Accertamento disabilità nella valutazione di base (D.lgs 62/24) nel periodo di sperimentazione (Dec. 94/25) MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 10 aprile 2025 n. 94 - Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione. (25G00098) (GU n. 147 del 27-06-2025). Testo integrale nell'allegato pdf. Vedi anche Legge delega al Governo in tema di disabilità (L. 227/2021) e decreti attuativi. Testi e commenti Disabilità. D. lgs n. 62, 3 maggio 2024, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. ----------------------- LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in attuazione dell'articolo
9, commi 1 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per
l'accertamento della disabilita' nella procedura di sperimentazione
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,
della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
volta all'applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla
valutazione di base:
a) nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena,
Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;
b) per l'accertamento della condizione di disabilita' connessa ai
disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla
sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta'
e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti di
valutazione di base, espletati in via esclusiva all'INPS, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, commi
1 e 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia nel caso in
cui si tratti di una prima certificazione, sia nel caso si tratti di
un'istanza di aggravamento.
Art. 2
Criteri per l'accertamento della disabilita'
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma
7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge
29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l'accertamento della
disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete
di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenuto conto delle differenze di
sesso e di eta' nonche' dei principi e dei criteri di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo, sono individuati negli
allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, che formano parte
integrante del presente decreto.
2. I criteri di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con:
a) la Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita' e della salute, di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) le scale specifiche e generiche, da utilizzare unitamente al
WHODAS 2.0 - questionario di valutazione basato sull'ICF - che misura
la salute e la condizione di disabilita' per le persone maggiorenni,
per l'accertamento della condizione di disabilita' e per la
determinazione dei relativi livelli di sostegno e della percentuale
di invalidita' civile.
Art. 3
Comorbilita'
1. Quando, nella stessa persona, vi e' la contemporanea presenza di
una o piu' patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo
specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. b), l'accertamento dell'invalidita' civile avviene:
a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative
schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione,
indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b);
b) ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio
1992, per le altre patologie compresenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la percentuale complessiva di
invalidita' civile e' determinata applicando i criteri di cui alla
prima parte della «Nuova tabella indicativa delle percentuali di
invalidita' per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992.
3. Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pari
a quello piu' elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle
patologie.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle attivita' di cui al presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.