Data di pubblicazione: 31/01/2024
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Corte Costituzionale. Derogabile limite minimo divario età tra adottante e adottando

La Corte Costituzionale (sentenza n. 5/2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’articolo 2 della Costituzione  – dell’art. 291, comma 1, c.c., nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, poiché il rigido divieto imposto al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. La questione era stata sollevata dalla prima sezione civile del Tribunale di Firenze in occasione della richiesta di adozione da parte di una signora, coniugata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che, dall’età di cinque anni, ha convissuto con costoro, dopo il matrimonio. Nel caso di specie, la differenza di età tra richiedente e adottando è pari a 17 anni e 3 mesi. La Corte ha rilevato come l’adozione di persone maggiori di età abbia perduto l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà.

Vedi anche: Corte Costituzionale. Adozione. Mantenimento rapporto con famiglia d'origine.

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