Anziani. PNRR/ Riforma non autosufficienza. Sperimentazione telemedicina (decreto 7 ottobre 2025) DECRETO 7 ottobre 2025, Requisiti delle progettualità in materia di soluzioni di telemedicina per i grandi anziani (G.U., n. 265 del 14 novembre 2025). Testo nel file pdf allegato. Vedi la sintesi in quotidianosanita.it. Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 prevede una sperimentazione di 18 mesi, la suddivisione del territorio in tre macroaree (Nord, Centro, Sud) e l’individuazione di progetti pilota da parte di Agenas, per almeno 50.000 anziani coinvolti. Previsto un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il decreto che individua le prestazioni di telemedicina per gli anziani affetti da patologie croniche e avvia la sperimentazione in tre aree geografiche del Paese. Il focus è chiaro: identificare le prestazioni sanitarie erogabili in telemedicina destinate in via prioritaria alle persone “grandi anziane” con almeno una patologia cronica, perseguendo l’obiettivo PNRR M6C1-9 di assistere almeno 300.000 cittadini entro la fine del 2025. Le prestazioni di telemedicina saranno definite con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Titolo II – Sperimentazione dei serv Articolo 2 (Delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche) Gli infermieri di famiglia o comunità potranno presentare i progetti unicamente per il tramite delle Aziende sanitarie di afferenza. Articolo 4 (Costituzione e competenze della Commissione di valutazione) Articolo 5 (Monitoraggio dei servizi) Vedi anche Legge delega (n. 33/2023) non autosufficienza e decreti attuativi. Testi, analisi e commenti PNRR. Sociale e sanità. Norme, analisi e commenti ....................... LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Titolo I – Le prestazioni di telemedicina erogabili
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Il decreto stabilisce che le prestazioni dovranno appartenere ai campi della teleassistenza e del telemonitoraggio, rivolte specificamente agli anziani cronici. I riferimenti normativi sono le linee guida del 2022, che definiscono requisiti funzionali e livelli minimi di servizio. Le prestazioni dovranno quindi garantire un supporto continuativo al domicilio, puntando sulla prevenzione del deterioramento cognitivo, sull’aderenza terapeutica e sulla riduzione dell’isolamento sociale.
Il territorio nazionale viene suddiviso in tre macroaree (Nord, Centro, Sud) per garantire una copertura omogenea. Ogni area dovrà attivare almeno un progetto sperimentale, con coinvolgimento diretto delle Regioni.
Articolo 3 (Processo per l’individuazione delle prestazioni di telemedicina)
Agenas è l’ente attuatore incaricato di selezionare progetti sperimentali della durata massima di 18 mesi, rivolti ad almeno 50.000 fino a un massimo di 60.000 persone grandi anziane. I progetti dovranno garantire continuità operativa, flessibilità e raccordo con le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale. I proponenti autorizzati sono quelli previsti dal DLgs 29/2024, art. 9, comma 4, con l’obbligo di presentare progetti con specifiche misure di coordinamento con le Asl.
Agenas costituirà una Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati, composta da cinque membri con diritto di voto. I componenti della commissione saranno nominati da Agenas, che nomina anche il presidente, dal Ministro della Salute, dal Ministro della Disabilità e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione svolgerà la sua attività a titolo gratuito.
Agenas avrà anche il compito di monitorare qualità ed efficacia delle prestazioni erogate, riferendo con cadenza semestrale al CIPA.
Articolo 6 (Assegnazione delle risorse finanziarie)
Il decreto destina 150 milioni di euro all’investimento M6C2I1.2.3. Il finanziamento sarà calcolato su base di un costo unitario standard stabilito da Agenas. Parte dei fondi è destinata anche alle Asl coinvolte e alle attività di coordinamento.
Titolo III – Disposizioni finali
Articoli 7e 8 (Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica)
L’attuazione del decreto non comporterà oneri aggiuntivi, sfruttando le risorse esistenti. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.
