Art. 1
3. Dopo la
lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 66/2008 è aggiunta la seguente: “c bis) favorisce la partecipazione della persona con disabilità ai diversi ambiti della vita, in condizioni di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.”.
Art. 2
Art. 3
“1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 con risorse proprie, secondo le modalità definite nello schema tipo di convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di cui all’
articolo 70 bis, comma 14, della l.r. 40/2005 , o nell’ambito delle società della salute.”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 66/2008 le parole: “ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità, risultante dai rispettivi bilanci vigenti riferiti alle tre annualità precedenti”.
Art. 4
Art. 5
1. Al
comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 66/2008 le parole: “delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall’articolo 1, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità”.
Art. 6
1. Al
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2008 le parole: “alle persone non autosufficienti, disabili e anziane
” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità”.
2. Nell’alinea del
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 66/2008 le parole: “
personalizzato (PAP) di cui all'articolo 12
” sono sostituite dalle seguenti: “individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 e dal progetto di vita di cui all’articolo 12 bis”.
Art. 7
1. La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente: “b) si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata sulla base della valutazione effettuata rispettivamente dall'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11 e dalla unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) di cui all’articolo 11 bis.”.
Art. 8
1. La procedura per la valutazione del bisogno della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è attivata dall’interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all’
articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005 , tramite la presentazione di un’istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui all’articolo 10, comma 1, nelle zone-distretto di residenza della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità.”.
Art. 9
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all’allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM di cui all’articolo 11 o la UVMD di cui all’articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la
rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis
della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del “case manager”, quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l’attuazione del PAI di cui all’articolo 12 o del progetto di vita di cui all’articolo 12 bis.”.
Art. 10
Art. 11 - Unità di valutazione multidisciplinare
1. L’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
c) un infermiere professionale;
d) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione. La UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari. La UVM può ascoltare, su richiesta, le persone interessate dalla valutazione o i loro familiari, nonché i soggetti di cui all’
articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33 ), e riceverne memorie scritte.
4. La UVM è costituita con atto del direttore di zona di cui all'articolo 10, comma 3, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64.1
della l.r. 40/2005 . Il coordinamento della UVM è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
6. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
c) definisce il PAI di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle
prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l'indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAI con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione delle prestazioni contenute nel PAI;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAI e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
7. La partecipazione all’UVM non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.”.
Art. 11
Art. 11 bis - Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità
1. L’unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) è un’articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
c) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo;
d) la persona con disabilità;
e) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
f) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. Partecipa alla UVMD anche la persona che facilita l’espressione della volontà e delle scelte della persona con disabilità, di cui all’
articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato.
3. Possono partecipare alla UVMD, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta dei componenti dell’UVMD di cui al comma 1, lettere a), b) e f), nonché al comma 4, lettere a) e b), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.
4. In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilità, partecipano altresì alla UVMD:
a) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 );
b) un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'
articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVMD con atto del direttore di zona di cui all’articolo 10, comma 3. Il coordinamento della UVMD è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVMD stessa scelto fra i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
a) effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, tenendo conto anche dei desideri e delle aspettative della persona e definisce il profilo di funzionamento;
b) elabora il progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali fissando, in sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, il tempo massimo per l’erogazione delle prestazioni contenute nel progetto di vita;
c) effettua il monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi del progetto di vita, della efficacia degli interventi previsti e procede alla rivalutazione dei bisogni e degli obiettivi.
7. La partecipazione alla UVMD non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.”.
Art. 12
2. Il
comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:“1. Il progetto di assistenza individualizzato (PAI), definito dalla UVM in conformità al
d.lgs. 29/2024 , contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona anziana non autosufficiente e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all'articolo 13, comma 2.
”.
Art. 13
“Art. 12 bis - Progetto di vita
1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all’
articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte.
a) gli attori, le risorse, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati e che sono necessari a favorire la partecipazione della persona, nei diversi ambiti della vita, in
condizioni di uguaglianza con gli altri;
b) l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, ivi incluse quelle del terzo settore e della comunità territoriale.”.
Art. 14
2. Il
comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:“1. La valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è finalizzata ad individuare i livelli di gravità ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.”.
Art. 15
2. Al
comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole: “in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “in condizioni di non autosufficienza e di disabilità alle prestazioni appropriate indicate rispettivamente nel PAI e nel progetto di vita”.
Art. 16
1. Al
comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 66/2008 le parole: “per la persona non autosufficiente, disabile ed anziana” sono sostituite dalle seguenti: “per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità”.
Art. 17
1. Al
comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2008 le parole: “Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro centottanta giorni dalla conclusione di ciascun ciclo di programmazione pluriennale previsto dal piano regionale non autosufficienza”.
Art. 18
Clausola di neutralità finanziaria