Tribunale Ascoli Piceno. Sulla richiesta di autorizzazione al rifiuto di trattamenti sanitari vitali promossa dall’AdS Ilaria Zanotto, in biodiritto. Tribunale di Ascoli Piceno – decreto 27 dicembre 2024: rigetto della richiesta di autorizzazione al rifiuto di trattamenti sanitari vitali promossa dall’amministratore di sostegno. Scarica il decreto. La vicenda La decisione Con riferimento al primo presupposto, il giudice precisa che, qualora non vi sia certezza scientifica sull’irreversibilità della condizione, il consenso-dissenso possa essere espresso solo dall’interessato “al fine di garantire alla persona < Nel caso di specie, dalle relazioni mediche e dall’istruttoria condotta dal giudice, non risulta esservi certezza in merito all’irreversibilità della condizione di incapacità di autodeterminazione, che va invece valutata in un momento successivo all’intervento, secondo anche quanto attestato dalle relazioni mediche. Inoltre, non si ravvisa nell’amministrato un’inequivocabile volontà di rifiutare l’intervento di tracheostomia e la consapevolezza delle conseguenze mortali dello stesso. Il giudice, pertanto, rigetta l’istanza. Ulteriori pronunce in tema: Vedi anche il Dossier: La disciplina del fine vita in Italia LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.
Il caso di specie riguarda un individuo beneficiario di amministrazione di sostegno (a.d.s) che, a seguito di un’insufficienza respiratoria acuta, doveva essere sottoposto ad un intervento di tracheostomia chirurgica. Il decreto di nomina dell’a.d.s prevedeva, tra gli altri, il potere di “prestare consenso agli accertamenti medici di routine che siano necessari per la cura della salute del beneficiario”, dal quale esulava, però, la possibilità di esprimere il consenso-dissenso ai trattamenti sanitari.
Giacché per l’intervento chirurgico si rendeva necessario il relativo consenso informato, su istanza dell’Azienda sanitaria, il Giudice tutelare ha modificato d’ufficio il decreto di nomina dell’a.d.s., riconoscendo il potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, precisando però che non potesse essere esercitato con riferimento ai trattamenti sanitari vitali.
L’a.d.s. si rivolgeva al giudice tutelare chiedendo di essere autorizzato a rifiutare l’intervento di tracheostomia nei confronti del beneficiario, quale intervento di sostegno vitale e contestualmente il giudice tutelare procedeva con un’istruttoria al fine di raccogliere i documenti e le risultanze necessarie alla decisione.
Il giudice tutelare osserva che il diritto al rifiuto al trattamento sanitario vitale di cui all’art. 1, l. 219/2017 è riconosciuto tanto alle persone capaci di autodeterminarsi in modo libero e consapevole quanto alle persone prive di questa capacità per mezzo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Tuttavia, il potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, che consente di esprimere il consenso o il rifiuto informato ai trattamenti sanitari “tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere” (art. 3, comma 4, secondo periodo, l. 217/2019), non si estende automaticamente al consenso – dissenso ai trattamenti sanitari di sostegno vitale, bensì, deve essere concesso espressamente dal giudice tutelare nel decreto di nomina, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 144/2019.
Posto che nella pronuncia menzionata la Corte costituzionale non individua i presupposti necessari al fine di concedere tale autorizzazione, il giudice tutelare, delineando il quadro normativo e ripercorrendo la giurisprudenza in materia, li ricostruisce puntualmente e afferma che per poter autorizzare l’espressione del consenso o del rifiuto al trattamento sanitario vitale, sono essenziali due requisiti che devono essere accertati giudizialmente
L’accertamento del secondo requisito, salvo non vi siano disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), di cui vanno comunque vagliate l’attendibilità e l’attualità, investe quattro profili: