Data di pubblicazione: 03/09/2025
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Marche. Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale (L.R. 23/2025)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2025, n. 23, Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche

Sommario


Art. 1 (Finalità ed oggetto)
Art. 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)
Art. 3 (Consiglio regionale del Terzo settore)
Art. 4 (Conferenza regionale del Terzo settore e dell'economia sociale)
Art. 5 (Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa)
Art. 6 (Enti del Terzo settore e reti associative del Terzo settore)
Art. 7 (Amministrazione condivisa)
Art. 8 (Principi comuni applicabili alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore)
Art. 9 (Co-programmazione)
Art. 10 (Co-progettazione)
Art. 11 (Convenzioni con APS e ODV)
Art. 12 (Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni)
Art. 13 (Patti per la valorizzazione di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017)
Art. 14 (Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione del comma 17 dell'articolo 89 del d.lgs. 117/2017)
Art. 15 (Centro servizi per il volontariato)
Art. 16 (Promozione della cultura del volontariato)
Art. 17 (Misure di sussidiarietà fiscale)
Art. 18 (Sostegno alla trasparenza ed al rafforzamento della fiducia)
Art. 19 (Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017)
Art. 20 (Disposizioni in materia di governo del territorio)
Art. 21 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017)
Art. 22 (Fondo regionale per l'innovazione sociale)
Art. 23 (Contributi)
Art. 24 (Abrogazioni)
Art. 25 (Disposizioni di coordinamento)
Art. 26 (Invarianza finanziaria)

 

Art. 1
(Finalità ed oggetto)


1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, riconosce, sostiene e promuove l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate in formazioni sociali, per l'esercizio di attività di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, quale fattore di coesione sociale, sviluppo locale, innovazione sociale e amministrativa e modalità innovativa di adempimento dei doveri di solidarietà attraverso l'esercizio delle libertà sociali.
2. La Regione riconosce il ruolo dei volontari ed il valore dell'attività di volontariato, nelle diverse manifestazioni, quale espressione originale del principio di solidarietà.
3. La Regione, in particolare, promuove il Terzo settore operante nella regione, nelle sue declinazioni plurali, definendo, a tale scopo, specifiche misure di sostegno in relazione alle diverse modalità organizzative e di funzionamento. Riconosce la funzione economica e sociale dell'impresa sociale e della cooperazione sociale.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo il valore del rapporto fra enti pubblici ed enti del Terzo settore nell'esercizio della funzione pubblica negli ambiti di attività di interesse generale, quale fattore di innovazione amministrativa e sociale e di rivitalizzazione della partecipazione civica. In particolare, la Regione promuove il ricorso ai procedimenti dell'amministrazione condivisa, espressivi di processi di coinvolgimento attivi degli enti di Terzo settore.
5. La Regione, ai fini di questa legge, promuove il ruolo e l'attività dei soggetti dell'economia sociale, così come riconosciuti dalla disciplina dell'Unione europea e dalla disciplina nazionale e ne promuove e sostiene la reciproca interazione fra questi ultimi e gli enti pubblici della Regione.

Art. 2
(Definizioni ed ambito di applicazione)


1. Questa legge, disciplina:
a) gli organi di partecipazione degli enti del Terzo settore ed altri soggetti delle libertà sociali all'esercizio delle funzioni pubbliche, nonché le loro funzioni ed i loro poteri;
b) i procedimenti di amministrazione condivisa;
c) le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità.
2. Ai fini di questa legge, si considerano:
a) enti del Terzo settore: gli enti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017;
b) enti pubblici: la Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati;
c) altri enti: i soggetti giuridici collettivi privati costituiti secondo le forme previste dalla legge statale.
3. Questa legge si applica nelle materie di competenza legislativa e nell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione, nonché ai suoi enti dipendenti, alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale.
4. Questa legge si applica agli enti locali della regione, nel rispetto della loro autonomia regolamentare.

Art. 3
(Consiglio regionale del Terzo settore)


1. E’ istituito il Consiglio regionale del Terzo settore, quale organo di consultazione e di partecipazione degli enti del Terzo settore della Regione.
2. Il Consiglio regionale è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale;
b) da un Assessore, individuato dal Presidente della Giunta regionale;
c) da nove componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nelle Marche, individuata ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 65 del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di enti del Terzo settore;
d) da un rappresentante del Centro servizi per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017 per la Regione Marche;
e) da due rappresentanti di ANCI Marche;
f) da due rappresentanti delle fondazioni di origine bancaria marchigiane di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);
g) da un rappresentante della Camera di commercio delle Marche.
3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
4. I membri del Consiglio regionale del Terzo settore sono nominati, sulla base delle designazioni avvenute ai sensi del comma 2, dal Presidente della Giunta regionale. Al fine di ottenere le designazioni, le modalità di individuazione dei membri sono definite con atto della Giunta regionale sentito il parere, una volta istituito, del Consiglio regionale del Terzo settore medesimo.
5. Il Consiglio regionale del Terzo settore rimane in carica per la durata della legislatura regionale e, in ogni caso, fino alla nomina del Consiglio successivo.
6. Il Consiglio regionale del Terzo settore adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Giunta regionale.
7. Il Consiglio regionale del Terzo settore elegge, nel proprio seno, il Presidente.
8. La partecipazione al Consiglio regionale del Terzo settore è a titolo gratuito. Non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso, emolumento, comunque denominato.
9. Il Consiglio regionale del Terzo settore esercita le seguenti funzioni:
a) esprime pareri, sia di propria iniziativa sia su richiesta, in materia di Terzo settore nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
b) promuove indagini conoscitive e ricerche sul Terzo settore e sugli ambiti di attività di interesse generale;
c) verifica l'attuazione di questa legge e delle altre leggi che concernono il Terzo settore;
d) promuove proposte in tema di disciplina del Terzo settore, nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
e) oltre alla convocazione prevista ai sensi dell'articolo 4, richiede alla Giunta regionale di convocare una Conferenza regionale del Terzo settore, al fine di esaminare i problemi, le attività, i bisogni degli enti del Terzo settore. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nella Regione Marche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.

Art. 4
(Conferenza regionale del Terzo settore e dell'economia sociale)


1. Il Presidente della Giunta regionale, almeno ogni due anni, convoca la Conferenza regionale del Terzo settore, con il compito di esaminare le problematiche individuate dal Consiglio regionale del Terzo settore in relazione alle attività, ai bisogni e all'identità degli enti del Terzo settore.
2. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nella Regione Marche.
3. Il Presidente della Giunta regionale, all'atto della convocazione, può invitare a partecipare anche altri enti interessati in relazione agli oggetti della Conferenza.

Art. 5
(Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa)


1. La Giunta regionale istituisce e disciplina presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul Terzo settore e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento tecnico per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del Terzo settore, costituito da sei esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Marche, uno dall'ANCI Marche, tre dall'associazione degli enti del Terzo settore di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al terzo settore;
d) proporre al Consiglio regionale del Terzo settore iniziative di studio e di ricerca sul terzo settore e l'economia sociale, anche in collaborazione con gli enti locali;
e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo IV;
f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.
3. Per un più efficace svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può proporre al Consiglio regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, Centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali.
4. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 6
(Enti del Terzo settore e reti associative del Terzo settore)


1. Questa legge si applica agli enti del Terzo settore ed agli altri enti, aventi sede o operanti nella regione Marche.
2. La Regione, al fine di assicurare più efficacemente forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, riconosce il ruolo delle articolazioni territoriali delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017 operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dagli statuti di ciascun ente.

Art. 7
(Amministrazione condivisa)


1. La Regione, in attuazione del quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, promuove l'amministrazione condivisa attraverso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.
2. L'amministrazione condivisa si realizza attraverso gli istituti della "co-programmazione" e della "co-progettazione", di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, quale modalità alternativa rispetto all'affidamento di contratti pubblici, secondo quando previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
3. La Regione riconosce il valore dell'attività di volontariato che si esprime nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017.
4. Qualora gli enti pubblici di cui a questa legge intendano procedere all'affidamento di servizi, mediante esternalizzazione con riconoscimento di corrispettivo negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, si applica la vigente disciplina in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.
5. La scelta del procedimento amministrativo di cui ai precedenti commi è motivata, con specifico riferimento alle valutazioni circa l'attuazione del principio di sussidiarietà che l'hanno determinata.

Art. 8
(Principi comuni applicabili alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore)


1. Gli enti pubblici promuovono, anche su iniziativa degli enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto da questo Titolo, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita;
b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché della disciplina, statale e regionale di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) promuovono, di norma, l'utilizzo delle tecnologie digitali e il supporto di facilitatori dei procedimenti che garantiscano l'effettività del principio di terzietà;
d) le attività di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi;
e) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);
f) le attività di interesse generale, svolte ai sensi di questo Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
g) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e dei volontari;
h) le attività di collaborazione fra enti pubblici ed enti del Terzo settore promuovono la parità di genere, la partecipazione dei giovani, la condivisione fra le generazioni e la tutela dei diritti dell'infanzia;
i) gli enti pubblici possono riconoscere un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione da parte degli enti del Terzo settore ai procedimenti di amministrazione condivisa, quale forma di sostegno all'esercizio condiviso della funzione amministrativa, quale forma di contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990;
l) le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/ 2017 possono essere svolte dagli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi di questa legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo.
2. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra enti pubblici ed enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, prevedono all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di comunicazione e trasparenza.
3. In coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste da questa legge, gli enti pubblici possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi di questo Titolo, avvalendosi anche del Centro servizi per il volontariato e delle reti associative presenti sul territorio regionale.
4. Ai fini dell'attuazione di questo Titolo, la Regione:
a) supporta gli enti locali, singoli e associati, mediante l'emanazione di linee guida, da adottare con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge;
b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere agli enti del Terzo settore di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati anche ex- post, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del Terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
5. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 9
(Co-programmazione)


1. Fatte salve le discipline regionali di settore, gli enti pubblici assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017 in relazione alle attività di interesse generale.
2. L'istanza di attivazione di un procedimento di cui al comma 1 può provenire anche da enti del Terzo settore. Gli enti pubblici che ricevono l'istanza sono tenuti a motivare le ragioni che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.
3. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte degli enti pubblici, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
4. Gli enti pubblici mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni e elaborano il quadro dei bisogni.
5. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, nonché di altri enti, diversi dagli enti del Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;
c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione; l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;
d) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
e) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
6. Gli enti pubblici, in conformità al loro ordinamento, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.
7. Gli enti locali recepiscono quanto previsto da questo articolo nell'ambito della loro autonomia regolamentare.

Art. 10
(Co-progettazione)


1. Gli enti pubblici attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, anche all'esito dei procedimenti di co-programmazione e anche nella modalità dell'accreditamento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 55.
2. La co-progettazione, di cui al comma 1, è finalizzata alla costruzione di un partenariato fra enti del Terzo settore ed enti pubblici, basato sulla condivisione della definizione e della eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore e gli enti pubblici, che concorrono alla realizzazione dei progetti, servizi o interventi, apportano proprie risorse materiali, immateriali o economiche.
4. Gli enti pubblici possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, nonché mediante l'utilizzo di beni immobili e mobili, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale.
5. Gli enti pubblici detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, predeterminano gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definiscono le aree di intervento, stabiliscono la durata del progetto e individuano le caratteristiche essenziali.
6. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli enti pubblici avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990, anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore; nel caso di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, qualora gli enti pubblici non ritengano di poter avviare il procedimento di co- progettazione, motivano la loro scelta;
b) gli enti pubblici pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti, tenendo conto della natura specifica del procedimento:
1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
2) la durata del partenariato;
3) le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali e con lo scopo di accrescere l'impatto dell'attività di interesse generale attivata dal partenariato;
5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla co-gestione del servizio;
7) criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione;
d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;
e) gli enti pubblici, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione di una o più convenzioni per la disciplina del rapporto di partenariato.
7. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui a questa legge, recepiscono questo articolo nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 11
(Convenzioni con APS e ODV)


1. Gli enti pubblici, nelle materie di competenza regionale, possono concludere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.
2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. Gli enti pubblici motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.
3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avviene, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 12
(Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni)


1. La Regione e gli enti locali promuovono la realizzazione di forme innovative di gestione dei beni comuni quale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, in quanto modalità di rafforzamento della coesione sociale e la cura degli spazi comuni.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici titolari dei predetti beni comuni possono disciplinare, nell'ambito della loro autonomia, la stipula di patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni con volontari individuali e gruppi informali di cittadini.

Art. 13
(Patti per la valorizzazione di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017)


1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, gli enti pubblici rendono noto in forma telematica ed aggiornano periodicamente l'elenco dei mobili e immobili che gli enti del Terzo settore possono richiedere.
2. Gli enti del Terzo settore possono richiedere agli enti pubblici l'attribuzione di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 71 del d.lgs. 117/2017. Le richieste presentate sono rese pubbliche.
3. Nel caso di richiesta ai sensi del comma 2, gli enti pubblici procedono alla valutazione della compatibilità della proposta con l'interesse pubblico e, in caso di esito positivo, procedono alla pubblicazione della richiesta al fine di verificare l'interesse di altri enti del Terzo settore con riferimento ai beni mobili o immobili oggetto della richiesta.
4. Nel caso in cui, all'esito della pubblicazione di cui al comma 3, pervengano più richieste, gli enti pubblici possono procedere attraverso una procedura di cui all'articolo 9 o, in caso di impossibilità, attraverso una valutazione comparativa delle richieste pervenute.
5. All'esito delle procedure di cui al comma 4, gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore concludono un «patto di valorizzazione».
6. Le linee guida di cui all'articolo 8 definiscono le modalità applicative della presente disposizione.

Art. 14
(Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione del comma 17 dell'articolo 89 del d.lgs. 117/2017)


1. Gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate alle lettere f), i), k) e z) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, individuati attraverso le procedure di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo e degli articoli 7, 8, 9 e 10, dirette allo svolgimento di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Art. 15
(Centro servizi per il volontariato)


1. La Regione riconosce il ruolo dell'ente accreditato nella regione quale Centro servizi per il volontariato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017.
2. La Regione può concludere con il Centro servizi, di cui al comma 1, accordi di collaborazione per l'esercizio di attività di interesse comune, nell'ambito delle funzioni attribuite al Centro servizi medesimo dalla legge.

Art. 16
(Promozione della cultura del volontariato)


1. Ai fini di cui all'articolo 19 del d.lgs. 117/2017, la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, approva un programma di iniziative ed interventi per la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, definendo altresì le risorse economiche necessarie.
2. A tale scopo, la Regione può concludere convenzioni o accordi con enti del Terzo settore, enti pubblici, enti locali, strutture scolastiche pubbliche e private, istituzioni universitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.

Art. 17
(Misure di sussidiarietà fiscale)


1. La Regione può disporre, nei limiti delle proprie competenze legislative, con successivo atto, misure di sostegno in ambito fiscale a favore degli enti del Terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà fiscale.

Art. 18
(Sostegno alla trasparenza ed al rafforzamento della fiducia)


1. La Regione riconosce che la trasparenza, intesa come possibilità per tutti i soggetti portatori di interesse alle informazioni rilevanti relative agli enti del Terzo settore, costituisca un contributo che rafforza la fiducia all'interno delle comunità.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione definisce, su base pluriennale, con deliberazione di Giunta regionale, forme di sostegno alla diffusione di strumenti di trasparenza, anche attraverso l'adozione del bilancio sociale e della valutazione di impatto sociale, individuando le risorse necessarie a tale scopo.

Art. 19
(Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017)


1. Gli enti pubblici promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 20
(Disposizioni in materia di governo del territorio)


1. Nel rispetto della vigente disciplina in materia di governo del territorio, i Comuni, nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, possono attivare specifici sub-procedimenti di co-programmazione, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV e del comma 2 dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, finalizzati ad implementare il quadro conoscitivo in ordine alle possibili attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, di cui tener conto ai fini dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano, nonché nell'attuazione dello stesso.
2. Gli enti pubblici, ferma restando la disciplina di settore, possono attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse generale e per interventi di innovazione sociale, nelle forme previste dal Titolo IV, anche mediante la raccolta fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale, e dal d.lgs. 117/2017. Di norma, tali interventi prevedono il ricorso alla valutazione di impatto sociale, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 106/2016.

Art. 21
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017)


1. Gli enti pubblici possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti pubblici rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore.
3. Gli enti del Terzo settore possono richiedere agli enti pubblici l'inserimento di ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti pubblici si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 22
(Fondo regionale per l'innovazione sociale)


1. Per il perseguimento delle finalità di questa legge, è istituito un fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati.
2. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. Il fondo, in particolare, è rivolto a promuovere sperimentazioni nei seguenti ambiti:
a) interventi di rigenerazione urbana e sociale di beni pubblici inutilizzati o scarsamente utilizzati per progetti ad impatto sociale ed ambientale;
b) promozione del ruolo attivo degli enti del Terzo settore e dei soggetti dell'economia sociale;
c) politiche innovative dell'abitare;
d) politiche innovative intergenerazionali e per la fascia giovanile delle comunità.
3. Le linee guida di cui all'articolo 8 disciplinano il funzionamento del fondo.

Art. 23
(Contributi)


1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, aventi sede legale e/o operativa nella regione Marche, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.
2. Per le finalità stabilite da questa legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
a) all'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nelle Marche, individuata ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 65 del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
b) al Centro di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui al Titolo II.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi, di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990.
4. La Giunta regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Art. 24
(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
b) 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Art. 25
(Disposizioni di coordinamento)


1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la l.r. 9/2004 e con la l.r. 15/2012 si intendono riferiti agli enti iscritti nelle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46 del d.lgs. 117/2017.
2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione agli enti elencati nell'articolo 46 del d.lgs. 117/2017 si intendono riferiti agli enti iscritti nelle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al medesimo articolo 46.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale).
4. Il comma 5 dell'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:
"5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti indicati all'articolo 26 bis secondo il seguente ordine di priorità:
a) con convenzioni stipulate con gli enti del Terzo settore, sulla base delle procedure previste dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), basate sulla non sovra compensazione dei costi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi;
b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.".

Art. 26
(Invarianza finanziaria)


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Vedi anche, Sanità e sociale nella legislazione della regione Marche. Rassegna bimestrale

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