Data di pubblicazione: 14/05/2024
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Marche. Legge sul rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche. Relazione stato di attuazione

Dgr n. 625 del 29 aprile 2024 - L.R. 7 del 20/05/2021 - art. 6 “Clausola Valutativa” - Trasmissione all’Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della clausola valutativa di cui alla L.R. 7 del 2021 "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche".

"La L.R. 7/2021 riconosce benefici economici alle persone residenti nei Comuni delle Marche che effettuano, presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate fuori dal proprio Comune di residenza, nelle Marche e in altre regioni, prestazioni sanitarie di cura e diagnosi relative a patologie oncologiche, concedendo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse a tali prestazioni, anche per l’eventuale accompagnatore nel caso in cui la necessità della presenza sia attestata dal sanitario competente. Il rimborso delle spese è riconosciuto per le seguenti prestazioni:
a) trattamenti di radioterapia e di chemioterapia;
b) interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;
c) esami diagnostici e di laboratorio, interventi di riabilitazione e di fisioterapia, cure palliative e terapie del dolore, visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia.
Per le prestazioni di supporto psicologico, incluso quello al nucleo familiare, connesse alla medesima patologia, il rimborso è riconosciuto se le stesse sono state effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private nelle Marche. Il rimborso delle spese è erogato dall'Azienda Sanitaria per:
a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura;
b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni;
c) le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria, mediante attestazione, dal medico oncologo che ha in cura il paziente o dal medico di medicina generale.
Tutte le spese, comprese anche quelle di viaggio e di pedaggio autostradale, devono essere documentate.
L’art. 6 della Legge Regionale 07 del 20/05/2021 dispone che la Giunta Regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, presenti, a cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dei risultati ottenuti. La relazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) il numero delle richieste ammesse a rimborso, differenziate per Area vasta di provenienza e per destinazione regionale o extraregionale, in base alle tipologie delle prestazioni di cui all'articolo 2 nonché alle spese di cui all'articolo 3;
b) il numero delle richieste non ammesse e le motivazioni dell'esclusione;
c) l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento e le eventuali proposte.

(..) dall’analisi dei dati e delle informazioni inviate dalle AA.SS.TT. si rileva che l’applicazione della norma non ha particolari criticità. Tuttavia si riscontra che i beneficiari che hanno una ISEE superiore ai 50.000 euro, venuto a conoscenza dello 0% di rimborso, rinunciano alla presentazione della richiesta.
In sintesi si può affermare che:
• il 65% delle prestazioni rimborsate sono state eseguite nelle Marche;
• tra la somma richiesta a rimborso e il quella ammessa al rimborso c’è una differenza percentuale del 20%;
• il 64% (1257 istanze su totale1963) delle richieste di rimborso rientrano nella prima fascia (1-25.000,00 euro), ed hanno avuto il rimborso del 100% delle spese sostenute."


Vedi anche 

Marche. Aggiornamento criteri rimborso spese a supporto cure oncologiche (Dgr 3/24) 

Marche. Attuazione Piano oncologico nazionale 2023-27 (Dgr 1790/2023) 

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