Data di pubblicazione: 29/05/2024
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TAR Marche. Trasporto Centro diurno disabili è servizio accessorio. Compartecipazione con "ISEE ristretto"

Di seguito e in allegato (evidenziazioni nostre) riportiamo la sentenza del TAR Marche che accoglie il ricorso dei genitori di una figlia maggiorenne con disabilità grave, frequentante un Centro diurno socio educativo riabilitativo (CSER) in un Comune facente parte dell’Ambito territoriale sociale 6 di Fano. Alla famiglia veniva addebitato (senza comunicazione formale da parte dell’ente locale, ma su indicazione della cooperativa che si faceva portavoce del Comune) un costo di 6 euro al giorno per il trasporto da casa al Centro diurno prendendo come riferimento, ai fini della compartecipazione, l’ISEE ordinario (familiare) e non quello sociosanitario (c.d. ristretto). In sostanza non considerando il trasporto come prestazione “strumentale e accessoria” ai fini della frequenza del Centro socio educativo riabilitativo, ma come servizio specifico sociale decontestualizzato dalla funzione (frequenza di un servizio sociosanitario).  Si tratta di una modalità non infrequentemente utilizzata dai Comuni nei regolamenti in cui definiscono i criteri di compartecipazione degli utenti. In sostanza prevedendo una doppia, distinta, compartecipazione (trasporto + frequenza) e utilizzando per l’uno l’ISEE ordinario per l’altro (quando va bene) quello “ristretto”. Ma sul punto, molte sono le fantasie regolamentari dei Comuni. Un invito  a leggere la Sentenza. Ai Comuni di farne tesoro nella redazione dei Regolamenti e per verificare il contenuto dei vigenti.

Per approfondire

TAR Lombardia. Sempre ISEE “ristretto” per Centri diurni disabili 

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Consiglio di Stato. Compartecipazione al costo dei servizi su criteri ISEE

Servizi sociosanitari. Compartecipazione al costo e applicazione normativa ISEE


Pubblicato il 24/05/2024

N. 00507/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Dorsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vallefoglia, via Roma, 61;

contro

Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) dell’art. 51, comma 3, Titolo VII trasporto sociale, del Testo Unico regolamentare per la disciplina delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali A.T.S. N. 6 -OMISSIS-, nella parte in cui, relativamente alla compartecipazione al costo del servizio socio sanitario per il trasporto è detto: “Valore ISEE dell’interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza”;

b) della deliberazione n. -OMISSIS- del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 -OMISSIS-, in merito alla compartecipazione per le spese di trasporto del disabile dalla propria residenza al centro diurno;

c) della missiva della Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale A.T.S. n. 6 -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Comunicazione in merito alla quota di compartecipazione per il servizio di trasporto sociale garantito dal gestore del centro socio-educativo riabilitativo diurno “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”, in cui è detto “si conferma che sulla base dell’Isee Ordinario posseduto nell’anno 2023 pari ad € -OMISSIS- e dell’applicazione delle fasce di reddito e di livelli di compartecipazione approvate con Delibera del Comitato dei Sindaci n. -OMISSIS- è prevista a Vs. carico una quota di compartecipazione di € 6,00 per ciascun tragitto, comprensivo di andata e ritorno, da versare direttamente al gestore”, mai recapitata, ma consegnata alle attuali parti ricorrenti da “-OMISSIS-” società cooperativa sociale a r.l.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., anche in considerazione della fondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare;

Considerato che:

- i ricorrenti agiscono in nome e per conto della figlia maggiorenne, in quanto disabile in condizione di gravità, giusta autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale -OMISSIS-;

- assumono che la ragazza, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, frequenta un centro diurno integrato per persone disabili (C.D.D.) denominato “-OMISSIS-”, gestito dalla società cooperativa “-OMISSIS-”, e usufruisce, per l’intero percorso di andata e ritorno, dalla propria residenza al centro diurno ubicato in -OMISSIS- -OMISSIS-, del trasporto sociale garantito dal Servizio Sociale Associato ATS n. 6 -OMISSIS-;

- con nota in data -OMISSIS-, la Dirigente coordinatrice del suddetto Servizio Sociale, sull’assunto che, per la quantificazione della compartecipazione alle spese di trasporto dalla residenza al centro diurno frequentato dalla disabile, si dovesse far riferimento al Titolo VII del Regolamento (TURSSA) approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 72 del 2020 e dunque al c.d. ISEE ordinario 2023, chiedeva agli interessati di presentare, entro e non oltre il 31 marzo 2023, detto documento;

- tale nota è stata gravata innanzi a questo TAR unitamente ai provvedimenti indicati alle lettere a) e b) dell’epigrafe (ricorso RG -OMISSIS-) e il giudizio è stato definito con una declaratoria di inammissibilità per carenza di lesività dell’impugnata nota, con la precisazione che “2.1 L’inammissibilità del ricorso sotto tale profilo non permette di scrutinare le ulteriori eccezioni dedotte dal Comune -OMISSIS-, le quali potranno essere valutate al momento dell’impugnazione dell’eventuale atto applicativo del regolamento avente effettivamente valore provvedimentale e lesivo degli interessi di parte ricorrente. Ciò in conformità con l’art. 34, comma 2, c.p.a, che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr. sentenza TAR Marche n. 881 del 2023);

- con la nota gravata in questa sede - meglio indicata alla lettera c) dell’epigrafe -, la Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale A.T.S. n. 6 -OMISSIS- ha quindi provveduto alla quantificazione della quota di compartecipazione a carico dei ricorrenti per il servizio di trasporto in questione parametrandola all’ISEE ordinario 2023;

- avverso tale ultimo atto e gli ulteriori atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e, in particolare, deducendo la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del DPCM n. 159 del 2013 che, per quanto concerne le prestazioni di natura socio-sanitarie erogate a disabili maggiorenni, calcola l’ISEE con riferimento esclusivo al beneficiario disabile e al di lui nucleo familiare c.d. ristretto, ossia il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico. Nel caso di specie, poiché la ragazza disabile non è coniugata e vive ancora con i genitori, andrebbe applicato il principio del c.d. ISEE del nucleo familiare ristretto, coincidente con l’ISEE del solo beneficiario (disabile), e non fare riferimento all’ISEE ordinario;

- si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune -OMISSIS-, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all’impugnazione del Regolamento (TURSSA) e della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 26 gennaio 2023, che, rispettivamente, stabiliscono: 1) che la quota di compartecipazione al servizio è determinata sulla base dell’ISEE ordinario riferito al nucleo anagrafico di appartenenza; 2) i criteri di compartecipazione. Nel merito, eccepisce l’infondatezza del gravame, dal momento che non rientrando il servizio trasporto disabili nella nozione di servizio socio sanitario, non sarebbe applicabile la relativa disciplina (art. 6 del DPCM n. 159/2013, che prevede l’agevolazione sulla base del c.d. ISEE “ristretto” riferito alla sola richiedente), ma troverebbe applicazione l’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, il quale stabilisce che “l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”, e il successivo comma 2, il quale dispone che “l'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3 …”;

- all’udienza camerale del 18 aprile 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della sua definizione con sentenza, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto, in via preliminare, che la presente impugnativa sia ammissibile, dovendosi concordare con la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui sia la prescrizione regolamentare di cui all’art. 51, comma 3, del TURSSA, nella parte censurata, sia la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 26 gennaio 2023 non avrebbero portata immediatamente lesiva, contenendo esse prescrizioni di carattere generale, destinate ad avere efficacia nella sfera giuridica dei destinatari solamente attraverso specifici atti applicativi. Tale è, nel caso in esame, la nota dirigenziale prot. -OMISSIS-, in quanto contiene, a differenza di quella precedente - datata -OMISSIS-, impugnata con il ricorso n. 161 del 2023 - la determinazione della quota di compartecipazione a carico dei ricorrenti sulla base dell’ISEE ordinario. Non può dunque dubitarsi della natura provvedimentale e della portata lesiva dell’atto prot. n. -OMISSIS- sicché la sua impugnazione, unitamente agli atti presupposti, deve ritenersi ammissibile. Peraltro, questo Tribunale si era già espresso in tal senso nella citata sentenza n. 881/2023 e, precisamente, al punto 2.1 della motivazione innanzi richiamato;

Rilevato, in ogni caso, che né l’impugnata disposizione regolamentare né la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3/2023 di approvazione dei criteri per la compartecipazione alla spesa contengono prescrizioni puntuali sul tipo di ISEE da prendere in considerazione nella specifica ipotesi di cui si controverte, facendo essi generico riferimento al valore ISEE dell’interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza; è ben possibile, dunque, che tali atti, in sede applicativa, possano essere interpretati in maniera conforme al quadro normativo di riferimento, come più avanti si andrà a chiarire (il che rafforza il convincimento che non sussisteva l’onere di una loro immediata impugnazione);

Ritenuto che il ricorso, nel merito, sia fondato, per quanto di seguito si va ad osservare:

- il giudice amministrativo (vedi, in particolare, TAR Lombardia Milano, Sez. III, 1 agosto 2016, n. 1528) ha già avuto modo di chiarire che ai fini del calcolo dell’ISEE per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate da strutture come un centro diurno integrato per persone disabili (C.D.D.) - qual è quello in questione - vanno applicati i criteri di cui agli artt. 6 e 7 del DPCM n. 159 del 2013 anziché quelli da 3 a 5 del medesimo DPCM, ricadendo tali prestazioni (ivi compreso il trasporto da e per tali centri, trattandosi di prestazione strumentale ed accessoria) fra le attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. f), nn. 2 e 3, di tale DPCM;

- a tale conclusione si è giunti attraverso l’analisi del quadro normativo di riferimento: in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM n. 159/2013, nel definire le prestazioni sociali agevolate, precisa che sono quelle “assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero gli interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;”. In tal modo la norma fornisce una definizione di prestazione sociale agevolata di natura socio-sanitaria più ampia di quella di cui al DPCM 14 febbraio 2001, che all'art. 3, comma 2, che individua le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

- rientrano, infatti, nella definizione data dalla citata lett. f), per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, anche gli interventi, se resi in favore di persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio nonché quelli atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

- se ne deve desumere che, ai fini del calcolo dell'ISEE rientrano, nell'ambito delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria anche attività, quali appunto quelle erogate da centri diurni per la disabilità - ivi compreso il trasporto da e verso tali centri quale prestazione strumentale ed accessoria - che, esulando dalla definizione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al citato art. 3, comma 2, del DPCM 14 febbraio 2001, possono, secondo le definizioni di altri corpi normativi, anche essere inquadrate in un ambito socio-assistenziale;

- a conclusioni analoghe, sebbene riguardo a fattispecie non del tutto sovrapponibile alla presente, è giunto anche questo Tribunale (cfr., sentenza n. 90 del 3 febbraio 2020), affermando che “3.7 Con riguardo alla possibilità di includere i genitori dell’assistito nel nucleo familiare ai fini dell’assistenza, l'art. 6, comma 1 del DPCM n. 159 del 2013 stabilisce che per le prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria (tra le quali rientrano gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f, n. 2), rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2 (coniuge, figli minori e figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF), fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il comma 3 del citato art. 6 prevede che "per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo...in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei fogli medesimi, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. …”. Non è quindi prevista la partecipazione dei genitori degli assistiti maggiorenni”;

- ancora, sulla natura socio-sanitaria della prestazione di trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap dal domicilio ai centri diurni e/o istituti di cura e riabilitazione si è espresso il Consiglio di Stato (cfr., sentenza della Terza Sezione n. 5199 del 25 agosto 2019), sostenendo che trattasi di “una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità grave, impossibilitate all’utilizzo di mezzo pubblico di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria, e talvolta, invece, necessitanti di assistenza nel trasporto per recarsi presso centri diurni socio-educativi, o presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici. Tali tipi di prestazioni, che presentano un doppio profilo di rilevanza, sociale e sanitario, più in particolare, sono definiti dall’art. 3 septies del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502, che qualifica “prestazioni socio-sanitarie” tutte le attività rivolte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di “protezione sociale” in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e l’efficacia delle azioni di cura e di riabilitazione. Difatti, secondo il disposto della norma richiamata, le prestazioni socio-sanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. La norma precisa ancora che le prestazioni sociosanitarie ad “elevata integrazione sanitaria”, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (tra cui rientrano espressamente le prestazioni in materia di handicap) sono assicurate dalle aziende sanitarie e ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (commi 4 e 5).

Invece, le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 31.3.1988 n. 112 (art. 3 septies, comma 6, D.lgs. 502/92 citato)”;

Ritenuto che i principi sopra enucleati vadano applicati alla fattispecie in esame, nel senso che:

- l’art. 51, comma 3, del Regolamento (TURSSA) approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 72 del 2020, nella parte in cui dispone che alla domanda deve essere allegato, tra l’altro, il “Valore ISEE dell’interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza”, va interpretato coerentemente con tali principi e con il quadro normativo generale di riferimento, così come innanzi chiarito, ovvero, con specifico riguardo ai soggetti beneficiari maggiorenni (essendo questo il caso), tenendo conto del valore dell’ISEE cosiddetto “ristretto”, cioè determinato in base ai criteri di cui all’art. 6 del DPCM n. 159/2013;

- allo stesso modo va interpretato l’allegato “A” alla delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 2023, nella parte in cui stabilisce che la quantificazione della quota a carico dell’utente va determinata sulla base dell’ISEE del richiedente;

- conseguentemente, la determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- impugnata in questa sede, in quanto contiene la determinazione della quota di partecipazione a carico della beneficiaria in maniera non coerente con i suesposti principi, va annullata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto nei sensi innanzi indicati;

Ritenuto che i profili peculiari della vicenda e la questione interpretativa posta al vaglio del Collegio costituiscano giusti motivi per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore


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