Data di pubblicazione: 28/05/2025
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Acquisizione della cittadinanza italiana: le nuove disposizioni (L. 74/2025)

LEGGE  23 maggio 2025, n. 74, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  28  marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
(25G00082) (GU n.118 del 23-5-2025) 

Vedi il testo del decreto con le modifiche apportate in sede di conversione in legge. Vedi anche, La nuova legge sulla cittadinanza: una rivoluzione a metà.

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 28 marzo  2025,  n.  36,  recante  disposizioni
urgenti in materia di cittadinanza, e' convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 maggio 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)   lo   stato   di   cittadino   dell'interessato   e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo
2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria
documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco
competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di  Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) un ascendente di primo o di  secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia  per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio»; 
      la lettera e) e' soppressa; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono
inserite le seguenti: "sono o"; 
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o
la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i  genitori
o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e
ricorre uno dei seguenti requisiti: 
          a) successivamente alla dichiarazione,  il  minore  risiede
legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; 
          b) la dichiarazione  e'  presentata  entro  un  anno  dalla
nascita del minore o dalla data successiva in  cui  e'  stabilita  la
filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. 
          1-ter.  Divenuto  maggiorenne,   chi   ha   acquistato   la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso
di altra cittadinanza". 
        1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  figli  di  cittadini  per
nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e  b),
della legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  la  dichiarazione  prevista
dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima  legge  puo'
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. 
        1-quater. All'articolo 14, comma 1, della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  primo
periodo si applica se, alla  data  di  acquisto  o  riacquisto  della
cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede  legalmente  in
Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due
anni, dalla nascita"». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero  delle  radici
italiane degli oriundi e il conseguente acquisto  della  cittadinanza
italiana). - 1. All'articolo 27 del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente: 
      "1-octies. Sono consentiti, al di  fuori  delle  quote  di  cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure  di  cui  all'articolo  22,
l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  allo  straniero
residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso
della cittadinanza di uno Stato di destinazione di  rilevanti  flussi
di emigrazione italiana, individuato con decreto del  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con  i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali". 
    2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  "secondo  grado"  sono
inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ",  o  che  e'  nato  nel
territorio della  Repubblica  e,  in  entrambi  i  casi,  vi  risiede
legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che
risiede legalmente nel territorio  della  Repubblica  da  almeno  due
anni"; 
      b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        "a-bis) allo straniero nato nel territorio  della  Repubblica
che vi risiede legalmente da almeno tre anni". 
      Art. 1-ter  (Riacquisto  della  cittadinanza  a  favore  di  ex
cittadini). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
        a)   all'articolo   9-bis,   comma   2,   dopo   la   parola:
"cittadinanza" sono inserite  le  seguenti:  ",  ad  eccezione  delle
dichiarazioni  di  riacquisto  presentate  innanzi   a   un   ufficio
consolare,"; 
        b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi
e' nato in Italia o e'  stato  ivi  residente  per  almeno  due  anni
continuativi  e  ha   perduto   la   cittadinanza   in   applicazione
dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o  dell'articolo  12  della  legge  13
giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una  dichiarazione  in
tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025  e  il  31  dicembre
2027". 
          2. Alla sezione I della tabella dei  diritti  consolari  da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito
il seguente: 
          "Art.   7-ter. -   Dichiarazione   di   riacquisto    della
cittadinanza: euro 250"». 

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