Corte costituzionale si pronuncia sulla legge Basaglia. Il TSO tra garanzie per il paziente e criticità organizzative Enrico Daly, in Rivista AIC, n. 3/2025. Testo anche nel'allegato pdf. La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale segna un punto di svolta nella disciplina del trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, imponendo l’audizione obbligatoria del paziente da parte del giudice tutelare e “riscrivendo” l’art. 35 della legge n. 833/1978 alla luce degli artt. 13, 24 e 111 Cost. La nota analizza i fondamenti costituzionali e procedurali della decisione, valorizzando il ruolo del giudice tutelare come garante sostanziale dei diritti fondamentali della persona. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra TSO obbligatori e coattivi, alle modalità dell’audizione, ai poteri officiosi del giudice e alla possibilità di nomina, già a legislazione vigente, di un garante della persona. Si riflette inoltre sulla compatibilità costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori extraospedalieri (TSOE), attualmente privi di controllo giurisdizionale. La sentenza, pur limitandosi formalmente al TSO ospedaliero, apre la strada a un modello più garantista di tutela della persona, ancorché affetta da patologie psichiatriche, richiamando magistratura e operatori sanitari a un ruolo attivo e sostanziale nella protezione dei diritti nel contesto della salute mentale. Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo dell’art. 13 Cost. – 3. La funzione del giudice tutelare. – 4. Le modalità dell’audizione. – 5. I poteri officiosi del giudice tutelare. – 6. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio Extraospedaliero (TSOE). – 7. Conclusioni. Vedi, Corte costituzionale. La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento. Testo e commenti. LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.