Disabilità. Legge 112/2016 (Dopo di Noi). Riparto 2024 e criteri 2024-2026 (Delibera 4 dicembre 2025) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2025, Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualita' 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi). (GU Serie Generale n.284 del 06-12-2025) - 19.6.2025: mancata Intesa, Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 70/CU. La descrizione, con le novità, del provvedimento in handylex.org che autorizza "l’adozione del decreto interministeriale volto a disciplinare, per gli anni 2024, 2025 e 2026, la distribuzione tra le varie regioni italiane delle risorse del Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del supporto della famiglia. Il Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dalla Legge 112/2016 (cosiddetta “Legge del Dopo di Noi”), è composto da risorse economiche pari a 72.295.000 euro, di cui 15 milioni devono essere utilizzati per rafforzare l’assistenza alle persone con disabilità ad elevata necessità di sostegno. Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, la cui adozione viene autorizzata con questa Delibera, prevede due criteri per la determinazione delle risorse del Fondo del Dopo di Noi spettanti a ciascuna delle 21 Regioni italiane: I criteri sopra elencati, ad esclusione di quelli espressi nell’art. 5 del DM 23 novembre 2016, sono stati scelti ed elaborati dal tavolo tecnico per la revisione dei criteri di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Essi sono applicati in questo triennio in via sperimentale. Il lavoro del tavolo è stato quello di rintracciare criteri di distribuzione delle risorse economiche del Dopo di Noi che portino a un riparto più rispettoso delle esigenze rilevate in ambito territoriale. Per ciascuna annualità per la quale l’atto interministeriale disciplina la suddivisione delle risorse del Fondo, i due criteri concorrono alla determinazione di quanto spetta a ciascuna Regione, secondo percentuali diverse: PER IL 2024 PER IL 2025 Il 70% delle risorse è attribuito alle regioni in base al numero dei residenti di età compresa tra 18 e 64 anni, secondo quanto rilevato dalle indagini ISTAT fino al 1° gennaio 2025. PER IL 2026 Il 60% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d’età compresa tra 18 e 64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Vedi anche Disabilità. Legge 112. Fondo 2023. Riparto alle Regioni (Decreto 22.12.23) Disabilità. Legge 112. Fondo 2022. Riparto alle Regioni (Decreto 21.12.22) Per approfondire vedi anche: Corte dei Conti. Disabilità, su attuazione legge 112/2016 "Dopo di noi" e questa e questa Rassegna. LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
L’80% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d’età compresa tra 18 e 64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.
Il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati più recenti forniti dall’ISTAT e dall’INPS.
Per le stime relative al riparto 2024 sono stati utilizzati i seguenti dati:
Il restante 30% è calcolato in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati più recenti forniti da ISTAT e INPS.
Il 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o in istituti stimata sulla base dei più recenti dati forniti da ISTAT e INPS.
Il restante 10% è attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell’assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall’INPS. Essendo sperimentali, i nuovi criteri di ripartizione sono sottoposti a attento monitoraggio e analisi, al fine di decidere se sia necessario modificarli totalmente o in parte nel prossimo triennio."
