Data di pubblicazione: 13/01/2026
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Marche. Legge di stabilità 2026 (L. R. n. 25/2025)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2025, n. 25,  Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)

Sommario


CAPO I Disposizoni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 3 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 71/1997)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 35/2001)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 20/2011)
Art. 7 (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida per l'anno 2026)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 19/2023)
Art. 9 (Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 4/2015)
Art. 11 (Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2024)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 19/2022)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 13 (Copertura finanziaria)
Art. 14 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati

 

CAPO I
Disposizoni generali
 
Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)


1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2026/2028 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2026: euro 6.115.790.276,31;
b) previsione entrate - anno 2027: euro 5.264.599.737,45;
c) previsione entrate - anno 2028: euro 5.003.208.202,61.

Art. 2
(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028)


1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2026/2028 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
 

CAPO II
Disposizioni finanziarie
 
Art. 3
(Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)


1. Per l'anno 2026, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative), continuano ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), come da Tabella F allegata alla legge medesima. 

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 71/1997)

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 4


Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 8 dell'art. 17, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
Il comma 2 aggiunge l'art. 26 bis, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 35/2001)

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato di complessivi euro 983.350,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028.

Nota relativa all'articolo 5


Il comma 1 sostituisce la lettera c) del comma 4 dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.

Art. 6
(Modifica alla l.r. 20/2011)

1. .........................................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nota relativa all'articolo 6


Il comma 1 sostituisce l'art. 11, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.

Art. 7
(Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida per l'anno 2026)

1. Ai nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2026, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028. 

Art. 8
(Modifica alla l.r. 19/2023)


1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 8


Il comma 1 modifica il comma 15 dell'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.

Art. 9
(Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche)


1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche) di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) decade dalla data di costituzione del nuovo, che deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2026. 

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 4/2015)

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 10


Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 18, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 18, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 11
(Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2024)

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2024, n. 5 (Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche), previsto per il 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026. 

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 19/2022)

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 12


Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 29, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 2 modifica il comma 9 dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.

CAPO III
Disposizioni finali
 
Art. 13
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2026/2028. 

Art. 14
(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. 

Allegati

Scarica gli allegati in formato PDF

Vedi anche

Marche. Bilancio di previsione 2026/2028 (L.R. 26/2025)

Marche. Legge di stabilità 2025 (L.R. n. 21/2024)

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