Data di pubblicazione: 10/06/2024
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Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Una guida di Anffas

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Le espressioni “progetto di vita”, “progetto individuale”, “progetto personalizzato”, “piano individuale di sostegno”, etc. rimandano ad una varietà di definizioni che non sempre poi si traducono in concreto, in approcci ampiamente riconosciuti e frequentemente utilizzati per descrivere l’insieme delle politiche e delle pratiche introdotte a beneficio delle persone con disabilità o per pianificare gli interventi, prestazioni e servizi ad esse necessari per migliorarne la Qualità di Vita. La letteratura nelle scienze dell’educazione e della pedagogia speciale internazionale, prevalentemente di appartenenza anglosassone, adotta comunemente il termine “piano/pianificazione centrata sulla persona” in riferimento alla cornice antropologica e culturale della normalizzazione e dell’inclusione. Un approccio più evoluto consente oggi di concettualizzare meglio e riformulare la definizione di “progetto di vita” e la sua immediata conseguenza operativa di piano individualizzato/personalizzato. Si tratta quindi di mettere in atto un sistema composto di molteplici procedure, raccomandazioni e indicazioni orientate alla promozione del cambiamento della vita delle persone con disabilità (Cloutier, Malloy, Hagner, 2006). Pertanto, la concretizzazione del progetto di vita, deve perseguire principalmente lo scopo di sviluppare programmi di azione partecipativi, collaborativi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi personali, in un contesto di vita inclusivo nella propria comunità di appartenenza. Deve perseguire, altresì, il riconoscimento e rispetto del diritto di piena cittadinanza, in un clima sociale e relazionale positivo, sostenendo e facilitando conoscenza e competenza e attribuendo ruolo, valore e funzione sociale alla persona. Allo stesso tempo, il progetto di vita deve essere, a tutti gli effetti, considerato come un diritto imprescindibile e soggettivo della persona e quindi individuale. Per quanto precede si può oggi affermare che definire l’insieme di tali attività e concetti quale progetto di vita individuale e personalizzato rappresenta non solo una evoluzione terminologica e concettuale ma anche un corretto inquadramento dell’approccio bio-psico-sociale che connota questo intero processo. Pertanto, è di fondamentale importanza non confondere tale nuovo approccio con alcuni processi in atto presenti all’interno della rete dei servizi, più che altro tendenti a realizzare, seppur con analoghe denominazioni, pianificazioni specifiche e decontestualizzate attività o accesso a interventi, prestazioni e servizi.

 

CAPITOLO I - IL PROGETTO INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 
1.1 Inquadramento generale 
1.2 L’art. 14 della L. 328/2000 
1.3 Alcune pronunce giurisprudenziali 
1.4 Progetto individuale e tutela giuridica 1
1.5 Il PNRR e la Legge n. 227/2021 Delega al Governo in materia di disabilità
CAPITOLO II - ITER DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
2.1 Istituzioni preposte all’elaborazione del progetto di vita 
2.2 Il diritto/ruolo della persona con disabilità e della famiglia a partecipare all’elaborazione del proprio progetto 
2.3 Fasi del procedimento 
2.4 I principi a base della progettazione individualizzata e personalizzata 
2.5 Mancata elaborazione o esecuzione del Progetto individuale ex. Art. 14 L. 328/2000 21
CAPITOLO III - IL BUDGET DI PROGETTO 
3.1 Definizione 
3.2 Voci che compongono il budget 
3.3 Individuazione per budget di interventi non duraturi o non continui 
CAPITOLO IV - IL CASE MANAGER 
4.1 Compiti 
4.2 Modalità di raccordo tra il case manager e le altre figure che a vario titolo
interagiscono con la persona titolare del progetto 

4.3 Tipologia dell’incarico 
4.4 Profilo professionale 
4.5 Ruolo e funzioni del Servizio Sociale professionale (Assistente Sociale) 


Vedi anche

Legge delega disabilità (L. 227/2021). Testo, analisi e commenti

La riforma per la disabilità: il dossier dell’Agenzia Iura

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