Acquisizione della cittadinanza italiana: le nuove disposizioni (L. 74/2025) Vedi il testo del decreto con le modifiche apportate in sede di conversione in legge. Vedi anche, La nuova legge sulla cittadinanza: una rivoluzione a metà. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.
LEGGE 23 maggio 2025, n. 74, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
(25G00082) (GU n.118 del 23-5-2025)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di cittadinanza, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria
documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o
possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza
italiana»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio»;
la lettera e) e' soppressa;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono
inserite le seguenti: "sono o";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o
la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori
o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e
ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede
legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla
nascita del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la
filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso
di altra cittadinanza".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per
nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista
dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo'
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo
periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della
cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in
Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due
anni, dalla nascita"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero delle radici
italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza
italiana). - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente:
"1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22,
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero
residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso
della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi
di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "secondo grado" sono
inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ", o che e' nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede
legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due
anni";
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica
che vi risiede legalmente da almeno tre anni".
Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex
cittadini). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola:
"cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle
dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio
consolare,";
b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi
e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni
continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione
dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13
giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in
tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre
2027".
2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito
il seguente:
"Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della
cittadinanza: euro 250"».