata con la programmazione sanitaria; attivazione o rafforzamento  del  supporto  alla  persona  non autosufficiente e alla  sua  famiglia  anche  attraverso  l'incremento delle ore di assistenza tutelare  e/  o  l'incremento  delle  persone prese in carico sul  territorio  regionale. Viene introdotta la possibilità di   trasferimenti monetari   condizionati  all'acquisto  di  servizi  di  cura   e assistenza  o  alla  fornitura  diretta  degli  stessi  da  parte  di familiari e vicinato sulla base di un progetto  personalizzato  e  in tal senso monitorati.

Nel 2013 viene  introdotta l'implementazione  di  modalità  di  valutazione  della  non autosufficienza attraverso  unità  multiprofessionali,  UVM,  in  cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le  scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini  della valutazione bio-psico-sociale  delle  condizioni  di  bisogno,  della situazione economica e dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci. Viene altresì individuata  la previsione di un supporto alla persona non  autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi  complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai  ricoveri  di  sollievo  in strutture sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano effettivamente  complementari  al  percorso  domiciliare,   assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato.

Inoltre viene introdotta la definizione ed il trattamento della disabilità gravissima (a cui destinare il 30% del fondo) e la organizzazione dell’integrazione  socio-sanitaria negli ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e  sociale,  prevedendo  che  gli  ambiti  sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.  328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed  erogazione integrata degli interventi  con  le  delimitazioni  territoriali  dei distretti sanitari ambiti sociali.

Nel 2014  vengono aggiunti  i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente,  finanziando  per 10.000.000 di euro,  azioni  di  natura  sperimentale volte  all'attuazione  del  Programma  di  azione  biennale  per   la promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con disabilità adottato con DPR 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività  n. 3, «Politiche, servizi  e  modelli  organizzativi  per  la   vita   indipendente   e l'inclusione nella società».

Nel 2016, nel contesto delle politiche sociali già avviate sia dalla legge 285/97, sia dalla legge n.328/2000, e a distanza di circa dieci anni dall’istituzione del Fondo per le non autosufficienze, viene ulteriormente ripresa la  funzione di indirizzo e coordinamento che lo Stato, anche in relazione alla necessaria determinazione dei livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali (art 117 Co), deve garantire nell’intero territorio nazionale, con atti legislativi adeguati.

In effetti sono indicate – a distanza di venticinque anni dal Piano Nazionale integrato dei servizi sociali (maggio 2001)  - linee guida di intervento a cui le Regioni e gli Enti competenti nella programmazione e gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali  debbono attenersi.

In particolare viene evidenziata l’azione di empowerment e di resilienza che coinvolge sia la persona non autosufficiente, sia la sua famiglia, con la proposizione di servizi di domiciliarità,  di     trasferimenti monetari  mirati sulla base del piano personalizzato, e dei ricoveri di sollievo.

Sono altresì indicati specifici strumenti di rilevazione del bisogno, che accentuano una azione di indirizzo e coordinamento atta a superare  una frammentazione di azioni in tale delicato contesto.

Di assoluto rilievo gli aspetti relativi all’integrazione  socio-sanitaria e l’impegno a  definire il Piano per la non autosufficienza.

Nel 2019, con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019,  viene adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e ripartito il Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, così che viene strutturato l’intero complesso degli interventi e dei servizi dedicati alle perone non autosufficienti, individuato nei seguenti aspetti:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dell’assegno di cura e per l’autonomia in favore delle persone con disabilità gravissima previsto nel Piano;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente.

Con il  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024, a conclusione dei lavoro dell’apposito gruppo di lavoro presieduto dall’on. Livia Turco (protagonista della legge 328/2000 sul sistema integrato dei servizi sociali e dei primi provvedimenti per le persone non autosufficienti) con la partecipazione determinante del prof. Cristiano Gori.

LE INNOVAZIONI ISTITUZIONALI

Il Piano costituisce la conclusione di un percorso avviato già con il d.lgs 147/2017, che ha instituito la “Rete della protezione e dell’inclusione sociale” e con la istituzione di ulteriori organismi di supporto tali da consentire un  pieno e maggiormente coordinato apporto,  in sede scientifica, politica ed  organizzativa, di esperti e rappresentanti della società civile, alla formulazione ed elaborazione del Piano: la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria della popolazione anziana; Commissione per le politiche a favore della popolazione anziana.

GLI ASPETTI PIÙ RILEVANTI PER LA RINNOVATA GOVERNANCE DEL SISTEMA

In termini generali viene confermata, come peraltro in altre aree di intervento (persone con disabilità, contrasto alla povertà, interventi per la famiglia e per l’infanzia, politiche sociali) connesse alla formulazione di specifici fondi e piani nazionali, la funzione statale di indirizzo e coordinamento, dello Stato, legata anche al vincolo temporale di impegno ed utilizzazione dei fondi, che pone le Regioni nella redazione di specifici Piani triennali per la non autosufficienza, con l’individuazione, in particolare, su base triennale degli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Il piano regionale o l’atto di programmazione sono redatti in base all’osservanza  di specifiche  modalità, che costituiscono ormai una acquisita prassi metodologica ed operativa:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente».

Viene confermato il ruolo fondamentale degli  Ambiti territoriali sociali garantiscono anche l’offerta dei servizi e degli interventi, secondo un deciso orientamento a definire una politica territoriale dei servizi sociali che ormai è  tale da implementare nel territorio il complesso dei servizi sanitari e sociali rivolti alla persona ed alla comunità. Per inciso si richiama l’opportunità    di una configurazione giuridica ed amministrativa degli stessi, secondo un modello che si potrebbe ispirare a quanto fu disposto con la legge sulle Comunità montane.

Viene confermato il ruolo fondamentale del PUA, e relativo finanziamento, e per inciso si sottolinea che esso stesso si configura quale vero e proprio segretariato sociale”, e sul quale varie Regioni ne hanno prefigurato il modello (Lazio, Lombardia, Veneto), e, per il modo con cui deve accogliere, interpretare e provvedere alle riposte, fino alla presa in carico, non può che essere svolto da Assistenti Sociali intesi quali “professionisti competenti”

Viene confermata la priorità alla domiciliarità, peraltro accompagnata da un assegno di cura “mirato”, peraltro già attuato dalle Regioni.

Viene legata all’ISEE l’erogazione delle prestazioni, in base alla valutazione multidimensionale del bisogno; per inciso, a fronte della individuazione delle “soglie” di accesso (nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità, le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000,00 euro, accresciuti a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, dove l’ISEE da utilizzare è quello per prestazioni di natura sociosanitaria), si ritiene, partendo dal principio della universalità delle prestazioni) più opportuna una definizione di una “scala” di accesso in base al reddito, per cui gli utenti fruiscono dei servizi e delle prestazioni, in base ad una partecipazione ai costi rapportata al reddito, pur di garantire l’universalità di fruizione, rivolta “erga omnes”.

IL NUOVO PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 20 aprile 2026,  è stato adottato il Piano Nazionale per la non autosufficienza - PNNA 2025 – 2027, unitamente al relativo riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze riferite al medesimo triennio. 

Il PNNA 2025 – 2027, va sottolineato, si  pone in continuità con il precedente Piano 2022 – 2024,  ed introduce un cambiamento sostanziale con riferimento alla platea dei destinatari.

A differenza del precedente triennio, nel quale gli interventi erano rivolti sia alle persone con disabilità sia agli anziani non autosufficienti, il nuovo Piano si concentra esclusivamente sulle persone con disabilità non autosufficienti fino ai 70 anni di età.

Il Piano richiama, nel rinnovato assetto programmatorio nazionale, anche il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, preconizzato  all’articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge n.33/2023.

In estrema sintesi il Piano definisce:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone con disabilità in condizione di non autosufficienza, compresa l’attuazione degli obiettivi di servizio in favore di tale platea, in continuità con quanto previsto dal precedente Piano 2022-2024;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» .

Si sottolinea al riguardo che vengono definiti ulteriormente le modalità di attuazione del Piano sia a livello regione che a livello degli Ambiti Territoriali Sociali, dei quali viene costantemente rimarcata l’importanza strategica e funzionale, tale comunque da richiedere una più decisa politica territoriale del servizi sociali e sanitari ancora in effetti non pienamente definita, sia sul piano giuridico che sul piano operativo e finanziario, che fu avviata negli anni ’70 dalle Regioni con la costituzione dei Consorzi sanitari e dei servizi sociali (Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria, Veneto, per citare i più importanti), nonché la definizione piena  e chiara dell’ Ufficio di Piano.

Il Piano conferma il ruolo di indirizzo e coordinamento nell’osservanza di alcuni principi e orientamenti di fondo che si  riassumono nella classica formula della pianificazione sociale: “chi”, “come”, “dove”, “quando” e “perché”.

L’ATTUALE RISPOSTA DELLE REGIONI

A fronte del Piano suddetto, la Regione Lombardia  con DGR  15 giugno 2026,  n. xii/6320 ha  approvato la programmazione regionale rivolta alle persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e alle persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato - piano nazionale per le non autosufficienze 2025-2027.

La regione Marche con DGR  16 giugno 2026, n. 727, L.R. n. 32/2014 “Fondo regionale per la non autosufficienza – FRNA annualità 2025”, ha approvato i criteri di riparto delle risorse agli ambiti territoriali sociali e delle modalità attuative degli interventi a favore di persone con disabilità gravissima.

In prosieguo nel prossimi mesi si ritiene che tutte le Regioni adotteranno propri piani regionali sulle non autosufficienze, come già avvenuto in occasione del precedente Piano 2022-2024.

OSSERVAZIONI

Il fondo per le non  autosufficienze, nel corso  di venti  anni ha pressoché decuplicato la sua consistenza, costituendo, quanto ad entità, il primo fondo statale per le politiche sociali.

Tale impegno finanziario richiede una rigorosa azione volta a promuovere, piuttosto che la monetizzazione del bisogno, la organizzazione  e la programmazione dei servizi e degli interventi, in base ai principi di solidarietà, di universalità, di sostegno alle fonti primarie della sussidiarietà orizzontale – la famiglia – e  una decisa azione di verifica e monitoraggio dell’impiego del fondo.

La non autosufficienza rappresenta comunque una “questione sociale” assolutamente prioritaria, che deve  riprendere le linee già indicate nella legge 328/2000, all’art. 14 ed all’art. 15, sopra  illustrati, connessi alle sentenze della Corte  costituzionale del 1990 e dalla Corte di cassazione del maggio 2026, nonché alla costruzione di un sistema di reti sociali che debbono partire da:

1) la famiglia, primo livello della sussidiarietà orizzontale, e dalla sua capacità  di essere in grado di programmare, gestire e attuare le  azioni di sostegno ed aiuto ai propri familiari non autosufficienti (caregiver, badantato, interventi di  sollievo, il domicilio inteso quale base per lo svolgimento degli interventi sanitari ed assistenziali attraverso gli Accordi di programma (art. 34 d. lgs 267/2000);  

2) dagli Ambiti  Territoriali Sociali (art. 8 della legge 328/2000), sui quali si sofferma il Piano per la non autosufficienza 2022-2024 e 2025-2027, che attraverso gli Uffici di Piano debbono programmare, gestire e verificare gli interventi;

3)  i PUA, che rappresentano il primo livello della rete istituzionale, condotta da Assistenti Sociali (e non da operatori con professionalità sociale, assolutamente vaga) che rappresentano sia il personale competente alla accettazione delle persone non autosufficienti e relativo piano di presa in carico e sua  attuazione;

4) il badantato, per il quale definire l’elenco a livello locale di ATS delle persone disposte a fornire assistenza continuativa alle persone non autosufficienti, e, in prospettiva, rivedere il trattamento economico, fiscale e previdenziale;

5)  la presenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle cooperative sociali ed al volontariato. A tale riguardo si ritiene opportuna la redazione dell’elenco a livello di Ufficio di Piano sociale degli ATS  del Registro degli enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, fondazioni) che rappresentano la rete della società civile in quanto espressione organizzata della stessa, con il quale concertare, coprogrammare e cooperare per la realizzazione degli interventi e dei servizi dedicati alle persone non autosufficienti, secondo l’obiettivo di costruire il welfare di comunità.

6) La necessità di operare   apposite ricerche per la conoscenza delle concause che portano alla condizione della non autosufficienza, che potrebbero essere avviate dall’Istituto Superiore di Sanità, come già avviene secondo gli interventi sull’autismo;

7) prevedere, in prospettiva, come già accade in Francia dal 2002,  con l’allocation pour la dependance” l’erogazione di assegni adeguati per assicurare alle famiglie il finanziamento necessario per assistere i loro familiari non autosufficienti, su base universalistica.

Vedi anche,  Piano nazionale non autosufficienza 2025-27. Testo e commenti

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