Data di pubblicazione: 08/07/2025
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Accertamento disabilità nella valutazione di base (D.lgs 62/24) nel periodo di sperimentazione (Dec. 94/25)

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 10 aprile 2025 n. 94 - Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione. (25G00098) (GU n. 147 del 27-06-2025). Testo integrale nell'allegato pdf

Vedi anche

Legge delega al Governo in tema di disabilità (L. 227/2021) e decreti attuativi. Testi e commenti

Disabilità. D. lgs n. 62, 3 maggio 2024Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.


 Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento individua, in  attuazione  dell'articolo
9, commi  1  e  7-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2024,  n.  71
convertito dalla  legge  29  luglio  2024,  n.  106,  i  criteri  per
l'accertamento della disabilita' nella procedura  di  sperimentazione
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.  62,
della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
volta all'applicazione provvisoria delle disposizioni  relative  alla
valutazione di base: 
    a) nelle province di Brescia, Catanzaro,  Firenze,  Forli-Cesena,
Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; 
    b) per l'accertamento della condizione di disabilita' connessa ai
disturbi dello spettro  autistico,  al  diabete  di  tipo  2  e  alla
sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di  eta'
e nel rispetto dei principi e criteri  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 
  2. I criteri di cui al comma 1  si  applicano  ai  procedimenti  di
valutazione di base, espletati in via esclusiva all'INPS, secondo  le
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33,  commi
1 e 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia nel  caso  in
cui si tratti di una prima certificazione, sia nel caso si tratti  di
un'istanza di aggravamento. 
                               Art. 2 
 
            Criteri per l'accertamento della disabilita' 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  9,  comma
7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge
29  luglio  2024,  n.  106,  i  criteri  per   l'accertamento   della
disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al  diabete
di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenuto conto delle differenze  di
sesso  e  di  eta'  nonche'  dei  principi  e  dei  criteri  di   cui
all'articolo 12  del  decreto  legislativo,  sono  individuati  negli
allegati 1, 2 e 3, e relative  schede  tecniche,  che  formano  parte
integrante del presente decreto. 
  2. I criteri di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con: 
    a) la Classificazione  internazionale  del  funzionamento,  della
disabilita' e della  salute,  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62; 
    b) le scale specifiche e generiche, da utilizzare  unitamente  al
WHODAS 2.0 - questionario di valutazione basato sull'ICF - che misura
la salute e la condizione di disabilita' per le persone  maggiorenni,
per  l'accertamento  della  condizione  di  disabilita'  e   per   la
determinazione dei relativi livelli di sostegno e  della  percentuale
di invalidita' civile. 
                               Art. 3 
 
                            Comorbilita' 
 
  1. Quando, nella stessa persona, vi e' la contemporanea presenza di
una o piu' patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo
specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell'art.  1,  comma
1, lett. b), l'accertamento dell'invalidita' civile avviene: 
    a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e  3,  e  relative
schede tecniche, per  le  patologie  oggetto  della  sperimentazione,
indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b); 
    b) ai sensi del decreto del Ministro  della  sanita'  5  febbraio
1992, per le altre patologie compresenti. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1,  la  percentuale  complessiva  di
invalidita' civile e' determinata applicando i criteri  di  cui  alla
prima parte della «Nuova  tabella  indicativa  delle  percentuali  di
invalidita' per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992. 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  il  livello  di  sostegno  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pari
a quello piu' elevato tra  quelli  riconosciuti  per  ciascuna  delle
patologie. 
                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

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