Era la prima sentenza che si discostava da un indirizzo giurisprudenziale uniforme e costante e che ha portato molti comuni italiani in questi due mesi a ridurre in alcuni casi in maniera sensibile, le ore assegnate dai Gruppo di lavoro operativi scolastici e versate all’interno dei Piani Educativi Individualizzati.
Un allarme lanciato da molte associazioni, federazioni, famiglie e ragazzi, ragazze, bambini e bambine con disabilità che comunque continuavano a professarsi fiduciose in virtù, appunto, degli indirizzi giurisprudenziali conformi dettati nei precedenti anni ed una giurisprudenza della Corte Costituzionale “granitica” sul punto.
A dare ancora più linfa a tale fiducia, giustamente riposta negli organi giudiziari, è intervenuto nel giro di un paio di mesi, il Tribunale di Torino che con una ordinanza, a seguito di un giudizio incardinato con un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha ordinato al Comune di Torino l’immediata cessazione della condotta discriminatoria e l’esatto adempimento del PEI deliberato dal GLO, mettendo a disposizione del ragazzo, che frequenta un istituto scolastico torinese, il servizio di assistenza alla comunicazione Lis per tutte le ore di permanenza in classe dell’alunno, cioè 36 ore settimanali con riferimento all’anno scolastico 2024/2025.
IL FATTO
La famiglia di un ragazzo frequentante un istituto scolastico torinese, ha chiesto, in via di urgenza, ex art. 700 Cpc e con l’emissione di un decreto “inaudita altera parte” ex art. 669 sexies c. 2 Cpc, di condannare il Comune di Torino alla cessazione della condotta discriminatoria non avendo il Comune dato attuazione al PEI (piano educativo individualizzato) deliberato dal GLO (gruppo di lavoro operativo) che aveva previsto per il ragazzo un servizio di assistenza alla comunicazione in Lis (lingua dei segni) per tutto l’orario di frequenza scolastica ovvero 36 ore a settimana.
Il Comune di Torino, infatti, in violazione del Pei, aveva comunicato all’Istituto scolastico di poter fornire un servizio che prevedeva massimo dieci ore settimanali ponendo così il minore, in una grave condizione di discriminazione e di pregiudizio, in violazione del suo legittimo diritto allo studio e all’istruzione come tutti gli altri studenti.
L’atto proseguiva con la richiesta di disporre ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell’atto e/o del comportamento discriminatorio eventualmente disapplicando qualunque atto amministrativo illegittimo e di condannare parte resistente, in favore di parte ricorrente, alla somma di € 100,00, o, in quella minore o maggiore somma che si riterrà equa e giusta, in danno della parte resistente per ogni giorno di ritardo all’inosservanza nell’esecuzione del provvedimento.
Il Tribunale di Torino, con decreto, a settembre 2024, ha concesso la richiesta cautela inaudita altera parte, ordinando al Comune di Torino l’immediata cessazione della condotta discriminatoria e l’esatto adempimento del PEI deliberato dal GLO mettendo a disposizione del ragazzo il servizio di assistenza alla comunicazione Lis per tutte le ore di permanenza in classe dell’alunno, cioè 36 ore settimanali con riferimento all’anno scolastico 2024/2025. Nel procedimento, susseguente al decreto emesso, si costituiva il Comune di Torino eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.
Nel merito, chiedeva di revocare il decreto, stante l’insussistenza del fumus boni iuris dovendo
escludersi la natura vincolante delle proposte del PEI e non sussistendo alcun comportamento discriminatorio tenuto dal Comune nei confronti del ragazzo e del periculum in mora, non essendosi verificato alcun vulnus del diritto fondamentale all’inclusione scolastica, tenuto conto dei progetti già attivati dall’amministrazione comunale a suo beneficio. All’udienza del 7/10/2024 all’esito della discussione delle parti, il Tribunale si è riservato.
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Vedi anche, Consiglio di Stato. Alunni con disabilità. I Comuni possono ridurre le ore di assistenza previste nel PEI.
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