Marche. Bilancio di previsione 2026/2028 (L.R. 26/2025) LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2025, n. 26, Bilancio di previsione 2026/2028. 1. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 6.115.790.276,31 e di cassa per euro 8.796.153.134,12 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 6.115.790.276,31 e pagamenti per euro 8.792.176.003,84 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nell'Allegato 18 di questa legge è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice. 1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2026, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2027 e 2028. 1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui all'articolo 1. 1. Per l'anno 2026 è autorizzato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 e del paragrafo 9.2 dell'Allegato n. 4/2 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" del d.lgs. 118/2011, l'utilizzo anticipato di una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto del 2025 di cui all'Allegato 8 a questa legge, pari ad euro 25.720.311,31 e di una quota accantonata per euro 7.631.940,51. 1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 521.250,74 nell'annualità 2026, per euro 395.091,09 nell'annualità 2027 e per euro 440.446,79 nell'annualità 2028. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 12). 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2026 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 281.850.126,45, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2025 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2026/2028, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2025. 1. Nel triennio 2026/2028 per la copertura degli interventi di investimento è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 379.836.281,47 di cui euro 150.529.629,01 nel 2026, euro 118.360.930,79 nel 2027 ed euro 110.945.721,67 nel 2028, nel rispetto della normativa statale vigente. 1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 661.686.407,92 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma. 1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011. 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. Scarica gli allegati in formato PDF Vedi anche, Marche. Legge di stabilità 2026 (L. R. n. 25/2025) --------------------- LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestrali. Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La pubblicazione delle norme della regione Marche richiede un lavoro sistematico quotidiano sia per la ricerca che per la pubblicazione in unico file pdf scaricabile. Per questo lavoro il Gruppo Solidarietà non riceve alcun sostegno. Se lo ritieni importante e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE. PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO ANCHE CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Sommario
Art. 2 ( Allegati al bilancio)
Art. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)
Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese)
Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2026/2028)
Art. 10 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 11 (Variazioni di bilancio)
Art. 12 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
2. Per l'esercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 5.264.599.737,45 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.264.599.737,45 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2028 sono previste entrate di competenza per euro 5.003.208.202,61 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.003.208.202,61 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
i) Prospetti concernenti la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10);
k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) Tabella dimostrativa del disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);
o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026/2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio - Tabella A (allegato 15);
p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);
q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
r) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 18);
s) Nota integrativa (allegato 19);
t) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 20).
2. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per l'anno 2026 di cui all'articolo 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
4. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026/2028 quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati.
2. Le quote di avanzo vincolato relative alle economie al 31 dicembre 2025 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative), per il servizio di raccolta e gestione delle macerie conseguenti al sisma 2016 sono iscritte, nell'anno 2026, per euro 200.000,00 a carico della Missione 11, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 e sono destinate alla copertura di oneri concernenti le attività previste dall'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 200.000,00 nell'annualità 2026, per euro 200.000,00 nell'annualità 2027 e per euro 200.000,00 nell'annualità 2028. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 13).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 390.000.000,00 annualità 2026.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2026 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2023 nell'importo di euro 25.294.249,59;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2024 nell'importo di euro 24.388.330,08;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2025 nell'importo di euro 232.167.546,78.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011.