Data di pubblicazione: 21/04/2024
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Jesi. Salute mentale. Arresti e sequestro appartamento. Alcune considerazioni anche alla luce della sentenza del TAR Marche


Nei giorni scorsi è stato posto sotto sequestro un appartamento che ospitava sei persone con disturbi psichici, una coppia è stata arrestata e la figlia risulterebbe indagata. Violenza sessuale aggravata l'accusa per lui, maltrattamenti invece per la moglie e  la figlia (vedi box con rimando ad articoli e servizi) . Le nostre riflessioni e considerazioni a partire da quanto emerso sulla vicenda e sui contenuti della sentenza (di seguito riportata) del TAR Marche  (settembre 2023) successiva al ricorso dei soggetti ora indagati, dopo un'ordinanza del Comune di Jesi che stabiliva la cessazione dell'attività. 


Gruppo Solidarietà, Osservatorio Marche, n. 141/2024.

Di seguito pubblichiamo la sentenza del TAR Marche (evidenziazioni nostre) pubblicata il 13 settembre 2023. La sentenza è successiva ad un'ordinanza del Comune di Jesi, a seguito di ispezione, di cessazione dell'attività non autorizzata, ritenendo che si trattasse, nei fatti, di un “servizio” che per essere erogato richiedesse autorizzazione.  Era stata comminata anche una multa. Il TAR, a seguito di ricorso, ha ritenuto non trattarsi di una comunità che per operare avesse obbligo di autorizzazione, ai sensi delle norme regionali vigenti,  ma di una “servizio” che trova ispirazione e riferimento alla legge regionale sulla vita indipendente (una sorta di appartamento autogestito) e come tale non soggetto ad autorizzazione. Ha conseguentemente accolto il ricorso annullando l'ordinanza comunale.  In questo, come si può leggere nella sentenza, supportato dalle indicazioni del direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM).  

La magistratura avrà ora il compito di fare chiarezza sulla vicenda.

Alcuni aspetti della vicenda riteniamo debbano essere posti all’attenzione.  Per primi quelli segnalati nel comunicato dell’associazione Tutela Salute Mentale Vallesina nel quale si ricorda le numerose, dal 2018, segnalazioni riguardanti il “funzionamento” dell’appartamento.

1) Nella  casa venivano  ospitate, stando alle ricostruzioni,  5/6 persone, tutte con protezione giuridica (tutori o amministratori di sostegno). Persone dunque che necessitavano di tutela. C’è da chiedersi, sulla base di quanto è emerso e sta emergendo, se questo stava avvenendo.

2) Come avveniva effettivamente l’autogestione dell’assistenza; la scelta di andare a vivere in quel determinato luogo e non, ad esempio, in un altro.

3) Casa ispirata al modello della “vita indipendente”. Significa che le persone, che va ricordato non sembrano siano beneficiare dell’intervento regionale (a proposito: avevano fatto mai domanda?), avevano scelto di vivere in comunità e di autogestirsi l’assistenza. In soldoni significa che se non rientri nel finanziamento regionale  e nelle sue regole applicative, la cosiddetta “ispirazione” può tradursi in tanti modi (come abbiamo visto e stiamo vedendo in questa vicenda).

Qualcuno dovrà pur spiegare quale relazione esista tra il contenuto della legge regionale sulla vita indipendente (che assume il modello dell’assistenza personale autogestita con l’assunzione di uno o più assistenti) con l’organizzazione di questo appartamento.

Vale, al proposito, la pena citare quanto riporta la sentenza del TAR (virgolettato)con riferimento a quanto affermato dal DSM di Jesi e dalla regione Marche e chiedersi quale relazione ci sia tra il modello “vita indipendente” regionale (che è rivolto a persone capaci di autogestirsi l’assistenza e che conseguentemente non fa mai riferimento al cosiddetto cohousing, che invece è uno degli interventi previsti nella cosiddetta sperimentazione nazionale) e la realtà di cui ci stiamo occupando.

- DSM di fatto questo appartamento è solo uno dei tanti progetti avviati nella Regione Marche, oltretutto molto più avanzato degli altri, completamente AUTONOMO anche sotto l’aspetto economico, in quanto né l’Asur, né il Comune di Jesi, né la Regione investono in questo appartamento fondi pubblici, ma è tutto autofinanziato dalle persone che ci vivono. In altri termini, è la stessa ASUR a riconoscere che gli ospiti dell’appartamento non sono inseriti in una struttura che promuove assistenza socio-sanitaria, ma coabitano nell’appartamento privato e autogestito in quanto avviati ad un percorso terapeutico volto a promuovere un progetto di vita indipendente, come da legge regionale n. 21/2018”;

- Regione MarcheIn base alla normativa nazionale e regionale vigente, le residenze di housing e cohousing di cui ai “progetti di Vita Indipendente” non sono configurabili nell’ambito delle strutture di cui alla Legge regionale n. 21/2016. Trattasi infatti di progetti aperti alle molteplici forme dell’“abitare sociale”, forme anche sperimentali e innovative di de-istituzionalizzazione, così come si può evincere da quanto in allegato”.

Il tristissimo paradosso. Quello che è successo e quello che stiamo leggendo in questi giorni sarebbe ispirato al modello della vita indipendente che richiama: autodeterminazione, autogestione, e deistituzionalizzazione. Sulla scorta di quanto stiamo leggendo ognuno può farsi l’idea di come nell’appartamento di Via del Verziere sia stata declinata l’autodeterminazione e l’autogestione.

Si è arrivati addirittura scomodare anche l’articolo 19 della Convenzione ONU “Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni”.

E’ opportuno leggere con attenzione la sentenza del TAR in tutti i suoi passaggi. E come si è potuto utilizzare e tradire la legge regionale 21/2018 a supporto della creazione di una realtà come quella di cui ci stiamo occupando. Vedi ad esempio:

“- la dottoressa -OMISSIS-, assistente sociale in pensione, riferisce di svolgere come volontaria il ruolo di referente nell’ambito di progetti di “vita indipendente” di cui alla legge regionale n. 21/2018, collaborando con il Centro di Salute Mentale di Jesi, e, in tale qualità, di prestare ausilio domiciliare alle suddette persone, appunto coinvolte nell’attuazione di un progetto di vita indipendente;

- come si evince dai documenti sub n. 31 allegati al ricorso, recanti le dimissioni dei pazienti dalle strutture di ricovero e cura, i progetti di vita indipendente sono conosciuti e appoggiati dalla stessa Azienda sanitaria, la quale li individua quali percorsi terapeutico-riabilitativi alternativi”.

Necessario chiedersi e chiedere:

a) come, da chi, sulla base di quale norme è stato redatto il progetto di vita indipendente;

b) quale norma declina l’assistenza personale autogestita in termini terapeutico/riabilitativo.

Vedremo gli sviluppi dell’inchiesta della magistratura per meglio capire quanto successo e le conseguenti responsabilità.

Ma non si può non condividere quanto affermato dall’associazione Tutela Salute Mentale Vallesina: Il 'volontario' colto a cucinare in brache calate è purtroppo l’orrenda punta dell’iceberg”. Ci sarà tempo per ulteriori approfondimenti e riflessioni. Intanto, sentiamo tutti la responsabilità di fare in modo che non ci si fermi a quella punta.

 21 aprile 2024.

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Per approfondire

a) norme regionali

Marche. Nuove norme in materia di autorizzazione e accreditamento (L.r. 21/2016) 

Marche. Disabilità. Interventi per favorire la vita indipendente (L.R. 21/2018) 

Marche. Disabilità. Linee guida vita indipendente (DGR 1696/2018)

b) Esperienze di vita indipendente

Marche. Disabilità: leggi autismo e vita indipendente. Relazione stato attuazione 

Persone con disabilità. Esperienze di vita indipendente 

Marche. Costituito Comitato vita indipendente 

Disabilità. Esperienze di vita indipendente 


Articoli e Servizi sulla vicenda

- https://www.rainews.it/tgr/marche/video/2024/04/abusi-a-jesi-il-comune-provo-a-chiudere-lattivita-ma-il-tar-disse-no-i-vicini-increduli-2beebf11-27ef-4a44-b2a4-a32213c95a87.html?nxtep

- https://www.qdmnotizie.it/jesi-disabili-abusate-anomalie-di-quellappartamento-note-da-tempo/

- https://www.centropagina.it/cronaca/jesi-presunti-abusi-su-pazienti-psichiatriche-in-una-struttura-riabilitativa-residenziale-i-due-gestori-ai-domiciliari/

- https://www.qdmnotizie.it/jesi-abusava-di-donne-con-problemi-mentali-arrestato-86enne/

- https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/abusi-sessuali-pazienti-psichiatriche-6a892a74

- https://www.rainews.it/tgr/marche/articoli/2024/04/abusi-su-pazienti-psichiatriche-f908e201-289c-48c5-9f3c-cf9e4c6f1f93.html

- https://www.cronacheancona.it/2024/04/18/jesi-abusi-violenza-struttura-riabilitativa-arresto-polizia/495925/


LA SENTENZA DEL TAR MARCHE

Pubblicato il 13/09/2023

N. 00559/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00676/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Barcaglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza emessa dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 27.09.2022, con la quale veniva ordinato alla dott.ssa -OMISSIS- “… l'immediata cessazione della erogazione di prestazioni riconducibili a “struttura di comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali” esercitatasenza la prescritta autorizzazione …”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non ancora comunicato, né in altro modo conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, avente ad oggetto “ordinanza per chiusura strutturaai sensi dell’art 15 della L.R. del 30/09/2016”, il Comune di Jesi, in esecuzione dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS- - con cui la ricorrente veniva attinta da sanzione amministrativa per violazione degli artt. 4 e 15 della legge regionale Marche n. 21/2016 (esercizio di attività prevista dalla citata legge senza la prescritta autorizzazione) e veniva altresì demandata al SUAP l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza -, ha ordinato alla stessa l’immediata cessazione dell’attività non autorizzata, consistente nell’erogazione di prestazioni asseritamente riconducibili a “struttura di comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali”.

Avverso l’anzidetto provvedimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- violazione di legge: errato inquadramento della fattispecie normativa. Falsa applicazione della legge regionale Marche 30 settembre 2016, n. 21 e mancata applicazione della legge regionale Marche 28 giugno 2018, n. 21;

- illegittimità e contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per inosservanza dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e per inosservanza degli artt. 2, 3, 32 e 47 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune intimato, che, oltre ad eccepire l’infondatezza, nel merito, del proposto gravame, ne ha rilevato innanzitutto l’inammissibilità, stante l’omessa impugnazione dell’atto presupposto, da individuare nell’ordinanza comunale del -OMISSIS-, contenente l’intimazione dell’immediata cessazione dell’attività priva di autorizzazione.

Con ordinanza n. 457/2022, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente con la seguente motivazione:

Ritenuto, prescindendo in questa sede da ogni considerazione in ordine al fumus - da riservare alla fase di scrutinio del merito del ricorso -, che detta chiusura determinerebbe, nelle more, un grave pregiudizio per gli ospiti, i quali si vedrebbero privati della disponibilità dell’alloggio; e ciò tanto più se si considera, da un lato, la condizione di particolare vulnerabilità degli stessi e, dall’altro lato, quanto rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR – Area vasta 2 con nota prot. n. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS- (sub documento n. 24 allegato al ricorso), ossia che “l’appartamento in Via -OMISSIS- è una Civile Abitazione reperita nel libero mercato in cui diverse persone con grave disabilità psichica, in accordo con Amministratori di sostegno/Tutori, vivono liberamente in maniera supportata in alcune fasce orarie diurne. Tale abitazione si ispira alla Legge Regionale Marche, 28 giugno 2018, n. 21 dal Titolo “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”, ( B.U. 05 luglio 2018, n. 58 ) in cui la regione marche sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione …”;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare; peraltro, tenuto conto della celere fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, gli effetti della disposta sospensione dureranno per il tempo strettamente necessario ad evitare che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata possa nell’immediato privare gli ospiti di alloggio e di assistenza, senza un’alternativa praticabile (che al momento non sembra essere stata prospettata);

Resta comunque fermo il divieto di svolgimento, nell’appartamento in questione, di attività non autorizzate che non siano riconducibili all’ambito di applicazione della legge regionale delle Marche n. 21/2018, nonché il divieto di erogazione di prestazioni sanitarie di rilievo, con l’onere per l’ASUR di verificare la sussistenza di eventuali presupposti (espressamente negati in ricorso dalla ricorrente) di situazioni di illecita erogazione di tali prestazioni e di disporre, in caso di necessità, il collocamento in apposite strutture dei soggetti che ne presentino la necessità”.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo di doglianza.

Ciò impone al Collegio di esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale.

Essa è infondata, atteso che l’ordinanza oggetto del presente gravame è dotata di una sua autonomia e dunque è suscettibile di separata e autonoma impugnazione. Ciò, in considerazione del fatto che la diffida del -OMISSIS- aveva esaurito i propri effetti, essendo stata seguita dalla comunicazione del legale della ricorrente, in data 9 maggio 2022, di avvenuta cessazione dell’attività.

L’ordinanza gravata, invece, è il frutto di una ulteriore attività valutativa basata su una nuova istruttoria, quest’ultima consistita in successivi sopralluoghi della Polizia Locale del maggio e del giugno 2022, dai quali è emerso che l’attività contestata era ancora in essere a quelle date, sopralluoghi a loro volta seguiti dall’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-, in esecuzione della quale l’impugnato provvedimento è stato adottato.

3. Nel merito, si osserva quanto segue.

La questione principale oggetto del giudizio attiene all’obbligo o meno da parte della ricorrente di essere in possesso dell’autorizzazione di cui alla L.R. n. 21/2016 per lo svolgimento di attività socio sanitaria e, quindi, la legittimità della gravata ordinanza del Comune.

3.1. Al riguardo giova evidenziare che la citata legge regionale n. 21/2016, concernente “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, per quel che qui interessa, così dispone:

- Art. 1 (Finalità e oggetto) “1. Al fine di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture erogatrici e lo sviluppo sistematico e programmato del sistema sanitario e sociale regionale, questa legge, nel rispetto e in attuazione dei principi individuati dalla normativa statale vigente in materia, disciplina, con riferimento alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale: a) le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio; b) l’accreditamento istituzionale; c) gli accordi contrattuali dei Comuni)”.

- Art. 4 (Funzioni dei Comuni) “1. Spetta ai Comuni in particolare: a) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9; b) l’esercizio delle attività di vigilanza sulle strutture autorizzate; c) l’applicazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 15; d) il rilascio dell’accreditamento di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), alle strutture sociali”.

- Art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) “1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio previste da questo capo: a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale; c) le strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente”.

- Art. 8 (Autorizzazione alla realizzazione) “1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture di cui all’articolo 7, comma 1, di questa legge presentano al Comune competente per territorio, oltre alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, la domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’articolo 8 ter del d.lgs. 502/1992”.

- Art. 9 (Autorizzazione all’esercizio) “1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l’attività presso strutture di cui all’articolo 7 e per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 8, terminati i lavori e comunque prima dell’utilizzo delle strutture medesime, devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”.

- Art. 15 (Sanzioni) “Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza la relativa autorizzazione, il Comune ne dispone l’immediata chiusura. 2. In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività previste da questa legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 40.000,00”.

3.2. L’adozione dell’impugnato provvedimento si è basata sul presupposto che l’attività svolta dalla ricorrente sia riconducibile ad una di quelle indicate nella legge regionale n. 21/2016, in particolare, all’attività di “Comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali”, esercitata nell’immobile sito in Jesi, alla via -OMISSIS-, senza la prescritta autorizzazione (art. 8 citato).

Ad avviso del Collegio, tuttavia, non si può affermare che sia stato accertato che la struttura eserciti un’attività socio assistenziale rientrante nelle previsioni della legge regionale sopra citata, e ciò per le seguenti ragioni:

- nell’appartamento in questione abitano alcune persone (precisamente sei) affette da minorazioni, in virtù di regolare contratto di locazione (documenti nn. 29 e 30 allegati al ricorso);

- la dottoressa -OMISSIS-, assistente sociale in pensione, riferisce di svolgere come volontaria il ruolo di referente nell’ambito di progetti di “vita indipendente” di cui alla legge regionale n. 21/2018, collaborando con il Centro di Salute Mentale di Jesi, e, in tale qualità, di prestare ausilio domiciliare alle suddette persone, appunto coinvolte nell’attuazione di un progetto di vita indipendente;

- come si evince dai documenti sub n. 31 allegati al ricorso, recanti le dimissioni dei pazienti dalle strutture di ricovero e cura, i progetti di vita indipendente sono conosciuti e appoggiati dalla stessa Azienda sanitaria, la quale li individua quali percorsi terapeutico-riabilitativi alternativi;

- il fatto che l’appartamento in parola sia utilizzato per l’attuazione di uno dei tanti progetti avviati in tal senso dalla Regione Marche è confermato dalla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS- a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AV2 di Jesi (documento n. 24 allegato al ricorso), il quale, nel ribadire che trattasi di una civile abitazione in cui soggetti con disabilità psichica, in accordo con i rispettivi tutori/amministratori di sostegno, convivono liberamente, coadiuvati dalla figura dell’assistente personale, secondo un modello ispirato alla legge regionale n. 21/2018, ha altresì precisato che “di fatto questo appartamento è solo uno dei tanti progetti avviati nella Regione Marche, oltretutto molto più avanzato degli altri, completamente AUTONOMO anche sotto l’aspetto economico, in quanto né l’Asur, né il Comune di Jesi, né la Regione investono in questo appartamento fondi pubblici, ma è tutto autofinanziato dalle persone che ci vivono”. In altri termini, è la stessa ASUR a riconoscere che gli ospiti dell’appartamento non sono inseriti in una struttura che promuove assistenza socio-sanitaria, ma coabitano nell’appartamento privato e autogestito in quanto avviati ad un percorso terapeutico volto a promuovere un progetto di vita indipendente, come da legge regionale n. 21/2018;

- analogamente, con nota prot. 1319423|21/10/2022|R_MARCHE|GRM|ISR|P|520.50.10/2022/ISR/250, la dirigente della Giunta Regionale – Direzione Politiche Sociali, ha ribadito che In base alla normativa nazionale e regionale vigente, le residenze di housing e cohousing di cui ai “progetti di Vita Indipendente” non sono configurabili nell’ambito delle strutture di cui alla Legge regionale n. 21/2016. Trattasi infatti di progetti aperti alle molteplici forme dell’“abitare sociale”, forme anche sperimentali e innovative di de-istituzionalizzazione, così come si può evincere da quanto in allegato (documento n. 26 allegato al ricorso);

- tale forma di coabitazione nell’appartamento di via -OMISSIS- è ricavabile anche dai verbali di sopralluogo della Polizia Locale del -OMISSIS-, dell’-OMISSIS- e del -OMISSIS-, dai quali non emergono rilievi particolari di segno contrario, dal momento che i soggetti maggiormente presenti nella struttura insieme alle ospiti (ovvero la stessa ricorrente e il signor xxxxxxxx, suo marito, anch’egli pensionato, prestatosi per cucinare) sono dei semplici volontari e non risulta che percepiscano alcun compenso;

- che l’immobile sia un appartamento gestito in maniera completamente autonoma e che sia autofinanziato dalle medesime persone che vi abitano è un dato che trova conferma nei contratti di lavoro domestico sottoscritti da parte dei tutori e degli amministratori di sostegno dei soggetti disabili (documenti dal n. 37 al n. 46 allegati al ricorso), oltre che nelle utenze per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua, intestate alla signora -OMISSIS- (documenti dal n. 47 al n. 52 allegati al ricorso). Né rilevano le diverse intestazioni precedenti di siffatti contratti, atteso che tale circostanza non appare di per sé significativa per smentire l’effettiva natura della struttura in questione. Peraltro, il contestato esiguo monte ore complessivo coperto dalle badanti si spiega con il fatto che, come pure evidenziato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AV2 di Jesi (cfr., documento n. 24 citato), nell’ambito di tale progetto, le persone con disabilità vivono in maniera indipendente e autonoma e sono supportate solo in talune fasce orarie diurne.

3.3. Da tutto quanto sopra, risulta sufficientemente dimostrato che l’appartamento in via -OMISSIS- è un’abitazione privata totalmente autonoma, poiché cogestita dalle persone che vi abitano, e non una struttura sociale qualificabile come CALDM - “Comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali” - disciplinata dalla legge regionale Marche n. 21/2016.

Conseguentemente, non può dirsi che la ricorrente gestisca una struttura che eroga prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali o simili, sicché l’ordinanza emessa dal Comune di Jesi si basa su presupposti erronei o comunque non dimostrati.

3.4. La fondatezza del primo motivo, che riveste carattere assorbente, esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure.

Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.

Resta comunque fermo il divieto di svolgimento, nell’appartamento in parola, di attività non autorizzate che non siano strettamente riconducibili all’ambito di applicazione della legge regionale delle Marche n. 21/2018, nonché il divieto di erogazione di prestazioni sanitarie non consentite, con l’onere per l’ASUR di monitorare le eventuali criticità rilevanti sotto il profilo dell’assistenza medica e socio sanitaria riguardante gli ospiti.

4. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

 

   
     

L'ESTENSORE

 

ILPRESIDENTE

Simona De Mattia

 

Giuseppe Daniele

 

   

IL SEGRETARIO

 


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