Data di pubblicazione: 14/08/2026
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Detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (L. 140/2026)

LEGGE 5 agosto 2026 , n. 140, Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

Vedi,  Carcere, dipendenze, comunità: i numeri a caso del ministro Nordio

Vedi in diritto e giustizia, "Il principale intervento riguarda il d.P.R. n. 309/1990, nel quale viene inserito il nuovo art. 94-ter, dedicato alla detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Detenzione domiciliare e programma terapeutico: i requisiti. La nuova misura alternativa alla detenzione può essere richiesta quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Il condannato può chiedere di espiare la pena presso una struttura pubblica o privata accreditata per svolgere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. In alternativa, può chiedere, sulla base di un programma semiresidenziale, la detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalla struttura.

La misura riguarda, alle condizioni previste dalla legge, una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dalla norma.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la documentazione relativa alla tossicodipendenza o alcoldipendenza, il programma terapeutico finalizzato al recupero e la valutazione sull’idoneità del percorso. Il tribunale concede la misura se ritiene che il programma contribuisca concretamente al recupero del richiedente e prevenga il rischio di commissione di ulteriori reati.

Definizione anticipata del processo con finalità di recupero. Di particolare rilievo per gli avvocati penalisti è anche il nuovo art. 94-quater d.P.R. n. 309/1990, che disciplina la definizione anticipata del processo con finalità di recupero. L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione della misura prevista dall’art. 94-ter secondo le modalità stabilite dalla nuova disposizione. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione richiesta.

Le modifiche all’art. 656 c.p.p. e la disciplina transitoria. La legge n. 140/2026 modifica inoltre l’art. 656 c.p.p., coordinando la disciplina dell’esecuzione della pena con la nuova misura alternativa.

Rilevanti anche le disposizioni transitorie: l’art. 94-quater si applica ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo che sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. La richiesta può essere formulata, alle condizioni stabilite dalla norma, anche nei processi penali in corso di dibattimento.

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