Autorizzazioni sociali, residenze per anziani e assenza del Piano di fabbisogno
21 novembre 2022
Oggetto: DGR 940/2020 e fabbisogno strutture sociali.
Negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza di gestori di servizi per anziani che si apprestano a chiedere autorizzazione regionale per nuovi posti di Casa di Riposo.
Considerato quanto stabilito nella Dgr 940/2020*, circa la non applicabilità delle previsioni della DGR 1105/2017 in merito al “fabbisogno sociale” ed in mancanza di nuove indicazioni: “L’atto di fabbisogno per le Strutture Sociali verrà adottato dalla Giunta regionale con proprio apposito successivo atto. Nelle more dell’adozione di tale atto la competente struttura regionale potrà rilasciare un nulla-osta in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove Strutture Sociali”, allarma la possibilità che possano essere realizzati nuovi posti per tipologie di servizio per le quali (anziani autosufficienti) la domanda è in forte diminuzione. Posti che dovrebbero, dunque, diminuire invece di aumentare. Peraltro è abbastanza noto che le persone anziane autosufficienti che ritengano di non continuare a vivere a casa chiedano altra modalità di supporto abitativo (mini alloggi, coabitazione, cohousing).
Non è, peraltro, un caso che i posti di Casa di Riposo nella nostra Regione siano occupati per lo più da anziani non autosufficienti.
Si chiede pertanto che in tempi rapidissimi venga adottato il nuovo atto di fabbisogno e contestualmente per tutti quei servizi per i quali è acclarata la diminuzione della domanda non si provveda ad autorizzare la realizzazione di nuovi posti.
Apparirebbe, peraltro, improbabile che un imprenditore (sociale e no) investisse in un ambito senza mercato. A meno che non ritenesse di ottenere una autorizzazione da utilizzare per funzioni diverse da quelle previste. Non sarebbe una novità per la nostra Regione.
Si può anzi dire che in molti casi Regione, ASUR Marche e sue articolazioni distrettuali abbiano incoraggiato tali percorsi. Per farlo è sufficiente attuare il “silenzio/assenso”.
Auspichiamo riscontro, cordiali saluti
Gruppo Solidarietà
*“Preme inoltre sottolineare che, da successivi approfondimenti, si è potuta appurare la natura non vincolante in riferimento alle “Strutture Sociali” delle previsioni di cui alla precedente DGR n. 1105/2017 recante, tra l’altro, la “revisione del fabbisogno” anche in riferimento alle “Strutture Sociali”. Ciò si evince in base a quanto stabilito dall’art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal D.M. 308/2001, art. 2, comma 2, dai quali si deduce che l’atto di fabbisogno, così come concepito con la DGR 1105/2017, è applicabile soltanto alle strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, e non anche alle “Strutture Sociali di tutela ed accoglienza” di cui al presente atto. Da ciò ne discende che il parere della competente struttura regionale in merito alla compatibilità alla realizzazione di nuove “Strutture Sociali” rispetto al relativo atto di fabbisogno regionale, assume un rilievo di carattere non vincolante, ma meramente indicativo e orientativo rispetto all’offerta dei servizi da parte delle strutture presenti sul territorio. L’atto di fabbisogno per le “Strutture Sociali” verrà adottato dalla Giunta regionale con proprio apposito successivo atto. Nelle more dell’adozione di tale atto la competente struttura regionale potrà rilasciare un nulla-osta in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove “Strutture Sociali”.
Vedi anche
- Anziani non autosufficienti, residenze, oneri sanitari e rette sociali.
- Ricoveri di anziani non autosufficienti in residenze sociali per autosufficienti.
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